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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2306/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 2306 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “vendita di cose immobili”
Tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Rossi, ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre n. 67, come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione
Attrice
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
23/09/1971, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Pievaioli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Loc. Ponte S. Giovanni, Via Mercalli n.
2, come da procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
19/12/1978
Terza chiamata - contumace N.2306/2021 R.G. 2 / 15
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.1 con atto di citazione notificato in data 30.4.2021 ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo che la propria amministratrice Controparte_1 Pt_2
in seguito ad una verifica delle operazioni sui conti correnti delle società da
[...]
essa amministrate, aveva scoperto che la propria consulente finanziaria di fiducia,
abilitata ad operare sui conti bancari societari, in data Controparte_2
29/11/2018, aveva corrisposto ad a mezzo bonifico, la Controparte_1 somma di euro 10.000 a titolo di caparra per l'acquisto di un immobile sito in
Perugia, Fraz. Olmo. Avendo chiesto chiarimenti al riguardo a CP_2
la stessa consegnava alla società attrice un contratto preliminare di
[...]
vendita immobiliare, datato 22/11/2018, del tutto ignoto alla società attrice e pertanto in data 21/07/2020 manifestava ad la Parte_1 Controparte_1
volontà di risolvere o recedere dal predetto contratto preliminare. Non avendo ricevuto alcun riscontro dalla la società attrice promuoveva la procedura CP_1
di mediazione alla quale la convenuta dichiarava di non aderire rendendo necessario adire il Tribunale di Perugia. In punto di diritto la società attrice ha sostenuto la nullità del contratto preliminare di compravendita, per non essere da essa stato sottoscritto e dunque per difetto di forma scritta ex art 1351 c.c., ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, essendo l'immobile distinto catastalmente al foglio 228 particella 246 sub 7 e 1338, malgrado l'abitazione risulti contraddista dai subalterni 9 e 10, con conseguente diritto dell'attrice alla ripetizione della somma versata a titolo di caparra.
In subordine, ha sostenuto il diritto della società attrice a recedere dal contratto per inadempimento della convenuta, per avere il promissario venditore sottaciuto l'esistenza di un'ipoteca giudiziale per l'importo di euro 30.000, con diritto della società attrice di recedere dal contratto preliminare e richiedere il versamento del doppio dell'importo corrisposto a titolo di caparra.
1.2 Si è tempestivamente costituita in giudizio la quale ha Controparte_1
dedotto di essersi rivolta a per ottenere un finanziamento Controparte_2 N.2306/2021 R.G. 3 / 15
necessario per la prosecuzione della propria attività di asilo nido privato ma non prospettandosi alcuna soluzione, su consiglio della decideva di porre in CP_2 vendita l'immobile di proprietà per il quale la l'aveva assicurata CP_2 dell'interessamento da parte di alcuni propri clienti, affidando alla stessa le incombenze inerenti l'alienazione. In data 22.11.2018 la aveva fissato CP_2
l'incontro per la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita dalla stessa predisposto e che veniva sottoscritto dalla Sig.ra in assenza della CP_1
controparte, in quanto la avrebbe provveduto in pari data a raccogliere CP_2
anche la firma del promissario acquirente.
La convenuta aveva quindi confidato nel buon esito della compravendita avendo ricevuto a mezzo bonifico l'importo di euro 10.000 a titolo di caparra confirmatoria corrispondendo alla l'importo di euro 3.000,00 per la propria CP_2
intermediazione immobiliare.
La convenuta deduceva, quindi, di non aver più saputo nulla in merito al contratto preliminare in questione in quanto la si era resa irreperibile e non aveva CP_2
ricevuto alcuna notizia da parte della società promissaria acquirente.
Nel contestare la ricostruzione fattuale di parte attrice la convenuta rilevava la tardività del recesso pervenuto a distanza di due anni dalla sottoscrizione del contratto preliminare e senza alcuna giustificazione ciò comportando il diritto di trattenere la caparra ricevuta per inadempimento imputabile alla società attrice. La convenuta rilevava, inoltre, che pur non avendo mai ricevuto dalla copia CP_2 del contratto preliminare di vendita sottoscritto dall'attrice, l'effettuazione del bonifico bancario proveniente dal conto corrente della società attrice costituiva esecuzione del contratto stesso. Contestava, inoltre, l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto trattandosi di un mero errore materiale circa la trascrizione del dato catastale risultando la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie. Deduceva, poi, di non essere venuta a conoscenza della iscrizione di ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà essendo, comunque compito della quale intermediario immobiliare, di effettuare le CP_2
opportune verifiche presso la Conservatoria dei Registri immobiliari. La convenuta N.2306/2021 R.G. 4 / 15
chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa di CP_2
per essere da questa manlevata in caso di accoglimento delle domande di
[...]
parte attrice.
1.3 Con decreto del 5.9.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
e all'udienza di comparizione delle parti del 16.6.2022 ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia. Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., con la terza memoria istruttoria, la convenuta ha versato in atti copia della prima pagina del contratto preliminare recante timbro e firma riconducibile all'attrice assumendo di averla ricevuta a mezzo mail da parte della CP_2
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale di Controparte_2 che, tuttavia, non è comparsa all'udienza fissata per l'interpello, e mediante prova per testi, e, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• Parte attrice, come da atto di citazione, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Perugia, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, accertare
e dichiarare: IN VIA PRINCIPALE: la nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare, su cui è apposta la data del 22/11/2018, che vede indicate come contraenti le parti del presente giudizio, per mancata sottoscrizione di esso da parte della società attrice, con condanna della convenuta alla restituzione e pagamento, in favore Controparte_1 della società attrice, della somma di € 10.000,00, dalla stessa ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, in quanto priva di alcun titolo e giustificazione giuridica, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4
c.c. ed alla rivalutazione monetaria. IN VIA SUBORDINATA: la nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare, su cui è apposta la data del 22/11/2018, che vede indicate come contraenti le parti del presente giudizio, per indeterminatezza dell'oggetto, con condanna della convenuta
alla restituzione e pagamento, in favore della società Controparte_1 attrice, della somma di € 10.000,00, dalla stessa ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, in quanto priva di alcun titolo e giustificazione giuridica, N.2306/2021 R.G. 5 / 15
oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. ed alla rivalutazione monetaria. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: il recesso della società attrice dal contratto preliminare di compravendita immobiliare del
22/11/2018, per inadempimento della convenuta , con Controparte_1
condanna della medesima convenuta al pagamento, Controparte_1
in favore della società attrice, del doppio della caparra confirmatoria da ella ricevuta, pari alla somma di € 20.000,00, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. ed alla rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e del compenso professionale di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: ci si riserva ogni opportuna richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.”;
• Parte convenuta, come da chiamata in causa del terzo, ovvero: “Voglia l'On.
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, In via preliminare fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, Sig.ra , nata a [...] il Controparte_2
19.12.1978 (c.f.: , residente in [...]
Catanelli n. 14, al fine di sentirne pronunciare la condanna al risarcimento del danno subito dalla convenuta nella denegata ipotesi di condanna della stessa alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo della caparra pari
a €. 10.000,00, ovvero di quello doppio pari a €. 20.000,00 richiesto in via di subordine dall'attrice, nonché la restituzione in proprio favore della somma di €. 3.000,00 corrisposto a titolo di provvigione;
Nel merito in via principale: Rigettare tutte le domande di nullità del contratto preliminare per cui é causa avanzate da parte attrice perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, e per l'effetto dichiarare il contratto preliminare di compravendita valido ed efficace, rigettando la richiesta di condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €.
10.000,00 versatale a titolo di caparra confirmatoria e dichiarandone, per
l'effetto, la legittima ritenzione da parte della convenuta, promissaria venditrice. Rigettare altresì la richiesta formulata in via subordinata di N.2306/2021 R.G. 6 / 15
condanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparra versata e, dichiarato il recesso unilaterale dal contratto come unilaterale volontà della parte promissaria acquirente di non eseguire gli accordi contrattuali, dichiarare, per l'effetto, la legittimità della ritenzione della caparra di €. 10.000,00 da parte della convenuta, promissaria venditrice.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge;
Nel merito, in via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo di cui si è chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa responsabile delle nullità dell'atto e, in via gradata, della mancata menzione nel contratto preliminare dell'ipoteca iscritta sul bene compravenduto dal Sig. in Pt_3
data 28.5.2018, tenuto a tenere indenne la convenuta dalla conseguenze della pregiudizievoli della declaratoria di nullità dell'atto o dalla sua risoluzione per inadempimento e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore della convenuta stessa della somma di €. 10.000,00, ovvero della somma di €. 20.000,00, in caso di accoglimento della domanda formulata da parte attrice in via di ulteriore subordine ed in ogni caso al rimborso della somma di €. 3.000,00, corrisposta a titolo di compenso per la conclusione dell'affare. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Con riserva di precisare e/o modificare le conclusioni sopra rassegnate nei tempi e nei limiti di legge”.
*********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate N.2306/2021 R.G. 7 / 15
non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda proposta dall'attrice in via principale concerne la ripetizione, ex art
2033 c.c., dell'importo di euro 10.000 corrisposto in favore della convenuta in assenza di un titolo giustificativo .
In generale l'art 2033 c.c. prevede che “ chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato……”. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ricorre la fattispecie dell'indebito oggettivo previsto dalla citata norma codicistica tutte e volte che via sia un difetto di obbligazione in capo al solvens o perché il vincolo non è mai sorto o perché venuto meno a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa all'avveramento di una condizione risolutiva ( ex multis Cass. 12794/2012). Per quanto concerne l'onere probatorio colui che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cass.5896/2006) mentre incombe sull'accipiens N.2306/2021 R.G. 8 / 15
la prova dell'esistenza di un'altra fonte di debito ( Cass. 7027/1997) e ciò in quanto il pagamento fa però presumere, iuris tantum, un riconoscimento di debito o quanto meno che un debito sia esistito;
con conseguente onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione ( Cass. 1170/1999).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato come “ Nel giudizio di indebito oggettivo
l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare, ma non di provare, essendo impossibile, l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendo onere del convenuto provare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (
Cass, 19902/2015).
Si deve, infine osservare, che l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio e non ha, come l'azione di arricchimento senza giusta causa, una finalità di reintegrazione dell'equilibrio economico. Infatti solo la seconda ha l'obiettivo di eliminare gli effetti dell'ingiustificata locupletazione di una parte a danno dell'altra, attraverso un indennizzo contenuto nei limiti della locupletazione, se questa risulta essere inferiore all'impoverimento altrui, e nei limiti di quest'ultimo, ove l'impoverimento sia maggiore.
Tutto ciò premesso con la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo per cui è causa la società attrice ha allegato la nullità del contratto preliminare di vendita immobiliare datato 22.11.2018, in quanto da essa non sottoscritto, in relazione al quale era stata effettuato in favore della convenuta un bonifico bancario in data
29.11.2028 per l'importo di euro 10.000 a titolo di caparra confirmatoria - caparra confirmatoria immobile frazione Olmo - ( doc.ti 1 e 2 fascicolo dell'attrice).
Orbene è noto che anche il contratto preliminare deve rispettare i requisiti di cui all'art. 1325 c.c. ovvero 1) l'accordo delle parti, 2) la causa, 3) l'oggetto, 4) la forma). Sebbene la forma del contratto preliminare, in genere è libera, nel caso di compravendita di beni immobili, tuttavia, l'art. 1350 c.c. dispone espressamente che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, tra gli altri, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, e i contratti che N.2306/2021 R.G. 9 / 15
costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto e di superficie su beni immobili, mentre il successivo art. 1351 c.c. dispone che il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo con la conseguenza che il contratto preliminare di compravendita di bene immobile dovrà rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.
In particolare l'accordo delle parti è inteso quale consenso prestato dalle medesime a mezzo la sottoscrizione del contratto e che ne decreta la conclusione, ai sensi dell'art. 1326 c.c., in relazione all'intento comune dei contraenti in rapporto alla funzione economico-sociale, alla causa, del contratto.
Pertanto nel caso del contratto preliminare di compravendita immobiliare, in mancanza degli elementi minimi – consenso delle parti, forma scritta, determinazione dell'oggetto e del prezzo della vendita – il contratto non può ritenersi valido.
Nel caso di specie dalla valutazione delle risultanze processuali, è emersa l'assenza del consenso da parte della società attrice e quindi di “accordo delle parti” non essendo stata prodotta copia del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalla società attrice quale promissaria acquirente desumendosi, peraltro, dalla ricostruzione fattuale di entrambe le parti la condotta illecita posta in essere ai danni di entrambe da terzo chiamata in causa rimasta Controparte_2
contumace.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha infatti chiarito, per un verso, che “Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito” (Cass., n. 1452 del 18/01/2019), e, per altro verso, “ad integrare l'atto scritto, richiesto ad substantiam per i contratti che trasferiscono la proprietà di immobili, non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che N.2306/2021 R.G. 10 / 15
lo scritto contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà, con l'effetto che non vale ad integrare il contratto una dichiarazione di quietanza, che presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso” (Cass. 30/03/2012, n. 5158). La Cassazione ha altresì precisato che : “L'atto scritto, richiesto dalla legge "ad substantiam" non
"ad probationem" per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento, da cui risulti la precedente stipulazione, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non soddisfa
l'esigenza del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 cod. civ., secondo cui i contratti preliminari di vendita di beni immobili debbono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità, l'attestazione di pagamento sottoscritta dall' "accipiens" e dal "solvens", e concernente somma corrisposta in esecuzione di un patto negoziale di cui si presuppone la futura stipula senza che ne sia documentata la giuridica esistenza nella sola forma valida richiesta dalla legge”(Cass.25424/2013).
A nulla rileva pertanto la posizione difensiva assunta dal convenuto che in sede stragiudiziale e nella istanza di mediazione ha richiesto il recesso dal contratto preliminare di compravendita per cui è causa.
Si deve, inoltre, ribadire la inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla convenuta nella memoria ex art 183, 6° comma n. 3 c.p.c. depositata il
9.10.2022 in quanto tardiva e proveniente da parte della terza chiamata in causa e rimasta contumace. Per quanto concerne la produzione della prima pagina del contratto preliminare nella quale risulta apposta una sottoscrizione sul timbro della società attrice trattasi di documentazione di formazione antecedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie per cui la convenuta avrebbe dovuto proporre istanza di rimessione in termini per comprovare la non imputabilità del ritardo. In ogni caso anche a volere ritenere ammissibile detta produzione documentale parte attrice ha N.2306/2021 R.G. 11 / 15
tempestivamente eccepito la conformità all'originale della copia depositata in atti limitatamente alla prima pagina riservandosi di eccepire formale disconoscimento della sottoscrizione apposta sul timbro a latere della copia prodotta deducendo che anche in altre situazioni la avrebbe effettuato collage telematici del CP_2
timbro e della firma sociali.
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha osservato che “ In tema di prova documentale, vanno distinti il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura, sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c. Se infatti il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; se invece il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni” (
Cass. 24607/2024).
Analogamente nella sentenza del 08/07/2024 n. 18491, la Corte di Cassazione aveva osservato come diverso fosse l'ambito di operatività delle norme di cui all'art. 214 c.p.c. e 2719 c.c. precisando che “la parte contro la quale sia stata prodotta una scrittura privata può effettuare un duplice disconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia, della conformità all'originale: nel qual caso troverà applicazione il ribadito principio secondo cui, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'articolo 2719 del Cc, della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'articolo 215, comma 1, n. 2, del Cpc, in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'articolo 2719 del Cc non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ”. N.2306/2021 R.G. 12 / 15
Ne consegue che, per le considerazioni tutte svolte, il contratto preliminare di compravendita de quo va dichiarato nullo ed inefficace tra le parti.
Acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” la domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa deve, dunque, trovare accoglimento (Cass. Civ. 14013/17; Cass. Civ. 21587/07; Cass. Civ. 27334/05) e la convenuta deve essere condannata a ripetere l'importo di euro 10.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo risultando dalla ricostruzione fattuale delle parti l'assenza di mala fede in capo all'accipiens e di un formale atto di costituzione in mora da parte della società attrice ex art 1219 cc. ( Cass. Sez. Un 15895/2019).
La convenuta con il proprio atto di chiamata in causa di ha Controparte_2 richiesto, nell'ipotesi di propria condanna alla restituzione dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, l'accertamento della responsabilità della CP_2 nella vicenda de qua con conseguente condanna di quest'ultima a tenerla indenne ed a ripetere anche l'importo di euro 3.000 corrisposto a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare.
Nel corso dell'istruttoria il teste indotto da parte convenuta , Controparte_3
madre della rispondendo ai capitoli di prova ammessi ha confermato di CP_1
essere stata presente agli incontri tra la e la propria figlia durante i quali CP_2 la prima aveva proposto che venisse messa in vendita l'immobile di proprietà della per estinguere la propria esposizione debitoria nei confronti del locatore CP_1 dell'immobile presso il quale esercitava l'attività di asilo nido. Il teste ha quindi riferito che “ Ricordo che la ci disse che ci avrebbe presentato delle CP_2
persone che potevano fungere da prestanome, in quanto avrebbero simulato di acquistare detto immobile di mia figlia che dopo tre anni ci sarebbe stato restituito” e che la stessa venne incaricata di occuparsi della individuazione del possibile acquirente e di effettuare le trattative predisponendo la bozza di contratto preliminare che la sottoscrisse in data 28.11.2018. La teste ha poi CP_1 dichiarato che “ Io ho dato alla il mio bancomat presso le dal CP_2 CP_4
gennaio 2019 fino al mese di giugno e poi mi venne restituito. La ogni CP_2 inizio del mese prelevava 500 euro”. N.2306/2021 R.G. 13 / 15
All'interrogatorio formale deferitole dalla convenuta e ritualmente notificatole insieme all'ordinanza ammissiva ex art 292 c.p.c. in data 10.7.2023 la CP_2
non è comparsa senza addurre alcuna giustificazione trovando applicazione il disposto di cui all'art. 232 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, sebbene l'assenza alla udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale non è da sola sufficiente a ritenere fondata la domanda, la mancata risposta consente di ritenere come ammesse le circostanze di cui ai capitoli di prova (Cass. civ. Sez. VI - Ord.,18/04/2018, n. 9436). Invero, in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la diposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
Nel caso di specie emerge con chiarezza la responsabilità ex art 2043 c.c. da parte della nella vicenda de qua la quale è stata l'artefice dell'operazione CP_2
contrattuale immobiliare per cui è causa prospettando alla convenuta la possibilità di alienazione con funzione solutoria della esposizione debitoria in cui quest'ultima versava ed assumendo, presumibilmente senza alcun titolo, la funzione di intermediario immobiliare ottenendo così una provvigione di euro 3.000. La
pur avendo ottenuto la sottoscrizione della del preliminare di CP_2 CP_1
compravendita immobiliare da lei redatto, non ha mai consegnato alla convenuta copia di detto contratto con la sottoscrizione della società promissaria acquirente non consentendo alla di poter resistere in questo giudizio alla domanda di CP_1
ripetizione della caparra confirmatoria di euro 10.000 ad essa bonificata in data
29.11.2018 ( doc. 1 fascicolo dell'attrice).
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di condanna di CP_2 al pagamento dell'importo di euro 10.000 a titolo di risarcimento del
[...]
danno extracontrattuale dalla stessa cagionato alla ravvisandosi CP_1
l'ingiustizia del danno nell'interferenza da parte del terzo nell'attiva negoziale della N.2306/2021 R.G. 14 / 15
parte mediante il compimento di fatti che alterino la formazione della volontà di detto contraente procurandogli una perdita economica.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di ripetizione dell'importo di euro 3.000 attribuito alla a titolo di compenso provvigionale per l'attività CP_2
di intermediazione stante il difetto di legittimazione attiva della convenuta essendo emerso dalla prova testimoniale che detto importo sia stato prelevato sul conto corrente postale della madre della convenuta.
In base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.., la convenuta dovrà essere condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla società attrice e la terza chiamata in causa, ancorchè contumace, è tenuta a rimborsare le spese di lite della convenuta. Dette spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulladomande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda principale formulata da dichiara la Parte_4
nullità del contratto di compravendita immobiliare datato 22.11.2018 e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione ex art. Controparte_1
2033 c.c. dell'importo di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- in parziale accoglimento della domanda proposta dalla convenuta condanna la terza chiamata in causa al risarcimento del danno nella Controparte_2
misura di euro 10.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta a rimborsare all'attrice Controparte_1 Parte_4
le spese di lite che si liquidano, in euro 279,55 per spese ed in euro 3.000,00 per onorari oltre al rimborso di spese generali, Iva e C.A. come per legge;
N.2306/2021 R.G. 15 / 15
- condanna la terza chiamata in causa a rimborsare alla Controparte_2
convenuta le spese di lite che si liquidano, in euro 237,00 Controparte_1
per spese ed in euro 3.000,00 per onorari oltre al rimborso di spese generali, Iva e
C.A. come per legge.
Perugia, 8 aprile 2025
Il Giudice Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 2306 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “vendita di cose immobili”
Tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Rossi, ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre n. 67, come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione
Attrice
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
23/09/1971, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Pievaioli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Loc. Ponte S. Giovanni, Via Mercalli n.
2, come da procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
19/12/1978
Terza chiamata - contumace N.2306/2021 R.G. 2 / 15
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.1 con atto di citazione notificato in data 30.4.2021 ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo che la propria amministratrice Controparte_1 Pt_2
in seguito ad una verifica delle operazioni sui conti correnti delle società da
[...]
essa amministrate, aveva scoperto che la propria consulente finanziaria di fiducia,
abilitata ad operare sui conti bancari societari, in data Controparte_2
29/11/2018, aveva corrisposto ad a mezzo bonifico, la Controparte_1 somma di euro 10.000 a titolo di caparra per l'acquisto di un immobile sito in
Perugia, Fraz. Olmo. Avendo chiesto chiarimenti al riguardo a CP_2
la stessa consegnava alla società attrice un contratto preliminare di
[...]
vendita immobiliare, datato 22/11/2018, del tutto ignoto alla società attrice e pertanto in data 21/07/2020 manifestava ad la Parte_1 Controparte_1
volontà di risolvere o recedere dal predetto contratto preliminare. Non avendo ricevuto alcun riscontro dalla la società attrice promuoveva la procedura CP_1
di mediazione alla quale la convenuta dichiarava di non aderire rendendo necessario adire il Tribunale di Perugia. In punto di diritto la società attrice ha sostenuto la nullità del contratto preliminare di compravendita, per non essere da essa stato sottoscritto e dunque per difetto di forma scritta ex art 1351 c.c., ovvero per indeterminatezza dell'oggetto, essendo l'immobile distinto catastalmente al foglio 228 particella 246 sub 7 e 1338, malgrado l'abitazione risulti contraddista dai subalterni 9 e 10, con conseguente diritto dell'attrice alla ripetizione della somma versata a titolo di caparra.
In subordine, ha sostenuto il diritto della società attrice a recedere dal contratto per inadempimento della convenuta, per avere il promissario venditore sottaciuto l'esistenza di un'ipoteca giudiziale per l'importo di euro 30.000, con diritto della società attrice di recedere dal contratto preliminare e richiedere il versamento del doppio dell'importo corrisposto a titolo di caparra.
1.2 Si è tempestivamente costituita in giudizio la quale ha Controparte_1
dedotto di essersi rivolta a per ottenere un finanziamento Controparte_2 N.2306/2021 R.G. 3 / 15
necessario per la prosecuzione della propria attività di asilo nido privato ma non prospettandosi alcuna soluzione, su consiglio della decideva di porre in CP_2 vendita l'immobile di proprietà per il quale la l'aveva assicurata CP_2 dell'interessamento da parte di alcuni propri clienti, affidando alla stessa le incombenze inerenti l'alienazione. In data 22.11.2018 la aveva fissato CP_2
l'incontro per la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita dalla stessa predisposto e che veniva sottoscritto dalla Sig.ra in assenza della CP_1
controparte, in quanto la avrebbe provveduto in pari data a raccogliere CP_2
anche la firma del promissario acquirente.
La convenuta aveva quindi confidato nel buon esito della compravendita avendo ricevuto a mezzo bonifico l'importo di euro 10.000 a titolo di caparra confirmatoria corrispondendo alla l'importo di euro 3.000,00 per la propria CP_2
intermediazione immobiliare.
La convenuta deduceva, quindi, di non aver più saputo nulla in merito al contratto preliminare in questione in quanto la si era resa irreperibile e non aveva CP_2
ricevuto alcuna notizia da parte della società promissaria acquirente.
Nel contestare la ricostruzione fattuale di parte attrice la convenuta rilevava la tardività del recesso pervenuto a distanza di due anni dalla sottoscrizione del contratto preliminare e senza alcuna giustificazione ciò comportando il diritto di trattenere la caparra ricevuta per inadempimento imputabile alla società attrice. La convenuta rilevava, inoltre, che pur non avendo mai ricevuto dalla copia CP_2 del contratto preliminare di vendita sottoscritto dall'attrice, l'effettuazione del bonifico bancario proveniente dal conto corrente della società attrice costituiva esecuzione del contratto stesso. Contestava, inoltre, l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto trattandosi di un mero errore materiale circa la trascrizione del dato catastale risultando la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie. Deduceva, poi, di non essere venuta a conoscenza della iscrizione di ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà essendo, comunque compito della quale intermediario immobiliare, di effettuare le CP_2
opportune verifiche presso la Conservatoria dei Registri immobiliari. La convenuta N.2306/2021 R.G. 4 / 15
chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa di CP_2
per essere da questa manlevata in caso di accoglimento delle domande di
[...]
parte attrice.
1.3 Con decreto del 5.9.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
e all'udienza di comparizione delle parti del 16.6.2022 ne veniva Controparte_2
dichiarata la contumacia. Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., con la terza memoria istruttoria, la convenuta ha versato in atti copia della prima pagina del contratto preliminare recante timbro e firma riconducibile all'attrice assumendo di averla ricevuta a mezzo mail da parte della CP_2
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale di Controparte_2 che, tuttavia, non è comparsa all'udienza fissata per l'interpello, e mediante prova per testi, e, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
• Parte attrice, come da atto di citazione, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Perugia, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, accertare
e dichiarare: IN VIA PRINCIPALE: la nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare, su cui è apposta la data del 22/11/2018, che vede indicate come contraenti le parti del presente giudizio, per mancata sottoscrizione di esso da parte della società attrice, con condanna della convenuta alla restituzione e pagamento, in favore Controparte_1 della società attrice, della somma di € 10.000,00, dalla stessa ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, in quanto priva di alcun titolo e giustificazione giuridica, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4
c.c. ed alla rivalutazione monetaria. IN VIA SUBORDINATA: la nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare, su cui è apposta la data del 22/11/2018, che vede indicate come contraenti le parti del presente giudizio, per indeterminatezza dell'oggetto, con condanna della convenuta
alla restituzione e pagamento, in favore della società Controparte_1 attrice, della somma di € 10.000,00, dalla stessa ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, in quanto priva di alcun titolo e giustificazione giuridica, N.2306/2021 R.G. 5 / 15
oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. ed alla rivalutazione monetaria. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: il recesso della società attrice dal contratto preliminare di compravendita immobiliare del
22/11/2018, per inadempimento della convenuta , con Controparte_1
condanna della medesima convenuta al pagamento, Controparte_1
in favore della società attrice, del doppio della caparra confirmatoria da ella ricevuta, pari alla somma di € 20.000,00, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. ed alla rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e del compenso professionale di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA: ci si riserva ogni opportuna richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.”;
• Parte convenuta, come da chiamata in causa del terzo, ovvero: “Voglia l'On.
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, In via preliminare fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, Sig.ra , nata a [...] il Controparte_2
19.12.1978 (c.f.: , residente in [...]
Catanelli n. 14, al fine di sentirne pronunciare la condanna al risarcimento del danno subito dalla convenuta nella denegata ipotesi di condanna della stessa alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo della caparra pari
a €. 10.000,00, ovvero di quello doppio pari a €. 20.000,00 richiesto in via di subordine dall'attrice, nonché la restituzione in proprio favore della somma di €. 3.000,00 corrisposto a titolo di provvigione;
Nel merito in via principale: Rigettare tutte le domande di nullità del contratto preliminare per cui é causa avanzate da parte attrice perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, e per l'effetto dichiarare il contratto preliminare di compravendita valido ed efficace, rigettando la richiesta di condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €.
10.000,00 versatale a titolo di caparra confirmatoria e dichiarandone, per
l'effetto, la legittima ritenzione da parte della convenuta, promissaria venditrice. Rigettare altresì la richiesta formulata in via subordinata di N.2306/2021 R.G. 6 / 15
condanna della convenuta alla restituzione del doppio della caparra versata e, dichiarato il recesso unilaterale dal contratto come unilaterale volontà della parte promissaria acquirente di non eseguire gli accordi contrattuali, dichiarare, per l'effetto, la legittimità della ritenzione della caparra di €. 10.000,00 da parte della convenuta, promissaria venditrice.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15% e accessori di legge;
Nel merito, in via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo di cui si è chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa responsabile delle nullità dell'atto e, in via gradata, della mancata menzione nel contratto preliminare dell'ipoteca iscritta sul bene compravenduto dal Sig. in Pt_3
data 28.5.2018, tenuto a tenere indenne la convenuta dalla conseguenze della pregiudizievoli della declaratoria di nullità dell'atto o dalla sua risoluzione per inadempimento e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore della convenuta stessa della somma di €. 10.000,00, ovvero della somma di €. 20.000,00, in caso di accoglimento della domanda formulata da parte attrice in via di ulteriore subordine ed in ogni caso al rimborso della somma di €. 3.000,00, corrisposta a titolo di compenso per la conclusione dell'affare. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Con riserva di precisare e/o modificare le conclusioni sopra rassegnate nei tempi e nei limiti di legge”.
*********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate N.2306/2021 R.G. 7 / 15
non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
La domanda proposta dall'attrice in via principale concerne la ripetizione, ex art
2033 c.c., dell'importo di euro 10.000 corrisposto in favore della convenuta in assenza di un titolo giustificativo .
In generale l'art 2033 c.c. prevede che “ chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato……”. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ricorre la fattispecie dell'indebito oggettivo previsto dalla citata norma codicistica tutte e volte che via sia un difetto di obbligazione in capo al solvens o perché il vincolo non è mai sorto o perché venuto meno a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa all'avveramento di una condizione risolutiva ( ex multis Cass. 12794/2012). Per quanto concerne l'onere probatorio colui che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cass.5896/2006) mentre incombe sull'accipiens N.2306/2021 R.G. 8 / 15
la prova dell'esistenza di un'altra fonte di debito ( Cass. 7027/1997) e ciò in quanto il pagamento fa però presumere, iuris tantum, un riconoscimento di debito o quanto meno che un debito sia esistito;
con conseguente onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione ( Cass. 1170/1999).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato come “ Nel giudizio di indebito oggettivo
l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare, ma non di provare, essendo impossibile, l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, essendo onere del convenuto provare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (
Cass, 19902/2015).
Si deve, infine osservare, che l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ha carattere restitutorio e non ha, come l'azione di arricchimento senza giusta causa, una finalità di reintegrazione dell'equilibrio economico. Infatti solo la seconda ha l'obiettivo di eliminare gli effetti dell'ingiustificata locupletazione di una parte a danno dell'altra, attraverso un indennizzo contenuto nei limiti della locupletazione, se questa risulta essere inferiore all'impoverimento altrui, e nei limiti di quest'ultimo, ove l'impoverimento sia maggiore.
Tutto ciò premesso con la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo per cui è causa la società attrice ha allegato la nullità del contratto preliminare di vendita immobiliare datato 22.11.2018, in quanto da essa non sottoscritto, in relazione al quale era stata effettuato in favore della convenuta un bonifico bancario in data
29.11.2028 per l'importo di euro 10.000 a titolo di caparra confirmatoria - caparra confirmatoria immobile frazione Olmo - ( doc.ti 1 e 2 fascicolo dell'attrice).
Orbene è noto che anche il contratto preliminare deve rispettare i requisiti di cui all'art. 1325 c.c. ovvero 1) l'accordo delle parti, 2) la causa, 3) l'oggetto, 4) la forma). Sebbene la forma del contratto preliminare, in genere è libera, nel caso di compravendita di beni immobili, tuttavia, l'art. 1350 c.c. dispone espressamente che devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, tra gli altri, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, e i contratti che N.2306/2021 R.G. 9 / 15
costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto e di superficie su beni immobili, mentre il successivo art. 1351 c.c. dispone che il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo con la conseguenza che il contratto preliminare di compravendita di bene immobile dovrà rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata.
In particolare l'accordo delle parti è inteso quale consenso prestato dalle medesime a mezzo la sottoscrizione del contratto e che ne decreta la conclusione, ai sensi dell'art. 1326 c.c., in relazione all'intento comune dei contraenti in rapporto alla funzione economico-sociale, alla causa, del contratto.
Pertanto nel caso del contratto preliminare di compravendita immobiliare, in mancanza degli elementi minimi – consenso delle parti, forma scritta, determinazione dell'oggetto e del prezzo della vendita – il contratto non può ritenersi valido.
Nel caso di specie dalla valutazione delle risultanze processuali, è emersa l'assenza del consenso da parte della società attrice e quindi di “accordo delle parti” non essendo stata prodotta copia del contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalla società attrice quale promissaria acquirente desumendosi, peraltro, dalla ricostruzione fattuale di entrambe le parti la condotta illecita posta in essere ai danni di entrambe da terzo chiamata in causa rimasta Controparte_2
contumace.
Al riguardo, la Corte di legittimità ha infatti chiarito, per un verso, che “Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito” (Cass., n. 1452 del 18/01/2019), e, per altro verso, “ad integrare l'atto scritto, richiesto ad substantiam per i contratti che trasferiscono la proprietà di immobili, non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che N.2306/2021 R.G. 10 / 15
lo scritto contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà, con l'effetto che non vale ad integrare il contratto una dichiarazione di quietanza, che presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso” (Cass. 30/03/2012, n. 5158). La Cassazione ha altresì precisato che : “L'atto scritto, richiesto dalla legge "ad substantiam" non
"ad probationem" per la validità dei negozi definitivi e preliminari di vendita di immobili o di quota di immobili, deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento, da cui risulti la precedente stipulazione, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non soddisfa
l'esigenza del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 cod. civ., secondo cui i contratti preliminari di vendita di beni immobili debbono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata a pena di nullità, l'attestazione di pagamento sottoscritta dall' "accipiens" e dal "solvens", e concernente somma corrisposta in esecuzione di un patto negoziale di cui si presuppone la futura stipula senza che ne sia documentata la giuridica esistenza nella sola forma valida richiesta dalla legge”(Cass.25424/2013).
A nulla rileva pertanto la posizione difensiva assunta dal convenuto che in sede stragiudiziale e nella istanza di mediazione ha richiesto il recesso dal contratto preliminare di compravendita per cui è causa.
Si deve, inoltre, ribadire la inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla convenuta nella memoria ex art 183, 6° comma n. 3 c.p.c. depositata il
9.10.2022 in quanto tardiva e proveniente da parte della terza chiamata in causa e rimasta contumace. Per quanto concerne la produzione della prima pagina del contratto preliminare nella quale risulta apposta una sottoscrizione sul timbro della società attrice trattasi di documentazione di formazione antecedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie per cui la convenuta avrebbe dovuto proporre istanza di rimessione in termini per comprovare la non imputabilità del ritardo. In ogni caso anche a volere ritenere ammissibile detta produzione documentale parte attrice ha N.2306/2021 R.G. 11 / 15
tempestivamente eccepito la conformità all'originale della copia depositata in atti limitatamente alla prima pagina riservandosi di eccepire formale disconoscimento della sottoscrizione apposta sul timbro a latere della copia prodotta deducendo che anche in altre situazioni la avrebbe effettuato collage telematici del CP_2
timbro e della firma sociali.
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha osservato che “ In tema di prova documentale, vanno distinti il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura, sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c. Se infatti il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; se invece il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni” (
Cass. 24607/2024).
Analogamente nella sentenza del 08/07/2024 n. 18491, la Corte di Cassazione aveva osservato come diverso fosse l'ambito di operatività delle norme di cui all'art. 214 c.p.c. e 2719 c.c. precisando che “la parte contro la quale sia stata prodotta una scrittura privata può effettuare un duplice disconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia, della conformità all'originale: nel qual caso troverà applicazione il ribadito principio secondo cui, in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'articolo 2719 del Cc, della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'articolo 215, comma 1, n. 2, del Cpc, in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'articolo 2719 del Cc non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ”. N.2306/2021 R.G. 12 / 15
Ne consegue che, per le considerazioni tutte svolte, il contratto preliminare di compravendita de quo va dichiarato nullo ed inefficace tra le parti.
Acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” la domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa deve, dunque, trovare accoglimento (Cass. Civ. 14013/17; Cass. Civ. 21587/07; Cass. Civ. 27334/05) e la convenuta deve essere condannata a ripetere l'importo di euro 10.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo risultando dalla ricostruzione fattuale delle parti l'assenza di mala fede in capo all'accipiens e di un formale atto di costituzione in mora da parte della società attrice ex art 1219 cc. ( Cass. Sez. Un 15895/2019).
La convenuta con il proprio atto di chiamata in causa di ha Controparte_2 richiesto, nell'ipotesi di propria condanna alla restituzione dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, l'accertamento della responsabilità della CP_2 nella vicenda de qua con conseguente condanna di quest'ultima a tenerla indenne ed a ripetere anche l'importo di euro 3.000 corrisposto a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare.
Nel corso dell'istruttoria il teste indotto da parte convenuta , Controparte_3
madre della rispondendo ai capitoli di prova ammessi ha confermato di CP_1
essere stata presente agli incontri tra la e la propria figlia durante i quali CP_2 la prima aveva proposto che venisse messa in vendita l'immobile di proprietà della per estinguere la propria esposizione debitoria nei confronti del locatore CP_1 dell'immobile presso il quale esercitava l'attività di asilo nido. Il teste ha quindi riferito che “ Ricordo che la ci disse che ci avrebbe presentato delle CP_2
persone che potevano fungere da prestanome, in quanto avrebbero simulato di acquistare detto immobile di mia figlia che dopo tre anni ci sarebbe stato restituito” e che la stessa venne incaricata di occuparsi della individuazione del possibile acquirente e di effettuare le trattative predisponendo la bozza di contratto preliminare che la sottoscrisse in data 28.11.2018. La teste ha poi CP_1 dichiarato che “ Io ho dato alla il mio bancomat presso le dal CP_2 CP_4
gennaio 2019 fino al mese di giugno e poi mi venne restituito. La ogni CP_2 inizio del mese prelevava 500 euro”. N.2306/2021 R.G. 13 / 15
All'interrogatorio formale deferitole dalla convenuta e ritualmente notificatole insieme all'ordinanza ammissiva ex art 292 c.p.c. in data 10.7.2023 la CP_2
non è comparsa senza addurre alcuna giustificazione trovando applicazione il disposto di cui all'art. 232 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, sebbene l'assenza alla udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale non è da sola sufficiente a ritenere fondata la domanda, la mancata risposta consente di ritenere come ammesse le circostanze di cui ai capitoli di prova (Cass. civ. Sez. VI - Ord.,18/04/2018, n. 9436). Invero, in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la diposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.
Nel caso di specie emerge con chiarezza la responsabilità ex art 2043 c.c. da parte della nella vicenda de qua la quale è stata l'artefice dell'operazione CP_2
contrattuale immobiliare per cui è causa prospettando alla convenuta la possibilità di alienazione con funzione solutoria della esposizione debitoria in cui quest'ultima versava ed assumendo, presumibilmente senza alcun titolo, la funzione di intermediario immobiliare ottenendo così una provvigione di euro 3.000. La
pur avendo ottenuto la sottoscrizione della del preliminare di CP_2 CP_1
compravendita immobiliare da lei redatto, non ha mai consegnato alla convenuta copia di detto contratto con la sottoscrizione della società promissaria acquirente non consentendo alla di poter resistere in questo giudizio alla domanda di CP_1
ripetizione della caparra confirmatoria di euro 10.000 ad essa bonificata in data
29.11.2018 ( doc. 1 fascicolo dell'attrice).
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di condanna di CP_2 al pagamento dell'importo di euro 10.000 a titolo di risarcimento del
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danno extracontrattuale dalla stessa cagionato alla ravvisandosi CP_1
l'ingiustizia del danno nell'interferenza da parte del terzo nell'attiva negoziale della N.2306/2021 R.G. 14 / 15
parte mediante il compimento di fatti che alterino la formazione della volontà di detto contraente procurandogli una perdita economica.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di ripetizione dell'importo di euro 3.000 attribuito alla a titolo di compenso provvigionale per l'attività CP_2
di intermediazione stante il difetto di legittimazione attiva della convenuta essendo emerso dalla prova testimoniale che detto importo sia stato prelevato sul conto corrente postale della madre della convenuta.
In base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.., la convenuta dovrà essere condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla società attrice e la terza chiamata in causa, ancorchè contumace, è tenuta a rimborsare le spese di lite della convenuta. Dette spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
PQM
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulladomande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda principale formulata da dichiara la Parte_4
nullità del contratto di compravendita immobiliare datato 22.11.2018 e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione ex art. Controparte_1
2033 c.c. dell'importo di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- in parziale accoglimento della domanda proposta dalla convenuta condanna la terza chiamata in causa al risarcimento del danno nella Controparte_2
misura di euro 10.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta a rimborsare all'attrice Controparte_1 Parte_4
le spese di lite che si liquidano, in euro 279,55 per spese ed in euro 3.000,00 per onorari oltre al rimborso di spese generali, Iva e C.A. come per legge;
N.2306/2021 R.G. 15 / 15
- condanna la terza chiamata in causa a rimborsare alla Controparte_2
convenuta le spese di lite che si liquidano, in euro 237,00 Controparte_1
per spese ed in euro 3.000,00 per onorari oltre al rimborso di spese generali, Iva e
C.A. come per legge.
Perugia, 8 aprile 2025
Il Giudice Dott. Federico Fiore