Ordinanza cautelare 5 dicembre 2019
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2020
Sentenza 12 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/03/2021, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00333/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01184/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno – -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di revoca del porto di fucile uso caccia adottato dal -OMISSIS-a seguito delle minacce rivolte dal medesimo-OMISSIS-nei confronti di un vicino di casa con cui pendeva una vertenza civilistica per ragioni di confini.
L’impugnazione è basata sui seguenti motivi.
I - Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del TULPS. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere la Amministrazione congruamente motivato la valutazione di inaffidabilità nei confronti del ricorrente.
Nella fattispecie non sussisterebbe il presupposto della “ non affidabilità ”, necessario per la revoca del porto d’armi. L’Amministrazione resistente, cui spettava l’onere di provare le condotte contestate, avrebbe adottato il provvedimento di revoca sulla base esclusivamente delle affermazioni del denunciante e tali affermazioni sarebbero smentite dagli atti di causa.
II - Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 .
La -OMISSIS- avrebbe posticipato il rilascio del porto di fucile alla fine del contenzioso civile, senza adeguatamente considerare la conciliazione già intervenuta con il confinante.
III - Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza e travisamento del fatto .
La revoca del porto di fucile sarebbe disallineata rispetto al provvedimento del -OMISSIS-, riservandosi di riesaminare la situazione, avrebbe manifestato un orientamento sostanzialmente positivo in merito alla revoca del divieto di detenzione armi.
Il provvedimento impugnato avrebbe una finalità meramente difensiva-precauzionale.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato nel merito le censure proposte, evidenziando in particolare la funzione cautelare del provvedimento impugnato.
3. Questa Sezione, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, riteneva che le esigenze di tutela invocate dal ricorrente potessero ottenere adeguata considerazione attraverso la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso e, con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, “ Considerato che in data -OMISSIS- ”, richiedeva alla -OMISSIS-una relazione e chiarimenti in ordine alla restituzione delle armi al ricorrente.
3.1. In adempimento di tale ordinanza istruttoria, in data -OMISSIS- depositava un circostanziato rapporto in cui evidenziava che in data -OMISSIS- erano state restituite al ricorrente le armi e le munizioni cautelativamente ritirate e precisava che: “ l’istruttoria curata da questa -OMISSIS- ha seguito un percorso logico basato badata su un attento esame dei documenti acquisiti, volto non solo a valutare l’episodio in sé ma soprattutto ad accertare la personalità del soggetto sia nel suo complesso che in riferimento ai contrasti con il vicino. Attesa l’insussistenza di concreti indizi di inaffidabilità e monitorato il caso nel corso di un significativo periodo di osservazione, se ne è tratta la convinzione che il -OMISSIS- offra comunque sufficienti garanzie di affidabilità per poter continuare a detenere le proprie armi. Di tale tenore è apparsa la testimonianza del -OMISSIS-, il quale ebbe a dichiarare: ‘Dal mio punto di vista, il vicino di casa ha fatto detta affermazione (‘adesso giù da quel muro, che è anche mio, se no prendo il fucile e vi sparo’) per darsi un tono. Non l’ho percepita come una minaccia e non l’ho assunta per il valore intimidatorio’. Anche le segnalazioni dello stesso -OMISSIS-non paventano concreti pericoli di abuso delle armi, ma confermano unicamente la sussistenza di un annoso contenzioso, tuttavia incanalato nei corretti binari giuridici previsti dall’ordinamento ”.
3.2. All’udienza del 13 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Le censure proposte, che per ragione di connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate nei limiti di seguito precisati.
4.1. In base ad univoco orientamento giurisprudenziale:
- non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759);
- l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2015, n. 1270);
- la valutazione che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti noti pienamente affidabili;
- il giudizio, ampiamente discrezionale che compie l’autorità di pubblica sicurezza, è sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti (T.A.R. Umbria, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 813; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 826; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17 luglio 2017, n. 265; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 8148);
- il giudizio di “ non affidabilità ” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ” (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015, n. 2158; 14 ottobre 2014, n. 5398).
4.2. Fermo quanto sopra e ferma la facoltà dell’Amministrazione di riesercitare il potere, risulta fondata la censura di difetto di motivazione e di eccesso di potere per sostanziale contraddittorietà tra le valutazioni compiute dalla -OMISSIS- in ordine alla revoca del porto d’armi rispetto a quelle compiute dalla -OMISSIS- in ordine alla detenzione delle stesse.
Ciò in particolare alla luce dell’analitico rapporto depositato dalla -OMISSIS- in data -OMISSIS-, in cui in definitiva si dà atto della “ insussistenza di concreti indizi di inaffidabilità” del ricorrente in relazione sia ai fatti occorsi in data -OMISSIS-, sia alla complessiva personalità del signor -OMISSIS-.
4.3. Come correttamente evidenziato nel sopra citato rapporto, in linea generale “ le valutazioni del -OMISSIS-, in ragione delle rispettive competenze di legge, rimangono autonome e si pongono in rapporto di genere a specie: il primo si pronuncia sull’opportunità di consentire al soggetto di circolare armato, il secondo invece è chiamato ad intervenire nei casi più gravi in modo restrittivo, vietando in via assoluta anche la semplice detenzione delle armi ”.
Nel caso di specie tuttavia il margine di tale autonomia di valutazione deve ritenersi attenuato.
I contrasti che hanno portato all’adozione del provvedimento di revoca del porto di fucile riguardano infatti esclusivamente i rapporti con il confinante e sono quindi correlati alla mera detenzione delle armi e non alla circolazione con le stesse: il pericolo paventato dal provvedimento impugnato – che riguarda rapporti sostanzialmente domestici – non è diverso da quello oggetto della valutazione effettuata dalla -OMISSIS-.
E come si è visto la -OMISSIS- risulta avere escluso la sussistenza di tale pericolo rilevando come “il -OMISSIS- offra comunque sufficienti garanzie di affidabilità per poter continuare a detenere le proprie armi”.
5. Il ricorso deve pertanto essere accolto nei limiti del difetto di motivazione in relazione alla diversa valutazione compiuta dalla -OMISSIS- in merito alla insussistenza di concreti indizi di inaffidabilità del ricorrente in relazione alla detenzione delle armi.
Per l’effetto vanno annullati sia la revoca del porto di fucile per uso caccia in data -OMISSIS-, sia l’atto confermativo adottato in sede di decisione del ricorso gerarchico in data -OMISSIS-.
Per le peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.