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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 649/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
AN Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GU MA
appellante e
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
appellato
(C.F. ), in qualità di procuratrice di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
,con il patrocinio dell'avv. NAPOLI FRANCESCO CP_3
intervenuto
CONCLUSIONI
per parte appellante: riformare la sentenza impugnata in conseguenza dei motivi e delle ragioni esposte in questa sede. In ogni caso, previo accertamento delle dedotte illiceità dichiarare la nullità e/o inefficacia della fideiussione in relazione all'obbligazione derivante dal contratto di finanziamento e, per l'effetto, che nulla è dovuto a tale titolo dall'appellante.
Condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
per l'intervenuta: rigettare l'appello proposto da a carico della sentenza Parte_1
n.553/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, confermare integralmente quest'ultima, con condanna dell'appellato testè menzionato alla refusione delle spese e dei compensi del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria notificato il 10.5.2016,
conveniva in giudizio per ottenere l'accertamento della Parte_1 CP_4 estinzione/nullità/inesistenza/inefficacia della fideiussione prestata in favore di
[...] per i conti correnti nn. 2197 e 4528 nonché per il mutuo del 18.3.2008, ed in CP_5 subordine la riduzione del credito garantito. La si costituiva tardivamente, CP_4 contestando la fondatezza della domanda.
Con sentenza n. 553/2020 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva in parte la domanda, accertando l'inesistenza della fideiussione rispetto ai conti correnti e rigettando per il resto la domanda.
impugnava la predetta decisione, limitatamente al capo relativo al rigetto Parte_1 della domanda relativa alla fideiussione per il contratto di finanziamento, lamentando:
1. la erroneità della decisione nella parte in cui non ha ritenuto provato l'anatocismo sulle rate di mutuo, derivante dalla loro contabilizzazione sul conto corrente n. 2197 c.c.;
2. l'omessa decisione della eccezione di illegittimità della cms applicata sul conto corrente sul quale erano addebitate le rate;
3. l'omessa valutazione della denunciata violazione della buona fede e correttezza nello svolgimento dei rapporti tra banca e fiudeiussori;
pag. 2/7 4. la errata applicazione del principio di non contestazione e l'omessa valutazione delle preclusioni in cui era incorsa la convenuta a causa della tardiva costituzione;
5. l'erronea valutazione in merito alla indeterminatezza dell'oggetto del contratto per mancata allegazione del piano di ammortamento;
6. l'ingiusta compensazione delle spese, tenuto conto dell'accoglimento della domanda per le fideiussioni relative ai conti correnti e della domanda subordinata di riduzione del quantum.
Si costituiva , quale procuratrice di cessionaria Controparte_2 Controparte_6 del credito vantato dalla appellata, e chiedeva il rigetto del gravame, ritenendolo del tutto infondato.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre precisare che il giudizio di prime cure era nato a [...] richiesta del Contr 4.2.2016, con la quale aveva richiesto ad , quale fideiussore di Parte_1 [...]
il versamento di € 1.269.329,44 oltre accessori e interessi di cui € CP_5
829.350,45 a titolo di rate insolute del mutuo del 2008, € 436.938,40 in relazione all'esposizione del conto corrente n. 2197 ed € 3.035,59 relativamente al conto corrente n. 4528, entrambi intestati a nei limiti massimi della fideiussione (€ CP_5
1.020.000,00).
La sentenza di prime cure – oltre a rigettare la domanda relativa alla fideiussione per il contratto di finanziamento – ha accolto la domanda in relazione ai conti correnti n. 2197
e n. 4528, accertando l'inesistenza di una fideiussione dell'attore per detti rapporti bancari, ed ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da . Questi Parte_1 ulteriori capi della sentenza sono passati in giudicato, in quanto non gravati da appello.
Sulla scorta di tale assunto si devono dichiarare inammissibili, per carenza di interesse, i primi due motivi di appello.
2.1. L'appellante lamenta – con il primo motivo – che nella decisione non si sarebbe tenuto conto dell'anatocismo causato dalla contabilizzazione delle rate di mutuo sul pag. 3/7 conto corrente n. 2197 e – con il secondo motivo – l'omessa decisione della eccezione di illegittimità della cms applicata sul medesimo conto corrente.
È chiaro che l'eventuale accoglimento di questi motivi non importerebbe la modifica della decisione di prime cure in merito al mutuo, visto che entrambi gli addebiti illegittimi riguardano il conto corrente intestato alla società e per il quale non sussiste una posizione di garanzia dell'appellante. Manca, pertanto, ogni interesse all'accertamento in questione da parte dell'appellante.
2.2. Anche il terzo motivo di appello è inammissibile. si duole dell'omessa Parte_1 valutazione della denunciata violazione della buona fede e correttezza nello svolgimento dei rapporti, senza indicare quale sarebbero gli specifici elementi ignorati dal primo giudice, come avrebbero dovuto essere interpretati e quali conseguenze ne sarebbero derivate rispetto alla validità della fideiussione. Il motivo è quindi carente degli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c., risolvendosi in una mera sintesi degli ultimi arresti giurisprudenziali, disancorata dal caso oggetto di esame e priva di rilievo rispetto alla decisione impugnata.
2.3. Con il quarto motivo, l'appellante afferma che la tardiva costituzione di controparte nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto precludere le eccezioni e contestazioni ed avrebbe comportato anche l'ammissione dei fatti allegati dall'attore.
Si deve, anzitutto, precisare che la tardiva costituzione in giudizio di una parte preclude solo la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio e non la mera difesa, che è sempre esercitabile, come si rileva chiaramente dalla lettura dell'art. 167 c.p.c. La contestazione dei fatti allegati dall'attore è sempre ammessa, non vigendo al riguardo alcuna decadenza.
Inoltre, l'art. 115 c.p.c. è applicabile esclusivamente ai “fatti non contestati dalla parte costituita”, per cui finché la parte resta contumace non può verificarsi l'ammissione die fatti ed anzi la contestazione in fatto – come visto – può avvenire in qualunque momento detta costituzione avvenga. Il principio di non contestazione, poi, opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove o alle allegazioni difensive. La valutazione del valore delle prove prodotte e delle affermazioni difensive (quali la consulenza tecnica di parte) avviene in un momento pag. 4/7 successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (cfr. ex multis, Cass. Sez. 3, 26/06/2025, n. 17261, Rv. 675124 - 01).
Non è quindi sostenibile la “non applicabilità dall'art. 5 del contratto di mutuo, poiché il suo contenuto costituisce un'eccezione di merito in senso stretto, la quale doveva essere dedotta, a pena di decadenza, nei termini previsti dal codice di rito.”, poiché la valutazione delle clausole contrattuali rilevanti non è un “fatto” che può essere ammesso, né esiste un termine processuale decadenziale per richiedere la corretta interpretazione ed applicazione del contratto oggetto di giudizio.
2.4. Il quinto motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
Il contratto di mutuo allegato indica chiaramente le modalità di rimborso delle somme, il tasso di interesse applicabile (o meglio le modalità di calcolo) e le scadenze delle singole date. Non si tratta di un mutuo con ammortamento alla francese, ma di un finanziamento in cui il capitale doveva interamente restituito alla scadenza, mentre gli interessi avrebbero dovuto essere corrisposti trimestralmente, sulla base di un tasso variabile indicizzato all'Euribor.
Per la determinatezza del contratto è certamente sufficiente che il contratto contenga la disciplina di calcolo delle rate non essendo, viceversa, necessaria la produzione del piano di ammortamento (cfr. per la prova del credito da insinuare al passivo, Cass. Sez.
1, 16/11/2022, n. 33724, Rv. 666235 - 02), tanto più che nel caso di tasso di interesse variabile il piano di ammortamento è solo esemplificativo delle rate da corrispondere, dovendo il calcolo essere effettuato con il tasso applicabile al momento delle scadenze.
Il tasso di interesse legato all'Euribor non è indeterminato, visto che la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contiene un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. Non viola, quindi, i predetti parametri l'inserimento dell'indicizzazione Euribor nel tasso di interesse, che si fa risalire ad un tasso determinato, attraverso un richiamo per relationem a criteri muniti dei caratteri di certezza ed obiettività.
Nel caso di specie, peraltro, il meccanismo utilizzato in contratto era particolarmente semplice, visto che non si poneva il problema di individuare la quota di capitale decrescente su cui calcolare il tasso variabile – come avviene nel caso di ammortamento pag. 5/7 alla francese – atteso che il capitale doveva essere restituito per intero allo scadere del biennio, dopo la corresponsione degli interessi.
2.5. Con l'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante contestava la compensazione delle spese, precisando che una parte delle domande era stata accolta e che in via subordinata era stata richiestala riduzione del quantum.
Anche questo motivo non può essere accolto. L'attore non aveva proposto un'unica domanda, ma più domande (o comunque una domanda articolata in più capi distinti), di cui due sono state accolte – quelle relative alla fideiussione per i conti correnti, di valore inferiore ad € 450.000 – e due rigettate – quella relativa alla fideiussione per il mutuo, di valore € 829.350,45, e quella risarcitoria, di valore indeterminabile. Il giudice di prime cure ha correttamente applicato l'art. 92 c.p.c., visto che, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa.
L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile invece in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. In questa ipotesi non è consentita la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale. (cfr. Cass. Sez. 3 n. 13212/2023, SSUU n. 32601/2022).
Nel caso in esame, la domanda proposta era certamente articolata in più capi, avendo la parte attrice richiesto l'accertamento della nullità della fideiussione per diverse posizioni creditorie distinte, nonché il risarcimento del danno, mentre l'accoglimento ha riguardato due soli capi, peraltro di valore più basso rispetto a quelli oggetto di rigetto.
La richiesta di rideterminazione del credito non costituiva una domanda subordinata rispetto all'unica domanda di accertamento proposta, ma si riferiva alla subordinata richiesta di rideterminare il credito in misura minore per ogni rapporto garantito, ossia costituiva una domanda subordinata avanzata per ogni rapporto fideiussorio. Sussisteva, pertanto, la soccombenza completa dell'attore per due delle domande proposte e la Contr soccombenza di per le altre due, per cui la decisione in merito alle spese di lite appare pienamente giustificata.
pag. 6/7 3. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell'esito globale del giudizio, che vede la parte appellante parzialmente vittoriosa. Al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite. In caso analogo, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta (cfr. Cass. Sez. 2, 04/09/2024, n. 23769,
Rv. 672185 - 01). Difatti, in materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione totale o parziale delle spese di lite. Il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. Sez. 3, 23/08/2011, n. 17523, Rv. 619214 - 01)
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 553/2020, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
AN Morrone ZI Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 649/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
ZI Morabito Presidente
AN Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GU MA
appellante e
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
appellato
(C.F. ), in qualità di procuratrice di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
,con il patrocinio dell'avv. NAPOLI FRANCESCO CP_3
intervenuto
CONCLUSIONI
per parte appellante: riformare la sentenza impugnata in conseguenza dei motivi e delle ragioni esposte in questa sede. In ogni caso, previo accertamento delle dedotte illiceità dichiarare la nullità e/o inefficacia della fideiussione in relazione all'obbligazione derivante dal contratto di finanziamento e, per l'effetto, che nulla è dovuto a tale titolo dall'appellante.
Condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
per l'intervenuta: rigettare l'appello proposto da a carico della sentenza Parte_1
n.553/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, confermare integralmente quest'ultima, con condanna dell'appellato testè menzionato alla refusione delle spese e dei compensi del grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria notificato il 10.5.2016,
conveniva in giudizio per ottenere l'accertamento della Parte_1 CP_4 estinzione/nullità/inesistenza/inefficacia della fideiussione prestata in favore di
[...] per i conti correnti nn. 2197 e 4528 nonché per il mutuo del 18.3.2008, ed in CP_5 subordine la riduzione del credito garantito. La si costituiva tardivamente, CP_4 contestando la fondatezza della domanda.
Con sentenza n. 553/2020 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva in parte la domanda, accertando l'inesistenza della fideiussione rispetto ai conti correnti e rigettando per il resto la domanda.
impugnava la predetta decisione, limitatamente al capo relativo al rigetto Parte_1 della domanda relativa alla fideiussione per il contratto di finanziamento, lamentando:
1. la erroneità della decisione nella parte in cui non ha ritenuto provato l'anatocismo sulle rate di mutuo, derivante dalla loro contabilizzazione sul conto corrente n. 2197 c.c.;
2. l'omessa decisione della eccezione di illegittimità della cms applicata sul conto corrente sul quale erano addebitate le rate;
3. l'omessa valutazione della denunciata violazione della buona fede e correttezza nello svolgimento dei rapporti tra banca e fiudeiussori;
pag. 2/7 4. la errata applicazione del principio di non contestazione e l'omessa valutazione delle preclusioni in cui era incorsa la convenuta a causa della tardiva costituzione;
5. l'erronea valutazione in merito alla indeterminatezza dell'oggetto del contratto per mancata allegazione del piano di ammortamento;
6. l'ingiusta compensazione delle spese, tenuto conto dell'accoglimento della domanda per le fideiussioni relative ai conti correnti e della domanda subordinata di riduzione del quantum.
Si costituiva , quale procuratrice di cessionaria Controparte_2 Controparte_6 del credito vantato dalla appellata, e chiedeva il rigetto del gravame, ritenendolo del tutto infondato.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Occorre precisare che il giudizio di prime cure era nato a [...] richiesta del Contr 4.2.2016, con la quale aveva richiesto ad , quale fideiussore di Parte_1 [...]
il versamento di € 1.269.329,44 oltre accessori e interessi di cui € CP_5
829.350,45 a titolo di rate insolute del mutuo del 2008, € 436.938,40 in relazione all'esposizione del conto corrente n. 2197 ed € 3.035,59 relativamente al conto corrente n. 4528, entrambi intestati a nei limiti massimi della fideiussione (€ CP_5
1.020.000,00).
La sentenza di prime cure – oltre a rigettare la domanda relativa alla fideiussione per il contratto di finanziamento – ha accolto la domanda in relazione ai conti correnti n. 2197
e n. 4528, accertando l'inesistenza di una fideiussione dell'attore per detti rapporti bancari, ed ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da . Questi Parte_1 ulteriori capi della sentenza sono passati in giudicato, in quanto non gravati da appello.
Sulla scorta di tale assunto si devono dichiarare inammissibili, per carenza di interesse, i primi due motivi di appello.
2.1. L'appellante lamenta – con il primo motivo – che nella decisione non si sarebbe tenuto conto dell'anatocismo causato dalla contabilizzazione delle rate di mutuo sul pag. 3/7 conto corrente n. 2197 e – con il secondo motivo – l'omessa decisione della eccezione di illegittimità della cms applicata sul medesimo conto corrente.
È chiaro che l'eventuale accoglimento di questi motivi non importerebbe la modifica della decisione di prime cure in merito al mutuo, visto che entrambi gli addebiti illegittimi riguardano il conto corrente intestato alla società e per il quale non sussiste una posizione di garanzia dell'appellante. Manca, pertanto, ogni interesse all'accertamento in questione da parte dell'appellante.
2.2. Anche il terzo motivo di appello è inammissibile. si duole dell'omessa Parte_1 valutazione della denunciata violazione della buona fede e correttezza nello svolgimento dei rapporti, senza indicare quale sarebbero gli specifici elementi ignorati dal primo giudice, come avrebbero dovuto essere interpretati e quali conseguenze ne sarebbero derivate rispetto alla validità della fideiussione. Il motivo è quindi carente degli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c., risolvendosi in una mera sintesi degli ultimi arresti giurisprudenziali, disancorata dal caso oggetto di esame e priva di rilievo rispetto alla decisione impugnata.
2.3. Con il quarto motivo, l'appellante afferma che la tardiva costituzione di controparte nel giudizio di primo grado avrebbe dovuto precludere le eccezioni e contestazioni ed avrebbe comportato anche l'ammissione dei fatti allegati dall'attore.
Si deve, anzitutto, precisare che la tardiva costituzione in giudizio di una parte preclude solo la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio e non la mera difesa, che è sempre esercitabile, come si rileva chiaramente dalla lettura dell'art. 167 c.p.c. La contestazione dei fatti allegati dall'attore è sempre ammessa, non vigendo al riguardo alcuna decadenza.
Inoltre, l'art. 115 c.p.c. è applicabile esclusivamente ai “fatti non contestati dalla parte costituita”, per cui finché la parte resta contumace non può verificarsi l'ammissione die fatti ed anzi la contestazione in fatto – come visto – può avvenire in qualunque momento detta costituzione avvenga. Il principio di non contestazione, poi, opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove o alle allegazioni difensive. La valutazione del valore delle prove prodotte e delle affermazioni difensive (quali la consulenza tecnica di parte) avviene in un momento pag. 4/7 successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (cfr. ex multis, Cass. Sez. 3, 26/06/2025, n. 17261, Rv. 675124 - 01).
Non è quindi sostenibile la “non applicabilità dall'art. 5 del contratto di mutuo, poiché il suo contenuto costituisce un'eccezione di merito in senso stretto, la quale doveva essere dedotta, a pena di decadenza, nei termini previsti dal codice di rito.”, poiché la valutazione delle clausole contrattuali rilevanti non è un “fatto” che può essere ammesso, né esiste un termine processuale decadenziale per richiedere la corretta interpretazione ed applicazione del contratto oggetto di giudizio.
2.4. Il quinto motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
Il contratto di mutuo allegato indica chiaramente le modalità di rimborso delle somme, il tasso di interesse applicabile (o meglio le modalità di calcolo) e le scadenze delle singole date. Non si tratta di un mutuo con ammortamento alla francese, ma di un finanziamento in cui il capitale doveva interamente restituito alla scadenza, mentre gli interessi avrebbero dovuto essere corrisposti trimestralmente, sulla base di un tasso variabile indicizzato all'Euribor.
Per la determinatezza del contratto è certamente sufficiente che il contratto contenga la disciplina di calcolo delle rate non essendo, viceversa, necessaria la produzione del piano di ammortamento (cfr. per la prova del credito da insinuare al passivo, Cass. Sez.
1, 16/11/2022, n. 33724, Rv. 666235 - 02), tanto più che nel caso di tasso di interesse variabile il piano di ammortamento è solo esemplificativo delle rate da corrispondere, dovendo il calcolo essere effettuato con il tasso applicabile al momento delle scadenze.
Il tasso di interesse legato all'Euribor non è indeterminato, visto che la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi contiene un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. Non viola, quindi, i predetti parametri l'inserimento dell'indicizzazione Euribor nel tasso di interesse, che si fa risalire ad un tasso determinato, attraverso un richiamo per relationem a criteri muniti dei caratteri di certezza ed obiettività.
Nel caso di specie, peraltro, il meccanismo utilizzato in contratto era particolarmente semplice, visto che non si poneva il problema di individuare la quota di capitale decrescente su cui calcolare il tasso variabile – come avviene nel caso di ammortamento pag. 5/7 alla francese – atteso che il capitale doveva essere restituito per intero allo scadere del biennio, dopo la corresponsione degli interessi.
2.5. Con l'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante contestava la compensazione delle spese, precisando che una parte delle domande era stata accolta e che in via subordinata era stata richiestala riduzione del quantum.
Anche questo motivo non può essere accolto. L'attore non aveva proposto un'unica domanda, ma più domande (o comunque una domanda articolata in più capi distinti), di cui due sono state accolte – quelle relative alla fideiussione per i conti correnti, di valore inferiore ad € 450.000 – e due rigettate – quella relativa alla fideiussione per il mutuo, di valore € 829.350,45, e quella risarcitoria, di valore indeterminabile. Il giudice di prime cure ha correttamente applicato l'art. 92 c.p.c., visto che, in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa.
L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile invece in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. In questa ipotesi non è consentita la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne la compensazione totale o parziale. (cfr. Cass. Sez. 3 n. 13212/2023, SSUU n. 32601/2022).
Nel caso in esame, la domanda proposta era certamente articolata in più capi, avendo la parte attrice richiesto l'accertamento della nullità della fideiussione per diverse posizioni creditorie distinte, nonché il risarcimento del danno, mentre l'accoglimento ha riguardato due soli capi, peraltro di valore più basso rispetto a quelli oggetto di rigetto.
La richiesta di rideterminazione del credito non costituiva una domanda subordinata rispetto all'unica domanda di accertamento proposta, ma si riferiva alla subordinata richiesta di rideterminare il credito in misura minore per ogni rapporto garantito, ossia costituiva una domanda subordinata avanzata per ogni rapporto fideiussorio. Sussisteva, pertanto, la soccombenza completa dell'attore per due delle domande proposte e la Contr soccombenza di per le altre due, per cui la decisione in merito alle spese di lite appare pienamente giustificata.
pag. 6/7 3. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell'esito globale del giudizio, che vede la parte appellante parzialmente vittoriosa. Al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite. In caso analogo, la Corte di cassazione ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta (cfr. Cass. Sez. 2, 04/09/2024, n. 23769,
Rv. 672185 - 01). Difatti, in materia di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio di appello, il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale, anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione totale o parziale delle spese di lite. Il giudice del gravame è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. Sez. 3, 23/08/2011, n. 17523, Rv. 619214 - 01)
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 553/2020, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
AN Morrone ZI Morabito
pag. 7/7