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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21409/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21409/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORONA Controparte_1 P.IVA_1 SANDRO e dell'avv. GHINI FEDERICO ( ) VIA SANTA MARGHERITA AL C.F._1
COLLE 20 40136 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA AL
COLLE,20 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv. GHINI FEDERICO P.IVA_2
( ) VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 BOLOGNA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE 20 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO TONINO LAMBORGHINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORONA C.F._2 SANDRO e dell'avv. GHINI FEDERICO ( ) VIA SANTA MARGHERITA AL C.F._1
COLLE 20 40136 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA AL
COLLE, 20 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3 BORGHI ANGELA e dell'avv. FUSCO MATILDE ( ) VIA DEL MASSO, 36 C.F._4
53036 POGGIBONSI;
elettivamente domiciliato in VIA DEL MASSO, 36 53036 POGGIBONSI presso il difensore avv. BORGHI ANGELA C.F. ), CP C.F._5
CONVENUTI
OGGETTO: tutela di marchio patronimico
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI presentate all'udienza del 12/12/2024
pagina 1 di 22 Parte attrice: L'avv. di parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio già depositato il 24.10.2023 che di seguito si riporta:
«Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito
1) accertare che il signor e la signora hanno realizzato contraffazione Controparte_3 CP dei segni distintivi e dei nomi notori “ e “ , nonché atti di CP_1 Persona_1 CP_1 concorrenza sleale (specie sotto il profilo di comunicazioni ingannevoli e del c.d. ambush marketing e agganciamento) e/o comunque illecito aquiliano ex artt. 7 e 2043 c.c. nei confronti delle parti attrici;
2) inibire ai convenuti ogni falsa comunicazione relativa al ruolo familiare e lavorativo del signor , CP_3 nonché ogni ulteriore atto di contraffazione e concorrenza sleale (in particolare di agganciamento al nome e alla storia;
CP_1
3) ordinare ai convenuti di cancellare (specie sul sito www.selfiemadegirl.com e sui canali social dei convenuti)
e/o rettificare tutte le pubblicazioni e/o interviste che richiamino la storia come propria comunque CP_1 con attribuzione di ruoli mendaci;
4) fissare una penale pari a euro 10.000 (o la diversa che sarà ritenuta di giustizia) per ogni futura violazione dei punti 2 e 3 successivamente constatata;
5) condannare i medesimi, in solido o pro quota, al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non, subiti da parte attrice, anche secondo equità;
6) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura di parte attrice, ma a spese dei convenuti, sui quotidiani e Il cronaca di Bologna nonché sulle riviste del settore Controparte_5 Controparte_6 MB AZ (edizioni nazionale e internazionale), https://fashionunited.it/ e https://it.fashionnetwork.com/, nonché sui siti internet e social network dei convenuti;
7) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, anche ex art. 96 c.p.c. nei confronti del signor Controparte_3 in via istruttoria,
- ammettere i seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale dei convenuti (su tutti i capitoli)
1) «Vero che la mansione di al Museo UC AM, negli anni 2014-2016, Controparte_3 era quella di addetto incoming»;
2) «Vero che nell'anno 2014, quando ha iniziato a lavorare al Museo UC Controparte_3 AM, è stato informato dell'esistenza del Coexistence Agreement il cui frontespizio si rammostra sub doc. 43 e del fatto che gli eredi di devono evitare confusione con l'attività di Persona_1 [...] ; Controparte_7
3) «Vero che, nell'anno 2015, quanto si è recata presso il Museo UC AM, è stata Testimone_1 interrogata dall'accompagnatrice di una delegazione cinese (in visita presso il Museo, con guida
[...]
sull'avvenuta morte del Dott. dato che il signor si CP_3 Controparte_1 Controparte_3 era presentato come erede di;
Persona_1 4) «Vero che e hanno organizzato il “AB AM Day” negli CP Controparte_3 anni 2018 e 2019, come da doc. 20»;
5) «Vero che e hanno CP Controparte_3 organizzato i “Bull Days” nell'anno 2017, 2018 e 2019, come da docc. 17, 18 e 19»;
6) «Vero che nell'àmbito dei predetti "Bull Days”, si presentava come “erede” del Controparte_3 brand automobilistico, come da doc. 18»;
7) «Vero che, dall'anno 2017, e detto AB hanno organizzato i CP Controparte_3
“ »; Parte_1
8) «Vero che e hanno organizzato i “ CP Controparte_3 Parte_1 senza chiedere il consenso al Dottor erede di;
Controparte_1 Persona_1
9) «Vero che, durante il compleanno di a Dubai nell'ottobre 2019, nell'àmbito dell'evento “In CP memory of UC HI, sono state esposte due automobili e sono stati CP_1 utilizzati i marchi di automobili “Aventador”, “Countach”, “Urraco”, “Huracan” e “Miura”, come da doc. 39»;
10) «Vero che, durante il compleanno di a Dubai nell'ottobre 2019, è stato dato un premio a CP
, che successivamente si è appurato non essere cugino di né Persona_2 Persona_3 ambasciatore presso l'ONU»;
11) «Vero che, dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha CP disabilitato il proprio blog sub doc. 13»;
12) «Vero che dall'anno 2017 utilizza i biglietti da visita sub doc. 24»; Controparte_3
13) «Vero che dal 2017, accompagna i visitatori alla tomba di Controparte_3 Persona_1 come esemplificativamente da doc. 62»;
pagina 2 di 22 14) «Vero che dal 2016, autografa il libro scritto da come Controparte_3 Controparte_1 esemplificativamente da doc. 26»;
15) «Vero che dal 2015, autografa le bottiglie di vino “Sangue di Miura”, marchio di Controparte_3 titolarità di ; Controparte_1
16) «Vero che nell'anno 2018, ha comunicato al proprio partner Botteghe d'Italia che Controparte_3 lui era amministratore delegato del Museo UC AM e che suo padre era cofondatore della CP_8
come da doc. 45»; Controparte_7
17) «Vero che dall'anno 2018, vende alcolici, profumi, gioielli e complementi d'arredo Controparte_3 usando il segno “AB HI (anche in combinazione con il segno “FL Fuoriserie”), unitamente alla società Botteghe d'Italia s.r.l. e , come da docc. 16, 45, 51-56»; Controparte_9
18) «Vero che dall'anno 2018, ha comunicato al pubblico e in occasione delle Controparte_3 interviste che era direttore del Museo e che suo padre era co-fondatore della Persona_1 CP_8 ; Controparte_7
19) «Vero che in occasione dell'evento a Savigno del novembre 2019 sub doc. 28, ha Controparte_3 realizzato il poster ivi raffigurato»;
20) «Vero che, nel medesimo evento, ha venduto le copie del libro “Onora il padre e la Controparte_3 madre”, scritto dal Dott. che aveva sottratto quando lavorava al Museo». Controparte_1 Testi su tutti i capitoli: Chantal Lalanne, Testimone_1 Testimone_2 e c/o Testimone_3 Testimone_4 Controparte_1 Ulteriori testi: c/o Botteghe d'Italia sui capp. 16-17; Testimone_5
Ferrara, su capp. 1-2-3-5-7-13-14; Testimone_6
- nel denegato caso di ammissione dei capitoli avversari (in tutto o in parte), ammettere il seguente capitolo a prova contraria indiretta: 21) «Vero che i libri “Onora il padre e la madre” di cui al cap. 13 della memoria istruttoria di
[...] le sono stati consegnati dal medesimo signor » [teste: di Valsamoggia CP_3 CP_3 Testimone_7 (BO)];
- disporre la discovery (se del caso anche nell'àmbito della CTU di cui infra), ai sensi degli artt. 121 e 121 bis c.p.i, sui dati numerici (partecipanti) ed economici degli eventi “In memoria di realizzati Persona_1 dai convenuti, con interrogazione dei medesimi sui seguenti quesiti:
a) «da quale data e per quanto tempo e/o hanno organizzato gli eventi CP Controparte_3
“In memoria di e “AB HI e venduto alcolici, profumi, gioielli e Persona_1 complementi d'arredo con l'utilizzo del segno “AB HI (anche in combinazione con “FL Fuoriserie”)»; b) «quanti eventi di cui al capitolo precedente sono stati organizzati, quanti ospiti c'erano e quale è stato il fatturato e l'utile generato e da chi»; c) «chi sono i fornitori o comunque i soggetti ulteriormente cooperanti alla realizzazione degli eventi suddetti e quali sono i loro indirizzi»;
- ordinare ai convenuti l'esibizione, sempre ai sensi dell'art. 121 c.p.i, o, in subordine, ex artt. 2711, 2° comma, c.c., 210 e 212 c.p.c, di tutte le scritture contabili relative alla propria attività di organizzazione di eventi e di testimonial, in particolare, del libro giornale, dei libri IVA, di tutte le fatture o scontrini di vendita (anche in relazione ai libri e modellini venduti all'evento di Savigno sub doc. 28), dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730 o analoghi); il tutto a decorrere dalla data di inizio della produzione e commercializzazione e fino alla data di adozione del provvedimento di esibizione;
dei contratti di partnership, testimonial, cooperazione, organizzazione di eventi, comunque relativi a “ e/o alla famiglia fino alla Persona_1 CP_1 data di adozione del provvedimento di esibizione;
- in subordine all'esibizione, ordinare loro la comunicazione, anche in fotocopia (spese offerte), dei documenti menzionati sopra;
- infine, sempre ai sensi dell'art. 121 c.p.i., ordinare loro la comunicazione e indicazione degli elementi (fatture di lavorazione, fatture di acquisto delle confezioni, bolle di consegna, prospetti, provvigioni) necessari per l'identificazione dei terzi cooperanti con i convenuti negli illeciti di cui in narrativa;
- disporre all'esito consulenza contabile diretta a determinare il valore dell'avviamento dell'attrice, i mancati profitti dell'attrice a séguito delle violazioni dei convenuti, il fatturato e gli utili realizzati dai convenuti, la royalty del settore, il danno patrimoniale emergente (anche all'avviamento), d'immagine e morale e il pregiudizio agli investimenti pubblicitari realizzati».
Parte convenuta: L'avv. di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, riconfermata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. che di seguito si riporta: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 3 di 22 - rigettare tutte le domande formulate dalle controparti con l'atto di citazione che si contesta integralmente con il presente atto, in quanto infondato in fatto ed in diritto non essendovi dimostrazione alcuna della sussistenza delle condotte di contraffazione e concorrenza sleale ivi menzionate e che le stesse possano essere attribuite al convenuto altresì che quest'ultimo ne abbia ricavato proventi economici e perciò Controparte_10 che egli abbia provocato danni alle parti attrici, non provati e del tutto dedotti in via esplorativa e strumentale;
- rigettare altresì la domanda di inibitoria di false comunicazioni riguardanti il ruolo familiare e lavorative del convenuto ex art. 21 c.p.i.;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorario del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. ed in via istruttoria si riporta alla seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed inoltre richiama le note autorizzate all'udienza del 26.10.2023 e depositate l'8.11.2023.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (in data 13.1.2020, per compiuta giacenza, quanto alla convenuta contumace) erede di Controparte_1 [...]
fondatore della nota casa automobilistica, la società TL s.p.a., nata nel Persona_1
CP_1 1981, a seguito della cessione del settore automobilistico al gruppo e con la finalità di operare nel settore fashion e del brand licensing sulla base di un Coexistence
Agreement stipulato con il gruppo automobilistico e l'Associazione di promozione sociale “sotto il segno del toro”, nata con la finalità di promuovere il ricordo del fondatore delle rinomate vetture e che gestisce il Museo AM, convenivano in giudizio cugino di in quanto figlio del Controparte_3 Controparte_1
fratello del fondatore della casa automobilistica, nonché la manager al CP fine di accertare la contraffazione dei segni distintivi “ e Persona_1
“ , nonché al fine di accertare il compimento di atti di concorrenza sleale CP_1
(sotto il profilo della comunicazione ingannevole e del c.d. ambush marketing), e/o la realizzazione di illecito aquiliano ex artt. 7 e 2043 c.c. nei confronti delle parti attrici, chiedendo altresì di inibire ai convenuti ogni falsa comunicazione relativa al ruolo familiare e lavorativo del convenuto nonché ogni ulteriore atto Controparte_3
di contraffazione e concorrenza sleale, di ordinare la cancellazione di tutte le pubblicazioni citate, di fissare una penale, di condannare i medesimi al risarcimento dei danni patrimoniali e non e di disporre la pubblicazione della sentenza.
A tal fine, gli attori premettevano di agire nelle qualità già sopra meglio indicate e di voler azionare nella presente controversia i marchi italiani nn. 1527267 e n. 1527265 (che coprono molte classi di prodotti e servizi, compresi i cosmetici), il marchio europeo n.
14065577, registrato nell'anno 2015 anche per le classi 35 e 41, che coprono il settore pubblicitario e della gestione di affari commerciali e le attività sportive, ludiche e culturali, i marchi italiani nn. 388774, 332312, 889337 e 1665078 (registrati per svariate pagina 4 di 22 classi, tra cui la 3 e quelle di servizi, specie la 41), il marchio europeo 4904397 (che copre sempre, inter alia, la classe 3) e i marchi internazionali (designanti anche l'Italia e sempre anche per le classi suddette) nn. 1262345, 806231, 717648 e 469959.
Allegavano documentazione comprovante la registrazione e la descrizione dei marchi azionati, dei quali viene di seguito riportato un esemplare al fine della migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Inoltre, deducevano di avere gestito il Museo AM sopra citato sotto l'insegna del museo che pure viene di seguito riportata.
Gli attori, poi, esponevano come il convenuto avesse lavorato, Controparte_3
dal giugno 2014 al maggio 2018, alle dipendenze dell'associazione di promozione sociale di cui sopra, quale impiegato addetto alla custodia del museo dedicato a
[...]
e come, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in assenza di qualsiasi Persona_1
titolo, avesse posto in essere comportamenti volti ad agganciarsi al nome ed ai segni distintivi delle attrici, quali, tra gli altri:
- l'utilizzo di social network (Facebook ed Instagram ed i siti internet con nomi a dominio www. e www.fabiolamborghini.com ) associando la Email_1 propria immagine all'heritage (evento del 2018 presso la tenuta CP_1
Panicale; evento del salone dell'auto di giugno 2019; evento culturale nella cornice della Cattedrale di Trani del settembre 2019);
pagina 5 di 22 - la partecipazione ad eventi dallo stesso promossi come i Bull Days o il AB
AM Day, con il coinvolgimento anche della convenuta negli CP
eventi di (estate 2019) e Dubai (ottobre 2019, per il compleanno della stessa Pt_2
, nei quali veniva rievocata la memoria storica e l'evoluzione del marchio nel CP
settore automobilistico, accostando continuamente il proprio nome a quello dello zio, presentandosi quale “erede” della storica casa automobilistica e dello zio , Per_1
offrendo la possibilità di sponsorizzazione con nomi associabili alle famose autovetture “Miura”, “Urraco”, Countach”, peraltro, presentandosi con il nome AB
AM, in luogo di così inducendo ulteriore Controparte_3
confusione con le iniziali del nome dello zio;
- la partecipazione ad eventi pubblici nei quali autografava un libro pubblicato dall'erede di , ossia esponendo anche un cartellone Per_1 Controparte_1
recante il proprio segno distintivo AB AM;
- la creazione di un proprio marchio idoneo a creare confusione con quelli registrati, in quanto recante il proprio nome stilizzato in caratteri corsivi, come nei marchi azionati, unitamente alla riproduzione del toro che carica, come evincibile dalla raffigurazione recata sul suo biglietto da visita (cfr. doc. 24 di parte attrice)
- l'utilizzazione di tale marchio anche per lo svolgimento di attività commerciale, come pure evincibile dalle produzioni documentali sub 15, 16, 17 e 18 di parte attrice, pagina 6 di 22 relative alla commercializzazione di profumi a marchio AB AM per il tramite della società Botteghe d'Italia s.r.l. od alla presentazione dei vini della tenuta rispetto ai quali era già stato anche destinatario di provvedimento CP_1
cautelare contente inibitoria da parte del Tribunale di Firenze;
- la promozione, anche tramite il proprio account giapponese sul social network
Twitter, a partire dal gennaio 2021, di prodotti a marchio “FL” o “FL Fuoriserie”, talvolta in combinazione con il segno “AB AM”, unitamente alla società
(cfr. docc. 51, 52A-52B-52C-52D-52E, dove viene Controparte_9 esplicitato il link tra “FL Fuoriserie” e “AB HI), che spiegherebbe anche le ragioni per le quali il convenuto abbia sostituito il suo prenome con quello di AB.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, gli attori chiedevano di essere autorizzati alla produzione di documentazione sopravvenuta, estratta dal sito www.
[...]
nel quale il convenuto, oltre a raccontare la propria storia personale, Email_2
presentandosi sempre come erede di e direttore dal 2007 al 2016 del Museo Per_1
AM, proponeva prodotti con il segno “AB AM”, con carattere corsivo identico a quello dei marchi registrati da “ e ugualmente da Controparte_1 quest'ultimo utilizzati nella sua attività commerciale nei medesimi settori di attività (cfr. pagine e Products, aventi rispettivamente ad oggetto CP_12 CP_13 [...]
i primi, e bevande energy drinks, caffè, liquori, CP_14 Controparte_15
abbigliamento e profumi, i secondi), copiandone anche la forma.
2. Si costituiva in giudizio il solo contestando di avere mai posto Controparte_3
in essere le condotte illecite di cui in atto di citazione, esponendo di essere stato assunto alle dipendenze del Museo AM (dopo avere lavorato per anni in altra azienda di famiglia), non con mansioni di semplice custode del museo, ma con lo scopo di promuovere la storia e l'attività del brand, anche adoperandosi nelle visite guidate dello stesso, durante le quali, raccontando loro l'appassionante storia dello zio, avendola anche vissuta da vicino, sarebbe venuto a contatto con persone molto famose, ampliando le sue conoscenze e di conseguenza venendo invitato a molti eventi riguardanti il noto marchio e, soprattutto, ad eventi automobilistici organizzati da altri soggetti, come persona conosciuta e nota nell'ambiente.
Esponeva, poi, di essersi limitato ad utilizzare il proprio cognome, negando qualunque coinvolgimento in attività commerciali a fini di lucro personale, tantomeno basate sull'uso del nome e quindi dell'omonimo marchio, essendo peraltro solo CP_1 pagina 7 di 22 titolare di redditi da pensione, avendo egli partecipato ad alcuni eventi commemorativi dello zio e della sue iniziative imprenditoriali e rappresentando come il solo fatto di menzionare il marchio in una pluralità di eventi e situazioni, non potesse CP_1
essere considerato uso in funzione di marchio.
Deduceva ancora il convenuto come nella partecipazione agli eventi menzionati in atto di citazione, nelle interviste rilasciate sui giornali, nei video pubblicati on line, anche sui siti internet www.fabiolamborghini.it e www.fabiolambonghini.com, non vi fosse mai stata alcuna contropartita a livello economico e dunque nessuna condotta di contraffazione, atteso che ex artt. 20-22 c.p.i. il dato caratterizzante le condotte vietate e ritenute lesive delle tutele previste per i marchi, sarebbe costituito dallo sfruttamento illecito dello stesso a fini di lucro che altri ne faccia, ingenerando confusione nel pubblico circa la provenienza di prodotti e/o servizi, arrecando pregiudizio alla rinomanza del marchio o traendone indebitamente vantaggio (economico).
Quanto, poi, alle contestazioni relative alla commercializzazione di vini della
[...]
rispetto ai quali vi era stata l'emissione di provvedimento cautelare da parte CP_16
del Tribunale di Firenze, rappresentava come in sede cautelare avesse scelto di rimanere contumace e come l'azienda che doveva commercializzare i vini, Botteghe d'Italia s.r.l., si fosse rivolta a lui su suggerimento dell'amministratore della tenuta stessa, che ne conosceva ed apprezzava le qualità di divulgatore.
Con riferimento, invece, alle produzioni documentali inerenti la commercializzazione di prodotti a marchio FL in Giappone, il convenuto contestava che la società giapponese
" " fosse a lui riferibile, trattandosi di società costituita Controparte_9
interamente da giapponesi, nella quale egli non riveste alcun ruolo, ne' carica, ne' rapporto, avendone appresa l'esistenza solo di recente e riservandosi ogni tutela nei confronti dei creatori di tale società a cui si dichiarava estraneo. Confermava, comunque, di avere partecipato ad iniziative riguardanti la pubblicità dei beni a marchio FL
Fuoriserie, prestando solo la propria immagine, senza utilizzare in alcun modo il proprio cognome e rivendicava dunque la legittimità di tali iniziative imprenditoriali, in quanto non collegate in alcun modo all'utilizzo del marchio CP_1
Con la comparsa conclusionale, poi, il convenuto prendeva posizione sulle nuove produzioni documentali effettuate da parte attrice, disconoscendo comunque la riferibilità
a lui del sito internet www.fabio-lamborghini.com ed esponendo di avere effettuato ricerche solo a seguito della contestazione di parte attrice e di avere scoperto che il sito in pagina 8 di 22 questione è stato registrato in data 12/02/2024 da un soggetto non identificabile , in quanto trattasi di un provider statunitense e di avere avviato, seppure con difficoltà, azioni a propria tutela.
3. Sullo svolgimento del processo e sulla tardività della comparsa conclusionale di parte convenuta.
Così ricostruite le deduzioni e le domande formulate dalle parti, all'esito della prima udienza del 4.6.2020 il G.I. disponeva rinvio alla successiva udienza del 15.10.2020 in ragione della mancata costituzione della convenuta e dovendo assicurare il CP
rispetto dei termini a comparire. All'udienza del 15.10.2020, poi, era dichiarata la contumacia della convenuta ed il G.I. concedeva i termini per memorie istruttorie, rinviando all'udienza del 20.5.2021 per la valutazione sui mezzi di prova richiesti.
All'esito della predetta udienza, svoltasi a trattazione scritta, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.2023, poi differita al 22.2.2024 in ragione di sopravvenute produzioni documentali di parte attrice e della concessione di termini per deduzioni scritte. L'udienza era quindi differita, a seguito del mutamento del G.I., dapprima alla data del 12.9.2024 e poi, in seguito ad ulteriore mutamento del G.I. nella persona della scrivente giudice relatrice, all'udienza del 12.12.2024, nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed erano concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, parte attrice ha eccepito nella propria memoria di replica la tardività del deposito della comparsa conclusionale di parte convenuta, rilevando altresì la tardività delle allegazioni documentali. Infatti, a fronte dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 12 dicembre 2024 e della conseguente scadenza del 10 febbraio
2025, la difesa di ha depositato la propria comparsa Controparte_3
conclusionale solo il 13 febbraio 2025 e dunque con tre giorni di ritardo. Parte convenuta nulla ha dedotto in ordine alla intempestività del deposito telematico e d'altronde, nello stesso corpo dell'atto risulta indicata, unitamente alla sottoscrizione, la data del 13 febbraio 2025, sicché l'eccezione appare fondata, dovendosi tuttavia precisare come la tardività del deposito della comparsa conclusionale, non infici e non si riverberi in alcun modo sull'ammissibilità della memoria di replica (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 2976 del
7.2.2020; Cass. civ. ordinanza n. 27220 del 15.9.2022), con conseguente inutilizzabilità
pagina 9 di 22 delle deduzioni ed allegazioni difensive ivi contenute, ivi compresi i riferimenti al disconoscimento della riferibilità a del sito internet www. Controparte_3 [...]
, peraltro sulla base del richiamo di documentazione legale integrata nel Email_2 corpo dell'atto e non prodotta in giudizio.
4. Sulla domanda di parte attrice in ordine alla violazione dei marchi e segni distintivi di titolarità dell'attrice.
La domanda di parte attrice appare fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono. Ed invero, la domanda degli attori è incentrata ex artt. 21 e 22 c.p.i. sull'illegittimo utilizzo del cognome da parte del convenuto, nonché sulla CP_1
scelta di utilizzare il nome AB, in luogo del nome risultante anagraficamente, con la precipua finalità di ingenerare confusione con le iniziali del nome del defunto fondatore del brand automobilistico “ ”. Caratteristica dei marchi azionati in questa sede Per_1
sarebbe costituita dalla circostanza che i predetti siano al contempo marchi di denominazione, laddove recano il nome di e marchi figurativi, Controparte_1
laddove recano, al di sopra dei caratteri grafici, uno scudo con al suo interno il tipico toro
AM, raffigurato intento alla carica.
Ad avviso del Collegio tale domanda è fondata nei limiti in cui ha trovato in effetti conforto probatorio.
Infatti, va subito premesso che le produzioni documentali di parte attrice effettuate in sede di precisazione delle conclusioni e che certamente avrebbero comprovato una contraffazione del marchio, non sono idonee a ritenere che la condotta di contraffazione sia riferibile ai convenuti, non tanto per il disconoscimento del sito internet www.
[...]
effettuato dal convenuto solo nella comparsa conclusionale tardivamente Email_3
depositata, ma soprattutto in ragione del difetto di certa riferibilità allo stesso del sito internet e dei prodotti offerti in vendita, la cui prova incombeva prima di tutto su parte attrice. Lo stesso deve dirsi con riferimento ai prodotti a marchio FL commercializzati da società giapponese della quale il convenuto ha contestato la riferibilità a sé medesimo e rispetto ai quali manca prova certa del coinvolgimento di Controparte_3
quantomeno laddove utilizzati unitamente al marchio potendosi ritenere che CP_1
il marchio FL Fuoriserie, non sia marchio in contraffazione.
pagina 10 di 22 Nelle limitate situazioni nelle quali è risultato in effetti comprovato un utilizzo del marchio AB AM, anche unitamente al segno distintivo del toro intento alla carica, invece, deve ritenersi che la contestata violazione sussista.
Ed invero, è emerso in giudizio come il convenuto utilizzi, in effetti, il proprio cognome quale proprio segno distintivo (marchio di fatto, etichetta e nome a dominio) e come, di frequente, accanto al cognome, sia utilizzato il nome AB, diverso dal nome anagrafico.
Rileva, poi, la circostanza che, unitamente al nome, il convenuto utilizzi anche la riproduzione del toro tipicamente riportato sui marchi azionati in questa sede, seppure lo stesso sia rappresentato privo di scudo ed intento a caricare con il corpo ripiegato sul verso opposto rispetto a quello dei marchi dei quali si discute.
Significative appaiono in proposito le produzioni documentali di parte attrice sub doc. 24, giacché già solo dall'esame del biglietto da visita del convenuto si trae come lo stesso abbia ritenuto di divulgare i propri dati riproducendo il proprio nome, o meglio il proprio cognome preceduto da un prenome elettivo che col prenome del fondatore della casa automobilistica ha l'iniziale “F”, con i caratteri grafici tipici del marchio CP_1
(spicca l'identità dell'iniziale “F”, presente nell'insegna del museo intitolato a
[...]
e riportandovi anche la riproduzione del segno distintivo del toro all'interno Persona_1
dello scudo. Tale marchio, poi, appare riprodotto anche sul cartellone di pubblicizzazione dell'evento tenutosi avanti alla trattoria “Amerigo”, nella quale il convenuto è stato pure ripreso in fotografia intento a firmare copie dei libri riferibili invece al cugino
[...]
esponendo per la vendita anche riproduzioni giocattolo delle macchine del CP_1
noto marchio CP_1
Analoga riferibilità al convenuto appare avere la commercializzazione dei profumi a marchio AB AM di cui al doc. 15 di parte attrice.
Le modeste differenze dei segni distintivi utilizzati, a parere del Collegio, non consentono una agile distinzione dai segni distintivi azionati in questa sede e comunque sono idonee ad ingenerare confusione.
Sul punto, si osserva che i criteri generali da adottarsi nel raffronto per stabilire se tra due segni sussista confondibilità sono consolidati nella giurisprudenza, la quale ritiene che il giudizio vada effettuato tenendo conto dell'impressione d'insieme che il raffronto può suscitare e non in via analitica, attraverso una disamina particolareggiata ed una separata valutazione di ogni singolo elemento. Peraltro, il rischio di confusione appare ancora più elevato quando il soggetto leso sia titolare di una serie di marchi utilizzati per pagina 11 di 22 contraddistinguere prodotti diversi, ma appartenenti ad una medesima linea o comunque provenienti da una medesima fonte, dovendosi dunque tenere in considerazione la possibilità che l'inserimento dell'elemento comune nel marchio di un terzo (il nome o il toro che carica) induca il consumatore a pensare che questo marchio CP_1
faccia parte della serie e quindi a ricondurlo al titolare di essa.
Il convenuto ha rivendicato la legittimità dell'utilizzo dei propri segni distintivi, rilevando come il cognome utilizzato sia in effetti anche corrispondente al proprio, con CP_1 la conseguenza che non potrebbe essergli negato l'uso ex art. 21 c.p.i. secondo cui “I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome e indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica;
b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità', la quantità', la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio”.
La disposizione del codice della proprietà industriale, dunque, prevede che l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale o la titolarità di segni distintivi dell'impresa su determinati nomi di persone non impedisca al portatore di quel nome di farne uso, purché tale uso sia conforme alla correttezza professionale.
Deve dunque in questa sede valutarsi se l'uso del proprio cognome da parte del convenuto nella pubblicizzazione delle proprie attività sia conforme alla correttezza professionale o meno, ed a questa domanda il Tribunale ritiene di non poter rispondere positivamente.
In generale, si osserva che le ipotesi sopra elencate rappresentano casi di uso del segno che rispondono ad una esigenza descrittiva di dati reali. L'eccezione al divieto di uso da parte del terzo del marchio altrui, quindi, deve essere commisurata all'effettività dell'esigenza descrittiva, facendo in modo di escludere che essa si possa tradurre in un ingiusto approfittamento. La norma, invero, mira proprio ad eliminare questo rischio stabilendo che nei casi elencati dal comma 1 dell'art. 21 c.p.i., che configurano appunto eccezioni al divieto, l'uso da parte del terzo sia consentito soltanto a condizione che “sia conforme ai principi della correttezza professionale”. La Corte di Giustizia, peraltro, ha affermato che la condizione della conformità ai principi della correttezza professionale pagina 12 di 22 costituisce, in sostanza, “l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio” ed ha definito questa condizione in negativo, rilevando che essa non può considerarsi soddisfatta quando l'uso del marchio “1) avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio;
2) pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; 3) causi discredito o denigrazione di tale marchio;
4) il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare (Corte Giust. CE, 17 marzo 2005, caso ). CP_17
Relativamente all'eccezione relativa all'utilizzo del proprio nome, che interessa nella specie, la giurisprudenza ha quindi ritenuto legittima la spendita del proprio nome, anche se corrispondente ad un marchio registrato, laddove finalizzata a fornire un'informazione in ordine ai soggetti che quell'attività svolgono, in via diretta o in via indiretta, nonché al patrimonio di esperienza, personale e familiare, con il solo limite del rispetto dei principi di correttezza professionale e ciò in quanto siffatto uso è stato ritenuto, in concreto, corrispondente “all'esigenza di fornire, attraverso l'indicazione del nome, un'informazione sulla provenienza e sulla qualità dei servizi resi per il fatto di essere gestiti da specifiche persone” e dunque, rivestendo” valenza descrittiva e non distintiva”.
(cfr. Tribunale di Venezia, sezione impresa, sent. n. 2602/2015).
Nello stesso senso si è anche pronunciata la Corte di Appello di Milano, Sezione specializzata impresa (sent. 3443/2015 del 21.08.2015) che, rifacendosi ai propri precedenti, ha ritenuto concorrenzialmente lecita l'indicazione da parte di noto stilista del proprio nome (mediante l'utilizzo di un'espressione quale “by”) al fine di farsi identificare quale creatore di determinati prodotti malgrado la precedente cessione del marchio ad un terzo e ciò sempre sul presupposto che il segno stesso non sia stato rivolto a contraddistinguere il prodotto, ma abbia costituito una parte della comunicazione tesa a far conoscere qualità o altre caratteristiche del prodotto stesso, fra le quali, la provenienza dallo stilista o dal designer che lo ha disegnato, progettato o realizzato.
Tanto premesso, nel caso di specie, una serie di circostanze depongono a favore della illegittimità della condotta contestata al convenuto giacché Controparte_3
l'impiego in concreto del nome non risulta effettuato con una effettiva CP_1
valenza informativa presso il pubblico dei consumatori (circostanza che invece renderebbe l'uso del nome meritevole di tutela).
In particolare, sotto un profilo meramente formale, si rileva che:
pagina 13 di 22 1) il convenuto ha utilizzato il proprio nome, modificato però quanto al prenome, realizzando un segno denominativo avente caratteri grafici assolutamente sovrapponibili a quelli di parte convenuta e distinguibile da quello utilizzato da parte attrice nei marchi azionati solo per il nome proprio;
2) parte convenuta ha poi abbinato al marchio denominativo già in sé ampiamente evocativo della comune origine familiare la figura del toro, seppure intento a caricare sul lato opposto e privo di scudo;
3) rileva poi la circostanza che la tipologia di beni che appaiono riferibili al commercio di parte convenuta siano appartenenti alle medesime classi commerciali e siano stati realizzati anche con confezioni ed involucri esteriori assolutamente identici a quelli recanti marchio originale (ci si riferisce in particolare ai beni di cui al doc. 15 sopra citato, non potendosi attribuire con certezza a la commercializzazione dei prodotti di cui alle produzioni Controparte_3
documentali effettuate in sede di precisazione delle conclusioni);
4) rileva ancora la circostanza che il contesto generale nel quale è utilizzato il nome AB
AM quale marchio sia un contesto ripetutamente evocativo della comune origine familiare, nel quale il convenuto appare presentarsi come “erede” del vecchio titolare del brand automobilistico, pur non essendo in alcun modo erede, avendo solo un legame familiare.
In sostanza, l'utilizzo del diverso nome non pare in sé sufficiente a contraddistinguere i segni usati da rispetto ai marchi registrati da poiché Controparte_18 Controparte_1
non è conforme alla correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti, la cui ravvisabilità non può consistere nella sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio (Cassazione civile, sez. I, 25/02/2015,
n. 3806).
Peraltro, deve anche essere evidenziato che, sebbene abbia certamente Controparte_3
creato una significativa rete di legami personali e commerciali nel tempo in cui ha svolto mansioni di impiegato presso il museo (come custode, ma anche come promoter CP_1
della storia del museo e guida dello stesso e come procacciatore di nuovi visitatori del museo, ma non certo come direttore, come dallo stesso sostenuto anche pubblicamente e su questo basta la lettura del contratto stipulato tra le parti ed allegato dagli attori), non può ritenersi che egli abbia acquistato particolare notorietà in nessun settore nel quale opera l'erede di
[...]
avendo una notorietà che deriva solo dalla spendita del nome di famiglia e dal Persona_1
pagina 14 di 22 presentarsi impropriamente come “erede” del fondatore della casa automobilistica, risultando così evidente il rischio confusorio da parte di un soggetto casualmente portatore del medesimo cognome. L'illegittimità dell'uso del nome discende in sostanza dalla inesistenza di un motivo oggettivo commercialmente rilevante per comunicare che una certa attività imprenditoriale è svolta proprio da un determinato soggetto (in quanto munito, prima dell'inizio dell'attività commerciale, di una propria notorietà nel settore). Il richiamo alle relazioni familiari, poi, nella specie, non appare idoneo a fornire adeguata giustificazione all'utilizzo del segno CP_1
trattandosi di legame di parentela non diretto, come si è sopra detto, non potendo
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definirsi legittimamente erede di con la conseguenza che, CP_3 Persona_1
in tale contesto, l'utilizzo del proprio nome diviene un tentativo illegittimo di agganciamento alle attività commerciali svolte dagli attori, circostanza che peraltro comprova vieppiù come il convenuto, in assenza di continuativo richiamo alla storia familiare del fondatore del brand automobilistico, non abbia un proprio specifico settore di competenze che gli abbia consentito di ottenere visibilità commerciale.
Infine, quanto alla circostanza dedotta da parte convenuta relativa all'assenza di prova che la spendita dei segni riferibili a sia attuata in funzione Parte_3
remunerativa e commerciale, ritiene il Collegio che le produzioni documentali di parte attrice, laddove utilizzabili, siano assolutamente idonee a comprovarne la funzione commerciale, a prescindere dalla prova della sussistenza in concreto di una società o di una ditta individuale riferibile al convenuto. Peraltro, non pare nemmeno credibile che nelle circostanze in cui i segni
AM sono stati spesi in contesti di celebrazione e commemorazione del brand automobilistico e dello zio non vi sia stato un ritorno economico, in termini, ad Per_1
esempio, di sponsorizzazione della propria immagine con la finalità di generare altre occasioni di ricavo.
Il convenuto, infatti, si è rappresentato in giudizio come pensionato dedito alla cura della memoria del brand per mero diletto personale, ma le produzioni documentali di CP_1
parte attrice, che lo rappresentano in numerosi eventi nei quali la sua presenza viene associata alla storia del marchio automobilistico proprio quale “erede” della famiglia (si CP_1
vedano in proposito anche le numerose interviste rilasciate a riviste specializzate nel lifestyle, nelle quali viene presentato come erede del marchio ed ancora l'evento a Dubai nei quali si offre la sponsorizzazione del cliente con prezzi diversi associati a singole famosissime vetture del marchio , legittima la conclusione che vi sia una costante confusione di ruoli CP_1
finalizzata anche solo a beneficiare di viaggi e situazioni (a Dubai, in Cina e così via…).
pagina 15 di 22 Le argomentazioni che seguono, peraltro, rilevano vieppiù per quanto di seguito si dirà in tema di concorrenza sleale.
Infatti, la produzione sub doc. 39 di parte attrice, in particolare, consente di evidenziare come in occasione della festa di compleanno della convenuta svoltasi a Dubai CP nell'ottobre 2019, i convenuti abbiano proposto ai partecipanti, vere sponsorizzazioni a pagamento legate ai nomi delle celebri vetture. In particolare, dalla documentazione prodotta emerge come, con il pacchetto “sponsor Adventador, per la somma di 5.000 euro, fosse possibile acquistare una complessa attività di sponsorizzazione della propria azienda coinvolgendo in prima persona, quale testimonial dell'azienda. Parte_3
L'acquisto era reso più appetibile dalla presenza di vetture sulle quali era possibile CP_1
effettuare test drive. Il pacchetto Miura, per la somma di 3000 euro, proponeva l'acquisto di pubblicità sui media e sui social per la propria azienda, ma anche la visita guidata al Museo
AM accompagnati da AB AM in persona, da prenotare al rientro in Italia. Il pacchetto proponeva, per 1000 euro, la presentazione dell'azienda a cura di AB Pt_4
AM.
Deve quindi disattendersi la tesi del convenuto secondo la quale l'illiceità sarebbe superata dalla gratuità delle attività e degli eventi ai quali risulta avere partecipato, risultando così comprovato anche il concorso della convenuta certamente organizzatrice e CP
promotrice quantomeno di questo evento legato al proprio compleanno.
In sostanza, ritiene il Collegio che le allegazioni e deduzioni di parte attrice consentano di ritenere comprovato che, in alcune circostanze, ha utilizzato Controparte_10
segni distintivi riproducenti caratteristiche di quelli azionati in questa sede, in maniera illegittima per quanto sopra detto, al fine di contraddistinguere prodotti la cui commercializzazione è apparsa a lui riferibile.
Analogamente, è emerso come lo stesso, mediante la spendita del proprio nome (modificato nel prenome) in costante e continua associazione ai marchi azionati in questa sede, si CP_1
sia prestato quale promotore di eventi disparati, volti alla celebrazione di stili di vita e beni di consumo di alta fascia, senza, tuttavia, poter vantare alcuna competenza specifica, ad eccezione del proprio cognome, laddove usato in associazione ai marchi E' emerso, quindi, CP_1
il profilo di un promotore commerciale e sponsorizzatore professionale anche di attività imprenditoriali riferibili ad altri soggetti, che esercita l'incarico mediante la spendita del proprio nome in continua associazione con i marchi e dunque in agganciamento ai predetti CP_1
pagina 16 di 22 marchi e ciò all'evidente fine di un ritorno commerciale per sé e per gli imprenditori in favore dei quali presta la propria opera.
5. Sulla domanda di parte attrice in ordine al compimento di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 (concorrenza confusoria), 2 (concorrenza per appropriazione di pregi) e 3 (concorrenza per agganciamento e approfittamento parassitario) c.c.
Come noto, in tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno (v. ad es. Cass. civ. Sez. I Ord., 18/05/2018, n. 12364).
Nella fattispecie in esame, pur essendo risultata limitatamente comprovata la commercializzazione di beni di consumo nei settori nelle cui classi è stato registrato il marchio di appare evidente come entrambi i cugini siano attivi nel Controparte_1
settore fashion e nello sfruttamento del brand in associazione con altri beni CP_1
di lusso e voluttuari giacché, se per un verso risulta comprovato come
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commercializzi nel settore vini, liquori, bevande, profumi, cura della CP_1
persona, è del pari evidente come associ di continuo il proprio Controparte_3
nome, evocando al contempo quello familiare, in eventi nei quali vi è una ricorrente esposizione di beni di lusso, sicché le parti in causa risultano svolgere attività in settori di mercato almeno parzialmente sovrapponibili, la cui clientela finale di riferimento è, dunque, sotto questo specifico profilo, assolutamente identica e portatrice delle medesime esigenze commerciali al cui soddisfacimento si adoperano le parti attraverso servizi oggettivamente uguali, il che appare idoneo e sufficiente a configurare tra le parti la necessaria relazione concorrenziale (sul punto, v. anche Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese Ord., 15/12/2017).
Detto questo e passando all'esame delle singole fattispecie asseritamente illecite allegate dalle attrici, per quel che concerne la denunciata concorrenza sleale “confusoria”, ex art. 2598 n. 1 cod. civ., al riguardo, giova osservare come la ritenuta sussistenza di condotta pagina 17 di 22 inerente l'utilizzo di nomi e segni distintivi similari induce già solo per questo a ritenere integrata la situazione di concorrenza sleale che la norma mira a tutelare, osservandosi come la tutela prevista dall'art. 2598, comma 1, c.c., sia cumulabile con quella specifica posta a protezione di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti, ed oggetto, stante il fatto che la prima ha carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti e prescinde da connotazioni soggettive.
Rileva poi la circostanza che il convenuto abbini abitualmente il proprio nome ed i propri segni ad eventi rievocativi del marchio nei quali, presentandosi anche come CP_1
erede del fondatore della casa automobilistica, favorisce l'idea di una continuità con l'erede ingenerando confusione che poi si riverbera anche sulle Controparte_1 attività commerciali di quest'ultimo.
La presenza agli eventi in cui viene rievocata la storia del marchio automobilistico, in sostanza, diventa, di fatto, una modalità per accreditarsi quale erede del fondatore della casa automobilistica, per poi farne discendere innumerevoli ricadute positive in termini economici, tra cui la confusione dei clienti nel commercio di prodotti come nella vendita di sponsorizzazioni legate ai nomi delle vetture AM.
La condotta confusoria sopra descritta non costituisce, tuttavia, ulteriori fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
Per quel che concerne l'ipotizzata concorrenza sleale appropriativa di pregi, di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c., si osserva che, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui non consiste nell'adozione di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa - che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile - ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (v. ad es. . Cass. civ. Sez. I Ord., 12/10/2018, n. 25607; Cass. civ.
Sez. VI - 1 Ord., 07/01/2016, n. 100; Tribunale Firenze Sez. spec. in materia di imprese
06/11/2017; Tribunale Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 14/06/2010).
pagina 18 di 22 Il solo agganciamento tramite la spendita del nome e della qualità di erede CP_1
con le modalità sopra viste e di marchio similare ed il conseguente disorientamento tra i clienti, se, da un lato, costituisce, come detto, condotta anticoncorrenziale confusoria, dall'altro, non è, di per sé, sufficiente ad integrare gli estremi dell'illecito anticoncorrenziale in questione. In sostanza, il millantare nelle svariate sedi la qualità di erede, senza al contempo la millanteria di qualità (dell'azienda e/o del prodotto) da altri realmente possedute ed essenziali per le scelte d'acquisto, a parere del Collegio, non integra la fattispecie in contestazione.
Quanto alla concorrenza sleale per agganciamento parassitario, ex art. 2598 n. 3 c.c., nella condotta ascrivibile ai convenuti difettano i requisiti di sistematicità, eterogeneità e generalità del denunciato agganciamento che, come noto, deve interessare le iniziative imprenditoriali della concorrente nel loro complesso considerate, e non singoli atti o segmenti dell'attività di impresa di quest'ultima.
Infatti, come anche di recente ribadito dalla Corte di legittimità, (v. da ultimo, Cass. civ.
Sez. I Ord., 07/02/2020, n. 2980), la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.
Inoltre, con riferimento alla denunciata concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale, sempre ai sensi della norma di chiusura dettata dal citato art. 2598 n. 3 c.c., anche in questo caso, rilevano le allegazioni degli attori che hanno dato contenuto alla accertata concorrenza sleale c.d. confusoria, come sopra già ampiamente esposto.
Infatti, come enunciato dalla Suprema Corte, l'ipotesi prevista dall'art. 2598, n. 3, cod. civ.
- consistente nell'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo «non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda» - si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli pagina 19 di 22 atti ad arrecare pregiudizio al concorrente (v. ad es. Cass. civ. Sez. I Sent., 04/12/2014, n.
25652).
6. Sulla domanda risarcitoria di parte attrice.
Nel merito, la domanda di risarcimento del danno così come proposta in citazione non appare meritevole di accoglimento, attesa la genericità delle allegazioni svolte a suo sostegno e l'indimostrata, e ancor prima non allegata, contrazione di fatturato eziologicamente riconducibile all'attività anticoncorrenziale dei convenuti, così come di qualsiasi ulteriore e diverso pregiudizio da questa stessa attività asseritamente derivato a carico delle attrici.
La laconicità delle allegazioni svolte, in parte qua, dalle odierne attrici rende sostanzialmente esplorative e, quindi, superflue, le istanze istruttorie di c.t.u. e di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., da quest'ultime reiterate in sede di definitiva precisazione delle conclusioni.
L'affermata responsabilità dei convenuti, in ogni caso, impone, ex art. 2599 cod. civ., ma anche ex art. 131 c.p.i., l'inibitoria all'ulteriore svolgimento della condotta illecita sopra accertata e, segnatamente, di quella consistente nella spendita del segno distintivo AB
AM in qualunque modo riprodotto, anche come firma ed anche ove associato ad altro segno distintivo, nonché del cognome CP_1
Deve altresì inibirsi al convenuto la spendita della qualità di Controparte_3
erede, in quanto integrante atto di concorrenza sleale nei confronti degli attori.
Per prevenire la reiterazione dell'illecito anticoncorrenziale sopra accertato, va altresì imposta a carico dei convenuti, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una penale pecuniaria di €
1.000,00 per ogni violazione della inibitoria comminata.
Quanto alla invocata pubblicazione della presente sentenza, ex art. 2600 c.c., a cura di parte attrice, ma a spese dei convenuti, sui quotidiani e Controparte_5 CP_19
cronaca di Bologna nonché sulle riviste del settore AZ
[...] CP_20
(edizioni nazionale e internazionale), https://fashionunited.it/ e https://it.fashionnetwork.com/, nonché sui siti internet e social network dei convenuti, reputa il collegio che, attese le modalità della condotta, la pubblicazione del solo dispositivo di sentenza, a caratteri doppi del normale, debba essere effettuata per una volta sul quotidiano Il Corriere della Sera, una volta su cronaca di Controparte_19
Bologna, due volte sulle riviste del settore AZ (edizioni nazionale e CP_20
pagina 20 di 22 internazionale), a distanza di quindici giorni, per un mese su https://fashionunited.it/ e https://it.fashionnetwork.com/.
Quanto ai siti www.fabiolamborghini.it e www.fabiolamborghini.com deve pure disporsi la pubblicazione del dispositivo di sentenza, che dovrà essere visibile nella home page principale degli stessi per la durata di 30 giorni consecutivi.
7. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro ed internamente ripartite poi in misura di 2/3 quanto a e per Controparte_3
la restante parte quanto a e sono liquidate con riferimento ai valori medi CP
dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato e di complessità media di cui al
D.M. 147/2022, trattandosi di causa certamente complessa per le questioni prospettate, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 2 D.M. 147/2022, in quanto dovuta in presenza di pluralità di parti aventi la medesima posizione processuale, liquidandosi in favore degli attori la somma di euro 14.118,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
a) dichiara la responsabilità dei convenuti a titolo di concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 cod. civ. e per violazione dei diritti di marchio ex artt. 8, 20 e 21 c.p.i.;
b) inibisce ai convenuti l'ulteriore svolgimento della condotta illecita sopra accertata e, per l'effetto, inibisce ad essi la prosecuzione di condotte di utilizzo del segno “AB
HI o comunque del nome , in qualunque forma o carattere CP_1
scritto, unito o meno ad altre parole, segni grafici o sigle od anche riportato come firma del produttore di beni in contraffazione dei marchi;
c) inibisce altresì al convenuto l'ulteriore svolgimento della Controparte_3
condotta illecita sopra accertata integrata dalla spendita della qualità di erede di
Persona_1
d) dispone a carico dei convenuti una penale pecuniaria di € 1.000,00 per ciascuna condotta integrante violazione delle statuizioni di cui sopra;
e) dispone la pubblicazione del dispositivo di sentenza, a cura di parte attrice, ma a spese dei convenuti, sui quotidiani e cronaca di Controparte_5 Controparte_19
Bologna, nonché sulle riviste del settore MB AZ (edizioni nazionale e pagina 21 di 22 internazionale), https://fashionunited.it/ e https://it.fashionnetwork.com/, a caratteri
[.. doppi del normale, per una volta sul quotidiano Il Corriere della Sera, una volta su
cronaca di Bologna, due volte sulle riviste del settore Controparte_19 CP_20
AZ (edizioni nazionale e internazionale), a distanza di quindici giorni, per un mese su https://fashionunited.it/ e https://it.fashionnetwork.com/, nonché sui siti www.fabiolamborghini.it e www.fabiolamborghini.com, nella home page principale degli stessi, per la durata di 30 giorni consecutivi;
f) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in € 14.118,00 per onorari di avvocato ed € 1.036,00 per spese, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo, nel rapporto interno tra condebitori solidali, a carico del solo le spese come sopra liquidate in Controparte_3
solido, nella misura di 2/3 e per la restante parte a carico di CP
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale, il 28 maggio 2025
Il Presidente
dott. Antonio Costanzo
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Costanzo Presidente dott. Vittorio Serra Giudice dott.ssa Roberta Dioguardi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21409/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORONA Controparte_1 P.IVA_1 SANDRO e dell'avv. GHINI FEDERICO ( ) VIA SANTA MARGHERITA AL C.F._1
COLLE 20 40136 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA AL
COLLE,20 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CORONA SANDRO e dell'avv. GHINI FEDERICO P.IVA_2
( ) VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE 20 40136 BOLOGNA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA S. MARGHERITA AL COLLE 20 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO TONINO LAMBORGHINI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORONA C.F._2 SANDRO e dell'avv. GHINI FEDERICO ( ) VIA SANTA MARGHERITA AL C.F._1
COLLE 20 40136 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA AL
COLLE, 20 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONA SANDRO
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3 BORGHI ANGELA e dell'avv. FUSCO MATILDE ( ) VIA DEL MASSO, 36 C.F._4
53036 POGGIBONSI;
elettivamente domiciliato in VIA DEL MASSO, 36 53036 POGGIBONSI presso il difensore avv. BORGHI ANGELA C.F. ), CP C.F._5
CONVENUTI
OGGETTO: tutela di marchio patronimico
Decisa sulle seguenti CONCLUSIONI presentate all'udienza del 12/12/2024
pagina 1 di 22 Parte attrice: L'avv. di parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio già depositato il 24.10.2023 che di seguito si riporta:
«Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito
1) accertare che il signor e la signora hanno realizzato contraffazione Controparte_3 CP dei segni distintivi e dei nomi notori “ e “ , nonché atti di CP_1 Persona_1 CP_1 concorrenza sleale (specie sotto il profilo di comunicazioni ingannevoli e del c.d. ambush marketing e agganciamento) e/o comunque illecito aquiliano ex artt. 7 e 2043 c.c. nei confronti delle parti attrici;
2) inibire ai convenuti ogni falsa comunicazione relativa al ruolo familiare e lavorativo del signor , CP_3 nonché ogni ulteriore atto di contraffazione e concorrenza sleale (in particolare di agganciamento al nome e alla storia;
CP_1
3) ordinare ai convenuti di cancellare (specie sul sito www.selfiemadegirl.com e sui canali social dei convenuti)
e/o rettificare tutte le pubblicazioni e/o interviste che richiamino la storia come propria comunque CP_1 con attribuzione di ruoli mendaci;
4) fissare una penale pari a euro 10.000 (o la diversa che sarà ritenuta di giustizia) per ogni futura violazione dei punti 2 e 3 successivamente constatata;
5) condannare i medesimi, in solido o pro quota, al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi, patrimoniali e non, subiti da parte attrice, anche secondo equità;
6) disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, a cura di parte attrice, ma a spese dei convenuti, sui quotidiani e Il cronaca di Bologna nonché sulle riviste del settore Controparte_5 Controparte_6 MB AZ (edizioni nazionale e internazionale), https://fashionunited.it/ e https://it.fashionnetwork.com/, nonché sui siti internet e social network dei convenuti;
7) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, anche ex art. 96 c.p.c. nei confronti del signor Controparte_3 in via istruttoria,
- ammettere i seguenti capitoli di prova per testi e per interrogatorio formale dei convenuti (su tutti i capitoli)
1) «Vero che la mansione di al Museo UC AM, negli anni 2014-2016, Controparte_3 era quella di addetto incoming»;
2) «Vero che nell'anno 2014, quando ha iniziato a lavorare al Museo UC Controparte_3 AM, è stato informato dell'esistenza del Coexistence Agreement il cui frontespizio si rammostra sub doc. 43 e del fatto che gli eredi di devono evitare confusione con l'attività di Persona_1 [...] ; Controparte_7
3) «Vero che, nell'anno 2015, quanto si è recata presso il Museo UC AM, è stata Testimone_1 interrogata dall'accompagnatrice di una delegazione cinese (in visita presso il Museo, con guida
[...]
sull'avvenuta morte del Dott. dato che il signor si CP_3 Controparte_1 Controparte_3 era presentato come erede di;
Persona_1 4) «Vero che e hanno organizzato il “AB AM Day” negli CP Controparte_3 anni 2018 e 2019, come da doc. 20»;
5) «Vero che e hanno CP Controparte_3 organizzato i “Bull Days” nell'anno 2017, 2018 e 2019, come da docc. 17, 18 e 19»;
6) «Vero che nell'àmbito dei predetti "Bull Days”, si presentava come “erede” del Controparte_3 brand automobilistico, come da doc. 18»;
7) «Vero che, dall'anno 2017, e detto AB hanno organizzato i CP Controparte_3
“ »; Parte_1
8) «Vero che e hanno organizzato i “ CP Controparte_3 Parte_1 senza chiedere il consenso al Dottor erede di;
Controparte_1 Persona_1
9) «Vero che, durante il compleanno di a Dubai nell'ottobre 2019, nell'àmbito dell'evento “In CP memory of UC HI, sono state esposte due automobili e sono stati CP_1 utilizzati i marchi di automobili “Aventador”, “Countach”, “Urraco”, “Huracan” e “Miura”, come da doc. 39»;
10) «Vero che, durante il compleanno di a Dubai nell'ottobre 2019, è stato dato un premio a CP
, che successivamente si è appurato non essere cugino di né Persona_2 Persona_3 ambasciatore presso l'ONU»;
11) «Vero che, dopo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha CP disabilitato il proprio blog sub doc. 13»;
12) «Vero che dall'anno 2017 utilizza i biglietti da visita sub doc. 24»; Controparte_3
13) «Vero che dal 2017, accompagna i visitatori alla tomba di Controparte_3 Persona_1 come esemplificativamente da doc. 62»;
pagina 2 di 22 14) «Vero che dal 2016, autografa il libro scritto da come Controparte_3 Controparte_1 esemplificativamente da doc. 26»;
15) «Vero che dal 2015, autografa le bottiglie di vino “Sangue di Miura”, marchio di Controparte_3 titolarità di ; Controparte_1
16) «Vero che nell'anno 2018, ha comunicato al proprio partner Botteghe d'Italia che Controparte_3 lui era amministratore delegato del Museo UC AM e che suo padre era cofondatore della CP_8
come da doc. 45»; Controparte_7
17) «Vero che dall'anno 2018, vende alcolici, profumi, gioielli e complementi d'arredo Controparte_3 usando il segno “AB HI (anche in combinazione con il segno “FL Fuoriserie”), unitamente alla società Botteghe d'Italia s.r.l. e , come da docc. 16, 45, 51-56»; Controparte_9
18) «Vero che dall'anno 2018, ha comunicato al pubblico e in occasione delle Controparte_3 interviste che era direttore del Museo e che suo padre era co-fondatore della Persona_1 CP_8 ; Controparte_7
19) «Vero che in occasione dell'evento a Savigno del novembre 2019 sub doc. 28, ha Controparte_3 realizzato il poster ivi raffigurato»;
20) «Vero che, nel medesimo evento, ha venduto le copie del libro “Onora il padre e la Controparte_3 madre”, scritto dal Dott. che aveva sottratto quando lavorava al Museo». Controparte_1 Testi su tutti i capitoli: Chantal Lalanne, Testimone_1 Testimone_2 e c/o Testimone_3 Testimone_4 Controparte_1 Ulteriori testi: c/o Botteghe d'Italia sui capp. 16-17; Testimone_5
Ferrara, su capp. 1-2-3-5-7-13-14; Testimone_6
- nel denegato caso di ammissione dei capitoli avversari (in tutto o in parte), ammettere il seguente capitolo a prova contraria indiretta: 21) «Vero che i libri “Onora il padre e la madre” di cui al cap. 13 della memoria istruttoria di
[...] le sono stati consegnati dal medesimo signor » [teste: di Valsamoggia CP_3 CP_3 Testimone_7 (BO)];
- disporre la discovery (se del caso anche nell'àmbito della CTU di cui infra), ai sensi degli artt. 121 e 121 bis c.p.i, sui dati numerici (partecipanti) ed economici degli eventi “In memoria di realizzati Persona_1 dai convenuti, con interrogazione dei medesimi sui seguenti quesiti:
a) «da quale data e per quanto tempo e/o hanno organizzato gli eventi CP Controparte_3
“In memoria di e “AB HI e venduto alcolici, profumi, gioielli e Persona_1 complementi d'arredo con l'utilizzo del segno “AB HI (anche in combinazione con “FL Fuoriserie”)»; b) «quanti eventi di cui al capitolo precedente sono stati organizzati, quanti ospiti c'erano e quale è stato il fatturato e l'utile generato e da chi»; c) «chi sono i fornitori o comunque i soggetti ulteriormente cooperanti alla realizzazione degli eventi suddetti e quali sono i loro indirizzi»;
- ordinare ai convenuti l'esibizione, sempre ai sensi dell'art. 121 c.p.i, o, in subordine, ex artt. 2711, 2° comma, c.c., 210 e 212 c.p.c, di tutte le scritture contabili relative alla propria attività di organizzazione di eventi e di testimonial, in particolare, del libro giornale, dei libri IVA, di tutte le fatture o scontrini di vendita (anche in relazione ai libri e modellini venduti all'evento di Savigno sub doc. 28), dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730 o analoghi); il tutto a decorrere dalla data di inizio della produzione e commercializzazione e fino alla data di adozione del provvedimento di esibizione;
dei contratti di partnership, testimonial, cooperazione, organizzazione di eventi, comunque relativi a “ e/o alla famiglia fino alla Persona_1 CP_1 data di adozione del provvedimento di esibizione;
- in subordine all'esibizione, ordinare loro la comunicazione, anche in fotocopia (spese offerte), dei documenti menzionati sopra;
- infine, sempre ai sensi dell'art. 121 c.p.i., ordinare loro la comunicazione e indicazione degli elementi (fatture di lavorazione, fatture di acquisto delle confezioni, bolle di consegna, prospetti, provvigioni) necessari per l'identificazione dei terzi cooperanti con i convenuti negli illeciti di cui in narrativa;
- disporre all'esito consulenza contabile diretta a determinare il valore dell'avviamento dell'attrice, i mancati profitti dell'attrice a séguito delle violazioni dei convenuti, il fatturato e gli utili realizzati dai convenuti, la royalty del settore, il danno patrimoniale emergente (anche all'avviamento), d'immagine e morale e il pregiudizio agli investimenti pubblicitari realizzati».
Parte convenuta: L'avv. di parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, riconfermata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. che di seguito si riporta: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 3 di 22 - rigettare tutte le domande formulate dalle controparti con l'atto di citazione che si contesta integralmente con il presente atto, in quanto infondato in fatto ed in diritto non essendovi dimostrazione alcuna della sussistenza delle condotte di contraffazione e concorrenza sleale ivi menzionate e che le stesse possano essere attribuite al convenuto altresì che quest'ultimo ne abbia ricavato proventi economici e perciò Controparte_10 che egli abbia provocato danni alle parti attrici, non provati e del tutto dedotti in via esplorativa e strumentale;
- rigettare altresì la domanda di inibitoria di false comunicazioni riguardanti il ruolo familiare e lavorative del convenuto ex art. 21 c.p.i.;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorario del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. ed in via istruttoria si riporta alla seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed inoltre richiama le note autorizzate all'udienza del 26.10.2023 e depositate l'8.11.2023.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (in data 13.1.2020, per compiuta giacenza, quanto alla convenuta contumace) erede di Controparte_1 [...]
fondatore della nota casa automobilistica, la società TL s.p.a., nata nel Persona_1
CP_1 1981, a seguito della cessione del settore automobilistico al gruppo e con la finalità di operare nel settore fashion e del brand licensing sulla base di un Coexistence
Agreement stipulato con il gruppo automobilistico e l'Associazione di promozione sociale “sotto il segno del toro”, nata con la finalità di promuovere il ricordo del fondatore delle rinomate vetture e che gestisce il Museo AM, convenivano in giudizio cugino di in quanto figlio del Controparte_3 Controparte_1
fratello del fondatore della casa automobilistica, nonché la manager al CP fine di accertare la contraffazione dei segni distintivi “ e Persona_1
“ , nonché al fine di accertare il compimento di atti di concorrenza sleale CP_1
(sotto il profilo della comunicazione ingannevole e del c.d. ambush marketing), e/o la realizzazione di illecito aquiliano ex artt. 7 e 2043 c.c. nei confronti delle parti attrici, chiedendo altresì di inibire ai convenuti ogni falsa comunicazione relativa al ruolo familiare e lavorativo del convenuto nonché ogni ulteriore atto Controparte_3
di contraffazione e concorrenza sleale, di ordinare la cancellazione di tutte le pubblicazioni citate, di fissare una penale, di condannare i medesimi al risarcimento dei danni patrimoniali e non e di disporre la pubblicazione della sentenza.
A tal fine, gli attori premettevano di agire nelle qualità già sopra meglio indicate e di voler azionare nella presente controversia i marchi italiani nn. 1527267 e n. 1527265 (che coprono molte classi di prodotti e servizi, compresi i cosmetici), il marchio europeo n.
14065577, registrato nell'anno 2015 anche per le classi 35 e 41, che coprono il settore pubblicitario e della gestione di affari commerciali e le attività sportive, ludiche e culturali, i marchi italiani nn. 388774, 332312, 889337 e 1665078 (registrati per svariate pagina 4 di 22 classi, tra cui la 3 e quelle di servizi, specie la 41), il marchio europeo 4904397 (che copre sempre, inter alia, la classe 3) e i marchi internazionali (designanti anche l'Italia e sempre anche per le classi suddette) nn. 1262345, 806231, 717648 e 469959.
Allegavano documentazione comprovante la registrazione e la descrizione dei marchi azionati, dei quali viene di seguito riportato un esemplare al fine della migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Inoltre, deducevano di avere gestito il Museo AM sopra citato sotto l'insegna del museo che pure viene di seguito riportata.
Gli attori, poi, esponevano come il convenuto avesse lavorato, Controparte_3
dal giugno 2014 al maggio 2018, alle dipendenze dell'associazione di promozione sociale di cui sopra, quale impiegato addetto alla custodia del museo dedicato a
[...]
e come, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, in assenza di qualsiasi Persona_1
titolo, avesse posto in essere comportamenti volti ad agganciarsi al nome ed ai segni distintivi delle attrici, quali, tra gli altri:
- l'utilizzo di social network (Facebook ed Instagram ed i siti internet con nomi a dominio www. e www.fabiolamborghini.com ) associando la Email_1 propria immagine all'heritage (evento del 2018 presso la tenuta CP_1
Panicale; evento del salone dell'auto di giugno 2019; evento culturale nella cornice della Cattedrale di Trani del settembre 2019);
pagina 5 di 22 - la partecipazione ad eventi dallo stesso promossi come i Bull Days o il AB
AM Day, con il coinvolgimento anche della convenuta negli CP
eventi di (estate 2019) e Dubai (ottobre 2019, per il compleanno della stessa Pt_2
, nei quali veniva rievocata la memoria storica e l'evoluzione del marchio nel CP
settore automobilistico, accostando continuamente il proprio nome a quello dello zio, presentandosi quale “erede” della storica casa automobilistica e dello zio , Per_1
offrendo la possibilità di sponsorizzazione con nomi associabili alle famose autovetture “Miura”, “Urraco”, Countach”, peraltro, presentandosi con il nome AB
AM, in luogo di così inducendo ulteriore Controparte_3
confusione con le iniziali del nome dello zio;
- la partecipazione ad eventi pubblici nei quali autografava un libro pubblicato dall'erede di , ossia esponendo anche un cartellone Per_1 Controparte_1
recante il proprio segno distintivo AB AM;
- la creazione di un proprio marchio idoneo a creare confusione con quelli registrati, in quanto recante il proprio nome stilizzato in caratteri corsivi, come nei marchi azionati, unitamente alla riproduzione del toro che carica, come evincibile dalla raffigurazione recata sul suo biglietto da visita (cfr. doc. 24 di parte attrice)
- l'utilizzazione di tale marchio anche per lo svolgimento di attività commerciale, come pure evincibile dalle produzioni documentali sub 15, 16, 17 e 18 di parte attrice, pagina 6 di 22 relative alla commercializzazione di profumi a marchio AB AM per il tramite della società Botteghe d'Italia s.r.l. od alla presentazione dei vini della tenuta rispetto ai quali era già stato anche destinatario di provvedimento CP_1
cautelare contente inibitoria da parte del Tribunale di Firenze;
- la promozione, anche tramite il proprio account giapponese sul social network
Twitter, a partire dal gennaio 2021, di prodotti a marchio “FL” o “FL Fuoriserie”, talvolta in combinazione con il segno “AB AM”, unitamente alla società
(cfr. docc. 51, 52A-52B-52C-52D-52E, dove viene Controparte_9 esplicitato il link tra “FL Fuoriserie” e “AB HI), che spiegherebbe anche le ragioni per le quali il convenuto abbia sostituito il suo prenome con quello di AB.
In sede di precisazione delle conclusioni, poi, gli attori chiedevano di essere autorizzati alla produzione di documentazione sopravvenuta, estratta dal sito www.
[...]
nel quale il convenuto, oltre a raccontare la propria storia personale, Email_2
presentandosi sempre come erede di e direttore dal 2007 al 2016 del Museo Per_1
AM, proponeva prodotti con il segno “AB AM”, con carattere corsivo identico a quello dei marchi registrati da “ e ugualmente da Controparte_1 quest'ultimo utilizzati nella sua attività commerciale nei medesimi settori di attività (cfr. pagine e Products, aventi rispettivamente ad oggetto CP_12 CP_13 [...]
i primi, e bevande energy drinks, caffè, liquori, CP_14 Controparte_15
abbigliamento e profumi, i secondi), copiandone anche la forma.
2. Si costituiva in giudizio il solo contestando di avere mai posto Controparte_3
in essere le condotte illecite di cui in atto di citazione, esponendo di essere stato assunto alle dipendenze del Museo AM (dopo avere lavorato per anni in altra azienda di famiglia), non con mansioni di semplice custode del museo, ma con lo scopo di promuovere la storia e l'attività del brand, anche adoperandosi nelle visite guidate dello stesso, durante le quali, raccontando loro l'appassionante storia dello zio, avendola anche vissuta da vicino, sarebbe venuto a contatto con persone molto famose, ampliando le sue conoscenze e di conseguenza venendo invitato a molti eventi riguardanti il noto marchio e, soprattutto, ad eventi automobilistici organizzati da altri soggetti, come persona conosciuta e nota nell'ambiente.
Esponeva, poi, di essersi limitato ad utilizzare il proprio cognome, negando qualunque coinvolgimento in attività commerciali a fini di lucro personale, tantomeno basate sull'uso del nome e quindi dell'omonimo marchio, essendo peraltro solo CP_1 pagina 7 di 22 titolare di redditi da pensione, avendo egli partecipato ad alcuni eventi commemorativi dello zio e della sue iniziative imprenditoriali e rappresentando come il solo fatto di menzionare il marchio in una pluralità di eventi e situazioni, non potesse CP_1
essere considerato uso in funzione di marchio.
Deduceva ancora il convenuto come nella partecipazione agli eventi menzionati in atto di citazione, nelle interviste rilasciate sui giornali, nei video pubblicati on line, anche sui siti internet www.fabiolamborghini.it e www.fabiolambonghini.com, non vi fosse mai stata alcuna contropartita a livello economico e dunque nessuna condotta di contraffazione, atteso che ex artt. 20-22 c.p.i. il dato caratterizzante le condotte vietate e ritenute lesive delle tutele previste per i marchi, sarebbe costituito dallo sfruttamento illecito dello stesso a fini di lucro che altri ne faccia, ingenerando confusione nel pubblico circa la provenienza di prodotti e/o servizi, arrecando pregiudizio alla rinomanza del marchio o traendone indebitamente vantaggio (economico).
Quanto, poi, alle contestazioni relative alla commercializzazione di vini della
[...]
rispetto ai quali vi era stata l'emissione di provvedimento cautelare da parte CP_16
del Tribunale di Firenze, rappresentava come in sede cautelare avesse scelto di rimanere contumace e come l'azienda che doveva commercializzare i vini, Botteghe d'Italia s.r.l., si fosse rivolta a lui su suggerimento dell'amministratore della tenuta stessa, che ne conosceva ed apprezzava le qualità di divulgatore.
Con riferimento, invece, alle produzioni documentali inerenti la commercializzazione di prodotti a marchio FL in Giappone, il convenuto contestava che la società giapponese
" " fosse a lui riferibile, trattandosi di società costituita Controparte_9
interamente da giapponesi, nella quale egli non riveste alcun ruolo, ne' carica, ne' rapporto, avendone appresa l'esistenza solo di recente e riservandosi ogni tutela nei confronti dei creatori di tale società a cui si dichiarava estraneo. Confermava, comunque, di avere partecipato ad iniziative riguardanti la pubblicità dei beni a marchio FL
Fuoriserie, prestando solo la propria immagine, senza utilizzare in alcun modo il proprio cognome e rivendicava dunque la legittimità di tali iniziative imprenditoriali, in quanto non collegate in alcun modo all'utilizzo del marchio CP_1
Con la comparsa conclusionale, poi, il convenuto prendeva posizione sulle nuove produzioni documentali effettuate da parte attrice, disconoscendo comunque la riferibilità
a lui del sito internet www.fabio-lamborghini.com ed esponendo di avere effettuato ricerche solo a seguito della contestazione di parte attrice e di avere scoperto che il sito in pagina 8 di 22 questione è stato registrato in data 12/02/2024 da un soggetto non identificabile , in quanto trattasi di un provider statunitense e di avere avviato, seppure con difficoltà, azioni a propria tutela.
3. Sullo svolgimento del processo e sulla tardività della comparsa conclusionale di parte convenuta.
Così ricostruite le deduzioni e le domande formulate dalle parti, all'esito della prima udienza del 4.6.2020 il G.I. disponeva rinvio alla successiva udienza del 15.10.2020 in ragione della mancata costituzione della convenuta e dovendo assicurare il CP
rispetto dei termini a comparire. All'udienza del 15.10.2020, poi, era dichiarata la contumacia della convenuta ed il G.I. concedeva i termini per memorie istruttorie, rinviando all'udienza del 20.5.2021 per la valutazione sui mezzi di prova richiesti.
All'esito della predetta udienza, svoltasi a trattazione scritta, il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.10.2023, poi differita al 22.2.2024 in ragione di sopravvenute produzioni documentali di parte attrice e della concessione di termini per deduzioni scritte. L'udienza era quindi differita, a seguito del mutamento del G.I., dapprima alla data del 12.9.2024 e poi, in seguito ad ulteriore mutamento del G.I. nella persona della scrivente giudice relatrice, all'udienza del 12.12.2024, nella quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed erano concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, parte attrice ha eccepito nella propria memoria di replica la tardività del deposito della comparsa conclusionale di parte convenuta, rilevando altresì la tardività delle allegazioni documentali. Infatti, a fronte dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 12 dicembre 2024 e della conseguente scadenza del 10 febbraio
2025, la difesa di ha depositato la propria comparsa Controparte_3
conclusionale solo il 13 febbraio 2025 e dunque con tre giorni di ritardo. Parte convenuta nulla ha dedotto in ordine alla intempestività del deposito telematico e d'altronde, nello stesso corpo dell'atto risulta indicata, unitamente alla sottoscrizione, la data del 13 febbraio 2025, sicché l'eccezione appare fondata, dovendosi tuttavia precisare come la tardività del deposito della comparsa conclusionale, non infici e non si riverberi in alcun modo sull'ammissibilità della memoria di replica (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 2976 del
7.2.2020; Cass. civ. ordinanza n. 27220 del 15.9.2022), con conseguente inutilizzabilità
pagina 9 di 22 delle deduzioni ed allegazioni difensive ivi contenute, ivi compresi i riferimenti al disconoscimento della riferibilità a del sito internet www. Controparte_3 [...]
, peraltro sulla base del richiamo di documentazione legale integrata nel Email_2 corpo dell'atto e non prodotta in giudizio.
4. Sulla domanda di parte attrice in ordine alla violazione dei marchi e segni distintivi di titolarità dell'attrice.
La domanda di parte attrice appare fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono. Ed invero, la domanda degli attori è incentrata ex artt. 21 e 22 c.p.i. sull'illegittimo utilizzo del cognome da parte del convenuto, nonché sulla CP_1
scelta di utilizzare il nome AB, in luogo del nome risultante anagraficamente, con la precipua finalità di ingenerare confusione con le iniziali del nome del defunto fondatore del brand automobilistico “ ”. Caratteristica dei marchi azionati in questa sede Per_1
sarebbe costituita dalla circostanza che i predetti siano al contempo marchi di denominazione, laddove recano il nome di e marchi figurativi, Controparte_1
laddove recano, al di sopra dei caratteri grafici, uno scudo con al suo interno il tipico toro
AM, raffigurato intento alla carica.
Ad avviso del Collegio tale domanda è fondata nei limiti in cui ha trovato in effetti conforto probatorio.
Infatti, va subito premesso che le produzioni documentali di parte attrice effettuate in sede di precisazione delle conclusioni e che certamente avrebbero comprovato una contraffazione del marchio, non sono idonee a ritenere che la condotta di contraffazione sia riferibile ai convenuti, non tanto per il disconoscimento del sito internet www.
[...]
effettuato dal convenuto solo nella comparsa conclusionale tardivamente Email_3
depositata, ma soprattutto in ragione del difetto di certa riferibilità allo stesso del sito internet e dei prodotti offerti in vendita, la cui prova incombeva prima di tutto su parte attrice. Lo stesso deve dirsi con riferimento ai prodotti a marchio FL commercializzati da società giapponese della quale il convenuto ha contestato la riferibilità a sé medesimo e rispetto ai quali manca prova certa del coinvolgimento di Controparte_3
quantomeno laddove utilizzati unitamente al marchio potendosi ritenere che CP_1
il marchio FL Fuoriserie, non sia marchio in contraffazione.
pagina 10 di 22 Nelle limitate situazioni nelle quali è risultato in effetti comprovato un utilizzo del marchio AB AM, anche unitamente al segno distintivo del toro intento alla carica, invece, deve ritenersi che la contestata violazione sussista.
Ed invero, è emerso in giudizio come il convenuto utilizzi, in effetti, il proprio cognome quale proprio segno distintivo (marchio di fatto, etichetta e nome a dominio) e come, di frequente, accanto al cognome, sia utilizzato il nome AB, diverso dal nome anagrafico.
Rileva, poi, la circostanza che, unitamente al nome, il convenuto utilizzi anche la riproduzione del toro tipicamente riportato sui marchi azionati in questa sede, seppure lo stesso sia rappresentato privo di scudo ed intento a caricare con il corpo ripiegato sul verso opposto rispetto a quello dei marchi dei quali si discute.
Significative appaiono in proposito le produzioni documentali di parte attrice sub doc. 24, giacché già solo dall'esame del biglietto da visita del convenuto si trae come lo stesso abbia ritenuto di divulgare i propri dati riproducendo il proprio nome, o meglio il proprio cognome preceduto da un prenome elettivo che col prenome del fondatore della casa automobilistica ha l'iniziale “F”, con i caratteri grafici tipici del marchio CP_1
(spicca l'identità dell'iniziale “F”, presente nell'insegna del museo intitolato a
[...]
e riportandovi anche la riproduzione del segno distintivo del toro all'interno Persona_1
dello scudo. Tale marchio, poi, appare riprodotto anche sul cartellone di pubblicizzazione dell'evento tenutosi avanti alla trattoria “Amerigo”, nella quale il convenuto è stato pure ripreso in fotografia intento a firmare copie dei libri riferibili invece al cugino
[...]
esponendo per la vendita anche riproduzioni giocattolo delle macchine del CP_1
noto marchio CP_1
Analoga riferibilità al convenuto appare avere la commercializzazione dei profumi a marchio AB AM di cui al doc. 15 di parte attrice.
Le modeste differenze dei segni distintivi utilizzati, a parere del Collegio, non consentono una agile distinzione dai segni distintivi azionati in questa sede e comunque sono idonee ad ingenerare confusione.
Sul punto, si osserva che i criteri generali da adottarsi nel raffronto per stabilire se tra due segni sussista confondibilità sono consolidati nella giurisprudenza, la quale ritiene che il giudizio vada effettuato tenendo conto dell'impressione d'insieme che il raffronto può suscitare e non in via analitica, attraverso una disamina particolareggiata ed una separata valutazione di ogni singolo elemento. Peraltro, il rischio di confusione appare ancora più elevato quando il soggetto leso sia titolare di una serie di marchi utilizzati per pagina 11 di 22 contraddistinguere prodotti diversi, ma appartenenti ad una medesima linea o comunque provenienti da una medesima fonte, dovendosi dunque tenere in considerazione la possibilità che l'inserimento dell'elemento comune nel marchio di un terzo (il nome o il toro che carica) induca il consumatore a pensare che questo marchio CP_1
faccia parte della serie e quindi a ricondurlo al titolare di essa.
Il convenuto ha rivendicato la legittimità dell'utilizzo dei propri segni distintivi, rilevando come il cognome utilizzato sia in effetti anche corrispondente al proprio, con CP_1 la conseguenza che non potrebbe essergli negato l'uso ex art. 21 c.p.i. secondo cui “I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome e indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica;
b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità', la quantità', la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio”.
La disposizione del codice della proprietà industriale, dunque, prevede che l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale o la titolarità di segni distintivi dell'impresa su determinati nomi di persone non impedisca al portatore di quel nome di farne uso, purché tale uso sia conforme alla correttezza professionale.
Deve dunque in questa sede valutarsi se l'uso del proprio cognome da parte del convenuto nella pubblicizzazione delle proprie attività sia conforme alla correttezza professionale o meno, ed a questa domanda il Tribunale ritiene di non poter rispondere positivamente.
In generale, si osserva che le ipotesi sopra elencate rappresentano casi di uso del segno che rispondono ad una esigenza descrittiva di dati reali. L'eccezione al divieto di uso da parte del terzo del marchio altrui, quindi, deve essere commisurata all'effettività dell'esigenza descrittiva, facendo in modo di escludere che essa si possa tradurre in un ingiusto approfittamento. La norma, invero, mira proprio ad eliminare questo rischio stabilendo che nei casi elencati dal comma 1 dell'art. 21 c.p.i., che configurano appunto eccezioni al divieto, l'uso da parte del terzo sia consentito soltanto a condizione che “sia conforme ai principi della correttezza professionale”. La Corte di Giustizia, peraltro, ha affermato che la condizione della conformità ai principi della correttezza professionale pagina 12 di 22 costituisce, in sostanza, “l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio” ed ha definito questa condizione in negativo, rilevando che essa non può considerarsi soddisfatta quando l'uso del marchio “1) avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio;
2) pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; 3) causi discredito o denigrazione di tale marchio;
4) il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare (Corte Giust. CE, 17 marzo 2005, caso ). CP_17
Relativamente all'eccezione relativa all'utilizzo del proprio nome, che interessa nella specie, la giurisprudenza ha quindi ritenuto legittima la spendita del proprio nome, anche se corrispondente ad un marchio registrato, laddove finalizzata a fornire un'informazione in ordine ai soggetti che quell'attività svolgono, in via diretta o in via indiretta, nonché al patrimonio di esperienza, personale e familiare, con il solo limite del rispetto dei principi di correttezza professionale e ciò in quanto siffatto uso è stato ritenuto, in concreto, corrispondente “all'esigenza di fornire, attraverso l'indicazione del nome, un'informazione sulla provenienza e sulla qualità dei servizi resi per il fatto di essere gestiti da specifiche persone” e dunque, rivestendo” valenza descrittiva e non distintiva”.
(cfr. Tribunale di Venezia, sezione impresa, sent. n. 2602/2015).
Nello stesso senso si è anche pronunciata la Corte di Appello di Milano, Sezione specializzata impresa (sent. 3443/2015 del 21.08.2015) che, rifacendosi ai propri precedenti, ha ritenuto concorrenzialmente lecita l'indicazione da parte di noto stilista del proprio nome (mediante l'utilizzo di un'espressione quale “by”) al fine di farsi identificare quale creatore di determinati prodotti malgrado la precedente cessione del marchio ad un terzo e ciò sempre sul presupposto che il segno stesso non sia stato rivolto a contraddistinguere il prodotto, ma abbia costituito una parte della comunicazione tesa a far conoscere qualità o altre caratteristiche del prodotto stesso, fra le quali, la provenienza dallo stilista o dal designer che lo ha disegnato, progettato o realizzato.
Tanto premesso, nel caso di specie, una serie di circostanze depongono a favore della illegittimità della condotta contestata al convenuto giacché Controparte_3
l'impiego in concreto del nome non risulta effettuato con una effettiva CP_1
valenza informativa presso il pubblico dei consumatori (circostanza che invece renderebbe l'uso del nome meritevole di tutela).
In particolare, sotto un profilo meramente formale, si rileva che:
pagina 13 di 22 1) il convenuto ha utilizzato il proprio nome, modificato però quanto al prenome, realizzando un segno denominativo avente caratteri grafici assolutamente sovrapponibili a quelli di parte convenuta e distinguibile da quello utilizzato da parte attrice nei marchi azionati solo per il nome proprio;
2) parte convenuta ha poi abbinato al marchio denominativo già in sé ampiamente evocativo della comune origine familiare la figura del toro, seppure intento a caricare sul lato opposto e privo di scudo;
3) rileva poi la circostanza che la tipologia di beni che appaiono riferibili al commercio di parte convenuta siano appartenenti alle medesime classi commerciali e siano stati realizzati anche con confezioni ed involucri esteriori assolutamente identici a quelli recanti marchio originale (ci si riferisce in particolare ai beni di cui al doc. 15 sopra citato, non potendosi attribuire con certezza a la commercializzazione dei prodotti di cui alle produzioni Controparte_3
documentali effettuate in sede di precisazione delle conclusioni);
4) rileva ancora la circostanza che il contesto generale nel quale è utilizzato il nome AB
AM quale marchio sia un contesto ripetutamente evocativo della comune origine familiare, nel quale il convenuto appare presentarsi come “erede” del vecchio titolare del brand automobilistico, pur non essendo in alcun modo erede, avendo solo un legame familiare.
In sostanza, l'utilizzo del diverso nome non pare in sé sufficiente a contraddistinguere i segni usati da rispetto ai marchi registrati da poiché Controparte_18 Controparte_1
non è conforme alla correttezza professionale l'inserimento, nella denominazione sociale, del proprio nome, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, che non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti, la cui ravvisabilità non può consistere nella sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio (Cassazione civile, sez. I, 25/02/2015,
n. 3806).
Peraltro, deve anche essere evidenziato che, sebbene abbia certamente Controparte_3
creato una significativa rete di legami personali e commerciali nel tempo in cui ha svolto mansioni di impiegato presso il museo (come custode, ma anche come promoter CP_1
della storia del museo e guida dello stesso e come procacciatore di nuovi visitatori del museo, ma non certo come direttore, come dallo stesso sostenuto anche pubblicamente e su questo basta la lettura del contratto stipulato tra le parti ed allegato dagli attori), non può ritenersi che egli abbia acquistato particolare notorietà in nessun settore nel quale opera l'erede di
[...]
avendo una notorietà che deriva solo dalla spendita del nome di famiglia e dal Persona_1
pagina 14 di 22 presentarsi impropriamente come “erede” del fondatore della casa automobilistica, risultando così evidente il rischio confusorio da parte di un soggetto casualmente portatore del medesimo cognome. L'illegittimità dell'uso del nome discende in sostanza dalla inesistenza di un motivo oggettivo commercialmente rilevante per comunicare che una certa attività imprenditoriale è svolta proprio da un determinato soggetto (in quanto munito, prima dell'inizio dell'attività commerciale, di una propria notorietà nel settore). Il richiamo alle relazioni familiari, poi, nella specie, non appare idoneo a fornire adeguata giustificazione all'utilizzo del segno CP_1
trattandosi di legame di parentela non diretto, come si è sopra detto, non potendo
[...]
definirsi legittimamente erede di con la conseguenza che, CP_3 Persona_1
in tale contesto, l'utilizzo del proprio nome diviene un tentativo illegittimo di agganciamento alle attività commerciali svolte dagli attori, circostanza che peraltro comprova vieppiù come il convenuto, in assenza di continuativo richiamo alla storia familiare del fondatore del brand automobilistico, non abbia un proprio specifico settore di competenze che gli abbia consentito di ottenere visibilità commerciale.
Infine, quanto alla circostanza dedotta da parte convenuta relativa all'assenza di prova che la spendita dei segni riferibili a sia attuata in funzione Parte_3
remunerativa e commerciale, ritiene il Collegio che le produzioni documentali di parte attrice, laddove utilizzabili, siano assolutamente idonee a comprovarne la funzione commerciale, a prescindere dalla prova della sussistenza in concreto di una società o di una ditta individuale riferibile al convenuto. Peraltro, non pare nemmeno credibile che nelle circostanze in cui i segni
AM sono stati spesi in contesti di celebrazione e commemorazione del brand automobilistico e dello zio non vi sia stato un ritorno economico, in termini, ad Per_1
esempio, di sponsorizzazione della propria immagine con la finalità di generare altre occasioni di ricavo.
Il convenuto, infatti, si è rappresentato in giudizio come pensionato dedito alla cura della memoria del brand per mero diletto personale, ma le produzioni documentali di CP_1
parte attrice, che lo rappresentano in numerosi eventi nei quali la sua presenza viene associata alla storia del marchio automobilistico proprio quale “erede” della famiglia (si CP_1
vedano in proposito anche le numerose interviste rilasciate a riviste specializzate nel lifestyle, nelle quali viene presentato come erede del marchio ed ancora l'evento a Dubai nei quali si offre la sponsorizzazione del cliente con prezzi diversi associati a singole famosissime vetture del marchio , legittima la conclusione che vi sia una costante confusione di ruoli CP_1
finalizzata anche solo a beneficiare di viaggi e situazioni (a Dubai, in Cina e così via…).
pagina 15 di 22 Le argomentazioni che seguono, peraltro, rilevano vieppiù per quanto di seguito si dirà in tema di concorrenza sleale.
Infatti, la produzione sub doc. 39 di parte attrice, in particolare, consente di evidenziare come in occasione della festa di compleanno della convenuta svoltasi a Dubai CP nell'ottobre 2019, i convenuti abbiano proposto ai partecipanti, vere sponsorizzazioni a pagamento legate ai nomi delle celebri vetture. In particolare, dalla documentazione prodotta emerge come, con il pacchetto “sponsor Adventador, per la somma di 5.000 euro, fosse possibile acquistare una complessa attività di sponsorizzazione della propria azienda coinvolgendo in prima persona, quale testimonial dell'azienda. Parte_3
L'acquisto era reso più appetibile dalla presenza di vetture sulle quali era possibile CP_1
effettuare test drive. Il pacchetto Miura, per la somma di 3000 euro, proponeva l'acquisto di pubblicità sui media e sui social per la propria azienda, ma anche la visita guidata al Museo
AM accompagnati da AB AM in persona, da prenotare al rientro in Italia. Il pacchetto proponeva, per 1000 euro, la presentazione dell'azienda a cura di AB Pt_4
AM.
Deve quindi disattendersi la tesi del convenuto secondo la quale l'illiceità sarebbe superata dalla gratuità delle attività e degli eventi ai quali risulta avere partecipato, risultando così comprovato anche il concorso della convenuta certamente organizzatrice e CP
promotrice quantomeno di questo evento legato al proprio compleanno.
In sostanza, ritiene il Collegio che le allegazioni e deduzioni di parte attrice consentano di ritenere comprovato che, in alcune circostanze, ha utilizzato Controparte_10
segni distintivi riproducenti caratteristiche di quelli azionati in questa sede, in maniera illegittima per quanto sopra detto, al fine di contraddistinguere prodotti la cui commercializzazione è apparsa a lui riferibile.
Analogamente, è emerso come lo stesso, mediante la spendita del proprio nome (modificato nel prenome) in costante e continua associazione ai marchi azionati in questa sede, si CP_1
sia prestato quale promotore di eventi disparati, volti alla celebrazione di stili di vita e beni di consumo di alta fascia, senza, tuttavia, poter vantare alcuna competenza specifica, ad eccezione del proprio cognome, laddove usato in associazione ai marchi E' emerso, quindi, CP_1
il profilo di un promotore commerciale e sponsorizzatore professionale anche di attività imprenditoriali riferibili ad altri soggetti, che esercita l'incarico mediante la spendita del proprio nome in continua associazione con i marchi e dunque in agganciamento ai predetti CP_1
pagina 16 di 22 marchi e ciò all'evidente fine di un ritorno commerciale per sé e per gli imprenditori in favore dei quali presta la propria opera.
5. Sulla domanda di parte attrice in ordine al compimento di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 (concorrenza confusoria), 2 (concorrenza per appropriazione di pregi) e 3 (concorrenza per agganciamento e approfittamento parassitario) c.c.
Come noto, in tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno (v. ad es. Cass. civ. Sez. I Ord., 18/05/2018, n. 12364).
Nella fattispecie in esame, pur essendo risultata limitatamente comprovata la commercializzazione di beni di consumo nei settori nelle cui classi è stato registrato il marchio di appare evidente come entrambi i cugini siano attivi nel Controparte_1
settore fashion e nello sfruttamento del brand in associazione con altri beni CP_1
di lusso e voluttuari giacché, se per un verso risulta comprovato come
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commercializzi nel settore vini, liquori, bevande, profumi, cura della CP_1
persona, è del pari evidente come associ di continuo il proprio Controparte_3
nome, evocando al contempo quello familiare, in eventi nei quali vi è una ricorrente esposizione di beni di lusso, sicché le parti in causa risultano svolgere attività in settori di mercato almeno parzialmente sovrapponibili, la cui clientela finale di riferimento è, dunque, sotto questo specifico profilo, assolutamente identica e portatrice delle medesime esigenze commerciali al cui soddisfacimento si adoperano le parti attraverso servizi oggettivamente uguali, il che appare idoneo e sufficiente a configurare tra le parti la necessaria relazione concorrenziale (sul punto, v. anche Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese Ord., 15/12/2017).
Detto questo e passando all'esame delle singole fattispecie asseritamente illecite allegate dalle attrici, per quel che concerne la denunciata concorrenza sleale “confusoria”, ex art. 2598 n. 1 cod. civ., al riguardo, giova osservare come la ritenuta sussistenza di condotta pagina 17 di 22 inerente l'utilizzo di nomi e segni distintivi similari induce già solo per questo a ritenere integrata la situazione di concorrenza sleale che la norma mira a tutelare, osservandosi come la tutela prevista dall'art. 2598, comma 1, c.c., sia cumulabile con quella specifica posta a protezione di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti, ed oggetto, stante il fatto che la prima ha carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti e prescinde da connotazioni soggettive.
Rileva poi la circostanza che il convenuto abbini abitualmente il proprio nome ed i propri segni ad eventi rievocativi del marchio nei quali, presentandosi anche come CP_1
erede del fondatore della casa automobilistica, favorisce l'idea di una continuità con l'erede ingenerando confusione che poi si riverbera anche sulle Controparte_1 attività commerciali di quest'ultimo.
La presenza agli eventi in cui viene rievocata la storia del marchio automobilistico, in sostanza, diventa, di fatto, una modalità per accreditarsi quale erede del fondatore della casa automobilistica, per poi farne discendere innumerevoli ricadute positive in termini economici, tra cui la confusione dei clienti nel commercio di prodotti come nella vendita di sponsorizzazioni legate ai nomi delle vetture AM.
La condotta confusoria sopra descritta non costituisce, tuttavia, ulteriori fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
Per quel che concerne l'ipotizzata concorrenza sleale appropriativa di pregi, di cui al n. 2 dell'art. 2598 c.c., si osserva che, secondo costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui non consiste nell'adozione di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa - che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile - ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori (v. ad es. . Cass. civ. Sez. I Ord., 12/10/2018, n. 25607; Cass. civ.
Sez. VI - 1 Ord., 07/01/2016, n. 100; Tribunale Firenze Sez. spec. in materia di imprese
06/11/2017; Tribunale Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., 14/06/2010).
pagina 18 di 22 Il solo agganciamento tramite la spendita del nome e della qualità di erede CP_1
con le modalità sopra viste e di marchio similare ed il conseguente disorientamento tra i clienti, se, da un lato, costituisce, come detto, condotta anticoncorrenziale confusoria, dall'altro, non è, di per sé, sufficiente ad integrare gli estremi dell'illecito anticoncorrenziale in questione. In sostanza, il millantare nelle svariate sedi la qualità di erede, senza al contempo la millanteria di qualità (dell'azienda e/o del prodotto) da altri realmente possedute ed essenziali per le scelte d'acquisto, a parere del Collegio, non integra la fattispecie in contestazione.
Quanto alla concorrenza sleale per agganciamento parassitario, ex art. 2598 n. 3 c.c., nella condotta ascrivibile ai convenuti difettano i requisiti di sistematicità, eterogeneità e generalità del denunciato agganciamento che, come noto, deve interessare le iniziative imprenditoriali della concorrente nel loro complesso considerate, e non singoli atti o segmenti dell'attività di impresa di quest'ultima.
Infatti, come anche di recente ribadito dalla Corte di legittimità, (v. da ultimo, Cass. civ.
Sez. I Ord., 07/02/2020, n. 2980), la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.
Inoltre, con riferimento alla denunciata concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza professionale, sempre ai sensi della norma di chiusura dettata dal citato art. 2598 n. 3 c.c., anche in questo caso, rilevano le allegazioni degli attori che hanno dato contenuto alla accertata concorrenza sleale c.d. confusoria, come sopra già ampiamente esposto.
Infatti, come enunciato dalla Suprema Corte, l'ipotesi prevista dall'art. 2598, n. 3, cod. civ.
- consistente nell'avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo «non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda» - si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici previsti dai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione e costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli pagina 19 di 22 atti ad arrecare pregiudizio al concorrente (v. ad es. Cass. civ. Sez. I Sent., 04/12/2014, n.
25652).
6. Sulla domanda risarcitoria di parte attrice.
Nel merito, la domanda di risarcimento del danno così come proposta in citazione non appare meritevole di accoglimento, attesa la genericità delle allegazioni svolte a suo sostegno e l'indimostrata, e ancor prima non allegata, contrazione di fatturato eziologicamente riconducibile all'attività anticoncorrenziale dei convenuti, così come di qualsiasi ulteriore e diverso pregiudizio da questa stessa attività asseritamente derivato a carico delle attrici.
La laconicità delle allegazioni svolte, in parte qua, dalle odierne attrici rende sostanzialmente esplorative e, quindi, superflue, le istanze istruttorie di c.t.u. e di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., da quest'ultime reiterate in sede di definitiva precisazione delle conclusioni.
L'affermata responsabilità dei convenuti, in ogni caso, impone, ex art. 2599 cod. civ., ma anche ex art. 131 c.p.i., l'inibitoria all'ulteriore svolgimento della condotta illecita sopra accertata e, segnatamente, di quella consistente nella spendita del segno distintivo AB
AM in qualunque modo riprodotto, anche come firma ed anche ove associato ad altro segno distintivo, nonché del cognome CP_1
Deve altresì inibirsi al convenuto la spendita della qualità di Controparte_3
erede, in quanto integrante atto di concorrenza sleale nei confronti degli attori.
Per prevenire la reiterazione dell'illecito anticoncorrenziale sopra accertato, va altresì imposta a carico dei convenuti, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una penale pecuniaria di €
1.000,00 per ogni violazione della inibitoria comminata.
Quanto alla invocata pubblicazione della presente sentenza, ex art. 2600 c.c., a cura di parte attrice, ma a spese dei convenuti, sui quotidiani e Controparte_5 CP_19
cronaca di Bologna nonché sulle riviste del settore AZ
[...] CP_20
(edizioni nazionale e internazionale), https://fashionunited.it/ e https://it.fashionnetwork.com/, nonché sui siti internet e social network dei convenuti, reputa il collegio che, attese le modalità della condotta, la pubblicazione del solo dispositivo di sentenza, a caratteri doppi del normale, debba essere effettuata per una volta sul quotidiano Il Corriere della Sera, una volta su cronaca di Controparte_19
Bologna, due volte sulle riviste del settore AZ (edizioni nazionale e CP_20
pagina 20 di 22 internazionale), a distanza di quindici giorni, per un mese su https://fashionunited.it/ e https://it.fashionnetwork.com/.
Quanto ai siti www.fabiolamborghini.it e www.fabiolamborghini.com deve pure disporsi la pubblicazione del dispositivo di sentenza, che dovrà essere visibile nella home page principale degli stessi per la durata di 30 giorni consecutivi.
7. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro ed internamente ripartite poi in misura di 2/3 quanto a e per Controparte_3
la restante parte quanto a e sono liquidate con riferimento ai valori medi CP
dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato e di complessità media di cui al
D.M. 147/2022, trattandosi di causa certamente complessa per le questioni prospettate, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 2 D.M. 147/2022, in quanto dovuta in presenza di pluralità di parti aventi la medesima posizione processuale, liquidandosi in favore degli attori la somma di euro 14.118,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, azione ed eccezione disattesa o assorbita:
a) dichiara la responsabilità dei convenuti a titolo di concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 cod. civ. e per violazione dei diritti di marchio ex artt. 8, 20 e 21 c.p.i.;
b) inibisce ai convenuti l'ulteriore svolgimento della condotta illecita sopra accertata e, per l'effetto, inibisce ad essi la prosecuzione di condotte di utilizzo del segno “AB
HI o comunque del nome , in qualunque forma o carattere CP_1
scritto, unito o meno ad altre parole, segni grafici o sigle od anche riportato come firma del produttore di beni in contraffazione dei marchi;
c) inibisce altresì al convenuto l'ulteriore svolgimento della Controparte_3
condotta illecita sopra accertata integrata dalla spendita della qualità di erede di
Persona_1
d) dispone a carico dei convenuti una penale pecuniaria di € 1.000,00 per ciascuna condotta integrante violazione delle statuizioni di cui sopra;
e) dispone la pubblicazione del dispositivo di sentenza, a cura di parte attrice, ma a spese dei convenuti, sui quotidiani e cronaca di Controparte_5 Controparte_19
Bologna, nonché sulle riviste del settore MB AZ (edizioni nazionale e pagina 21 di 22 internazionale), https://fashionunited.it/ e https://it.fashionnetwork.com/, a caratteri
[.. doppi del normale, per una volta sul quotidiano Il Corriere della Sera, una volta su
cronaca di Bologna, due volte sulle riviste del settore Controparte_19 CP_20
AZ (edizioni nazionale e internazionale), a distanza di quindici giorni, per un mese su https://fashionunited.it/ e https://it.fashionnetwork.com/, nonché sui siti www.fabiolamborghini.it e www.fabiolamborghini.com, nella home page principale degli stessi, per la durata di 30 giorni consecutivi;
f) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in € 14.118,00 per onorari di avvocato ed € 1.036,00 per spese, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo, nel rapporto interno tra condebitori solidali, a carico del solo le spese come sopra liquidate in Controparte_3
solido, nella misura di 2/3 e per la restante parte a carico di CP
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale, il 28 maggio 2025
Il Presidente
dott. Antonio Costanzo
La Giudice relatrice dott.ssa Roberta Dioguardi
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