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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1086/2020
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa RG n. 1086/2020, promossa con atto di citazione notificato via pec in data 10 dicembre 2020, OGGETTO: d a mediazione
(C.F. ), difeso dal Parte_1 C.F._1
P.IVA_1 procuratore domiciliatario, Avv. Andrea Riccadonna del Foro di IA, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , incorporante di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2
difesa dal procuratore domiciliatario, Avv. Roberto Gorio del Foro di
IA, in forza di procura alle liti allegata alla costituzione in appello
APPELLATA
e contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dai procuratori domiciliatari, Avv.
Giovanni Ferrarese e Alberto Ferrarese del Foro di IA, in forza di procura allegata alla costituzione di nuovo difensore.
APPELLATA CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di IA, ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via principale e nel merito: in riforma della sentenza n. 2288/2020, emessa dal Tribunale di IA, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena
Fondrieschi, pubblicata il 06.11.2020, accertato, per le ragioni esposte in narrativa all'atto di citazione in appello, il diritto dell'appellante alla corresponsione della provvigione maturata per l'intermediazione svolta nella conclusione dell'affare consistito nella stipula tra la soc. Parte_2
e la soc. di un contratto di leasing con funzione Controparte_2
traslativa dell'immobile, sito in IA, Via Rieti, per l'effetto condannare la soc. subentrata alla soc. Controparte_1 Controparte_2
al pagamento a favore dell'appellante dell'importo di € 42.000,00, pari al
3% del valore complessivo dell'affare, o di quella maggior o minor somma, che venisse accertata in corso di causa o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi al tasso di legge dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto che l'affare per cui è causa è stato concluso per l'intervento di una pluralità di mediatori ex art. 1758 c.c., in riforma della sentenza qui appellata condannarsi la soc. al pagamento a favore Controparte_1 dell'appellante dell'importo di € 21.000,00, pari alla metà della provvigione spettante in relazione al valore complessivo dell'affare, o di quella maggior
o minor somma, che venisse accertata in corso di causa o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi al tasso di legge dal dì del dovuto al saldo.
Compenso e spese di entrambi i gradi completamente rifusi.
Dell'appellata Controparte_1
In via principale: respingersi l'avverso appello ed ogni domanda di parte appellante nei confronti di;
Controparte_1
nei confronti di nel non creduto caso di soccombenza di Controparte_3 nei confronti di parte appellante, e comunque in ogni Controparte_1
caso in cui venisse accertato il diritto anche di “altro” mediatore a percepire la provvigione, condannarsi a restituire a Controparte_3 CP_4
la quota di ½ della provvigione pagata pari (per la quota di 1/2)
[...]
ad euro 14.000 + Iva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento fino al saldo, condannandosi altresì a manlevare e tenere indenne da ogni ulteriore richiesta accessoria di Controparte_1
parte attrice per interessi e spese processuali.
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi, ivi comprese le spese generali forfettarie, per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata CP_3
Voglia la Corte d'Appello di IA
1) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) respingere l'appello e la domanda formulata da Controparte_1
nei confronti di in quanto totalmente infondata in fatto e in CP_3
diritto;
3) spese e competenze professionali del presente grado di giudizio interamente rifuse a carico di . Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 13 febbraio 2014, Parte_1
mediatore immobiliare professionale iscritto al Ruolo Mediatori n. 694 CCIA di IA, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di IA,
[...]
poi divenuta, a seguito di incorporazione, CP_2 Controparte_1
al fine di veder riconosciuto il suo diritto a percepire la provvigione
[...] maturata per l'opera di mediazione svolta in relazione alla conclusione del contratto di leasing traslativo tra la e la Controparte_2 CP_5 società collegata alla ed attinente all'immobile al rustico, con CP_6
destinazione commerciale, sito in IA, via Rieti e meglio indicato in atti.
deduceva, nello specifico, che “nel mese di maggio 2011 Parte_1 la soc. Unicredit Fineco Leasing [gli aveva inviato] la documentazione urbanistica e catastale di alcuni immobili di sua proprietà, in particolare di un edificio sito in IA, via Rieti (doc. 2)”; che era venuto a conoscenza, dalla società dell'eventuale interessamento di un loro Controparte_3
cliente per l'acquisto dell'immobile; che nel giugno 2011 aveva chiesto “al dott. Responsabile gestione beni di Persona_1 Controparte_2
la disponibilità ad un incontro” (doc. 3, 4 e 5).
Produceva la corrispondenza via mail intercorsa fra e Parte_3
, e, come doc. 6, la “manifestazione di Controparte_7 CP_2
interesse” all'acquisto dell'immobile di da parte della CP_2 CP_6
nonché , come doc. 7, una mail in cui comunicava di non poter
[...] CP_2
prendere in considerazione la manifestazione di interesse formulata dal
“Vostro cliente” fino all'anno venturo;
produceva anche le diffide inviate dal proprio difensore alla società convenuta, con relativo riscontro di ER di che, con mail, affermava che, “esauriti i tentativi
[...] CP_2
bonari di ristorno della parte di provvigione spettante a Suo assistito, provvederemo nei confronti di chi, illegittimamente, ha trattenuto anche la parte non di sua competenza”.
L'attore chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 42.000,00, a titolo di provvigione, pari al 3% del valore complessivo dell'affare.
Si costituiva in giudizio sostenendo di non aver Controparte_2
intrattenuto alcun rapporto con l'attore e di aver liquidato per tale affare la provvigione concordata nella misura del 2% (euro 28.000,00 + Iva) alla unico soggetto con il quale aveva intavolato le trattative Controparte_3
per il contratto di leasing traslativo oggetto di causa. Negava la presenza di un contratto con il sig. e di avergli conferito alcun incarico Parte_1
per l'attività di mediazione, relativa alla conclusione del contratto oggetto di causa.
In subordine, rappresentava che, laddove fosse stata ritenuta la sussistenza di un affare concluso con una pluralità di mediatori (con conseguente applicazione dell'art.1758 c.c.), essa avrebbe comunque pagato legittimamente la provvigione all'unico mediatore con cui si era interfacciata, da ritenersi, quindi, creditore apparente ex Controparte_3
art.1189 c.c., con conseguente effetto liberatorio del pagamento effettuato allo stesso.
In via di ulteriore subordine, deduceva che la provvigione era stata pattuita con la nella misura del 2% e, quindi, che l'attore, al più, Controparte_3
avrebbe avuto diritto, ex art. 1758 c.c., alla quota del 50% di tale provvigione della quale avrebbe avuto, a sua volta, diritto alla restituzione da parte CP_2
di che, conseguentemente, chiedeva di poter chiamare in Controparte_3
causa.
Il Tribunale autorizzava la chiamata di terzo e si costituiva Controparte_3 in giudizio rivendicando in capo a sé l'esclusiva iniziativa dell'attività di procacciamento dell'affare e il proprio diritto a trattenere l'intera provvigione percepita, contestando la sussistenza di un'attività di mediazione riconducibile all'attore. Produceva documentazione comprovante l'attività svolta. Benimmobili ammetteva che, nel 2011, le aveva Parte_3 segnalato l'immobile oggetto di causa, rappresentando che costui era un segnalatore non iscritto ad alcun albo e che non aveva mai speso il nome dell'attore.
La causa veniva istruita con l'assunzione della prova per testi in relazione ai capitoli ammessi.
, in ottemperanza all'ordine di esibizione del Tribunale, CP_2
esibiva il contratto di leasing traslativo stipulato con la CP_5
All'udienza del 2 luglio 2020, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 2288/2020, pubblicata il 6 novembre 2020, il Tribunale di
IA rigettava la domanda dell'attore, ritenendo non provata l'attività di mediazione dedotta da parte attrice. Il Tribunale, sulla base delle prove assunte, riteneva che il 30 maggio 2011 il sig. addetto alla gestione del patrimonio immobiliare di ER CP_2
, avesse incontrato, nei locali di ,
[...] CP_2 Parte_3
e “stando alla dichiarazione di quest'ultimo anche del sig.
[...]
. Parte_1
Il Tribunale rilevava, inoltre, che durante il predetto incontro Parte_3
“rappresentava interesse a ricevere la documentazione relativa
[...] all'immobile commerciale di via Riti – IA (circostanza confermata dai doc. 14 e 15 prima memoria attore). Osservava che “la presenza del sig. alla riunione non fosse stata confermata dal sig. che ha Parte_1 ER dichiarato di non ricordare chi fosse presente all'incontro”.
Ricostruiva, inoltre, che “in data 13.6.2011 il sig. inviava al sig. Pt_3
l.r. di (tramite proprio account personale) la scheda Pt_4 CP_3
catastale e dati urbanistici dell'immobile sopra indicato per farlo valutare a suoi clienti (doc.17); in data 21-24 giugno 2011 i sig.ri e ER Pt_3
si accordavano per una visita presso il predetto immobile (doc.16 cit.); in tale comunicazione il sig. utilizzava l'account facente capo a Pt_3
NI & Associati.”
Con riguardo alla riunione del 7 luglio 2011 presso l'immobile di via Rieti, il Tribunale riteneva “circostanza non provata la presenza, dedotta dall'attore, del sig. alla riunione”, in quanto non confermata dal Parte_1
sig. che aveva dichiarato di non ricordare chi fosse presente ER
all'incontro. Il Tribunale precisava che “non è possibile trarre la conclusione che all'incontro predetto fosse presente il sig. dal fatto che il sig. Parte_1
quel giorno fosse impegnato in altro appuntamento a Verona (come Pt_3
risulterebbe dalle comunicazioni mail 21 e 22); secondo il Tribunale, “la circostanza appare inconferente e, comunque, non può provare per sottrazione che non essendo presente il sig. a quell'incontro fosse Pt_3
presente il sig. (così sostituendolo, circostanza non Parte_1
specificatamente allegata). In tal senso l'affermazione del sig. sul ER
cap. 5 in merito al fatto che quando parlava delle condizioni di vendita erano presenti i sig.ri , e , nulla aggiunge rispetto Pt_3 Pt_4 Pt_5
all'incontro del 8.7.2011 (nel senso che non afferma la presenza del sig.
)”. Pt_3
Il Tribunale riteneva, quindi, che “in data 21.7.2011 il sig. inviava Pt_4
la proposta di acquisto da parte del cliente per l'acquisto CP_6 dell'immobile di via Rieti al sig. hotmail.com) ed in data Pt_3 Per_2
22.7.2011 inviava la medesima proposta al sig. e che in data CP_8
22.6.2012 raccoglieva proposta irrevocabile d'acquisto da CP_3
parte di HAO-MAI e la comunicava a (doc.3 terza chiamata), CP_2
proseguivano le trattative per tramite del sig. della sig.ra Pt_4 Pt_6
(consulente esterna di Benimmobiliari) (cfr. doc. 9, 10 e 11 terza
[...]
chiamata) e a novembre 2012 e HAO-MAI concludevano contratto di CP_2 leasing traslativo”.
Il Tribunale affermava che la circostanza “allegata dall'attore nella prima memoria circa la collaborazione del sig. con il sig. Parte_3
non risultava provata non essendo stato prodotto alcun Parte_1
documento a riguardo, né ciò può essere evinto dall'utilizzo, da parte del sig.
di un account riferibile a NI &Associati nella mail inviata a Pt_3
nel giungo 2011 (doc. 14, 15 e16) e posto che nell'ulteriore ER
scambio di mail sia con (doc.17, 18, 19) e (doc.20) costui Pt_4 ER
utilizzava altro indirizzo personale (hotmail.com)”.
Su queste basi, secondo il Tribunale, non emergeva “alcun ruolo personalmente svolto dall'attore nell'ambito della trattativa di cui si discute, non avendo costui intrattenuto alcuno scambio di comunicazioni e non essendo provata la sua presenza in alcuno degli incontri tra le parti”.
Affermava che era emerso solo “un “collegamento” tra il sig. ed il Pt_3 sig. tradottosi nella presentazione al sig. dell'immobile poi Pt_4 Pt_4
oggetto di contratto di leasing traslativo, un interscambio di informazioni in merito alle trattative con il sig. in parte portate avanti dallo stesso ER
sig. fino al 21 ottobre 2011 (doc.20)” e che “conclusivamente, la Pt_3
confusione ingenerata dalla mancata esplicitazione del titolo con cui il sig. si è presentato a ed abbia nel 2011 coadiuvato il sig. Pt_3 ER
, unitamente alla mancanza di prova di effettiva collaborazione con Pt_7 il sig. non può che risolversi nel mancato assolvimento dell'onere Parte_1 probatorio (circa il fatto che l'attività di mediazione sia stata palesata in modo esplicito) a carico del mediatore che pretenda la provvigione”.
Proponeva appello affidandosi a un solo motivo. Parte_1
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello, nonché, in Controparte_1
caso di soccombenza, la restituzione, da parte di della Controparte_3
metà della provvigione già versata.
costituitasi ritualmente, chiedeva il rigetto dell'appello e Controparte_3
della domanda formulata nei suoi confronti da Controparte_1
All'udienza del 9 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo d'appello, lamenta la violazione degli Parte_1
articoli 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.
Censurava la sentenza nella parte in cui ha escluso che vi fosse la prova del rapporto di collaborazione con il sig. , “che nel corso del giudizio di Pt_3 primo grado si era qualificato collaboratore del sig. , anche se Parte_1
tale passaggio, messo a verbale, era stato interlineato. Rappresentava che vi era stato un travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, dal momento che era stata accertata la propria presenza ad almeno un incontro, quello del 30 maggio 2011. Lamentava anche la mancata valorizzazione della circostanza, non contestata, dell'utilizzo da parte di Parte_3
della e-mail in uso alla Email_1 Controparte_9 con la quale aveva sollecitato a di l'invio Persona_1 CP_2
della documentazione catastale dell'immobile (doc. 14 e 15 I grado), poi ricevuta al richiamato indirizzo e-mail. Rappresenta che, nelle e-mail redatte e inviate da , mai questo aveva utilizzato una casella e-mail di Pt_3 cosa che invece aveva fatto per la e Associati. Controparte_3 Parte_1
Lamentava l'omessa valorizzazione di ulteriori elementi da parte del
Tribunale e, nello specifico, quello relativo alla deposizione del teste
[...]
in risposta al capitolo 4 e al capitolo 5 di parte attrice. ER
Rappresentava che dalla deposizione del e dai documenti in atti Pt_3 sarebbe stato pacifico che il non era stato presente alla riunione dell'8 Pt_3
luglio 2011, nella quale si era discusso delle condizioni di vendita e quindi
“l'unica ragione per fornire una plausibile spiegazione alla testimonianza resa dal sig. sul punto, è che costui sia incorso in uno scambio di ER
persona, confondendo il sig. con il sig. ”. Parte_1 Pt_3
Rappresentava che, come rilevato anche dal Tribunale, la , la CP_2
e il si erano scambiati numerose e-mail, CP_3 Pt_3
“comportamento incompatibile con chi sosteneva di essere ignaro dei ruoli
e della presenza di due agenzie immobiliari”.
Lamentava che vi fosse perfetta sovrapponibilità tra i termini economici e contrattuali dell'offerta (doc. 6 I grado manifestazione d'interesse), inizialmente avanzata nel luglio 2011 da per il tramite Persona_3
dello stesso appellante e della e i termini contrattuali del CP_3
contratto di leasing poi stipulato. L'unica variazione sarebbe da rinvenirsi nella ragione sociale della società, essendo tuttavia identico il legale rappresentante, Per_3
Nello specifico, rappresentava che “a seguito del deposito del contratto di leasing sottoscritto dalla convenuta, avvenuto solo dietro ad ordine di esibizione pronunciato dal G.I., era stata ottenuta la conferma che
l'operazione conclusa fosse identica a quella procacciata sin dall'inizio dall'attore.
Affermava che il valore di acquisto indicato nel contratto di leasing traslativo, sottoscritto dalla soc. i società riconducibile CP_5 Per_3 alla essendo identico il legale rappresentante, era di € CP_6
1.400.000,00, corrispondente a quello dell'offerta avanzata a luglio 2011. Concludeva affermando che “infatti, l'affare (cessione dell'immobile) si perfezionava a fine 2012 alle medesime condizioni economiche e contrattuali prospettate nell'offerta avanzata da detta società nel mese di luglio 2011”.
L'appello è infondato.
Va innanzitutto ricordato che, in tema di mediazione la Suprema Corte ha chiarito che “al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che
l'aver messo le parti in relazione sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra
l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare” (Cass. n. 3165,
2 febbraio 2023), precisando poi ulteriormente che “al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra
l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza”. (Cass. n. 538, 8 gennaio 2024).
La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che “la prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. n. 11443, 8 aprile 2022).
Sotto altro profilo la Corte di cassazione ha affermato che la “mediazione non può configurarsi - e non sorge quindi il diritto alla provvigione - qualora le parti, pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non siano state messe in grado di conoscere (ed abbiano pertanto potuto ignorare incolpevolmente) l'opera di intermediazione svolta dal predetto, e non siano perciò messe in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri;
come nel caso in cui il mediatore abbia, con il suo comportamento, potuto ingenerare nelle parti una falsa rappresentazione della qualità attraverso la quale egli si è ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'affare.
La prova della menzionata conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c, al mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione”
(Cass. 6004/2007; conf. 11776/2019).
Fatte queste premesse, occorre dire, relativamente al rapporto di collaborazione fra e , che la frase, Parte_1 Parte_3
vergata a penna nel verbale del 1 luglio 2015, secondo cui lo stesso avrebbe dichiarato di essere collaboratore dell'attore (“sono stato collaboratore dell'attore”) è stata interlineata con l'effetto di escluderla dal verbale. Non essendo stata promossa querela di falso sul punto, la Corte non ne può, quindi, tenere conto.
Su queste basi, non è provato il rapporto di collaborazione tra e Pt_3
l'appellante dal momento che tale rapporto non si può ricavare unicamente dal fatto che avesse, in più occasioni, utilizzato la mail Parte_3
aziendale dell'agenzia di per Controparte_10
scambiare comunicazioni con di tra il 31 ER ER CP_2
maggio 2011 e il 4 luglio 2011, in quanto l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica altrui non evidenzia la esistenza e la natura del rapporto con chi ne è titolare;
peraltro anche a valorizzare tale dato esso costituisce un elemento meramente indiziario che però non trova riscontro in altri elementi acquisiti agli atti di causa. È provato documentalmente, invero, che quando ha interloquito con aveva Parte_3 Controparte_3
utilizzato la propria mail personale @hotmail sin dalla mail del 13 giugno
2011 (doc. 17), ed era a questo indirizzo che aveva ricevuto la comunicazione del 21 ottobre 2011 da parte di con la quale quest'ultimo lo ER
avvisava del fatto che l'affare non si sarebbe potuto concludere nel 2011.
, inoltre, quando utilizzava la propria mail personale, Parte_3 con dominio hotmail, non aveva mai speso il nome di Parte_1
Non può ritenersi provato, inoltre, che l'appellante abbia partecipato all'incontro del 30 maggio 2011 presso gli uffici di , in CP_2
quanto, mentre rispondendo al capitolo 1 (vero che il Parte_3
giorno 30.05.2011, verso le ore 15.30, si svolgeva un incontro presso gli uffici della di IA, Via Marsala, primo piano, alla CP_2
presenza del sig. del sig. e del sig. Persona_1 Parte_1
, nel corso del quale il sig. riferiva al Parte_3 Parte_1
sig. che potevano esserci potenziali acquirenti interessati Persona_1
agli immobili appartenenti a , in particolar modo per quello di CP_2
IA, via Orzinuovi?) si è limitato a confermare il capitolo, senza aggiungere elementi specifici a riprova della sua attendibilità, non ER lo ricordava (“confermo l'incontro del 30.05.2011 ma non ricordo se si è parlato dell'immobile di cui al capitolo 1 che mi si legge, non ricordo chi fosse presente all'incontro”).
Non è inoltre provato che l'appellante abbia partecipato alla riunione dell'8 luglio 2011, in quanto, come si evince dalla deposizione del teste ER
costui, in risposta al capitolo 4 di parte attrice (vero che il giorno 8.7.2011 alle ore 11.30 presso l'immobile di proprietà della convenuta sito in via Rieti
a IA, si svolgeva un incontro alla presenza del sig. del Persona_1
sig. del sig. legale rappresentante della Parte_1 CP_11
soc. Benimmobili S.r.l. e del sig. conosciuto come , Persona_4 Pt_5
legale rappresentante della soc. Aumai S.p.a?) ha dichiarato di non ricordare né la data dell'incontro né le persone presenti (“non ricordo né la data né le persone presenti all'incontro e preciso che nell'immobile della convenuta ho fatto più riunioni”); inoltre, in risposta al capitolo 5 di parte attrice ER
(vero che nell'incontro indicato al capitolo che precede le parti procedevano ad una visita dell'immobile e discutevano delle condizioni di vendita alle quali la società convenuta era intenzionata a cedere il suddetto immobile?) escludeva la presenza dell'odierno appellante, affermando: “quando parlavo delle condizioni di vendita erano presenti i signori , il signor Pt_3 Pt_4 ”. Pt_5
Dall'assenza del a tale riunione, per un concomitante impegno come Pt_3
risultante dai documenti 21 e 22 di parte attrice e dalla sua stessa deposizione, non si può comunque desumersi la presenza di non Parte_1
essendovi nesso logico (forse meglio necessaria correlazione) tra l'assenza di e la presenza di come evidenziato Parte_3 Parte_1
dal dal Tribunale.
Va, infine, sottolineato che l'attore, all'udienza del 28 settembre 2015, ha rinunciato al teste detto , il quale avrebbe potuto Per_3 Pt_5
chiarire la circostanza, in quanto dato per presente alla riunione dal teste
[...]
ER
Quanto appena esposto, oltre a confermare la mancata prova della collaborazione tra e l'appellante, depone, comunque, Parte_3
per l'assenza del nesso di causa tra l'attività del , quando utilizzava la Pt_3 mail dello studio dell'appellante, e la conclusione dell'affare oggetto di causa.
Non vi può, pertanto, essere alcuna prova del nesso di causalità e della messa in relazione, operata dallo stesso dal momento che non la si può Parte_1
ricavare unicamente dal fatto che i dati e le visure catastali dell'immobile, oggetto del contratto di leasing traslativo del novembre 2012, come la richiesta di fissazione di un appuntamento per il sopralluogo, siano stati inviati da alla e-mail opzioniimmobiliari di NI e CP_7 CP_2
Associati, rispettivamente il 13 giugno 2011 e il 24 giugno 2011 (doc. 2 e doc. 4).
Ed infatti l'incontro con il futuro cliente è stato svolto Persona_3
in data 8 luglio 2011 alla presenza del sig. Controparte_12
senza la prova della presenza del NI. Va altresì considerato che nelle comunicazioni intercorse con di Parte_3 Persona_1
, in particolare quelle del 24 giugno 2011 (doc. 3) e del 4 CP_2
luglio 2011 (doc. 5) non ha mai operato alcun riferimento a un cliente specifico, nella specie, o Nella e-mail del 24 CP_6 Per_3
giugno 2011 aveva unicamente rinnovato “l'interesse di un mio cliente per
l'immobile in oggetto per eventuale acquisto”.
Ciò conferma il difetto del nesso di causa tra l'attività prestata dal , Pt_3
per come documentata nel contenuto della mail) e la conclusione dell'affare.
In definitiva, non vi è alcuna prova che l'agenzia dell'appellante abbia concorso con la nell'individuazione del cliente Controparte_3 Per_3
[...]
A maggior ragione, e sulla base delle medesime circostanze, non è stata provata la consapevolezza, da parte delle società di Controparte_2 una qualche attività svolta dall'appellante in relazione all'affare oggetto di causa.
Su queste basi, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore delle società appellate, come indicato in dispositivo ed in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione 26.001-52.000 euro, considerando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e quelli minimi per la fase di trattazione, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e nei limiti di quanto richiesto in nota spese.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di IA – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 2288/2020, pubblicata dal
Tribunale di IA il 6 novembre 2020;
condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado che si liquidano in € 2.058,00 per la fase di studio,
€ 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_3 spese di lite del presente grado che si liquidano in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE
dott. Vittoria Gabriele
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di IA, Sezione prima civile composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1086/2020
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa RG n. 1086/2020, promossa con atto di citazione notificato via pec in data 10 dicembre 2020, OGGETTO: d a mediazione
(C.F. ), difeso dal Parte_1 C.F._1
P.IVA_1 procuratore domiciliatario, Avv. Andrea Riccadonna del Foro di IA, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. , incorporante di Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2
difesa dal procuratore domiciliatario, Avv. Roberto Gorio del Foro di
IA, in forza di procura alle liti allegata alla costituzione in appello
APPELLATA
e contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dai procuratori domiciliatari, Avv.
Giovanni Ferrarese e Alberto Ferrarese del Foro di IA, in forza di procura allegata alla costituzione di nuovo difensore.
APPELLATA CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di IA, ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via principale e nel merito: in riforma della sentenza n. 2288/2020, emessa dal Tribunale di IA, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena
Fondrieschi, pubblicata il 06.11.2020, accertato, per le ragioni esposte in narrativa all'atto di citazione in appello, il diritto dell'appellante alla corresponsione della provvigione maturata per l'intermediazione svolta nella conclusione dell'affare consistito nella stipula tra la soc. Parte_2
e la soc. di un contratto di leasing con funzione Controparte_2
traslativa dell'immobile, sito in IA, Via Rieti, per l'effetto condannare la soc. subentrata alla soc. Controparte_1 Controparte_2
al pagamento a favore dell'appellante dell'importo di € 42.000,00, pari al
3% del valore complessivo dell'affare, o di quella maggior o minor somma, che venisse accertata in corso di causa o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi al tasso di legge dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata e nel merito: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto che l'affare per cui è causa è stato concluso per l'intervento di una pluralità di mediatori ex art. 1758 c.c., in riforma della sentenza qui appellata condannarsi la soc. al pagamento a favore Controparte_1 dell'appellante dell'importo di € 21.000,00, pari alla metà della provvigione spettante in relazione al valore complessivo dell'affare, o di quella maggior
o minor somma, che venisse accertata in corso di causa o ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi al tasso di legge dal dì del dovuto al saldo.
Compenso e spese di entrambi i gradi completamente rifusi.
Dell'appellata Controparte_1
In via principale: respingersi l'avverso appello ed ogni domanda di parte appellante nei confronti di;
Controparte_1
nei confronti di nel non creduto caso di soccombenza di Controparte_3 nei confronti di parte appellante, e comunque in ogni Controparte_1
caso in cui venisse accertato il diritto anche di “altro” mediatore a percepire la provvigione, condannarsi a restituire a Controparte_3 CP_4
la quota di ½ della provvigione pagata pari (per la quota di 1/2)
[...]
ad euro 14.000 + Iva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento fino al saldo, condannandosi altresì a manlevare e tenere indenne da ogni ulteriore richiesta accessoria di Controparte_1
parte attrice per interessi e spese processuali.
In ogni caso: spese e compenso professionale di causa rifusi, ivi comprese le spese generali forfettarie, per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata CP_3
Voglia la Corte d'Appello di IA
1) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) respingere l'appello e la domanda formulata da Controparte_1
nei confronti di in quanto totalmente infondata in fatto e in CP_3
diritto;
3) spese e competenze professionali del presente grado di giudizio interamente rifuse a carico di . Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 13 febbraio 2014, Parte_1
mediatore immobiliare professionale iscritto al Ruolo Mediatori n. 694 CCIA di IA, conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di IA,
[...]
poi divenuta, a seguito di incorporazione, CP_2 Controparte_1
al fine di veder riconosciuto il suo diritto a percepire la provvigione
[...] maturata per l'opera di mediazione svolta in relazione alla conclusione del contratto di leasing traslativo tra la e la Controparte_2 CP_5 società collegata alla ed attinente all'immobile al rustico, con CP_6
destinazione commerciale, sito in IA, via Rieti e meglio indicato in atti.
deduceva, nello specifico, che “nel mese di maggio 2011 Parte_1 la soc. Unicredit Fineco Leasing [gli aveva inviato] la documentazione urbanistica e catastale di alcuni immobili di sua proprietà, in particolare di un edificio sito in IA, via Rieti (doc. 2)”; che era venuto a conoscenza, dalla società dell'eventuale interessamento di un loro Controparte_3
cliente per l'acquisto dell'immobile; che nel giugno 2011 aveva chiesto “al dott. Responsabile gestione beni di Persona_1 Controparte_2
la disponibilità ad un incontro” (doc. 3, 4 e 5).
Produceva la corrispondenza via mail intercorsa fra e Parte_3
, e, come doc. 6, la “manifestazione di Controparte_7 CP_2
interesse” all'acquisto dell'immobile di da parte della CP_2 CP_6
nonché , come doc. 7, una mail in cui comunicava di non poter
[...] CP_2
prendere in considerazione la manifestazione di interesse formulata dal
“Vostro cliente” fino all'anno venturo;
produceva anche le diffide inviate dal proprio difensore alla società convenuta, con relativo riscontro di ER di che, con mail, affermava che, “esauriti i tentativi
[...] CP_2
bonari di ristorno della parte di provvigione spettante a Suo assistito, provvederemo nei confronti di chi, illegittimamente, ha trattenuto anche la parte non di sua competenza”.
L'attore chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 42.000,00, a titolo di provvigione, pari al 3% del valore complessivo dell'affare.
Si costituiva in giudizio sostenendo di non aver Controparte_2
intrattenuto alcun rapporto con l'attore e di aver liquidato per tale affare la provvigione concordata nella misura del 2% (euro 28.000,00 + Iva) alla unico soggetto con il quale aveva intavolato le trattative Controparte_3
per il contratto di leasing traslativo oggetto di causa. Negava la presenza di un contratto con il sig. e di avergli conferito alcun incarico Parte_1
per l'attività di mediazione, relativa alla conclusione del contratto oggetto di causa.
In subordine, rappresentava che, laddove fosse stata ritenuta la sussistenza di un affare concluso con una pluralità di mediatori (con conseguente applicazione dell'art.1758 c.c.), essa avrebbe comunque pagato legittimamente la provvigione all'unico mediatore con cui si era interfacciata, da ritenersi, quindi, creditore apparente ex Controparte_3
art.1189 c.c., con conseguente effetto liberatorio del pagamento effettuato allo stesso.
In via di ulteriore subordine, deduceva che la provvigione era stata pattuita con la nella misura del 2% e, quindi, che l'attore, al più, Controparte_3
avrebbe avuto diritto, ex art. 1758 c.c., alla quota del 50% di tale provvigione della quale avrebbe avuto, a sua volta, diritto alla restituzione da parte CP_2
di che, conseguentemente, chiedeva di poter chiamare in Controparte_3
causa.
Il Tribunale autorizzava la chiamata di terzo e si costituiva Controparte_3 in giudizio rivendicando in capo a sé l'esclusiva iniziativa dell'attività di procacciamento dell'affare e il proprio diritto a trattenere l'intera provvigione percepita, contestando la sussistenza di un'attività di mediazione riconducibile all'attore. Produceva documentazione comprovante l'attività svolta. Benimmobili ammetteva che, nel 2011, le aveva Parte_3 segnalato l'immobile oggetto di causa, rappresentando che costui era un segnalatore non iscritto ad alcun albo e che non aveva mai speso il nome dell'attore.
La causa veniva istruita con l'assunzione della prova per testi in relazione ai capitoli ammessi.
, in ottemperanza all'ordine di esibizione del Tribunale, CP_2
esibiva il contratto di leasing traslativo stipulato con la CP_5
All'udienza del 2 luglio 2020, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 2288/2020, pubblicata il 6 novembre 2020, il Tribunale di
IA rigettava la domanda dell'attore, ritenendo non provata l'attività di mediazione dedotta da parte attrice. Il Tribunale, sulla base delle prove assunte, riteneva che il 30 maggio 2011 il sig. addetto alla gestione del patrimonio immobiliare di ER CP_2
, avesse incontrato, nei locali di ,
[...] CP_2 Parte_3
e “stando alla dichiarazione di quest'ultimo anche del sig.
[...]
. Parte_1
Il Tribunale rilevava, inoltre, che durante il predetto incontro Parte_3
“rappresentava interesse a ricevere la documentazione relativa
[...] all'immobile commerciale di via Riti – IA (circostanza confermata dai doc. 14 e 15 prima memoria attore). Osservava che “la presenza del sig. alla riunione non fosse stata confermata dal sig. che ha Parte_1 ER dichiarato di non ricordare chi fosse presente all'incontro”.
Ricostruiva, inoltre, che “in data 13.6.2011 il sig. inviava al sig. Pt_3
l.r. di (tramite proprio account personale) la scheda Pt_4 CP_3
catastale e dati urbanistici dell'immobile sopra indicato per farlo valutare a suoi clienti (doc.17); in data 21-24 giugno 2011 i sig.ri e ER Pt_3
si accordavano per una visita presso il predetto immobile (doc.16 cit.); in tale comunicazione il sig. utilizzava l'account facente capo a Pt_3
NI & Associati.”
Con riguardo alla riunione del 7 luglio 2011 presso l'immobile di via Rieti, il Tribunale riteneva “circostanza non provata la presenza, dedotta dall'attore, del sig. alla riunione”, in quanto non confermata dal Parte_1
sig. che aveva dichiarato di non ricordare chi fosse presente ER
all'incontro. Il Tribunale precisava che “non è possibile trarre la conclusione che all'incontro predetto fosse presente il sig. dal fatto che il sig. Parte_1
quel giorno fosse impegnato in altro appuntamento a Verona (come Pt_3
risulterebbe dalle comunicazioni mail 21 e 22); secondo il Tribunale, “la circostanza appare inconferente e, comunque, non può provare per sottrazione che non essendo presente il sig. a quell'incontro fosse Pt_3
presente il sig. (così sostituendolo, circostanza non Parte_1
specificatamente allegata). In tal senso l'affermazione del sig. sul ER
cap. 5 in merito al fatto che quando parlava delle condizioni di vendita erano presenti i sig.ri , e , nulla aggiunge rispetto Pt_3 Pt_4 Pt_5
all'incontro del 8.7.2011 (nel senso che non afferma la presenza del sig.
)”. Pt_3
Il Tribunale riteneva, quindi, che “in data 21.7.2011 il sig. inviava Pt_4
la proposta di acquisto da parte del cliente per l'acquisto CP_6 dell'immobile di via Rieti al sig. hotmail.com) ed in data Pt_3 Per_2
22.7.2011 inviava la medesima proposta al sig. e che in data CP_8
22.6.2012 raccoglieva proposta irrevocabile d'acquisto da CP_3
parte di HAO-MAI e la comunicava a (doc.3 terza chiamata), CP_2
proseguivano le trattative per tramite del sig. della sig.ra Pt_4 Pt_6
(consulente esterna di Benimmobiliari) (cfr. doc. 9, 10 e 11 terza
[...]
chiamata) e a novembre 2012 e HAO-MAI concludevano contratto di CP_2 leasing traslativo”.
Il Tribunale affermava che la circostanza “allegata dall'attore nella prima memoria circa la collaborazione del sig. con il sig. Parte_3
non risultava provata non essendo stato prodotto alcun Parte_1
documento a riguardo, né ciò può essere evinto dall'utilizzo, da parte del sig.
di un account riferibile a NI &Associati nella mail inviata a Pt_3
nel giungo 2011 (doc. 14, 15 e16) e posto che nell'ulteriore ER
scambio di mail sia con (doc.17, 18, 19) e (doc.20) costui Pt_4 ER
utilizzava altro indirizzo personale (hotmail.com)”.
Su queste basi, secondo il Tribunale, non emergeva “alcun ruolo personalmente svolto dall'attore nell'ambito della trattativa di cui si discute, non avendo costui intrattenuto alcuno scambio di comunicazioni e non essendo provata la sua presenza in alcuno degli incontri tra le parti”.
Affermava che era emerso solo “un “collegamento” tra il sig. ed il Pt_3 sig. tradottosi nella presentazione al sig. dell'immobile poi Pt_4 Pt_4
oggetto di contratto di leasing traslativo, un interscambio di informazioni in merito alle trattative con il sig. in parte portate avanti dallo stesso ER
sig. fino al 21 ottobre 2011 (doc.20)” e che “conclusivamente, la Pt_3
confusione ingenerata dalla mancata esplicitazione del titolo con cui il sig. si è presentato a ed abbia nel 2011 coadiuvato il sig. Pt_3 ER
, unitamente alla mancanza di prova di effettiva collaborazione con Pt_7 il sig. non può che risolversi nel mancato assolvimento dell'onere Parte_1 probatorio (circa il fatto che l'attività di mediazione sia stata palesata in modo esplicito) a carico del mediatore che pretenda la provvigione”.
Proponeva appello affidandosi a un solo motivo. Parte_1
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello, nonché, in Controparte_1
caso di soccombenza, la restituzione, da parte di della Controparte_3
metà della provvigione già versata.
costituitasi ritualmente, chiedeva il rigetto dell'appello e Controparte_3
della domanda formulata nei suoi confronti da Controparte_1
All'udienza del 9 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo d'appello, lamenta la violazione degli Parte_1
articoli 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.
Censurava la sentenza nella parte in cui ha escluso che vi fosse la prova del rapporto di collaborazione con il sig. , “che nel corso del giudizio di Pt_3 primo grado si era qualificato collaboratore del sig. , anche se Parte_1
tale passaggio, messo a verbale, era stato interlineato. Rappresentava che vi era stato un travisamento delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, dal momento che era stata accertata la propria presenza ad almeno un incontro, quello del 30 maggio 2011. Lamentava anche la mancata valorizzazione della circostanza, non contestata, dell'utilizzo da parte di Parte_3
della e-mail in uso alla Email_1 Controparte_9 con la quale aveva sollecitato a di l'invio Persona_1 CP_2
della documentazione catastale dell'immobile (doc. 14 e 15 I grado), poi ricevuta al richiamato indirizzo e-mail. Rappresenta che, nelle e-mail redatte e inviate da , mai questo aveva utilizzato una casella e-mail di Pt_3 cosa che invece aveva fatto per la e Associati. Controparte_3 Parte_1
Lamentava l'omessa valorizzazione di ulteriori elementi da parte del
Tribunale e, nello specifico, quello relativo alla deposizione del teste
[...]
in risposta al capitolo 4 e al capitolo 5 di parte attrice. ER
Rappresentava che dalla deposizione del e dai documenti in atti Pt_3 sarebbe stato pacifico che il non era stato presente alla riunione dell'8 Pt_3
luglio 2011, nella quale si era discusso delle condizioni di vendita e quindi
“l'unica ragione per fornire una plausibile spiegazione alla testimonianza resa dal sig. sul punto, è che costui sia incorso in uno scambio di ER
persona, confondendo il sig. con il sig. ”. Parte_1 Pt_3
Rappresentava che, come rilevato anche dal Tribunale, la , la CP_2
e il si erano scambiati numerose e-mail, CP_3 Pt_3
“comportamento incompatibile con chi sosteneva di essere ignaro dei ruoli
e della presenza di due agenzie immobiliari”.
Lamentava che vi fosse perfetta sovrapponibilità tra i termini economici e contrattuali dell'offerta (doc. 6 I grado manifestazione d'interesse), inizialmente avanzata nel luglio 2011 da per il tramite Persona_3
dello stesso appellante e della e i termini contrattuali del CP_3
contratto di leasing poi stipulato. L'unica variazione sarebbe da rinvenirsi nella ragione sociale della società, essendo tuttavia identico il legale rappresentante, Per_3
Nello specifico, rappresentava che “a seguito del deposito del contratto di leasing sottoscritto dalla convenuta, avvenuto solo dietro ad ordine di esibizione pronunciato dal G.I., era stata ottenuta la conferma che
l'operazione conclusa fosse identica a quella procacciata sin dall'inizio dall'attore.
Affermava che il valore di acquisto indicato nel contratto di leasing traslativo, sottoscritto dalla soc. i società riconducibile CP_5 Per_3 alla essendo identico il legale rappresentante, era di € CP_6
1.400.000,00, corrispondente a quello dell'offerta avanzata a luglio 2011. Concludeva affermando che “infatti, l'affare (cessione dell'immobile) si perfezionava a fine 2012 alle medesime condizioni economiche e contrattuali prospettate nell'offerta avanzata da detta società nel mese di luglio 2011”.
L'appello è infondato.
Va innanzitutto ricordato che, in tema di mediazione la Suprema Corte ha chiarito che “al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che
l'aver messo le parti in relazione sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra
l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare” (Cass. n. 3165,
2 febbraio 2023), precisando poi ulteriormente che “al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra
l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza”. (Cass. n. 538, 8 gennaio 2024).
La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che “la prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. n. 11443, 8 aprile 2022).
Sotto altro profilo la Corte di cassazione ha affermato che la “mediazione non può configurarsi - e non sorge quindi il diritto alla provvigione - qualora le parti, pur avendo concluso l'affare grazie all'attività del mediatore, non siano state messe in grado di conoscere (ed abbiano pertanto potuto ignorare incolpevolmente) l'opera di intermediazione svolta dal predetto, e non siano perciò messe in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della relativa prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri;
come nel caso in cui il mediatore abbia, con il suo comportamento, potuto ingenerare nelle parti una falsa rappresentazione della qualità attraverso la quale egli si è ingerito nelle trattative che hanno condotto alla conclusione dell'affare.
La prova della menzionata conoscenza incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c, al mediatore che voglia far valere in giudizio il diritto alla provvigione”
(Cass. 6004/2007; conf. 11776/2019).
Fatte queste premesse, occorre dire, relativamente al rapporto di collaborazione fra e , che la frase, Parte_1 Parte_3
vergata a penna nel verbale del 1 luglio 2015, secondo cui lo stesso avrebbe dichiarato di essere collaboratore dell'attore (“sono stato collaboratore dell'attore”) è stata interlineata con l'effetto di escluderla dal verbale. Non essendo stata promossa querela di falso sul punto, la Corte non ne può, quindi, tenere conto.
Su queste basi, non è provato il rapporto di collaborazione tra e Pt_3
l'appellante dal momento che tale rapporto non si può ricavare unicamente dal fatto che avesse, in più occasioni, utilizzato la mail Parte_3
aziendale dell'agenzia di per Controparte_10
scambiare comunicazioni con di tra il 31 ER ER CP_2
maggio 2011 e il 4 luglio 2011, in quanto l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica altrui non evidenzia la esistenza e la natura del rapporto con chi ne è titolare;
peraltro anche a valorizzare tale dato esso costituisce un elemento meramente indiziario che però non trova riscontro in altri elementi acquisiti agli atti di causa. È provato documentalmente, invero, che quando ha interloquito con aveva Parte_3 Controparte_3
utilizzato la propria mail personale @hotmail sin dalla mail del 13 giugno
2011 (doc. 17), ed era a questo indirizzo che aveva ricevuto la comunicazione del 21 ottobre 2011 da parte di con la quale quest'ultimo lo ER
avvisava del fatto che l'affare non si sarebbe potuto concludere nel 2011.
, inoltre, quando utilizzava la propria mail personale, Parte_3 con dominio hotmail, non aveva mai speso il nome di Parte_1
Non può ritenersi provato, inoltre, che l'appellante abbia partecipato all'incontro del 30 maggio 2011 presso gli uffici di , in CP_2
quanto, mentre rispondendo al capitolo 1 (vero che il Parte_3
giorno 30.05.2011, verso le ore 15.30, si svolgeva un incontro presso gli uffici della di IA, Via Marsala, primo piano, alla CP_2
presenza del sig. del sig. e del sig. Persona_1 Parte_1
, nel corso del quale il sig. riferiva al Parte_3 Parte_1
sig. che potevano esserci potenziali acquirenti interessati Persona_1
agli immobili appartenenti a , in particolar modo per quello di CP_2
IA, via Orzinuovi?) si è limitato a confermare il capitolo, senza aggiungere elementi specifici a riprova della sua attendibilità, non ER lo ricordava (“confermo l'incontro del 30.05.2011 ma non ricordo se si è parlato dell'immobile di cui al capitolo 1 che mi si legge, non ricordo chi fosse presente all'incontro”).
Non è inoltre provato che l'appellante abbia partecipato alla riunione dell'8 luglio 2011, in quanto, come si evince dalla deposizione del teste ER
costui, in risposta al capitolo 4 di parte attrice (vero che il giorno 8.7.2011 alle ore 11.30 presso l'immobile di proprietà della convenuta sito in via Rieti
a IA, si svolgeva un incontro alla presenza del sig. del Persona_1
sig. del sig. legale rappresentante della Parte_1 CP_11
soc. Benimmobili S.r.l. e del sig. conosciuto come , Persona_4 Pt_5
legale rappresentante della soc. Aumai S.p.a?) ha dichiarato di non ricordare né la data dell'incontro né le persone presenti (“non ricordo né la data né le persone presenti all'incontro e preciso che nell'immobile della convenuta ho fatto più riunioni”); inoltre, in risposta al capitolo 5 di parte attrice ER
(vero che nell'incontro indicato al capitolo che precede le parti procedevano ad una visita dell'immobile e discutevano delle condizioni di vendita alle quali la società convenuta era intenzionata a cedere il suddetto immobile?) escludeva la presenza dell'odierno appellante, affermando: “quando parlavo delle condizioni di vendita erano presenti i signori , il signor Pt_3 Pt_4 ”. Pt_5
Dall'assenza del a tale riunione, per un concomitante impegno come Pt_3
risultante dai documenti 21 e 22 di parte attrice e dalla sua stessa deposizione, non si può comunque desumersi la presenza di non Parte_1
essendovi nesso logico (forse meglio necessaria correlazione) tra l'assenza di e la presenza di come evidenziato Parte_3 Parte_1
dal dal Tribunale.
Va, infine, sottolineato che l'attore, all'udienza del 28 settembre 2015, ha rinunciato al teste detto , il quale avrebbe potuto Per_3 Pt_5
chiarire la circostanza, in quanto dato per presente alla riunione dal teste
[...]
ER
Quanto appena esposto, oltre a confermare la mancata prova della collaborazione tra e l'appellante, depone, comunque, Parte_3
per l'assenza del nesso di causa tra l'attività del , quando utilizzava la Pt_3 mail dello studio dell'appellante, e la conclusione dell'affare oggetto di causa.
Non vi può, pertanto, essere alcuna prova del nesso di causalità e della messa in relazione, operata dallo stesso dal momento che non la si può Parte_1
ricavare unicamente dal fatto che i dati e le visure catastali dell'immobile, oggetto del contratto di leasing traslativo del novembre 2012, come la richiesta di fissazione di un appuntamento per il sopralluogo, siano stati inviati da alla e-mail opzioniimmobiliari di NI e CP_7 CP_2
Associati, rispettivamente il 13 giugno 2011 e il 24 giugno 2011 (doc. 2 e doc. 4).
Ed infatti l'incontro con il futuro cliente è stato svolto Persona_3
in data 8 luglio 2011 alla presenza del sig. Controparte_12
senza la prova della presenza del NI. Va altresì considerato che nelle comunicazioni intercorse con di Parte_3 Persona_1
, in particolare quelle del 24 giugno 2011 (doc. 3) e del 4 CP_2
luglio 2011 (doc. 5) non ha mai operato alcun riferimento a un cliente specifico, nella specie, o Nella e-mail del 24 CP_6 Per_3
giugno 2011 aveva unicamente rinnovato “l'interesse di un mio cliente per
l'immobile in oggetto per eventuale acquisto”.
Ciò conferma il difetto del nesso di causa tra l'attività prestata dal , Pt_3
per come documentata nel contenuto della mail) e la conclusione dell'affare.
In definitiva, non vi è alcuna prova che l'agenzia dell'appellante abbia concorso con la nell'individuazione del cliente Controparte_3 Per_3
[...]
A maggior ragione, e sulla base delle medesime circostanze, non è stata provata la consapevolezza, da parte delle società di Controparte_2 una qualche attività svolta dall'appellante in relazione all'affare oggetto di causa.
Su queste basi, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore delle società appellate, come indicato in dispositivo ed in applicazione dei criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione 26.001-52.000 euro, considerando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e quelli minimi per la fase di trattazione, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e nei limiti di quanto richiesto in nota spese.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di IA – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 2288/2020, pubblicata dal
Tribunale di IA il 6 novembre 2020;
condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado che si liquidano in € 2.058,00 per la fase di studio,
€ 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_3 spese di lite del presente grado che si liquidano in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
dott. Michele Stagno
IL PRESIDENTE
dott. Vittoria Gabriele