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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5162/2023 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
Tutti con l'Avv. DELLA MONACA ALESSANDRA
- attori - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. BELTRAM BORIS
- convenuta -
Avente ad oggetto: Morte
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 10.4.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: in via istruttoria come in atti e nel merito “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
− accertare e dichiarare che in data 14.08.2022, nel Comune di Godega di Sant'Urbano (TV) in Via Cordignano alle ore 02:20 circa, il Sig. viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo modello Parte_7
Volkswagen tipo Polo tg. CZ721WM di proprietà della Sig.ra e condotto dal Sig. Parte_3 proveniente da Cordigliano e diretto verso Godega di Sant'Urbano, quando quest'ultimo Parte_8 tenendo una condotta di guida colposamente imprudente, negligente ed imperita, perdeva il controllo del mezzo condotto, cagionando la morte sul colpo del giovane oltre che la propria perendo egli stesso nel Parte_7 medesimo tragico evento;
− accertare e dichiarare che nelle stesse circostanze di luogo e di tempo, il giovane aveva le cinture Parte_7
1
di sicurezza regolarmente allacciate ma a causa della violenza dell'impatto dell'autovettura Polo contro un albero a grosso fusto piantumato lungo la ripa destra del fossato attiguo al margine destro della carreggiata su quel tratto stradale queste non valevano purtroppo a salvargli la vita;
− accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. conducente del veicolo Volkswagen Parte_8 tipo Polo tg. CZ721WM assicurato per la RC auto con la nella causazione del Controparte_2 sinistro per cui è processo;
− accertare e dichiarare che nel medesimo evento di sinistro decedeva altresì il giovane i cui eredi Parte_8 legittimi e potenziali legittimati passivi in un eventuale contenzioso sarebbero stati i GG.ri CP_3
(C.F. ), (C.F. e C.F._7 CP_4 C.F._8 CP_5
(C.F. ), i quali hanno comunicato la propria rinuncia all'eredità relitta del proprio
[...] C.F._9 caro, per l'effetto
− condannare ai sensi dell'art. 144 CdA e dell'art. 2054 c.c., la in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., alla liquidazione in favore degli attori della complessiva somma di € 977.729,60, come in narrativa meglio determinata e quantificata che dovrà essere aggiornata ai parametri delle Tabelle del Tribunale di
Milano al 2024 (o delle diverse Tabelle vigenti alla data della liquidazione, come da
Cassazione, ordinanza n. 19229/22 depositata il 15 giugno 2022), a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale, o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo;
− condannare ai sensi dell'art. 144 CdA e dell'art. 2054 c.c., la in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al rimborso della somma di € 4.250,00 in favore del Sig. padre della vittima, a Parte_2 titolo di spese funerarie per la sepoltura del figlio giusta prodotta fattura n. 121/2022 (doc. 21);
− condannare la in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Controparte_2 in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 132/2014 convertito in legge L. 162/2014, per il grave inadempimento contrattuale posto in essere con la cattiva gestione della pratica risarcitoria, a pagare agli attori una somma equitativamente determinata;
− il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito:
− IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
Accertato il maggioritario concorso di colpa della vittima e che la Società convenuta ha offerto e materialmente pagato in favore dell'attore (padre della vittima) euro 70.000 ed in favore dell'attrice (madre della Parte_2 Parte_3 vittima) euro 70.000, accertare, previa rivalutazione dalla data di pagamento a quella della decisione, la satisfattorietà di detti importi per il risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti e risarcibili in favore degli attori stessi, respingendo tutte le ulteriori domande risarcitorie avanzate in questa sede, anche dagli altri attori e Parte_5 Parte_6
2
in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_6
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali.
− IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
In caso di denegata insufficienza dei suddetti importi già offerti e pagati dalla Società esponente, liquidare i danni ulteriormente risarcibili secondo giustizia e previa rivalutazione e detrazione dei pagamenti effettuati in favore dell'attore
(padre della vittima) euro 70.000 ed in favore dell'attrice (madre della vittima) euro Parte_2 Parte_3
70.000 e al netto del maggioritario concorso di colpa imputabile alla vittima.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 26.9.2023 gli attori convenivano in giudizio la
[...] chiedendone la condanna al risarcimento del danno dagli stessi patito a Controparte_2 seguito della morte del congiunto avvenuta il 14.8.2022 a seguito di sinistro Parte_7 stradale.
Allegavano:
- che in data 14.8.2022, verso le ore 2:20, nel Comune di Godega di Sant'Urbano (TV), Via
Cordignano, viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo Parte_7 modello Volkswagen tipo Polo tg. CZ721WM di proprietà della Sig.ra Parte_3 condotto nell'occasione da , proveniente da Cordigliano e diretto verso Parte_8
Godega di Sant'Urbano (TV);
- che il conducente, giunto nei pressi del civico n. 1, ubicato alla sua destra, percorreva un tratto a conformazione curvilinea sinistrorsa e omettendo di moderare la velocità, perdeva il controllo del veicolo che fuoriusciva autonomamente dalla sede stradale, collidendo con l'avantreno contro la ripa destra del fossato attiguo al margine destro della carreggiata, dove all'interno scorre un corso d'acqua, quindi, dopo aver subito una rotazione di 90 gradi, con la fiancata sinistra contro un albero a grosso fusto piantumato lungo la ripa del fossato e, dopo aver subito una ulteriore rotazione oraria di circa 90 gradi, si capovolgeva assumendo posizione di quiete all'interno di detto fossato, adagiato sul tettuccio in posizione contraria a quella di provenienza;
- che a causa dello schianto il conducente del veicolo, e i tre passeggeri Parte_8 trasportati sullo stesso mezzo GG.ri , e Parte_7 Parte_9 Parte_10 regolarmente allacciati alle cinture di sicurezza, decedevano sul colpo, come accertato dal medico di emergenza intervenuto;
- che, in particolare, veniva rinvenuto all'interno della vettura, sul posto Parte_7 originariamente occupato, trattenuto dalla cintura di sicurezza, recisa poi dai Vigili del Fuoco
3
intervenuti, al fine di estrarne il corpo dall'abitacolo;
- che veniva aperto dalla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale il procedimento penale R.G.N.R. 4752/2022 nei confronti di , per il reato di cui all'art. 589 Parte_8 bis c.p., procedimento estinto per morte dell'imputato;
- di aver inviato comunicazione a mezzo pec alla Compagnia assicurativa del veicolo Volkswagen
Polo tg. CZ721WM, polizza n. 10069200249967 con scadenza il 12.05.2023, con richiesta formale di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi a causa della morte del congiunto;
- di aver quindi inviato alla Compagnia, su richiesta della stessa, con e-mail del 06.10.2022 e del
25.10.2022, dichiarazione sulla dinamica del sinistro, Moduli 142 Cod. Ass. unitamente a certificato di morte del Sig. , stato di famiglia dei GG.ri e fattura Parte_7 Pt_7 per spese funerarie;
- che nonostante l'invio della documentazione e i reiterati solleciti, alcuna offerta veniva formulata dalla convenuta
- di aver quindi depositato in data 9.3.2023 formale reclamo IVASS;
- di aver quindi inviato alla Compagnia e agli eredi di , l'invito ad aderire a una Parte_8 convenzione di negoziazione assistita;
- che gli eredi di facevano pervenire in data 29.5.2023 comunicazione di rinuncia all'eredità; Pt_8
- essere innegabile la responsabilità del conducente del veicolo, , che, giunto Parte_8 ad elevata velocità in prossimità di un tratto a conformazione curvilinea sinistrorsa, con limite di
50 km/h e scarsamente illuminato, non accennava a rallentare, perdendo il controllo del mezzo, che ruotava più volte su sé stesso di circa 90 gradi, per poi collidere violentemente contro ostacoli fissi ed infine capovolgersi;
- essere quindi gli attori titolari di un autonomo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito – c.d. danno da perdita del rapporto parentale – quali prossimi congiunti di Parte_7
e, in particolare quali padre convivente dello stesso , madre
[...] Parte_2 convivente del de cuius ( , fratello convivente del de cuius , Parte_3 Parte_1 nonno paterno non convivente ( , nonna paterna non convivente ( Parte_5 Pt_6
e nonna materna non convivente ( ;
[...] Parte_4
- che il de cuius frequentava una scuola serale ed era stato da poco assunto dalla Controparte_7 con la qualifica di operaio, e aiutava la propria famiglia, cui era molto legato;
- che la perdita del figlio comprometteva e sconvolgeva la normale quotidianità casalinga dei genitori e del fratello che subiva un vero e proprio trauma esistenziale oltre che uno shock e una profonda sofferenza morale in quanto privato improvvisamente della relazione affettiva con il fratello che ne era il punto di riferimento;
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- quanto ai nonni residenti in [...], essere possibile implicitamente desumere la sussistenza della perdurante e costante continuità di un'affezione tra nonni e nipote, anche per semplici presunzioni non essendoci peraltro festività, compleanno, anniversario o ricorrenza in cui e la sua famiglia (mamma, papà e fratellino) non si riunissero con i nonni;
Pt_7
- sussistere inoltre i presupposti per il risarcimento del danno patrimoniale subito dai genitori della vittima a titolo di spese funerarie affrontate.
− Si costituiva il 29.11.2023 la contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e allegando:
- sussistere concorso di colpa della vittima, per aver viaggiato a bordo del Parte_7 veicolo condotto da dato che quest'ultimo si trovava in gravissimo stato di Parte_8 ebbrezza (1,6 g/l) e sotto l'effetto di assunzione massiccia di sostanze stupefacenti (cannabinoidi), che rendevano sicuramente evidente il suo forte stato di alterazione psicofisica;
- che, in particolare, il livello di ebbrezza rilevato, era idoneo a provocare “Compromissione grave dello stato psicofisico. Comportamenti aggressivi e violenti. Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare. Stato di inerzia generale. Ipotermia. e che tali effetti, uniti a quelli da massiccia assunzione di Per_1 cannabinoidi, erano idonei a rendere evidente a chiunque il pericolo latente per la circolazione stradale;
- sussistere quindi un concorso di colpa della vittima nella misura quantomeno dell'80 %;
- di aver già versato l'importo di € 70.000,00 – nelle more della prima udienza – a favore di ciascuno dei genitori e di essere in attesa di autorizzazione del Giudice Tutelare per il versamento di €
10.000,00 a favore del fratello della vittima;
- essere eccessiva la quantificazione del danno operata dagli attori;
- non esserci prova della legittimazione attiva degli asseriti nonni residenti in [...]essendo stata prodotta documentazione illeggibile e non tradotta oltre che priva di legalizzazione;
- sussistere a carico degli stessi in quanto cittadini albanesi – l'onere di provare la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi per poter beneficiare della normativa italiana invocata ex art. 62,1°co.L.31.5.1995 n. 218;
- essere comunque assente da parte degli stessi la prova di un rapporto parentale idoneo a giustificare il richiesto risarcimento, essendoci elementi da cui desumere una scarsa frequentazione;
- essere comunque non applicabili agli stessi gli importi di cui alle tabelle milanesi dato il minore costo della vita nel paese di loro residenza come da Decreto del Ministero del Lavoro del
12.5.2003 n.11006, pubblicato in Gazz.Uff. 22.5.2003 n.117, che è dettato in materia pensionistica ma è legato proprio al diverso potere di acquisto in ciascun Paese straniero. Ebbene, il
D.M.12.5.2003 n.11006 porta per l'Albania un coefficiente di conversione pari a 0,3983, il che
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significa che un euro liquidato secondo il potere di acquisto italiano corrisponderebbe al potere di acquisto di 0,3983 euro in Albania;
- non sussistere i presupposti per il congiunto riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree.
− Dopo la celebrazione della prima udienza il Giudice con ordinanza del 14.4.2024, rigettate le richieste di prova formulate dalle parti in quanto inammissibili e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
e all'esito trattenendo la causa in decisione.
***
Sulla dinamica del fatto
− Risulta dal rapporto del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto, Sezione di Treviso del
14.8.2022 (doc. 1 attori) che in data 14.8.2022, verso le 2:20 si verificava incidente stradale nel Comune di Godega di Sant'Urbano (TV), lungo la strada comunale denominata Via Cordignano, all'altezza del civico 1, dovuto alla fuoriuscita autonoma dalla sede stradale dell'autovettura Volkswagen Polo tg.
CZ721WM, condotta da e di proprietà di Parte_8 Parte_3
− A bordo della vettura, oltre al conducente, vi erano tre passeggeri, – figlio della Parte_7 proprietaria dell'auto -, e che decedevano sul colpo, come il Parte_9 Pt_8 Pt_10 conducente.
− La causa dell'incidente veniva individuata dagli Agenti intervenuti sul posto nella condotta del conducente che, percorrendo un tratto a conformazione curvilinea sinistrorsa, con limite di velocità
50 km/h e scarsamente illuminato, con sede stradale asfaltata e in buono stato di manutenzione, ometteva di moderare la velocità, perdeva il controllo del mezzo e deviava la traiettoria a destra fuoriuscendo dal sedime stradale, collidendo con l'avantreno contro la ripa destra del fossato attiguo al margine destro e impattando con la fiancata sinistra contro un albero a grosso fusto piantumato lungo la ripa del fossato, ulteriormente ruotando e capovolgendosi.
Il rapporto specificava che sul manto stradale venivano rilevate tre tracce di scarrocciamento impresse dal veicolo nella fase precedente la fuoriuscita sviluppantesi longitudinalmente per complessivi 10,20 mt e che la distanza intercorrente tra l'ultima traccia di fuoriuscita e il punto d'urto contro l'albero era di mt 24,40.
− Quanto a il rapporto specifica che lo stesso veniva rinvenuto a bordo del mezzo, Parte_7 sul posto originariamente occupato, trattenuto dalla cintura di sicurezza regolarmente allacciata, recisa solo dai Vigili del Fuoco per estrarne il corpo dall'abitacolo.
− risulta deceduto sul posto (doc. 1 attori, pag. 7). Parte_7
6
− Sul luogo non sono stati reperiti testi né circuiti di videosorveglianza pubblica o privata.
− Le analisi tossicologiche effettuate sul conducente del mezzo (doc. 2 convenuta) davano “esito positivo sia sul sangue che sulle urine per alcol etilico, con un tasso pari a 1,60 g/L e sostanze stupefacenti sostanza rilevata cannabinoidi certificando che lo stesso si trovava in epoca subito precedente il decesso, in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
I campioni analizzati risultano prelevati alle ore 10:30 del 14.8.2022.
− La Sezione di Treviso del Compartimento di Polizia Stradale, inoltre, in esito alle indagini effettuate su delega della Procura della Repubblica, precisava che l'auto risultava essere stata sottoposta a revisione in data 2.5.2022 con esito regolare e che dalla verifica condotta gli pneumatici “sono risultati tutti in buono stato d'uso e conformi alle prescrizioni indicate sulla carta di circolazione”, concludendo quindi “visto quanto sopra, si può quindi concludere che la causa della fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo in argomento col conseguente decesso di tutti gli occupanti, sia da attribuirsi allo stato psicofisico alterato del conducente Pt_8
(doc. 2 convenuta, pag. 1).
[...]
− Non risulta tempestivamente contestata dagli attori – che hanno omesso il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. - l'allegazione della convenuta per cui il sinistro si sarebbe verificato proprio a causa dell'alterazione del conducente, né risultano tempestivamente contestate le allegazioni relative alla percepibilità di tale stato di alterazione in ragione dei valori rilevati.
− Il veicolo su cui viaggiava come trasportato era di proprietà di Parte_7 Parte_3 madre dello stesso, e assicurato dall'odierna convenuta con polizza n. 10069200249967
[...] con scadenza il 12.05.2023 (circostanza non contestata dalla convenuta e confermata anche dall'offerta da questa formulata in corso di causa agli attori): risulta quindi la legittimazione passiva della convenuta.
***
Sul concorso di colpa della vittima, invocato dalla convenuta Parte_7
− La convenuta ha invocato il concorso di colpa della vittima per essersi determinata a salire sull'auto guidata da nonostante lo stato di alterazione dello stesso dovuto all'assunzione Parte_8 di alcool e di cannabinoidi.
− In particolare, la convenuta ha richiamato quanto emergente dal referto degli esami tossicologici svolti sulla salma del conducente del veicolo nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 4752/2022
Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale, esami che “hanno dato esito positivo sia sul sangue che sulle urine per alcol etilico, con un tasso pari a 1,60 g/L e sostanze stupefacenti sostanza rilevata cannabinoidi certificando che lo stesso si trovava in epoca subito precedente il decesso, in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope” (doc.2
7
convenuta), deducendo che al momento in cui si è messo alla guida ci fossero elementi tali da Pt_8 rendere chiaro a chiunque lo stato di alterazione dello stesso.
− Sul punto la giurisprudenza ha precisato che: “L'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con
l'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE - che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore” (Cassazione civile sez. III, 17/09/2024, n.24920).
− In tale ottica l'art. 1227, comma 1, c.c. non risulta in contrasto con la normativa comunitaria.
Sul punto, infatti, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia nella sentenza 30.6.2005, Per_2
c. in causa C-537/03 che ha chiarito che in base alla normativa Persona_3 comunitaria in tema di assicurazione della r.c.a. sarebbe illegittima una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento - ovvero lo limitasse in misura sproporzionata - "in base
a criteri generali ed astratti", precisando però nel contempo che il diritto comunitario consente invece agli
Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato "in base ad una valutazione caso per caso" di circostanze eccezionali (par. 30).
Pertanto, mentre contrasterebbe con l'art. 13 Direttiva 2009/103 una norma di diritto interno che escludesse o limitasse ipso facto il diritto al risarcimento del passeggero, per il solo fatto di avere preso posto a bordo d'un veicolo condotto da persona ubriaca, non viola per contro il diritto comunitario una norma di diritto nazionale che, senza fissare decadenze o esclusioni in linea generale, consente al giudice di valutare caso per caso, secondo le regole della responsabilità civile, se la condotta della vittima possa o meno ritenersi colposamente concorrente alla produzione del danno.
− Nello specifico, l'eventuale concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 04/09/2024, n. 23804 (rv. 672243-01).
− Nel caso di specie si ritiene sussistente un concorso di colpa del 50 % in capo alla vittima e quindi una sua responsabilità pari a quella del conducente nel determinarsi del sinistro.
− Dalla documentazione penale emerge, infatti, che il conducente era in stato di alterazione alcolica pari a 1,6 g/L, oltre che sotto l'effetto di cannabinoidi. 8
− Alla luce di tali esiti, in base alle conoscenze scientifiche, è presumibile che lo stesso manifestasse chiari segnali di alterazione percepibili anche all'esterno.
Come risulta dalla “Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica”, prodotta sub 3 dalla stessa convenuta, già con un livello di 1,5 g/L il soggetto presenta comunemente
“alterazione dell'umore. Rabbia, . Confusione mentale, disorientamento” e “Compromissione della capacità CP_8 di giudizio e di autocontrollo. Comportamenti socialmente inadeguati, Linguaggio mal articolato. Alterazione dell'equilibrio”.
− Sussistono quindi elementi in atti per ritenere che lo stato di alterazione del conducente del veicolo fosse percepibile dai passeggeri nel momento in cui questi salivano sul mezzo.
− Nel caso di specie, la corresponsabilità di nella causazione del sinistro – ai sensi e Parte_7 per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. – va affermata anche alla luce del fatto che lo stesso non si è limitato a salire sull'auto come passeggero, ma, presumibilmente, ha affidato lui stesso l'auto – di proprietà della propria madre – a , trovato al posto di guida al momento Parte_8 dell'intervento delle autorità, rendendosi così corresponsabile dell'accaduto.
− Alla luce di quanto sopra, sussistono elementi per ritenere corresponsabile al 50 % Parte_7 nella causazione dell'evento con , avendo la vittima affidato all'amico la guida Parte_8 dell'auto che era nella sua disponibilità, mettendolo quindi nella condizione di provocare il sinistro.
− Va infine precisato che secondo la giurisprudenza di legittimità (C. 10220/2017; C. 9349/2017; C.
18177/2007; C. 11137/1999; C. 10271/1995), la riduzione del risarcimento del danno per il concorso della vittima opera anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio.
***
Sulla quantificazione del danno iure proprio richiesto dagli attori
− Nel proprio atto di citazione gli attori chiedono il risarcimento dei danni subiti iure proprio per la morte del loro prossimo congiunto comprendenti il danno non patrimoniale e le spese Parte_7 affrontate in conseguenza alla perdita del congiunto.
− Come noto, ogni illecito ha carattere potenzialmente plurioffensivo potendo lo stesso provocare, secondo un nesso eziologico diretto, conseguenze non solo sulla vittima primaria ma anche su coloro che erano legati alla stessa da una relazione qualificata di carattere familiare/affettivo.
− Tale danno non patrimoniale può manifestarsi in forme diverse ricomprendendo ogni sofferenza fisica, psichica o morale patita (Cass. Civ. S.U. 11.11.2008, n. 26972).
− Presupposto giuridico per la risarcibilità è, innanzitutto, la sussistenza tra vittima e superstite di un legame avente il carattere della giuridicità: tale elemento risulta sussistere innanzitutto con riferimento ad alcuni degli attori che hanno documentato un rapporto di filiazione e Parte_2 Parte_3
o di parentela ( con la vittima (doc. 12 attori).
[...] Parte_1
9
− Quanto ai nonni della vittima, va rilevato quanto segue, date le contestazioni sollevate dalla convenuta sulla mancata traduzione del relativo certificato prodotto dagli attori sub 12 e, comunque sull'insufficienza della documentazione prodotta.
− Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17 febbraio
2022, n. 5279) la regola dell'obbligatorietà della lingua italiana – nel processo tributario, come in quello civile – opera solo per gli atti processuali ma non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento mentre la nomina di un traduttore si impone laddove vi sia contestazione sul contenuto dello stesso, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera (Cass., Sez. V, 22 giugno 2021, n. 17748; Cass., Sez. V, 16 giugno 2021, n. 17172; Cass., Sez.
III, 9 novembre 2020, n. 24980; Cass., Sez. V, 5 novembre 2020, n. 24729; Cass., Sez. V, 6 giugno
2019, n. 15342, richiamata dal ricorrente in memoria;
Cass., 31 gennaio 2018, n. 2395; Cass., Sez. VI,
31 luglio 2017, n. 19076; Cass., Sez. V, 17 giugno 2015, n. 12525; Cass., Sez. III, 12 marzo 2013, n.
6093; Cass., Sez. I, 16 giugno 2011, n. 13249).
− Ciò posto, alla luce di quanto prodotto (doc. 14, 15 e 18 attori) non risultano comunque i presupposti per ritenere provato il legame degli attori e con Parte_4 Parte_5 Parte_6 la vittima del sinistro, non risultando dai certificati prodotti elementi sufficienti a una identificazione degli stessi quali ascendenti della vittima: nelle documentazione prodotta, infatti, vengono compiutamente identificati solo i membri della famiglia nucleare di con Parte_7 indicazione delle relative date di nascita e codici identificativi, mentre con riferimento agli ascendenti sono riportati solo nome e cognome degli stessi, insufficienti a una compiuta prova del legame di parentela.
− La domanda di e deve quindi essere rigettata Parte_4 Parte_5 Parte_6 in assenza di idonea prova del legame con il de cuius.
*
− Quanto alla madre, al padre e al fratello della vittima - rispetto ai quali per quanto visto sopra risulta provato il legame di parentela intercorrente con - ulteriore elemento costitutivo Parte_7 della domanda è l'esistenza tra vittima e superstite di un vincolo affettivo intenso e tangibile, non essendo invece necessaria la convivenza tra vittima e superstite che potrà al più valere come indizio da cui desumere il grado di intensità del vincolo (Cass. Civ. n. 7743 dell'8.4.2020).
− Tali attori, in quanto genitori e fratello del de cuius, e quindi soggetti legati allo stesso da vincoli particolarmente stretti, non hanno in concreto alcun onere di provare la sofferenza loro derivata dalla perdita, che si presume ex art. 2727 c.c. (Cass. Civ. n. 29784 del 19.11.2018; Cass. Civ. sez. VI, ord. n.
3767 del 15.2.2018). 10
− La dimostrazione dell'affectio, infatti, in assenza di prova contraria, può essere data per presunzioni in dipendenza dell'intensità del vincolo.
− Infatti, in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cassazione civile, sez. III,
30/08/2022, n. 25541).
− Nel caso di specie, sussistono ulteriori elementi – oltre al legame di parentela - per ritenere sussistente il pregiudizio lamentato a carico dei genitori e del fratello del de cuius, elementi quali l'appartenenza alla stessa famiglia c.d. nucleare, la perdurante convivenza e la giovane età della vittima, che non aveva ancora costituito un suo nucleo autonomo.
− Non è stato invece fornito dalla convenuta alcun elemento atto ad escludere o attenuare la sussistenza del pregiudizio sussistente in base alle presunzioni e alle massime di comune esperienza sopra richiamate.
− Per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. parentale si utilizzeranno le tabelle del Tribunale di Milano pubblicate nel 2024 che “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rap-porto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" … che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di me-rito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 37009 del 16.12.2022).
− Tale scelta è dettata dall'indicazione della Corte di Cassazione circa la necessità di utilizzare, quale unico criterio corretto, quello “a punto” (Cass. Civ., sez. III. N. 10579 del 21.4.2021).
− Le posizioni degli originari attori dovranno essere separatamente esaminate.
*
− Il valore del punto secondo le Tabelle di Milano 2024, per i genitori è di € 3.911,00.
− Data l'età di al momento della morte, 19 anni, spettano di base agli stessi 26 punti Parte_7 per il fattore A di cui alle Tabelle richiamate (“età della vittima primaria”).
− Alla madre, nata il [...] (44 anni al momento dell'evento), oltre ai 26 punti Parte_3 per il parametro A (età della vittima primaria), spettano 20 punti per il parametro B (età vittima secondaria), 16 punti per il parametro C (convivenza) e 12 punti per il parametro D (sopravvivenza
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del coniuge e del figlio ), per un totale di 74 punti. Pt_1
− Per quanto riguarda il parametro E (“qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”) va valorizzata la giovane età della vittima, ancora convivente con i genitori e la conseguente condivisione giornaliera delle principali attività della vita quotidiana, con conseguente riconoscimento di ulteriori 15 punti.
Il valore attribuito è pari a quello medio riconoscibile - 15/30 punti - dovendo essere valorizzate “ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, …le circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e …le conseguenziali valutazioni presuntive” (Tabelle richiamate).
Pur non potendo procedere a comparazioni tra i diversi gradi di sofferenza patiti da potenziali vittime secondarie, va considerato che il numero di punti massimi attribuibile in base alle Tabelle è previsto per tutte le ipotesi possibili di perdita del genitore, ricomprendenti anche relazioni in cui la vittima sia ancora nella fase dell'infanzia e quindi emotivamente e materialmente dipendente alla vittima secondaria, in simbiosi con la stessa.
Pur non essendo astrattamente escludibile che anche un figlio ormai maggiorenne abbia un rapporto molto intenso con il genitore – paragonabile per intensità e necessità affettiva a quello di un bambino
- in assenza di prova di elementi specifici da cui desumere tale, infrequente, ipotesi, e dovendo quindi tale valutazione basarsi sugli indici presuntivi a disposizione, data l'età delle parti, si ritiene adeguato il valore di 15 punti.
− Alla luce del punteggio di 89 punti attribuito alla stessa, spettano a € 348.079,00 a Parte_3 titolo di danno non patrimoniale c.d. parentale.
− L'importo deve essere dimidiato per quanto esposto al paragrafo precedente circa il concorso di colpa della vittima primaria nella causazione del sinistro, con conseguente condanna della convenuta al versamento dell'importo di € 174.039,00, con detrazione dell'acconto di € 70.000,00 già versato.
− Al padre, nato l'[...] (44 anni al momento del sinistro), in base alle Tabelle del Parte_2
Tribunale di Milano vanno riconosciuti 26 punti per il parametro A (età della vittima primaria), 20 punti per il parametro B (età della vittima secondaria), 16 punti per il parametro C (convivenza con la vittima) e 12 punti per il parametro D (coniuge e figlio superstiti).
− Con riferimento al parametro E, vengono allo stesso riconosciuti, per le ragioni già esposte per la madre, ulteriori 15 punti.
− A vanno quindi attribuiti 89 punti, corrispondenti a € 348.079,00 a titolo di danno Parte_2 non patrimoniale c.d. parentale.
− L'importo deve essere dimidiato per quanto esposto al paragrafo precedente circa il concorso di colpa della vittima primaria nella causazione del sinistro, con conseguente condanna della convenuta al versamento dell'importo di € 174.039,00, con detrazione dell'acconto di € 70.000,00 già versato.
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− Al fratello, nato il [...] (13 anni al momento del sinistro) in base alle Tabelle del Parte_1
Tribunale di Milano vanno riconosciuti 20 punti per il parametro A (età della vittima primaria), 20 punti per il parametro B (età della vittima secondaria), 20 punti per il parametro C (convivenza con la vittima) e 12 punti per il parametro D (padre e madre superstiti).
Per il parametro E si ritengono attribuibili 15 punti, richiamato quanto già esposto per i genitori.
− A vanno quindi attribuiti 87 punti. Parte_1
− Ai fratelli, in base alle Tabelle richiamate va attribuito un valore-punto pari a € 1.698,00.
− A Spettano quindi € 147.726,00 che dimezzati per il concorso di colpa accertato in Parte_1 capo alla vittima diventano € 73.863,00, con detrazione dell'acconto di € 10.000,00 già versato.
− Il danno non patrimoniale liquidato per tutti e tre gli attori deve intendersi in termini monetari attuali.
Su tali somme, devalutate alla data del sinistro e anno per anno rivalutate secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro fino alla data del versamento dell'acconto, e poi da tale data, sulla residua somma.
***
Danno patrimoniale sub specie di danno emergente
− All'esito dell'esame delle domande di danno non patrimoniale avanzate dagli attori iure proprio, è ora possibile passare all'esame della domanda relativa ai danni patrimoniali da questi lamentati.
− ha documentato una spesa di € 4.250,00 per “spese funerarie” (doc. 21 citazione). Parte_2
− La domanda di risarcimento di tale voce di danno avanzata da va accolta, trattandosi Parte_2 di spesa documentata e derivante dal sinistro.
− Con riferimento a tale voce di danno, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio
2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base
Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza nei rispettivi rapporti tra le parti e, in particolare, la soccombenza della convenuta nei rapporti con i genitori e il fratello del de cuius e la soccombenza dei nonni nei rapporti tra questi e la convenuta, e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014
e ss. mod. in considerazione dell'attività effettivamente espletata e delle questioni trattate per ciascuno dei rapporti.
− Dato il versamento di acconti in corso di causa da parte della convenuta a favore dei genitori e del fratello del de cuius, si precisa che ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento, si terrà
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conto del residuo valore della causa per le varie fasi.
− Infatti, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, con conseguente riduzione del valore della causa, ai fini della regolazione delle spese le regole da applicare sono due: a) il valore della causa va determinato sempre in base al decisum, e non in base al petitum, come stabilito dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, comma 1, terzo periodo;
b) il valore della causa andrà determinato al lordo del pagamento trattenuto in acconto per tutti gli atti compiuti anteriormente a quest'ultimo, e al netto del pagamento in acconto per tutti gli atti compiuti successivamente ad esso (Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, (ud. 24/01/2022, dep. 22/03/2022),
n.9237; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011, Rv. 620440 - 01).
− Nel caso di specie, risulta documentato il versamento di un acconto di € 70.000,00 ciascuno a favore dei genitori della vittima e di € 10.000,00 a favore del fratello della vittima in data 2.11.2023 per i genitori (e successivamente per il fratello, data la necessità di attendere l'autorizzazione del Giudice
Tutelare) e quindi dopo la notifica della citazione e prima del deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c.
− Per i tre attori soccombenti, il valore della controversia viene determinato in base alle somme complessivamente dagli stessi richieste.
− Gli attori hanno inoltre formulato domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti della convenuta.
− Si ritiene che non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, considerata la difesa opposta fin dall'inizio della convenuta, risultata parzialmente fondata, relativa a un rilevante concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
5162/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta o assorbita:
1. accerta ex art. 1227, primo comma, cod. civ. il concorso di colpa al 50% della vittima primaria Parte_7 con nella causazione del sinistro;
[...] Parte_8
2. rigetta la domanda risarcitoria formulata da e Parte_4 Parte_5 Parte_6
3. condanna a pagare all'attrice la somma di € 104.039,00 Controparte_1 Parte_3
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria e già detratto l'acconto versato), oltre interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
4. condanna a pagare all'attore la somma di € 104.039,00 a Controparte_1 Parte_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria e già detratto l'acconto versato), oltre interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
5. condanna a pagare all'attore la somma di € 63.863,00 a Controparte_1 Parte_1
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titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria e già detratto l'acconto versato), oltre interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
6. condanna a pagare all'attore l'ulteriore somma di € Controparte_1 Parte_2
4.250,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, oltre interessi e rivalutazione calcolati in base alle modalità indicate in narrativa;
7. condanna alla rifusione, in favore degli attori Controparte_1 Parte_3 Pt_2 ed delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.686,00 per
[...] Parte_1 anticipazioni ed € 17.252,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario;
8. condanna e in solido tra loro, alla rifusione, in Parte_4 Parte_5 Parte_6 favore di delle spese processuali che liquida in complessivi €11.229,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
9. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli attori
Così deciso in Treviso, 12/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 5162/2023 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
Tutti con l'Avv. DELLA MONACA ALESSANDRA
- attori - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. BELTRAM BORIS
- convenuta -
Avente ad oggetto: Morte
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 10.4.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: in via istruttoria come in atti e nel merito “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
− accertare e dichiarare che in data 14.08.2022, nel Comune di Godega di Sant'Urbano (TV) in Via Cordignano alle ore 02:20 circa, il Sig. viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo modello Parte_7
Volkswagen tipo Polo tg. CZ721WM di proprietà della Sig.ra e condotto dal Sig. Parte_3 proveniente da Cordigliano e diretto verso Godega di Sant'Urbano, quando quest'ultimo Parte_8 tenendo una condotta di guida colposamente imprudente, negligente ed imperita, perdeva il controllo del mezzo condotto, cagionando la morte sul colpo del giovane oltre che la propria perendo egli stesso nel Parte_7 medesimo tragico evento;
− accertare e dichiarare che nelle stesse circostanze di luogo e di tempo, il giovane aveva le cinture Parte_7
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di sicurezza regolarmente allacciate ma a causa della violenza dell'impatto dell'autovettura Polo contro un albero a grosso fusto piantumato lungo la ripa destra del fossato attiguo al margine destro della carreggiata su quel tratto stradale queste non valevano purtroppo a salvargli la vita;
− accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. conducente del veicolo Volkswagen Parte_8 tipo Polo tg. CZ721WM assicurato per la RC auto con la nella causazione del Controparte_2 sinistro per cui è processo;
− accertare e dichiarare che nel medesimo evento di sinistro decedeva altresì il giovane i cui eredi Parte_8 legittimi e potenziali legittimati passivi in un eventuale contenzioso sarebbero stati i GG.ri CP_3
(C.F. ), (C.F. e C.F._7 CP_4 C.F._8 CP_5
(C.F. ), i quali hanno comunicato la propria rinuncia all'eredità relitta del proprio
[...] C.F._9 caro, per l'effetto
− condannare ai sensi dell'art. 144 CdA e dell'art. 2054 c.c., la in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., alla liquidazione in favore degli attori della complessiva somma di € 977.729,60, come in narrativa meglio determinata e quantificata che dovrà essere aggiornata ai parametri delle Tabelle del Tribunale di
Milano al 2024 (o delle diverse Tabelle vigenti alla data della liquidazione, come da
Cassazione, ordinanza n. 19229/22 depositata il 15 giugno 2022), a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale, o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo;
− condannare ai sensi dell'art. 144 CdA e dell'art. 2054 c.c., la in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al rimborso della somma di € 4.250,00 in favore del Sig. padre della vittima, a Parte_2 titolo di spese funerarie per la sepoltura del figlio giusta prodotta fattura n. 121/2022 (doc. 21);
− condannare la in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Controparte_2 in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 132/2014 convertito in legge L. 162/2014, per il grave inadempimento contrattuale posto in essere con la cattiva gestione della pratica risarcitoria, a pagare agli attori una somma equitativamente determinata;
− il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.”
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito:
− IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
Accertato il maggioritario concorso di colpa della vittima e che la Società convenuta ha offerto e materialmente pagato in favore dell'attore (padre della vittima) euro 70.000 ed in favore dell'attrice (madre della Parte_2 Parte_3 vittima) euro 70.000, accertare, previa rivalutazione dalla data di pagamento a quella della decisione, la satisfattorietà di detti importi per il risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti e risarcibili in favore degli attori stessi, respingendo tutte le ulteriori domande risarcitorie avanzate in questa sede, anche dagli altri attori e Parte_5 Parte_6
2
in quanto infondate in fatto ed in diritto. CP_6
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali.
− IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
In caso di denegata insufficienza dei suddetti importi già offerti e pagati dalla Società esponente, liquidare i danni ulteriormente risarcibili secondo giustizia e previa rivalutazione e detrazione dei pagamenti effettuati in favore dell'attore
(padre della vittima) euro 70.000 ed in favore dell'attrice (madre della vittima) euro Parte_2 Parte_3
70.000 e al netto del maggioritario concorso di colpa imputabile alla vittima.”
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con atto di citazione notificato in data 26.9.2023 gli attori convenivano in giudizio la
[...] chiedendone la condanna al risarcimento del danno dagli stessi patito a Controparte_2 seguito della morte del congiunto avvenuta il 14.8.2022 a seguito di sinistro Parte_7 stradale.
Allegavano:
- che in data 14.8.2022, verso le ore 2:20, nel Comune di Godega di Sant'Urbano (TV), Via
Cordignano, viaggiava in qualità di terzo trasportato a bordo del veicolo Parte_7 modello Volkswagen tipo Polo tg. CZ721WM di proprietà della Sig.ra Parte_3 condotto nell'occasione da , proveniente da Cordigliano e diretto verso Parte_8
Godega di Sant'Urbano (TV);
- che il conducente, giunto nei pressi del civico n. 1, ubicato alla sua destra, percorreva un tratto a conformazione curvilinea sinistrorsa e omettendo di moderare la velocità, perdeva il controllo del veicolo che fuoriusciva autonomamente dalla sede stradale, collidendo con l'avantreno contro la ripa destra del fossato attiguo al margine destro della carreggiata, dove all'interno scorre un corso d'acqua, quindi, dopo aver subito una rotazione di 90 gradi, con la fiancata sinistra contro un albero a grosso fusto piantumato lungo la ripa del fossato e, dopo aver subito una ulteriore rotazione oraria di circa 90 gradi, si capovolgeva assumendo posizione di quiete all'interno di detto fossato, adagiato sul tettuccio in posizione contraria a quella di provenienza;
- che a causa dello schianto il conducente del veicolo, e i tre passeggeri Parte_8 trasportati sullo stesso mezzo GG.ri , e Parte_7 Parte_9 Parte_10 regolarmente allacciati alle cinture di sicurezza, decedevano sul colpo, come accertato dal medico di emergenza intervenuto;
- che, in particolare, veniva rinvenuto all'interno della vettura, sul posto Parte_7 originariamente occupato, trattenuto dalla cintura di sicurezza, recisa poi dai Vigili del Fuoco
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intervenuti, al fine di estrarne il corpo dall'abitacolo;
- che veniva aperto dalla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale il procedimento penale R.G.N.R. 4752/2022 nei confronti di , per il reato di cui all'art. 589 Parte_8 bis c.p., procedimento estinto per morte dell'imputato;
- di aver inviato comunicazione a mezzo pec alla Compagnia assicurativa del veicolo Volkswagen
Polo tg. CZ721WM, polizza n. 10069200249967 con scadenza il 12.05.2023, con richiesta formale di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi a causa della morte del congiunto;
- di aver quindi inviato alla Compagnia, su richiesta della stessa, con e-mail del 06.10.2022 e del
25.10.2022, dichiarazione sulla dinamica del sinistro, Moduli 142 Cod. Ass. unitamente a certificato di morte del Sig. , stato di famiglia dei GG.ri e fattura Parte_7 Pt_7 per spese funerarie;
- che nonostante l'invio della documentazione e i reiterati solleciti, alcuna offerta veniva formulata dalla convenuta
- di aver quindi depositato in data 9.3.2023 formale reclamo IVASS;
- di aver quindi inviato alla Compagnia e agli eredi di , l'invito ad aderire a una Parte_8 convenzione di negoziazione assistita;
- che gli eredi di facevano pervenire in data 29.5.2023 comunicazione di rinuncia all'eredità; Pt_8
- essere innegabile la responsabilità del conducente del veicolo, , che, giunto Parte_8 ad elevata velocità in prossimità di un tratto a conformazione curvilinea sinistrorsa, con limite di
50 km/h e scarsamente illuminato, non accennava a rallentare, perdendo il controllo del mezzo, che ruotava più volte su sé stesso di circa 90 gradi, per poi collidere violentemente contro ostacoli fissi ed infine capovolgersi;
- essere quindi gli attori titolari di un autonomo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito – c.d. danno da perdita del rapporto parentale – quali prossimi congiunti di Parte_7
e, in particolare quali padre convivente dello stesso , madre
[...] Parte_2 convivente del de cuius ( , fratello convivente del de cuius , Parte_3 Parte_1 nonno paterno non convivente ( , nonna paterna non convivente ( Parte_5 Pt_6
e nonna materna non convivente ( ;
[...] Parte_4
- che il de cuius frequentava una scuola serale ed era stato da poco assunto dalla Controparte_7 con la qualifica di operaio, e aiutava la propria famiglia, cui era molto legato;
- che la perdita del figlio comprometteva e sconvolgeva la normale quotidianità casalinga dei genitori e del fratello che subiva un vero e proprio trauma esistenziale oltre che uno shock e una profonda sofferenza morale in quanto privato improvvisamente della relazione affettiva con il fratello che ne era il punto di riferimento;
4
- quanto ai nonni residenti in [...], essere possibile implicitamente desumere la sussistenza della perdurante e costante continuità di un'affezione tra nonni e nipote, anche per semplici presunzioni non essendoci peraltro festività, compleanno, anniversario o ricorrenza in cui e la sua famiglia (mamma, papà e fratellino) non si riunissero con i nonni;
Pt_7
- sussistere inoltre i presupposti per il risarcimento del danno patrimoniale subito dai genitori della vittima a titolo di spese funerarie affrontate.
− Si costituiva il 29.11.2023 la contestando quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e allegando:
- sussistere concorso di colpa della vittima, per aver viaggiato a bordo del Parte_7 veicolo condotto da dato che quest'ultimo si trovava in gravissimo stato di Parte_8 ebbrezza (1,6 g/l) e sotto l'effetto di assunzione massiccia di sostanze stupefacenti (cannabinoidi), che rendevano sicuramente evidente il suo forte stato di alterazione psicofisica;
- che, in particolare, il livello di ebbrezza rilevato, era idoneo a provocare “Compromissione grave dello stato psicofisico. Comportamenti aggressivi e violenti. Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare. Stato di inerzia generale. Ipotermia. e che tali effetti, uniti a quelli da massiccia assunzione di Per_1 cannabinoidi, erano idonei a rendere evidente a chiunque il pericolo latente per la circolazione stradale;
- sussistere quindi un concorso di colpa della vittima nella misura quantomeno dell'80 %;
- di aver già versato l'importo di € 70.000,00 – nelle more della prima udienza – a favore di ciascuno dei genitori e di essere in attesa di autorizzazione del Giudice Tutelare per il versamento di €
10.000,00 a favore del fratello della vittima;
- essere eccessiva la quantificazione del danno operata dagli attori;
- non esserci prova della legittimazione attiva degli asseriti nonni residenti in [...]essendo stata prodotta documentazione illeggibile e non tradotta oltre che priva di legalizzazione;
- sussistere a carico degli stessi in quanto cittadini albanesi – l'onere di provare la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi per poter beneficiare della normativa italiana invocata ex art. 62,1°co.L.31.5.1995 n. 218;
- essere comunque assente da parte degli stessi la prova di un rapporto parentale idoneo a giustificare il richiesto risarcimento, essendoci elementi da cui desumere una scarsa frequentazione;
- essere comunque non applicabili agli stessi gli importi di cui alle tabelle milanesi dato il minore costo della vita nel paese di loro residenza come da Decreto del Ministero del Lavoro del
12.5.2003 n.11006, pubblicato in Gazz.Uff. 22.5.2003 n.117, che è dettato in materia pensionistica ma è legato proprio al diverso potere di acquisto in ciascun Paese straniero. Ebbene, il
D.M.12.5.2003 n.11006 porta per l'Albania un coefficiente di conversione pari a 0,3983, il che
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significa che un euro liquidato secondo il potere di acquisto italiano corrisponderebbe al potere di acquisto di 0,3983 euro in Albania;
- non sussistere i presupposti per il congiunto riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree.
− Dopo la celebrazione della prima udienza il Giudice con ordinanza del 14.4.2024, rigettate le richieste di prova formulate dalle parti in quanto inammissibili e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c.
e all'esito trattenendo la causa in decisione.
***
Sulla dinamica del fatto
− Risulta dal rapporto del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto, Sezione di Treviso del
14.8.2022 (doc. 1 attori) che in data 14.8.2022, verso le 2:20 si verificava incidente stradale nel Comune di Godega di Sant'Urbano (TV), lungo la strada comunale denominata Via Cordignano, all'altezza del civico 1, dovuto alla fuoriuscita autonoma dalla sede stradale dell'autovettura Volkswagen Polo tg.
CZ721WM, condotta da e di proprietà di Parte_8 Parte_3
− A bordo della vettura, oltre al conducente, vi erano tre passeggeri, – figlio della Parte_7 proprietaria dell'auto -, e che decedevano sul colpo, come il Parte_9 Pt_8 Pt_10 conducente.
− La causa dell'incidente veniva individuata dagli Agenti intervenuti sul posto nella condotta del conducente che, percorrendo un tratto a conformazione curvilinea sinistrorsa, con limite di velocità
50 km/h e scarsamente illuminato, con sede stradale asfaltata e in buono stato di manutenzione, ometteva di moderare la velocità, perdeva il controllo del mezzo e deviava la traiettoria a destra fuoriuscendo dal sedime stradale, collidendo con l'avantreno contro la ripa destra del fossato attiguo al margine destro e impattando con la fiancata sinistra contro un albero a grosso fusto piantumato lungo la ripa del fossato, ulteriormente ruotando e capovolgendosi.
Il rapporto specificava che sul manto stradale venivano rilevate tre tracce di scarrocciamento impresse dal veicolo nella fase precedente la fuoriuscita sviluppantesi longitudinalmente per complessivi 10,20 mt e che la distanza intercorrente tra l'ultima traccia di fuoriuscita e il punto d'urto contro l'albero era di mt 24,40.
− Quanto a il rapporto specifica che lo stesso veniva rinvenuto a bordo del mezzo, Parte_7 sul posto originariamente occupato, trattenuto dalla cintura di sicurezza regolarmente allacciata, recisa solo dai Vigili del Fuoco per estrarne il corpo dall'abitacolo.
− risulta deceduto sul posto (doc. 1 attori, pag. 7). Parte_7
6
− Sul luogo non sono stati reperiti testi né circuiti di videosorveglianza pubblica o privata.
− Le analisi tossicologiche effettuate sul conducente del mezzo (doc. 2 convenuta) davano “esito positivo sia sul sangue che sulle urine per alcol etilico, con un tasso pari a 1,60 g/L e sostanze stupefacenti sostanza rilevata cannabinoidi certificando che lo stesso si trovava in epoca subito precedente il decesso, in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
I campioni analizzati risultano prelevati alle ore 10:30 del 14.8.2022.
− La Sezione di Treviso del Compartimento di Polizia Stradale, inoltre, in esito alle indagini effettuate su delega della Procura della Repubblica, precisava che l'auto risultava essere stata sottoposta a revisione in data 2.5.2022 con esito regolare e che dalla verifica condotta gli pneumatici “sono risultati tutti in buono stato d'uso e conformi alle prescrizioni indicate sulla carta di circolazione”, concludendo quindi “visto quanto sopra, si può quindi concludere che la causa della fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo in argomento col conseguente decesso di tutti gli occupanti, sia da attribuirsi allo stato psicofisico alterato del conducente Pt_8
(doc. 2 convenuta, pag. 1).
[...]
− Non risulta tempestivamente contestata dagli attori – che hanno omesso il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. - l'allegazione della convenuta per cui il sinistro si sarebbe verificato proprio a causa dell'alterazione del conducente, né risultano tempestivamente contestate le allegazioni relative alla percepibilità di tale stato di alterazione in ragione dei valori rilevati.
− Il veicolo su cui viaggiava come trasportato era di proprietà di Parte_7 Parte_3 madre dello stesso, e assicurato dall'odierna convenuta con polizza n. 10069200249967
[...] con scadenza il 12.05.2023 (circostanza non contestata dalla convenuta e confermata anche dall'offerta da questa formulata in corso di causa agli attori): risulta quindi la legittimazione passiva della convenuta.
***
Sul concorso di colpa della vittima, invocato dalla convenuta Parte_7
− La convenuta ha invocato il concorso di colpa della vittima per essersi determinata a salire sull'auto guidata da nonostante lo stato di alterazione dello stesso dovuto all'assunzione Parte_8 di alcool e di cannabinoidi.
− In particolare, la convenuta ha richiamato quanto emergente dal referto degli esami tossicologici svolti sulla salma del conducente del veicolo nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 4752/2022
Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale, esami che “hanno dato esito positivo sia sul sangue che sulle urine per alcol etilico, con un tasso pari a 1,60 g/L e sostanze stupefacenti sostanza rilevata cannabinoidi certificando che lo stesso si trovava in epoca subito precedente il decesso, in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche e in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope” (doc.2
7
convenuta), deducendo che al momento in cui si è messo alla guida ci fossero elementi tali da Pt_8 rendere chiaro a chiunque lo stato di alterazione dello stesso.
− Sul punto la giurisprudenza ha precisato che: “L'art. 1227, comma 1, c.c., interpretato in senso coerente con
l'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE - che impone agli Stati membri di considerare senza effetto qualsiasi disposizione di legge che escluda dalla copertura assicurativa un passeggero che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il conducente del veicolo era sotto effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti - non consente di ritenere sempre sussistente, in via generale ed astratta, il concorso di colpa del danneggiato che ha accettato di essere trasportato sul mezzo condotto da una persona in stato di ebbrezza e si deve invece valutare, in concreto e secondo le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore” (Cassazione civile sez. III, 17/09/2024, n.24920).
− In tale ottica l'art. 1227, comma 1, c.c. non risulta in contrasto con la normativa comunitaria.
Sul punto, infatti, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia nella sentenza 30.6.2005, Per_2
c. in causa C-537/03 che ha chiarito che in base alla normativa Persona_3 comunitaria in tema di assicurazione della r.c.a. sarebbe illegittima una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento - ovvero lo limitasse in misura sproporzionata - "in base
a criteri generali ed astratti", precisando però nel contempo che il diritto comunitario consente invece agli
Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato "in base ad una valutazione caso per caso" di circostanze eccezionali (par. 30).
Pertanto, mentre contrasterebbe con l'art. 13 Direttiva 2009/103 una norma di diritto interno che escludesse o limitasse ipso facto il diritto al risarcimento del passeggero, per il solo fatto di avere preso posto a bordo d'un veicolo condotto da persona ubriaca, non viola per contro il diritto comunitario una norma di diritto nazionale che, senza fissare decadenze o esclusioni in linea generale, consente al giudice di valutare caso per caso, secondo le regole della responsabilità civile, se la condotta della vittima possa o meno ritenersi colposamente concorrente alla produzione del danno.
− Nello specifico, l'eventuale concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 04/09/2024, n. 23804 (rv. 672243-01).
− Nel caso di specie si ritiene sussistente un concorso di colpa del 50 % in capo alla vittima e quindi una sua responsabilità pari a quella del conducente nel determinarsi del sinistro.
− Dalla documentazione penale emerge, infatti, che il conducente era in stato di alterazione alcolica pari a 1,6 g/L, oltre che sotto l'effetto di cannabinoidi. 8
− Alla luce di tali esiti, in base alle conoscenze scientifiche, è presumibile che lo stesso manifestasse chiari segnali di alterazione percepibili anche all'esterno.
Come risulta dalla “Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica”, prodotta sub 3 dalla stessa convenuta, già con un livello di 1,5 g/L il soggetto presenta comunemente
“alterazione dell'umore. Rabbia, . Confusione mentale, disorientamento” e “Compromissione della capacità CP_8 di giudizio e di autocontrollo. Comportamenti socialmente inadeguati, Linguaggio mal articolato. Alterazione dell'equilibrio”.
− Sussistono quindi elementi in atti per ritenere che lo stato di alterazione del conducente del veicolo fosse percepibile dai passeggeri nel momento in cui questi salivano sul mezzo.
− Nel caso di specie, la corresponsabilità di nella causazione del sinistro – ai sensi e Parte_7 per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. – va affermata anche alla luce del fatto che lo stesso non si è limitato a salire sull'auto come passeggero, ma, presumibilmente, ha affidato lui stesso l'auto – di proprietà della propria madre – a , trovato al posto di guida al momento Parte_8 dell'intervento delle autorità, rendendosi così corresponsabile dell'accaduto.
− Alla luce di quanto sopra, sussistono elementi per ritenere corresponsabile al 50 % Parte_7 nella causazione dell'evento con , avendo la vittima affidato all'amico la guida Parte_8 dell'auto che era nella sua disponibilità, mettendolo quindi nella condizione di provocare il sinistro.
− Va infine precisato che secondo la giurisprudenza di legittimità (C. 10220/2017; C. 9349/2017; C.
18177/2007; C. 11137/1999; C. 10271/1995), la riduzione del risarcimento del danno per il concorso della vittima opera anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio.
***
Sulla quantificazione del danno iure proprio richiesto dagli attori
− Nel proprio atto di citazione gli attori chiedono il risarcimento dei danni subiti iure proprio per la morte del loro prossimo congiunto comprendenti il danno non patrimoniale e le spese Parte_7 affrontate in conseguenza alla perdita del congiunto.
− Come noto, ogni illecito ha carattere potenzialmente plurioffensivo potendo lo stesso provocare, secondo un nesso eziologico diretto, conseguenze non solo sulla vittima primaria ma anche su coloro che erano legati alla stessa da una relazione qualificata di carattere familiare/affettivo.
− Tale danno non patrimoniale può manifestarsi in forme diverse ricomprendendo ogni sofferenza fisica, psichica o morale patita (Cass. Civ. S.U. 11.11.2008, n. 26972).
− Presupposto giuridico per la risarcibilità è, innanzitutto, la sussistenza tra vittima e superstite di un legame avente il carattere della giuridicità: tale elemento risulta sussistere innanzitutto con riferimento ad alcuni degli attori che hanno documentato un rapporto di filiazione e Parte_2 Parte_3
o di parentela ( con la vittima (doc. 12 attori).
[...] Parte_1
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− Quanto ai nonni della vittima, va rilevato quanto segue, date le contestazioni sollevate dalla convenuta sulla mancata traduzione del relativo certificato prodotto dagli attori sub 12 e, comunque sull'insufficienza della documentazione prodotta.
− Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17 febbraio
2022, n. 5279) la regola dell'obbligatorietà della lingua italiana – nel processo tributario, come in quello civile – opera solo per gli atti processuali ma non anche per i documenti prodotti dalle parti, relativamente ai quali il giudice ha, pertanto, la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore ex art. 123 cod. proc. civ., di cui si può fare a meno allorché non vi siano contestazioni sul contenuto del documento mentre la nomina di un traduttore si impone laddove vi sia contestazione sul contenuto dello stesso, non potendosi ritenere non acquisiti i documenti prodotti in lingua straniera (Cass., Sez. V, 22 giugno 2021, n. 17748; Cass., Sez. V, 16 giugno 2021, n. 17172; Cass., Sez.
III, 9 novembre 2020, n. 24980; Cass., Sez. V, 5 novembre 2020, n. 24729; Cass., Sez. V, 6 giugno
2019, n. 15342, richiamata dal ricorrente in memoria;
Cass., 31 gennaio 2018, n. 2395; Cass., Sez. VI,
31 luglio 2017, n. 19076; Cass., Sez. V, 17 giugno 2015, n. 12525; Cass., Sez. III, 12 marzo 2013, n.
6093; Cass., Sez. I, 16 giugno 2011, n. 13249).
− Ciò posto, alla luce di quanto prodotto (doc. 14, 15 e 18 attori) non risultano comunque i presupposti per ritenere provato il legame degli attori e con Parte_4 Parte_5 Parte_6 la vittima del sinistro, non risultando dai certificati prodotti elementi sufficienti a una identificazione degli stessi quali ascendenti della vittima: nelle documentazione prodotta, infatti, vengono compiutamente identificati solo i membri della famiglia nucleare di con Parte_7 indicazione delle relative date di nascita e codici identificativi, mentre con riferimento agli ascendenti sono riportati solo nome e cognome degli stessi, insufficienti a una compiuta prova del legame di parentela.
− La domanda di e deve quindi essere rigettata Parte_4 Parte_5 Parte_6 in assenza di idonea prova del legame con il de cuius.
*
− Quanto alla madre, al padre e al fratello della vittima - rispetto ai quali per quanto visto sopra risulta provato il legame di parentela intercorrente con - ulteriore elemento costitutivo Parte_7 della domanda è l'esistenza tra vittima e superstite di un vincolo affettivo intenso e tangibile, non essendo invece necessaria la convivenza tra vittima e superstite che potrà al più valere come indizio da cui desumere il grado di intensità del vincolo (Cass. Civ. n. 7743 dell'8.4.2020).
− Tali attori, in quanto genitori e fratello del de cuius, e quindi soggetti legati allo stesso da vincoli particolarmente stretti, non hanno in concreto alcun onere di provare la sofferenza loro derivata dalla perdita, che si presume ex art. 2727 c.c. (Cass. Civ. n. 29784 del 19.11.2018; Cass. Civ. sez. VI, ord. n.
3767 del 15.2.2018). 10
− La dimostrazione dell'affectio, infatti, in assenza di prova contraria, può essere data per presunzioni in dipendenza dell'intensità del vincolo.
− Infatti, in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. danno in re ipsa, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (Cassazione civile, sez. III,
30/08/2022, n. 25541).
− Nel caso di specie, sussistono ulteriori elementi – oltre al legame di parentela - per ritenere sussistente il pregiudizio lamentato a carico dei genitori e del fratello del de cuius, elementi quali l'appartenenza alla stessa famiglia c.d. nucleare, la perdurante convivenza e la giovane età della vittima, che non aveva ancora costituito un suo nucleo autonomo.
− Non è stato invece fornito dalla convenuta alcun elemento atto ad escludere o attenuare la sussistenza del pregiudizio sussistente in base alle presunzioni e alle massime di comune esperienza sopra richiamate.
− Per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. parentale si utilizzeranno le tabelle del Tribunale di Milano pubblicate nel 2024 che “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rap-porto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" … che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di me-rito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 37009 del 16.12.2022).
− Tale scelta è dettata dall'indicazione della Corte di Cassazione circa la necessità di utilizzare, quale unico criterio corretto, quello “a punto” (Cass. Civ., sez. III. N. 10579 del 21.4.2021).
− Le posizioni degli originari attori dovranno essere separatamente esaminate.
*
− Il valore del punto secondo le Tabelle di Milano 2024, per i genitori è di € 3.911,00.
− Data l'età di al momento della morte, 19 anni, spettano di base agli stessi 26 punti Parte_7 per il fattore A di cui alle Tabelle richiamate (“età della vittima primaria”).
− Alla madre, nata il [...] (44 anni al momento dell'evento), oltre ai 26 punti Parte_3 per il parametro A (età della vittima primaria), spettano 20 punti per il parametro B (età vittima secondaria), 16 punti per il parametro C (convivenza) e 12 punti per il parametro D (sopravvivenza
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del coniuge e del figlio ), per un totale di 74 punti. Pt_1
− Per quanto riguarda il parametro E (“qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”) va valorizzata la giovane età della vittima, ancora convivente con i genitori e la conseguente condivisione giornaliera delle principali attività della vita quotidiana, con conseguente riconoscimento di ulteriori 15 punti.
Il valore attribuito è pari a quello medio riconoscibile - 15/30 punti - dovendo essere valorizzate “ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, …le circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e …le conseguenziali valutazioni presuntive” (Tabelle richiamate).
Pur non potendo procedere a comparazioni tra i diversi gradi di sofferenza patiti da potenziali vittime secondarie, va considerato che il numero di punti massimi attribuibile in base alle Tabelle è previsto per tutte le ipotesi possibili di perdita del genitore, ricomprendenti anche relazioni in cui la vittima sia ancora nella fase dell'infanzia e quindi emotivamente e materialmente dipendente alla vittima secondaria, in simbiosi con la stessa.
Pur non essendo astrattamente escludibile che anche un figlio ormai maggiorenne abbia un rapporto molto intenso con il genitore – paragonabile per intensità e necessità affettiva a quello di un bambino
- in assenza di prova di elementi specifici da cui desumere tale, infrequente, ipotesi, e dovendo quindi tale valutazione basarsi sugli indici presuntivi a disposizione, data l'età delle parti, si ritiene adeguato il valore di 15 punti.
− Alla luce del punteggio di 89 punti attribuito alla stessa, spettano a € 348.079,00 a Parte_3 titolo di danno non patrimoniale c.d. parentale.
− L'importo deve essere dimidiato per quanto esposto al paragrafo precedente circa il concorso di colpa della vittima primaria nella causazione del sinistro, con conseguente condanna della convenuta al versamento dell'importo di € 174.039,00, con detrazione dell'acconto di € 70.000,00 già versato.
− Al padre, nato l'[...] (44 anni al momento del sinistro), in base alle Tabelle del Parte_2
Tribunale di Milano vanno riconosciuti 26 punti per il parametro A (età della vittima primaria), 20 punti per il parametro B (età della vittima secondaria), 16 punti per il parametro C (convivenza con la vittima) e 12 punti per il parametro D (coniuge e figlio superstiti).
− Con riferimento al parametro E, vengono allo stesso riconosciuti, per le ragioni già esposte per la madre, ulteriori 15 punti.
− A vanno quindi attribuiti 89 punti, corrispondenti a € 348.079,00 a titolo di danno Parte_2 non patrimoniale c.d. parentale.
− L'importo deve essere dimidiato per quanto esposto al paragrafo precedente circa il concorso di colpa della vittima primaria nella causazione del sinistro, con conseguente condanna della convenuta al versamento dell'importo di € 174.039,00, con detrazione dell'acconto di € 70.000,00 già versato.
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− Al fratello, nato il [...] (13 anni al momento del sinistro) in base alle Tabelle del Parte_1
Tribunale di Milano vanno riconosciuti 20 punti per il parametro A (età della vittima primaria), 20 punti per il parametro B (età della vittima secondaria), 20 punti per il parametro C (convivenza con la vittima) e 12 punti per il parametro D (padre e madre superstiti).
Per il parametro E si ritengono attribuibili 15 punti, richiamato quanto già esposto per i genitori.
− A vanno quindi attribuiti 87 punti. Parte_1
− Ai fratelli, in base alle Tabelle richiamate va attribuito un valore-punto pari a € 1.698,00.
− A Spettano quindi € 147.726,00 che dimezzati per il concorso di colpa accertato in Parte_1 capo alla vittima diventano € 73.863,00, con detrazione dell'acconto di € 10.000,00 già versato.
− Il danno non patrimoniale liquidato per tutti e tre gli attori deve intendersi in termini monetari attuali.
Su tali somme, devalutate alla data del sinistro e anno per anno rivalutate secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro fino alla data del versamento dell'acconto, e poi da tale data, sulla residua somma.
***
Danno patrimoniale sub specie di danno emergente
− All'esito dell'esame delle domande di danno non patrimoniale avanzate dagli attori iure proprio, è ora possibile passare all'esame della domanda relativa ai danni patrimoniali da questi lamentati.
− ha documentato una spesa di € 4.250,00 per “spese funerarie” (doc. 21 citazione). Parte_2
− La domanda di risarcimento di tale voce di danno avanzata da va accolta, trattandosi Parte_2 di spesa documentata e derivante dal sinistro.
− Con riferimento a tale voce di danno, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio
2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base
Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
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Sulle spese di lite
− Le spese di lite seguono la soccombenza nei rispettivi rapporti tra le parti e, in particolare, la soccombenza della convenuta nei rapporti con i genitori e il fratello del de cuius e la soccombenza dei nonni nei rapporti tra questi e la convenuta, e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014
e ss. mod. in considerazione dell'attività effettivamente espletata e delle questioni trattate per ciascuno dei rapporti.
− Dato il versamento di acconti in corso di causa da parte della convenuta a favore dei genitori e del fratello del de cuius, si precisa che ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento, si terrà
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conto del residuo valore della causa per le varie fasi.
− Infatti, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, con conseguente riduzione del valore della causa, ai fini della regolazione delle spese le regole da applicare sono due: a) il valore della causa va determinato sempre in base al decisum, e non in base al petitum, come stabilito dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, comma 1, terzo periodo;
b) il valore della causa andrà determinato al lordo del pagamento trattenuto in acconto per tutti gli atti compiuti anteriormente a quest'ultimo, e al netto del pagamento in acconto per tutti gli atti compiuti successivamente ad esso (Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, (ud. 24/01/2022, dep. 22/03/2022),
n.9237; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011, Rv. 620440 - 01).
− Nel caso di specie, risulta documentato il versamento di un acconto di € 70.000,00 ciascuno a favore dei genitori della vittima e di € 10.000,00 a favore del fratello della vittima in data 2.11.2023 per i genitori (e successivamente per il fratello, data la necessità di attendere l'autorizzazione del Giudice
Tutelare) e quindi dopo la notifica della citazione e prima del deposito delle memorie ex art. 171 ter
c.p.c.
− Per i tre attori soccombenti, il valore della controversia viene determinato in base alle somme complessivamente dagli stessi richieste.
− Gli attori hanno inoltre formulato domanda ex art. 96 c.p.c. nei confronti della convenuta.
− Si ritiene che non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, considerata la difesa opposta fin dall'inizio della convenuta, risultata parzialmente fondata, relativa a un rilevante concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
5162/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta o assorbita:
1. accerta ex art. 1227, primo comma, cod. civ. il concorso di colpa al 50% della vittima primaria Parte_7 con nella causazione del sinistro;
[...] Parte_8
2. rigetta la domanda risarcitoria formulata da e Parte_4 Parte_5 Parte_6
3. condanna a pagare all'attrice la somma di € 104.039,00 Controparte_1 Parte_3
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria e già detratto l'acconto versato), oltre interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
4. condanna a pagare all'attore la somma di € 104.039,00 a Controparte_1 Parte_2 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria e già detratto l'acconto versato), oltre interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
5. condanna a pagare all'attore la somma di € 63.863,00 a Controparte_1 Parte_1
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titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria e già detratto l'acconto versato), oltre interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
6. condanna a pagare all'attore l'ulteriore somma di € Controparte_1 Parte_2
4.250,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente, oltre interessi e rivalutazione calcolati in base alle modalità indicate in narrativa;
7. condanna alla rifusione, in favore degli attori Controparte_1 Parte_3 Pt_2 ed delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.686,00 per
[...] Parte_1 anticipazioni ed € 17.252,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario;
8. condanna e in solido tra loro, alla rifusione, in Parte_4 Parte_5 Parte_6 favore di delle spese processuali che liquida in complessivi €11.229,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge.
9. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli attori
Così deciso in Treviso, 12/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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