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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 5844/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 10/12/2024 da
(P.I. ), elettivamente domiciliata in TREVISO, Parte_1 P.IVA_1
viale CAIROLI 127, presso l'Avv. MICHELA SABATINI, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(P.I. ) con sede legale in PAESE, via GIUSEPPE VERDI 6/6 CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni:
PER LA RICORRENTE
Voglia l'On. Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
- Dichiarare la contumacia della società convenuta ritualmente notificata;
- Previo accertamento delle causali di cui in premesse;
- Accertato e dichiarato che la società ha eseguito nell'interesse di il Parte_1 CP_1
noleggio, comprensivo di montaggio e smontaggio di ponteggi e di materiale edile presso il cantiere sito a
Paese in via San Luca n. 65; - Accertato e dichiarato che la società ha eseguito nell'interesse di il noleggio, Parte_1 CP_1
comprensivo di montaggio e smontaggio di ponteggi e di materiale edile presso il cantiere sito a Paese in viale Biasuzzi n. 5;
- Accertato e dichiarato che tale incarico è stato regolarmente eseguito;
- Accertato e dichiarato che per la suesposta attività la società ha maturato un credito Parte_1
pari ad € 20.310,50=;
- Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA: CP_1
con sede legale a Paese in via Giuseppe Verdi n. 6/6 al pagamento a favore di P.IVA_3 [...]
ut supra assistita e rappresentata dell'importi di € 20.310,50= o quella somma diversa, Parte_1
maggiore o minore, ritenute di giustizia, oltre agli interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Con vittoria di spese ed onorari lite del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE rospetta di avere, nell'anno 2023 e sino al 2024, in due cantieri Parte_1
edili di Paese, fornito un servizio di fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggi e materiale edile in favore di CP_1
Agisce nei confronti di tale società per il pagamento del residuo credito maturato a titolo di corrispettivo, che indica nella misura di euro 20.310,50.
Rappresenta come le diffide stragiudiziali siano rimaste senza esito, di avere promosso la procedura di negoziazione assistita, cui la controparte ha aderito e riporta uno stralcio del testo del verbale dell'incontro del 6.11.2024 in cui le parti avrebbero formalizzato la convenzione di negoziazione (“ replica confermando che non ci sono contestazioni sulla CP_1
fornitura ma che sussistono delle difficoltà a saldare le prestazioni a causa di mancati incassi….” ) e convenuto che avrebbe pagato la somma di euro 2.722,00=, di cui alla fattura n. CP_1
285/FE del 4.12.2023, entro e non oltre il 30 novembre 2024, stabilendo, per il resto, un piano di pagamento rateale con cadenza mensile, piano di rientro mai onorato.
A fondamento della domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento proposta in questa sede, la ricorrente richiama esclusivamente il riconoscimento di debito sopra riportato.
Le domande non possono essere accolte. Il doc. 8, in cui sarebbe stato trasfuso l'accordo raggiunto tra le parti, non reca infatti la sottoscrizione del legale rappresentante della società convenuta ed è quindi privo di valore probatorio.
Né la ricorrente ha formulato alcuna istanza istruttoria relativa al rapporto sostanziale sottostante, alla sua esecuzione ed ai relativi termini economici, che consenta di ricostruire sussistenza, genesi e condizioni dei negozi che afferma essere intervenuti tra le due società.
Le domande della ricorrente vanno quindi respinte.
Nulla per le spese, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- nulla per le spese.
Treviso, 24 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 5844/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 10/12/2024 da
(P.I. ), elettivamente domiciliata in TREVISO, Parte_1 P.IVA_1
viale CAIROLI 127, presso l'Avv. MICHELA SABATINI, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(P.I. ) con sede legale in PAESE, via GIUSEPPE VERDI 6/6 CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni:
PER LA RICORRENTE
Voglia l'On. Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
- Dichiarare la contumacia della società convenuta ritualmente notificata;
- Previo accertamento delle causali di cui in premesse;
- Accertato e dichiarato che la società ha eseguito nell'interesse di il Parte_1 CP_1
noleggio, comprensivo di montaggio e smontaggio di ponteggi e di materiale edile presso il cantiere sito a
Paese in via San Luca n. 65; - Accertato e dichiarato che la società ha eseguito nell'interesse di il noleggio, Parte_1 CP_1
comprensivo di montaggio e smontaggio di ponteggi e di materiale edile presso il cantiere sito a Paese in viale Biasuzzi n. 5;
- Accertato e dichiarato che tale incarico è stato regolarmente eseguito;
- Accertato e dichiarato che per la suesposta attività la società ha maturato un credito Parte_1
pari ad € 20.310,50=;
- Condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA: CP_1
con sede legale a Paese in via Giuseppe Verdi n. 6/6 al pagamento a favore di P.IVA_3 [...]
ut supra assistita e rappresentata dell'importi di € 20.310,50= o quella somma diversa, Parte_1
maggiore o minore, ritenute di giustizia, oltre agli interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Con vittoria di spese ed onorari lite del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE rospetta di avere, nell'anno 2023 e sino al 2024, in due cantieri Parte_1
edili di Paese, fornito un servizio di fornitura, montaggio e smontaggio di ponteggi e materiale edile in favore di CP_1
Agisce nei confronti di tale società per il pagamento del residuo credito maturato a titolo di corrispettivo, che indica nella misura di euro 20.310,50.
Rappresenta come le diffide stragiudiziali siano rimaste senza esito, di avere promosso la procedura di negoziazione assistita, cui la controparte ha aderito e riporta uno stralcio del testo del verbale dell'incontro del 6.11.2024 in cui le parti avrebbero formalizzato la convenzione di negoziazione (“ replica confermando che non ci sono contestazioni sulla CP_1
fornitura ma che sussistono delle difficoltà a saldare le prestazioni a causa di mancati incassi….” ) e convenuto che avrebbe pagato la somma di euro 2.722,00=, di cui alla fattura n. CP_1
285/FE del 4.12.2023, entro e non oltre il 30 novembre 2024, stabilendo, per il resto, un piano di pagamento rateale con cadenza mensile, piano di rientro mai onorato.
A fondamento della domanda di accertamento del credito e di condanna al pagamento proposta in questa sede, la ricorrente richiama esclusivamente il riconoscimento di debito sopra riportato.
Le domande non possono essere accolte. Il doc. 8, in cui sarebbe stato trasfuso l'accordo raggiunto tra le parti, non reca infatti la sottoscrizione del legale rappresentante della società convenuta ed è quindi privo di valore probatorio.
Né la ricorrente ha formulato alcuna istanza istruttoria relativa al rapporto sostanziale sottostante, alla sua esecuzione ed ai relativi termini economici, che consenta di ricostruire sussistenza, genesi e condizioni dei negozi che afferma essere intervenuti tra le due società.
Le domande della ricorrente vanno quindi respinte.
Nulla per le spese, stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- nulla per le spese.
Treviso, 24 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon