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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 564/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARE' MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2529/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1102024001610018800 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240016100289000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla CTP di Reggio Calabria le cartelle di pagamento notificategli dall'AdER in data 1.3.2024:
-n.1102024001610018800 per l'importo di euro 2.486,33 relativamente al pagamento di registrazione atti giudiziari 2018;
-n.11020240016100289000 per l'importo di euro 841,38 relativamente al pagamento di registrazione atti giudiziari 2019.
Il contribuente ha dedotto, a sostegno dell'opposizione:
a) la nullità delle cartelle per l'omessa notifica dei prodromici avvisi di liquidazione;
b) la nullità delle stesse per difetto di motivazione, mancando, tra l'altro, l'indicazione dei provvedimenti giudiziari interessati;
c) l'inesigibilità delle pretese tributarie relative ad atti giudiziari inferiori ad euro 1.033,00;
d) l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art.57 DPR 131/1986, nella parte in cui impone anche alla parte vittoriosa, in via solidale, di corrispondere le spese di registrazione di un atto giudiziario, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art 91 c.p.c..
Hanno resistito l'AdER e l'AdE, opponendo la legittimità dell'imposizione fiscale.
A seguito di declaratoria di incompetenza per territorio e di riassunzione innanzi a questa CTP, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato.
Nessuno dei motivi di opposizione è meritevole di pregio, giacché:
a )i sottostanti avvisi di liquidazione sono stati tutti debitamente notificati via pec (come emerge dalla documentazione esibita dall'Agenzia delle Entrate) e sono divenuti definitivi per mancata impugnazione;
b) il riferimento ai prodromici avvisi di liquidazione, ritualmente notificati e, quindi, conosciuti dal contribuente, ha consentito a quest'ultimo di conoscere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dei provvedimenti giudiziari interessati;
c) il motivo relativo alla pretesa inesigibilità di alcune delle pretese tributarie azionate è inammissibile, in quanto andava proposto avverso i sottostanti avvisi di liquidazione;
d) la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, in mancanza di qualsiasi riferimento alle norme che si pretendono violate.
2.Alla soccombenza segue la declaratoria di condanna del ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di lite, liquidate (tenuto conto del valore della causa e applicati i minimi tabellari) in € 605,00 (di cui €.284,00 per fase di studio, €.179,00 per fase introduttiva ed €.142,00 per fase di trattazione), oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna delle parti resistenti in Euro
605,00 oltre accessori.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CARE' MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2529/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1102024001610018800 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020240016100289000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla CTP di Reggio Calabria le cartelle di pagamento notificategli dall'AdER in data 1.3.2024:
-n.1102024001610018800 per l'importo di euro 2.486,33 relativamente al pagamento di registrazione atti giudiziari 2018;
-n.11020240016100289000 per l'importo di euro 841,38 relativamente al pagamento di registrazione atti giudiziari 2019.
Il contribuente ha dedotto, a sostegno dell'opposizione:
a) la nullità delle cartelle per l'omessa notifica dei prodromici avvisi di liquidazione;
b) la nullità delle stesse per difetto di motivazione, mancando, tra l'altro, l'indicazione dei provvedimenti giudiziari interessati;
c) l'inesigibilità delle pretese tributarie relative ad atti giudiziari inferiori ad euro 1.033,00;
d) l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art.57 DPR 131/1986, nella parte in cui impone anche alla parte vittoriosa, in via solidale, di corrispondere le spese di registrazione di un atto giudiziario, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art 91 c.p.c..
Hanno resistito l'AdER e l'AdE, opponendo la legittimità dell'imposizione fiscale.
A seguito di declaratoria di incompetenza per territorio e di riassunzione innanzi a questa CTP, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è infondato.
Nessuno dei motivi di opposizione è meritevole di pregio, giacché:
a )i sottostanti avvisi di liquidazione sono stati tutti debitamente notificati via pec (come emerge dalla documentazione esibita dall'Agenzia delle Entrate) e sono divenuti definitivi per mancata impugnazione;
b) il riferimento ai prodromici avvisi di liquidazione, ritualmente notificati e, quindi, conosciuti dal contribuente, ha consentito a quest'ultimo di conoscere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dei provvedimenti giudiziari interessati;
c) il motivo relativo alla pretesa inesigibilità di alcune delle pretese tributarie azionate è inammissibile, in quanto andava proposto avverso i sottostanti avvisi di liquidazione;
d) la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, in mancanza di qualsiasi riferimento alle norme che si pretendono violate.
2.Alla soccombenza segue la declaratoria di condanna del ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle parti resistenti, delle spese di lite, liquidate (tenuto conto del valore della causa e applicati i minimi tabellari) in € 605,00 (di cui €.284,00 per fase di studio, €.179,00 per fase introduttiva ed €.142,00 per fase di trattazione), oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna delle parti resistenti in Euro
605,00 oltre accessori.