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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 3626/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nata in [...] il [...]; CP_1
2. nato in [...] il [...]; CP_2
3. nata in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nato in Argentina il [...], in [...] e nella qualità di esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale, unitamente a , sulle minori: Persona_2
5. , nata in [...] il [...]; Controparte_4
6. , nata in [...] il [...]; Controparte_5
7. , nato in Argentina il [...], in [...] e nella qualità di esercente la Controparte_6 responsabilità genitoriale, unitamente a , sul minore: Persona_3
8. , nato in [...] il [...]; Controparte_7
9. , nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. , nata in [...] il [...]; Controparte_9
11. , nata in [...] il [...]; Controparte_10
12. , nata in Argentina il [...], in [...] e nella qualità di esercente la Persona_4 responsabilità genitoriale, unitamente a sul minore: Persona_5
13. , nata in [...] il [...]; Controparte_11
14. nato in [...] il [...]; Controparte_12
15. nata in [...] il [...]; Parte_1 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Caridi e Graciela Cerulli;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_13 CP_14 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 11/12/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_13 notificata il 29/02/2024 (scadenza termini 05/04/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
Pag. 1 di 3 L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a Persona_6
Ceresetto, frazione di Martignacco, in provincia di Udine, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
). Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. NÉ UA: – nata il [...], in [...] – Persona_6 Persona_7
, nata il [...], in [...]; Persona_8
2. – nata il [...], in [...] CP_2 Persona_6 Persona_7
– , nata il [...], in [...]; Persona_8
3. – nata il [...], in Controparte_3 Per_6 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...]; Persona_8
4. – nata il [...], in Persona_1 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_8 Controparte_3
5. – nata il [...], in Controparte_4 Persona_6 Persona_7
Argentina – nata il [...], in [...] – – Persona_8 Controparte_3 [...]
Persona_1
6. : – nata il [...], in [...] Controparte_5 Persona_6 Persona_7
– nata il [...], in [...] – – Persona_8 Controparte_3 Persona_1
[...]
7. – nata il [...], in Controparte_6 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_8 Controparte_3
8. – nata il [...], in Controparte_7 Persona_6 Persona_7 Per_7
Argentina – nata il [...], in [...] – – Persona_8 Controparte_3 [...]
; CP_6
9. – nata il [...], in Controparte_8 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_8 Controparte_3
10. TI RZ: – nata il [...], in Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_8 CP_1
11. : – nata il [...], in Controparte_10 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – NÉ Persona_8 CP_3
12. : – nata il [...], in Persona_4 Per_6 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – NÉ Persona_8 CP_3
13. IA RZ Terra: – nata il [...], CP_11 Persona_6 Persona_7 in Argentina – nata il [...], in [...] – – Persona_8 CP_1 Persona_4
;
[...]
14. NA HE UA Montes: – nata il [...], Persona_6 Persona_7 in Argentina – , nata il [...], in [...] – Persona_8 CP_2
15. Montes: – nata il Parte_1 Persona_6 Persona_7
14/05/1911, in Argentina – , nata il [...], in [...] – Persona_8 CP_2
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Pag. 2 di 3 Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n. 91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_13 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 23 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3
– Sezione Civile –
R.G. 3626/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nata in [...] il [...]; CP_1
2. nato in [...] il [...]; CP_2
3. nata in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nato in Argentina il [...], in [...] e nella qualità di esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale, unitamente a , sulle minori: Persona_2
5. , nata in [...] il [...]; Controparte_4
6. , nata in [...] il [...]; Controparte_5
7. , nato in Argentina il [...], in [...] e nella qualità di esercente la Controparte_6 responsabilità genitoriale, unitamente a , sul minore: Persona_3
8. , nato in [...] il [...]; Controparte_7
9. , nata in [...] il [...]; Controparte_8
10. , nata in [...] il [...]; Controparte_9
11. , nata in [...] il [...]; Controparte_10
12. , nata in Argentina il [...], in [...] e nella qualità di esercente la Persona_4 responsabilità genitoriale, unitamente a sul minore: Persona_5
13. , nata in [...] il [...]; Controparte_11
14. nato in [...] il [...]; Controparte_12
15. nata in [...] il [...]; Parte_1 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Caridi e Graciela Cerulli;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_13 CP_14 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 11/12/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_13 notificata il 29/02/2024 (scadenza termini 05/04/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
Pag. 1 di 3 L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nato il [...], a Persona_6
Ceresetto, frazione di Martignacco, in provincia di Udine, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
). Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. NÉ UA: – nata il [...], in [...] – Persona_6 Persona_7
, nata il [...], in [...]; Persona_8
2. – nata il [...], in [...] CP_2 Persona_6 Persona_7
– , nata il [...], in [...]; Persona_8
3. – nata il [...], in Controparte_3 Per_6 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...]; Persona_8
4. – nata il [...], in Persona_1 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_8 Controparte_3
5. – nata il [...], in Controparte_4 Persona_6 Persona_7
Argentina – nata il [...], in [...] – – Persona_8 Controparte_3 [...]
Persona_1
6. : – nata il [...], in [...] Controparte_5 Persona_6 Persona_7
– nata il [...], in [...] – – Persona_8 Controparte_3 Persona_1
[...]
7. – nata il [...], in Controparte_6 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_8 Controparte_3
8. – nata il [...], in Controparte_7 Persona_6 Persona_7 Per_7
Argentina – nata il [...], in [...] – – Persona_8 Controparte_3 [...]
; CP_6
9. – nata il [...], in Controparte_8 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_8 Controparte_3
10. TI RZ: – nata il [...], in Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – ; Persona_8 CP_1
11. : – nata il [...], in Controparte_10 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – NÉ Persona_8 CP_3
12. : – nata il [...], in Persona_4 Per_6 Persona_6 Persona_7
Argentina – , nata il [...], in [...] – NÉ Persona_8 CP_3
13. IA RZ Terra: – nata il [...], CP_11 Persona_6 Persona_7 in Argentina – nata il [...], in [...] – – Persona_8 CP_1 Persona_4
;
[...]
14. NA HE UA Montes: – nata il [...], Persona_6 Persona_7 in Argentina – , nata il [...], in [...] – Persona_8 CP_2
15. Montes: – nata il Parte_1 Persona_6 Persona_7
14/05/1911, in Argentina – , nata il [...], in [...] – Persona_8 CP_2
In punto di diritto, rileva precisare che per lungo tempo, sia in epoca pre-unitaria che successivamente e fino all'ufficiale istituzione delle anagrafi civili presso i Comuni, era devoluto alle Parrocchie il compito di tenere registri civili di nascita (e di battesimo) dei soggetti nati presso la circoscrizione ecclesiastica. Pienamente probanti, dunque, i certificati di nascita estratti dai registri parrocchiali.
Pag. 2 di 3 Inoltre, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza – sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
Ancora, il figlio minore, all'esito del riconoscimento della cittadinanza italiana del genitore, acquisisce dalla nascita lo stato di cittadino italiano senza necessità di procedimenti aggiuntivi (art. 14, Legge n. 91/1992), tuttavia, nulla osta alla pronuncia anche nei suoi confronti dello status di cittadino italiano.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_13 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 23 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
Pag. 3 di 3