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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/10/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1509/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1509 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina
Verdini, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], Borgata Gabi Valle n.11, rappresentato e difeso dall'Avv.
MO IR, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale Voglia:
‒ pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.08.2017, in Omegna (VB),
e iscritto al N.20 – P.1 – Anno 2017 del registro Atti di Matrimonio di tale Comune, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza alle seguenti condizioni
1. i coniugi si obbligano al mutuo e reciproco rispetto;
2. i coniugi, peraltro entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, dando atto dell'insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, rinunciano a qualsiasi assegno divorzile a carico dell'uno ed in favore dell'altro;
3. spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale ex L.P.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 07/07/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Omegna (VB) il 10.8.2017.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 10.8.2017 nel comune di Omegna
(VB) e si sono separati consensualmente in data 27.4.2022 con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Omegna e confermato con dichiarazione in data
30.5.2022, e da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, rinunciano a qualsiasi assegno divorzile a carico dell'uno ed in favore dell'altro e prestano acquiescenza alla presente sentenza.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Omegna (VB) in data 10.8.2017, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 20 parte I anno 2017
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 07/10/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1509 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina
Verdini, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], Borgata Gabi Valle n.11, rappresentato e difeso dall'Avv.
MO IR, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale Voglia:
‒ pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.08.2017, in Omegna (VB),
e iscritto al N.20 – P.1 – Anno 2017 del registro Atti di Matrimonio di tale Comune, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza alle seguenti condizioni
1. i coniugi si obbligano al mutuo e reciproco rispetto;
2. i coniugi, peraltro entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, dando atto dell'insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento, rinunciano a qualsiasi assegno divorzile a carico dell'uno ed in favore dell'altro;
3. spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale ex L.P.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 07/07/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in Omegna (VB) il 10.8.2017.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 10.8.2017 nel comune di Omegna
(VB) e si sono separati consensualmente in data 27.4.2022 con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Omegna e confermato con dichiarazione in data
30.5.2022, e da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti, rinunciano a qualsiasi assegno divorzile a carico dell'uno ed in favore dell'altro e prestano acquiescenza alla presente sentenza.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Omegna (VB) in data 10.8.2017, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 20 parte I anno 2017
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 07/10/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco