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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 718/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERROZZI VALENTINA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHI ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
Appellato
Oggetto : Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello notificato n data 06/12/2023 l Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo la riforma della
[...] Controparte_1 sentenza n. 1097/2022 con cui il Tribunale di Perugia aveva accolto l'opposizione ex artt.
615 e 617 c.p.c., proposta dall'odierna deducente avverso il verbale di pignoramento dei veicoli e dichiarato l'inefficacia dell'esecuzione per inesistenza della notifica del pignoramento.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante deduce che la normativa in materia di notifica degli atti di riscossione esattoriale, prevede che soltanto l'indirizzo PEC del destinatario debba risultare dai pubblici registri e la riconducibilità del messaggio elettronico al pagina 1 di 4 mittente è garantita dal c.d. “dominio”. Impugna, altresì, il capo della decisione relativo alla condanna alla refusione delle spese di lite in favore di ritenendo che Controparte_1
l'incertezza giurisprudenziale sulla questione de qua integrava i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c. Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma della decisione appellata e, comunque, la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Si costituiva Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello trattandosi di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del motivo di gravame, avendo il Giudice di prime cure fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici in materia di notifica degli atti di riscossione esattoriale.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenute in decisione all'esito di udienza svoltasi con trattazione scritta, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
motivi della decisione
L'appello è fondato e merita accoglimento. Infatti nel caso de quo l'unico motivo di appello è relativo alla validità della notifica del pignoramento effettuata va mezzo pec. In particolare il
Tribunale di Perugia, quale Giudice di primo grado ha ritenuto inesistente la notifica e quindi totalmente improduttiva di effetti con conseguente annullamento del pignoramento in quanto dichiarato illegittimo, stante l'utilizzo da parte di Parte_1 di un indirizzo pec diverso da quello inserito, all'epoca della notifica, nei pubblici registri. Le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure non appaiono condivisibili da questa
Corte, infatti in via generale sussiste una assoluta e certa riferibilità dell'indirizzo pec utilizzato ad . Sul punto sussiste una giurisprudenza Parte_1 altalenante, ma dalla sentenza a Sezioni Unite n.15979/2022 è quasi pacifica la ricostruzione operata in appello circa la validità ed efficacia della notifica così come effettuata nel caso di specie. Successivamente l'ordinanza n. 982/2023 del 16.01.2023 ribadiva che : “Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri
( ), ma da uno diverso Email_1
( t), relativamente al quale però è evidente Email_3 ictu oculi la provenienza dall' ". Successivamente la Suprema Corte con Parte_1
l'ordinanza nr. 6015/2023 del 28.2.2023, confermava tale principio affermando che “La
pagina 2 di 4 notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.” Tale concetto è stato ribadito dalla più recentemente ordinanza della Suprema Corte ( n. 564/2024 del
8/1/2024) che ha ribadito che: L'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” ( cfr. Conforme in obiter Cass. 5263/2024 del 28.2.2024). Anche la giurisprudenza negli ultimi tempo si sta conformando a tale decisione affermando che: “La notifica a mezzo posta elettronica certificata, eseguita da un indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici registri, non è nulla qualora abbia comunque consentito al destinatario di avere conoscenza della provenienza e dell'oggetto della stessa, nonché di svolgere conseguentemente le proprie difese. Pertanto, al fine di provare la validità della notifica via PEC, è sufficiente l'esibizione della ricevuta di avvenuta consegna della cartella di pagamento. Alla luce di tale principio, confermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n.
6015/2023; Cass SU, sent. n. 15979/2022), la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Roma ha ritenuto infondato il motivo dedotto in giudizio dal ricorrente. Nel caso di specie, quest'ultimo aveva impugnato la cartella di pagamento per far valere l'inesistenza della notifica effettuata da un indirizzo PEC non censito nei pubblici elenchi.” ( CGT Roma
846/2024 sez. 36 del 19/01/2024 - CGT 2.o 721/2023 sez. 6 del CP_2
17/07/2023).
In conseguenza di queste conclusioni questa Corte ritiene che la notifica del pignoramento sia valida ed efficace. Infatti nel giudizio di primo grado il contribuente non solo ha impugnato l'atto ma lo ha pure prodotto, segno tangibile della conoscenza dello stesso, svolgendo pienamente il proprio diritto di difesa. All'accoglimento dell'appello e alla riforma integralmente la sentenza 1097/2022 resa dal Tribunale Civile di Perugia resa inter partes in data 28.07.2022 e non notificata consegue la dichiarazione di correttezza e validità della notifica di tutti gli atti esattoriali, in particolare del verbale di pignoramento opposto.
pagina 3 di 4 La particolarità della materia e il “mutamento giurisprudenziale” concretizzano, nel caso di specie, l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. che giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accogle l'appello e in riforma integralmente della sentenza n. 1097/2022 resa dal Tribunale
Civile di Perugia nel giudizio RG 4900\2020 dichiara la correttezza e validità della notifica di tutti gli atti esattoriali, in particolare del verbale di pignoramento opposto.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Perugia, 19 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 718/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FERROZZI VALENTINA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHI ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
Appellato
Oggetto : Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello notificato n data 06/12/2023 l Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo la riforma della
[...] Controparte_1 sentenza n. 1097/2022 con cui il Tribunale di Perugia aveva accolto l'opposizione ex artt.
615 e 617 c.p.c., proposta dall'odierna deducente avverso il verbale di pignoramento dei veicoli e dichiarato l'inefficacia dell'esecuzione per inesistenza della notifica del pignoramento.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante deduce che la normativa in materia di notifica degli atti di riscossione esattoriale, prevede che soltanto l'indirizzo PEC del destinatario debba risultare dai pubblici registri e la riconducibilità del messaggio elettronico al pagina 1 di 4 mittente è garantita dal c.d. “dominio”. Impugna, altresì, il capo della decisione relativo alla condanna alla refusione delle spese di lite in favore di ritenendo che Controparte_1
l'incertezza giurisprudenziale sulla questione de qua integrava i presupposti per la compensazione ex art. 92 c.p.c. Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma della decisione appellata e, comunque, la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Si costituiva Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello trattandosi di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del motivo di gravame, avendo il Giudice di prime cure fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici in materia di notifica degli atti di riscossione esattoriale.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenute in decisione all'esito di udienza svoltasi con trattazione scritta, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
motivi della decisione
L'appello è fondato e merita accoglimento. Infatti nel caso de quo l'unico motivo di appello è relativo alla validità della notifica del pignoramento effettuata va mezzo pec. In particolare il
Tribunale di Perugia, quale Giudice di primo grado ha ritenuto inesistente la notifica e quindi totalmente improduttiva di effetti con conseguente annullamento del pignoramento in quanto dichiarato illegittimo, stante l'utilizzo da parte di Parte_1 di un indirizzo pec diverso da quello inserito, all'epoca della notifica, nei pubblici registri. Le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure non appaiono condivisibili da questa
Corte, infatti in via generale sussiste una assoluta e certa riferibilità dell'indirizzo pec utilizzato ad . Sul punto sussiste una giurisprudenza Parte_1 altalenante, ma dalla sentenza a Sezioni Unite n.15979/2022 è quasi pacifica la ricostruzione operata in appello circa la validità ed efficacia della notifica così come effettuata nel caso di specie. Successivamente l'ordinanza n. 982/2023 del 16.01.2023 ribadiva che : “Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri
( ), ma da uno diverso Email_1
( t), relativamente al quale però è evidente Email_3 ictu oculi la provenienza dall' ". Successivamente la Suprema Corte con Parte_1
l'ordinanza nr. 6015/2023 del 28.2.2023, confermava tale principio affermando che “La
pagina 2 di 4 notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.” Tale concetto è stato ribadito dalla più recentemente ordinanza della Suprema Corte ( n. 564/2024 del
8/1/2024) che ha ribadito che: L'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” ( cfr. Conforme in obiter Cass. 5263/2024 del 28.2.2024). Anche la giurisprudenza negli ultimi tempo si sta conformando a tale decisione affermando che: “La notifica a mezzo posta elettronica certificata, eseguita da un indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici registri, non è nulla qualora abbia comunque consentito al destinatario di avere conoscenza della provenienza e dell'oggetto della stessa, nonché di svolgere conseguentemente le proprie difese. Pertanto, al fine di provare la validità della notifica via PEC, è sufficiente l'esibizione della ricevuta di avvenuta consegna della cartella di pagamento. Alla luce di tale principio, confermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n.
6015/2023; Cass SU, sent. n. 15979/2022), la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Roma ha ritenuto infondato il motivo dedotto in giudizio dal ricorrente. Nel caso di specie, quest'ultimo aveva impugnato la cartella di pagamento per far valere l'inesistenza della notifica effettuata da un indirizzo PEC non censito nei pubblici elenchi.” ( CGT Roma
846/2024 sez. 36 del 19/01/2024 - CGT 2.o 721/2023 sez. 6 del CP_2
17/07/2023).
In conseguenza di queste conclusioni questa Corte ritiene che la notifica del pignoramento sia valida ed efficace. Infatti nel giudizio di primo grado il contribuente non solo ha impugnato l'atto ma lo ha pure prodotto, segno tangibile della conoscenza dello stesso, svolgendo pienamente il proprio diritto di difesa. All'accoglimento dell'appello e alla riforma integralmente la sentenza 1097/2022 resa dal Tribunale Civile di Perugia resa inter partes in data 28.07.2022 e non notificata consegue la dichiarazione di correttezza e validità della notifica di tutti gli atti esattoriali, in particolare del verbale di pignoramento opposto.
pagina 3 di 4 La particolarità della materia e il “mutamento giurisprudenziale” concretizzano, nel caso di specie, l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. che giustificano la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accogle l'appello e in riforma integralmente della sentenza n. 1097/2022 resa dal Tribunale
Civile di Perugia nel giudizio RG 4900\2020 dichiara la correttezza e validità della notifica di tutti gli atti esattoriali, in particolare del verbale di pignoramento opposto.
Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Perugia, 19 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
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