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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6397/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - IN - Via G. Grezer, 14 00134 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AT Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036159173000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036159173000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036159173000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036159173000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/9/2025 NI NT chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240036159173000 notificata in data 14/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.209,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012 per conto di AT IN 1.
Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da AT IN 1.
Si costituiva AT IN 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 289881 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 09/10/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente AT assume l'avvenuta notifica di tale atto, documentando la circostanza mediante deposito di copia dell'intimazione e della relativa busta inviata per raccomandata, con attestazione di restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
Va, poi, osservato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 dl 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 dl 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non e capita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass. 6436/25). Nella specie, tuttavia, ritenendosi di doversi conformare all'orientamento assunto da questo Ufficio Giudiziario, deve ritenersi che l'atto notificato da AT IN 1 e denominato “intimazione di pagamento” non possa essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 e non possa essere ricondotto all'“avviso di mora” di cui alla lett. e) dell'art. 19 D.P.R. 546/92, con la conseguenza che allo stesso non possono essere collegati gli effetti preclusivi propri di quest'ultimo atto. Ne deriva che, ancorchè non tempestivamente impugnato l'atto denominato “intimazione di pagamento” notificato da AT IN 1, la parte possa continuare ad eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto.
Nella specie il ricorrente ha contestato anche detta prescrizione. AT IN 1 ha documentato unicamente la notifica di due delle fatture intimate, notifica risalente al 2012, nonché di un atto interruttivo della prescrizione limitatatamente ad una di tali fatture, nella specie la fattura n. 2012155120 del 5/11/2012, notificata in data
20/12/2012 a mani proprie, e della relativa intimazione di pagamento n. 013873/16 notificata in data
11/1/2017.
Discende che per tale pretesa il ricorso va rigettato. Va accolto con riferimento al resto.
Avuto riguardo alla natura tutt'altro che pacifica dell'intimazione presupposta alla cartella, ed alla parziale soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso limitatamente alla pretesa derivante dalla fattura n. 2012155120. Accoglie, quanto al resto, il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6397/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - IN - Via G. Grezer, 14 00134 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
AT Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036159173000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036159173000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036159173000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240036159173000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/9/2025 NI NT chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240036159173000 notificata in data 14/7/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 1.209,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2008 al 2012 per conto di AT IN 1.
Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, eccependo difetto di legittimazione passiva e regolarità della procedura di riscossione attivata da AT IN 1.
Si costituiva AT IN 1 assumendo la fondatezza della pretesa e l'avvenuta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La cartella risulta emessa sul presupposto di “INTIMAZIONE DI PAGAMENTO NR 289881 DEL 29/07/2019
NOTIFICATA IL 09/10/2019”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tale atto, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
La resistente AT assume l'avvenuta notifica di tale atto, documentando la circostanza mediante deposito di copia dell'intimazione e della relativa busta inviata per raccomandata, con attestazione di restituzione al mittente per compiuta giacenza.
Deve, pertanto, ritenersi l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
Va, poi, osservato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73, atto peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 dl 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 dl 546/92 (cfr. Cass. SS.UU. 8279/08), con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione non può più essere fatta valere se non e capita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione (cfr. Cass. 6436/25). Nella specie, tuttavia, ritenendosi di doversi conformare all'orientamento assunto da questo Ufficio Giudiziario, deve ritenersi che l'atto notificato da AT IN 1 e denominato “intimazione di pagamento” non possa essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 e non possa essere ricondotto all'“avviso di mora” di cui alla lett. e) dell'art. 19 D.P.R. 546/92, con la conseguenza che allo stesso non possono essere collegati gli effetti preclusivi propri di quest'ultimo atto. Ne deriva che, ancorchè non tempestivamente impugnato l'atto denominato “intimazione di pagamento” notificato da AT IN 1, la parte possa continuare ad eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto.
Nella specie il ricorrente ha contestato anche detta prescrizione. AT IN 1 ha documentato unicamente la notifica di due delle fatture intimate, notifica risalente al 2012, nonché di un atto interruttivo della prescrizione limitatatamente ad una di tali fatture, nella specie la fattura n. 2012155120 del 5/11/2012, notificata in data
20/12/2012 a mani proprie, e della relativa intimazione di pagamento n. 013873/16 notificata in data
11/1/2017.
Discende che per tale pretesa il ricorso va rigettato. Va accolto con riferimento al resto.
Avuto riguardo alla natura tutt'altro che pacifica dell'intimazione presupposta alla cartella, ed alla parziale soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso limitatamente alla pretesa derivante dalla fattura n. 2012155120. Accoglie, quanto al resto, il ricorso. Compensa le spese di lite tra le parti.