Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5483 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 21425/2019 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di Tribunale dott. Aldo Aratro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21425/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 14/2/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c.;
TRA
C.F. e P. Iva: ); Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ); Parte_2 C.F._1
(C.F. ; Parte_3 C.F._2 rapp.ti e difesi dagli avv.ti Carminantonio del Plato, Rosa Capolongo e
Giovanni Mele, elett.te dom.ti presso lo studio di quest'ultimo in S. Maria
C.V. (CE) al Viale J. F. Kennedy n. 50 (Palazzo Zibella);
Attori
E
(c.f.: ) che agisce a mezzo Controparte_1 P.IVA_2 della mandataria, ora , rapp.ta e difesa in CP_2 CP_3 virtù di procura generali alle liti dall'Avv. Michele Nappi presso il cui studio
è elett.te dom.ta in Napoli alla Via Vannella Gaetani n. 22;
Convenuta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari.
Conclusioni della parte opponente:
“annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n.
4086/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data 30 maggio 2019 (R.G.
16066/2019) in favore di nei confronti della Controparte_1
e dei sigg.ri e Controparte_4 Parte_3 Parte_2
, per tutte le ragioni meglio spiegate in narrativa, con ogni
[...]
1
.
[...]
Conclusioni della parte opposta:
“rigettare l'opposizione proposta dalla nonché Controparte_5 dai sig.ri e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
4086/2019 emesso dal Tribunale di Napoli, perché infondata in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Ancora più nel merito, ed in via subordinata in caso di parziale ingresso della domanda, determinare le somme dovute dalla Controparte_5 nonché dai sig.ri e alla
[...] Parte_2 Parte_3
Banca opposta e condannare lo stesso al pagamento di tali somme, che saranno accertate anche a seguito di CTU che, in via istruttoria si chiede”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 4086/2019 del 30.5.2019 (r.g. n.
16066/2019), l'intestato Tribunale, su ricorso di Controparte_1 ingiungeva solidalmente alla società quale debitrice principale, e CP_5 alle sigg.re e quali fideiussori, il Parte_2 Parte_3 pagamento di euro 310.867,50 oltre interessi e spese della procedura.
Allo scopo, la ingiungente, quale cessionaria di e Controparte_6
esponeva di essere creditrice di Parte_4 Controparte_4
[... e dei suoi fideiussori e della Parte_3 Parte_2 complessiva somma di € 310.867,50 (derivante da: - finanziamento flexicredito n. 10493063 dell'importo di € 19.076,60 comprensivo di capitale ed interessi;
- finanziamento chirografario n. 1357728 dell'importo di €
217.659,84 comprensivo di capitale ed interessi;
- contratto per anticipi all'esportazione n. 1810661 dell'importo di € 21.144,16; - finanziamento agrario del 19.1.2007 n. 1001428640 dell'importo di € 52.986,90 comprensivo di capitale ed interessi).
Con atto di citazione notificato tempestivamente, la società debitrice principale e i fideiussori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe. eccepiva di non Parte_3 aver mai sottoscritto le lettere di fideiussione prodotte in atti dalla ingiungente
(doc. 7), disconoscendone la conformità all'originale nonché la firma ivi apposta. Eccepivano altresì la carenza di legittimazione attiva della ingiungente;
la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge
2 n. 287 del 1990; la decadenza dal diritto di escutere la fideiussione per effetto degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c.; l'infondatezza della pretesa creditoria per mancata prova del credito;
illegittimità delle clausole contrattuali dei contratti di finanziamento, ex art. 117 t.u.b., per mancata e/o errata indicazione del
Taeg; il superamento delle soglie usura;
l'illegittimità dell'ammortamento alla
“francese”.
Si costituiva in giudizio - dichiaratasi Controparte_1 titolare del credito in oggetto, già in titolarità di , in virtù di CP_6 contratto di cessione dei crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 Legge 130 concluso il 14/07/2017, con effetto in pari data, la cui operazione di cartolarizzazione risultava pubblicata sulla G.U. parte seconda n. 93 dell'08/08/2017, ex art. 58 d.lgs 385/93, la quale eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento delle fideiussioni, l'inammissibilità dell'opposizione dei fideiussori vertendosi in ipotesi di contratto autonomo di garanzia;
l'idoneità dei documenti versati in atti quale prova del credito ingiunto e della titolarità dello stesso;
l'infondatezza delle contestazioni sollevate dagli opponenti in ordine al credito medesimo. Rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., ammessa ed espletata
CTU contabile, sospeso il giudizio (fino al 22.11.2024, ex art. 20 c0mma 7, L.
44/99) e, quindi, riassunto, la causa, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.2.2029, veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
L'opposizione è fondata.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato, atteso che appare fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto controverso sollevata dalla parte opponente.
Invero, al di là degli accertamenti contabili demandati in corso di causa, il presente giudizio, in virtù del principio della ragione liquida, può essere deciso in punto di carenza titolarità del credito vantato in capo alla opposta.
Come si è visto più sopra, ha azionato la Controparte_1 pretesa creditoria in oggetto, nei confronti degli opponenti, dichiarandosi cessionaria del credito azionato di in virtù di contratto di CP_6 cessione dei crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 Legge 130 concluso il
14/07/2017, con effetto in pari data, la cui operazione di cartolarizzazione risulta pubblicata sulla G.U. parte seconda n. 93 dell'08/08/2017, ex art. 58
d.lgs 385/93.
3 Secondo quanto si legge nella predetta G.U. 93/2017 (in atti), oggetto della cessione sono “Tutti i crediti (per capitale, interessi …) di CP_6 derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet… e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Emerge quindi evidente dalla descrizione dei crediti ceduti, contenuta nella gazzetta ufficiale, che, tra gli altri requisiti per la loro identificazione, vi
è quello della lo loro qualificazione come attività finanziarie deteriorate.
Senonché, la parte opposta, pur avendo gli opponenti specificamente eccepito il difetto di legittimazione attiva/titolarità del rapporto, sin dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione, già avendo omesso di produrre il contratto di cessione dei crediti asseritamente stipulato con , nemmeno ha ritenuto di fornire alcuna dimostrazione (e, CP_6 prima ancora, alcuna deduzione e allegazione) in ordine alla sussistenza di detto requisito, ovvero che nella specie i contratti di finanziamento azionati siano qualificabili come attività finanziarie deteriorate. Ciò, evidentemente, rende impossibile accertare se il credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente ad essa ceduto da . CP_6
Come è noto, infatti, i crediti bancari (ai fini della relativa esposizione in bilancio nonché per il loro monitoraggio gestionale) sono raggruppati nelle due categorie dei crediti in bonis (performing) e dei crediti deteriorati (non performing); questi ultimi, inoltre, ulteriormente suddivisi nelle sottocategorie delle “sofferenze”/NPL: non performing loans; “inadempienze probabili”/UTP: unlikely to pay; “esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate”/past due (cfr. Matrice dei conti - Circolare Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008).
Né agli atti si rinvengono altri documenti dai quali poter stabilire se abbia ceduto a il credito oggetto del CP_6 Controparte_1 ricorso monitorio, considerando, del resto, che la parte opposta, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione apposta alla lettera di fideiussione effettuato dalla opponente una volta aver fatto istanza di Parte_3 verificazione e ottenuto l'autorizzazione alla produzione del relativo originale cartaceo, ha tuttavia omesso di procedere al deposito di tale documento.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare
4 della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 4116/2016; 25798/2020). Ha quindi condivisibilmente chiarito che l'estratto pubblicato in G.U. ex art. 58 tub – attività che, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. è evidentemente estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente (Cass. 22548/2018) – non è sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
In tale ottica, si pone la pronuncia n. 5857/22 ove la Suprema Corte di
Cassazione ha ribadito che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (“In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
Nel presente giudizio, si è visto, ha inteso Controparte_1 provare di essere titolata, quale cessionaria di , a far valere il CP_6 credito azionato, con la mera produzione della Gazzetta Ufficiale, dalla quale, tuttavia, non è dato individuare l'inclusione o meno del credito in oggetto nella cessione asseritamente intervenuta.
Inoltre, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito (cfr. C.d.A. sentenza 20.12.2021), non è certo idonea, come prova della titolarità del credito oggetto di cessione, l'indicazione di un sito internet al quale collegarsi per attingere i dati indicativi dei crediti ceduti, atteso che la prova dev'essere direttamente percepibile dai documenti prodotti in giudizio.
Sotto tale ultimo aspetto, giova altresì richiamare il noto arresto delle
5 sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 2951/2016, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”. E' poi altresì noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce azione di impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore ed è quindi gravato dell'onere della prova del credito azionato - e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. 6528/00;
26782/16).
La parte opposta, tuttavia, non ha inteso fornire adeguata dimostrazione della pretesa creditoria azionata, pur a seguito dell'ordinanza
17.12.2019 (emessa in corso di causa dal giudice precedente titolare del fascicolo), ove veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché, come vi si legge, “stante l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al difetto di legittimazione dell'odierna opposta, quest'ultima non abbia adeguatamente dato prova del fatto che il credito qui azionato sia stato oggetto del contratto di cessione intervenuto con l'originaria creditrice circoscritta ai crediti discendenti Controparte_6 da contratti sorti tra il 1975 e il 2016 qualificati “come attività finanziarie deteriorate” (e infatti, allo stato degli atti, e salva una diversa valutazione all'esito del giudizio di merito, non vi è prova che al debitore sia stata comunicata la decadenza del beneficio del termine o che i rapporti siano stati dichiarati in sofferenza), né di aver ottemperato agli adempimenti imposti dall'art. 58 t.u.b. ai fini dell'efficacia della cessione del credito nei confronti debitore ceduto (non vi è prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese)”.
In definitiva, le carenze innanzi evidenziate non consentono di ritenere sufficientemente acquisita in giudizio l'effettiva titolarità in capo alla parte opposta della posizione creditoria azionata in via monitoria, ossia la titolarità del credito azionato nei confronti degli opponenti.
* * *
Per completezza, va infine rilevato che la pretesa creditoria azionata nei confronti della opponente/garante è risultata a fortiori Parte_3 infondata, stante il disconoscimento effettuato dalla opponente della firma
6 apposta alla lettera di fideiussione e l'omesso deposito dell'originale cartaceo del documento (fideiussione allegato n. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo) da parte dell'opposta, pur a seguito dell'ordinanza 6.7.2021, ove (sull'istanza le veniva assegnato il termine fino a 10 giorni prima dell'udienza del 22.10.2021 per il deposito dell'originale. Ne consegue che, nei confronti dell'opponente la Parte_3 società ingiungente non ha fornito prova del titolo sulla base del quale ha azionato la pretesa creditoria in via monitoria, rappresentato, appunto, dalla lettera di fideiussione in questione.
Invero, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass. 8304/2024;
7267/2014).
Come ben espresso in Cass. 1831/2000, «solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l'ammissibilità della verifica. Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare».
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In definitiva, in ragione di quanto sin qui evidenziato, l'opposizione va accolta, restando assorbiti gli altri profili di opposizione dedotti dalla parte opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m 147/2022, con attribuzione agli avv.ti Carminantonio del
Plato, Rosa Capolongo e Giovanni Mele, dichiaratisi anticipatari.
Le spese di CTU, già liquidate incorso di causa, vanno poste
7 definitivamente a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 4086/2019 (r.g. n. 16066/2019) emesso in data 30.5.2019 dal Tribunale di Napoli;
- rigetta la domanda di nei confronti degli Controparte_1 opponenti;
- condanna alla refusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 634,00 per esborsi ed euro 11.229,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
- pone definitivamente le spese della ctu a carico della parte opposta.
Così deciso in Napoli, il 03/06/2025
Il giudice onorario dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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