Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2022
Sentenza 31 maggio 2023
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 31/05/2023, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2023
N. 00389/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2022, proposto da:
Blp S.r.l., Società Immobiliare Colombo & C S.r.l., Arch. Donato Colombini S.p.A., NT IE AO HI, ET CO HI, LE IA, UE AL e IO NZ AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicandro Vizoco e Giuseppe Di Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Golfo Aranci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- Condominio S'Abba e Sa Pedra, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Monica Minadeo e CO Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Gecofin S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Murrighile e Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento n. 155/2021 prot. n. 15708 del 25.11.2021, (all.1) con il quale il Comune di Golfo Aranci autorizzava la società Gecofin s.r.l. ai lavori per la realizzazione di un immobile ad uso residenziale con credito volumetrico ai sensi della L.R. 8/2015 art. 30, comma 4 bis, lettera A, sito in Via Sabina n. 2, Villaggio S'Abba e Sa Pedra, nonché di ogni ulteriore atto, connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il modello DUA presentato dal richiedente i lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Golfo Aranci, del Condominio S'Abba e Sa Pedra e di Gecofin S.r.l.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. NT Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, tutti proprietari di unità immobiliari site nel Comune di Golfo Aranci presso il Condominio S’Abba e Sa Pedra, espongono che l’Impresa Due P. Costruzioni di TA NO &C. S.n.c., riconducibile al gruppo titolare della Gecofin S.r.l., ha avviato delle opere edilizie su beni di proprietà comune in difetto della necessaria autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Informato di quanto stava accadendo, con PEC del 21 gennaio 2022 l’Amministratore del Condominio ha comunicato a Gecofin S.r.l. e al Comune di Golfo Aranci quanto segue: “In data 14.1.2022 l’Amm.re constatava che gli interventi della Gecofin non vertevano solamente sull’area di sua proprietà esclusiva, ma interessavano anche la piazzetta condominiale che non è di proprietà della Gecofin. Evidentemente l’Amministrazione in indirizzo ha fatto esclusivo affidamento su quanto dichiarato dal proponente in ordine al diritto di proprietà, ignorando l’esistenza di un regolamento condominiale già inoltrato dagli scriventi in plurime occasioni alla P.A. Nel caso di specie la Gecofin non solo non ha avuto alcun consenso all’esecuzione delle opere da parte del Condominio, ma sta tentando di occupare spazi condominiali appropriandosene in assenza del consenso negoziale di tutti i partecipanti. Le opere eseguende infatti privano la possibilità di godimento collettivo nei termini funzionali originariamente praticati di spazi condominiali” .
Successivamente lo stesso Amministratore ha presentato al Comune di Golfo Aranci istanza di accesso alla documentazione amministrativa relativa all’intervento edilizio in questione, poi assolta in data 15 febbraio 2022.
Ottenuto l’accesso gli interessati hanno appreso che l’intervento in questione -consistente, per quanto ora di specifico interesse, nella parziale chiusura delle mura perimetrali di un porticato, così da trasformarlo in un appartamento, utilizzando un credito volumetrico di cui all’art. 30 bis della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8- era stato oggetto di una Dichiarazione unica autocertificativa di Gecofin S.r.l., definitasi proprietaria dei beni immobili interessati all’intervento, nonché del conseguente provvedimento autorizzativo 25 novembre 2021, n. 155, rilasciato in favore della stessa Gecofin S.r.l. dal SUAPE del Comune di Golfo Aranci, con cui si richiedeva, ai fini del perfezionamento della pratica edilizia, l'istituzione, “mediante sottoscrizione di apposito atto notarile d'obbligo edilizio, di un vincolo, per concentrazione della cubatura e completo esclusivo asservimento della stessa al realizzando assentito progetto con esclusione di ulteriori edificazioni, sul predetto appartamento foglio 9, particella 1087 sub. nn. 225 e 229, meglio sopra descritto” , poi effettivamente prodotto dall’interessata in data 28 dicembre 2021.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 10 marzo 2022, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di tale provvedimento autorizzativo sostenendo che esso trovi ostacolo: - nel difetto di autorizzazione dell’assemblea condominiale, necessaria perché l’intervento edilizio riguarda beni del Condominio (esattamente i muri perimetrali del porticato dell’edificio); - nell’assenza, quanto meno all’atto del rilascio del titolo edilizio, del consenso all’asservimento della volumetria, richiesto dall’art. 30, comma 4 bis, della l.r. n. 8/2015; - nel fatto che la Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio 2022, n. 24, ha dichiarato costituzionalmente illegittime numerose disposizioni della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1, incidenti proprio sulla normativa premiale utilizzata nel caso specifico dalla Gecofin S.r.l.; - nel mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica necessaria alla realizzazione dell’intervento.
È intervenuto in giudizio il Condominio S’Abba e Sa Pedra, aderendo alle richieste di parte ricorrente.
Costituitasi in giudizio, la Gecofin S.r.l. ha eccepito la tardività e l’infondatezza del ricorso, nonché l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum del Condominio in quanto non notificato alle controparti e perché proposto da soggetto titolare di un interesse autonomo all’impugnazione, che avrebbe dovuto, perciò, proporre ricorso autonomo.
Si è altresì, costituito in giudizio il Comune di Golfo Aranci, eccependo l’infondatezza dell’intero ricorso e l’inammissibilità della terza e della quarta censura per difetto di interesse.
Con ordinanza di questa Sezione 14 aprile 2022, n. 94, l’istanza cautelare proposta in ricorso è stata accolta con la seguente motivazione “Ritenuta l’opportunità di consentire, res adhuc integra, che le articolate questioni sollevate in ricorso e nelle difese delle controparti siano esaminate nella sede propria del merito, con fissazione contestuale dell’udienza a ciò dedicata” .
All’esito della pubblica udienza del 12 ottobre 2022, con ordinanza di questa Sezione 31 ottobre 2022, n. 723, il Collegio ha invitato tutte “le parti del giudizio a depositare, entro la data del 15 marzo 2023, apposite memorie, corredate della necessaria documentazione (ovvero di puntuali riferimenti alla stessa, se già presente in atti), con cui descrivere meglio la situazione di fatto e conseguentemente argomentare in ordine alla sussistenza o meno di un interesse concreto e attuale dei ricorrenti alla decisione della causa nel merito” .
È seguito il deposito di memorie con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi, prendendo posizione su quanto richiesto dal Collegio.
Alla pubblica udienza del 17 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
All’esito dei chiarimenti forniti dalle parti il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Difatti, come già si è rilevato nella dianzi richiamata ordinanza istruttoria, trova applicazione il criterio indicato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 22 dicembre 2021, n. 22, relativa proprio a un intervento edilizio, secondo cui l’interesse a ricorrere avverso il titolo altrui esige due autonomi presupposti, quello della vicinitas tra i fondi e quello della prova della concreta “utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio, che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto” , la quale, a sua volta, presuppone “un possibile deprezzamento dell’immobile contiguo ovvero una compromissione dei beni della salute e dell’ambiente, tutti elementi, questi, da verificare alla luce della specifica tipologia di opere da realizzare e dello stato dei luoghi complessivamente considerato” . Con l’ulteriore precisazione, di specifico rilievo nel caso ora in esame, che il pregiudizio necessario a radicare l’interesse al ricorso deve riguardare immobili di proprietà individuale dei ricorrenti, non potendo derivare, invece, alcun interesse al ricorso dalla mera violazione delle titolarità (e conseguenti regole) condominiali, laddove scevra dalle ulteriori conseguenze sulle proprietà individuali, considerato che le controversie in materia condominiale notoriamente rientrano nella sfera decisionale del Giudice ordinario.
Nel caso di specie i sopra descritti presupposti dell’interesse a ricorrere non sono riscontrabili.
Prima di tutto è stato chiarito che l’opera in discussione consiste nella chiusura di un portico al piano terra di un più ampio edificio, già perimetralmente delimitato da muri che confinano con area condominiale, con altro portico sempre di proprietà condominiale e con un appartamento di diversa proprietà (si vedano le foto allegate alla Relazione trasmessa dall’Ufficio Tecnico comunale di Golfo Aranci).
Inoltre è stato dimostrato che le proprietà individuali dei ricorrenti non sono assolutamente adiacenti a quella interessata all’intervento, trovandosi a una certa distanza dalla stessa (si veda l’estratto di Google Earth allegato alla stessa Relazione trasmessa dall’Ufficio Tecnico comunale di Golfo Aranci).
E, allora, non può che condividersi la conclusione cui è giunto lo stesso Ufficio Tecnico del Comune di Golfo Aranci -sulla quale converge, altresì, la difesa della parte controinteressata- secondo cui l’immobile oggetto dell’intervento, “ubicato al piano terra di un corpo di fabbrica che si affaccia sulla piazza posta a valle del villaggio, non influisce minimamente sulle vedute e/o luci, degli immobili dei ricorrenti, i quali sono ubicati in tutt’altra zone del villaggio stesso. Pertanto a parere di quest’ufficio le opere autorizzate con il provvedimento impugnato non sono causa di alcun potenziale deprezzamento, né di minore luce e aria, diminuita visuale o panorama, ecc., per cui non arrecano alcuno specifico e apprezzabile pregiudizio ai ricorrenti” .
Difettano, pertanto, nel caso in esame, entrambi i presupposti dell’interesse al ricorso richiesti dalla sopra citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non vede motivi per discostarsi, in quanto gli immobili di proprietà dei ricorrenti si trovano a notevole distanza da quello oggetto dell’intervento, per cui non sussiste il requisito della vicinitas , e in ogni caso le medesime proprietà individuali non risultano subire concreto pregiudizio dall’intervento contestato, sia per la lontananza stessa che per la natura dell’intervento contestato.
Per quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, seppur con integrale compensazione delle spese di lite, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso in epigrafe proposto.
Spese compensate fra tutte le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
CO Lensi, Presidente
NT Plaisant, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT Plaisant | CO Lensi |
IL SEGRETARIO