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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1958/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MARTINICO FEDERICA, presso il cui studio, in Siracusa,
Viale Scala Greca n. 199/C, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 301, presso lo Studio dell'avv.
pagina 1 di 9 FILLIOLEY PIERO, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
Opposta
e nei confronti di
(C.F. ), nella persona dalla procuratrice ON P.IVA_2 CP_3
(c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv. BARBARO ALESSANDRO, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
ANZA' MARIO, elettivamente domiciliata in Solarino, Via Ruggero Settimo, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Santi Milardo, giusta procura in atti.
Intervenuta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , ha proposto la presente Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 286/2023 del 7.03.2023 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 5502/2022 del ruolo generale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma Controparte_4
complessiva di euro 78.610,36, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù della pagina 2 di 9 garanzia fideiussoria da lui prestata in favore della Parte_2
dichiarata fallita con sentenza del 12.09.2022.
[...]
L'opponente con le proprie doglianze ha eccepito la carenza di prova del credito ingiunto, la nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1418, comma primo c.c. e per la violazione del disposto di cui all'art. 2 lett. A) della L. 287/1990, nonché la decadenza dell'istituto di credito dalla garanzia fideiussoria;
ha lamentato, inoltre, la violazione delle disposizioni in materia di fideiussione omnibus, istando per la liberazione del fideiussore ex art. 1956 del Codice civile.
In data 7.09.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_4
che ha istato per il rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 20.03.2024 si è costituita in giudizio la , e per essa la procuratrice ON
, in qualità di cessionaria della posizione creditoria per cui è causa, facendo proprie CP_3
le difese della cedente e chiedendo l'estromissione della stessa dal presente giudizio.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione, stante la natura documentale del presente giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte all'udienza del 13.11.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, è necessario dichiarare l'estromissione dal giudizio della
[...]
, stante l'intervenuta cessione del credito per cui è Controparte_5
pagina 3 di 9 causa alla e per essa la procuratrice . Controparte_6 CP_3
La controversia trae origine da un credito vantato dall'odierna opposta di complessivi euro
78.610,36 nei confronti di a fronte della garanzia da lui prestata in favore Parte_1
della mediante contratto del 1.08.2016. Parte_2 Parte_2
Ciò premesso, parte opponente con le proprie doglianze ha rilevato la carenza di prova del credito ingiunto, stante la mancata allegazione in atti, ad opera di controparte degli estratti conto relativi ai contratti di conto corrente sottesi al credito per cui è causa.
Dapprima, è da rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa
(Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel rapporto di ON
credito dedotto in giudizio, allegando l'estratto del contratto di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica al n. 5 del 13.01.2024 dal quale si evince che la stessa ha acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della Controparte_4
; sia il proprio credito, producendo le copie dei contratti di conto corrente e
[...]
pagina 4 di 9 i relativi estratti conto, la garanzia fideiussoria e lettera di messa in mora e decadenza dal beneficio a mezzo regolarmente notificata.
Di contro, l'opponente, ha formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Priva di pregio appare, altresì, la doglianza mediante la quale ha eccepito la Parte_1
nullità del contratto di fideiussione ex art. 1418 c.c. richiamando, altresì, il contenuto del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 con il quale la Banca D'Italia, ha ritenuto lesivi del disposto di all'art. 2 della L. 287/190 gli artt. 2,6 e 8 dello schema ABI.
A riguardo è da chiarirsi che nel contratto di fideiussione c.d. “omnibus” il debitore presta garanzia per l'adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale in forza di un contratto di apertura di credito, di modo che, essendo la fideiussione prestata connessa causalmente a un rapporto obbligatorio in fieri, il garante assumerà un debito non determinabile ex ante, violando il disposto di cui all'art. 1346 del Codice civile.
Per tali motivi il legislatore del 1992 è intervenuto con la L. 154 il cui art. 10 modificando l'art. 1938 c.c., ha imposto la fissazione dell'importo massimo garantito nel contratto di fideiussione omnibus a pena di nullità ex art. 1418 del Codice civile.
Ciò detto dall'esame del contratto di fideiussione allegato in atti (vd. allegato n. 15 dell'atto di costituzione risulta chiaramente l'importo massimo Controparte_4
garantito pari a uro 115.000,00, non potendosi accogliere eccezione di nullità ex art. 1418 c.c.
rilevata dall'opponente.
pagina 5 di 9 Ancora, circa la lamentata nullità della garanzia prestata stante la riproposizione degli artt. 2,
6 e 8 dello schema ABI nel contratto di fideiussione, è da richiamarsi quanto statuito dalle
Sezioni Unite, ossia: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,
comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c. […] salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. un. n. 41994/2021).
E, ancora, è da dirsi che in tema di onere della prova relativa alla lesività delle dette clausole la Suprema Corte ha chiarito che: ai fini della declaratoria di nullità, anche officiosa, delle clausole che violano l'intesa anticoncorrenziale, è necessario che dagli atti di causa risultino tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione cioè l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; la natura della garanzia prestata e l'epoca di stipulazione della stessa, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia è scaturito dall'accertamento della esistenza di intese restrittive esclusivamente nel settore delle fideiussioni omnibus per il periodo intercorrente tra il 2002 e il 2005, sicché, solo in tali casi conserva la sua valenza di prova privilegiata della violazione della Legge Antitrust;
ancora, il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, da intendersi quale compresenza delle dette clausole lesive della concorrenza;
infine, la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore ( Cass. Sent. n. 30383 del 2024, Cass. Sent. n. 8023 del 2024).
Nel caso che ci occupa, parte opponente non ha adempiuto all'onere della prova su di esso pagina 6 di 9 gravante negli specifici termini sopra esposti, in quanto si è limitato a richiamare la sovrapponibilità delle clausole contrattuali a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI
e non ha allegato alcun elemento relativo alla concreta ricaduta dellanullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore,
dovendosi, dunque, escludere la fondatezza dell'eccezione di nullità totale del contratto di fideiussione ex art. 1418 del Codice civile dallo stesso sollevata.
Ad ogni buon conto, è da precisarsi che anche qualora fosse stata rilevata la riposizione dello schema ABI in violazione delle disposizioni in materia la nullità delle singole clausole non si sarebbe estesa automaticamente estesa all'intero contratto in virtù del disposto di cui all'art. 1419 del Codice civile.
, inoltre, ha rilevato l'intervenuta decadenza del diritto del creditore di Parte_1
avvalersi della garanzia stante il mancato esercizio dell'azione nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi.
L'eccezione in questione è infondata per più ordini di motivi, in primo luogo l'art. 10 del contratto di fideiussione prevede espressamente che i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restino integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore,
inoltre, in deroga all'art. 1957 c.c., il termine entro il quale proporre le istanze contro il debitore principale era stato fissato, non in 6 mesi come sostenuto dagli opponenti, bensì in 24
mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che la scadenza dell'obbligazione garantita era alla data del 21.09.2022 e che la notifica del ricorso monitorio al debitore pagina 7 di 9 principale era stata effettuata in data 1.12.2022, ovvero, entro i termini di cui all'art. 10 del contratto, di modo che, alcuna violazione possa configurarsi nell'operato dell'istituto bancario.
Infine, parte opponente ha asserito la violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c. da parte dell'istituto di credito, che, a seguito al peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale e all'aggravamento del rischio della garanzia, non aveva provveduto alla sua liberazione, in quanto fideiussore.
Tale circostanza risulta sfornita di prova a fronte dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il fideiussore, che intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è
altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale”. (Cass. Sent. n. 20713 del 2023)
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'opponente nulla ha provato circa l'andamento dei rapporti obbligatori intercorrenti tra, l'istituto di credito e il debitore principale limitandosi alla formulazione di censure astratte e non adeguatamente provate nei termini di cui sopra.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 286/2023 del 7.03.2023 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
pagina 8 di 9 5502/2022 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 286/2023 del
7.03.2023 emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di parte opposta Parte_1
che liquida in euro 4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 10 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1958/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MARTINICO FEDERICA, presso il cui studio, in Siracusa,
Viale Scala Greca n. 199/C, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Scala Greca n. 301, presso lo Studio dell'avv.
pagina 1 di 9 FILLIOLEY PIERO, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
Opposta
e nei confronti di
(C.F. ), nella persona dalla procuratrice ON P.IVA_2 CP_3
(c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv. BARBARO ALESSANDRO, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
ANZA' MARIO, elettivamente domiciliata in Solarino, Via Ruggero Settimo, n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Santi Milardo, giusta procura in atti.
Intervenuta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , ha proposto la presente Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 286/2023 del 7.03.2023 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 5502/2022 del ruolo generale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della , della somma Controparte_4
complessiva di euro 78.610,36, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù della pagina 2 di 9 garanzia fideiussoria da lui prestata in favore della Parte_2
dichiarata fallita con sentenza del 12.09.2022.
[...]
L'opponente con le proprie doglianze ha eccepito la carenza di prova del credito ingiunto, la nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1418, comma primo c.c. e per la violazione del disposto di cui all'art. 2 lett. A) della L. 287/1990, nonché la decadenza dell'istituto di credito dalla garanzia fideiussoria;
ha lamentato, inoltre, la violazione delle disposizioni in materia di fideiussione omnibus, istando per la liberazione del fideiussore ex art. 1956 del Codice civile.
In data 7.09.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_4
che ha istato per il rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In data 20.03.2024 si è costituita in giudizio la , e per essa la procuratrice ON
, in qualità di cessionaria della posizione creditoria per cui è causa, facendo proprie CP_3
le difese della cedente e chiedendo l'estromissione della stessa dal presente giudizio.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione, stante la natura documentale del presente giudizio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte all'udienza del 13.11.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo, è necessario dichiarare l'estromissione dal giudizio della
[...]
, stante l'intervenuta cessione del credito per cui è Controparte_5
pagina 3 di 9 causa alla e per essa la procuratrice . Controparte_6 CP_3
La controversia trae origine da un credito vantato dall'odierna opposta di complessivi euro
78.610,36 nei confronti di a fronte della garanzia da lui prestata in favore Parte_1
della mediante contratto del 1.08.2016. Parte_2 Parte_2
Ciò premesso, parte opponente con le proprie doglianze ha rilevato la carenza di prova del credito ingiunto, stante la mancata allegazione in atti, ad opera di controparte degli estratti conto relativi ai contratti di conto corrente sottesi al credito per cui è causa.
Dapprima, è da rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa
(Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel rapporto di ON
credito dedotto in giudizio, allegando l'estratto del contratto di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica al n. 5 del 13.01.2024 dal quale si evince che la stessa ha acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della Controparte_4
; sia il proprio credito, producendo le copie dei contratti di conto corrente e
[...]
pagina 4 di 9 i relativi estratti conto, la garanzia fideiussoria e lettera di messa in mora e decadenza dal beneficio a mezzo regolarmente notificata.
Di contro, l'opponente, ha formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Priva di pregio appare, altresì, la doglianza mediante la quale ha eccepito la Parte_1
nullità del contratto di fideiussione ex art. 1418 c.c. richiamando, altresì, il contenuto del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 con il quale la Banca D'Italia, ha ritenuto lesivi del disposto di all'art. 2 della L. 287/190 gli artt. 2,6 e 8 dello schema ABI.
A riguardo è da chiarirsi che nel contratto di fideiussione c.d. “omnibus” il debitore presta garanzia per l'adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, assunte dal debitore principale in forza di un contratto di apertura di credito, di modo che, essendo la fideiussione prestata connessa causalmente a un rapporto obbligatorio in fieri, il garante assumerà un debito non determinabile ex ante, violando il disposto di cui all'art. 1346 del Codice civile.
Per tali motivi il legislatore del 1992 è intervenuto con la L. 154 il cui art. 10 modificando l'art. 1938 c.c., ha imposto la fissazione dell'importo massimo garantito nel contratto di fideiussione omnibus a pena di nullità ex art. 1418 del Codice civile.
Ciò detto dall'esame del contratto di fideiussione allegato in atti (vd. allegato n. 15 dell'atto di costituzione risulta chiaramente l'importo massimo Controparte_4
garantito pari a uro 115.000,00, non potendosi accogliere eccezione di nullità ex art. 1418 c.c.
rilevata dall'opponente.
pagina 5 di 9 Ancora, circa la lamentata nullità della garanzia prestata stante la riproposizione degli artt. 2,
6 e 8 dello schema ABI nel contratto di fideiussione, è da richiamarsi quanto statuito dalle
Sezioni Unite, ossia: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,
comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c. […] salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. un. n. 41994/2021).
E, ancora, è da dirsi che in tema di onere della prova relativa alla lesività delle dette clausole la Suprema Corte ha chiarito che: ai fini della declaratoria di nullità, anche officiosa, delle clausole che violano l'intesa anticoncorrenziale, è necessario che dagli atti di causa risultino tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione cioè l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; la natura della garanzia prestata e l'epoca di stipulazione della stessa, in quanto il provvedimento della Banca d'Italia è scaturito dall'accertamento della esistenza di intese restrittive esclusivamente nel settore delle fideiussioni omnibus per il periodo intercorrente tra il 2002 e il 2005, sicché, solo in tali casi conserva la sua valenza di prova privilegiata della violazione della Legge Antitrust;
ancora, il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, da intendersi quale compresenza delle dette clausole lesive della concorrenza;
infine, la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore ( Cass. Sent. n. 30383 del 2024, Cass. Sent. n. 8023 del 2024).
Nel caso che ci occupa, parte opponente non ha adempiuto all'onere della prova su di esso pagina 6 di 9 gravante negli specifici termini sopra esposti, in quanto si è limitato a richiamare la sovrapponibilità delle clausole contrattuali a quelle di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI
e non ha allegato alcun elemento relativo alla concreta ricaduta dellanullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore,
dovendosi, dunque, escludere la fondatezza dell'eccezione di nullità totale del contratto di fideiussione ex art. 1418 del Codice civile dallo stesso sollevata.
Ad ogni buon conto, è da precisarsi che anche qualora fosse stata rilevata la riposizione dello schema ABI in violazione delle disposizioni in materia la nullità delle singole clausole non si sarebbe estesa automaticamente estesa all'intero contratto in virtù del disposto di cui all'art. 1419 del Codice civile.
, inoltre, ha rilevato l'intervenuta decadenza del diritto del creditore di Parte_1
avvalersi della garanzia stante il mancato esercizio dell'azione nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi.
L'eccezione in questione è infondata per più ordini di motivi, in primo luogo l'art. 10 del contratto di fideiussione prevede espressamente che i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restino integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore,
inoltre, in deroga all'art. 1957 c.c., il termine entro il quale proporre le istanze contro il debitore principale era stato fissato, non in 6 mesi come sostenuto dagli opponenti, bensì in 24
mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che la scadenza dell'obbligazione garantita era alla data del 21.09.2022 e che la notifica del ricorso monitorio al debitore pagina 7 di 9 principale era stata effettuata in data 1.12.2022, ovvero, entro i termini di cui all'art. 10 del contratto, di modo che, alcuna violazione possa configurarsi nell'operato dell'istituto bancario.
Infine, parte opponente ha asserito la violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c. da parte dell'istituto di credito, che, a seguito al peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale e all'aggravamento del rischio della garanzia, non aveva provveduto alla sua liberazione, in quanto fideiussore.
Tale circostanza risulta sfornita di prova a fronte dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il fideiussore, che intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche ed è
altrettanto opportuno ricordare che è stato anche ribadito come l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussista se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale”. (Cass. Sent. n. 20713 del 2023)
Ebbene, nel caso che ci occupa, l'opponente nulla ha provato circa l'andamento dei rapporti obbligatori intercorrenti tra, l'istituto di credito e il debitore principale limitandosi alla formulazione di censure astratte e non adeguatamente provate nei termini di cui sopra.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 286/2023 del 7.03.2023 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n.
pagina 8 di 9 5502/2022 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicati i
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 286/2023 del
7.03.2023 emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di parte opposta Parte_1
che liquida in euro 4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 10 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9