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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7822/2023, tra
in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GENNARO TECAME (CF: , il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ROSA VILLANO (CF: non indicato) la quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a d.i. n. 2066/2023 (emesso in data 21.6.2023 all'esito del procedimento RG n. 5546/2023)
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti si sono riportate ai rispettivi scritti concludendo in conformità
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_1
(d'ora in poi, anche: l'opponente) ha proposto opposizione al d.i. n.
[...]
2066/2023, emesso dall'intestato Tribunale - all'esito del procedimento RG n. 5546/2023 - in data 21.6.2023 e notificato in data 26.6.2023; decreto ingiuntivo relativo all'importo di euro 28.965,72, oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
2. L'opponente assume, a fondamento della domanda: a) che i documenti allegati in sede di procedimento monitorio dal creditore non sono idonei ad offrire la prova dell'an e del quantum in merito al credito di cui si tratta;
b) che, in particolare, non risulterebbe dimostrata la concreta erogazione del servizio e la corretta rilevazione dei consumi addebitati ad esso opponente.
3. Si è costituita la (d'ora in poi, anche: l'opposta) la Controparte_1 quale ha contraddetto a tutto l'avverso dedotto.
4. In specie, ha premesso: a) che tra le parti è sorto un primo rapporto contrattuale, riconducibile al contratto firmato in data 1.8.2014, “chiuso” a fine 2022 con un insoluto di euro 3.960,00; b) che, con successivo contratto del 9.9.2019, sorgeva altro rapporto di somministrazione tra le parti in causa relativo all'erogazione di gas, rapporto poi risolto, lasciando anch'esso un insoluto di euro 3.960,72; c) che, inoltre, l'odierna opponente stipulava con l'opposta tre contratti per la somministrazione di energia elettrica, anch'essi risolti avanzando in capo all'opposta crediti, rispettivamente, per euro 15.702,93, euro 13.301,32 ed euro 158,10.
L'opposta precisa che la suddetta premessa si è resa necessaria “per dimostrare la titolarità a favore di dei PDR e dei POD intestati a(l)la Controparte_1 di cui vi è prova già dalla fase monitoria poiché esistono Parte_1
i contratti sottoscritti con timbro e firma della società e annessi documenti dell'amministratore e comunque, l'opponente ha riconosciuto di essere stata cliente dell'opposta, per mero scrupolo, si producono i diversi pagamenti eseguiti dal debitore. Il problema principale è che l'opponente non sempre ha pagato quanto dovuto, tanto che , più volte, è stata costretta ad attivare la richiesta CP_1 di sospensione per morosità sia dei PDR che dei POD intestati a(l)la Parte_1
”.
[...]
5. Ciò detto, l'opposta evidenzia: a) che la documentazione prodotta in sede monitoria è ben idonea a dimostrare la esistenza della pretesa azionata;
b) che la contestazione relativa alle fatture su cui si fondò l'emissione del decreto ingiuntivo è generica e ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c.; c) infine, che l'opponente ha presentato nel tempo diverse richieste di rateizzazione, che varrebbero a dimostrare ulteriormente l'esistenza del credito (per stessa ammissione del debitore).
6. La causa, soggetta ratione temporis, alla c.d. riforma Cartabia veniva rinviata, all'esito della prima udienza, stante la mancanza di richieste istruttorie, “per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.”.
7. L'udienza del 30.12.2024 (a seguito di rinvio d'ufficio di quella del 25.11.2024) veniva celebrata innanzi allo scrivente, subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024, secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; nelle note depositate ai sensi di questa disposizione le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi concludendo in conformità.
8. La presente sentenza viene resa all'esito di udienza di discussione celebrata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c. ed è da ritenersi succedanea a tale ultima udienza.
9. L'opposizione va respinta per i motivi che si vanno a dire.
10. In linea di premessa, va ricordato, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
11. Ancora, è costante l'affermazione secondo cui “la fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto”.
12. Se quanto sopra è vero, è però anche vero che tali affermazioni vanno coordinate - nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore - “con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore” (tra le più recenti v. Cass. 14.3.2024, n. 6959).
13. In applicazione dei sovrastanti principi, deve rilevarsi che l'utente destinatario della pretesa azionata in via monitoria, a fronte della indicazione della controparte di specifici dati relativi ai consumi (trovanti corrispondenza nella documentazione allegata), non può limitarsi ad una contestazione meramente generica.
14. Nel caso in esame, preso atto della esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, per quanto documentato dall'odierna opposta (si v. il fascicolo monitorio), parte opponente si è limitata a dedurre in maniera assolutamente generica la inidoneità della fattura commerciale a dimostrare i consumi e, quindi, l'entità del corrispettivo preteso dall'odierna opposta. Non ha in alcun modo né allegato, né documentato – mediante, ad esempio, la produzione di bollette relative a consumi di gas ed energia elettrica relativi a periodi pregressi - una fatturazione dei consumi eccessiva rispetto a periodi precedenti in cui vigeva il rapporto contrattuale.
A fronte della produzione documentale, effettuata da parte opposta, delle fatture rimaste insolute, riportanti in modo dettagliato i consumi registrati e le spese occorse con riferimento ai singoli periodi, l'opponente non ha formulato contestazioni specifiche di alcun tipo.
Tanto rilevato, attesa la mancata specifica contestazione in ordine al funzionamento del contatore e la mancata allegazione in ordine alla non congruità dei consumi fatturati rispetto ai consumi nei periodi precedenti e non essendo stato né allegato, né provato che terzi, ad insaputa -incolpevole- dell'utente abbiano fruito del gas e dell'energia elettrica, deve concludersi – come anticipato - per l'infondatezza della proposta opposizione.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, le stesse vanno quantificate in complessivi euro 4.200,00 di cui (tenuto conto del carattere documentale della causa): euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7822/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2066/2023, emesso in data 21.6.2023 e notificato in data 26.6.2023, dichiarandone l'esecutività;
2. CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese in favore di parte opposta, spese quantificate in complessivi euro 4.200,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 24.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7822/2023, tra
in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GENNARO TECAME (CF: , il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ROSA VILLANO (CF: non indicato) la quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato nella comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a d.i. n. 2066/2023 (emesso in data 21.6.2023 all'esito del procedimento RG n. 5546/2023)
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti si sono riportate ai rispettivi scritti concludendo in conformità
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Parte_1
(d'ora in poi, anche: l'opponente) ha proposto opposizione al d.i. n.
[...]
2066/2023, emesso dall'intestato Tribunale - all'esito del procedimento RG n. 5546/2023 - in data 21.6.2023 e notificato in data 26.6.2023; decreto ingiuntivo relativo all'importo di euro 28.965,72, oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
2. L'opponente assume, a fondamento della domanda: a) che i documenti allegati in sede di procedimento monitorio dal creditore non sono idonei ad offrire la prova dell'an e del quantum in merito al credito di cui si tratta;
b) che, in particolare, non risulterebbe dimostrata la concreta erogazione del servizio e la corretta rilevazione dei consumi addebitati ad esso opponente.
3. Si è costituita la (d'ora in poi, anche: l'opposta) la Controparte_1 quale ha contraddetto a tutto l'avverso dedotto.
4. In specie, ha premesso: a) che tra le parti è sorto un primo rapporto contrattuale, riconducibile al contratto firmato in data 1.8.2014, “chiuso” a fine 2022 con un insoluto di euro 3.960,00; b) che, con successivo contratto del 9.9.2019, sorgeva altro rapporto di somministrazione tra le parti in causa relativo all'erogazione di gas, rapporto poi risolto, lasciando anch'esso un insoluto di euro 3.960,72; c) che, inoltre, l'odierna opponente stipulava con l'opposta tre contratti per la somministrazione di energia elettrica, anch'essi risolti avanzando in capo all'opposta crediti, rispettivamente, per euro 15.702,93, euro 13.301,32 ed euro 158,10.
L'opposta precisa che la suddetta premessa si è resa necessaria “per dimostrare la titolarità a favore di dei PDR e dei POD intestati a(l)la Controparte_1 di cui vi è prova già dalla fase monitoria poiché esistono Parte_1
i contratti sottoscritti con timbro e firma della società e annessi documenti dell'amministratore e comunque, l'opponente ha riconosciuto di essere stata cliente dell'opposta, per mero scrupolo, si producono i diversi pagamenti eseguiti dal debitore. Il problema principale è che l'opponente non sempre ha pagato quanto dovuto, tanto che , più volte, è stata costretta ad attivare la richiesta CP_1 di sospensione per morosità sia dei PDR che dei POD intestati a(l)la Parte_1
”.
[...]
5. Ciò detto, l'opposta evidenzia: a) che la documentazione prodotta in sede monitoria è ben idonea a dimostrare la esistenza della pretesa azionata;
b) che la contestazione relativa alle fatture su cui si fondò l'emissione del decreto ingiuntivo è generica e ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c.; c) infine, che l'opponente ha presentato nel tempo diverse richieste di rateizzazione, che varrebbero a dimostrare ulteriormente l'esistenza del credito (per stessa ammissione del debitore).
6. La causa, soggetta ratione temporis, alla c.d. riforma Cartabia veniva rinviata, all'esito della prima udienza, stante la mancanza di richieste istruttorie, “per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.”.
7. L'udienza del 30.12.2024 (a seguito di rinvio d'ufficio di quella del 25.11.2024) veniva celebrata innanzi allo scrivente, subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024, secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.; nelle note depositate ai sensi di questa disposizione le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi concludendo in conformità.
8. La presente sentenza viene resa all'esito di udienza di discussione celebrata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c. ed è da ritenersi succedanea a tale ultima udienza.
9. L'opposizione va respinta per i motivi che si vanno a dire.
10. In linea di premessa, va ricordato, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
11. Ancora, è costante l'affermazione secondo cui “la fattura è un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto”.
12. Se quanto sopra è vero, è però anche vero che tali affermazioni vanno coordinate - nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore - “con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore” (tra le più recenti v. Cass. 14.3.2024, n. 6959).
13. In applicazione dei sovrastanti principi, deve rilevarsi che l'utente destinatario della pretesa azionata in via monitoria, a fronte della indicazione della controparte di specifici dati relativi ai consumi (trovanti corrispondenza nella documentazione allegata), non può limitarsi ad una contestazione meramente generica.
14. Nel caso in esame, preso atto della esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, per quanto documentato dall'odierna opposta (si v. il fascicolo monitorio), parte opponente si è limitata a dedurre in maniera assolutamente generica la inidoneità della fattura commerciale a dimostrare i consumi e, quindi, l'entità del corrispettivo preteso dall'odierna opposta. Non ha in alcun modo né allegato, né documentato – mediante, ad esempio, la produzione di bollette relative a consumi di gas ed energia elettrica relativi a periodi pregressi - una fatturazione dei consumi eccessiva rispetto a periodi precedenti in cui vigeva il rapporto contrattuale.
A fronte della produzione documentale, effettuata da parte opposta, delle fatture rimaste insolute, riportanti in modo dettagliato i consumi registrati e le spese occorse con riferimento ai singoli periodi, l'opponente non ha formulato contestazioni specifiche di alcun tipo.
Tanto rilevato, attesa la mancata specifica contestazione in ordine al funzionamento del contatore e la mancata allegazione in ordine alla non congruità dei consumi fatturati rispetto ai consumi nei periodi precedenti e non essendo stato né allegato, né provato che terzi, ad insaputa -incolpevole- dell'utente abbiano fruito del gas e dell'energia elettrica, deve concludersi – come anticipato - per l'infondatezza della proposta opposizione.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, le stesse vanno quantificate in complessivi euro 4.200,00 di cui (tenuto conto del carattere documentale della causa): euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.000,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7822/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2066/2023, emesso in data 21.6.2023 e notificato in data 26.6.2023, dichiarandone l'esecutività;
2. CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese in favore di parte opposta, spese quantificate in complessivi euro 4.200,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 24.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta