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Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/10/2024, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 712/2024 promossa da:
2I (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurilio Parte_1 P.IVA_1
Fratino con Studio in Alba, piazza Cristo Re 13 (Cod. Fisc. ) C.F._1
- parte ricorrente - nei confronti di:
C.F. ) CP_1 C.F._2
- parte resistente contumace-
Conclusioni di parte ricorrente
“in accoglimento del ricorso, dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere all'immobile ove è sito l'impianto di distribuzione gas relativo al punto di riconsegna sito in Lodi Vecchio (LO), Via Leonardo da Vinci n. 41, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al Signor CP_1
, per ogni necessario controllo ed intervento e per la disalimentazione dello stesso,
[...] al fine di esercitare i diritti che le spettano e di adempiere agli obblighi che su di essa del incombono, per disposizioni normative e amministrative e per contratto;
autorizzare pertanto la ricorrente, nei confronti del convenuto e di qualunque terzo si trovi al possesso dell'immobile, ad accedere ai locali (con le forme dell'esecuzione forzata, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario competente con l'eventuale ausilio della forza pubblica), siti in Lodi Vecchio (LO), Via Leonardo da Vinci n. 41, ove è sito il contatore gas per
l'utenza intestata al Signor per le verifiche che riterrà necessarie a tutto CP_1
l'impianto di distribuzione del gas e per ogni provvedimento che riterrà di porre in essere
pagina 1 di 3 ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'impianto nonchè per la disalimentazione fisica dello stesso;
con il favore delle spese.
In via istruttoria […]”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha chiesto dichiararsi il diritto a Controparte_2 procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas metano riferibile all'utenza intestata a parte resistente e, conseguentemente, autorizzarsi l'accesso all'immobile per la disalimentazione del predetto punto di riconsegna. Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita.
La ricorrente ha comprovato documentalmente di essere titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Lodi Vecchio (doc. 1) e di aver ricevuto, da parte della società di vendita del gas una richiesta di sospensione della fornitura di gas metano erogato in favore dell'odierna parte resistente per morosità (doc. 6). Risulta comprovata l'impossibilità di procedere alla predetta sospensione per inaccessibilità del contatore (docc. 7, 8). Pertanto, la società ricorrente ha operato in base alla procedura delineata dal TIMG e dal TIVG, inviando il punto di riconsegna al mercato di default in ragione della non fattibilità tecnica dell'interruzione, provvedendo ad informare di ciò il cliente finale e mettendo in atto tentativi per la disalimentazione fisica del contatore ex art. 40 TIVG.
Parte resistente, vista la sua contumacia, non ha provato l'adempimento del pagamento della fornitura di gas.
Pertanto, la domanda della ricorrente deve essere accolta e le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia di parte resistente, seguono il principio di soccombenza.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
-accerta il diritto della ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas intestato a parte resistente;
- autorizza la ricorrente ad accedere all'immobile ed ai locali ove risulta ubicato il punto di riconsegna di cui sopra ed il relativo contatore, se necessario anche con l'ausilio della forza pubblica, ed in tal modo a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, se del caso anche tramite il distacco del punto di riconsegna medesimo, ordinando alla parte resistente di consentire l'attuazione senza frapporre ostacoli;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per compenso, € 296,53 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Lodi, 22 ottobre 2024
Il giudice
Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ada Cappello, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 712/2024 promossa da:
2I (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maurilio Parte_1 P.IVA_1
Fratino con Studio in Alba, piazza Cristo Re 13 (Cod. Fisc. ) C.F._1
- parte ricorrente - nei confronti di:
C.F. ) CP_1 C.F._2
- parte resistente contumace-
Conclusioni di parte ricorrente
“in accoglimento del ricorso, dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere all'immobile ove è sito l'impianto di distribuzione gas relativo al punto di riconsegna sito in Lodi Vecchio (LO), Via Leonardo da Vinci n. 41, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al Signor CP_1
, per ogni necessario controllo ed intervento e per la disalimentazione dello stesso,
[...] al fine di esercitare i diritti che le spettano e di adempiere agli obblighi che su di essa del incombono, per disposizioni normative e amministrative e per contratto;
autorizzare pertanto la ricorrente, nei confronti del convenuto e di qualunque terzo si trovi al possesso dell'immobile, ad accedere ai locali (con le forme dell'esecuzione forzata, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario competente con l'eventuale ausilio della forza pubblica), siti in Lodi Vecchio (LO), Via Leonardo da Vinci n. 41, ove è sito il contatore gas per
l'utenza intestata al Signor per le verifiche che riterrà necessarie a tutto CP_1
l'impianto di distribuzione del gas e per ogni provvedimento che riterrà di porre in essere
pagina 1 di 3 ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'impianto nonchè per la disalimentazione fisica dello stesso;
con il favore delle spese.
In via istruttoria […]”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha chiesto dichiararsi il diritto a Controparte_2 procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas metano riferibile all'utenza intestata a parte resistente e, conseguentemente, autorizzarsi l'accesso all'immobile per la disalimentazione del predetto punto di riconsegna. Parte resistente, cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita.
La ricorrente ha comprovato documentalmente di essere titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Lodi Vecchio (doc. 1) e di aver ricevuto, da parte della società di vendita del gas una richiesta di sospensione della fornitura di gas metano erogato in favore dell'odierna parte resistente per morosità (doc. 6). Risulta comprovata l'impossibilità di procedere alla predetta sospensione per inaccessibilità del contatore (docc. 7, 8). Pertanto, la società ricorrente ha operato in base alla procedura delineata dal TIMG e dal TIVG, inviando il punto di riconsegna al mercato di default in ragione della non fattibilità tecnica dell'interruzione, provvedendo ad informare di ciò il cliente finale e mettendo in atto tentativi per la disalimentazione fisica del contatore ex art. 40 TIVG.
Parte resistente, vista la sua contumacia, non ha provato l'adempimento del pagamento della fornitura di gas.
Pertanto, la domanda della ricorrente deve essere accolta e le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della contumacia di parte resistente, seguono il principio di soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
-accerta il diritto della ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas intestato a parte resistente;
- autorizza la ricorrente ad accedere all'immobile ed ai locali ove risulta ubicato il punto di riconsegna di cui sopra ed il relativo contatore, se necessario anche con l'ausilio della forza pubblica, ed in tal modo a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, se del caso anche tramite il distacco del punto di riconsegna medesimo, ordinando alla parte resistente di consentire l'attuazione senza frapporre ostacoli;
condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per compenso, € 296,53 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Lodi, 22 ottobre 2024
Il giudice
Ada Cappello
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