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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/03/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni all'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5970/2024 (cui è riunito il procedimento per ATP n. 7949/2021)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Adele Sarnelli e Luca Tortora Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.08.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 11.10.2021 aveva presentato alla commissione CP_1 sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 7949/2021 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
1 Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.06.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 09.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 08.08.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta - in modo del tutto generico - le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità dell'istante di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. In particolare rimarca che le patologie risultanti dalla documentazione medica versata in atti denotano la compromissione della capacità dell'istante di svolgere, in autonomia, gli atti della vita quotidiana/compiti propri dell'età, deducendo, altresì, un aggravamento del quadro patologico accertato dal consulente.
Le doglianze non sono fondate.
Il ricorso, dopo aver menzionato le patologie da cui risulta affetto il ricorrente, già evidenziate nel ricorso per ATP, e compiutamente valutate dal consulente, si limita a ribadire che tali patologie – con particolare riguardo a quella cardiologica - comporterebbero l'impossibilità per il ricorrente di compiere gli atti della vita quotidiana e che il CTU non avrebbe adeguatamente motivato sulla mancata incidenza delle riscontrate infermità su tale capacità.
Orbene, tali affermazioni contenute nel ricorso, ad avviso del giudicante, non appaiono rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge, non avendo alcun contenuto fattuale o logico-giuridico, non rapportandosi in alcun modo al contenuto della relazione.
In ogni caso, e a voler ritenere il ricorso ammissibile, esso risulterebbe infondato nel merito, proprio per palesarsi del tutto inidoneo a scalfire le conclusioni cui è giunto il perito nominato nel procedimento per ATP.
2 Il consulente, infatti, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui il ricorrente è affetto, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha verificato, con motivazione che appare esauriente, che l'istante ha conservato la capacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi nonché quella di deambulare autonomamente (cfr. conclusioni dell'elaborato peritale in atti).
D'altra parte, occorre richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, per l'attribuzione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi “continua” e “permanente” ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere “assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav. 01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn.
12521/2009, 14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999).
La Suprema Corte ha, poi, al riguardo, affermato che “le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre
1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…”(in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
Orbene, tutto ciò premesso, ritiene il giudicante come la relazione del CTU appaia pertanto ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
parte opponente deduce genericamente un aggravamento delle patologie sofferte ma la documentazione prodotta unitamente al deposito del ricorso introduttivo non attesta alcun sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell'istante tale da condurre al riconoscimento del richiesto beneficio: ed, infatti, nessun certificato medico prodotto attesta una incapacità del ricorrente di compiere gli atti della vita ovvero una impossibilità di deambulare senza l'aiuto di terzi.
Pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277;
Cass., 10/11/2011n. 23413).
3 Ed, infatti, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni all'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5970/2024 (cui è riunito il procedimento per ATP n. 7949/2021)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Adele Sarnelli e Luca Tortora Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.08.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data 11.10.2021 aveva presentato alla commissione CP_1 sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 7949/2021 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
**************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
1 Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11.06.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 09.07.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 08.08.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta - in modo del tutto generico - le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità dell'istante di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. In particolare rimarca che le patologie risultanti dalla documentazione medica versata in atti denotano la compromissione della capacità dell'istante di svolgere, in autonomia, gli atti della vita quotidiana/compiti propri dell'età, deducendo, altresì, un aggravamento del quadro patologico accertato dal consulente.
Le doglianze non sono fondate.
Il ricorso, dopo aver menzionato le patologie da cui risulta affetto il ricorrente, già evidenziate nel ricorso per ATP, e compiutamente valutate dal consulente, si limita a ribadire che tali patologie – con particolare riguardo a quella cardiologica - comporterebbero l'impossibilità per il ricorrente di compiere gli atti della vita quotidiana e che il CTU non avrebbe adeguatamente motivato sulla mancata incidenza delle riscontrate infermità su tale capacità.
Orbene, tali affermazioni contenute nel ricorso, ad avviso del giudicante, non appaiono rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge, non avendo alcun contenuto fattuale o logico-giuridico, non rapportandosi in alcun modo al contenuto della relazione.
In ogni caso, e a voler ritenere il ricorso ammissibile, esso risulterebbe infondato nel merito, proprio per palesarsi del tutto inidoneo a scalfire le conclusioni cui è giunto il perito nominato nel procedimento per ATP.
2 Il consulente, infatti, pur dando atto della gravità del quadro patologico di cui il ricorrente è affetto, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha verificato, con motivazione che appare esauriente, che l'istante ha conservato la capacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi nonché quella di deambulare autonomamente (cfr. conclusioni dell'elaborato peritale in atti).
D'altra parte, occorre richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, per l'attribuzione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi “continua” e “permanente” ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere “assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav. 01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn.
12521/2009, 14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999).
La Suprema Corte ha, poi, al riguardo, affermato che “le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre
1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…”(in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
Orbene, tutto ciò premesso, ritiene il giudicante come la relazione del CTU appaia pertanto ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
parte opponente deduce genericamente un aggravamento delle patologie sofferte ma la documentazione prodotta unitamente al deposito del ricorso introduttivo non attesta alcun sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell'istante tale da condurre al riconoscimento del richiesto beneficio: ed, infatti, nessun certificato medico prodotto attesta una incapacità del ricorrente di compiere gli atti della vita ovvero una impossibilità di deambulare senza l'aiuto di terzi.
Pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277;
Cass., 10/11/2011n. 23413).
3 Ed, infatti, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Per tutti i motivi sopra esposti la domanda deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
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c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2025
Il Giudice
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