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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/10/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 1124/2025 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIALUISA CACCIAPUOTI, Parte_1 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Cancello ed Arnone (CE), Via Consolare n. 2 (pec: , Email_1 RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA PEZZULLO, Controparte_1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in MO NE (NA) alla Via V. Cimmino n. 12 (pec: , Email_2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
Conclusioni: come da note conclusionali depositate per l'udienza del 03.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. C.F. , nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio il 29.10.1966 a MI (atto di matrimonio trascritto al nr. 49, parte II, Serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 1966). Dal matrimonio sono nati Per_ cinque figli, Maria, , e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_4 autosufficienti. La coppia si è separata (sentenza Tribunale di Napoli n. 2148/2011 del 23.11.2011) e successivamente ha divorziato per effetto di sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1867/2020 pubbl. il 29.7.2020 -prevedendo assegno divorzile pari a € 800,00 in favore della sig.ra -. CP_1 Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, la revoca o in subordine la riduzione dell'assegno divorzile in favore della coniuge a € 100,00 mensili, ovvero ad altra somma ritenuta equa. Ha motivato la domanda rappresentando il peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo gravata la propria pensione di € 1.800,00 dal pagamento di un canone di locazione mensile di € 450,00; pertanto, la somma mensile residua a sua disposizione (pari a circa € 550,00) - decurtati canone di locazione e assegno divorzile-, sarebbe insufficiente per garantirgli una vita dignitosa. Ha aggiunto inoltre: che tale peggioramento sarebbe invece controbilanciato dall'intervenuto miglioramento delle condizioni economiche della coniuge, alla quale, già percettrice di pensione pari a circa € 470,00 mensili, sarebbe stata riconosciuta anche l'indennità di accompagnamento di € 550,00 circa mensili, e la stessa non sarebbe più gravata dal pagamento del canone di locazione di € 380,00, che invece pagava all'epoca del divorzio, essendosi trasferita in TI UM (PG) presso l'abitazione della figlia che pertanto la somma mensile di cui disporrebbe attualmente la Per_2 coniuge (pari a circa € 1.820,00), sarebbe maggiore rispetto a quella goduta all'epoca del divorzio (pari a circa € 890,00).
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la sig.ra contestando la Controparte_1 ricostruzione avversaria in ordine all'asserito miglioramento delle proprie condizioni economiche. Ha riferito infatti: di essere ancora gravata da spese locatizie, avendo stipulato, dapprima, il 27.11.2023, un contratto di locazione per un canone di € 370,00, e successivamente, il 10.2.2025, un nuovo contratto di locazione per il maggior canone mensile di € 600,00; di percepire l'indennità di accompagnamento pari a € 542,02 a causa delle gravi condizioni di salute, essendo stata riconosciuta invalida al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri della sua età e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, come da verbale INPS del 23 agosto 2021; di percepire una pensione minima, pari a € 438,71 netti mensili, inidonea a garantirle l'autosufficienza economica;
di disporre pertanto di una disponibilità mensile residua (al netto delle spese) di € 1.167,56. Pertanto, ha concluso chiedendo la conferma delle condizioni divorzili, o in subordine, la rideterminazione dell'assegno divorzile in una misura equa e congrua.
La causa è stata istruita in via documentale e all'esito è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusionali.
2. In via preliminare, si osserva che il provvedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. di modifica delle statuizioni previgenti presuppone la sussistenza di “giustificati motivi”: nello specifico, in materia di contributi economici, i giustificati motivi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, che abbiano alterato la situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, così facendo venir meno i presupposti della regolamentazione in essa contenuta e determinando, conseguentemente la necessità di adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale sopravvenuta. Con riguardo alle condizioni economiche delle parti, si osserva quanto segue:
- il ricorrente ha dichiarato di percepire reddito mensile a titolo di pensione pari a circa € 1.800,00, - rimasta sostanzialmente immutata rispetto all'epoca del divorzio (cfr. doc. 2 ricorso, sentenza di divorzio n. 1867/2020 pubbl. il 29.7.2020)-, ha percepito redditi annuali netti pari a € 30.809,00 nel 2021, € 31.609,00 nel 2022, € 32.802,00 nel 2023, e risulta gravato, a decorrere dal 1.12.2022, e quindi da epoca successiva alla pronuncia della sentenza di divorzio, da canone di locazione mensile pari a € 450,00, per effetto di contratto di locazione del 22.10.2022 (cfr. doc. 5 ricorso); - la resistente, che all'epoca del divorzio percepiva una pensione lorda di € 470,00 mensili ed era gravata da canone di locazione pari a € 380,00 mensili (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione, sentenza di divorzio n. 1867/2020 pubbl. il 29.7.2020), risulta attualmente percettrice di pensione lorda pari a
€ 438,71, nonché di indennità di accompagnamento pari a € 542,02 (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), essendo stata riconosciuta, con decorrenza dal 29.11.2020, “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( ) grave 100%”, come da verbale Centro Medico Legale INPS di CASERTA NumeroDiCart_1 (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione); inoltre risulta gravata da canone di locazione di € 600,00 mensili relativo ad immobile sito in TI UM, Via San Valentino n. 1, ove vive con la figlia Per_2 (cfr. doc. 7 ricorso), circostanza peraltro non smentita dalla resistente (cfr. note di trattazione scritta del 1.10.2025, ove si riferisce che “La realtà è che la Sig.ra donna di 73 anni e invalida CP_1 al 100%, necessita di assistenza continua, che la prossimità della figlia le garantisce. La scelta di un'abitazione che consenta tale indispensabile supporto non può essere strumentalizzata per addossare sulla resistente le conseguenze di una spesa abitativa aumentata”). Pertanto, sotto tale profilo, appare ragionevole presumere un concorso nella contribuzione al pagamento delle spese relative all'abitazione anche da parte della figlia. Alla luce di tali sopravvenienze - considerato il peggioramento, ancorchè non di rilevante entità, della condizione economica del ricorrente per effetto del pagamento del canone di locazione, e il miglioramento della condizione economica della resistente rispetto all'epoca della separazione - si ritiene congruo rideterminare l'assegno divorzile nella minore somma di euro 650,00 mensili - a far data dalla pubblicazione della sentenza - oltre rivalutazione annuale ISTAT.
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) A parziale modifica delle condizioni di divorzio come disposte con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1867/2020 pubbl. il 29.7.2020, pone a carico di , in favore di Parte_1
assegno divorzile di euro 650,00 mensili (oltre rivalutazione annuale ISTAT) Controparte_1 a far data dalla pubblicazione della sentenza.
2)Dichiara integralmente compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.
Perugia 7.10.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 1124/2025 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIALUISA CACCIAPUOTI, Parte_1 elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Cancello ed Arnone (CE), Via Consolare n. 2 (pec: , Email_1 RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA PEZZULLO, Controparte_1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in MO NE (NA) alla Via V. Cimmino n. 12 (pec: , Email_2 RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
Conclusioni: come da note conclusionali depositate per l'udienza del 03.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. C.F. , nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio il 29.10.1966 a MI (atto di matrimonio trascritto al nr. 49, parte II, Serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 1966). Dal matrimonio sono nati Per_ cinque figli, Maria, , e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_4 autosufficienti. La coppia si è separata (sentenza Tribunale di Napoli n. 2148/2011 del 23.11.2011) e successivamente ha divorziato per effetto di sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1867/2020 pubbl. il 29.7.2020 -prevedendo assegno divorzile pari a € 800,00 in favore della sig.ra -. CP_1 Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, la revoca o in subordine la riduzione dell'assegno divorzile in favore della coniuge a € 100,00 mensili, ovvero ad altra somma ritenuta equa. Ha motivato la domanda rappresentando il peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo gravata la propria pensione di € 1.800,00 dal pagamento di un canone di locazione mensile di € 450,00; pertanto, la somma mensile residua a sua disposizione (pari a circa € 550,00) - decurtati canone di locazione e assegno divorzile-, sarebbe insufficiente per garantirgli una vita dignitosa. Ha aggiunto inoltre: che tale peggioramento sarebbe invece controbilanciato dall'intervenuto miglioramento delle condizioni economiche della coniuge, alla quale, già percettrice di pensione pari a circa € 470,00 mensili, sarebbe stata riconosciuta anche l'indennità di accompagnamento di € 550,00 circa mensili, e la stessa non sarebbe più gravata dal pagamento del canone di locazione di € 380,00, che invece pagava all'epoca del divorzio, essendosi trasferita in TI UM (PG) presso l'abitazione della figlia che pertanto la somma mensile di cui disporrebbe attualmente la Per_2 coniuge (pari a circa € 1.820,00), sarebbe maggiore rispetto a quella goduta all'epoca del divorzio (pari a circa € 890,00).
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la sig.ra contestando la Controparte_1 ricostruzione avversaria in ordine all'asserito miglioramento delle proprie condizioni economiche. Ha riferito infatti: di essere ancora gravata da spese locatizie, avendo stipulato, dapprima, il 27.11.2023, un contratto di locazione per un canone di € 370,00, e successivamente, il 10.2.2025, un nuovo contratto di locazione per il maggior canone mensile di € 600,00; di percepire l'indennità di accompagnamento pari a € 542,02 a causa delle gravi condizioni di salute, essendo stata riconosciuta invalida al 100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri della sua età e con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, come da verbale INPS del 23 agosto 2021; di percepire una pensione minima, pari a € 438,71 netti mensili, inidonea a garantirle l'autosufficienza economica;
di disporre pertanto di una disponibilità mensile residua (al netto delle spese) di € 1.167,56. Pertanto, ha concluso chiedendo la conferma delle condizioni divorzili, o in subordine, la rideterminazione dell'assegno divorzile in una misura equa e congrua.
La causa è stata istruita in via documentale e all'esito è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione di termini per il deposito di note conclusionali.
2. In via preliminare, si osserva che il provvedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. di modifica delle statuizioni previgenti presuppone la sussistenza di “giustificati motivi”: nello specifico, in materia di contributi economici, i giustificati motivi sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, che abbiano alterato la situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, così facendo venir meno i presupposti della regolamentazione in essa contenuta e determinando, conseguentemente la necessità di adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale sopravvenuta. Con riguardo alle condizioni economiche delle parti, si osserva quanto segue:
- il ricorrente ha dichiarato di percepire reddito mensile a titolo di pensione pari a circa € 1.800,00, - rimasta sostanzialmente immutata rispetto all'epoca del divorzio (cfr. doc. 2 ricorso, sentenza di divorzio n. 1867/2020 pubbl. il 29.7.2020)-, ha percepito redditi annuali netti pari a € 30.809,00 nel 2021, € 31.609,00 nel 2022, € 32.802,00 nel 2023, e risulta gravato, a decorrere dal 1.12.2022, e quindi da epoca successiva alla pronuncia della sentenza di divorzio, da canone di locazione mensile pari a € 450,00, per effetto di contratto di locazione del 22.10.2022 (cfr. doc. 5 ricorso); - la resistente, che all'epoca del divorzio percepiva una pensione lorda di € 470,00 mensili ed era gravata da canone di locazione pari a € 380,00 mensili (cfr. doc. 1 comparsa di costituzione, sentenza di divorzio n. 1867/2020 pubbl. il 29.7.2020), risulta attualmente percettrice di pensione lorda pari a
€ 438,71, nonché di indennità di accompagnamento pari a € 542,02 (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione), essendo stata riconosciuta, con decorrenza dal 29.11.2020, “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ( ) grave 100%”, come da verbale Centro Medico Legale INPS di CASERTA NumeroDiCart_1 (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione); inoltre risulta gravata da canone di locazione di € 600,00 mensili relativo ad immobile sito in TI UM, Via San Valentino n. 1, ove vive con la figlia Per_2 (cfr. doc. 7 ricorso), circostanza peraltro non smentita dalla resistente (cfr. note di trattazione scritta del 1.10.2025, ove si riferisce che “La realtà è che la Sig.ra donna di 73 anni e invalida CP_1 al 100%, necessita di assistenza continua, che la prossimità della figlia le garantisce. La scelta di un'abitazione che consenta tale indispensabile supporto non può essere strumentalizzata per addossare sulla resistente le conseguenze di una spesa abitativa aumentata”). Pertanto, sotto tale profilo, appare ragionevole presumere un concorso nella contribuzione al pagamento delle spese relative all'abitazione anche da parte della figlia. Alla luce di tali sopravvenienze - considerato il peggioramento, ancorchè non di rilevante entità, della condizione economica del ricorrente per effetto del pagamento del canone di locazione, e il miglioramento della condizione economica della resistente rispetto all'epoca della separazione - si ritiene congruo rideterminare l'assegno divorzile nella minore somma di euro 650,00 mensili - a far data dalla pubblicazione della sentenza - oltre rivalutazione annuale ISTAT.
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) A parziale modifica delle condizioni di divorzio come disposte con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1867/2020 pubbl. il 29.7.2020, pone a carico di , in favore di Parte_1
assegno divorzile di euro 650,00 mensili (oltre rivalutazione annuale ISTAT) Controparte_1 a far data dalla pubblicazione della sentenza.
2)Dichiara integralmente compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.
Perugia 7.10.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio