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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3269/20 R.G.A.P.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mazza Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p. t.,
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.6.2020, l'istante proponeva domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 2 L. 297/1982, della somma di €. 23.593,39, quale importo dovuto a titolo di tfr.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della AM SR (dapprima dal 1.10.85 al 31.7.2003 e poi dal 2.11.2005 al 30.6.2007), dichiarata fallita con sent. N. 32/16 del Tribunale di Roma;
di essere stata ammessa al passivo per la somma indicata (€. 20.167,45 maturata alla cessazione del primo rapporto ed €. 3425,94 maturata alla cessazione del secondo rapporto) e di aver inoltrato domanda CP_ all' per il recupero della stessa in data 14.10.19, ma l' la rigettava in quanto “tra la data CP_1 di cessazione del rapporto di lavoro e la data di deposito della domanda di ammissione al passivo sono decorsi più di cinque anni. Pertanto il credito è prescritto”. Proposto ricorso amministrativo, lo stesso rimaneva senza esito. Concludeva per l'accoglimento della domanda con condanna dell' CP_1 convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di €. 23.593,39, oltre rivalutazione, interessi e spese. CP_ L' nonostante la ritualità della notifica, rimaneva contumace.
Subentrata nella trattazione del presente procedimento solo in data 16.4.25, alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la scrivente decide la causa con la presente sentenza. CP_ Preliminarmente, giova rammentare che quando il lavoratore si rivolge all' in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinto e autonomo rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore. Tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, esecutività dello stato passivo come approvato. (cfr. Cass. 2008, n. 1209; Cass. 2006, n.
4183).
Quanto alla questione della prescrizione del credito, addotta quale motivo di reiezione dell'istanza in sede amministrativa (cfr. provvedimento di rigetto in atti), per completezza si osserva che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982,
n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può CP_1
decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (v. Cass.
12971/2014).
Né, d'altro canto, risulta- nell'odierno giudizio- sollevata alcuna tempestiva eccezione da parte dell' resistente che, infatti, ha preferito rimanere contumace. CP_1
Ad abundandatiam, parte istante ha anche documentato, già in allegato al ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale, atti interruttivi della prescrizione inoltrati alla parte datoriale.
Tanto chiarito, nel caso de quo, il ricorrente ha documentato l'insolvenza del datore, che ha dato luogo alla dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, la verifica operata dal Giudice delegato in sede di ammissione al passivo, nonché il conseguente provvedimento di ammissione, per entrambi gli importi maturati e qui rivendicati, con ciò adempiendo al proprio onere probatorio.
Ha altresì documentato la definitività ed esecutività dello stato passivo e certificato la mancata opposizione allo stato passivo (cfr. prod. ric. allegati alla domanda amministrativa e al ricorso al
Comitato).
CP_ Di contro l' rimasto contumace, nulla ha provato circa il pagamento degli importi richiesti. Reputa, pertanto, il giudicante che vi siano tutti gli elementi per ritenere accoglibile la domanda con condanna dell' convenuto al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di CP_1
€. 23.593,39, a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione dal dì della spettanza al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente di €. CP_1
23.593,39, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.740,00, di cui €. 43,00 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Nola, 27.5.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3269/20 R.G.A.P.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mazza Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p. t.,
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.6.2020, l'istante proponeva domanda volta ad ottenere il pagamento in proprio favore, a norma dell'art. 2 L. 297/1982, della somma di €. 23.593,39, quale importo dovuto a titolo di tfr.
Deduceva di aver lavorato alle dipendenze della AM SR (dapprima dal 1.10.85 al 31.7.2003 e poi dal 2.11.2005 al 30.6.2007), dichiarata fallita con sent. N. 32/16 del Tribunale di Roma;
di essere stata ammessa al passivo per la somma indicata (€. 20.167,45 maturata alla cessazione del primo rapporto ed €. 3425,94 maturata alla cessazione del secondo rapporto) e di aver inoltrato domanda CP_ all' per il recupero della stessa in data 14.10.19, ma l' la rigettava in quanto “tra la data CP_1 di cessazione del rapporto di lavoro e la data di deposito della domanda di ammissione al passivo sono decorsi più di cinque anni. Pertanto il credito è prescritto”. Proposto ricorso amministrativo, lo stesso rimaneva senza esito. Concludeva per l'accoglimento della domanda con condanna dell' CP_1 convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di €. 23.593,39, oltre rivalutazione, interessi e spese. CP_ L' nonostante la ritualità della notifica, rimaneva contumace.
Subentrata nella trattazione del presente procedimento solo in data 16.4.25, alla odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la scrivente decide la causa con la presente sentenza. CP_ Preliminarmente, giova rammentare che quando il lavoratore si rivolge all' in caso di insolvenza del datore di lavoro, per ottenere la corresponsione del t.f.r., ovvero le ultime tre mensilità di retribuzione, la facoltà riconosciuta al dipendente ha natura di un diritto di credito a una prestazione previdenziale ed è del tutto distinto e autonomo rispetto al credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore. Tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti indicati dalla legge, ovvero: insolvenza del datore, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, esecutività dello stato passivo come approvato. (cfr. Cass. 2008, n. 1209; Cass. 2006, n.
4183).
Quanto alla questione della prescrizione del credito, addotta quale motivo di reiezione dell'istanza in sede amministrativa (cfr. provvedimento di rigetto in atti), per completezza si osserva che “Il diritto del lavoratore di ottenere dall in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1
corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982,
n.297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può CP_1
decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia” (v. Cass.
12971/2014).
Né, d'altro canto, risulta- nell'odierno giudizio- sollevata alcuna tempestiva eccezione da parte dell' resistente che, infatti, ha preferito rimanere contumace. CP_1
Ad abundandatiam, parte istante ha anche documentato, già in allegato al ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale, atti interruttivi della prescrizione inoltrati alla parte datoriale.
Tanto chiarito, nel caso de quo, il ricorrente ha documentato l'insolvenza del datore, che ha dato luogo alla dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, la verifica operata dal Giudice delegato in sede di ammissione al passivo, nonché il conseguente provvedimento di ammissione, per entrambi gli importi maturati e qui rivendicati, con ciò adempiendo al proprio onere probatorio.
Ha altresì documentato la definitività ed esecutività dello stato passivo e certificato la mancata opposizione allo stato passivo (cfr. prod. ric. allegati alla domanda amministrativa e al ricorso al
Comitato).
CP_ Di contro l' rimasto contumace, nulla ha provato circa il pagamento degli importi richiesti. Reputa, pertanto, il giudicante che vi siano tutti gli elementi per ritenere accoglibile la domanda con condanna dell' convenuto al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di CP_1
€. 23.593,39, a titolo di tfr, oltre interessi e rivalutazione dal dì della spettanza al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente di €. CP_1
23.593,39, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.740,00, di cui €. 43,00 per contributo unificato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Nola, 27.5.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)