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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/12/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3635/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3635/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza Parte_1 C.F._1
Ettore Troilo n. 18 presso lo studio dell'avv. TORTORELLA SILVIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara Controparte_1 C.F._2 alla Via L'Aquila n°22 presso lo studio dell'avv. DEL PRETARO MARIA GRAZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 5 dicembre 2024 agiva in giudizio nei confronti della moglie Parte_1 separata affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto Controparte_1 il 30.12.2021 nel Comune di Città Sant'Angelo e dalla cui unione non nascevano figli.
2. La resistente, costituitasi tardivamente, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio sollevava, in via preliminare, eccezione di nullità della notificazione del ricorso chiedendo pertanto la rinnovazione della notifica e la concessione di un nuovo termine per poter articolare compiutamente le proprie difese e proporre eventuale domanda riconvenzionale.
3. All'udienza del 27 novembre 2025 il Giudice istruttore, superata l'eccezione di nullità della “vocatio in ius” per paventato mancato rispetto dei termini minimi previsti all'art. 473 14 bis comma 5 ( 60 giorni liberi tra la data di notifica e l'udienza di comparizione), nullità sanata ai sensi dell'art. 156 co.
3 c.p.c. con la costituzione della stessa parte resistente, attesa l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, tratteneva la causa in decisione quanto allo status.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale la parte resistente aderiva espressamente, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 14.02.2023 (R.G. 4207/2022).
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 27 novembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 5 dicembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Città Sant'Angelo il 30.12.2021, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune all'atto n. 20, parte I, s., anno 2021;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3635/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza Parte_1 C.F._1
Ettore Troilo n. 18 presso lo studio dell'avv. TORTORELLA SILVIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara Controparte_1 C.F._2 alla Via L'Aquila n°22 presso lo studio dell'avv. DEL PRETARO MARIA GRAZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 5 dicembre 2024 agiva in giudizio nei confronti della moglie Parte_1 separata affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto Controparte_1 il 30.12.2021 nel Comune di Città Sant'Angelo e dalla cui unione non nascevano figli.
2. La resistente, costituitasi tardivamente, pur non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio sollevava, in via preliminare, eccezione di nullità della notificazione del ricorso chiedendo pertanto la rinnovazione della notifica e la concessione di un nuovo termine per poter articolare compiutamente le proprie difese e proporre eventuale domanda riconvenzionale.
3. All'udienza del 27 novembre 2025 il Giudice istruttore, superata l'eccezione di nullità della “vocatio in ius” per paventato mancato rispetto dei termini minimi previsti all'art. 473 14 bis comma 5 ( 60 giorni liberi tra la data di notifica e l'udienza di comparizione), nullità sanata ai sensi dell'art. 156 co.
3 c.p.c. con la costituzione della stessa parte resistente, attesa l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, tratteneva la causa in decisione quanto allo status.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale la parte resistente aderiva espressamente, deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 14.02.2023 (R.G. 4207/2022).
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
6. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
7. La causa prosegue per le ulteriori questioni, come da verbale di udienza del 27 novembre 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 5 dicembre 2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 2 di 3 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Città Sant'Angelo il 30.12.2021, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune all'atto n. 20, parte I, s., anno 2021;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 17 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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