Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII Civile
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Alberto Cisterna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 57659 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quale genitore esercente la responsabilità C.F._2 genitoriale sul figlio minore (C.F. ), Persona_1 C.F._3
(C.F. ) in proprio e quale genitore Parte_3 C.F._4 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
(C.F. ), (C.F. C.F._5 Parte_4 C.F._6 in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi Persona_3 C.F._7 dall'avv. Elettra Bruno (C.F. ), C.F._8
-attori-
e
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, nella qualità di Impresa designata quale Fondo di garanzia vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Mandrè (C.F.
), C.F._9
- convenuta – oggetto: risarcimento del danno a seguito di sinistro mortale. conclusioni per parte attrice «ribadisce e reitera, anche nelle presenti note di trattazione scritta, tutte le domande, deduzioni ed eccezioni spiegate nell'atto di citazione e negli
1
preliminarmente, chiede, a modifica delle precedenti ordinanze istruttorie rese all'esito dell'udienza cartolare del 14.06.2023 e dell'udienza cartolare del 21.12.2023, che il Tribunale adito Voglia ammettere le richieste istruttorie articolate nelle note ex art. 183 cpc e non ammesse sia in punto di an debatur - capitoli contraddistinti dai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) -, che in punto di personalizzazione dei danni patiti da ciascuno degli attori - capitoli contraddistinti dai numeri 17), 18), 19), 20), 21) ,22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32),
33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43) e 44) -; in subordine, nella denegata ipotesi di mancata ammissione delle istanze istruttorie innanzi ritrascritte, la parte attrice così precisa le proprie conclusioni, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro per cui è causa per i motivi tutti meglio specificati in parte motiva dell'atto di citazione;
per l'effetto, condannare l , quale Controparte_1 impresa designata quale F.G.V.S. in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso in favore di parte attrice, secondo gli importi indicati in parte motiva dell'atto di citazione, ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno dell'infortunio sino all'effettivo saldo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, comprese le spese generali da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria»;
per parte convenuta: «si riporta integralmente a tutti i propri atti difensivi e preliminarmente osserva che in data 5 giugno 2024 il Tribunale Civile di Cosenza ha pronunciato la sentenza n. 1290/2024 resa nel procedimento civile promosso dal fratello della vittima ovverosia dal sig. nei confronti di Parte_5 [...]
e relativa al sinistro per cui è causa, giusta sentenza che si allega al Controparte_1 presente verbale unitamente alla notifica effettuata a mezzo pec dal difensore della CP_ al difensore del sig. ; il Tribunale di Cosenza in parziale Parte_5 accoglimento della domanda avanzata dal sig. ha sancito una Parte_5 responsabilità concorsuale della vittima nella misura del 30%; sempre in via preliminare, ci si oppone nuovamente alle istanze istruttorie richieste da parte attrice in quanto inammissibili per le ragioni tutte meglio illustrate nelle memorie
183, VI comma n. 3, Cpc ritenendo che non vi sono valide motivazioni per revocare e/o modificare l'ordinanza istruttoria resa da codesto magistrato adito in
2 data 13 giugno 2023; nel merito l'esponente società precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle della comparsa di costituzione e risposta che per comodità di lettura di seguito si trascrivono, in via pregiudiziale e assorbente, rigettare la domanda risarcitoria proposta in questa sede da parte attrice in quanto infondata e non provata;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui controparte dovesse provare l'effettivo accadimento del fatto storico asserito nel proprio atto di citazione, si chiede di accertare la sussistenza di una corresponsabilità nell'occorso della stessa vittima per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto e nella misura che verrà ritenuta più equa a seguito della istruttoria processuale e/o comunque nella misura non inferiore al 30%; per l'effetto, si chiede di decurtare ogni conseguente importo risarcitorio in maniera proporzionale a tale concorsuale responsabilità; in dette subordinate ipotesi, voglia determinare il relativo risarcimento nei soli ed esclusivi limiti di quanto verrà accertato in corso di causa e in proporzione al grado di responsabilità del de cuius nella determinazione dell'evento; con rigetto di ogni altra pretesa non provata e non eziologicamente riconducibile al sinistro de quo;
con vittoria di spese, competenze e onorari di causa oppure, in caso di accoglimento della domanda subordinata, con compensazione delle stesse ex art. 92 Cpc;
con perfetta osservanza;
si deposita sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 1290/24 notificata in data 16.06.2024».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, i sig.ri , Parte_1
(in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_2 figlio minore , (in proprio e quale genitore Persona_1 Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore ) e Persona_2
(in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_4 sulla figlia minore ) convenivano in giudizio la , Persona_3 Controparte_1 quale Impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, al fine di farla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 7.2.2020 che aveva causato la morte del congiunto sig.
[...]
Per_4
2. Gli attori esponevano, quindi, quanto segue: che, nel pomeriggio del 7.2.2020, il sig. era uscito di casa senza farne più ritorno;
che, dopo una notte di Persona_4 attesa, la mattina successiva gli attori avevano allertato la Polizia al fine di sollecitare le ricerche del congiunto;
che il corpo senza vita del sig. ra stato ritrovato il Pt_5
3 9.2.2020 tra il greto del fiume AT e la strada adiacente (a ridosso del guard rail); che le Autorità intervenute avevano rinvenuto nell'area del sinistro frammenti CP_ vetrosi di un veicolo del gruppo che, nella fase delle indagini, erano state esaminate le immagini di una telecamera posta in Contrada Gergeri, a circa 300 metri dal sinistro, che aveva registrato il transito di una Fiat 500L con il proiettore anteriore destro non funzionante;
che, tuttavia, la qualità dell'immagine non aveva consentito di risalire alla targa del veicolo;
che, sul luogo, era stato reperito anche un frammento dello specchio retrovisore di un autoveicolo Ford Kuga, ugualmente rimasto non identificato;
che, in sede di riscontro autoptico, sul corpo del congiunto erano state rilevate lesioni traumatiche nell'emisoma corporeo sinistro in regione frontale, in sede omero claveare, alla coscia e alla gamba sinistra;
che il decesso si era rivelato compatibile con l'impatto del cranio contro una superficie rigida, con conseguente emorragia cerebrale e frattura dello scheletro della base cranica;
che, quindi, il congiunto era stato investito e il corpo era stato scaraventato, per la violenza dell'urto, oltre il guard rail, con conseguente impatto del cranio contro una superficie rigida;
che l'esame tossicologico aveva confermato che il sig. non aveva assunto alcolici ovvero sostanze stupefacenti;
che la Pt_5 responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta al conducente dell'autoveicolo rimasto ignoto;
che gli attori, pertanto, avevano il diritto a ottenere il risarcimento di tutti danni subiti in conseguenza del sinistro e, in particolare, del danno non patrimoniale da lesione della perdita parentale e del danno patrimoniale costituito dalle spese funerarie, oltre che dalle sovvenzioni e dai contributi che il de cuius avrebbe erogato se fosse rimasto in vita.
3. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1 deducendo: l'infondatezza delle pretese attoree in quanto non provate né in ordine all'an debeatur e né in ordine al quantum debeatur;
che, invero, gli attori non avevano fornito la prova del preteso investimento del proprio congiunto da parte del conducente di un veicolo non identificato;
che gli agenti della Polizia di
Stato avevano eseguito il sopralluogo nei pressi dell'area ove era stato ritrovato il corpo del sig. dopo due giorni dalla scomparsa, circostanza questa che non Pt_5 avrebbe consentito di affermare la riconducibilità dei detriti rinvenuti sul posto all'urto tra un'autovettura e il pedone;
che dalle informazioni acquisite dalla
Polizia di Stato era emerso che il sig. era stato sottoposto a vigilanza Persona_4 generica radiocollegata in quanto la figlia era stata la compagna del sig. Pt_3
4 collaboratore di giustizia;
che il sig. era stato condannato Persona_5 Per_5
a dieci anni di reclusione nel processo “Job Center”, ovverosia l'inchiesta condotta della Squadra mobile di Cosenza e coordinata dalla procura di Catanzaro;
che, pertanto, non avrebbe potuto escludersi la riconducibilità del decesso del sig.
a un regolamento di conti;
che, nel procedimento penale R.G.N.R. Pt_5
894/2020, i consulenti tecnici del P.m., dott.ri e , non avevano Per_6 Per_7 chiarito come il preteso impatto tra la parte anteriore destra dell'autovettura rimasta sconosciuta e l'emisoma corporeo sinistro del sig. avrebbe potuto Pt_5 provocare la proiezione della vittima fuori dalla sede stradale - ovverosia oltre il guard rail – senza, tuttavia, provocare alcuna frattura agli arti inferiori e, in particolare, all'arto sinistro presuntivamente interessato dall'urto; che, inoltre, i consulenti tecnici del P.m. non avevano chiarito se il trauma cranico e, in particolare, il taglio rilevato sulla regione occipitale (taglio netto molto profondo sino all'osso e lungo circa 7 cm), laddove riconducibile a un investimento a opera di una vettura rimasta sconosciuta, avrebbe potuto essere imputato anche e soprattutto a responsabilità della stessa vittima;
che, infatti, pur ipotizzando la verificazione del sinistro mortale, il sig. (con indosso abiti scuri) avrebbe Pt_5 percorso una strada priva di illuminazione pubblica, altamente pericolosa e, peraltro, nello stesso senso di marcia dell'autovettura e, quindi, in violazione dell'art. 190 comma 1 del Cds;
che, inoltre, l'ora tarda (le 19:00 del mese di febbraio) e l'assenza in quel tratto di strada di abitazioni e/o esercizi commerciali e/o locali notturni, avrebbero reso certamente improbabile e imprevedibile per il conducente dell'autoveicolo la presenza del pedone;
che, pertanto, la domanda attorea avrebbe dovuto essere rigettata in quanto non provata e, in subordine, accolta solo parzialmente tenuto conto di un concorso di colpa tra il conducente dell'autoveicolo e il pedone.
4. All'udienza di prima comparizione del 1.2.2023, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e, concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI Cpc, il giudicante rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori;
all'udienza del 14.6.2023 il giudicante ammetteva la prova per testi articolata dalle parti e disponeva l'acquisizione dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza di copia integrale del procedimento contraddistinto con il R.G. P.M.
894/2020; in data 11.9.2023 erano escussi i testi ammessi tramite prova delegata presso il Tribunale di Cosenza;
all'udienza del 27.9.2023 dinnanzi il Tribunale di
5 Cosenza, stante l'assenza del teste sig. (omessa la citazione da Testimone_1 parte della Compagnia assicurativa), la causa era rinviata per l'audizione del detto teste;
all'udienza del 27.10.2023, assente parte attrice e il teste sig. Tes_1
(nuovamente omessa la citazione da parte della Compagnia assicurativa), il giudicante, rilevato che (come evincibile dal verbale di sommarie informazioni) il detto teste non fosse in grado di riferire elementi utili in merito all'identificazione dell'autovettura Fiat 500 e pronunciata la decadenza della Compagnia dalla relativa audizione, dichiarava chiusa l'istruttoria; all'udienza del 21.12.2023 il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 3.7.2024 il giudicante, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 Cpc.
5. La domanda risarcitoria proposta dagli attori risulta parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
6. Nel presente giudizio i sig.ri , (in proprio e Parte_1 Parte_2 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
, (in proprio e quale genitore esercente la responsabilità
[...] Parte_3 genitoriale sul figlio minore ) e (in Persona_2 Parte_4 proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
) hanno convenuto in giudizio la , quale Impresa Persona_3 Controparte_1 designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, al fine di fare accertare e dichiarare che il congiunto sig. è stato vittima di un sinistro Persona_4 stradale mortale (occorso nella città di Cosenza il 7.2.2020), causato da un veicolo non identificato;
per l'effetto, gli attori hanno chiesto la condanna della
Compagnia convenuta, ex art. 283, comma I lett. a) del Codice delle assicurazioni, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori (iure hereditatis e iure proprio) in conseguenza del sinistro mortale occorso.
7. Preliminarmente, deve essere confermata l'ordinanza istruttoria del 13.6.2023 con cui è stata limitata la prova testimoniale richiesta da parte attrice ai soli capitoli da n. 45 a n. 51, risultando gli ulteriori capitoli, per una parte, diretti a provare fatti emergenti dalla documentazione versata in atti e avente efficacia fidefacente e, per altra parte, recanti valutazioni espresse in sede di procedimento penale R.G.N.R.
894/2020 ovvero, ulteriormente, in quanto contenenti valutazioni e apprezzamenti personali, ovvero in quanto irrilevanti, generici e valutativi in presenza di
6 un'l'istruttoria del tutto compiuta sua in punto di svolgimento del sinistro, mentre sono irrilevanti i capitoli in ordine alla sussistenza, non contestata, del rapporto parentale alla luce delle Tabelle di liquidazione del Tribunale.
8. Quanto al merito della domanda risarcitoria e all'onere probatorio occorre innanzitutto evidenziare che «in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (v. Cass. n. 10540/2023);
«Il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto. In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa e onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti, tuttavia, consentito pervenire a configurare a carico dello stesso un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue
“risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”. La prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non
7 identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa» (Cass. n. 1325/2016).
Premesso il gradiente dell'onere probatorio, quanto all'accertamento delle cause e, quindi, delle responsabilità per il decesso del sig. occorre tenere Persona_4 conto, oltre che degli atti allegati e acquisiti al presente giudizio e dell'istruttoria compiuta, altresì degli atti e degli accertamenti eseguiti in sede di procedimento penale R.G.N.R. 894/2020, regolarmente acquisiti in data 12.7.2023 (v. ordinanza del 4.6.2023 pronunciata all'esito dell'udienza tenuta in pari data), fra cui la consulenza tecnica redatta dai Ct del P.m. - dottori Persona_8
(specialista in medicina legale e delle assicurazioni) e (specialista in Persona_9 anatomia patologica) -; al suddetto riguardo, infatti, occorre evidenziare che l'adduzione di fonti di prova sia sempre consentita nel processo civile a CP_3 condizione che, validatane la correttezza, vengano adoperate quali argomenti di prova confluenti e coerenti con le prove acquisite nel giudizio civile («La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 Cpp è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio», v Cass. n. 30298/2023).
Orbene, deve innanzitutto evidenziarsi che dagli atti del procedimento 894/20
R.G.N.R., sia emerso: che il sig. sia deceduto, il 7.2.2020, in un arco Persona_4 temporale compreso tra le ore 19:00 e le ore 23:00, per un trauma cranico encefalico con emorragia celebrale e frattura lineare dello scheletro della base cranica (v. verbale di accertamento della Squadra mobile della questura di Cosenza del 9.2.2020 – in cui è annotato l'intervento del medico legale e v. Ct del P.m. pag. 28); che il decesso sia riconducibile all'impatto di un corpo contundente -
“con elevata probabilità un autoveicolo” - contro l'emisoma sinistro del sig. con conseguente propulsione del corpo oltre il guardrail e impatto del Pt_5 cranio contro una superficie rigida (v. Ct del P.m. pag. 28); che l'esame autoptico abbia confermato l'assenza nel sig. di quadri patologici preesistenti, a Pt_5 eccezione di una miocardiopatia ipertensiva (v. Ct del P.m. pag. 27); che, a causa dello shock traumatico con interessamento del cranio, via sia stata una cessazione immediata delle attività motorie;
che la morte non sia stata verosimilmente immediata, ma che sia stata preceduta, invece, da una fase agonica;
che l'esame
8 tossicologico abbia documentato che, al momento del decesso e nelle ore precedenti, il sig. non fosse sotto l'effetto di sostanze alcolemiche ovvero Pt_5 di sostanze psicotrope (v. Ct del P.m. pag. 26 e referto tossicologico dell'Asp di
Catanzaro).
Ulteriormente, si rileva che gli atti del procedimento penale e, in particolare, il verbale di accertamento della Squadra mobile della Questura di Cosenza del
9.2.2020 e il verbale n. GPPSCS72020/0033 del 27.2.2020 della Squadra di divisione anticrimine del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica, abbiano consentito di accertare: che il corpo senza vita del sig. (con indosso un Pt_5 pantalone nero, una maglia grigia e un giubbotto bleu) sia stato ritrovato, a oltre 36 ore dalla scomparsa, nel territorio del comune di Zumpano, al di là del guardrail della strada provinciale 234 e, nello specifico, sullo sterrato che porta alle sponde del fiume AT (v. verbale del 9.2.2020 e verbale n. GPPSCS72020/0033 del
27.2.2020 pag. 3); che il corpo del sig. fosse “in posizione prona”, il Pt_5 braccio destro fosse steso verso la parte superiore e la mano chiusa a pugno e che il braccio sinistro fosse invece flesso verso l'interno del corpo (al di sotto del collo) con la mano chiusa a pugno e, inoltre, che il giubbotto, indossato dalla vittima, fosse lacerato sulla schiena con uno strappo orizzontale nella parte inferiore (v. medesimi verbali); che, inoltre, gli arti inferiori del sig. fossero entrambi Pt_5 stesi con la punta del piede leggermente rialzato e che, in particolare, la coscia di sinistra presentasse una ferita lacero contusa a livello del terzo superiore lunga circa
7 cm e il pantalone lacerato su detto medesimo punto (v. verbale del 9.2.2020 e verbale n. GPPSCS72020/0033 del 27.2.2020 pag. 3 e foto); che il volto del sig. poggiato sull'erba, fosse imbrattato di sangue (v. verbale del 9.2.2020 e Pt_5 foto); che il medico legale dott. abbia accertato la sussistenza di Persona_10
“episassi da probabile frattura del setto nasale dovuto a trauma cranico, ecchimosi addominale lato sx, ferita lacerocontusa di circa 8/9 cm regione occipitale, ecchimosi gamba sx terso inferiore, faccia posteriore” (v. verbale di accertamento della P.G. operante del 9.2.2020); che la Polizia scientifica della Questura di
Cosenza abbia rinvenuto, sul manto stradale attiguo al luogo di ritrovamento del cadavere del sig. (al di sotto del guardrail della Strada provinciale 234), fra Pt_5 gli altri, dei frammenti di plastica “verosimilmente di un visore ottico anteriore destro di un'autovettura”, nonché “due pezzi di plastica, rivestiti in alluminio, uno di questi avente un numero seriale “illegibile” con la riproduzione del
9 timbro di originalità in uso al gruppo Fiat/Lancia/Alfa Romeo/Jeep, posto all'interno dei gruppi ottici delle autovetture”; che, ulteriormente, sul medesimo luogo sia stato ritrovato “un pezzo di plastica di colore nero riportante “la sigla
III”, l'indicazione “E9” e il numero “06 6672” che, da ulteriori accertamenti, sia risultato parte della protezione esterna destra della base dello specchietto retrovisore “presumibilmente abbinato alla casa Ford modello Kuga”
(v. nota del dirigente della Squadra mobile della Questura di Cosenza del 9.3.2020 e verbale n. GPPSCS72020/0033 del 27.2.2020); che la Squadra mobile della
Questura di Cosenza si sia dedicata alla ricerca e all'individuazione di autovetture aventi il faro destro danneggiato e che, effettivamente, le telecamere dell'esercizio commerciale “Il Giardino” abbiano registrato il transito di un'automobile Fiat
500 L di colore bianco con il tettuccio nero (con faro destro appunto non funzionante), proveniente dal comune di Zumpano con direzione Cosenza, alle ore
18:45 del 7.2.2020 (orario ritenuto dalla P.g. operante “compatibile con l'investimento”); che, invece, con riguardo al veicolo Ford Kuga che “dalla visione delle immagini suddette non sono state rilevate autovetture di tale modello transitare in data e orario compatibili con il presunto investimento” (v. nota del dirigente della Squadra mobile citata e verbale del dirigente della Squadra mobile del
6.5.2020); che le ulteriori indagini compiute, a seguito dell'opposizione da parte dei congiunti del sig. alla richiesta di archiviazione del procedimento penale Pt_5
Per_ (presentata dal P.m. dott.ssa il 28.1.2021) e dirette a individuare le generalità del guidatore del veicolo Fiat 500 L di colore bianco con il tettuccio nero con il
“faro destro non funzionante”, non abbiano sortito alcun positivo esito;
che, inoltre, anche l'indagine della P.g. operante, diretta ad accertare la ricorrenza di collisioni tra le ore 18:30 del 7.2.2020 e le ore 13:00 del 9.2.2020 sulla strada provinciale 234, non abbia apportato alcun elemento utile ai fini dell'individuazione del veicolo responsabile del sinistro mortale;
che, pertanto,
“non risultando emersi elementi utili alla ulteriore prosecuzione delle indagini e all'identificazione dell'autore della condotta” il Gip, nel condividere la richiesta del P.m., abbia disposto l'archiviazione del procedimento penale.
Orbene, gli accertamenti compiuti provano, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la morte del sig. (solito muoversi nella città di Persona_4
Cosenza e nelle zone limitrofe a piedi o in autobus, v. dichiarazioni rese all'udienza del 11.9.2023 dai testi sig.ri e Testimone_2 Testimone_3 Tes_3
10 Bozzo) sia stata cagionata dall'investimento di un'autovettura rimasta non identificata e che sia rimasta, invece, del tutto sfornita di prova, ovvero quantomeno di indizi rilevanti, la causa alternativa del decesso meramente ipotizzata dalla Compagnia assicurativa;
del resto, risulta dagli atti che l'ipotesi dell'investimento non sia stata esclusa nemmeno dal consulente nominato dalla
Compagnia convenuta, dott. , il quale ha affermato che il ritrovamento del Per_12 cadavere al di là del guardrail risulti compatibile con un investimento secondo la seguente dinamica “urto, carico del corpo sul cofano motore, urto della parte posteriore del capo contro il montante parabrezza e lancio “balistico” del corpo”; ulteriormente, risulta che il consulente della abbia Controparte_1 relazionato che “le lesioni riscontrate sulla salma, si correlano con una marcia del pedone concorrenziale a quella del veicolo al quale esponeva le spalle all'urto.
Inoltre, per quanto emerso dai sopralluoghi eseguiti dai verbalizzanti, nell'area dove è stato trovato il cadavere è stato rinvenuto materiale repertato assimilabile a veicoli da strada e, pertanto, non si può escludere un presunto investimento. Le comparazioni grafiche e l'esame degli esiti sul cadavere ben si correlano con un investimento da tergo al pedone da parte di una vettura” (v. relazione di consulenza tecnica, all. 1 della memoria I ex art. 183, comma VI, Cpc). La tesi, quindi, di una “vendetta trasversale” che avrebbe potuto attingere la vittima è rimasta puramente congetturale e suggestiva.
9. Dunque, accertata la causa del sinistro, ne deriva in modo praticamente assiomatico la responsabilità; all'uopo deve preliminarmente richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in tema d'investimento di un pedone, secondo cui «in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 Cc esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame» (Cass. n. 2433/2024); «il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, Cc, dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile,
11 ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta» (Cass. n. 9856/2022); «il punto da cui partire è però la presunzione di colpa dell'automobilista che può essere vinta solo se questi riesce a dimostrare che l'incidente si è verificato per caso fortuito, ossia per un evento imprevedibile e inevitabile. Di qui l'ineluttabile conseguenza: non basta rispettare i limiti di velocità per non essere responsabili – civilmente e penalmente – per l'investimento del pedone. L'automobilista infatti deve prefigurarsi anche le altrui violazioni del Codice della strada e porsi nella condizione di evitare ogni impatto, specie coi pedoni. Solo laddove tale dovere di prudenza venga rispettato, non si configurerà alcuna responsabilità» (Cass. n. 673/2020); il conducente del veicolo andrà esente da responsabilità «quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti (ordinanza 22 febbraio
2017, n. 4551). Risulta da tale orientamento che non è sufficiente la dimostrazione dell'imprevedibilità del comportamento del pedone, dovendo comunque il conducente investitore superare l'invocata presunzione, con dimostrazione di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno» (v. Cass. n. 22902/2019); «è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti» (Cass. n. 58197/2019); «in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, Cc, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente» (Cass.
n. 20137/2023).
12 Evocati i principi in ordine all'onere della prova, deve evidenziarsi che la convenuta non abbia fornito la prova necessaria al fine di Controparte_1 potere superare la presunzione di colpa pari al 100% in capo al conducente del veicolo investitore (rimasto non identificato); non può essere condivisa, infatti,
l'affermazione della Compagnia convenuta secondo cui “l'evento sinistrorso sia da imputare anche e soprattutto a responsabilità della stessa vittima la quale transitava su una strada priva di illuminazione pubblica e altamente pericolosa in violazione dell'art. 190 comma 1 Cds….Dai dati rilevabili dall'esame autoptico espletato in sede penale sembrerebbe che la presunta vettura abbia urtato il pedone sulla coscia sinistra proiettandolo fuori dalla sede stradale … le lesioni riscontrate sul corpo della vittima e le indagini svolte dalla Polizia di Stato consentono di affermare con ragionevole certezza che il pedone, che peraltro indossava abiti scuri, stava camminando nello stesso senso di marcia della vettura dando così le spalle ai veicoli in transito … La condotta del pedone appare ancor più grave se si considera che: - la strada, di cui peraltro si dovrà verificare la segnaletica esistente e dunque l'esistenza o meno di un divieto di transito per i pedoni, è priva di adeguata banchina riservata al transito dei pedoni;
l'evento si sarebbe verificato in condizione di scarsa visibilità – ore 19:00 circa del mese di febbraio”; e invero, una valutazione complessiva delle emergenze istruttorie non consente di ritenere dimostrato che la violazione della regola comportamentale posta dall'art. 190 del
Codice della strada possa aver comunque configurato una condotta imprevedibile del pedone tale da risultare anche solo concausa, nel senso dianzi evidenziato dalla parte convenuta, del sinistro;
all'esito del giudizio non sono infatti emerse circostanze concrete e precise da cui desumere un comportamento anormale e del tutto imprevedibile da parte del pedone che fosse idoneo a superare la presunzione di responsabilità del conducente ovvero a incidere causalmente in ordine al verificarsi dell'evento mortale;
e infatti, proprio le circostanze del caso concreto
(assenza di luce solare, strada a doppio senso di marcia e assenza di banchina per il camminamento dei pedoni) avrebbero dovuto imporre al conducente del veicolo rimasto privo di identificazione un obbligo di maggiore/massima attenzione e prudenza e di adozione, quindi, delle necessarie cautele, esigibili pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta (v. Cass. n. 9856/2022); con riguardo, infatti, alla dinamica del sinistro, deve rilevarsi che l'urto del pedone, verosimilmente sulla coscia sinistra (stante la presenza di un profondo taglio lungo 7 cm, a riprova della
13 velocità d'impatto), avendone comportato lo sbalzo oltre la sede stradale (a unica carreggiata e a doppio senso di circolazione, delimitata da guardrail sul lato costeggiante il fiume e da banchina con fondo erboso al lato opposto), comprovi il fatto che il conducente del veicolo abbia omesso di tenere una velocità consona alle condizioni della strada percorsa;
per ultimo, deve rilevarsi che alcun rilievo e incidenza nel giudizio de quo possa rivestire quanto statuito con la sentenza n.
1290/2024 (prodotta da parte convenuta), pronunciata dal Tribunale di Cosenza, sezione civile, i cui effetti restano chiaramente circoscritti alle parti del detto giudizio definito in primo grado;
in conclusione, non è configurabile nel sinistro oggetto di disamina, quindi, un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, Cc del sig. in quanto non risulta provato che il comportamento di Pt_5 quest'ultimo sia stato improntato a imprevedibilità, pericolosità ed imprudenza;
né il solo abbagliamento della vittima o la circostanza che non percorresse la strada in direzione opposta al veicolo investitore (art. 190 C.d.s.) possono considerarsi elementi provvisti di per sé di un'efficacia anche solo parzialmente scriminante la condotta dell'investitore (v. Cass. 28.2.2019 n. 5819); è indispensabile, come noto, un giudizio di efficacia causale circa la condotta del pedone onde stabilire se essa abbia reso totalmente o parzialmente inesigibile il prudente comportamento del guidatore;
nel caso di specie è, invece, del tutto probabile che l'elevata velocità, alle condizioni date di tempo e di luogo, abbia reso inevitabile l'impatto non favorito – neppure in parte – dal procedere lungo la strada del sig. Pt_5
Deve, pertanto, dichiararsi la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto privo di identificazione nella causazione del sinistro che ha causato la morte del sig. Pt_5
10. In ordine al quantum della richiesta risarcitoria avanzata dagli attori deve accogliersi, innanzitutto, la domanda inerente al danno da perdita del rapporto parentale;
a tale riguardo si deve premettere che tale danno «consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» (v. Cass. n.
907/2018). Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non già nella mera perdita
14 delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (v. Cass. n.
9196/2018); il danno per la perdita parentale è, inoltre, afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore, per il danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite;
inoltre, secondo il recente orientamento della Corte di legittimità «il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione;
è il dolore, non la vita, che cambia…» (v.
Cass. n. 26301/2021) e, ancora «mentre per il danno dinamico/relazionale la durata della vita residua del danneggiato ha una incidenza tale per cui l'entità delle conseguenze pregiudizievoli che occorre risarcire cresce in proporzione diretta alla durata della vita residua del danneggiato (perché fenomenicamente quelle conseguenze inevitabilmente si moltiplicano nell'esplicarsi delle attività della vita quotidiana), per il danno parentale, nella sua componente preminente di lutto e dolore interiore, la sofferenza da risarcire ha una dimensione atemporale che la fa avvertire nella sua massima intensità nel tempo immediatamente successivo all'evento e che col tempo è destinata, non certo a scomparire, ma a «cambiare» e farsi compagna di vita;
il protrarsi più o meno a lungo di tale sofferenza interiore non la fa crescere (così come si ripetono e si sommano le limitazioni funzionali conseguenti ai pregiudizi di carattere dinamico/relazionale) ma solo la fa vivere più
a lungo, il che è certo elemento da apprezzare ai fini del calcolo, in aumento, del risarcimento, ma in misura diversa e più limitata rispetto a quanto occorre fare per l'altro tipo di danno» (v. Cass. n. 26185/2024); inoltre, l'orientamento della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale «non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (v. Cass. n.
29332/2017); e ulteriormente «il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd.
“famiglia nucleare”» (Cass. n. 21230/2016).
Con specifico riferimento alla prova di tale danno, si deve osservare, da un punto di vista generale, che il semplice legame di sangue, di regola, non possa ritenersi
15 idoneo a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima. Invero, la Corte di cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integri un danno “in re ipsa”, ma debba essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione debba avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona che, in quanto tali, sono privi di contenuto economico e debba tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (v. Cass. n. 28989/2019, n. 24220/2019, n. 11200/2019, n. 5807/2019, n.
907/2018, n. 14655/2017 e n. 21230/2016). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente a integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente gli odierni attori), che la sofferenza morale patita dal congiunto possa essere dimostrata anche «con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (cfr. Cass. n. 11212/2019; Cass. n.
2788/2019; Cass. n. 17058/2017); che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune
16 esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano ..... L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 Cc, una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odi, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (v. Cass. n.
3767/2018; e, conformi, Cass. n. 26185/2024; Cass. n. 910/2022; Cass. n.
28989/2019; Cass. n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016).
E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, «il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale» (v. Cass. n. 28989/2019).
Dunque, nel caso in esame, sulla base dei principi sopra indicati (oramai consolidati e senza necessità di un'ultronea, quanto defatigante prova testimoniale), si deve evidenziare che, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (moglie, figli e nipoti con l'eccezione esposta) si possa, sulla base del criterio del quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario - non dedotti dalla parte resistente -, fondatamente presumere che gli attori abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento del congiunto, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del proprio caro.
Per la liquidazione equitativa del danno in questione, si deve ricorrere alle Tabelle approvate da questo Tribunale, in quanto tali Tabelle individuano, preventivamente,
17 la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice
(età del danneggiato, convivenza o meno, etc.), in modo da consentire alle parti una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili. La liquidazione del danno parentale, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Essa, però, deve ispirarsi alla considerazione di tutte le dedotte concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo.
In definitiva, sulla base della Tabella citata (aggiornata al 2023), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini e criteri, tenendo conto che il valore del punto base è pari a €
11.356,15 e che vi è prova della convivenza solo per il coniuge del sig.
[...] sig.ra (laddove l'assenza di convivenza dei figli Per_4 Parte_1 risulta confermata dalla dichiarazione resa dalla sig.ra in sede di Parte_2 denuncia per la scomparsa del sig. v. verbale del 8.2.2020, fascicolo Persona_4 del proc. pen. R.G.N.R. 894/2020):
a) per Parte_1
- rapporto di parentela (moglie) = punti n. 20;
- età del danneggiato - classe 1963 - (52 anni) = punti n. 2,5;
- età della vittima - classe 1963 - (57 anni) = punti n. 2,5;
- convivenza con la vittima = punti n. 4;
- per un totale complessivo di 29 punti, pari all'importo complessivo di €
329.328,35 (29 x € 11.356,15);
b) per Parte_2
- rapporto di parentela (figlia) = punti n. 18;
- età del danneggiato - classe 1988 - (31 anni) = punti n. 3,5;
- età della vittima – classe 1963 - (57 anni) = punti n. 2,5;
- per un totale complessivo di 24 punti, pari all'importo complessivo di €
272.547,60 (24 x € 11.356,15);
c) per Parte_3
18 - rapporto di parentela (figlia) = punti n. 18;
- età del danneggiato - classe 1996 - (23 anni) = punti n. 4;
- età della vittima – classe 1963 - (57 anni) = punti n. 2,5;
- per un totale complessivo di 24,5 punti, pari all'importo complessivo di €
278.225,68 (24,5 x € 11.356,15);
d) per Parte_4
- rapporto di parentela (figlia) = punti n. 18;
- età del danneggiato - classe 1994 - (25 anni) = punti n. 4;
- età della vittima – classe 1963 - (57 anni) = punti n. 2,5;
- per un totale complessivo di 24,5 punti, pari all'importo complessivo di €
278.225,68 (24,5 x € 11.356,15);
e) per Persona_1
- rapporto di parentela (nipote) punti n. 6;
- età del danneggiato - classe 2015 - (4 anni) = punti n. 5;
- età della vittima – classe 1963 - (57 anni) = punti n. 2,5;
- per un totale complessivo di 13,5 punti, pari all'importo complessivo di €
153.308,03 (13,5 x € 11.356,15);
f) per Persona_3
- rapporto di parentela (nipote) = punti n. 6;
- età del danneggiato - classe 2013 - (6 anni) = punti n. 5;
- età della vittima – classe 1963 - (57 anni) = punti n. 2,5;
- per un totale complessivo di 13,5 punti, pari all'importo complessivo di €
153.308,03 (13,5 x € 11.356,15).
Occorre, tuttavia, osservare come non siano stati offerti (né compiutamente dedotti e da acquisire) elementi di prova in relazione allo stravolgimento delle abitudini quotidiane e di vita dei nipoti del sig. sicché appare equo (così come Pt_5 indicato anche nelle Tabelle in uso presso questo Tribunale) procedere ad una riduzione equitativa di 1/2 del punteggio complessivo;
in tal modo si perviene ai seguenti importi: per € 76.657,01 (6,75 x € 11.356,15); Persona_1 per € 76.657,01 (6,75 x € 11.356,15). Persona_3
Infine, con riguardo alla posizione del nipote (nipote), di Persona_2 soli 8 mesi (classe 2019) alla data del decesso del sig. occorre Persona_4
19 evidenziare che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi)» (Cass. n. 12987/2022); e invero, la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consistente nella definitiva impossibilità di godere di quel legame, difficilmente ammissibile come perdita differita rispetto alla lesione;
con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre di reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente e che l'infante non ha;
ne consegue che, pertanto, alcuna somma deve riconoscersi a titolo di risarcimento del danno parentale in favore del minore Persona_2
11. E' necessario ora individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di cassazione ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto.
Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro
20 del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, “può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (7.2.2020) e quella finale (10.1.2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia). Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. Cass. S.U. n. 2368/1986).
Gli importi complessivi spettanti sono rivalutati alla data odierna, in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore, occorre procedere al calcolo della semisomma tra gli importi liquidati alla data delle dette Tabelle (novembre 2023) e quelli devalutati alla data del fatto illecito (febbraio 2020); le semisomme su cui calcolare il rendimento medio dei titoli di Stato pari a 1,93% annui sono, quindi, le seguenti:
per € 329.328,35 + € 284.394,08/2 = € 306.861,21; Parte_1
per € 272.547,60 + € 235.360,62/2 = € 253.954,11; Parte_2
per € 278.225,68 + € 240.263,97/2 = € 259.244,82; Parte_3
per € 278.225,68 + € 240.263,97/2 = € 259.244,82; Parte_4
per € 76.657,01 + € 66.197,76 /2 = € 71.427,38; Persona_1
per € 76.657,01 + € 66.197,76/2 = € 71.427,38; Persona_3 applicando il tasso di rendimento medio dell'1,93 % si perviene, quindi, ai seguenti importi:
per € 337.133,36; Parte_1
per € 279.006,92; Parte_2
per € 284.819,57; Parte_3
per € 284.819,57; Parte_4
21 per € 78.473,76; Persona_1 per € 78.473,76. Persona_3
12. Deve riconoscersi, inoltre, alla sig.ra il danno patrimoniale Parte_2 costituito dalle spese funerarie documentate dagli attori e pari all'importo di €
8.985,00 (v. preventivi del 11.2.2020, all. 3 del fascicolo di parte attrice e non contestati) da cui deve essere detratta – sull'importo forfettario di € 1.550,00 – la consentita deduzione fiscale del 19% e pari a € 294,50; per cui l'importo da corrispondere è pari a € 8.690,50 da rivalutarsi alla data odierna in via equitativa ex art. 1226 Cc in € 8.720,00.
Mette conto considerare che si devono aggiungere all'ammontare del risarcimento spettante agli attori anche le spese per l'assistenza extragiudiziale erogata da Gs-
Gestione sinistri RL (ora Giesse Risarcimento danni RL) in epoca antecedente alla proposizione del presente giudizio;
al detto riguardo, deve evidenziarsi che la Corte di cassazione abbia chiarito che per la configurabilità della spesa sostenuta per la consulenza stragiudiziale quale danno emergente debba valutarsi se la spesa sia stata necessitata e giustificata (v. Cass. n. 9548/2017); in particolare, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16990/2017, hanno precisato quanto al criterio di risarcibilità
(consistente nella utilità e/o non superfluità dell'attività stragiudiziale svolta, criterio da valutarsi ex ante, cioè in vista di quello che avrebbe potuto ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio), che la corrispondente spesa sostenuta non possa configurarsi come danno emergente e non possa, pertanto, essere riversata sul danneggiante laddove risulti superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso (ovverosia non abbia avuto in concreto utilità al fine di evitare il giudizio) ovvero, ulteriormente, al fine di assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di particolare complessità e, inoltre, che il danno emergente in esame debba soggiacere alle medesime regole di tutte le altre voci di danno e, quindi, debba essere domandato, allegato e provato;
dunque, nel caso specifico, risulta che l'attività di assistenza della sia consistita nell'invio a Consap e a Parte_6 [...]
della richiesta risarcitoria e della documentazione necessaria alla Controparte_1 relativa disamina (v. all. 17-19 del fascicolo di parte attrice); si tratta, tuttavia, di attività rivelatasi inutile ai fini della risoluzione della questione, tanto da rendere necessaria l'instaurazione del presente giudizio;
inoltre, in ordine al quantum, deve evidenziarsi che l'allegazione degli attori secondo cui i medesimi sarebbero
22 tenuti all'esborso di una spesa stragiudiziale pari al 10% dell'importo riconosciuto con la sentenza emessa all'esito del presente giudizio, risulta contraddetta dall'art. 11 del contratto di mandato, ove è dato leggere che il detto compenso spetti alla Società di “nel caso in cui la mandataria ottenga Parte_7 un risarcimento in nome e per conto del mandante ….”(v. all. n. 23 fascicolo di parte attrice) e, poi, dall'inopponibilità di tale accordo a terzi.
Tenuto conto, quindi, del fatto l'ammontare del detto danno debba risultare ragionevole e non comportare un ingiustificato aggravio per il debitore (art. 1227
Cc), il rimborso in favore degli attori delle competenze per la fase stragiudiziale è determinato equitativamente nella misura di € 500,00 ciascuno, rispettivamente in favore di di e della propria figlia minore Parte_1 Parte_4
di e del proprio figlio minore e di Persona_3 Parte_2 Persona_1
Parte_3
Per ultimo, quanto alla richiesta risarcitoria afferente al danno patrimoniale costituito dai contributi e sovvenzioni che sarebbero stati corrisposti dal sig. Pt_5 ai propri familiari (invero, come visto, la sola moglie) qualora fosse rimasto in vita, occorre considerare: che il danno patrimoniale da lucro cessante - costituito dalla perdita di quei contributi, sovvenzioni o altre utilità economicamente apprezzabili che per legge (ad es., ex art. 230-bis, 315, 433 Cc) o per solidarietà familiare sarebbero stati corrisposti dalla vittima - è astrattamente spettante ai soli prossimi congiunti – genitori, figli, coniuge – per i quali c'è obbligo di mutua assistenza
(cfr. Cass. n. 18177/2007); che «Il fatto che i figli di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità e la conseguente risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato» (Cass. n. 12497/2024); che, tuttavia, risulta dagli atti che ciascuna figlia del sig. fosse maggiorenne, non convivesse con il de cuius (v. dichiarazione Pt_5 resa l'8.2.2020 dalla sig.ra in sede di denuncia per la scomparsa del Parte_2 sig. fascicolo del proc. pen. R.G.N.R. 894/2020, tanto in prevalente Persona_4 attendibilità rispetto al contenuto del certificato anagrafico di cui all'allegato 7 per
23 e il figlio ) e avesse un proprio nucleo Parte_3 Persona_2 familiare, sicché tale voce di danno potrebbe essere riconosciuta solo in favore della sig.ra Parte_1
Orbene, dall'istruttoria svolta risulta accertato a) che il sig. non percepisse Pt_5 un reddito stabile e che svolgesse saltuariamente lavori di varia tipologia, quali pulizia di giardini, parcheggio di veicoli, imbottigliamento di vino e relativa vendita porta a porta (v. atti di parte, oltre che dichiarazioni rese alla p.g. operante nel procedimento penale R.G.N.R. 894/2020 e dichiarazione dei testi sig.ri
[...]
e all'udienza del 11.9.2023); b) che il Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 danno patrimoniale, in mancanza di un lavoro stabile, debba essere liquidato richiamando la disciplina di cui all'art. 137 Codice delle assicurazioni e, dunque, ponendo a base del calcolo il triplo della pensione sociale, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2056 Cc;
c) che, tuttavia, risulta accertato che la sig.ra Pt_1 percepisca, con decorrenza dal 01.03.2020, una pensione superstiti pari a € 515,07 mensili (v. all. 4 memoria n.2 ex art. 183, comma VI, Cpc di parte convenuta); d) che su tale questione parte attrice nulla abbia controdedotto, neppure in comparsa conclusionale, essendosi limitata a contestare genericamente – e infondatamente -
l'idoneità probatoria della documentazione depositata dalla parte convenuta (v. memoria n. 3 pag. 3); e) che in forza, pertanto, della detta pensione percepita dall' - il cui importo risulta superiore a quanto invocato dalla stessa parte CP_4 attrice in atto di citazione (pag. 11 ss.) - deve dichiararsi che nessun danno patrimoniale possa essere riconosciuto in favore della sig.ra la quale, a Pt_1 seguito della morte del coniuge, ha percepito a carico dell' un reddito CP_4 sostitutivo di quello che, figurativamente e meramente presuntivamente, le sarebbe derivato dall'attività del sig. Pt_5
13. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum, del numero (aumento del 20%) e dell'importanza e difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da
(in proprio e quale genitore di Parte_1 Parte_2 [...]
, (in proprio e quale genitore di Persona_1 Parte_3 [...]
) e (in proprio e quale genitore di Persona_2 Parte_4 Per_3
24 nei confronti di , quale impresa designata dal Per_3 Controparte_1
FGVS per la Regione Calabria - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità del conducente del veicolo rimasto privo di identificazione nella causazione del sinistro che ha provocato il decesso del sig.
Pt_5 per l'effetto, accoglie parzialmente la domanda attorea e condanna
[...]
, nella qualità di Impresa designata per conto del Fondo di Controparte_1 garanzia vittime della strada, al pagamento dei seguenti importi: in favore di € 337.133,36 ed € 500,00; Parte_1 in favore di € 279.006,92; € 500,00 ed € 8.720,00; Parte_2 in favore di € 284.819,57 ed € 500,00; Parte_3 in favore di € 284.819,57 ed € 500,00; Parte_4 in favore di € 78.473,76 ed € 500,00; Persona_1 in favore di € 78.473,76 ed € 500,00; Persona_3 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
2) rigetta nel resto;
3) condanna al pagamento in favore degli attori Controparte_1
delle spese di giudizio, che liquida in € 45.541,20 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva qualora dovuta e Cpa come per legge da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così depositato in data 10 gennaio 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
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