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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SS Anna Bellesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34620/2021 promoSS da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'abogado FRANCESCO BOVE, il quale esercita d'intesa con l'avv. CHRISTIAN
GERVASONI, del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Milano, Via G. Spontini 3
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. SILVIA MARCORA, con studio in via Maroncelli 17 a Milano, e dell'avv. ELISABETTA SEREGNI, con studio in viale Tunisia 23 a Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di entrambe
(C.F. - P.IVA ) con Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. Marina Penco presso la quale è elettivamente domiciliata in
Milano, Via Melegari 4, Milano
CONVENUTE
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 14 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, rispettivamente, il 27 luglio 2021 e il 26 luglio 2021, ha convenuto in giudizio la ginecologa Parte_1 [...]
e compagnia assicuratrice di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima, per farne accertare la responsabilità omissiva per le lesioni dalla steSS riportate a seguito dell'asportazione di ovaio e tuba sinistra, nonché per ottenere il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale derivanti da tale condotta.
L'attrice ha dedotto di essersi rivolta alla dott.SS - sua ginecologa dal Controparte_1
2012 - in data 8 agosto 2017, a causa di forti dolori alle ovaie. Ha precisato inoltre che, all'esito della visita medica, la dottoreSS le aveva prescritto degli integratori indicati in caso di meteorismo intestinale, ritenendo non vi fossero patologie gravi in corso.
Dato il persistere dei dolori, in data 12 agosto 2017, l'attrice aveva nuovamente contattato la convenuta, che l'aveva tranquillizzata, ipotizzando che la causa del dolore fosse una cisti, che avrebbe controllato a settembre.
In data 19 agosto 2017, a causa del dolore ormai insopportabile, faceva Parte_1
ingresso al PS Ospedale Fatebenefratelli, ove le veniva diagnosticato “Espanso retrouterino di probabile pertinenza annessiale”.
Pertanto, in data 22 agosto 2017, la paziente si recava all'Istituto Nazionale dei Tumori che indicava la seguente diagnosi “Ovaio sinistro sede di tumefazione multiloculare solida di 118x78x85 mm”. La signora veniva allora ricoverata all'ospedale Pt_1
Niguarda e, in data 25 agosto 2017, sottoposta a intervento chirurgico di “elezione
(laparoscopia poi convertita in laparotomia) Annessiectomia sinistra per torsione ovarica sinistra (circa 10 cm di diametro)” a seguito del quale veniva dimeSS in data 28 agosto 2017.
pagina 2 di 14 Dopo essersi sottoposta a visita medico-legale, in data 30 giugno 2020, e aver successivamente avviato con esito negativo un procedimento di mediazione con la dott.SS , che in quella sede aveva chiamato anche la propria compagnia CP_1
assicuratrice l'attrice ha agito in giudizio chiedendo il Controparte_2
ristoro del danno biologico permanente e temporaneo e del danno non patrimoniale di natura morale causato dal timore e dallo stato d'ansia provato nei giorni della malattia.
2. Si è costituita la convenuta che ha contestato la fondatezza della Controparte_1
domanda svolta dall'attrice.
La convenuta ha rilevato che era onere dell'attrice provare sia la negligenza che il nesso causale tra la condotta medica e il danno patito, trattandosi - contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice - di responsabilità di natura extracontrattuale “non essendo mai stato sottoscritto tra le parti alcun tipo di contratto” (pag. 11 comparsa di costituzione).
Con riferimento al quantum, la convenuta ha dedotto che le conseguenze dell'intervento subito dall'attrice sono il frutto di un ritardo in parte imputabile alla steSS nel sottoporsi alle tempestive cure mediche che forse le avrebbero potuto addirittura evitare la rimozione dell'ovaio.
Con riferimento poi alla personalizzazione del danno, la convenuta ha dedotto che non sussiste alcuna evidenza scientifica circa la perdita di fertilità o ripercussioni attinenti alla sfera sessuale nelle donne che subiscono l'asportazione di un ovaio, come invece lamentato dall'attrice.
La convenuta ha quindi richiesto il rigetto della domanda della controparte, deducendone la temerarietà e chiedendo la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni conseguenti. In via subordinata, ha chiesto la valutazione e quantificazione dell'obbligazione risarcitoria in proporzione al grado di colpa della steSS.
3. Anche si è costituita in giudizio e ha chiesto, in via Controparte_2
pregiudiziale, di accertare la propria carenza di legittimazione passiva ai sensi del pagina 3 di 14 combinato disposto degli artt. 12 e 10 l. 8 marzo 2017, n. 24, secondo cui sarebbe inammissibile, sino all'emanazione dei decreti ministeriali attuativi, la domanda svolta in via diretta dall'attrice nei confronti della compagnia assicuratrice. Nel merito, ha poi chiesto il rigetto della domanda dell'attrice associandosi alle difese svolte dalla convenuta . CP_1
4. La causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale volta ad accertare la sussistenza degli errori professionali ascritti alla convenuta in relazione alle prestazioni rese in favore di , nonché i danni lamentati dall'attrice. Parte_1
Dopo il deposito della relazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. All'esito dell'esame degli atti e delle risultanze istruttorie, la domanda dell'attrice deve ritenersi infondata e non può, pertanto, essere accolta, per le ragioni di seguito precisate.
Secondo la prospettazione dell'attrice, le condotte imperite e negligenti ascritte alla convenuta sono state causa diretta della rimozione dell'ovaio e della tuba sinistra.
È stato dedotto che tali condotte hanno comportato, oltre al danno biologico, anche un danno morale, dovuto allo stress e all'ansia provati nei giorni antecedenti all'intervento, nonché la diminuzione della propria fertilità, ripercussioni nella propria sfera sessuale e di coppia, e ha quindi richiesto la personalizzazione massima del danno (cfr. pag. 9 e 10 dell'atto di citazione).
Il thema decidendum attiene quindi, innanzitutto, all'accertamento della responsabilità professionale della convenuta.
5.1. Preliminarmente, va detto che tale responsabilità è di natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c. pagina 4 di 14 Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, infatti, dalle allegazioni delle parti, si evince l'instaurarsi di un diretto rapporto contrattuale di lunga durata tra la steSS e la paziente , peraltro riconosciuto implicitamente dalla steSS dott.SS Parte_1
. A pag. 2 della comparsa di costituzione, in particolare, si legge: “Nel CP_1
promuovere il presente giudizio la sig.na dichiara di esser stata una paziente Pt_1
della dott.SS dal 2012. Questa circostanza corrisponde a verità poiché la sig.na CP_1
è stata per parecchi anni paziente della che, con calma e pazienza che Pt_1 CP_1
andava anche ben oltre il semplice rapporto medico/paziente, ha sempre visitato e conseguentemente consigliato e rincuorato l'attrice”). Pertanto, il titolo di responsabilità che può essere ascritto alla dottoreSS è certamente quello di carattere CP_1
contrattuale.
Pertanto, a fronte dell'inadempimento dedotto dall'attrice - come causa del danno di cui chiede il risarcimento – è onere della debitrice convenuta provare di aver esattamente adempiuto le sue prestazioni o che il danno lamentato da controparte non le è imputabile. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità contrattuale ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577).
5.2. Poste queste premesse, il caso di specie va esaminato alla luce delle risultanze della indagine peritale.
La consulenza d'ufficio svolta dal medico legale, specialista in Testimone_1
ginecologia, e dalla dott.SS ha consentito di accertare quanto segue: Persona_1
pagina 5 di 14 a. la paziente , all'epoca dei fatti di anni 25, nell'agosto 2017 è stata Parte_1
sottoposta a visita presso lo studio della dott.SS la quale prescriveva: “Relaxcol CP_1
cps 1 cps dopo i pasti”;
b. il 19 agosto 2017, alle ore 14.45, l'attrice accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli ove veniva annotato: “Dalle 6 di oggi lamenta dolore alla regione lombare sinistra con irradiazione alla regione anteriore sino alla foSS iliaca sinistra, nausea, ha utilizzato e . Circa 10 giorni fa CP_3 CP_4
analogo dolore regredito dopo , successiva visita ginecologica, CP_4
riscontro di piccola cisti ovaio sinistro (15mm), ha poi avuto mestruazioni regolari.
Nega malattie precedenti degne di nota, non utilizza farmaci abitualmente, non note allergie a farmaci”;
c. l'attrice veniva dimeSS nello stesso giorno, alle ore 22.57 con diagnosi di:
“Espanso retrouterino di probabile pertinenza annessiale” e veniva programmata rivalutazione clinica per staging ed eventuale intervento;
d. il 22 agosto 2017, presso IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, veniva effettuata ecografia ginecologica. Dal referto emerge: “Cisti ovarica sinistra. A seguito di dolore addominale si reca in PS Fatebenefratelli. Riscontro TAC di maSS annessiale sinistra di 6x6,5cm, che risulta indissociabile dalla parete del retto e presenta esteso contatto con il sigma”;
e. lo stesso giorno alle ore 17.17, la signora effettuava accedevva al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda e veniva sottoposta a visita ginecologica ove veniva annotato: “neoformazione solida che occupa lo scavo pelvico post all'utero, di consistenza solida, a superficie irregolare, mobile, dolente alla palpazione”;
f. la paziente veniva pertanto ricoverata e sottoposta in data 25.08.17 ad intervento chirurgico di “laparoscopia diagnostica, laparotomia, annessiectomia sinistra”;
pagina 6 di 14 g. il referto istologico attestava la seguente diagnosi: “parenchima ovarico con edema e fibromatosi associati ad estesa necrosi emorragica da torsione”;
h. la paziente veniva dimeSS il 28 agosto 2017 con diagnosi di “MaSS annessiale sin – in torsione iniziale”, prescrizione di terapia medica, medicazione quotidiana delle ferite, riposo con astensione dall'attività lavorativa per venti giorni e visita dal ginecologo di propria fiducia dopo circa trenta giorni.
i. i cc.tt.u. precisano che, nella quasi totalità dei casi, la torsione dell'ovaio provoca un dolore così violento da costituire un serio problema e da imporre l'immediata ospedalizzazione e trattamento, mentre solo in una parte dei casi (circa il 30%) la torsione vera e propria è preceduta da una sintomatologia acuta a rapida regressione legata alla torsione e immediata detorsione dell'ovaio stesso.
j. i cc.tt.u. ritengono che, non essendo presente in atti un certificato della dott.SS
che riporti quanto dalla steSS osservato in sede di visita né l'esame ecografico CP_1
dalla steSS eseguito, “non è possibile accertare se vi fossero “segnali di allarme rilevanti” che il predetto sanitario non abbia negligentemente rilevato”. Dalla meSSggistica allegata emerge tuttavia che il dolore intenso, comparso il giorno prima, non era più presente e che era residuato un “indolenzimento” il che induce a ritenere che, al momento della visita con la dott.SS , non vi fosse più una situazione di CP_1
allarme. Peraltro, l'attrice riferiva che, nei giorni successivi alla visita, il dolore era modesto, non continuo, non aveva esacerbazioni, non era a coltellata, non impediva la normale attività;
k. si è quindi ritenuta non censurabile la condotta posta in essere dalla convenuta in quanto “è ragionevole ritenere che, quando la Sig.ra si sottopose a visita dalla Pt_1
OT.SS , le sue condizioni cliniche non fossero quelle tipiche di una torsione CP_1
ovarica in corso. E' quindi da ritenersi “più probabile che non” che l'ecografia non avrebbe consentito di formulare la predetta diagnosi… è prospettabile con fondatezza
pagina 7 di 14 ritenere che, secondo il criterio del “più probabile che non”, quando la Sig.ra Pt_1
si sottopose a visita dalla OT.SS , ella non fosse portatrice di una torsione CP_1
ovarica conclamata, condizione che richiede immediata ospedalizzazione e trattamento”
(pagg. 14 e 15 relazione c.t.u.). Le condizioni cliniche dell'attrice nell'intervallo cronologico successivo (tra l'8 agosto e il 18 agosto 2017) - ricavabili dalla meSSggistica disponibile - non imponevano una ospedalizzazione né una condotta differente da quella posta in essere dalla convenuta. Conseguentemente, “Gli esiti di cui oggi è portatrice la Sig.ra non sono pertanto comprovatamente Parte_1
ascrivibili a condotte censurabili della OT.SS ” (pag 16 relazione c.t.u.); CP_1
l. secondo la relazione medico-legale “è più probabile che non che la torsione ovarica si sia verificata il 19.08.17”, ovvero quando la signora fu sottoposta ad Pt_1
accertamenti presso l'Ospedale Fatebenefratelli\Sacco. In Pronto Soccorso, all'accesso, alle 14.45, fu annotato che il dolore era presente dalle 6 del mattino e “tali rilievi inducono a ritenere che in questo intervallo temporale di circa 9 ore (dalle 6.00 alle
14.45) si sia verificata la torsione ovarica con determinismo della formazione di circa
6x6,5 cm di diametro, con composizione necrotica”;
m. sebbene non esistano specifiche Linee Guida in ordine alla tempistica di sviluppo di formazioni solide, quale quella in oggetto, essendo la steSS dipendente dall'entità della torsione, i dati di letteratura segnalano che l'approccio chirurgico deve essere immediato e che più tempo paSS, più le possibilità di evitare un'annessiectomia si riducono. Nel caso di specie, quando l'attrice fece accesso al P.S. le chances di evitare l'annessiectomia erano ormai molto ridotte, essendo trascorse circa 9 ore dall'insorgenza della torsione ovarica;
n. non sono stati ravvisati elementi di censura nella condotta diagnostica e terapeutica posta in essere dalla dott.SS , né è emerso che gli esiti oggi rilevati a CP_1
carico della signora siano riconducibili ad erronea condotta della convenuta. Pt_1
pagina 8 di 14 Tali conclusioni sono state sottoposte a critica da parte dei consulenti dell'attrice, i quali hanno osservato che non si dispone di alcuna prova documentale clinica sicura, immagini o referto della visita esperita dalla dott.SS il giorno 8 agosto 2017, per CP_1
cui la consulenza medico-legale tiene in considerazione unicamente la meSSggistica
Whatsapp sebbene, peraltro, non si poSS escludere che vi siano state altre comunicazioni telefoniche orali tra i due soggetti tra il giorno 8 agosto e il giorno 19 agosto. Inoltre, i consulenti di parte attrice sostengono che la condotta colposa posta in essere dalla dott.SS consista non solo nel non aver ipotizzato, ma proprio CP_1
neppure pensato a una torsione ovarica e, conseguentemente, nel non aver quantomeno consigliato di recarsi presso un P.S., a fronte di una sintomatologia descritta e documentata nei meSSggi di Whatsapp assolutamente sospetta;
6. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti prodotti, fondate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale, non risultano configurabili gli elementi costitutivi dell'illecito contrattuale ascritto alla convenuta, non ravvisandosi, in particolare, il presupposto del nesso causale tra la condotta posta in essere dalla convenuta e l'evento di danno.
In via generale, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile
pagina 9 di 14 l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ.III, 11 novembre 2019 n. 28992).
Una volta che il creditore abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.
Nel caso in esame, si osserva in primo luogo che si verte in tema di causalità omissiva, in quanto, secondo le stesse allegazioni dell'attrice, il danno deriva dalla omissione di condotte terapeutiche e segnatamente dal fatto che, a seguito dell'errore diagnostico, si è proceduto con l'intervento chirurgico che ha comportato l'asportazione della tuba e ovaio sinistri.
Ciò posto, i rilievi svolti nell'elaborato peritale portano ad escludere che i postumi allegati dall'attrice siano conseguenza di una condotta omissiva posta in essere dalla convenuta dott.SS . CP_1
Tale giudizio è fondato su una pluralità di elementi, tutti aventi valenza dimostrativa pregnante e tutti convergenti.
In primo luogo, va considerata la condotta posta in essere dalla convenuta durante la visita ginecologica. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice nel proprio atto di citazione, la dott.SS non si limitò a prescriverle un integratore alimentare contro CP_1
il meteorismo intestinale senza disporre alcun ulteriore accertamento. È emerso infatti che la convenuta aveva individuato una piccola formazione funzionale di circa 15 mm posta in sede ovarica sinistra. Tale circostanza risulta provata sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalla signora sia al P.S. del Fatebenefratelli il 19 agosto 2017 Pt_1
(pag. 1 doc. 4 di parte attrice) sia ai consulenti medico legali (pag. 10 c.t.u.).
In secondo luogo, vengono in rilievo le condizioni di salute della paziente al momento pagina 10 di 14 della visita della dott.SS e, non essendo presente in atti documentazione sanitaria CP_1
che attesti le condizioni cliniche della ricorrente l'8 agosto 2017, va considerato quanto riferito dall'attrice ai consulenti tecnici d'ufficio, ovvero quanto risultante dalla meSSggistica prodotta in atti, da cui emerge che il dolore intenso, comparso in data 7 agosto 2019, non era più presente il giorno della visita, ed era residuato un indolenzimento. Tale sintomatologia - come precisato dai consulenti a pag 7 della relazione peritale - non è “con elevata probabilità” correlabile al quadro acuto della torsione ovarica, la quale non solo non era diagnosticabile tramite l'esame ecografico, ma anzi “è prospettabile con fondatezza ritenere che, secondo il criterio del “più probabile che non”, quando la Sig.ra si sottopose a visita dalla OT.SS Pt_1
, ella non fosse portatrice di una torsione ovarica conclamata” (pagg. 14 e 15 CP_1
c.t.u.).
In terzo luogo, vengono in rilievo lo stato di salute e la condotta della paziente successivamente alla visita ginecologica, in particolare, tra l'8 e il 18 agosto - come provato dalla meSSggistica in atti - il dolore era modesto, non continuo, ma anzi tale da averle consentito di proseguire per alcuni giorni la sua vita normale. Per cui, le condizioni cliniche dell'attrice, anche nei giorni successivi alla visita ginecologica, non erano tali da imporre un'ospedalizzazione o, comunque, una condotta differente da quella posta in essere dalla dott.SS . CP_1
In base ai citati elementi, non solo i consulenti hanno escluso con elevata probabilità la derivazione di tale danno dalla condotta omissiva per cui è causa, ma altresì hanno ipotizzato, sempre con giudizio di elevata probabilità, che la torsione ovarica si sia verificata in data 19 agosto 2017, data di accesso al P.S., e la causa alternativa del danno derivante dalla rimozione della tuba e ovaio sinistro sarebbe individuabile nel lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza dei sintomi e l'accesso al Pronto Soccorso (dalle ore
6.00 alle ore 14.45).
pagina 11 di 14 Peraltro, deve rilevarsi che, sebbene il 19 agosto presso il PS dell
[...]
fosse stato riscontrato un ovaio notevolmente aumentato di volume, Controparte_5
oltre che una sintomatologia dolorosa talmente intensa da richiedere la somministrazione di oppioidi e il riscontro di versamento liquido nella pelvi, i sanitari hanno comunque rimandato alla settimana successiva la scelta in relazione all'intervento chirurgico, il quale di fatto è poi avvenuto in data 25 agosto 2017, così procrastinando ulteriormente la risoluzione della problematica in corso.
A fronte di tali rilievi, le osservazioni del c.t. dell'attrice e le deduzioni svolte dalla difesa non si reputano idonee né a smentire il giudizio espresso dagli ausiliari del giudice né a imporre approfondimenti tecnici.
Invero, le note critiche dei consulenti dell'attrice sono fondate sul dato della complessità nella ricostruzione del quadro clinico della medesima, soprattutto con riguardo al momento della visita presso la dott.SS , data la mancanza di documentazione CP_1
medica in atti.
Tuttavia, si tratta di considerazioni che rimangono su un piano astratto e che non tengono conto del dato concreto della specifica richiesta effettuata da questo giudicante al collegio peritale di tener conto anche della “meSSggistica prodotta in atti” (vd. quesito 3), al fine di ricostruire gli avvenimenti intercorsi, ritenuta dotata di caratteristiche oggettive.
Pertanto, in adesione alle conclusioni esposte nell'elaborato peritale, e in assenza di elementi concreti suscettibili di delineare come probabile la tesi prospettata dall' attrice, non si ritiene raggiunta la prova del nesso causale tra l'evento dannoso allegato, e quindi tra l'intervento subito dall'attrice, e la condotta omissiva ascritta alla convenuta.
La domanda dell'attrice va pertanto respinta.
pagina 12 di 14 7. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per l'accoglimento della domanda svolta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero, la mera accertata infondatezza della domanda non è sufficiente ad integrare i presupposti della temerarietà della lite, richiedenti la valutazione della mala fede o della colpa grave nella proposizione dell'azione. Va poi tenuto conto della delicata e compleSS consulenza medico legale che rende evidente la sussistenza di un ragionevole convincimento della fondatezza della domanda al momento della sua proposizione.
8. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dall'attrice alla convenuta.
Il rigetto della domanda di parte attrice rende superflua la pronuncia sulla domanda dalla steSS svolta nei confronti di Controparte_2
Le spese di c.t.u. vanno infine poste a carico della parte attrice soccombente. Non potrà tenersi conto delle fatture relative alle spese di c.t.p. depositate dopo la precisazione delle conclusioni e, quindi, tardivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande svolte dall'attrice;
2. rigetta la domanda svolta ai sensi dell'art.96 c.p.c. da Controparte_1
;
[...]
3. condanna l'attrice a rifondere alle convenute le spese di lite, liquidate in €
14.103.000 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alla convenuta , e in € 14.103,00 oltre 15% a titolo di CP_1
pagina 13 di 14 rimborso spese forfetario e accessori, quanto alla Controparte_2
4. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. già liquidate in via solidale con provvedimento del 15 settembre 2023.
Milano, 28.2.2025
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SS Anna Bellesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34620/2021 promoSS da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'abogado FRANCESCO BOVE, il quale esercita d'intesa con l'avv. CHRISTIAN
GERVASONI, del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Milano, Via G. Spontini 3
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. SILVIA MARCORA, con studio in via Maroncelli 17 a Milano, e dell'avv. ELISABETTA SEREGNI, con studio in viale Tunisia 23 a Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di entrambe
(C.F. - P.IVA ) con Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. Marina Penco presso la quale è elettivamente domiciliata in
Milano, Via Melegari 4, Milano
CONVENUTE
Oggetto: responsabilità professionale pagina 1 di 14 Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, rispettivamente, il 27 luglio 2021 e il 26 luglio 2021, ha convenuto in giudizio la ginecologa Parte_1 [...]
e compagnia assicuratrice di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima, per farne accertare la responsabilità omissiva per le lesioni dalla steSS riportate a seguito dell'asportazione di ovaio e tuba sinistra, nonché per ottenere il risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale derivanti da tale condotta.
L'attrice ha dedotto di essersi rivolta alla dott.SS - sua ginecologa dal Controparte_1
2012 - in data 8 agosto 2017, a causa di forti dolori alle ovaie. Ha precisato inoltre che, all'esito della visita medica, la dottoreSS le aveva prescritto degli integratori indicati in caso di meteorismo intestinale, ritenendo non vi fossero patologie gravi in corso.
Dato il persistere dei dolori, in data 12 agosto 2017, l'attrice aveva nuovamente contattato la convenuta, che l'aveva tranquillizzata, ipotizzando che la causa del dolore fosse una cisti, che avrebbe controllato a settembre.
In data 19 agosto 2017, a causa del dolore ormai insopportabile, faceva Parte_1
ingresso al PS Ospedale Fatebenefratelli, ove le veniva diagnosticato “Espanso retrouterino di probabile pertinenza annessiale”.
Pertanto, in data 22 agosto 2017, la paziente si recava all'Istituto Nazionale dei Tumori che indicava la seguente diagnosi “Ovaio sinistro sede di tumefazione multiloculare solida di 118x78x85 mm”. La signora veniva allora ricoverata all'ospedale Pt_1
Niguarda e, in data 25 agosto 2017, sottoposta a intervento chirurgico di “elezione
(laparoscopia poi convertita in laparotomia) Annessiectomia sinistra per torsione ovarica sinistra (circa 10 cm di diametro)” a seguito del quale veniva dimeSS in data 28 agosto 2017.
pagina 2 di 14 Dopo essersi sottoposta a visita medico-legale, in data 30 giugno 2020, e aver successivamente avviato con esito negativo un procedimento di mediazione con la dott.SS , che in quella sede aveva chiamato anche la propria compagnia CP_1
assicuratrice l'attrice ha agito in giudizio chiedendo il Controparte_2
ristoro del danno biologico permanente e temporaneo e del danno non patrimoniale di natura morale causato dal timore e dallo stato d'ansia provato nei giorni della malattia.
2. Si è costituita la convenuta che ha contestato la fondatezza della Controparte_1
domanda svolta dall'attrice.
La convenuta ha rilevato che era onere dell'attrice provare sia la negligenza che il nesso causale tra la condotta medica e il danno patito, trattandosi - contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice - di responsabilità di natura extracontrattuale “non essendo mai stato sottoscritto tra le parti alcun tipo di contratto” (pag. 11 comparsa di costituzione).
Con riferimento al quantum, la convenuta ha dedotto che le conseguenze dell'intervento subito dall'attrice sono il frutto di un ritardo in parte imputabile alla steSS nel sottoporsi alle tempestive cure mediche che forse le avrebbero potuto addirittura evitare la rimozione dell'ovaio.
Con riferimento poi alla personalizzazione del danno, la convenuta ha dedotto che non sussiste alcuna evidenza scientifica circa la perdita di fertilità o ripercussioni attinenti alla sfera sessuale nelle donne che subiscono l'asportazione di un ovaio, come invece lamentato dall'attrice.
La convenuta ha quindi richiesto il rigetto della domanda della controparte, deducendone la temerarietà e chiedendo la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni conseguenti. In via subordinata, ha chiesto la valutazione e quantificazione dell'obbligazione risarcitoria in proporzione al grado di colpa della steSS.
3. Anche si è costituita in giudizio e ha chiesto, in via Controparte_2
pregiudiziale, di accertare la propria carenza di legittimazione passiva ai sensi del pagina 3 di 14 combinato disposto degli artt. 12 e 10 l. 8 marzo 2017, n. 24, secondo cui sarebbe inammissibile, sino all'emanazione dei decreti ministeriali attuativi, la domanda svolta in via diretta dall'attrice nei confronti della compagnia assicuratrice. Nel merito, ha poi chiesto il rigetto della domanda dell'attrice associandosi alle difese svolte dalla convenuta . CP_1
4. La causa è stata istruita mediante l'espletamento di consulenza medico legale volta ad accertare la sussistenza degli errori professionali ascritti alla convenuta in relazione alle prestazioni rese in favore di , nonché i danni lamentati dall'attrice. Parte_1
Dopo il deposito della relazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. All'esito dell'esame degli atti e delle risultanze istruttorie, la domanda dell'attrice deve ritenersi infondata e non può, pertanto, essere accolta, per le ragioni di seguito precisate.
Secondo la prospettazione dell'attrice, le condotte imperite e negligenti ascritte alla convenuta sono state causa diretta della rimozione dell'ovaio e della tuba sinistra.
È stato dedotto che tali condotte hanno comportato, oltre al danno biologico, anche un danno morale, dovuto allo stress e all'ansia provati nei giorni antecedenti all'intervento, nonché la diminuzione della propria fertilità, ripercussioni nella propria sfera sessuale e di coppia, e ha quindi richiesto la personalizzazione massima del danno (cfr. pag. 9 e 10 dell'atto di citazione).
Il thema decidendum attiene quindi, innanzitutto, all'accertamento della responsabilità professionale della convenuta.
5.1. Preliminarmente, va detto che tale responsabilità è di natura contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c. pagina 4 di 14 Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, infatti, dalle allegazioni delle parti, si evince l'instaurarsi di un diretto rapporto contrattuale di lunga durata tra la steSS e la paziente , peraltro riconosciuto implicitamente dalla steSS dott.SS Parte_1
. A pag. 2 della comparsa di costituzione, in particolare, si legge: “Nel CP_1
promuovere il presente giudizio la sig.na dichiara di esser stata una paziente Pt_1
della dott.SS dal 2012. Questa circostanza corrisponde a verità poiché la sig.na CP_1
è stata per parecchi anni paziente della che, con calma e pazienza che Pt_1 CP_1
andava anche ben oltre il semplice rapporto medico/paziente, ha sempre visitato e conseguentemente consigliato e rincuorato l'attrice”). Pertanto, il titolo di responsabilità che può essere ascritto alla dottoreSS è certamente quello di carattere CP_1
contrattuale.
Pertanto, a fronte dell'inadempimento dedotto dall'attrice - come causa del danno di cui chiede il risarcimento – è onere della debitrice convenuta provare di aver esattamente adempiuto le sue prestazioni o che il danno lamentato da controparte non le è imputabile. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità contrattuale ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o
l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577).
5.2. Poste queste premesse, il caso di specie va esaminato alla luce delle risultanze della indagine peritale.
La consulenza d'ufficio svolta dal medico legale, specialista in Testimone_1
ginecologia, e dalla dott.SS ha consentito di accertare quanto segue: Persona_1
pagina 5 di 14 a. la paziente , all'epoca dei fatti di anni 25, nell'agosto 2017 è stata Parte_1
sottoposta a visita presso lo studio della dott.SS la quale prescriveva: “Relaxcol CP_1
cps 1 cps dopo i pasti”;
b. il 19 agosto 2017, alle ore 14.45, l'attrice accedeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli ove veniva annotato: “Dalle 6 di oggi lamenta dolore alla regione lombare sinistra con irradiazione alla regione anteriore sino alla foSS iliaca sinistra, nausea, ha utilizzato e . Circa 10 giorni fa CP_3 CP_4
analogo dolore regredito dopo , successiva visita ginecologica, CP_4
riscontro di piccola cisti ovaio sinistro (15mm), ha poi avuto mestruazioni regolari.
Nega malattie precedenti degne di nota, non utilizza farmaci abitualmente, non note allergie a farmaci”;
c. l'attrice veniva dimeSS nello stesso giorno, alle ore 22.57 con diagnosi di:
“Espanso retrouterino di probabile pertinenza annessiale” e veniva programmata rivalutazione clinica per staging ed eventuale intervento;
d. il 22 agosto 2017, presso IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, veniva effettuata ecografia ginecologica. Dal referto emerge: “Cisti ovarica sinistra. A seguito di dolore addominale si reca in PS Fatebenefratelli. Riscontro TAC di maSS annessiale sinistra di 6x6,5cm, che risulta indissociabile dalla parete del retto e presenta esteso contatto con il sigma”;
e. lo stesso giorno alle ore 17.17, la signora effettuava accedevva al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda e veniva sottoposta a visita ginecologica ove veniva annotato: “neoformazione solida che occupa lo scavo pelvico post all'utero, di consistenza solida, a superficie irregolare, mobile, dolente alla palpazione”;
f. la paziente veniva pertanto ricoverata e sottoposta in data 25.08.17 ad intervento chirurgico di “laparoscopia diagnostica, laparotomia, annessiectomia sinistra”;
pagina 6 di 14 g. il referto istologico attestava la seguente diagnosi: “parenchima ovarico con edema e fibromatosi associati ad estesa necrosi emorragica da torsione”;
h. la paziente veniva dimeSS il 28 agosto 2017 con diagnosi di “MaSS annessiale sin – in torsione iniziale”, prescrizione di terapia medica, medicazione quotidiana delle ferite, riposo con astensione dall'attività lavorativa per venti giorni e visita dal ginecologo di propria fiducia dopo circa trenta giorni.
i. i cc.tt.u. precisano che, nella quasi totalità dei casi, la torsione dell'ovaio provoca un dolore così violento da costituire un serio problema e da imporre l'immediata ospedalizzazione e trattamento, mentre solo in una parte dei casi (circa il 30%) la torsione vera e propria è preceduta da una sintomatologia acuta a rapida regressione legata alla torsione e immediata detorsione dell'ovaio stesso.
j. i cc.tt.u. ritengono che, non essendo presente in atti un certificato della dott.SS
che riporti quanto dalla steSS osservato in sede di visita né l'esame ecografico CP_1
dalla steSS eseguito, “non è possibile accertare se vi fossero “segnali di allarme rilevanti” che il predetto sanitario non abbia negligentemente rilevato”. Dalla meSSggistica allegata emerge tuttavia che il dolore intenso, comparso il giorno prima, non era più presente e che era residuato un “indolenzimento” il che induce a ritenere che, al momento della visita con la dott.SS , non vi fosse più una situazione di CP_1
allarme. Peraltro, l'attrice riferiva che, nei giorni successivi alla visita, il dolore era modesto, non continuo, non aveva esacerbazioni, non era a coltellata, non impediva la normale attività;
k. si è quindi ritenuta non censurabile la condotta posta in essere dalla convenuta in quanto “è ragionevole ritenere che, quando la Sig.ra si sottopose a visita dalla Pt_1
OT.SS , le sue condizioni cliniche non fossero quelle tipiche di una torsione CP_1
ovarica in corso. E' quindi da ritenersi “più probabile che non” che l'ecografia non avrebbe consentito di formulare la predetta diagnosi… è prospettabile con fondatezza
pagina 7 di 14 ritenere che, secondo il criterio del “più probabile che non”, quando la Sig.ra Pt_1
si sottopose a visita dalla OT.SS , ella non fosse portatrice di una torsione CP_1
ovarica conclamata, condizione che richiede immediata ospedalizzazione e trattamento”
(pagg. 14 e 15 relazione c.t.u.). Le condizioni cliniche dell'attrice nell'intervallo cronologico successivo (tra l'8 agosto e il 18 agosto 2017) - ricavabili dalla meSSggistica disponibile - non imponevano una ospedalizzazione né una condotta differente da quella posta in essere dalla convenuta. Conseguentemente, “Gli esiti di cui oggi è portatrice la Sig.ra non sono pertanto comprovatamente Parte_1
ascrivibili a condotte censurabili della OT.SS ” (pag 16 relazione c.t.u.); CP_1
l. secondo la relazione medico-legale “è più probabile che non che la torsione ovarica si sia verificata il 19.08.17”, ovvero quando la signora fu sottoposta ad Pt_1
accertamenti presso l'Ospedale Fatebenefratelli\Sacco. In Pronto Soccorso, all'accesso, alle 14.45, fu annotato che il dolore era presente dalle 6 del mattino e “tali rilievi inducono a ritenere che in questo intervallo temporale di circa 9 ore (dalle 6.00 alle
14.45) si sia verificata la torsione ovarica con determinismo della formazione di circa
6x6,5 cm di diametro, con composizione necrotica”;
m. sebbene non esistano specifiche Linee Guida in ordine alla tempistica di sviluppo di formazioni solide, quale quella in oggetto, essendo la steSS dipendente dall'entità della torsione, i dati di letteratura segnalano che l'approccio chirurgico deve essere immediato e che più tempo paSS, più le possibilità di evitare un'annessiectomia si riducono. Nel caso di specie, quando l'attrice fece accesso al P.S. le chances di evitare l'annessiectomia erano ormai molto ridotte, essendo trascorse circa 9 ore dall'insorgenza della torsione ovarica;
n. non sono stati ravvisati elementi di censura nella condotta diagnostica e terapeutica posta in essere dalla dott.SS , né è emerso che gli esiti oggi rilevati a CP_1
carico della signora siano riconducibili ad erronea condotta della convenuta. Pt_1
pagina 8 di 14 Tali conclusioni sono state sottoposte a critica da parte dei consulenti dell'attrice, i quali hanno osservato che non si dispone di alcuna prova documentale clinica sicura, immagini o referto della visita esperita dalla dott.SS il giorno 8 agosto 2017, per CP_1
cui la consulenza medico-legale tiene in considerazione unicamente la meSSggistica
Whatsapp sebbene, peraltro, non si poSS escludere che vi siano state altre comunicazioni telefoniche orali tra i due soggetti tra il giorno 8 agosto e il giorno 19 agosto. Inoltre, i consulenti di parte attrice sostengono che la condotta colposa posta in essere dalla dott.SS consista non solo nel non aver ipotizzato, ma proprio CP_1
neppure pensato a una torsione ovarica e, conseguentemente, nel non aver quantomeno consigliato di recarsi presso un P.S., a fronte di una sintomatologia descritta e documentata nei meSSggi di Whatsapp assolutamente sospetta;
6. Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti prodotti, fondate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure, sorrette da congrua ed esaustiva motivazione.
Sulla scorta delle risultanze della relazione peritale, non risultano configurabili gli elementi costitutivi dell'illecito contrattuale ascritto alla convenuta, non ravvisandosi, in particolare, il presupposto del nesso causale tra la condotta posta in essere dalla convenuta e l'evento di danno.
In via generale, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile
pagina 9 di 14 l'esatta esecuzione della prestazione" (Cass.civ.III, 11 novembre 2019 n. 28992).
Una volta che il creditore abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 c.c.
Nel caso in esame, si osserva in primo luogo che si verte in tema di causalità omissiva, in quanto, secondo le stesse allegazioni dell'attrice, il danno deriva dalla omissione di condotte terapeutiche e segnatamente dal fatto che, a seguito dell'errore diagnostico, si è proceduto con l'intervento chirurgico che ha comportato l'asportazione della tuba e ovaio sinistri.
Ciò posto, i rilievi svolti nell'elaborato peritale portano ad escludere che i postumi allegati dall'attrice siano conseguenza di una condotta omissiva posta in essere dalla convenuta dott.SS . CP_1
Tale giudizio è fondato su una pluralità di elementi, tutti aventi valenza dimostrativa pregnante e tutti convergenti.
In primo luogo, va considerata la condotta posta in essere dalla convenuta durante la visita ginecologica. Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice nel proprio atto di citazione, la dott.SS non si limitò a prescriverle un integratore alimentare contro CP_1
il meteorismo intestinale senza disporre alcun ulteriore accertamento. È emerso infatti che la convenuta aveva individuato una piccola formazione funzionale di circa 15 mm posta in sede ovarica sinistra. Tale circostanza risulta provata sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalla signora sia al P.S. del Fatebenefratelli il 19 agosto 2017 Pt_1
(pag. 1 doc. 4 di parte attrice) sia ai consulenti medico legali (pag. 10 c.t.u.).
In secondo luogo, vengono in rilievo le condizioni di salute della paziente al momento pagina 10 di 14 della visita della dott.SS e, non essendo presente in atti documentazione sanitaria CP_1
che attesti le condizioni cliniche della ricorrente l'8 agosto 2017, va considerato quanto riferito dall'attrice ai consulenti tecnici d'ufficio, ovvero quanto risultante dalla meSSggistica prodotta in atti, da cui emerge che il dolore intenso, comparso in data 7 agosto 2019, non era più presente il giorno della visita, ed era residuato un indolenzimento. Tale sintomatologia - come precisato dai consulenti a pag 7 della relazione peritale - non è “con elevata probabilità” correlabile al quadro acuto della torsione ovarica, la quale non solo non era diagnosticabile tramite l'esame ecografico, ma anzi “è prospettabile con fondatezza ritenere che, secondo il criterio del “più probabile che non”, quando la Sig.ra si sottopose a visita dalla OT.SS Pt_1
, ella non fosse portatrice di una torsione ovarica conclamata” (pagg. 14 e 15 CP_1
c.t.u.).
In terzo luogo, vengono in rilievo lo stato di salute e la condotta della paziente successivamente alla visita ginecologica, in particolare, tra l'8 e il 18 agosto - come provato dalla meSSggistica in atti - il dolore era modesto, non continuo, ma anzi tale da averle consentito di proseguire per alcuni giorni la sua vita normale. Per cui, le condizioni cliniche dell'attrice, anche nei giorni successivi alla visita ginecologica, non erano tali da imporre un'ospedalizzazione o, comunque, una condotta differente da quella posta in essere dalla dott.SS . CP_1
In base ai citati elementi, non solo i consulenti hanno escluso con elevata probabilità la derivazione di tale danno dalla condotta omissiva per cui è causa, ma altresì hanno ipotizzato, sempre con giudizio di elevata probabilità, che la torsione ovarica si sia verificata in data 19 agosto 2017, data di accesso al P.S., e la causa alternativa del danno derivante dalla rimozione della tuba e ovaio sinistro sarebbe individuabile nel lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza dei sintomi e l'accesso al Pronto Soccorso (dalle ore
6.00 alle ore 14.45).
pagina 11 di 14 Peraltro, deve rilevarsi che, sebbene il 19 agosto presso il PS dell
[...]
fosse stato riscontrato un ovaio notevolmente aumentato di volume, Controparte_5
oltre che una sintomatologia dolorosa talmente intensa da richiedere la somministrazione di oppioidi e il riscontro di versamento liquido nella pelvi, i sanitari hanno comunque rimandato alla settimana successiva la scelta in relazione all'intervento chirurgico, il quale di fatto è poi avvenuto in data 25 agosto 2017, così procrastinando ulteriormente la risoluzione della problematica in corso.
A fronte di tali rilievi, le osservazioni del c.t. dell'attrice e le deduzioni svolte dalla difesa non si reputano idonee né a smentire il giudizio espresso dagli ausiliari del giudice né a imporre approfondimenti tecnici.
Invero, le note critiche dei consulenti dell'attrice sono fondate sul dato della complessità nella ricostruzione del quadro clinico della medesima, soprattutto con riguardo al momento della visita presso la dott.SS , data la mancanza di documentazione CP_1
medica in atti.
Tuttavia, si tratta di considerazioni che rimangono su un piano astratto e che non tengono conto del dato concreto della specifica richiesta effettuata da questo giudicante al collegio peritale di tener conto anche della “meSSggistica prodotta in atti” (vd. quesito 3), al fine di ricostruire gli avvenimenti intercorsi, ritenuta dotata di caratteristiche oggettive.
Pertanto, in adesione alle conclusioni esposte nell'elaborato peritale, e in assenza di elementi concreti suscettibili di delineare come probabile la tesi prospettata dall' attrice, non si ritiene raggiunta la prova del nesso causale tra l'evento dannoso allegato, e quindi tra l'intervento subito dall'attrice, e la condotta omissiva ascritta alla convenuta.
La domanda dell'attrice va pertanto respinta.
pagina 12 di 14 7. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per l'accoglimento della domanda svolta dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero, la mera accertata infondatezza della domanda non è sufficiente ad integrare i presupposti della temerarietà della lite, richiedenti la valutazione della mala fede o della colpa grave nella proposizione dell'azione. Va poi tenuto conto della delicata e compleSS consulenza medico legale che rende evidente la sussistenza di un ragionevole convincimento della fondatezza della domanda al momento della sua proposizione.
8. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, seguono la soccombenza e vanno pertanto rifuse dall'attrice alla convenuta.
Il rigetto della domanda di parte attrice rende superflua la pronuncia sulla domanda dalla steSS svolta nei confronti di Controparte_2
Le spese di c.t.u. vanno infine poste a carico della parte attrice soccombente. Non potrà tenersi conto delle fatture relative alle spese di c.t.p. depositate dopo la precisazione delle conclusioni e, quindi, tardivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande svolte dall'attrice;
2. rigetta la domanda svolta ai sensi dell'art.96 c.p.c. da Controparte_1
;
[...]
3. condanna l'attrice a rifondere alle convenute le spese di lite, liquidate in €
14.103.000 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori, quanto alla convenuta , e in € 14.103,00 oltre 15% a titolo di CP_1
pagina 13 di 14 rimborso spese forfetario e accessori, quanto alla Controparte_2
4. pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di c.t.u. già liquidate in via solidale con provvedimento del 15 settembre 2023.
Milano, 28.2.2025
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 14 di 14