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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n°105/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], Parte_1
(C.F. , residente in [...]
Addolorata n°49, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Giovanni Ciccimarra, con studio in Napoli, alla via Chiatamone n°63;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
, nata a [...] il [...] (C.F: CP_1 C.F._2
, e , nata a [...] il [...] (C.F:
[...] Controparte_2 [...]
), entrambe residenti in [...]
n°64, elettivamente domiciliate in Portici (NA) alla Via Diaz n°2, presso l'avv. Sabino Antonino Sarno, che le rappresenta e difende giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
APPELLATE IN RIASSUNZIONE a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°608/2018, pubblicata il 08.02.2018, disposta dalla S.C. con sentenza n°29506/2019, pubblicata il 14.11.2019, appello già proposto
1 Proc. n°105/2020 R.G.
A V V E R S O n°138/2013 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici,, pubblicata il 15.03.2013, con la quale l'adito giudice, definitivamente pronunciando, così disponeva: «a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarata la responsabilità del convenuto nella relativa produzione, lo condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 115.000,00, liquidata all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma via via devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento a quella della pubblicazione. della presente;
oltre interessi legali, sulla somma così determinata, sino all'effettivo soddisfo;
b) Compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti, condannando il convenuto al pagamento del residuo quanto alle CTU redatte dall'ing. e dall'ing. Persona_1 Per_2
nonché di quella sostenute dall'attrice, liquidate in € 200,00 per
[...] spese, in € 5.000,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge». FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 12.03.2007 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Portici – Parte_2 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti per effetto della realizzazione di alcuni manufatti abusivi sul fondo di proprietà di questi, sito in Portici, alla Via Addolorata, con accesso da Via B. Zumbini, confinante con quello della , sito in Pt_1
Via Addolorata n°49. Deduceva l'istante che tra l'agosto del 1998 e l'aprile del 1999 il , proprietario del fondo confinante con quello _2 dell'odierna appellata, realizzava una rampa carrabile con la quale, alterando lo stato dei luoghi, rendeva possibile l'accesso di autovetture alla parte del suo fondo, ove aveva trasformato originarie serre destinate a colture floro-vivaistiche in ricoveri per autovetture. A causa dei predetti accadimenti la presentava una denuncia da cui Pt_1 scaturivano indagini penali a seguito delle quali, in data 02.07.2001, veniva emesso decreto di citazione del innanzi al Tribunale _2
Penale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, perché imputato A) del reato previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p. e 20 L. 47/1985 per avere in assenza di concessione edilizia ed in zona sottoposta a vincolo (ex L.
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149/1939, 431/1985 e D. Lgs 490/1999), in assenza del prescritto nulla osta, eseguito le seguenti opere: al di sotto di una preesistente serra, struttura muraria composta da n. 5 muri in lapil cemento, di cui 4 di mt. 5 per 2 di altezza ed 1 di mt. 15 per 1 di altezza, configuranti diversi locali autonomi;
inoltre, per quel che interessa il presente giudizio, realizzava una rampa di circa mt. 20 collegata all'accesso ai suddetti manufatti mediante opere di riempimento del terreno e del livello di calpestio. Tutto in esecuzione del medesimo disegno criminoso. B) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p., 1-2-20 L.
2.2.1974 n. 64 e 2 L. REG.
7.1.1983 N. 9 per avere eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica, omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente. C) del reato previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p. e 20 L. 47/1985 n. 47 per avere eseguito le opere di cui al capo a) in continuazione ed in area sottoposta a vincolo di inedificabilità imposto con la misura di salvaguardia prevista dall'art. 1 quinquies della L. 421/1985 o comunque in assenza del prescritto nulla osta. Nel menzionato procedimento penale la si costituiva parte civile, ai Pt_1 sensi e per gli effetti di cui agli artt. 74 e ss. c.p.p., al fine di ottenere, previa condanna penale del , il risarcimento, ex artt. 2043 c.c. _2
e 185 c.p., dei danni civilistici patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della realizzazione delle opere abusive che avevano violato, altresì, suoi diritti soggettivi. Il Tribunale di Napoli — Sezione Distaccata di Portici — con la sentenza n. 32/2003 pronunciata all'udienza del 28.01.2003, condannava il , ai sensi dell'art. 20 lett. c) L. _2
47/85, per la realizzazione delle opere murarie al di sotto delle preesistenti serre, assolvendolo per la realizzazione della rampa e condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. La indicata sentenza veniva appellata dal , dal Procuratore Generale, dal Procuratore della _2
Repubblica e dalla costituita parte civile;
con la sentenza n°6021/2003 la Corte di Appello di Napoli dichiarava il responsabile anche _2 della realizzazione della rampa di circa 20 mt., condannandolo alla pena di mesi uno e gg. 20 di arresto, al pagamento dell'ammenda di €.
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15.000,00, alla demolizione della rampa abusiva ed al ripristino dello stato dei luoghi. La sentenza condannava, inoltre, l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, anche per la realizzazione della rampa. La sentenza di appello era impugnata dal in cassazione che, con la sentenza _2
n°111/2005 del 20.01.2005, depositata il 10.05.2005, dichiarava inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza condannando il ricorrente al versamento della somma di € 500,00 alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita parte civile. Conclusasi la vicenda penale, con citazione del 12.03.2007 la conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Pt_1
Distaccata di Portici, il per ivi sentire accogliere in suo danno _2 le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e, preso atto della irrevocabile declaratoria della responsabilità anche civile del
, come contenuta nelle sentenze penali passate in Parte_2 giudicato, voglia condannarlo al risarcimento in favore dell'istante dei danni tutti subiti, come sopra individuati, sia patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza delle opere abusive realizzate, danni che ci si riserva di quantificare in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma decorrenti dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, nonché alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio». Costituitosi, il convenuto si limitava ad eccepire _2
l'estinzione del giudizio per la tardiva costituzione di parte attrice, dichiarando di non volere, per questo motivo, accettare il contraddittorio e contestando comunque la domanda perché inammissibile, infondata e generica. Rigettata l'eccezione di estinzione, concesso termine alla parte attrice per il deposito di memoria integrativa, precisate la domanda e le difese del convenuto, formulate le istanze istruttorie con le memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., veniva disposta C.T.U. onde descrivere lo stato dei luoghi, anche a mezzo di rilevi grafici e fotografici, descrivere le modifiche apportate dal , anche mediante _2 aereofotogrammetrie per gli anni precedenti al 1999, descrivere il manufatto abusivo colpito dall'ordine di abbattimento e verificare se
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fosse stato in tutto o in parte rimosso, accertare se la modifica dello stato dei luoghi fosse in grado di realizzare una servitù a carico del fondo di proprietà , accertare se il manufatto avesse prodotto danni, Pt_1 descriverli e quantificarli, individuare gli interventi necessari per l'eliminazione degli inconvenienti prodotti. Sennonché, disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali in considerazione delle contestazioni mosse da entrambe le parti costituite, il nuovo C.T.U. concludeva individuando le modifiche apportate dal convenuto allo stato dei luoghi originario, modifiche consistite in una rampa carrabile in conglomerato bituminoso di accesso alle serre;
nella realizzazione di un terrapieno sottostante lo strato di asfalto della rampa lungo il muro di confine con la proprietà che aveva portato il piano carrabile ad Pt_1 una quota maggiore rispetto alla altezza originaria del muro di confine, essendo stato innalzato di oltre 2.10 m. il piano originario del fondo di proprietà , con una conseguente radicale modifica della _2 funzione del muro stesso che da muro di confine tra le due proprietà era divenuto muro di contenimento, (nella parte in cui si sviluppava la rampa); pertanto, assodato che il fondo della era rimasto con Pt_1 il piano campagna alla sua quota originaria cosicché era dal fondo
, a quota rialzata, che si aveva introspezione nel fondo _2 dell'attrice, valutava in €. 188.787,81 il danno subito dall'attrice, oltre
€. 26.028,19 cui ammontavano le spese per la ricostruzione del muro comune, per l'adeguamento sismico delle opere in calcestruzzo armato sopraelevate e per le relative spese tecniche. Introitata la causa in decisione e rimessa sul ruolo invitando l'ausiliario ad ulteriori chiarimenti, dopo l'ennesimo supplemento istruttorio la causa era nuovamente assegnata a sentenza resa, sulle rassegnate conclusioni e dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come da dispositivo in epigrafe. Con atto di appello del 3.10.2013 il impugnava la sentenza per _2 sentire, in sua riforma, accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Corte di Appello: Disporre una rinnovazione della CTU per le ragioni analiticamente indicate nella narrativa del presente atto;
Ammettere le richieste istruttorie formulate dal sig. nel corso del Parte_2
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primo grado di giudizio in sede di note ex art. 186 VI comma n. 2 c.p.c., come riportate nella narrativa del presente atto con i testi già indicati;
In ogni caso rigettare le richieste risarcitorie avanzate dalla sig.ra ; con condanna della parte appellata al pagamento Parte_1 delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde». Lamentava l'appellante l'erroneità della pronuncia nella parte in cui, in violazione dell'art. 651 c.p.p., aveva rigettato le istanze istruttorie formulate dal esso , per essere già intervenuto accertamento definitivo in _2 sede penale della realizzazione di opere abusive. Deduceva, diversamente, l'appellante che, considerato l'abbandono, nel nostro sistema processuale, del principio della pregiudizialità penale, il c.d. effetto vincolante del giudicato penale di cui agli artt. 651-654 c.p.p. andrebbe interpretato restrittivamente;
ciò particolarmente nel caso di specie, atteso che l'accertamento penale definitivo risaliva al 2005 mentre l'attrice aveva richiesto il risarcimento di un danno che aveva assunto protrattosi sino ad oggi, a causa della persistenza degli abusi;
in ragione di ciò, lamentando che erroneamente l'attività istruttoria era stata limitata alla sola C.T.U., chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'appellata e della prova testimoniale già chiesti in primo grado, sulle circostanze della costruzione a cura e spese del _2 del muro di confine, della natura di fondo non coltivato della , Pt_1 dell'esistenza già da circa un trentennio della strada di accesso al fondo da via Zumbini, della sempre esistita diversità delle quote di _2 campagna dei fondi, della già avvenuta demolizione della rampa ed, infine, della mai modificata attuale destinazione dei fondo . Si _2 doleva, altresì, dell'erroneità della quantificazione del danno da parte del primo giudice, che aveva recepito le inesatte conclusioni del C.T.U.. Riproponeva, infine, la questione della carenza di legittimazione della nel chiedere il risarcimento di alcuni danni in ragione dei tempi Pt_1 nei quali era divenuta proprietaria dei cespiti, lamentando la omessa riduzione proporzionale delle poste risarcitorie e, pertanto, l'erroneità della sentenza, con ciò richiamando una questione già affrontata dal
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Tribunale nella motivazione della sentenza di primo grado e ritenuta, comunque, di scarso rilievo pratico, essendo la divenuta Pt_1 legittima proprietaria anche dei cespiti residui in corso di giudizio. Quest'ultima, costituitasi, contestava tutti i motivi di appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Con la sentenza n°608/2018, pubblicata il 08.02.2018, la Corte di Appello riteneva inammissibile il secondo motivo di gravame, perché del tutto carente di specifiche critiche avverso il relativo punto della sentenza di primo grado, rigettava il primo motivo, consistente nella pretesa erroneità della sentenza impugnata per non avere accolto le istanze istruttorie formulate dal , ritenendo irrilevante l'attività _2 istruttoria richiesta in presenza della sentenza penale di condanna, passata in giudicato, che aveva accertato la realizzazione ad opera del dei manufatti abusivi denunciati e condannato il medesimo al _2 risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da quantificarsi in sede civile, mentre accoglieva il terzo ed ultimo motivo, con il quale l'appellante aveva lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado perché nel liquidare gli importi risarcitori il Tribunale non aveva tenuto conto che la era divenuta proprietaria dell'intero Pt_1 cespite solo in corso di giudizio e che, essendo al momento della realizzazione della rampa abusiva (1998) proprietaria solo di un terzo, non aveva diritto all'integrale risarcimento;
riformava quindi sul punto la sentenza di primo grado condannando l'appellante a pagare in favore della la somma di €. 38.333.00, oltre interessi e rivalutazione, Pt_1 pari ad un terzo del danno che rimaneva accertato nell'importo liquidato dal Tribunale di €. 115.000,00, compensando tra le parti i due terzi delle spese di giudizio del primo e del secondo grado e ponendo a carico del il rimanente terzo. Proposto ricorso per cassazione dalla _2
, con cui si censurava tra l'altro, per violazione degli artt. 101 e Pt_1
102 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.), il capo della sentenza che, ritenendo fondato e meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello, aveva riformato la sentenza di primo grado, escludendo il risarcimento relativo alle quote acquistate dalla , Pt_1 dopo il 1998, dai germani non partecipanti al giudizio, pur non
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configurandosi, nella fattispecie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, Con la sentenza n 29506/2019, pubblicata il 14.11.2019, la S.. C. così provvedeva: «La Corte dichiara infondato il motivo numero uno ed assorbito il motivo numero tre;
accoglie, per quanto di ragione, i restanti motivi e rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità»; fissando il seguente principio di diritto: «Posto che è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso per il minor godimento del bene derivante dalla violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante, dovendosi presumere che egli abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti, dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune». Avviato dalla il giudizio di Pt_1 rinvio con citazione in riassunzione del 9.01.2020, la stessa chiedeva che la Corte territoriale, nell'uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, rigettasse l'appello conclusosi con la sentenza cassata, confermando quella di primo grado. Il procuratore della , Pt_1 evidenziato che l'atto di riassunzione era stato notificato erroneamente presso il procuratore costituito nei precedenti gradi di appello e cassazione anziché alle parti personalmente, assumendo che detta notifica doveva ritenersi nulla e che tale vizio poteva essere sanato mediante rinnovazione della notifica stessa, chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione della notificazione personalmente nei confronti degli eredi del già costituiti nel giudizio di Cassazione _2 sicché, con provvedimento del 19.05.2023, la Corte disponeva la rinnovazione della notificazione nel termine perentorio di trenta giorni e nel rispetto dei termini di comparizione come per legge. Costituitesi, le appellate in riassunzione si riportavano alle seguenti conclusioni: «1) Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa, dichiarare l'estinzione del giudizio, considerata l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione
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in riassunzione inizialmente indirizzata al sig. ; 2) Parte_2
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi direttamente al sottoscritto avvocato anticipatario»; Sosteneva, infatti, la loro difesa essere intervenuta l'estinzione del giudizio decorso del termine previsto dall'art. 392 c.p.c., asserendo l'assoluta inesistenza della notifica iniziale della citazione in riassunzione effettuata presso il difensore del . Riprodottosi _2 perciò il contraddittorio nella fase rescissoria la Corte, disposta l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei procedimenti pregressi, dopo alcuni differimenti dovuti ad esigenze di ruolo, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti il termine di cui all'art 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche. Sulla pregiudiziale eccezione in rito di intervenuta estinzione del giudizio per pretesa tardività della notifica dell'atto di riassunzione appare superata già dalla motivazione della ordinanza richiamata in narrativa con cui la Corte ha autorizzato la rinotifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio. Con essa si era chiarito, riproducendo un consolidato insegnamento di legittimità, che «La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra
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parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c.».(cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza 11 gennaio 2022, n°605). Pertanto, il vizio rimarrebbe sanabile anche qualora, non rilevato in grado di appello, venisse al contrario accertato dalla successiva cassazione della sentenza così emessa. Né potrebbe sostenersi che nel caso di specie siamo in presenza di una ipotesi di radicale inesistenza della notificazione stessa, alla luce del rigoroso orientamento di recente inaugurato dalla cassazione secondo cui i vizi della notificazione sono tutti da ricondurre alla nullità – sanabile – ad eccezione di alcune residuali ipotesi in cui manchi del tutto l'atto notificato o che questo non abbia alcuna attinenza e/o collegamento con il luogo dove è stata eseguita, ipotesi che evidentemente non ricorrono nel caso di specie. Qui non resta dunque che ribadire la correttezza di quanto statuito con l'ordinanza de qua. Il principio di diritto espresso dal provvedimento rescindente non lascia spazio, nel presente giudizio di rinvio che, come noto, ha carattere c.d.
“chiuso, a soluzioni decisorie” alternative a quella che conduce in sostanza al rigetto dell'appello a suo proposto dal dante causa delle odierne appellate in riassunzione con conseguente, integrale conferma della sentenza di primo grado. L'ultimo motivo di appello, condiviso dalla cassata sentenza, va necessariamente riesaminato alla luce delle direttive impartite dalla S. C. che, come premesso, ne impongono il rigetto. Con esso si era lamentata la parziale carenza di legittimazione della in ragione Pt_1 dei tempi nei quali sarebbe divenuta proprietaria dei cespiti. Ebbene, «Posto che è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso per il minor godimento del bene derivante dalla violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante, dovendosi presumere che egli abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti, dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune»; (così la pronuncia rescindente). Con
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la sua censura la difesa appellante aveva sostenuto la non risarcibilità del danno relativamente alle quote di cui la era divenuta Pt_1 proprietaria dopo la realizzazione dell'opera abusiva, per essere stato effettuato l'acquisto nello stato di fatto in cui si trovava l'immobile. Non aveva potuto però fare a meno di riconoscere che all'epoca dei fatti di causa la stessa era già comproprietaria dei cespiti danneggiati Pt_1
(c.f.r. in sua produzione di primo grado, vol. 2, denuncia di successione
, atto compravendita notaio del 30.03.1969, Persona_3 Per_4
Atto compravendita notaio del 27.06.1979, atto Per_5 compravendita notaio 27.04.1999). Alla stregua del principio Per_6 enunciato dalla Cassazione, dunque, essa , in quanto Pt_1 comproprietaria del fondo danneggiato, era legittimata ad agire per la tutela nella sua interezza per il risarcimento derivante al bene stesso dalla violazione della normativa edilizia, in quanto la suddetta azione si presume esperita nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti, con conseguente suo diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune. Pertanto, indipendentemente dall'epoca di acquisto delle quote di proprietà altrui sui beni oggetto di causa, quest'ultima, in qualità di comproprietaria del bene all'epoca della violazione, ben poteva agire per il risarcimento dell'intero danno provocato dalla condotta del ed aveva diritto, _2 conseguentemente, alla liquidazione in proprio favore dell'intero danno patito, e non nella misura della quota di sua appartenenza. Gli altri motivi di impugnazione erano stati già disattesi dalla sentenza cassata e qui non resta che ribadirne la infondatezza, tanto più in assenza di esplicita loro reiterazione ad opera della difesa delle appellate in riassunzione. Così, per la doglianza che aveva avuto ad oggetto la mancata ammissione dei mezzi istruttori, giova ricordare anche che in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre
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nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado. Tale principio è stato, di recente, confermato dalla S.C. con l'affermazione secondo cui: «In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere "specifica", dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado» (C.f.r. Cass. civ., ord. 09-06-2023, n. 16420; conf. Cass. civ., Sez. III., ord. 07-03-2019, n. 6590; Cass. civ., Sez. III., sent. 03-08-2017, n.19352; Cass. civ., Sez. II, ord. 23-03- 2016, n. 5812). In ogni caso il rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado era stato motivato e meritevole dunque di conferma. Questo perché ogni qualvolta, con accertamento penale irrevocabile, sia pronunciata sentenza di condanna a seguito di dibattimento, il giudicato penale esplica la sua efficacia, quanto all'accertamento dell'esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, anche nel giudizio civile e/o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (c.f.r. Cass. civ., SS.UU., ord. 03-12-2010, n. 4549). Nella fattispecie, come giustamente evidenziato dal giudice di prime cure, si verteva in tema di reato di danno, suscettibile di produrre nocumento, come concretamente dimostrato con C.T.U. percipiente, anche ai diritti soggettivi del privato. Perciò, anche nell'ipotesi in cui si renda necessario accertare l'eventuale verificazione di danni, non possono comunque più essere rimessi in discussione nel relativo giudizio civile o amministrativo l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato. E ciò, in particolare, riguardava la questione della individuazione della rampa abusiva, non potendosi mettere in dubbio che si trattasse di un manufatto di 20 m., la cui realizzazione era stata successiva all'ultima aerofotogrammetria Alisud disponibile del 1997, acquisita dalla Procura della Repubblica e che, prima di quel
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momento, tale rampa non esistesse, così come statuito nel giudicato penale. Il rilievo che muovo dalla discrasia temporale tra accertamenti penali risalenti ed epoca della domanda risarcitoria risulta privo di consistenza. Infatti, la permanenza degli abusi risultava confermata anche dalla stessa relazione di C.T.U. e dagli accertamenti e sopralluoghi effettuati, come riportati nella documentazione fotografica ad essa allegata, i quali avevano evidenziato, anche in tempi successivi alla proposizione della domanda, la permanenza in loco dei manufatti abusivi oggetto del presente giudizio. Non a caso la mancanza di spessore del motivo di appello in parola è stata già affermata con la menzionata sentenza n°608/2018, affermandosi che «Contrariamente all'assunto dell'appellante, non vi è dubbio che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione in particolare espressi proprio nella sentenza a Sezioni Unite invocata dall'appellante, secondo la quale, a norma dell'art. 651 c.p.c.
“la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità, penale e alla affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato”, avendo il Tribunale, in conformità di detta pronuncia e del tutto correttamente, ritenuto inammissibili le prove orali articolate da esso , in quanto aventi ad oggetto circostanze in contrasto, e _2 volte a rimettere in discussione, in questa sede, fatti già compiutamente oggetto dell'accertamento penale e coperti dal predetto giudicato, ovvero la individuazione e l'esistenza della rampa abusiva di cui trattasi, le sue dimensioni e l'epoca della sua realizzazione, nonché la sua non identificabilità con la preesistente strada comunale di accesso al fondo di esso ». _2
Quanto al secondo motivo di gravame, a mente del quale, il G.U. avrebbe erroneamente quantificato i danni per avere recepito le errate conclusioni del C.T.U., deve rilevarsi come il motivo sia già stato dichiarato inammissibile dalla precedente sentenza di appello. Parte appellata, sin dalla propria costituzione in appello, aveva osservato che
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la doglianza in discuissione consisteva nella mera riproduzione dei rilievi critici alla C.T.U. contenuti nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio ed ai quali l'ausiliario, opportunamente convocato a chiarimenti dal G.U., aveva già dato dettagliata risposta, poi recepita nella sentenza dal Tribunale. All'esito di tali chiarimenti il Tribunale adito aveva ritenuto esaustive e convincenti le argomentazioni offerte dal C.T.U. tanto in ordine alla sussistenza del danno quanto in ordine all'ammontare dello stesso. La Corte, nell'esaminare precedentemente la questione, aveva condiviso quanto sopra osservato, affermando che «L'appellante si è limitato a riportare testualmente e pedissequamente, in maniera integrale, i rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal ctu ing. depositata in data 30-9-2011, già esposti da Per_2 esso nella comparsa conclusionale di primo grado depositata _2 in data 12 gennaio 2012, di cui le predette pagine dell'atto d'appello costituiscono la integrale riproduzione […] Orbene, essendosi l'appellante, sul punto, limitato a riprodurre pedissequamente i predetti rilevi, che, a parere del giudice di primo grado, hanno trovato analitica, adeguata e convincente risposta nei successivi chiarimenti peritali, espressamente richiamati e fatti propri da esso tribunale nella motivazione della impugnata sentenza;
non essendo invece minimamente sottoposto a critica e censura il percorso motivazionale esposto in sentenza, né tantomeno le dettagliate e puntuali risposte fornite in sede di chiarimenti dal predetto ctu, ritenute esaurienti e fatte espressamente proprie dal Tribunale;
non può che ritenersi inammissibile il relativo motivo di gravame attesa la estrema genericità dello stesso e non essendo le argomentazioni dell'appellante idonee a contrastare la motivazione della sentenza di primo grado circa la ritenuta sussistenza (nonché il complessivo ammontare) dei danni di cui trattasi». Solo per completezza motivazionale va detto che appare fuori bersaglio anche la censura a mente della quale, diversamente dal primo ausiliario, quello subentrato si sarebbe limitato, nel rispondere al quesito relativo alla descrizione dello stato dei luoghi, a rappresentare le proprietà , anche soffermandosi su quelle poste a quota più alta Pt_1 del muro e distanti dal muro stesso oltre 50 m., copiando
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pedissequamente la relazione tecnica di parte attrice. Come evincibile dalla piana lettura dell'elaborato peritale, recepito nella pronuncia di primo grado, il secondo perito d'ufficio aveva escluso, dalla valutazione e quantificazione dei danni riscontrati nella proprietà , le Pt_1 porzioni di fondo che, per la loro lontananza dal muro o per la loro quota, non avevano subito danni, di volta in volta, o perché il muro non era dalle stesse visibile, o perché non esisteva il pericolo derivante dalla sua instabilità. Ad ogni buon conto la critica mossa per questo verso non aveva, e non ha, individuato alcun vizio della sentenza. Per giunta, andrebbe considerata in linea di massima l'inopportunità del confronto tra le risultanze delle due diverse relazioni peritali d'ufficio dal momento che la rinnovazione della consulenza ha comportato l'integrale superamento di quella precedente che deve, pertanto, considerarsi tamquom non esset. Sempre secondo l'assunto della già appellante difesa il CTU avrebbe erroneamente individuato il manufatto colpito da ordine di demolizione dell'autorità amministrativa e penale, identificandolo in un tratto di rampa di circa 20 m., di cui rimarrebbe da abbattere il tratto lungo il confine con la proprietà , per una Pt_1 lunghezza, pari a quella del muro di confine con la proprietà , _2 di circa 12.50 ml. Diversamente, il tratto di rampa ancora esistente sarebbe solo il tratto di strada, non abusivo, oggetto della servitù di passaggio (costituita con atto per notaio di del Persona_7 Per_8
10/0871970, Rep. 42807) in favore del fondo , altrimenti _2 intercluso e di cui anche riferisce l'atto di divisione (per notaio Per_9 del 27/04/1981 Rep. 1979). Anche qui non corrisponde al vero che il CTU abbia confuso il manufatto abusivo con la strada di accesso al fondo, dal momento che lo stesso ha precisato, al contrario, (nel paragrafo 4.2 dell'elaborato e ribadito nel punto 2 dei chiarimenti pag. 3), che il passaggio per raggiungere il fondo intercluso, consistente in una striscia di terreno larga 4,5 m., un viottolo di campagna, posto alla stessa quota del fondo (cui si riferiva anche l'atto di divisione del 1981 da Pt_1 cui proviene il cespite del ), visibile, a differenza della rampa _2 abusiva, con l'ultima aerofotogrammetria Alisud del 18/4/1997, nella quale è percepibile una folta vegetazione, non è identificabile con il
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manufatto abusivo, che veniva, invece, fotografato, nell'aprile del 1999, dalla Polizia Municipale di Portici. Per il resto, resta inalterato e riproducibile in questa sede il passo motivazionale della sentenza cassata, non affatto scalfito o infirmato dalle argomentazioni difensive delle appellate in riassunzione, che aveva così statuito: “… in ordine ai rilievi formulati da esso convenuto – la indagine peritale d'ufficio – rispondeva in maniera completa ed esauriente a tutte le osservazioni e i rilievi sollevati da esso , come espressamente affermato dalla _2 sentenza di primo grado, laddove il Tribunale evidenzia che la costruzione del , per le sue dimensioni, per la sopraelevazione _2 che ha determinato nel fondo di appartenenza, …, ha effettivamente comportato i pregiudizi (consistenti in danni da introspezione, da riduzione di luce, soleggiamento e luminosità, nonché da riduzione di veduta, paesaggio e panoramicità e infine da mancato parziale utilizzo del giardino) precisamente indicati al punto 4.6 dell'elaborato peritale, ritenuto logicamente e congruamente articolato, aggiungendo inoltre esso Tribunale che le specifiche censure alle conclusioni di esso ing.
, …, hanno ricevuto congrue ed analitiche risposte nei dettagliati Per_2 chiarimenti depositati dal tecnico, cui pure la sentenza espressamente rinvia, facendoli propri, …”. La soccombenza ultima delle appellate in riassunzione ne comporta la inevitabile condanna alle spese delle diverse fasi, rescindente e rescissoria, spese liquidate d'ufficio in dispositivo con distrazione in favore del costituito avvocato antistatario. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla
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norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 quali eredi di , con citazione rinotificata ex art. 140 Parte_2
c.p.c. in data 6.06.2023, così provvede:
1°) Rigettato l'appello già proposto dal dante causa delle odierne appellate in riassunzione, conferma per l'effetto la sentenza di primo grado come da dispositivo in epigrafe;
2°) Condanna le appellate in riassunzione in solido, nella qualità, alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del grado di appello in complessivi €. 9.700,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 7.500,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 9.500,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al difensore anticipatario;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento degli appellati in riassunzione, già appellanti in via principale e incidentale nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, alla contribuzione ulteriore come per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.7.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], Parte_1
(C.F. , residente in [...]
Addolorata n°49, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Giovanni Ciccimarra, con studio in Napoli, alla via Chiatamone n°63;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
, nata a [...] il [...] (C.F: CP_1 C.F._2
, e , nata a [...] il [...] (C.F:
[...] Controparte_2 [...]
), entrambe residenti in [...]
n°64, elettivamente domiciliate in Portici (NA) alla Via Diaz n°2, presso l'avv. Sabino Antonino Sarno, che le rappresenta e difende giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione;
APPELLATE IN RIASSUNZIONE a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°608/2018, pubblicata il 08.02.2018, disposta dalla S.C. con sentenza n°29506/2019, pubblicata il 14.11.2019, appello già proposto
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A V V E R S O n°138/2013 emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici,, pubblicata il 15.03.2013, con la quale l'adito giudice, definitivamente pronunciando, così disponeva: «a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarata la responsabilità del convenuto nella relativa produzione, lo condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 115.000,00, liquidata all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma via via devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento a quella della pubblicazione. della presente;
oltre interessi legali, sulla somma così determinata, sino all'effettivo soddisfo;
b) Compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti, condannando il convenuto al pagamento del residuo quanto alle CTU redatte dall'ing. e dall'ing. Persona_1 Per_2
nonché di quella sostenute dall'attrice, liquidate in € 200,00 per
[...] spese, in € 5.000,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge». FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del 12.03.2007 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Portici – Parte_2 al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti per effetto della realizzazione di alcuni manufatti abusivi sul fondo di proprietà di questi, sito in Portici, alla Via Addolorata, con accesso da Via B. Zumbini, confinante con quello della , sito in Pt_1
Via Addolorata n°49. Deduceva l'istante che tra l'agosto del 1998 e l'aprile del 1999 il , proprietario del fondo confinante con quello _2 dell'odierna appellata, realizzava una rampa carrabile con la quale, alterando lo stato dei luoghi, rendeva possibile l'accesso di autovetture alla parte del suo fondo, ove aveva trasformato originarie serre destinate a colture floro-vivaistiche in ricoveri per autovetture. A causa dei predetti accadimenti la presentava una denuncia da cui Pt_1 scaturivano indagini penali a seguito delle quali, in data 02.07.2001, veniva emesso decreto di citazione del innanzi al Tribunale _2
Penale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, perché imputato A) del reato previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p. e 20 L. 47/1985 per avere in assenza di concessione edilizia ed in zona sottoposta a vincolo (ex L.
2 Proc. n°105/2020 R.G.
149/1939, 431/1985 e D. Lgs 490/1999), in assenza del prescritto nulla osta, eseguito le seguenti opere: al di sotto di una preesistente serra, struttura muraria composta da n. 5 muri in lapil cemento, di cui 4 di mt. 5 per 2 di altezza ed 1 di mt. 15 per 1 di altezza, configuranti diversi locali autonomi;
inoltre, per quel che interessa il presente giudizio, realizzava una rampa di circa mt. 20 collegata all'accesso ai suddetti manufatti mediante opere di riempimento del terreno e del livello di calpestio. Tutto in esecuzione del medesimo disegno criminoso. B) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p., 1-2-20 L.
2.2.1974 n. 64 e 2 L. REG.
7.1.1983 N. 9 per avere eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica, omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile competente. C) del reato previsto e punito dall'art. 81 cpv. c.p. e 20 L. 47/1985 n. 47 per avere eseguito le opere di cui al capo a) in continuazione ed in area sottoposta a vincolo di inedificabilità imposto con la misura di salvaguardia prevista dall'art. 1 quinquies della L. 421/1985 o comunque in assenza del prescritto nulla osta. Nel menzionato procedimento penale la si costituiva parte civile, ai Pt_1 sensi e per gli effetti di cui agli artt. 74 e ss. c.p.p., al fine di ottenere, previa condanna penale del , il risarcimento, ex artt. 2043 c.c. _2
e 185 c.p., dei danni civilistici patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della realizzazione delle opere abusive che avevano violato, altresì, suoi diritti soggettivi. Il Tribunale di Napoli — Sezione Distaccata di Portici — con la sentenza n. 32/2003 pronunciata all'udienza del 28.01.2003, condannava il , ai sensi dell'art. 20 lett. c) L. _2
47/85, per la realizzazione delle opere murarie al di sotto delle preesistenti serre, assolvendolo per la realizzazione della rampa e condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. La indicata sentenza veniva appellata dal , dal Procuratore Generale, dal Procuratore della _2
Repubblica e dalla costituita parte civile;
con la sentenza n°6021/2003 la Corte di Appello di Napoli dichiarava il responsabile anche _2 della realizzazione della rampa di circa 20 mt., condannandolo alla pena di mesi uno e gg. 20 di arresto, al pagamento dell'ammenda di €.
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15.000,00, alla demolizione della rampa abusiva ed al ripristino dello stato dei luoghi. La sentenza condannava, inoltre, l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, anche per la realizzazione della rampa. La sentenza di appello era impugnata dal in cassazione che, con la sentenza _2
n°111/2005 del 20.01.2005, depositata il 10.05.2005, dichiarava inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza condannando il ricorrente al versamento della somma di € 500,00 alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita parte civile. Conclusasi la vicenda penale, con citazione del 12.03.2007 la conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Pt_1
Distaccata di Portici, il per ivi sentire accogliere in suo danno _2 le seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, accogliere la domanda attrice e, preso atto della irrevocabile declaratoria della responsabilità anche civile del
, come contenuta nelle sentenze penali passate in Parte_2 giudicato, voglia condannarlo al risarcimento in favore dell'istante dei danni tutti subiti, come sopra individuati, sia patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza delle opere abusive realizzate, danni che ci si riserva di quantificare in corso di giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma decorrenti dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, nonché alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio». Costituitosi, il convenuto si limitava ad eccepire _2
l'estinzione del giudizio per la tardiva costituzione di parte attrice, dichiarando di non volere, per questo motivo, accettare il contraddittorio e contestando comunque la domanda perché inammissibile, infondata e generica. Rigettata l'eccezione di estinzione, concesso termine alla parte attrice per il deposito di memoria integrativa, precisate la domanda e le difese del convenuto, formulate le istanze istruttorie con le memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., veniva disposta C.T.U. onde descrivere lo stato dei luoghi, anche a mezzo di rilevi grafici e fotografici, descrivere le modifiche apportate dal , anche mediante _2 aereofotogrammetrie per gli anni precedenti al 1999, descrivere il manufatto abusivo colpito dall'ordine di abbattimento e verificare se
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fosse stato in tutto o in parte rimosso, accertare se la modifica dello stato dei luoghi fosse in grado di realizzare una servitù a carico del fondo di proprietà , accertare se il manufatto avesse prodotto danni, Pt_1 descriverli e quantificarli, individuare gli interventi necessari per l'eliminazione degli inconvenienti prodotti. Sennonché, disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali in considerazione delle contestazioni mosse da entrambe le parti costituite, il nuovo C.T.U. concludeva individuando le modifiche apportate dal convenuto allo stato dei luoghi originario, modifiche consistite in una rampa carrabile in conglomerato bituminoso di accesso alle serre;
nella realizzazione di un terrapieno sottostante lo strato di asfalto della rampa lungo il muro di confine con la proprietà che aveva portato il piano carrabile ad Pt_1 una quota maggiore rispetto alla altezza originaria del muro di confine, essendo stato innalzato di oltre 2.10 m. il piano originario del fondo di proprietà , con una conseguente radicale modifica della _2 funzione del muro stesso che da muro di confine tra le due proprietà era divenuto muro di contenimento, (nella parte in cui si sviluppava la rampa); pertanto, assodato che il fondo della era rimasto con Pt_1 il piano campagna alla sua quota originaria cosicché era dal fondo
, a quota rialzata, che si aveva introspezione nel fondo _2 dell'attrice, valutava in €. 188.787,81 il danno subito dall'attrice, oltre
€. 26.028,19 cui ammontavano le spese per la ricostruzione del muro comune, per l'adeguamento sismico delle opere in calcestruzzo armato sopraelevate e per le relative spese tecniche. Introitata la causa in decisione e rimessa sul ruolo invitando l'ausiliario ad ulteriori chiarimenti, dopo l'ennesimo supplemento istruttorio la causa era nuovamente assegnata a sentenza resa, sulle rassegnate conclusioni e dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come da dispositivo in epigrafe. Con atto di appello del 3.10.2013 il impugnava la sentenza per _2 sentire, in sua riforma, accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Corte di Appello: Disporre una rinnovazione della CTU per le ragioni analiticamente indicate nella narrativa del presente atto;
Ammettere le richieste istruttorie formulate dal sig. nel corso del Parte_2
5 Proc. n°105/2020 R.G.
primo grado di giudizio in sede di note ex art. 186 VI comma n. 2 c.p.c., come riportate nella narrativa del presente atto con i testi già indicati;
In ogni caso rigettare le richieste risarcitorie avanzate dalla sig.ra ; con condanna della parte appellata al pagamento Parte_1 delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde». Lamentava l'appellante l'erroneità della pronuncia nella parte in cui, in violazione dell'art. 651 c.p.p., aveva rigettato le istanze istruttorie formulate dal esso , per essere già intervenuto accertamento definitivo in _2 sede penale della realizzazione di opere abusive. Deduceva, diversamente, l'appellante che, considerato l'abbandono, nel nostro sistema processuale, del principio della pregiudizialità penale, il c.d. effetto vincolante del giudicato penale di cui agli artt. 651-654 c.p.p. andrebbe interpretato restrittivamente;
ciò particolarmente nel caso di specie, atteso che l'accertamento penale definitivo risaliva al 2005 mentre l'attrice aveva richiesto il risarcimento di un danno che aveva assunto protrattosi sino ad oggi, a causa della persistenza degli abusi;
in ragione di ciò, lamentando che erroneamente l'attività istruttoria era stata limitata alla sola C.T.U., chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'appellata e della prova testimoniale già chiesti in primo grado, sulle circostanze della costruzione a cura e spese del _2 del muro di confine, della natura di fondo non coltivato della , Pt_1 dell'esistenza già da circa un trentennio della strada di accesso al fondo da via Zumbini, della sempre esistita diversità delle quote di _2 campagna dei fondi, della già avvenuta demolizione della rampa ed, infine, della mai modificata attuale destinazione dei fondo . Si _2 doleva, altresì, dell'erroneità della quantificazione del danno da parte del primo giudice, che aveva recepito le inesatte conclusioni del C.T.U.. Riproponeva, infine, la questione della carenza di legittimazione della nel chiedere il risarcimento di alcuni danni in ragione dei tempi Pt_1 nei quali era divenuta proprietaria dei cespiti, lamentando la omessa riduzione proporzionale delle poste risarcitorie e, pertanto, l'erroneità della sentenza, con ciò richiamando una questione già affrontata dal
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Tribunale nella motivazione della sentenza di primo grado e ritenuta, comunque, di scarso rilievo pratico, essendo la divenuta Pt_1 legittima proprietaria anche dei cespiti residui in corso di giudizio. Quest'ultima, costituitasi, contestava tutti i motivi di appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Con la sentenza n°608/2018, pubblicata il 08.02.2018, la Corte di Appello riteneva inammissibile il secondo motivo di gravame, perché del tutto carente di specifiche critiche avverso il relativo punto della sentenza di primo grado, rigettava il primo motivo, consistente nella pretesa erroneità della sentenza impugnata per non avere accolto le istanze istruttorie formulate dal , ritenendo irrilevante l'attività _2 istruttoria richiesta in presenza della sentenza penale di condanna, passata in giudicato, che aveva accertato la realizzazione ad opera del dei manufatti abusivi denunciati e condannato il medesimo al _2 risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da quantificarsi in sede civile, mentre accoglieva il terzo ed ultimo motivo, con il quale l'appellante aveva lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado perché nel liquidare gli importi risarcitori il Tribunale non aveva tenuto conto che la era divenuta proprietaria dell'intero Pt_1 cespite solo in corso di giudizio e che, essendo al momento della realizzazione della rampa abusiva (1998) proprietaria solo di un terzo, non aveva diritto all'integrale risarcimento;
riformava quindi sul punto la sentenza di primo grado condannando l'appellante a pagare in favore della la somma di €. 38.333.00, oltre interessi e rivalutazione, Pt_1 pari ad un terzo del danno che rimaneva accertato nell'importo liquidato dal Tribunale di €. 115.000,00, compensando tra le parti i due terzi delle spese di giudizio del primo e del secondo grado e ponendo a carico del il rimanente terzo. Proposto ricorso per cassazione dalla _2
, con cui si censurava tra l'altro, per violazione degli artt. 101 e Pt_1
102 c.p.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.), il capo della sentenza che, ritenendo fondato e meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello, aveva riformato la sentenza di primo grado, escludendo il risarcimento relativo alle quote acquistate dalla , Pt_1 dopo il 1998, dai germani non partecipanti al giudizio, pur non
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configurandosi, nella fattispecie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, Con la sentenza n 29506/2019, pubblicata il 14.11.2019, la S.. C. così provvedeva: «La Corte dichiara infondato il motivo numero uno ed assorbito il motivo numero tre;
accoglie, per quanto di ragione, i restanti motivi e rinvia la controversia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità»; fissando il seguente principio di diritto: «Posto che è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso per il minor godimento del bene derivante dalla violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante, dovendosi presumere che egli abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti, dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune». Avviato dalla il giudizio di Pt_1 rinvio con citazione in riassunzione del 9.01.2020, la stessa chiedeva che la Corte territoriale, nell'uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, rigettasse l'appello conclusosi con la sentenza cassata, confermando quella di primo grado. Il procuratore della , Pt_1 evidenziato che l'atto di riassunzione era stato notificato erroneamente presso il procuratore costituito nei precedenti gradi di appello e cassazione anziché alle parti personalmente, assumendo che detta notifica doveva ritenersi nulla e che tale vizio poteva essere sanato mediante rinnovazione della notifica stessa, chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione della notificazione personalmente nei confronti degli eredi del già costituiti nel giudizio di Cassazione _2 sicché, con provvedimento del 19.05.2023, la Corte disponeva la rinnovazione della notificazione nel termine perentorio di trenta giorni e nel rispetto dei termini di comparizione come per legge. Costituitesi, le appellate in riassunzione si riportavano alle seguenti conclusioni: «1) Alla luce di tutto quanto esposto nella narrativa, dichiarare l'estinzione del giudizio, considerata l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione
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in riassunzione inizialmente indirizzata al sig. ; 2) Parte_2
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuirsi direttamente al sottoscritto avvocato anticipatario»; Sosteneva, infatti, la loro difesa essere intervenuta l'estinzione del giudizio decorso del termine previsto dall'art. 392 c.p.c., asserendo l'assoluta inesistenza della notifica iniziale della citazione in riassunzione effettuata presso il difensore del . Riprodottosi _2 perciò il contraddittorio nella fase rescissoria la Corte, disposta l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei procedimenti pregressi, dopo alcuni differimenti dovuti ad esigenze di ruolo, all'esito della trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari, ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti il termine di cui all'art 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche. Sulla pregiudiziale eccezione in rito di intervenuta estinzione del giudizio per pretesa tardività della notifica dell'atto di riassunzione appare superata già dalla motivazione della ordinanza richiamata in narrativa con cui la Corte ha autorizzato la rinotifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio. Con essa si era chiarito, riproducendo un consolidato insegnamento di legittimità, che «La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, con notificazione eseguita presso il domiciliatario o al difensore costituito nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla ma non inesistente, stante la possibilità di ricollegare tali soggetti a precedenti designazioni della stessa parte. Pertanto, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non potrà dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma dovrà ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita, così sanando la nullità. Qualora, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, davanti alla Corte di Cassazione a cui la relativa questione venga dedotta, dovrà essere dichiarata la nullità e cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche se nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio ex art. 393 c.p.c., potendo la nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra
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parte, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c.».(cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza 11 gennaio 2022, n°605). Pertanto, il vizio rimarrebbe sanabile anche qualora, non rilevato in grado di appello, venisse al contrario accertato dalla successiva cassazione della sentenza così emessa. Né potrebbe sostenersi che nel caso di specie siamo in presenza di una ipotesi di radicale inesistenza della notificazione stessa, alla luce del rigoroso orientamento di recente inaugurato dalla cassazione secondo cui i vizi della notificazione sono tutti da ricondurre alla nullità – sanabile – ad eccezione di alcune residuali ipotesi in cui manchi del tutto l'atto notificato o che questo non abbia alcuna attinenza e/o collegamento con il luogo dove è stata eseguita, ipotesi che evidentemente non ricorrono nel caso di specie. Qui non resta dunque che ribadire la correttezza di quanto statuito con l'ordinanza de qua. Il principio di diritto espresso dal provvedimento rescindente non lascia spazio, nel presente giudizio di rinvio che, come noto, ha carattere c.d.
“chiuso, a soluzioni decisorie” alternative a quella che conduce in sostanza al rigetto dell'appello a suo proposto dal dante causa delle odierne appellate in riassunzione con conseguente, integrale conferma della sentenza di primo grado. L'ultimo motivo di appello, condiviso dalla cassata sentenza, va necessariamente riesaminato alla luce delle direttive impartite dalla S. C. che, come premesso, ne impongono il rigetto. Con esso si era lamentata la parziale carenza di legittimazione della in ragione Pt_1 dei tempi nei quali sarebbe divenuta proprietaria dei cespiti. Ebbene, «Posto che è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso per il minor godimento del bene derivante dalla violazione della normativa edilizia da parte del proprietario confinante, dovendosi presumere che egli abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti, dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune»; (così la pronuncia rescindente). Con
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la sua censura la difesa appellante aveva sostenuto la non risarcibilità del danno relativamente alle quote di cui la era divenuta Pt_1 proprietaria dopo la realizzazione dell'opera abusiva, per essere stato effettuato l'acquisto nello stato di fatto in cui si trovava l'immobile. Non aveva potuto però fare a meno di riconoscere che all'epoca dei fatti di causa la stessa era già comproprietaria dei cespiti danneggiati Pt_1
(c.f.r. in sua produzione di primo grado, vol. 2, denuncia di successione
, atto compravendita notaio del 30.03.1969, Persona_3 Per_4
Atto compravendita notaio del 27.06.1979, atto Per_5 compravendita notaio 27.04.1999). Alla stregua del principio Per_6 enunciato dalla Cassazione, dunque, essa , in quanto Pt_1 comproprietaria del fondo danneggiato, era legittimata ad agire per la tutela nella sua interezza per il risarcimento derivante al bene stesso dalla violazione della normativa edilizia, in quanto la suddetta azione si presume esperita nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti, con conseguente suo diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene comune. Pertanto, indipendentemente dall'epoca di acquisto delle quote di proprietà altrui sui beni oggetto di causa, quest'ultima, in qualità di comproprietaria del bene all'epoca della violazione, ben poteva agire per il risarcimento dell'intero danno provocato dalla condotta del ed aveva diritto, _2 conseguentemente, alla liquidazione in proprio favore dell'intero danno patito, e non nella misura della quota di sua appartenenza. Gli altri motivi di impugnazione erano stati già disattesi dalla sentenza cassata e qui non resta che ribadirne la infondatezza, tanto più in assenza di esplicita loro reiterazione ad opera della difesa delle appellate in riassunzione. Così, per la doglianza che aveva avuto ad oggetto la mancata ammissione dei mezzi istruttori, giova ricordare anche che in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre
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nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado. Tale principio è stato, di recente, confermato dalla S.C. con l'affermazione secondo cui: «In osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere "specifica", dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado» (C.f.r. Cass. civ., ord. 09-06-2023, n. 16420; conf. Cass. civ., Sez. III., ord. 07-03-2019, n. 6590; Cass. civ., Sez. III., sent. 03-08-2017, n.19352; Cass. civ., Sez. II, ord. 23-03- 2016, n. 5812). In ogni caso il rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado era stato motivato e meritevole dunque di conferma. Questo perché ogni qualvolta, con accertamento penale irrevocabile, sia pronunciata sentenza di condanna a seguito di dibattimento, il giudicato penale esplica la sua efficacia, quanto all'accertamento dell'esistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, anche nel giudizio civile e/o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (c.f.r. Cass. civ., SS.UU., ord. 03-12-2010, n. 4549). Nella fattispecie, come giustamente evidenziato dal giudice di prime cure, si verteva in tema di reato di danno, suscettibile di produrre nocumento, come concretamente dimostrato con C.T.U. percipiente, anche ai diritti soggettivi del privato. Perciò, anche nell'ipotesi in cui si renda necessario accertare l'eventuale verificazione di danni, non possono comunque più essere rimessi in discussione nel relativo giudizio civile o amministrativo l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato. E ciò, in particolare, riguardava la questione della individuazione della rampa abusiva, non potendosi mettere in dubbio che si trattasse di un manufatto di 20 m., la cui realizzazione era stata successiva all'ultima aerofotogrammetria Alisud disponibile del 1997, acquisita dalla Procura della Repubblica e che, prima di quel
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momento, tale rampa non esistesse, così come statuito nel giudicato penale. Il rilievo che muovo dalla discrasia temporale tra accertamenti penali risalenti ed epoca della domanda risarcitoria risulta privo di consistenza. Infatti, la permanenza degli abusi risultava confermata anche dalla stessa relazione di C.T.U. e dagli accertamenti e sopralluoghi effettuati, come riportati nella documentazione fotografica ad essa allegata, i quali avevano evidenziato, anche in tempi successivi alla proposizione della domanda, la permanenza in loco dei manufatti abusivi oggetto del presente giudizio. Non a caso la mancanza di spessore del motivo di appello in parola è stata già affermata con la menzionata sentenza n°608/2018, affermandosi che «Contrariamente all'assunto dell'appellante, non vi è dubbio che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione in particolare espressi proprio nella sentenza a Sezioni Unite invocata dall'appellante, secondo la quale, a norma dell'art. 651 c.p.c.
“la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità, penale e alla affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato”, avendo il Tribunale, in conformità di detta pronuncia e del tutto correttamente, ritenuto inammissibili le prove orali articolate da esso , in quanto aventi ad oggetto circostanze in contrasto, e _2 volte a rimettere in discussione, in questa sede, fatti già compiutamente oggetto dell'accertamento penale e coperti dal predetto giudicato, ovvero la individuazione e l'esistenza della rampa abusiva di cui trattasi, le sue dimensioni e l'epoca della sua realizzazione, nonché la sua non identificabilità con la preesistente strada comunale di accesso al fondo di esso ». _2
Quanto al secondo motivo di gravame, a mente del quale, il G.U. avrebbe erroneamente quantificato i danni per avere recepito le errate conclusioni del C.T.U., deve rilevarsi come il motivo sia già stato dichiarato inammissibile dalla precedente sentenza di appello. Parte appellata, sin dalla propria costituzione in appello, aveva osservato che
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la doglianza in discuissione consisteva nella mera riproduzione dei rilievi critici alla C.T.U. contenuti nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio ed ai quali l'ausiliario, opportunamente convocato a chiarimenti dal G.U., aveva già dato dettagliata risposta, poi recepita nella sentenza dal Tribunale. All'esito di tali chiarimenti il Tribunale adito aveva ritenuto esaustive e convincenti le argomentazioni offerte dal C.T.U. tanto in ordine alla sussistenza del danno quanto in ordine all'ammontare dello stesso. La Corte, nell'esaminare precedentemente la questione, aveva condiviso quanto sopra osservato, affermando che «L'appellante si è limitato a riportare testualmente e pedissequamente, in maniera integrale, i rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal ctu ing. depositata in data 30-9-2011, già esposti da Per_2 esso nella comparsa conclusionale di primo grado depositata _2 in data 12 gennaio 2012, di cui le predette pagine dell'atto d'appello costituiscono la integrale riproduzione […] Orbene, essendosi l'appellante, sul punto, limitato a riprodurre pedissequamente i predetti rilevi, che, a parere del giudice di primo grado, hanno trovato analitica, adeguata e convincente risposta nei successivi chiarimenti peritali, espressamente richiamati e fatti propri da esso tribunale nella motivazione della impugnata sentenza;
non essendo invece minimamente sottoposto a critica e censura il percorso motivazionale esposto in sentenza, né tantomeno le dettagliate e puntuali risposte fornite in sede di chiarimenti dal predetto ctu, ritenute esaurienti e fatte espressamente proprie dal Tribunale;
non può che ritenersi inammissibile il relativo motivo di gravame attesa la estrema genericità dello stesso e non essendo le argomentazioni dell'appellante idonee a contrastare la motivazione della sentenza di primo grado circa la ritenuta sussistenza (nonché il complessivo ammontare) dei danni di cui trattasi». Solo per completezza motivazionale va detto che appare fuori bersaglio anche la censura a mente della quale, diversamente dal primo ausiliario, quello subentrato si sarebbe limitato, nel rispondere al quesito relativo alla descrizione dello stato dei luoghi, a rappresentare le proprietà , anche soffermandosi su quelle poste a quota più alta Pt_1 del muro e distanti dal muro stesso oltre 50 m., copiando
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pedissequamente la relazione tecnica di parte attrice. Come evincibile dalla piana lettura dell'elaborato peritale, recepito nella pronuncia di primo grado, il secondo perito d'ufficio aveva escluso, dalla valutazione e quantificazione dei danni riscontrati nella proprietà , le Pt_1 porzioni di fondo che, per la loro lontananza dal muro o per la loro quota, non avevano subito danni, di volta in volta, o perché il muro non era dalle stesse visibile, o perché non esisteva il pericolo derivante dalla sua instabilità. Ad ogni buon conto la critica mossa per questo verso non aveva, e non ha, individuato alcun vizio della sentenza. Per giunta, andrebbe considerata in linea di massima l'inopportunità del confronto tra le risultanze delle due diverse relazioni peritali d'ufficio dal momento che la rinnovazione della consulenza ha comportato l'integrale superamento di quella precedente che deve, pertanto, considerarsi tamquom non esset. Sempre secondo l'assunto della già appellante difesa il CTU avrebbe erroneamente individuato il manufatto colpito da ordine di demolizione dell'autorità amministrativa e penale, identificandolo in un tratto di rampa di circa 20 m., di cui rimarrebbe da abbattere il tratto lungo il confine con la proprietà , per una Pt_1 lunghezza, pari a quella del muro di confine con la proprietà , _2 di circa 12.50 ml. Diversamente, il tratto di rampa ancora esistente sarebbe solo il tratto di strada, non abusivo, oggetto della servitù di passaggio (costituita con atto per notaio di del Persona_7 Per_8
10/0871970, Rep. 42807) in favore del fondo , altrimenti _2 intercluso e di cui anche riferisce l'atto di divisione (per notaio Per_9 del 27/04/1981 Rep. 1979). Anche qui non corrisponde al vero che il CTU abbia confuso il manufatto abusivo con la strada di accesso al fondo, dal momento che lo stesso ha precisato, al contrario, (nel paragrafo 4.2 dell'elaborato e ribadito nel punto 2 dei chiarimenti pag. 3), che il passaggio per raggiungere il fondo intercluso, consistente in una striscia di terreno larga 4,5 m., un viottolo di campagna, posto alla stessa quota del fondo (cui si riferiva anche l'atto di divisione del 1981 da Pt_1 cui proviene il cespite del ), visibile, a differenza della rampa _2 abusiva, con l'ultima aerofotogrammetria Alisud del 18/4/1997, nella quale è percepibile una folta vegetazione, non è identificabile con il
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manufatto abusivo, che veniva, invece, fotografato, nell'aprile del 1999, dalla Polizia Municipale di Portici. Per il resto, resta inalterato e riproducibile in questa sede il passo motivazionale della sentenza cassata, non affatto scalfito o infirmato dalle argomentazioni difensive delle appellate in riassunzione, che aveva così statuito: “… in ordine ai rilievi formulati da esso convenuto – la indagine peritale d'ufficio – rispondeva in maniera completa ed esauriente a tutte le osservazioni e i rilievi sollevati da esso , come espressamente affermato dalla _2 sentenza di primo grado, laddove il Tribunale evidenzia che la costruzione del , per le sue dimensioni, per la sopraelevazione _2 che ha determinato nel fondo di appartenenza, …, ha effettivamente comportato i pregiudizi (consistenti in danni da introspezione, da riduzione di luce, soleggiamento e luminosità, nonché da riduzione di veduta, paesaggio e panoramicità e infine da mancato parziale utilizzo del giardino) precisamente indicati al punto 4.6 dell'elaborato peritale, ritenuto logicamente e congruamente articolato, aggiungendo inoltre esso Tribunale che le specifiche censure alle conclusioni di esso ing.
, …, hanno ricevuto congrue ed analitiche risposte nei dettagliati Per_2 chiarimenti depositati dal tecnico, cui pure la sentenza espressamente rinvia, facendoli propri, …”. La soccombenza ultima delle appellate in riassunzione ne comporta la inevitabile condanna alle spese delle diverse fasi, rescindente e rescissoria, spese liquidate d'ufficio in dispositivo con distrazione in favore del costituito avvocato antistatario. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla
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norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_3 Controparte_2 quali eredi di , con citazione rinotificata ex art. 140 Parte_2
c.p.c. in data 6.06.2023, così provvede:
1°) Rigettato l'appello già proposto dal dante causa delle odierne appellate in riassunzione, conferma per l'effetto la sentenza di primo grado come da dispositivo in epigrafe;
2°) Condanna le appellate in riassunzione in solido, nella qualità, alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria, liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del grado di appello in complessivi €. 9.700,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 7.500,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 9.500,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al difensore anticipatario;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento degli appellati in riassunzione, già appellanti in via principale e incidentale nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, alla contribuzione ulteriore come per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.7.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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