Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 339
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'intimazione di pagamento presupposta alla cartella, sebbene restituita al mittente per compiuta giacenza.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    La Corte, conformandosi all'orientamento di questo Ufficio Giudiziario, ha ritenuto che l'atto denominato "intimazione di pagamento" non possa essere equiparato all'intimazione di cui all'art. 50 D.P.R. 602/73 né all'avviso di mora, con la conseguenza che la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto può essere fatta valere. La Corte ha rigettato il ricorso limitatamente alla pretesa derivante dalla fattura n. 2012155120, per la quale AT IN 1 ha documentato la notifica di un atto interruttivo della prescrizione. Per il resto, il ricorso è stato accolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 339
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 339
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo