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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1872/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti IMPUSINO Parte_1
SALVATORE e SICLARI ENRICA;
-ricorrente- nei confronti di
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06/02/2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'odierna ricorrente, premesso di essere attualmente docente, alle dipendenze del con contratto a tempo Controparte_1 determinato per l'anno scolastico 2023/2024 e di aver lavorato anche durante gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 alle dipendenze del in qualità di docente con Controparte_1 contratto a tempo determinato e di non aver percepito la somma di
500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo pagina1 di 4
delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente al pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente.
2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
3.- Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal per non aver parte ricorrente offerto prova di essere CP_1 attualmente inserita all'interno del sistema scolastico, avendo la docente depositato, unitamente alle note ex art. 127 ter c.p.c., contratto a tempo determinato stipulato tra la stessa ed il a CP_2 decorrere dal 07/01/2025 e cessazione al 30/06/2025.
4.- Nel merito si osserva che la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i D.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297
e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
4.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia
Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
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determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
Tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica, agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
5.- Nell'ipotesi di specie, le supplenze brevi di parte ricorrente hanno sostanzialmente coperto i periodi scolastici in via continuativa, quanto meno a partire dall'anno scolastico 2022/2023, dal momento che i contratti di lavoro hanno avuto decorrenza dai mesi ottobre e novembre fino al termine delle attività didattiche. Ne consegue, la possibilità di riconoscere il diritto invocato per tutti gli anni scolastici indicati nel ricorso introduttivo.
Al contrario, con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, parte ricorrente non ha dato prova di aver ricoperto con detta continuità il pagina3 di 4
periodo scolastico, coprendo la docenza un periodo di soli 6 mesi, non potendo, pertanto, essere riconosciuto per detto anno scolastico il beneficio preteso.
6.- Posto che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, correttamente parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la Carta Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
6.1.- Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato indicati da parte ricorrente, il va quindi CP_1 condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
7.- Atteso il parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente, le spese del presente giudizio sono liquidate, in ragione del valore della causa, della limitata attività svolta e della serialità delle questioni trattate, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P Q M
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024, e condanna il all'adozione di ogni Controparte_1 atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente;
PONE in capo all'amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 258,00, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Palmi, 06/02/2025
Il giudice Luca Coppola pagina4 di 4