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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/08/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
804/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
804/2023 R.G
Promosso da
nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
San Giorgio, via Rosselli n.169/D, C.F.: C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Sergio Marini del Foro di Macerata
Attore in revocazione
Contro
nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]
57, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Brancozzi
Convenuto in revocazione OGGETTO: revocazione della sentenza n.598/2023 della Corte di
Appello di Ancona depositata il 06/04/2023
Conclusioni:
per l'attore:
“Che la Corte di Appello di Ancona, riconosciuta la manifesta contrarietà della sentenza n.598/2023 alle sentenze definitive rese tra le parti:
1. Sentenza Cass. n.6803/2012, pubblicata sul Codice di Procedura
Civile Ed. La Tribuna;
2. Sentenza n.608/2014 Tribunale di Fermo, definitiva in quanto resa in materia di revocazione;
3. Sentenza n.481/2018 Corte di Appello di Ancona, definitiva a seguito di rigetto del ricorso per cassazione proposto dal CP_1
4. Sentenza n.1646/2017 Corte di Appello di Ancona, definitiva a seguito di rigetto del ricorso per cassazione proposto dal CP_1
voglia, ai sensi dell'art.395 comma 1 n.5 c.p.c., revocare la predetta sentenza C.A. Ancona n.598/2023, depositata il 06/04/2023, ad esito del procedimento n.1082/2018, per le motivazioni tutte di cui in premessa.
e, di conseguenza, ai fini del giudizio rescissorio, si compiaccia di emettere sentenza di integrale accoglimento dell'appello per le conclusioni appresso reiterate.
CONCLUSIONI
In via preliminare
“Piaccia all'Ill.mo Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa: • accertata la mancata osservanza del termine perentorio concesso dal G.E. per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art.624
c.p.c., riformare la sentenza di primo grado e, pertanto, dichiarare la proposta opposizione tardiva ed inammissibile, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio;
• accertata la incompetenza funzionale/per materia del G.E. nell'emissione dell'ordinanza di revoca dell'assegnazione in sede interdittale, riformare la sentenza di primo grado e, pertanto, dichiarare il provvedimento inesistente, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio;
• accertata l'avvenuta proposizione dell'opposizione nei confronti di società asseritamente estinta in luogo dei soci aventi causa, riformare la sentenza di primo grado e, pertanto, dichiarare la proposta opposizione inammissibile, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.”
In via principale
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, riformare la sentenza appellata in quanto grossolanamente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi suesposti e per tutti gli altri eventuali rilevabili d'ufficio.
Accertata la responsabilità aggravata e l'abuso del diritto dell'opponente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore dell'opposta, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia.
Con condanna alle spese di tutti i gradi di giudizio.”
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, - dichiarare inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n.
598/2023 della Corte di Appello di Ancona proposto da Parte_1 in proprio avverso per i motivi tutti della parte in “diritto” anche in applicazione della Ordinanza Corte di Cassazione n. 36282/2023 del
28.12.2023 che ha stabilito il difetto di legittimazione ad impugnare dell'Avv. Parte_1
- accertata la revoca ed al disconoscimento dell'attività professionale prestata dall'Avv. formalizzata dal Signor Parte_1 CP_2
(Doc. 8, 9, 9.1) dichiarare inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n. 598/2023 della Corte di Appello di Ancona proposto da con ogni provvedimento conseguente;
Parte_1
- in ogni caso respingere la domanda di revocazione della sentenza n.
598/2023 della Corte di Appello di Ancona proposto da Parte_1 siccome infondata in fatto e diritto come accertato dal Tribunale di
Fermo, dalla Corte di Appello di Ancona e dalla Corte di Cassazione nei provvedimenti allegati alla presente con i numeri di documento 1, 2, 3,
4, 5, 6 ,7 e 10;
- in ragione di quanto esposto e motivato, condannare l'Avv.
[...] ex art. 96 c.p.c Pt_1
- con vittoria di spese e compenso di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 598/2023, la Corte di Appello di Ancona, nel giudizio promosso dalla nei confronti Parte_2 di , dichiarava l'inammissibilità dell'appello perché Controparte_1 proposto dall'avvocato in assenza di procura, in quanto Parte_1 rilasciata da un soggetto già estinto all'atto del conferimento del mandato e condannava l'avvocato al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva giudizio di revocazione ordinaria ex art 395 co 1 numero 5 cpc l'avvocato in proprio, Parte_1 ritenendo che vi fosse una manifesta contrarietà di detta sentenza a quattro sentenze passate in giudicato rese tra le stesse parti.
In particolare, deduceva che, con sentenza della Corte di Cassazione
n. 6803 del 2012, con sentenza del Tribunale di Fermo n 608 del 2014, definitiva in quanto resa in materia di revocazione, con sentenza 481 del 2018 della Corte di Appello di Ancona, definitiva per rigetto del ricorso per Cassazione e con sentenza 1646 del 2017 della Corte
d'Appello di Ancona, parimenti definitiva, veniva affermata la legittimazione ad agire della società e Parte_2
lo jus postulandi di esso difensore, al chè, sussistendo il contrasto con detti giudicati, la sentenza della Corte di Appello di Ancona n 598 del
2023, doveva essere revocata, con la conseguenza che, ai fini del giudizio rescissorio, dovevano essere integralmente accolte le conclusioni spiegate all'interno del giudizio di appello.
Si costituiva , il quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della domanda proposta, dal momento che l Pt_1 pur agendo in proprio, aveva chiesto l'accoglimento dei motivi dell'appello proposto nell'anno 2018 dalla società pur non Parte_2 avendone la legittimazione, non essendosi limitato a chiedere la revocazione della sentenza n.598/2023 solamente con riguardo alla parte relativa alla condanna personale alle spese di lite, unico capo della sentenza che legittima l'avvocato ad impugnare in proprio.
In ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, con condanna dell ex art 96 cpc. Pt_1 Preso atto dello scambio di note difensive e viste la comparsa conclusionale e la memoria di replica depositate dalle parti, il collegio tratteneva la causa in decisione in data 9.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che, come si evince dalle conclusioni sopra trascritte, l'Avv condannato in proprio al pagamento Pt_1 delle spese di lite con la sentenza n.598/2023, ha chiesto la revocazione di detta sentenza non limitatamente alla parte relativa alla condanna personale alle spese di lite, unico capo della sentenza che legittima l'avvocato ad impugnare in proprio, ma ha riprodotto tutte le conclusioni originariamente rassegnate nel giudizio di appello dalla società Parte_2
Orbene, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 36282/2023 resa tra le stesse parti,” La gravata pronuncia ha emesso condanna al pagamento delle spese del difensore della società appellante, sul rilievo della inesistenza della procura alle liti, siccome conferita da un soggetto già estinto all'atto di conferimento della stessa, con l'effetto di ascrivere l'attività processuale svolta alla esclusiva responsabilità del legale.
In un'evenienza di tal genere, la legittimazione ad impugnare la pronuncia del difensore destinatario della condanna alle spese è circoscritta unicamente alla statuizione condannatoria emessa nei suoi confronti ed alle relative specifiche ragioni: statuizione che deve dirsi autonoma rispetto agli altri capi di sentenza e, quindi, relativi al merito della controversia, circa i quali il difensore non riveste (nemmeno per assimilazione od omologia) la qualità di parte.”
Ne deriva l' inammissibilità della domanda di revocazione nella parte in cui l ha formulato censure esclusivamente riferite ai Pt_1 presupposti giustificativi della emessa definizione in rito dell'appello, cioè a dire relative all'inesistenza giuridica della società rappresentata, contestata dall'attore in revocazione sul rilievo di contrari anteriori giudicati.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, in tema di revocazione, perché' una sentenza possa considerarsi contraria ad un'altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che sussista un'ontologica e strutturale concordanza tra gli estremi su cui debba esprimersi il secondo giudizio e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (sentenza 21 dicembre 2012, n. 23815,
e ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38230) in quanto in presenza di un contrasto logico, e non pratico, tra giudicati, non ricorre la fattispecie dell'art. 395, n. 5, c.p.c.
In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza, ai fini dell'integrazione del motivo revocatorio di cui all'art. 395, comma 1, n.
5, c.p.c., devono concorrere, in via cumulativa, i seguenti presupposti:
a) il contrasto della sentenza revocanda con un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale, con la precisazione che il conflitto tra diverse "regulae iuris", derivanti da due distinti giudicati, è ipotizzabile solo quando sussista una strutturale concordanza degli elementi costitutivi dell'azione promossa nei due giudizi;
b) la mancata pronuncia sulla censura o eccezione di cosa giudicata, essendo necessario che l'esistenza del giudicato non sia stata dedotta nel giudizio, o, comunque, non sia stata presa in esame dal giudice, atteso che, altrimenti, non sarebbe ravvisabile il carattere "occulto" del contrasto con la precedente statuizione, su cui riposa il fondamento del rimedio in esame (Cons. Stato, Sez. VI, 23/08/2021, n. 5988).
Deve trattarsi, quindi, di due sentenze che presentino identità soggettiva delle parti e che abbiano il medesimo oggetto, di modo che la seconda non possa passare in giudicato perché contrastante con la prima, che ha già acquisito tale stato.
L'identità soggettiva e oggettiva dei giudizi impone che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio;
in tale prospettiva, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad un precedente giudicato, occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum (Cons. Stato sez. IV, 17/04/2020, n. 2444; sez. V,
17/03/2020, n. 1919; Adunanza plenaria 6 aprile 2017, n. 1).
Orbene, essendo evidente ed incontestata l'identità soggettiva tra le parti nella sentenza oggetto del presente giudizio e nelle ulteriori quattro sentenze passate in giudicato indicate dall'attore, deve osservarsi che la sentenza di cui si chiede la revocazione è definitoria di un giudizio di merito introdotto a seguito di opposizione, proposta da , avverso un'ordinanza di assegnazione, mentre Controparte_1
1. la sentenza della Corte di Cassazione n 6803 del 2012, il cui giudicato sarebbe asseritamente in contrasto con il decisum della
Corte di Appello aveva ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. La sentenza n. 608/2014 del Tribunale di Fermo ha quale oggetto la revocazione della sentenza n. 539 del 2010 del Tribunale di
Fermo;
3. La sentenza 481/2018 della Corte di Appello di Ancona ha deciso in merito ad un'opposizione proposta dal avverso il CP_1 precetto intimato da quale difensore distrattario delle Parte_1 spese di lite liquidate con la sentenza della Tribunale di Fermo n.
539/2010, pronunciata tra la e Controparte_3
Controparte_1
4. La sentenza n. 1646/17 della Corte di Appello di Ancona ha deciso l'opposizione all'esecuzione, proposta, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dal avverso l'atto di precetto di pagamento notificatogli CP_1 dall'avvocato sulla base di una sentenza relativa ad un Pt_1 giudizio intercorso tra la società e lo stesso Pt_2 CP_1 contenente la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dell Pt_1
Orbene, già sulla scorta di detti elementi, appare che non vi sia in alcun modo un'identità tra l'oggetto delle domande spiegate nei diversi giudizi asseritamente contrastanti con la sentenza oggetto del presente giudizio, con conseguente inammissibilità della proposta revocazione.
Ad ogni buon conto, l sostiene che la sentenza oggetto di Pt_1 revocazione contrasterebbe con i precedenti giudicati nella parte in cui ha ritenuto che la procura conferita dalla società Parte_2
all'Avv per la costituzione nel giudizio di primo grado
[...] Pt_1
(1405/16 rg del Tribunale di Fermo), ovverosia la procura rilasciata nella comparsa in riassunzione nel giudizio 1890/2007 innanzi al
Tribunale di Fermo, non sia valida perché proveniente da un soggetto giuridico inesistente, essendosi la società cancellata dal Pt_2 registro delle imprese nel 1998, estinta a far data dal 2004, dal momento che, invece, nelle quattro sentenze passate in giudicato, si sarebbe statuito la irrilevanza processuale della avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Pt_2
In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza 6803/2012 (così come avvenuto poi nelle altre sentenze sopra indicate che ne hanno ripreso il principio di diritto), rilevato che la società aveva Pt_2 cessato la sua attività commerciale dal 1998, venendo cancellata dal registro delle imprese, evento questo che, sino alla data del 1.1.2004, giorno in cui è entrato in vigore il testo dell'art 2495 cc come novellato, non ne ha comportato anche l'estinzione, ha ritenuto che l'estinzione, verificatasi, appunto, solo nel gennaio 2004, non aveva prodotto effetti nel giudizio di merito, dal momento che l'evento interruttivo non venne dichiarato dal procuratore della società, di talché la vicenda estintiva era rimasta estranea al giudizio non incidendo sul suo corso.
Ebbene detto principio, richiamato e fatto proprio dalle ulteriori sentenze passate in giudicato che sarebbero asseritamente confliggenti con quella oggetto di revocazione, non appare in alcun modo contrastare con quanto statuito dalla Corte di Appello nella sentenza n. 598/2023.
Deve, infatti, evidenziarsi, innanzitutto che ci si trova a parlare di due diverse procure rilasciate al difensore (l'una, quella oggetto del giudizio di cassazione, rilasciata dalla società per agire in Pt_2 monitorio;
l'altra, quella in forza della quale la ha proposto Pt_2 opposizione all'ordinanza di assegnazione nell'ambito del giudizio di merito di primo grado 1405/2016 – deciso in secondo grado con la sentenza 598/2023- rilasciata nella comparsa in riassunzione del giudizio n. 1890/2007) e che, in ogni caso, non sussiste alcun contrasto tra giudicati, avendo la Suprema Corte statuito solo in merito all'irrilevanza dell'estinzione della società nel giudizio di merito, Pt_2 ed essendosi, invece, la Corte di Appello, con la sentenza censurata, pronunciata solo sulla invalidità di una procura (diversa da quella oggetto del giudizio di cassazione) rilasciata da soggetto giuridico estinto.
Ed anzi, la Corte di Appello ha fatto proprio il principio affermato dalla
Suprema Corte, laddove ha statuito in merito al momento in cui si è effettivamente verificata l'estinzione della società (nel 2004 e Pt_2 non anche nel 1998 al momento della formale cancellazione dal registro delle imprese), ritenendo che la procura in forza della quale è avvenuta la costituzione nel giudizio della ovvero quella Pt_2 contenuta nella comparsa in riassunzione nel giudizio RG n 1890/2007
Tribunale di Fermo, risultava successiva all'estinzione della società, avvenuta, appunto nel gennaio 2004 e, pertanto, non poteva considerarsi valida, provenendo da un soggetto giuridico inesistente.
L'impugnazione andrà, pertanto, respinta.
Il mancato superamento della fase rescindente impedisce l'ingresso delle questioni rilevanti ai fini della decisione della controversia nella fase rescissoria.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Avv.Brancozzi Domenico, dichiaratosi anticipatario, come da dispositivo, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale.
Non sussistono, infine, i presupposti per l'invocata condanna dell'attore ai sensi dell'art 96 cpc, atteso che la responsabilità di cui all'articolo 96, comma 3, del Cpc, presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, non ricorrente nel caso di specie, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata.( Cassazione civile sez. I, 08/03/2025, n.6205)
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore in revocazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di revocazione proposto da avverso la sentenza n.598/2023 della Corte Parte_1 di Appello di Ancona depositata il 06/04/2023, così provvede:
respinge l'impugnazione condanna la parte attrice in revocazione alle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 3950,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv Domenico Brancozzi, dichiaratosi antistatario;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio in data 23 luglio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
804/2023 R.G
Promosso da
nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
San Giorgio, via Rosselli n.169/D, C.F.: C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Sergio Marini del Foro di Macerata
Attore in revocazione
Contro
nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]
57, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Brancozzi
Convenuto in revocazione OGGETTO: revocazione della sentenza n.598/2023 della Corte di
Appello di Ancona depositata il 06/04/2023
Conclusioni:
per l'attore:
“Che la Corte di Appello di Ancona, riconosciuta la manifesta contrarietà della sentenza n.598/2023 alle sentenze definitive rese tra le parti:
1. Sentenza Cass. n.6803/2012, pubblicata sul Codice di Procedura
Civile Ed. La Tribuna;
2. Sentenza n.608/2014 Tribunale di Fermo, definitiva in quanto resa in materia di revocazione;
3. Sentenza n.481/2018 Corte di Appello di Ancona, definitiva a seguito di rigetto del ricorso per cassazione proposto dal CP_1
4. Sentenza n.1646/2017 Corte di Appello di Ancona, definitiva a seguito di rigetto del ricorso per cassazione proposto dal CP_1
voglia, ai sensi dell'art.395 comma 1 n.5 c.p.c., revocare la predetta sentenza C.A. Ancona n.598/2023, depositata il 06/04/2023, ad esito del procedimento n.1082/2018, per le motivazioni tutte di cui in premessa.
e, di conseguenza, ai fini del giudizio rescissorio, si compiaccia di emettere sentenza di integrale accoglimento dell'appello per le conclusioni appresso reiterate.
CONCLUSIONI
In via preliminare
“Piaccia all'Ill.mo Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa: • accertata la mancata osservanza del termine perentorio concesso dal G.E. per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art.624
c.p.c., riformare la sentenza di primo grado e, pertanto, dichiarare la proposta opposizione tardiva ed inammissibile, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio;
• accertata la incompetenza funzionale/per materia del G.E. nell'emissione dell'ordinanza di revoca dell'assegnazione in sede interdittale, riformare la sentenza di primo grado e, pertanto, dichiarare il provvedimento inesistente, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio;
• accertata l'avvenuta proposizione dell'opposizione nei confronti di società asseritamente estinta in luogo dei soci aventi causa, riformare la sentenza di primo grado e, pertanto, dichiarare la proposta opposizione inammissibile, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio.”
In via principale
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta e disattesa, riformare la sentenza appellata in quanto grossolanamente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi suesposti e per tutti gli altri eventuali rilevabili d'ufficio.
Accertata la responsabilità aggravata e l'abuso del diritto dell'opponente, condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore dell'opposta, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia.
Con condanna alle spese di tutti i gradi di giudizio.”
Per il convenuto:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, - dichiarare inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n.
598/2023 della Corte di Appello di Ancona proposto da Parte_1 in proprio avverso per i motivi tutti della parte in “diritto” anche in applicazione della Ordinanza Corte di Cassazione n. 36282/2023 del
28.12.2023 che ha stabilito il difetto di legittimazione ad impugnare dell'Avv. Parte_1
- accertata la revoca ed al disconoscimento dell'attività professionale prestata dall'Avv. formalizzata dal Signor Parte_1 CP_2
(Doc. 8, 9, 9.1) dichiarare inammissibile la domanda di revocazione della sentenza n. 598/2023 della Corte di Appello di Ancona proposto da con ogni provvedimento conseguente;
Parte_1
- in ogni caso respingere la domanda di revocazione della sentenza n.
598/2023 della Corte di Appello di Ancona proposto da Parte_1 siccome infondata in fatto e diritto come accertato dal Tribunale di
Fermo, dalla Corte di Appello di Ancona e dalla Corte di Cassazione nei provvedimenti allegati alla presente con i numeri di documento 1, 2, 3,
4, 5, 6 ,7 e 10;
- in ragione di quanto esposto e motivato, condannare l'Avv.
[...] ex art. 96 c.p.c Pt_1
- con vittoria di spese e compenso di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 598/2023, la Corte di Appello di Ancona, nel giudizio promosso dalla nei confronti Parte_2 di , dichiarava l'inammissibilità dell'appello perché Controparte_1 proposto dall'avvocato in assenza di procura, in quanto Parte_1 rilasciata da un soggetto già estinto all'atto del conferimento del mandato e condannava l'avvocato al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva giudizio di revocazione ordinaria ex art 395 co 1 numero 5 cpc l'avvocato in proprio, Parte_1 ritenendo che vi fosse una manifesta contrarietà di detta sentenza a quattro sentenze passate in giudicato rese tra le stesse parti.
In particolare, deduceva che, con sentenza della Corte di Cassazione
n. 6803 del 2012, con sentenza del Tribunale di Fermo n 608 del 2014, definitiva in quanto resa in materia di revocazione, con sentenza 481 del 2018 della Corte di Appello di Ancona, definitiva per rigetto del ricorso per Cassazione e con sentenza 1646 del 2017 della Corte
d'Appello di Ancona, parimenti definitiva, veniva affermata la legittimazione ad agire della società e Parte_2
lo jus postulandi di esso difensore, al chè, sussistendo il contrasto con detti giudicati, la sentenza della Corte di Appello di Ancona n 598 del
2023, doveva essere revocata, con la conseguenza che, ai fini del giudizio rescissorio, dovevano essere integralmente accolte le conclusioni spiegate all'interno del giudizio di appello.
Si costituiva , il quale, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della domanda proposta, dal momento che l Pt_1 pur agendo in proprio, aveva chiesto l'accoglimento dei motivi dell'appello proposto nell'anno 2018 dalla società pur non Parte_2 avendone la legittimazione, non essendosi limitato a chiedere la revocazione della sentenza n.598/2023 solamente con riguardo alla parte relativa alla condanna personale alle spese di lite, unico capo della sentenza che legittima l'avvocato ad impugnare in proprio.
In ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, con condanna dell ex art 96 cpc. Pt_1 Preso atto dello scambio di note difensive e viste la comparsa conclusionale e la memoria di replica depositate dalle parti, il collegio tratteneva la causa in decisione in data 9.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che, come si evince dalle conclusioni sopra trascritte, l'Avv condannato in proprio al pagamento Pt_1 delle spese di lite con la sentenza n.598/2023, ha chiesto la revocazione di detta sentenza non limitatamente alla parte relativa alla condanna personale alle spese di lite, unico capo della sentenza che legittima l'avvocato ad impugnare in proprio, ma ha riprodotto tutte le conclusioni originariamente rassegnate nel giudizio di appello dalla società Parte_2
Orbene, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 36282/2023 resa tra le stesse parti,” La gravata pronuncia ha emesso condanna al pagamento delle spese del difensore della società appellante, sul rilievo della inesistenza della procura alle liti, siccome conferita da un soggetto già estinto all'atto di conferimento della stessa, con l'effetto di ascrivere l'attività processuale svolta alla esclusiva responsabilità del legale.
In un'evenienza di tal genere, la legittimazione ad impugnare la pronuncia del difensore destinatario della condanna alle spese è circoscritta unicamente alla statuizione condannatoria emessa nei suoi confronti ed alle relative specifiche ragioni: statuizione che deve dirsi autonoma rispetto agli altri capi di sentenza e, quindi, relativi al merito della controversia, circa i quali il difensore non riveste (nemmeno per assimilazione od omologia) la qualità di parte.”
Ne deriva l' inammissibilità della domanda di revocazione nella parte in cui l ha formulato censure esclusivamente riferite ai Pt_1 presupposti giustificativi della emessa definizione in rito dell'appello, cioè a dire relative all'inesistenza giuridica della società rappresentata, contestata dall'attore in revocazione sul rilievo di contrari anteriori giudicati.
Ciò premesso, deve rilevarsi che, in tema di revocazione, perché' una sentenza possa considerarsi contraria ad un'altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che sussista un'ontologica e strutturale concordanza tra gli estremi su cui debba esprimersi il secondo giudizio e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima, avendo questa accertato lo stesso fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (sentenza 21 dicembre 2012, n. 23815,
e ordinanza 3 dicembre 2021, n. 38230) in quanto in presenza di un contrasto logico, e non pratico, tra giudicati, non ricorre la fattispecie dell'art. 395, n. 5, c.p.c.
In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza, ai fini dell'integrazione del motivo revocatorio di cui all'art. 395, comma 1, n.
5, c.p.c., devono concorrere, in via cumulativa, i seguenti presupposti:
a) il contrasto della sentenza revocanda con un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale, con la precisazione che il conflitto tra diverse "regulae iuris", derivanti da due distinti giudicati, è ipotizzabile solo quando sussista una strutturale concordanza degli elementi costitutivi dell'azione promossa nei due giudizi;
b) la mancata pronuncia sulla censura o eccezione di cosa giudicata, essendo necessario che l'esistenza del giudicato non sia stata dedotta nel giudizio, o, comunque, non sia stata presa in esame dal giudice, atteso che, altrimenti, non sarebbe ravvisabile il carattere "occulto" del contrasto con la precedente statuizione, su cui riposa il fondamento del rimedio in esame (Cons. Stato, Sez. VI, 23/08/2021, n. 5988).
Deve trattarsi, quindi, di due sentenze che presentino identità soggettiva delle parti e che abbiano il medesimo oggetto, di modo che la seconda non possa passare in giudicato perché contrastante con la prima, che ha già acquisito tale stato.
L'identità soggettiva e oggettiva dei giudizi impone che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio;
in tale prospettiva, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad un precedente giudicato, occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum (Cons. Stato sez. IV, 17/04/2020, n. 2444; sez. V,
17/03/2020, n. 1919; Adunanza plenaria 6 aprile 2017, n. 1).
Orbene, essendo evidente ed incontestata l'identità soggettiva tra le parti nella sentenza oggetto del presente giudizio e nelle ulteriori quattro sentenze passate in giudicato indicate dall'attore, deve osservarsi che la sentenza di cui si chiede la revocazione è definitoria di un giudizio di merito introdotto a seguito di opposizione, proposta da , avverso un'ordinanza di assegnazione, mentre Controparte_1
1. la sentenza della Corte di Cassazione n 6803 del 2012, il cui giudicato sarebbe asseritamente in contrasto con il decisum della
Corte di Appello aveva ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo;
2. La sentenza n. 608/2014 del Tribunale di Fermo ha quale oggetto la revocazione della sentenza n. 539 del 2010 del Tribunale di
Fermo;
3. La sentenza 481/2018 della Corte di Appello di Ancona ha deciso in merito ad un'opposizione proposta dal avverso il CP_1 precetto intimato da quale difensore distrattario delle Parte_1 spese di lite liquidate con la sentenza della Tribunale di Fermo n.
539/2010, pronunciata tra la e Controparte_3
Controparte_1
4. La sentenza n. 1646/17 della Corte di Appello di Ancona ha deciso l'opposizione all'esecuzione, proposta, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dal avverso l'atto di precetto di pagamento notificatogli CP_1 dall'avvocato sulla base di una sentenza relativa ad un Pt_1 giudizio intercorso tra la società e lo stesso Pt_2 CP_1 contenente la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dell Pt_1
Orbene, già sulla scorta di detti elementi, appare che non vi sia in alcun modo un'identità tra l'oggetto delle domande spiegate nei diversi giudizi asseritamente contrastanti con la sentenza oggetto del presente giudizio, con conseguente inammissibilità della proposta revocazione.
Ad ogni buon conto, l sostiene che la sentenza oggetto di Pt_1 revocazione contrasterebbe con i precedenti giudicati nella parte in cui ha ritenuto che la procura conferita dalla società Parte_2
all'Avv per la costituzione nel giudizio di primo grado
[...] Pt_1
(1405/16 rg del Tribunale di Fermo), ovverosia la procura rilasciata nella comparsa in riassunzione nel giudizio 1890/2007 innanzi al
Tribunale di Fermo, non sia valida perché proveniente da un soggetto giuridico inesistente, essendosi la società cancellata dal Pt_2 registro delle imprese nel 1998, estinta a far data dal 2004, dal momento che, invece, nelle quattro sentenze passate in giudicato, si sarebbe statuito la irrilevanza processuale della avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Pt_2
In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza 6803/2012 (così come avvenuto poi nelle altre sentenze sopra indicate che ne hanno ripreso il principio di diritto), rilevato che la società aveva Pt_2 cessato la sua attività commerciale dal 1998, venendo cancellata dal registro delle imprese, evento questo che, sino alla data del 1.1.2004, giorno in cui è entrato in vigore il testo dell'art 2495 cc come novellato, non ne ha comportato anche l'estinzione, ha ritenuto che l'estinzione, verificatasi, appunto, solo nel gennaio 2004, non aveva prodotto effetti nel giudizio di merito, dal momento che l'evento interruttivo non venne dichiarato dal procuratore della società, di talché la vicenda estintiva era rimasta estranea al giudizio non incidendo sul suo corso.
Ebbene detto principio, richiamato e fatto proprio dalle ulteriori sentenze passate in giudicato che sarebbero asseritamente confliggenti con quella oggetto di revocazione, non appare in alcun modo contrastare con quanto statuito dalla Corte di Appello nella sentenza n. 598/2023.
Deve, infatti, evidenziarsi, innanzitutto che ci si trova a parlare di due diverse procure rilasciate al difensore (l'una, quella oggetto del giudizio di cassazione, rilasciata dalla società per agire in Pt_2 monitorio;
l'altra, quella in forza della quale la ha proposto Pt_2 opposizione all'ordinanza di assegnazione nell'ambito del giudizio di merito di primo grado 1405/2016 – deciso in secondo grado con la sentenza 598/2023- rilasciata nella comparsa in riassunzione del giudizio n. 1890/2007) e che, in ogni caso, non sussiste alcun contrasto tra giudicati, avendo la Suprema Corte statuito solo in merito all'irrilevanza dell'estinzione della società nel giudizio di merito, Pt_2 ed essendosi, invece, la Corte di Appello, con la sentenza censurata, pronunciata solo sulla invalidità di una procura (diversa da quella oggetto del giudizio di cassazione) rilasciata da soggetto giuridico estinto.
Ed anzi, la Corte di Appello ha fatto proprio il principio affermato dalla
Suprema Corte, laddove ha statuito in merito al momento in cui si è effettivamente verificata l'estinzione della società (nel 2004 e Pt_2 non anche nel 1998 al momento della formale cancellazione dal registro delle imprese), ritenendo che la procura in forza della quale è avvenuta la costituzione nel giudizio della ovvero quella Pt_2 contenuta nella comparsa in riassunzione nel giudizio RG n 1890/2007
Tribunale di Fermo, risultava successiva all'estinzione della società, avvenuta, appunto nel gennaio 2004 e, pertanto, non poteva considerarsi valida, provenendo da un soggetto giuridico inesistente.
L'impugnazione andrà, pertanto, respinta.
Il mancato superamento della fase rescindente impedisce l'ingresso delle questioni rilevanti ai fini della decisione della controversia nella fase rescissoria.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Avv.Brancozzi Domenico, dichiaratosi anticipatario, come da dispositivo, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale.
Non sussistono, infine, i presupposti per l'invocata condanna dell'attore ai sensi dell'art 96 cpc, atteso che la responsabilità di cui all'articolo 96, comma 3, del Cpc, presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, non ricorrente nel caso di specie, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata.( Cassazione civile sez. I, 08/03/2025, n.6205)
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore in revocazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di revocazione proposto da avverso la sentenza n.598/2023 della Corte Parte_1 di Appello di Ancona depositata il 06/04/2023, così provvede:
respinge l'impugnazione condanna la parte attrice in revocazione alle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 3950,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv Domenico Brancozzi, dichiaratosi antistatario;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio in data 23 luglio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico