Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 564
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità delle cartelle per omessa notifica degli avvisi di liquidazione

    I sottostanti avvisi di liquidazione sono stati tutti debitamente notificati via pec e sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle per difetto di motivazione

    Il riferimento ai prodromici avvisi di liquidazione, ritualmente notificati e quindi conosciuti dal contribuente, ha consentito a quest'ultimo di conoscere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dei provvedimenti giudiziari interessati.

  • Inammissibile
    Inesigibilità delle pretese tributarie per atti giudiziari inferiori a una certa soglia

    Il motivo relativo alla pretesa inesigibilità di alcune delle pretese tributarie azionate è inammissibile, in quanto andava proposto avverso i sottostanti avvisi di liquidazione.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della norma sull'imposizione delle spese di registrazione

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, in mancanza di qualsiasi riferimento alle norme che si pretendono violate.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle per omessa notifica degli avvisi di liquidazione

    I sottostanti avvisi di liquidazione sono stati tutti debitamente notificati via pec e sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle per difetto di motivazione

    Il riferimento ai prodromici avvisi di liquidazione, ritualmente notificati e quindi conosciuti dal contribuente, ha consentito a quest'ultimo di conoscere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dei provvedimenti giudiziari interessati.

  • Inammissibile
    Inesigibilità delle pretese tributarie per atti giudiziari inferiori a una certa soglia

    Il motivo relativo alla pretesa inesigibilità di alcune delle pretese tributarie azionate è inammissibile, in quanto andava proposto avverso i sottostanti avvisi di liquidazione.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della norma sull'imposizione delle spese di registrazione

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, in mancanza di qualsiasi riferimento alle norme che si pretendono violate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 564
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 564
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo