Sentenza breve 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 07/04/2026, n. 6279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6279 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06279/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02315/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2026, proposto da
“ Sporting Club Panda ” Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
-dell'atto conclusivo del procedimento prot. CE-n. 22309/2026 del 23/02/2026 di archiviazione della scia ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 dell'11/04/2025;
-della nota prot. CE/2025/77253;
-della nota prot. CE/94063 del 28/07/2025;
-di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. PE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di gravame tempestivamente proposto, la società ricorrente avversava la nota prot. n. CE/22309 del 23 febbraio 2026 del Municipio IV di Roma Capitale con cui veniva dichiarata inefficace la SCIA presentata, ai sensi dell’art. 36- bis del d.P.R. n. 380/2001, l’11 aprile 2025 per l’accertamento di conformità di opere già eseguite consistenti in “ pergolato in legno a servizio della piscina e altre strutture ombreggianti; realizzazione di 3 campi da padel, cambio di destinazione d’uso da campo di calcio a pista di pattinaggio (con copertura), due tettoie in lamiera ed una tettoia in legno all’ingresso, gazebo in legno ad uso del ristorante e tribune finalizzate ad eventi sportivi ”.
In via di fatto, essa esponeva di gestire una struttura sportiva ospitante anche iniziative a favore di soggetti fragili, oltre ad una pista di pattinaggio su ghiaccio omologata dalle competenti federazioni sportive.
Con d.d. rep. n. CE/190 del 26 gennaio 2024, l’autorità municipale aveva intimato, ad essa in qualità di responsabile, la sospensione dei lavori e comunicato l’avvio del procedimento con riferimento ad una numerosa serie di abusi, tra cui alcune tettoie di cui ai punti 12 (due tettoie di 32 e 26 mq.) 15 (una tettoia spiovente di 40 mq.), 19 (tettoia in ferro di 23 mq in aderenza ad altre strutture prefabbricate) 20 (tettoia in lamiera grecata di 114,60 mq., sempre in aderenza ad altre strutture abusive) della determinazione da ultimo citata.
Al fine di regolarizzare le strutture in questione, in data 11 aprile 2025, la ricorrente aveva depositato SCIA in accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36- bis del d.P.R. n. 380/2001.
Con nota del 28 luglio 2025, facente seguito a talune richieste di integrazione documentale avanzate dal Municipio ed ai relativi riscontri da parte della ricorrente, l’amministrazione resistente inviava una “comunicazione di contrasto” con la quale rilevava che restavano insufficienti “ le motivazioni di esclusione dalla verifica dei parametri edilizi (…) degli elementi che non costituiscono copertura di impianti sportivi. Infatti, (…), nell’ambito di esclusione della SUL, non si riferisce alle strutture pertinenziali (quali tettoie e porticati) ma agli “spazi strettamente di supporto, quali spogliatoi e servizi igienici, primo soccorso e servizi per il personale nella misura minima stabilita da diversa o integrativa disciplina di settore ai fini della omologazione dell’impianto” che non sono applicabili al caso di specie; permane pertanto la carenza del calcolo delle pertinenze relative alla SUL, presupposto dell'applicazione dell'art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Inoltre la pratica è carente del contributo di costruzione e della relativa sanzione e della relativa sanzione ”.
Alla nota del 28 luglio 2025 faceva seguito una lettera di controdeduzioni, a cura del difensore della ricorrente, con la quale veniva rappresentato che, a giudizio della parte, “ con riguardo agli elementi che non costituiscono coperture di impianti sportivi, gli stessi sono comunque inidonei a creare volume giacchè hanno mera protezione di riparo da agenti atmosferici ” e che, peraltro, “ la stessa Determinazione Dirigenziale CE/11654/2024 del 26/01/2024 che ha individuato le cd. opere abusive laddove contempla ad esempio le tettoie non parla di creazione di volume e quindi la relativa circostanza deve intendersi già in acquiescenza e condivisa inter partes in quanto così esplicitata dalla medesima Roma Capitale (…) Pertanto è la medesima Amministrazione ad averle qualificate in tal senso dal che non ammissibilità di un revirement sulla loro qualificazione ”.
Tuttavia, le controdeduzioni fornite dalla parte ricorrente venivano ritenute insufficienti da Roma Capitale a mutare l’orientamento sfavorevole già preannunciato in quanto prive “ di contenuti e/o osservazioni inerenti i motivi ostativi all’accoglimento della SCIA ” e pertanto, non ritenendo superate le ragioni di contrasto precedentemente espresse, con il provvedimento in questa sede avversato il Municipio IV dichiarava l’inefficacia della SCIA ex art. 36- bis , d.P.R. n. 380/2001 depositata dalla ricorrente l’11 aprile 2025.
Avverso detto provvedimento, la ricorrente si affidava ad un unico mezzo di censura, col quale deduceva la violazione delle garanzie procedimentali fissate dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e, in particolare, l’omessa considerazione delle controdeduzioni inviate il 5 agosto 2025 in riscontro alla comunicazione di contrasto della SCIA alla normativa edilizio-urbanistica vigente trasmessa dal Municipio IV il precedente 28 luglio.
In particolare, secondo la ricorrente, Roma Capitale non avrebbe prestato riguardo alcuno alle contestazioni da essa mosse con la memoria procedimentale di cui trattasi, dimostrando di non averle in alcun modo valutate e repentinamente archiviate come “ prive di contenuto ”, benché con le stesse essa avesse inteso confutare analiticamente le ragioni di contrasto comunicate dall’amministrazione resistente.
Si concludeva il gravame con l’articolazione della domanda caducatoria, accompagnata dall’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
Roma Capitale si costituiva in giudizio con memoria con cui confutava, nel merito, la fondatezza del ricorso avversario.
Replicava parte ricorrente con memoria nei termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a.
Infine, alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, previo avviso di possibile definizione della controversia con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., l’affare passava in decisione.
L’unico motivo di doglianza mosso da parte ricorrente è privo di fondamento.
Innanzitutto, va chiarito che, sul piano generale, l’art. 19 della legge n. 241/1990 individua l’ambito di applicazione della SCIA facendo riferimento a “ ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi ”, di talché, come rilevato in dottrina, l’effetto giuridico riconnesso alla presentazione della SCIA non dipende dall’intermediazione dell’attività amministrativa ma è da ricondurre direttamente alla norma giuridica disciplinante l’ambito materiale su cui si innesta l’azione del privato secondo lo schema norma-fatto-effetto, per cui, come chiarito in giurisprudenza, “ il privato che effettua la segnalazione certificata di inizio attività (cd. SCIA) è titolare di una posizione soggettiva originaria che rinviene il suo fondamento diretto e immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della pubblica amministrazione con la conseguenza che tale segnalazione non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell'amministrazione ” (Cons. St., sez. VI, n. 5890/2020).
Da quanto sopra discende che gli ambiti di attività in ordine ai quali è ammissibile la SCIA si caratterizzano per l’esercizio di poteri amministrativi vincolati e privi di discrezionalità, conclusione questa che si appalesa ancor più fondata ove, come nel caso di specie, venga in rilievo una SCIA presentata ai sensi dell’art. 36- bis del d.P.R. n. 380/2001 in relazione alla quale la giurisprudenza (con pronunce invero relative all’istituto del permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36, d.P.R. cit. ma il cui principio è a fortiori estensibile anche alla fattispecie in questione) ha chiarito che “ la sanatoria prevista dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non prevede l'esercizio di valutazione discrezionale da parte del Comune ma demanda a quest'ultimo di verificare se l'abuso sia egualmente conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso ed a quella vigente al momento della presentazione della domanda ” (Cons. St., sez. II, n. 8206/2019).
In definitiva, la SCIA in accertamento di conformità impinge su attività in relazione alle quali l’amministrazione è dotata di poteri esclusivamente vincolati, volti alla rigorosa verifica della compatibilità degli interventi abusivi realizzati con la normativa edilizio-urbanistica vigente.
Ciò premesso, allora, non può non farsi riferimento, per la risoluzione della presente controversia, al disposto del comma 2 dell’art. 21- octies della legge n. 241/1990, a tenore del quale “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Infatti, con la nota di controdeduzioni del 5 agosto 2025, parte ricorrente non ha in alcun modo preso posizione in ordine alla contestazione, mossa da Roma Capitale con la comunicazione di contrasto inviata il 28 luglio 2025, secondo la quale le strutture pertinenziali agli impianti sportivi (quali tettoie e porticati) che, con la SCIA in accertamento di conformità la ricorrente si proponeva di sanare, fossero state erroneamente escluse dal calcolo della superficie utile lorda dell’intervento edilizio in questione, limitandosi a rilevare che:
- le stesse non avessero “rilevante consistenza dimensionale”, di talché le medesime apparissero esclusivamente avere una “funzione ancillare ed accessoria” rispetto alle strutture sportive;
- che, in ogni modo, la d.d. rep. n. CE/190 del 26 gennaio 2024, recante la descrizione delle opere abusive, non contenesse alcuna contestazione relativa alla creazione di nuovi volumi.
Entrambi gli assunti, però, sono destituiti di fondamento.
Infatti, non si può affermare che la d.d. da ultimo citata, nel descrivere e qualificare gli abusi edilizi rinvenuti nell’immobile condotto dalla ricorrente, non abbia contestato la creazione di nuove superfici e volumi utili in assenza di titolo.
Infatti, le opere indicate ai punti 12, 15, 19 e 20 della determinazione del 26 gennaio 2024 recano tutti la descrizione delle relative dimensioni, peraltro non secondarie ove si rilevi che, ad esempio, la struttura di cui al punto 20 del citato provvedimento sviluppa una superficie di quasi 115 mq.
Pertanto, non è consentito affermare che la creazione di nuovi volumi e superfici utili non formasse oggetto della contestazione degli illeciti edilizi mossa da Roma Capitale ed a sanatoria della quale parte ricorrente aveva presentato la SCIA dichiarata inefficace col provvedimento oggetto del presente giudizio e, a fronte dell’invito formulato dall’amministrazione resistente a chiarire le ragioni per le quali le nuove superfici in questione fossero da escludere dal calcolo della SUL dell’intervento edilizio complessivamente assoggettato a SCIA in sanatoria, parte ricorrente non ha introdotto alcun contributo giuridico-fattuale utile a mutare l’orientamento assunto dall’amministrazione.
Pertanto, ed aldilà dell’infelice formulazione contenuta nel provvedimento impugnato, è corretto affermarsi che, alla luce del disposto contenuto al comma 2 dell’art. 21- octies della legge n. 241/1990, il contributo partecipativo offerto dalla ricorrente fosse, in concreto, inidoneo ad incidere sulla determinazione finale assunta dall’amministrazione.
Di conseguenza, il gravame proposto va respinto e le spese di lite, in conformità alla regola della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed in favore di Roma Capitale, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IL, Presidente
PE LI, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE LI | EL IL |
IL SEGRETARIO