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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4460/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4460/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cinzia Zanaboni,
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Carlotta Santarnecchi e dall'Avv. Lorenzo Termite
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 18.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) il 05.05.2016 e che dalla loro unione è nato il figlio Per_1 in data 05.10.2018, ad oggi minore e convivente nella casa familiare sita in San Vincenzo (LI), insieme ai genitori e alla sorella maggiore figlia della SI.ra , Per_2 Parte_1 nata da una precedente relazione della stessa. Con provvedimento in data 20.11.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 09.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 09.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di procedere alla Pt_2 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) il 05.05.2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 4 P. 2 Serie A anno 2016. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, le Per_1 decisioni relative alle questioni di maggiore interesse riguardanti il figlio quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scuola, salute, residenza dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente mentre quelle relative alla gestione ordinaria saranno assunte dal genitore con il quale in quel momento il minore si trova;
3) il figlio minore manterrà la propria residenza presso la casa familiare sita in Per_1
San Vincenzo (LI), via della Magnolia, n. 6, nella quale continuerà ad abitare con la madre a cui è assegnata;
4) il figlio minore è collocato in modo paritario presso ciascun genitore. Per_1
La permanenza del figlio , nel tempo ordinario, con ciascuno dei genitori, non Per_1 appena il SI. si sarà trasferito, circostanza che si verificherà contestualmente Parte_2 alla firma del presente ricorso, sarà il seguente.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1° sett. M M B B M M M
2° sett. B B M M B B B
Poiché, per le esigenze lavorative dei genitori, la frequentazione paritaria del minore potrebbe anche non verificarsi con la medesima cadenza settimanale, entrambi i genitori si impegnano a rispettarla, rendendosi disponibili a “sostituire” l'altro genitore, prevedendo sin d'ora il recupero del genitore che non ha potuto essere presente, già al suo rientro e comunque nel rispetto delle abitudini di vita ed esigenze del bambino da considerare prioritarie. I genitori prenderanno con sé il figlio nei periodi di rispettiva spettanza durante il periodo scolastico all'uscita della scuola. Per quanto riguarda il periodo natalizio, il figlio trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore, Per_1 il periodo dal 25 al 30 dicembre con l'altro e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con il primo genitore. Per quest'anno inizierà il padre con la Vigilia, quindi la madre e poi il padre per i periodi successivi. Per quanto riguarda il periodo pasquale, il figlio Per_1 trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. Per quanto concerne gli altri giorni delle vacanze pasquali, il figlio li trascorrerà in maniera paritetica con ciascuno dei genitori. Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé il figlio per un periodo di quindici giorni anche consecutivi e dovrà essere preso durante la pausa scolastica. Ciascun genitore si impegna a comunicare il suo periodo all'altro entro il 31.05 di ogni anno restando inteso che avrà la precedenza chi per primo avrà comunicato la scelta. Si precisa che durante i periodi di vacanza è sospesa la turnazione ordinaria che, al termine del periodo di vacanza, riprenderà come da calendario. Le altre festività civili e religiose dell'anno saranno trascorse come da calendario ordinario.
5) Le parti ricorrenti si impegnano sin d'ora a limitare la frequentazione del minore con terze persone legate affettivamente con i genitori subordinandola al fatto Per_1 che si tratti di una relazione di ragionevole durata ovvero pari almeno a due anni. 6) Il SI. oltre al mantenimento diretto del figlio come conseguenza della Parte_2 collocazione paritaria, si impegnerà, altresì, a versare l'importo di € 350,00 a titolo di contributo di mantenimento del figlio , somma che sarà corrisposta alla SI.ra Per_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente Parte_1 rivalutata in base agli indici Istat;
7) i genitori concordano che le spese straordinarie relative al figlio saranno Per_1 assunte nei contenuti e nei modi di cui alle linee guida elaborate dal CNF a cui si rimanda (doc.19) e saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge;
8) nulla è stabilito a titolo di mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) i coniugi lasciano aperta la possibilità di revisione delle condizioni economiche con riferimento al mantenimento del figlio , decorsi due anni dalla firma del presente Per_1 ricorso, in considerazione del fatto che il SI. a quella data, dovrebbe avere estinto Pt_2
i debiti da cui attualmente è gravato;
10) il mutuo per l'acquisto della casa coniugale ed eventuali finanziamenti, accesi in costanza di matrimonio e congiuntamente da entrambi i coniugi, continueranno ad essere sostenuti nella misura del 50% da entrambi, che se ne faranno carico utilizzando il conto corrente bancario cointestato già dedicato alle spese della famiglia nel quale ciascun coniuge corrisponderà la rata mensile di € 625,34 per il mutuo acquisto casa e € 259,60 circa a testa al mese per finanziamento ristrutturazione della stessa casa coniugale.
11) I coniugi esprimono già in questa sede il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore del minore;
Per_1
12) i coniugi esprimono la volontà di offrirsi supporto reciproco e cura in caso di malattia e di sopperire economicamente alle mancanze dell'altro in caso di comprovata necessità, accollandosi vicendevolmente in modo esclusivo le spese di mutuo e finanziamento di cui al punto 10 ed mantenimento del figlio . Per_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4460/2024 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cinzia Zanaboni,
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Carlotta Santarnecchi e dall'Avv. Lorenzo Termite
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 18.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Piombino (LI) il 05.05.2016 e che dalla loro unione è nato il figlio Per_1 in data 05.10.2018, ad oggi minore e convivente nella casa familiare sita in San Vincenzo (LI), insieme ai genitori e alla sorella maggiore figlia della SI.ra , Per_2 Parte_1 nata da una precedente relazione della stessa. Con provvedimento in data 20.11.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 09.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 09.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Piombino (LI) di procedere alla Pt_2 annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Piombino (LI) il 05.05.2016 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 4 P. 2 Serie A anno 2016. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, le Per_1 decisioni relative alle questioni di maggiore interesse riguardanti il figlio quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scuola, salute, residenza dovranno essere assunte dai genitori congiuntamente mentre quelle relative alla gestione ordinaria saranno assunte dal genitore con il quale in quel momento il minore si trova;
3) il figlio minore manterrà la propria residenza presso la casa familiare sita in Per_1
San Vincenzo (LI), via della Magnolia, n. 6, nella quale continuerà ad abitare con la madre a cui è assegnata;
4) il figlio minore è collocato in modo paritario presso ciascun genitore. Per_1
La permanenza del figlio , nel tempo ordinario, con ciascuno dei genitori, non Per_1 appena il SI. si sarà trasferito, circostanza che si verificherà contestualmente Parte_2 alla firma del presente ricorso, sarà il seguente.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1° sett. M M B B M M M
2° sett. B B M M B B B
Poiché, per le esigenze lavorative dei genitori, la frequentazione paritaria del minore potrebbe anche non verificarsi con la medesima cadenza settimanale, entrambi i genitori si impegnano a rispettarla, rendendosi disponibili a “sostituire” l'altro genitore, prevedendo sin d'ora il recupero del genitore che non ha potuto essere presente, già al suo rientro e comunque nel rispetto delle abitudini di vita ed esigenze del bambino da considerare prioritarie. I genitori prenderanno con sé il figlio nei periodi di rispettiva spettanza durante il periodo scolastico all'uscita della scuola. Per quanto riguarda il periodo natalizio, il figlio trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore, Per_1 il periodo dal 25 al 30 dicembre con l'altro e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con il primo genitore. Per quest'anno inizierà il padre con la Vigilia, quindi la madre e poi il padre per i periodi successivi. Per quanto riguarda il periodo pasquale, il figlio Per_1 trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro. Per quanto concerne gli altri giorni delle vacanze pasquali, il figlio li trascorrerà in maniera paritetica con ciascuno dei genitori. Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé il figlio per un periodo di quindici giorni anche consecutivi e dovrà essere preso durante la pausa scolastica. Ciascun genitore si impegna a comunicare il suo periodo all'altro entro il 31.05 di ogni anno restando inteso che avrà la precedenza chi per primo avrà comunicato la scelta. Si precisa che durante i periodi di vacanza è sospesa la turnazione ordinaria che, al termine del periodo di vacanza, riprenderà come da calendario. Le altre festività civili e religiose dell'anno saranno trascorse come da calendario ordinario.
5) Le parti ricorrenti si impegnano sin d'ora a limitare la frequentazione del minore con terze persone legate affettivamente con i genitori subordinandola al fatto Per_1 che si tratti di una relazione di ragionevole durata ovvero pari almeno a due anni. 6) Il SI. oltre al mantenimento diretto del figlio come conseguenza della Parte_2 collocazione paritaria, si impegnerà, altresì, a versare l'importo di € 350,00 a titolo di contributo di mantenimento del figlio , somma che sarà corrisposta alla SI.ra Per_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente Parte_1 rivalutata in base agli indici Istat;
7) i genitori concordano che le spese straordinarie relative al figlio saranno Per_1 assunte nei contenuti e nei modi di cui alle linee guida elaborate dal CNF a cui si rimanda (doc.19) e saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge;
8) nulla è stabilito a titolo di mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9) i coniugi lasciano aperta la possibilità di revisione delle condizioni economiche con riferimento al mantenimento del figlio , decorsi due anni dalla firma del presente Per_1 ricorso, in considerazione del fatto che il SI. a quella data, dovrebbe avere estinto Pt_2
i debiti da cui attualmente è gravato;
10) il mutuo per l'acquisto della casa coniugale ed eventuali finanziamenti, accesi in costanza di matrimonio e congiuntamente da entrambi i coniugi, continueranno ad essere sostenuti nella misura del 50% da entrambi, che se ne faranno carico utilizzando il conto corrente bancario cointestato già dedicato alle spese della famiglia nel quale ciascun coniuge corrisponderà la rata mensile di € 625,34 per il mutuo acquisto casa e € 259,60 circa a testa al mese per finanziamento ristrutturazione della stessa casa coniugale.
11) I coniugi esprimono già in questa sede il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore del minore;
Per_1
12) i coniugi esprimono la volontà di offrirsi supporto reciproco e cura in caso di malattia e di sopperire economicamente alle mancanze dell'altro in caso di comprovata necessità, accollandosi vicendevolmente in modo esclusivo le spese di mutuo e finanziamento di cui al punto 10 ed mantenimento del figlio . Per_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 9.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai