Articolo 20 della Legge 4 marzo 1958, n. 179
Articolo 19Articolo 21
Versione
8 aprile 1958
Art. 20.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nella sessione di marzo il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.
Il bilancio e' rimesso al Collegio dei revisori che deve restituirlo, nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta lo rimettera' al Comitato nazionale dei delegati.
Entro quindici giorni dalla approvazione da parte del Comitato nazionale dei delegati, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 8 aprile 1958