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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al R.G. n. 7477/2021, trattenuto in decisione il 13/05/2025 promossa da
(C.F. ), con sede in Roma, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Lais
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Perrino.
Nonché
, in persona del Direttore Generale pt, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12.
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Rita Santo.
1 FATTO
Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2016, la società Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma il
[...] CP_1
, l' e la , al fine di far accertare l'esatta
[...] Controparte_2 Parte_2 linea di demarcazione dell'area demaniale marittima relativa ad un villino di sua proprietà sito in , località Torvaianica, Lungomare delle Sirene 485. CP_1
L'attrice esponeva di aver acquistato l'immobile all'asta giudiziale e che, successivamente all'acquisto, le era stata contestata dal Comune di CP_1 un'occupazione abusiva di un'area demaniale marittima contraddistinta da particella demaniale 2386, foglio 25 allegato A (sviluppo Z del S.I.D.) antistante la particella catastale 4.
Riteneva tale contestazione erronea, in quanto la linea SID (Sistema Informativo
Demanio), a suo dire, avrebbe una funzione meramente accertativa e non costitutiva di un diritto, e chiedeva l'accertamento dell'esatta titolarità delle aree in capo a Parte_1
Si sono costituite in primo grado il , l' e la Controparte_1 Controparte_2
. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8256/2021 del 12/05/2021, Parte_2 rigettava integralmente la domanda attorea.
Avverso detta pronuncia, la società proponeva appello, Parte_1 reiterando le proprie argomentazioni e lamentando l'errore di diritto del giudice di primo grado per non aver disapplicato la linea SID e per non aver disposto la richiesta CTU.
Si costituivano in appello il , l' e la Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
L' Demanio ribadiva che l'area in questione è una porzione di arenile CP_2 appartenente al demanio marittimo su cui sono state realizzate opere abusive.
Evidenziava che il Tribunale aveva rigettato la domanda di accertamento della linea di demarcazione demaniale non solo per la specifica delimitazione del 1930, ma anche per il copioso materiale probatorio che comprovava l'appartenenza dell'area
2 al demanio marittimo e la contestazione dell'occupazione abusiva alla
[...] da parte delle Autorità competenti, nonché la conoscenza della qualità Parte_1 demaniale dell'area da parte dell'appellante e dei suoi danti causa.
Il dal canto suo, ha ribadito la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva in quanto il procedimento di delimitazione delle aree demaniali non rientra nella sua competenza ed ha evidenziato che, per una nuova determinazione della linea di demarcazione demaniale, l'appellante avrebbe dovuto impugnare il provvedimento amministrativo che la stabilisce (tramite il SID), e che tale accertamento non può avvenire tramite CTU, essendo un procedimento amministrativo complesso che coinvolge diversi enti.
Il ha evidenziato inoltre che un rilievo sullo stato dei luoghi era già stato CP_1 effettuato nel 1992, portando a sanzioni per sconfinamento illecito su area demaniale.
Anche la ha insistito sul difetto di legittimazione passiva. Parte_2
DIRITTO
La Corte ritiene che l'appello proposto dalla società è Parte_1 infondato e deve essere rigettato.
Condivisibilmente il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della linea di demarcazione demaniale non solo sul presupposto che l'area fosse già stata oggetto di specifica delimitazione nel 1930, ma anche e soprattutto in considerazione del copioso materiale probatorio prodotto dall' , Controparte_2 diretto a comprovare in modo incontrovertibile l'appartenenza dell'area in questione al demanio marittimo.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che l'Ufficio Locale Marittimo del
Ministero dei Trasporti di Torvaianica aveva già segnalato alle autorità competenti, con nota prot. n. 0409 del 20/02/2007, l'occupazione abusiva dell'area demaniale marittima antistante l'immobile sito in Via Lungomare delle Sirene n. 485. In particolare, i sopralluoghi avevano rilevato che il confine tra la proprietà privata e il pubblico demanio marittimo coincideva con il muro perimetrale dell'immobile e
3 che tutte le opere e strutture esistenti davanti allo stesso ricadevano su area di pubblico demanio marittimo, con un'occupazione abusiva di circa 93,25 mq.
Inoltre, è emerso che a carico della dante causa della Sig.ra Persona_1 erano già state trasmesse alla A.G. di Roma precedenti informative di reato per la medesima occupazione, con mancata ottemperanza ad un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi.
L'Ufficio Tecnico Erariale di Roma, con nota prot. n. 1887/94/IA del 20/12/1994, aveva anche comunicato la determinazione degli indennizzi annui per l'occupazione abusiva di demanio marittimo. Tali elementi dimostrano una pregressa e perdurante situazione di occupazione abusiva, ben nota ai precedenti proprietari e, per effetto dell'acquisto all'asta, anche all'appellante, che condivisibilemnte il tribunale ha rilevato.
Questa Corte condivide pienamente gli assunti della difesa erariale.
Le autorità preposte hanno, già da decenni, accertato di fatto e in diritto (in varie occasioni) come la sig.ra prima e la abbiano Persona_1 Parte_1 occupato senza titolo un'area di pubblico demanio marittimo. La vendita all'Asta non elide il problema.
Il dato si trae dalla cartografia utilizzata dalla Guardia Costiera di Tovajanica nell'ultimo sopralluogo effettuato nell'area interessata il 6/4/2011.
Chiara la posizione che si evince dalla cartografia ufficiale tratta dal S.I.D. nella quale è indicato:
a) sia il limite del Demanio Pubblico Marittimo (linea marcata e in grassetto nello stralcio del SID);
b) sia l'area di mq. 97,90 circa abusivamente occupata dalla società
[...]
(area evidenziata con colorazione azzurro nello stralcio del SID). Parte_1
Il S.I.D. è una banca dati integrata, cartografica e amministrativa, elaborata dal
Ministero dei Trasporti con il supporto dei dati provenienti dalle Capitanerie di
Porto e dall'Amministrazione finanziaria, con la funzione di fornire un quadro complessivo della consistenza del demanio marittimo fruibile dalle Amministrazioni
(con funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo).
4 Le basi cartografiche costituiscono una base di accertamenti certi di rappresentazione ufficiale (comune all'Amministrazione marittima e finanziaria). I dati forniti dal S.I.D. sono un provvedimento amministrativo generale che, in quanto non impugnati, sono in questo processi vincolanti;
i dati non possono essere certo smentiti da una CTU invocata dalla parte attrice.
Tra l'altro la difesa erariale ha evidenziato senza smentita che le opere sono state realizzate nell'ambito di aree già oggetto dell'originario Verbale di Delimitazione degli Arenili del Comune di n. 3 del 30 settembre 1926 (rep. 139 dell'anno CP_1
1926 reg. delim. n. 50) ai sensi dell'art. 775 del Regolamento approvato con R.D.
20.11.1879 (ora novellato dal Regolamento al Codice della Navigazione vigente), che rappresentava il punto di riferimento per definire l'esatto confine tra demanio marittimo e le proprietà private.
La summenzionata Delimitazione era stata approvata in data 19/9/1932 dal
Ministero delle Comunicazioni-Direzione Generale della Marina Mercantile e successivamente registrata a Civitavecchia l'8/10/32 al n. 504 vol. 106 mod. II).
Andava se del caso impugnato dalla parte attrice l'atto amministrativo generale e vincolante non esperire una azione di accertamento della proprietà del bene. appare, pertanto, essere una mera occupante senza titolo di Parte_1 un'area già a suo tempo riconosciuta quale Pubblico Demanio Marittimo dalla competente Commissione di delimitazione (all'esito della relativa procedura ex art. 775 dell'allora vigente Regolamento approvato con R.D. 20.11.1879).
Tra l'altro la stessa società ammette la occupazione;
essa aveva richiesto al Comune di , con missiva del 5/10/2012, di “poter regolarizzare detta occupazione CP_1 di arenile demaniale…per tramite di rilascio di titolo di concessione demaniale a titolo oneroso”.
Questo documento del 5.10.2012 ha un incredibile valore probatorio in quanto la società già sapeva delle reali condizioni dei luoghi.
Non è possibile oggi annullare in questa sede il valore probante della cartografia ufficiale del S.I.D. semplicemente affermando che essa non risponde alla reale situazione dei luoghi.
Peraltro l'occupazione era stata già accertata dalla Capitaneria di Porto di Roma, in data 09.04.1992; era stato emesso Decreto Ingiuntivo di ripristino dello stato dei luoghi n. 67/92 nei confronti della dante causa sig.ra . La Persona_1
5 stessa aveva proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento sul presupposto che “dette opere furono realizzate unitamente al progetto approvato e rilasciato dal
Comune di al Primo proprietario sig. nel 1956 che ha CP_1 Parte_3 pagato la tacita concessione nel corso degli anni…e che mai è stata revocata.
Sussiste la nota prot. n. 1887/94 del 20/12/1994 con cui l'Ufficio Tecnico Erariale comunicava che “è stato eseguito un recente sopralluogo dell'immobile di che trattasi ed è stato accertato che la situazione dei luogo non ha subito modificazioni rispetto
a prima. Infatti era stato rilevato che:
- l'immobile grava sul P.D.M del Comune di loc. Torvaianica, Lungomare CP_1 delle sirene civ. 485;
- l'occupazione consiste in una costruzione in muratura (blocchi di tufo ad uso locale deposito) di mq. 23 ed una superficie annessa di mq. 94.
Sussistono, pertanto, molteplici ed inequivoci, abbondanti, elementi per determinare il rigetto della domanda della parte attrice: si tratta di una area demaniale conosciuta da decenni come tale da tutti i proprietari, compresa da ultimo la odierna parte attrice.
Le Autorità avevano già contestato ai diversi precedenti proprietari la occupazione del demanio marittimo: l'acquisto alla Asta non sana una occupazione demaniale che consapevolmente si perpetua da decenni.
Il tentativo di declassare il valore degli accertamenti sul posto e della Banca dati con la mutazione dei luoghi deve essere rigettato, anche alla luce della consapevole istanza volta al pagamento della indennità di occupazione del demanio di cui si è detto sopra.
Per quanto concerne invece le argomentazioni dell'appellante relative allo spostamento della linea SID e alla necessità di una CTU per verificare lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti, la Corte osserva quanto segue.
L'individuazione dei beni demaniali è un procedimento amministrativo complesso che investe diversi enti e si conclude con un provvedimento finale. Le rappresentazioni grafiche del sistema SID sono la risultante di tale procedimento amministrativo. Per una nuova determinazione della linea di demarcazione demaniale, l'appellante avrebbe dovuto impugnare il provvedimento amministrativo che la stabilisce e individua (tramite il SID). Tale accertamento non
6 può essere effettuato tramite una consulenza tecnica d'ufficio. L'appellante non ha impugnato il provvedimento nel momento in cui si è verificata la presunta lesività nei confronti della sua posizione giuridica soggettiva, ovvero al momento dell'emissione del provvedimento di ripristino da parte del Controparte_1
Anzi, la ha chiesto all'amministrazione comunale di poter Parte_1 regolarizzare la morosità e la situazione di illegittima occupazione di demanio marittimo, il che fa intendere che conoscesse la situazione di illegittimità sin dal momento dell'acquisto all'asta. Inoltre, un rilievo sullo stato dei luoghi era già stato fatto nel 1992, portando le amministrazioni competenti a certificare e sanzionare l'illegittimo sconfinamento su area demaniale. Pertanto, il tentativo di declassare il valore degli accertamenti sul posto e della banca dati con la mutazione dei luoghi deve essere rigettato.
La Corte conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i verbali di delimitazione hanno efficacia dichiarativa e non costitutiva. Tuttavia, nel caso di specie, la decisione di primo grado non si è basata unicamente sulla valenza della linea SID, ma ha tenuto conto di un quadro probatorio complessivo che ha dimostrato l'appartenenza dell'area al demanio marittimo e la persistenza dell'occupazione abusiva. Le allegazioni dell'appellante circa la mutazione dei luoghi e l'irrilevanza dei dati SID non sono supportate da prove concrete idonee a superare la preesistente e documentata situazione.
Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dal e Controparte_1 dalla restano assorbite. Parte_2
L'appello non merita quindi accoglimento
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8256/2021 del Tribunale di Roma, Parte_1
Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente la sentenza n. 8256/2021 del Tribunale di Roma.
7 Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio in favore del , dell' e della Controparte_1 Controparte_2
, che si liquidano separatamente per ciascuna parte in € 3500.00 Parte_2 oltre spese generali , iva e cpa..
Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma il 02 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
8 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
AVERSANO dott.ssa MARIA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al R.G. n. 7477/2021, trattenuto in decisione il 13/05/2025 promossa da
(C.F. ), con sede in Roma, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Lais
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Perrino.
Nonché
, in persona del Direttore Generale pt, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12.
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Rita Santo.
1 FATTO
Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2016, la società Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma il
[...] CP_1
, l' e la , al fine di far accertare l'esatta
[...] Controparte_2 Parte_2 linea di demarcazione dell'area demaniale marittima relativa ad un villino di sua proprietà sito in , località Torvaianica, Lungomare delle Sirene 485. CP_1
L'attrice esponeva di aver acquistato l'immobile all'asta giudiziale e che, successivamente all'acquisto, le era stata contestata dal Comune di CP_1 un'occupazione abusiva di un'area demaniale marittima contraddistinta da particella demaniale 2386, foglio 25 allegato A (sviluppo Z del S.I.D.) antistante la particella catastale 4.
Riteneva tale contestazione erronea, in quanto la linea SID (Sistema Informativo
Demanio), a suo dire, avrebbe una funzione meramente accertativa e non costitutiva di un diritto, e chiedeva l'accertamento dell'esatta titolarità delle aree in capo a Parte_1
Si sono costituite in primo grado il , l' e la Controparte_1 Controparte_2
. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8256/2021 del 12/05/2021, Parte_2 rigettava integralmente la domanda attorea.
Avverso detta pronuncia, la società proponeva appello, Parte_1 reiterando le proprie argomentazioni e lamentando l'errore di diritto del giudice di primo grado per non aver disapplicato la linea SID e per non aver disposto la richiesta CTU.
Si costituivano in appello il , l' e la Controparte_1 Controparte_2 Pt_2
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
L' Demanio ribadiva che l'area in questione è una porzione di arenile CP_2 appartenente al demanio marittimo su cui sono state realizzate opere abusive.
Evidenziava che il Tribunale aveva rigettato la domanda di accertamento della linea di demarcazione demaniale non solo per la specifica delimitazione del 1930, ma anche per il copioso materiale probatorio che comprovava l'appartenenza dell'area
2 al demanio marittimo e la contestazione dell'occupazione abusiva alla
[...] da parte delle Autorità competenti, nonché la conoscenza della qualità Parte_1 demaniale dell'area da parte dell'appellante e dei suoi danti causa.
Il dal canto suo, ha ribadito la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva in quanto il procedimento di delimitazione delle aree demaniali non rientra nella sua competenza ed ha evidenziato che, per una nuova determinazione della linea di demarcazione demaniale, l'appellante avrebbe dovuto impugnare il provvedimento amministrativo che la stabilisce (tramite il SID), e che tale accertamento non può avvenire tramite CTU, essendo un procedimento amministrativo complesso che coinvolge diversi enti.
Il ha evidenziato inoltre che un rilievo sullo stato dei luoghi era già stato CP_1 effettuato nel 1992, portando a sanzioni per sconfinamento illecito su area demaniale.
Anche la ha insistito sul difetto di legittimazione passiva. Parte_2
DIRITTO
La Corte ritiene che l'appello proposto dalla società è Parte_1 infondato e deve essere rigettato.
Condivisibilmente il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento della linea di demarcazione demaniale non solo sul presupposto che l'area fosse già stata oggetto di specifica delimitazione nel 1930, ma anche e soprattutto in considerazione del copioso materiale probatorio prodotto dall' , Controparte_2 diretto a comprovare in modo incontrovertibile l'appartenenza dell'area in questione al demanio marittimo.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che l'Ufficio Locale Marittimo del
Ministero dei Trasporti di Torvaianica aveva già segnalato alle autorità competenti, con nota prot. n. 0409 del 20/02/2007, l'occupazione abusiva dell'area demaniale marittima antistante l'immobile sito in Via Lungomare delle Sirene n. 485. In particolare, i sopralluoghi avevano rilevato che il confine tra la proprietà privata e il pubblico demanio marittimo coincideva con il muro perimetrale dell'immobile e
3 che tutte le opere e strutture esistenti davanti allo stesso ricadevano su area di pubblico demanio marittimo, con un'occupazione abusiva di circa 93,25 mq.
Inoltre, è emerso che a carico della dante causa della Sig.ra Persona_1 erano già state trasmesse alla A.G. di Roma precedenti informative di reato per la medesima occupazione, con mancata ottemperanza ad un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi.
L'Ufficio Tecnico Erariale di Roma, con nota prot. n. 1887/94/IA del 20/12/1994, aveva anche comunicato la determinazione degli indennizzi annui per l'occupazione abusiva di demanio marittimo. Tali elementi dimostrano una pregressa e perdurante situazione di occupazione abusiva, ben nota ai precedenti proprietari e, per effetto dell'acquisto all'asta, anche all'appellante, che condivisibilemnte il tribunale ha rilevato.
Questa Corte condivide pienamente gli assunti della difesa erariale.
Le autorità preposte hanno, già da decenni, accertato di fatto e in diritto (in varie occasioni) come la sig.ra prima e la abbiano Persona_1 Parte_1 occupato senza titolo un'area di pubblico demanio marittimo. La vendita all'Asta non elide il problema.
Il dato si trae dalla cartografia utilizzata dalla Guardia Costiera di Tovajanica nell'ultimo sopralluogo effettuato nell'area interessata il 6/4/2011.
Chiara la posizione che si evince dalla cartografia ufficiale tratta dal S.I.D. nella quale è indicato:
a) sia il limite del Demanio Pubblico Marittimo (linea marcata e in grassetto nello stralcio del SID);
b) sia l'area di mq. 97,90 circa abusivamente occupata dalla società
[...]
(area evidenziata con colorazione azzurro nello stralcio del SID). Parte_1
Il S.I.D. è una banca dati integrata, cartografica e amministrativa, elaborata dal
Ministero dei Trasporti con il supporto dei dati provenienti dalle Capitanerie di
Porto e dall'Amministrazione finanziaria, con la funzione di fornire un quadro complessivo della consistenza del demanio marittimo fruibile dalle Amministrazioni
(con funzioni amministrative in materia di utilizzazione del demanio marittimo).
4 Le basi cartografiche costituiscono una base di accertamenti certi di rappresentazione ufficiale (comune all'Amministrazione marittima e finanziaria). I dati forniti dal S.I.D. sono un provvedimento amministrativo generale che, in quanto non impugnati, sono in questo processi vincolanti;
i dati non possono essere certo smentiti da una CTU invocata dalla parte attrice.
Tra l'altro la difesa erariale ha evidenziato senza smentita che le opere sono state realizzate nell'ambito di aree già oggetto dell'originario Verbale di Delimitazione degli Arenili del Comune di n. 3 del 30 settembre 1926 (rep. 139 dell'anno CP_1
1926 reg. delim. n. 50) ai sensi dell'art. 775 del Regolamento approvato con R.D.
20.11.1879 (ora novellato dal Regolamento al Codice della Navigazione vigente), che rappresentava il punto di riferimento per definire l'esatto confine tra demanio marittimo e le proprietà private.
La summenzionata Delimitazione era stata approvata in data 19/9/1932 dal
Ministero delle Comunicazioni-Direzione Generale della Marina Mercantile e successivamente registrata a Civitavecchia l'8/10/32 al n. 504 vol. 106 mod. II).
Andava se del caso impugnato dalla parte attrice l'atto amministrativo generale e vincolante non esperire una azione di accertamento della proprietà del bene. appare, pertanto, essere una mera occupante senza titolo di Parte_1 un'area già a suo tempo riconosciuta quale Pubblico Demanio Marittimo dalla competente Commissione di delimitazione (all'esito della relativa procedura ex art. 775 dell'allora vigente Regolamento approvato con R.D. 20.11.1879).
Tra l'altro la stessa società ammette la occupazione;
essa aveva richiesto al Comune di , con missiva del 5/10/2012, di “poter regolarizzare detta occupazione CP_1 di arenile demaniale…per tramite di rilascio di titolo di concessione demaniale a titolo oneroso”.
Questo documento del 5.10.2012 ha un incredibile valore probatorio in quanto la società già sapeva delle reali condizioni dei luoghi.
Non è possibile oggi annullare in questa sede il valore probante della cartografia ufficiale del S.I.D. semplicemente affermando che essa non risponde alla reale situazione dei luoghi.
Peraltro l'occupazione era stata già accertata dalla Capitaneria di Porto di Roma, in data 09.04.1992; era stato emesso Decreto Ingiuntivo di ripristino dello stato dei luoghi n. 67/92 nei confronti della dante causa sig.ra . La Persona_1
5 stessa aveva proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento sul presupposto che “dette opere furono realizzate unitamente al progetto approvato e rilasciato dal
Comune di al Primo proprietario sig. nel 1956 che ha CP_1 Parte_3 pagato la tacita concessione nel corso degli anni…e che mai è stata revocata.
Sussiste la nota prot. n. 1887/94 del 20/12/1994 con cui l'Ufficio Tecnico Erariale comunicava che “è stato eseguito un recente sopralluogo dell'immobile di che trattasi ed è stato accertato che la situazione dei luogo non ha subito modificazioni rispetto
a prima. Infatti era stato rilevato che:
- l'immobile grava sul P.D.M del Comune di loc. Torvaianica, Lungomare CP_1 delle sirene civ. 485;
- l'occupazione consiste in una costruzione in muratura (blocchi di tufo ad uso locale deposito) di mq. 23 ed una superficie annessa di mq. 94.
Sussistono, pertanto, molteplici ed inequivoci, abbondanti, elementi per determinare il rigetto della domanda della parte attrice: si tratta di una area demaniale conosciuta da decenni come tale da tutti i proprietari, compresa da ultimo la odierna parte attrice.
Le Autorità avevano già contestato ai diversi precedenti proprietari la occupazione del demanio marittimo: l'acquisto alla Asta non sana una occupazione demaniale che consapevolmente si perpetua da decenni.
Il tentativo di declassare il valore degli accertamenti sul posto e della Banca dati con la mutazione dei luoghi deve essere rigettato, anche alla luce della consapevole istanza volta al pagamento della indennità di occupazione del demanio di cui si è detto sopra.
Per quanto concerne invece le argomentazioni dell'appellante relative allo spostamento della linea SID e alla necessità di una CTU per verificare lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti, la Corte osserva quanto segue.
L'individuazione dei beni demaniali è un procedimento amministrativo complesso che investe diversi enti e si conclude con un provvedimento finale. Le rappresentazioni grafiche del sistema SID sono la risultante di tale procedimento amministrativo. Per una nuova determinazione della linea di demarcazione demaniale, l'appellante avrebbe dovuto impugnare il provvedimento amministrativo che la stabilisce e individua (tramite il SID). Tale accertamento non
6 può essere effettuato tramite una consulenza tecnica d'ufficio. L'appellante non ha impugnato il provvedimento nel momento in cui si è verificata la presunta lesività nei confronti della sua posizione giuridica soggettiva, ovvero al momento dell'emissione del provvedimento di ripristino da parte del Controparte_1
Anzi, la ha chiesto all'amministrazione comunale di poter Parte_1 regolarizzare la morosità e la situazione di illegittima occupazione di demanio marittimo, il che fa intendere che conoscesse la situazione di illegittimità sin dal momento dell'acquisto all'asta. Inoltre, un rilievo sullo stato dei luoghi era già stato fatto nel 1992, portando le amministrazioni competenti a certificare e sanzionare l'illegittimo sconfinamento su area demaniale. Pertanto, il tentativo di declassare il valore degli accertamenti sul posto e della banca dati con la mutazione dei luoghi deve essere rigettato.
La Corte conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i verbali di delimitazione hanno efficacia dichiarativa e non costitutiva. Tuttavia, nel caso di specie, la decisione di primo grado non si è basata unicamente sulla valenza della linea SID, ma ha tenuto conto di un quadro probatorio complessivo che ha dimostrato l'appartenenza dell'area al demanio marittimo e la persistenza dell'occupazione abusiva. Le allegazioni dell'appellante circa la mutazione dei luoghi e l'irrilevanza dei dati SID non sono supportate da prove concrete idonee a superare la preesistente e documentata situazione.
Le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dal e Controparte_1 dalla restano assorbite. Parte_2
L'appello non merita quindi accoglimento
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8256/2021 del Tribunale di Roma, Parte_1
Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente la sentenza n. 8256/2021 del Tribunale di Roma.
7 Condanna al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio in favore del , dell' e della Controparte_1 Controparte_2
, che si liquidano separatamente per ciascuna parte in € 3500.00 Parte_2 oltre spese generali , iva e cpa..
Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma il 02 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
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