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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 58/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TATTINI Parte_1 C.F._1 TIZIANA, elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA presso il difensore avv. TATTINI TIZIANA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti PESSI ROBERTO, CP P.IVA_1 GIAMMARIA FRANCESCO ( ) VIA VIA D'AZEGLIO 47 40124 C.F._2 BOLOGNA;
( ) VIA D'AZEGLIO N. 47 40123 Parte_2 C.F._3 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO N. 47 C/O AVV. MASSIMILIANO IOVINO BOLOGNA presso il difensore avv. PESSI ROBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10-01-2024, conveniva in giudizio Parte_1
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in CP funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 12 Affermava di essere dipendente della convenuta dal 01-06-1983, con contratto a CP_2 tempo indeterminato, full time, con qualifica di Quadro Direttivo di 3° Livello e mansioni di Investment Advisor, secondo il CCNL Credito ABI, con sede di lavoro presso la filiale dell' sita in Bologna, via Zamboni N°20. CP_3
Precisava che nel corso del quarantennale rapporto di lavoro, lo stesso ricorrente aveva sempre avuto un ottimo rendimento lavorativo conseguendo il predetto livello di Quadro Direttivo di 3° Livello, senza alcuna contestazione o sanzione disciplinare. Precisava poi che dal 2013, aveva sempre svolto mansioni di Investment Advisor - Specialista, fornendo un supporto di consulenza e assistenza sui temi di investimento a favore dei clienti della con un patrimonio investito superiore a Euro 500.000. CP_2
Precisava ancora che l'organizzazione della Banca convenuta, riguardo la gestione della suddetta clientela, costituita in massima parte da persone fisiche, era basata sui cosiddetti “nuclei familiari”, ciascuno dei quali costituito di solito dagli appartenenti ad una stessa famiglia, che poteva essere intesa anche in senso allargato, esteso non solo a marito, moglie e figli, ma anche ai nipoti, ai fratelli, agli affini, cosicché un nucleo familiare poteva essere composto, anche da 10/15 persone, legate da vari vincoli familiari o di affinità, oppure anche da soci che avevano l'interesse comune della società, e ciascun partecipante del “nucleo familiare” manteneva la sua posizione patrimoniale distinta rispetto a quella degli altri componenti del “nucleo familiare”, ma l'insieme dei loro patrimoni investiti nella costituiva il valore del “nucleo CP_2 familiare” e tutti i partecipanti godevano delle favorevoli condizioni concesse dalla in relazione alla capacità patrimoniale investita e potevano contare per i loro CP_2 investimenti di un'assistenza privilegiata rispetto ad i clienti ordinari. Allegava che tale assistenza privilegiata era fornita dagli Investment Advisor, specialisti degli investimenti che, partendo da una notevole preparazione professionale per titoli ed esperienza, potevano contare su di una formazione continua, attraverso corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tali specialisti fungevano da supporto ai Gestori di relazione. Allegava ancora che, nell'organizzazione della Banca convenuta la figura del Gestore di relazione era quella che si occupava della relazione diretta con i clienti della ed CP_2 era il riferimento dei clienti per le loro necessità anche amministrative, che poi materialmente venivano svolte dagli impiegati dello staff di riferimento del Gestore di relazione, ed ogni Gestore di relazione aveva un portafoglio di circa 70/80 nuclei familiari. Proseguiva affermando che, in data 23-02-2023, il ricorrente aveva chiesto di aderire all'offerta di incentivazione mediante accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore, ma tale richiesta non aveva avuto seguito, poiché in data 23-03- 2023, lo stesso ricorrente era stato convocato da un suo superiore gerarchico, il dott.
, che, alla presenza anche del Responsabile HR della Banca resistente, Dr Per_1
gli aveva consegnato a mani, la lettera in pari data, con la quale Persona_2 veniva disposta la sospensione cautelare e l'immediato temporaneo allontanamento dal servizio ai sensi dell'art. 48 comma 2 del CCNL 19 dicembre 2019 “in relazione alla pagina 2 di 12 gravità dei fatti emersi a Suo carico nonché alla necessità di esperire i conseguenti accertamenti”. Precisava sul punto che non gli era stata fornita alcuna ulteriore spiegazione o chiarimento, ed era stato invitato a lasciare immediatamente i locali della filiale, a riconsegnare il telefono cellulare e il personal computer aziendali, nonché il badge di accesso e di riconoscimento, in assenza di qualunque contestazione disciplinare. Precisava poi ci avere riscontrato, tramite legale, la lettera di sospensione, con pec del 27-03-2023, contestando la legittimità della sospensione cautelare applicata, priva di alcuna giustificazione e motivazione, e di avere offerto la prestazione lavorativa. Affermava poi che, in data 21Aprile 2023, aveva proposto ricorso al Tribunale di Bologna, ex art. 700 c.p.c., ed il giorno successivo alla notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza, in data 28 aprile 2023, la convenuta aveva CP_2 convocato il ricorrente per consegnargli a mani la lettera di contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/70, contenente anche la conferma del provvedimento di sospensione dal servizio. Precisava che le contestazioni disciplinari erano le seguenti:
“Si premette che nel corso del mesi di febbraio e marzo 2023 la Collega CP_4
Private Banker in servizio presso l'Area Private Modena, trovandosi Lei
[...] nei locali della Filiale siti in Carpi, Via Berengario 1, ove la tessa lavora, CP_4 ha notato che Lei in più occasioni era intento a i) stampare numerose schede clienti, ii) annotare su ogni foglio i numeri telefonici delle utenze fisse e mobili degli stessi nonché ad iii) effettuare la stampa di alcuni tabulati riportanti i dati delle consistenze di clienti della Banca. In particolare, il giorno 16/3/2023, verificatosi l'ennesimo episodio di tal genere, la Collega e ha chiesto chiarimenti in ordine a tale Sua, invero anomala CP_4 attività, e Lei ha replicato che era Sua intenzione raccogliere i recapiti telefonici dei clienti in quanto era che era Sua intenzione raccogliere i recapiti telefonici dei clienti in quanto era intenzionato a contattarli per rivolgere loro un saluto nell'Imminenza della Sua cessazione dal servizio per esodo Non convinta di tale risposta, la sig.ra e ha esplicitamente chiesto se Lei avesse avuto CP_4 intenzione di consegnare la documentazione da Lei prodotta e raccolta a Sua moglie, Collega di altro Istituto concorrente. A tale precisa domanda Lei ha replicato che detta documentazione Le sarebbe servita qualche mese dopo allorquando, cessato il servizio, Lei avrebbe iniziato a contattare tutti i clienti per far loro trasferire i rapporti presso altro non meglio precisato Istituto concorrente della Banca, Suo attuale datore di lavoro. La sig.ra ha immediatamente riferito quanto accaduto al proprio CP_4 superiore gerarchico, il sig. che raggiungeva Parte_3 via telefono, e che a sua volta avvertiva l'Area Manager sig. Parte_4
[...]
I conseguenti accertamenti disposti da Controparte_5
hanno in effetti confermato tale Suo indebito operare. In
[...]
pagina 3 di 12 particolare, nonostante nel periodo 14.1.2022 – 16.3.2023 Lei abbia, in media, interrogato giornalmente le schede clienti di n. 9 posizioni (ndg), nelle giornate precedenti al Suo colloquio con la Collega Manghi gli accessi alle schede clienti da Lei effettuati si sono del tutto ingiustificatamente incrementati in modo significativo;
a mero titolo esemplificativo ed assolutamente non esaustivo rammentiamo le giornate del 9.3.2023 nella quale Lei ha effettuato ben 75 accessi a schede cliente, ricavando almeno 26 stampe, e del 22.2.2023 in cui Lei ha effettuato ben 40 interrogazioni. Più precisamente … seguono tabelle omissis Dall'esame del dettaglio degli orari in cui – in data 9.3.2023 – Lei ha effettuato gli accessi alle schede cliente e dopo pochi istanti inviato stampe, emerge una stretta correlazione fra le interrogazioni del vari NDG (singoli e collegati) e le stampe stesse, evidentemente riferite ai medesimi NDG. Ma vi è di più.
Ulteriori approfondimenti, sempre svolti da
[...]
, hanno consentito di appurare che Lei, tramite Controparte_5
l'utilizzo delle Sue credenziali segrete di accesso al sistema informatico della Banca, e, quindi, con l'utilizzo del Suo codice operatore U601023 (abilitato attraverso le citate credenziali), ha effettuato – nel periodo dal 19.1.2022 al 20.2.2023 – ben 96 indebiti accessi informatici alle c.d. Schede Cliente di n. 58 clienti, CP_6 come meglio dettagliato di seguito, non appartenenti al portafoglio a Lei assegnato in gestione e quindi in assenza di specifiche motivazioni di servizio ed in violazione del principio nel “need to know” che qui Le contestiamo espressamente: segue tabella omissis Le illegittime interrogazioni da Lei effettuate delle “Schede Clienti” sopra citate rappresentano - oltre alle violazioni, qui pure espressamente contestate, circa un Suo indebito utilizzo dei beni e degli strumenti di lavoro (Ordine di Servizio 1187
“Codice di Condotta”), l'indebito accesso al sistema informatico della Banca e l'indebito utilizzo delle Sue credenziali di accesso al medesimo sistema informatico
- una gravissima ed intollerabile violazione (immediata e diretta), come meglio si specificherà in seguito, di rilevanti norme di legge (nazionali ed internazionali), interne e di contratto e, in particolare (ma non esclusivamente), di quelle in materia di privacy. Infatti, come Le è noto, in ragione del Suo ruolo all'interno dell'organizzazione aziendale, nella Scheda sono riportate tutte le informazioni di sintesi e, in forma riepilogativa, i saldi e le movimentazioni dei rapporti di tutti i clienti del
[...]
così come dati sensibili e riservati a questi riconducibili. Di seguito, in CP_7 via esemplificativa e non esaustiva, si elencano i dati contenuti nelle suddette Schede Clienti da Lei illegittimamente visualizzate:
• nome e cognome;
• data e luogo di nascita;
• codice fiscale / P.IVA;
• indirizzo abitazione;
pagina 4 di 12 • numero di telefono di casa (lavoro e cellulare);
• tipo di rapporto di lavoro;
• qualificazione a livello bancario;
• finanziamenti concessi dalla Banca;
• profilatura di rischio;
• numero e quantità di rapporti bancari;
• saldi (e movimenti, tramite opzione di accesso diretta dalla scheda cliente) dei rapporti di conto corrente e di altri rapporti (ad es., carte di credito e di debito;
• saldi (e movimenti, tramite opzione di accesso diretta dalla scheda ciente) deposito e risparmio;
• importi affidamenti bancari;
• importi e tipo investimenti.;
• questionario AML c.d. Per_3
Con la grave condotta di cui sopra, da Lei posta in essere, Lei ha violato:
• la normativa di legge che disciplina, inter alia, il trattamento dei dati personali, di cui: il D.lgs 30 giugno 2003 n.196 (Codice della Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento nell'ordinamento italiano del Regolamento UE 2016/679 cd. GDPR (General Data Protection Regulation), il Provvedimento n.192/2011 del Garante della Privacy (Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie" del 12 maggio 2011, pubblicato in G.U. n.127 del 3 giugno 2011), I' Accordo Quadro nazionale stipulato dall Controparte_8
Italiana ai sensi del Provvedimento del Garante della Privacy n. 192/2011;
• la normativa interna in materia di privacy, così come vigente, tempo per tempo, all'interno del di cui: I' ODS n. 480 (“Global Policy - Controparte_7
Privacy") che recepisce le disposizioni introdotte dal regolamento Europeo sulla Protezione dei dati Personali (GDPR) n. 2016/679; l'OdS n. 4001 ("Policy Privacy trattamento dei dati personali”); l'ODS 4004 (“Istruzioni Operative Privacy Sicurezza dei dati personali;
ODS 849 (“Protezione dei dati personali - Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie” - Provvedimento Garante Privacy 192/2011);. ODS 4124 (“Istruzioni Operative - Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie”). Inoltre, la stessa condotta si pone in violazione dei principi stabiliti all'interno del Codice di Condotta di Gruppo e di cui all'Ordine di Servizio n. 1187, così come dei principi del Codice Etico del Gruppo (Allegato 2 all'ODS 3635 e CP_7 successivi aggiornamenti “Policy - Modello di Organizzazione e Gestione di ai sensi del D.Lgs. 231/01 Parte Generale”), di cui il paragrafo 2.4 Controparte_1
(Confidenzialità e riservatezza nella gestione delle informazioni), dispone che “.../ Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle previsioni normative esterne in materia di privacy. I Destinatari interni devono inoltre garantire che le informazioni acquisite nell'attività lavorativa vengano utilizzate esclusivamente per pagina 5 di 12 lo svolgimento della stessa, nel pieno rispetto delle procedure che la ha CP_2 assunto in ottemperanza alle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali...", ed il paragrafo 5.3 (Gestione e tutela degli asset aziendali) dispone che
“.../ Destinatari sono responsabili della protezione delle risorse aziendali loro affidate e sono chiamati a garantirne l'integrità e il corretto funzionamento, astenendosi da condotte improprie e non conformi alle procedure aziendali. Inoltre, l'utilizzo delle risorse informatiche di rete deve avvenire in modo corretto, in conformità a quanto previsto dalle procedure aziendali interne e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate da ..''. CP_7
Tale Suo modus operandi si pone, altresì, in violazione a) dell' Ods 361 - Regolamento per l'utilizzo degli strumenti elettronici, della Posta Elettronica e della Rete Internet nel rapporto di Lavoro - a norma del quale, tra l'altro, l'utilizzo degli strumenti adoperati per rendere la prestazione lavorativa, intendendo per tali tutte le risorse hardware anche virtuali e software aziendali deve avvenire nel rispetto delle regole in tema di sicurezza, segretezza, protezione dei dati personali, riservatezza, tutela del patrimonio e dell'immagine di b) dei principi di CP_7 correttezza (art. 1175 c.c.), buona fede (art. 1375 c.c.), diligenza (art. 2104 c.c.) e fedeltà (art. 2105 c.c.) Da ultimo, Le contestiamo di avere effettuato, con l'utilizzo indebito del Suo codice operatore U601023, i sottoelencati accessi alla Scheda Cliente intestata a Lei ed a Suoi congiunti nonostante quanto pubblicato nella Bacheca Privacy del 13.2.2020 che vieta espressamente l'accesso non motivato da esigenze lavorative anche alle Schede Cliente riferite al Collega accedente segue tabella omissis Nel contestale quanto sopra e nel sollevare sin d'ora nei Suoi confronti riserva di rivalsa per i danni che avessero a derivare alla Banca in conseguenza del Suo operato La invitiamo - ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/1970 e dell'art. 48 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 - ad esercitare i Suoi diritti di difesa ed a far pervenire le Sue giustificazioni entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Per quanto occorrer possa resta confermato il provvedimento di allontanamento temporaneo dal servizio disposto ai sensi dell'art. 48 punto 2 del CCNL 19 dicembre 2019 e consegnatoLe in data 23 marzo 2023.” Allegava poi di avere fornito le proprie giustificazioni con Pec del 08-05-2023, contestando il fondamento degli addebiti ed articolando le proprie difese in merito alle accuse che gli erano state rivolte, ma dopo oltre due mesi, con lettera consegnata a mani in data 13-07-2023, la Banca convenuta gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa, con un semplice richiamo agli addebiti di cui alla lettera di contestazione. Allegava ancora di avere impugnato il Licenziamento, con Pec del 25-07-2023. Eccepiva in primo luogo l'infondatezza dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, con riferimento alle asserite stampe di numerose schede clienti, asseritamente effettuate nel febbraio e marzo 2023. pagina 6 di 12 Precisava sul punto che, solitamente, lo stesso si recava presso la filiale di Parte_1
Carpi circa due volte la settimana, di solito il martedì ed il giovedì, e la signora CP_4 volgeva le mansioni suddette di Gestore di relazione Private ed aveva il
[...] quale Investment Advisor di riferimento, con circa 7/8 “nuclei familiari”, Parte_1 da gestire in comune, ed in tali occasioni, nei mesi di febbraio e marzo 2023, non aveva stampato schede clienti. Sul punto precisava poi che i clienti della Banca convenuta, erano registrati con due sistemi, del tutto distinti. Il primo era quello della c.d. “scheda clienti”, cui aveva fatto riferimento la nella CP_2 contestazione disciplinare, che effettivamente contiene l'anagrafica dei clienti, ossia dati anagrafici, indirizzi, contatti telefonici, mail, insieme ad una sintetica indicazione del valore investito dal cliente nella Banca, senza alcuna indicazione dei titoli specifici di investimento, mentre l'altro sistema di registrazione era quello del c.d. “Report posizione cliente”, che non contiene i dati ed i contatti dei clienti, ma l'indicazione dei cd “macro” prodotti, ossia deposito titoli, banca-assicurazioni, gestioni patrimoniali, nei quali vi erano ricompresi gli investimenti dei clienti, con lo specifico rapporto di ciascun titolo per ogni prodotto ed i relativi valori titolo per titolo e valore complessivo. Precisava ancora sul punto che, per gli incontri con i clienti di solito con la CP_4 quale Gestore ed il quale Specialista, era necessario stampare il predetto Parte_1
Report posizione cliente, per discutere i singoli investimenti, confrontare il “Report posizione cliente” più recente con quello precedente e consegnarlo poi al cliente, mentre la c.d. “scheda cliente”, indicata dalla Banca nella contestazione disciplinare a nulla sarebbe servita per i predetti incontri. Precisava infine sul punto che gli unici documenti stampati dal ricorrente nel periodo febbraio Si vedrà che le uniche stampe effettuate dal ricorrente presso la filiale di Carpi nel periodo da febbraio a metà marzo 2023 erano solo alcuni “Report posizione cliente”, riferiti a clienti da ricevere di solito nella giornata, unitamente alla signora per discutere, unitamente alla signora d ai clienti, degli investimenti, CP_4 CP_4 con conseguente infondatezza materiale della contestazione sul punto. Eccepiva poi l'infondatezza del sospetto della Banca convenuta, secondo cui il ricorrente aveva in animo l'intenzione di “portare via” i clienti alla Banca stessa, posto che era inverosimile che ove il disegno fosse stato sussistente, lo stesso ricorrente ne avrebbe fatta parola con una collega, con la quale vi era solo un rapporto di colleganza e non certo di stretta amicizia. A ciò si aggiungeva che non era neppure assolutamente credibile che un lavoratore facesse seriamente una dichiarazione di tale portata, dopo avere aderito ad un processo di prepensionamento, come aveva fatto il ricorrente. In ogni caso, l'infondatezza del sospetto della Banca convenuta, era confermato dal fatto che, alla data del deposito del ricorso, a distanza di molti mesi dalla sospensione dal lavoro, durante la quale, in possesso delle schede clienti, secondo la prospettazione della Banca, egli avrebbe già potuto contattare i clienti, ed anche dalla pagina 7 di 12 data del licenziamento il ricorrente, non era andato a lavorare con altro Istituto di Credito, né aveva distratto clienti alla Banca convenuta. Eccepiva ancora la genericità della contestazione di un asserito incremento degli accessi rispetto ad un'asserita media annuale, estrapolata nel periodo dal gennaio 2022. Con riferimento agli accessi del 22-02-2023, contestava specificamente i criteri di calcolo degli accessi stessi, come riportato dalla convenuta nella contestazione CP_2 disciplinare, rilevandone l'indebita moltiplicazione, con conseguente insussistenza materiale e giuridica dei fatti oggetto della contestazione. Eccepiva poi la tardività del licenziamento, con conseguente nullità del medesimo, rilevando che le modalità del procedimento disciplinare, erano palesemente in contrasto con il principio di buona fede nello svolgimento del rapporto, anche per violazione dell'art. 48 del C.C.N.L. ABI, stante la scansione temporale degli eventi. Infatti, il ricorrente era stato sospeso dal lavoro senza alcuna contestazione disciplinare o spiegazione, in data 23-03-2023, la contestazione disciplinare era intervenuta solo in data 28-04-2023, dopo la notifica del ricorso in urgenza, le giustificazioni del lavoratore erano state comunicate in data 08-05-2023, e la comunicazione di licenziamento era intervenuta solo in data 13-07-2023. Eccepiva ancora la mancanza del requisito dell'Ex Post, rilevando che il controllo difensivo della riferito all'asserito ed errato numero di accessi nel periodo dal CP_2 gennaio 2022, non era stato attuato a seguito del comportamento illecito del dipendente, bensì proprio per contestare un asserito comportamento illecito, con la conseguenza che tutte le date relative alle contestazioni erano o precedenti e non successive all'insorgenza dell'infondato sospetto della inerente una fantomatica intenzione di distrazione CP_2 di clienti da parte del ricorrente, sospetto, che doveva essere forzatamente successivo alla data del 16 marzo 2023. Eccepiva ancora che, in ogni caso, i fatti oggetto della contestazione, come formalizzata, non erano idonei a sorreggere l'asserita giusta causa di risoluzione del rapporto, ex art. 2119 c.c., stante l'evidente sproporzione. Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, annullasse il licenziamento intimato e condannasse la banca convenuta alla reintegra ed al risarcimento del danno, oltre al versamento dei contributi previdenziali. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio , affermando la legittimità e fondatezza del CP licenziamento irrogato e l'infondatezza delle domande del ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In buona sostanza ribadiva che la condotta del ricorrente, relativa agli accessi ai dati dei clienti, e la stampa di tali dati, unitamente alle dichiarazioni rese alla signora CP_4 erano indicative dell'intenzione del ricorrente di distrarre clienti alla Banca. Il processo si svolgeva alle udienze del 10-05-2024, 03-06-2024, 22-10-2024, 08-11-2024, 15-11-2024, 24-03-2025, 30-06-2025.
pagina 8 di 12 Venivano sentiti come testi , , Testimone_1 Testimone_2 CP_4
, , , , Testimone_3 Testimone_4 Parte_4 Testimone_5 [...]
, , , Tes_6 Testimone_7 Parte_3 Testimone_8 [...]
. Testimone_9
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che le contestazioni disciplinari della banca convenuta, come formalizzate al ricorrente con lettera del in data 28 aprile 2023, sono radicalmente inidonee ad integrare la giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c.. Infatti, le stesse sono fondate implicitamente sulla considerazione, peraltro non espressa e formalizzata, e quindi non esaminabile, che tali condotte fossero prodromiche ad una attività di distrazione dei clienti della Banca, che sarebbe stata posta in essere dal lavoratore, in un futuro imprecisato. Questo il cuore della contestazione disciplinare :“Si premette che nel corso del mesi di febbraio e marzo 2023 la Collega Private Banker in servizio CP_4 presso l'Area Private Modena, trovandosi Lei nei locali della Filiale siti in Carpi, Via Berengario 1, ove la tessa lavora, ha notato che Lei in più occasioni CP_4 era intento a i) stampare numerose schede clienti, ii) annotare su ogni foglio i numeri telefonici delle utenze fisse e mobili degli stessi nonché ad iii) effettuare la stampa di alcuni tabulati riportanti i dati delle consistenze di clienti della Banca. In particolare, il giorno 16/3/2023, verificatosi l'ennesimo episodio di tal genere, la Collega e ha chiesto chiarimenti in ordine a tale Sua, invero anomala CP_4 attività, e Lei ha replicato che era Sua intenzione raccogliere i recapiti telefonici dei clienti in quanto era che era Sua intenzione raccogliere i recapiti telefonici dei clienti in quanto era intenzionato a contattarli per rivolgere loro un saluto nell'Imminenza della Sua cessazione dal servizio per esodo Non convinta di tale risposta, la sig.ra e ha esplicitamente chiesto se Lei avesse avuto CP_4 intenzione di consegnare la documentazione da Lei prodotta e raccolta a Sua moglie, Collega di altro Istituto concorrente. A tale precisa domanda Lei ha replicato che detta documentazione Le sarebbe servita qualche mese dopo allorquando, cessato il servizio, Lei avrebbe iniziato a contattare tutti i clienti per far loro trasferire i rapporti presso altro non meglio precisato Istituto concorrente della Banca, Suo attuale datore di lavoro. La sig.ra ha immediatamente riferito quanto accaduto al proprio CP_4 superiore gerarchico, il sig. che raggiungeva Parte_3 via telefono, e che a sua volta avvertiva l'Area Manager sig. Parte_4
[...]
Dalla stessa emerge con evidenza che la Banca convenuta, equivocando radicalmente la condotta del ricorrente, ed influenzata da un'evidente frase scherzosa del ricorrente alla pagina 9 di 12 collega ha coltivato il sospetto che il ricorrente intendesse utilizzare i dati dei CP_4 clienti, che erano tutti nel proprio portafoglio clienti o erano famigliari, per porre in essere una attività di distrazione della clientela, a vantaggio di un altro istituto di credito. Tale sospetto non aveva peraltro alcuna giustificazione o ragionevolezza, posto che il ricorrente, anteriormente alla data della condotta in questione, in data 23-02-2023, aveva già chiesto di aderire all'offerta di incentivazione all'esodo mediante accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore, ed aveva quindi manifestato chiaramente l'intenzione di collocarsi in quiescenza con scivolamento. A ciò si aggiunge che non è palesemente credibile che una persona animata dall'intenzione di distrarre clientela alla Banca per cui lavoro, lo dichiari esplicitamente ad un collega investita di responsabilità, con la quale non ha alcun rapporto di amicizia. Sul punto, osserva il Tribunale che la stessa teste ha riferito che la frase CP_4
c.d. sospetta del ricorrente, che ha destato tante preoccupazioni, era probabilmente una frase scherzosa. In ogni caso, l'infondatezza del sospetto della convenuta, è confermato CP_2 dal fatto che, alla data del deposito del ricorso, a distanza di molti mesi dalla sospensione dal lavoro, durante la quale, in possesso delle schede clienti, secondo la prospettazione della Banca, egli avrebbe già potuto contattare i clienti, ed anche a distanza di mesi dal licenziamento, il ricorrente, non è andato a lavorare con altro Istituto di Credito, né ha distratto clienti alla Banca convenuta, direttamente o indirettamente. In ogni caso, il suddetto sospetto, fondato su paure generiche ed infondate, non è stato neppure formalizzato dalla Banca convenuta nella contestazione disciplinare, probabilmente a fronte della circostanza che gli stessi organi della Banca si sono resi conto, nel corso delle settimane successive alla sospensione immotivata dal servizio, di non avere alcun elementi per avvalorare o confortare il reale motivo che ha determinato prima la sospensione dal servizio e poi la contestazione disciplinare ed infine il licenziamento. La stessa tempistica dei suddetti provvedimenti, evidenzia la consapevolezza della Banca convenuta, dell'errore commesso e dell'inconsistenza dei sospetti. Infatti, come documentato, il ricorrente è stato sospeso dal lavoro senza alcuna contestazione disciplinare o spiegazione, in data 23-03-2023. La contestazione disciplinare è intervenuta solo in data 28-04-2023, dopo la notifica del ricorso in urgenza. Le giustificazioni del lavoratore sono state comunicate in data 08-05-2023, e la comunicazione di licenziamento è intervenuta solo in data 13-07-2023. Vi è tra l'altro una palese violazione dell'art. 48 del C.C.N.L. ABI, sulla brevità e celerità del procedimento, violazione che palesemente è derivata dalla circostanza che più si andava avanti, più gli Organi della Banca non sapevano cosa fare, stante la manifesta inconsistenza del procedimento disciplinare.
pagina 10 di 12 Come noto, l'insussistenza del fatto contestato si verifica quando il motivo alla base del licenziamento non è supportato da prove concrete, o quando il fatto contestato non ha le caratteristiche per giustificare un licenziamento( Cass. N°12174/2019, Ord. 5588/2024). In buona sostanza, statuisce la Suprema Corte, “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, verificata la concretizzazione della giusta causa di licenziamento quale clausola generale, anche in riferimento al requisito di proporzionalità, che esige valutazione non astratta dell'addebito, ma attenta ad ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento sistematico ed unitario della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assumendosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni e alla tipologia del rapporto medesimo”. Ciò che rileva, quindi è la concretezza, soggetta a valutazione del Giudice, con la quale deve essere identificata la reale e oggettiva giusta causa in caso di licenziamento disciplinare. Nel caso in esame, non era e non è configurabile alcuna lesione del vincolo fiduciario, posto che il Lavoratore avrebbe dovuto cessare il servizio in data 1° maggio 2023, stante la richiesta di adesione alla procedura di prepensionamento, e la condotta contestata al lavoratore, ossia l'accesso alle schede e report clienti, era il nucleo stesso dell'obbligazione lavorativa, e non vi è alcun elemento che consenta di sostenere che gli accessi siano stati abusivi o troppi, o finalizzati a scopi illeciti, ed anzi è pacifico che non vi siano stati scopi illeciti o nocumenti della Banca convenuta. Viene pertanto dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato da Controparte_9 ad in data 13-07-2023, ed viene condannata alla
[...] Parte_1 CP reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti, nonché al risarcimento del danno, mediante corresponsione delle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra, nel limite di dodici mensilità, calcolate dal giorno del licenziamento. Da tali somme deve essere detratto l'eventuale aliunde perceptum, sul quale nulla ha dedotto la Banca convenuta in specifico, con esclusione della NASPI, che verrà invece recuperata dall'Inps a carico della Banca stessa. La convenuta viene condannata anche alla regolarizzazione contributiva e CP_2 previdenziale come per legge. La retribuzione mensile globale di fatto lorda viene determinata in Euro 6.180,12 come da buste paga depositate e non contestate. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 9.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.
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P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da ad in CP Parte_1 data 13-07-2023. Condanna a reintegrare il signor nel posto di lavoro CP Parte_1
e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti. Condanna al risarcimento del danno nei confronti di , CP Parte_1 mediante corresponsione delle retribuzioni mensili globali di fatto lorde dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento al giorno di reintegra, nel limite di dodici mensilità, detratto l'aliunde perceptum, con esclusione dell'indennità di Naspi, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo. Determina la retribuzione mensile globale di fatto lorda in Euro 6.180,12. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di CP Parte_1
, liquidate in Euro 9.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese
[...] vive, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna 30-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 58/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TATTINI Parte_1 C.F._1 TIZIANA, elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA presso il difensore avv. TATTINI TIZIANA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti PESSI ROBERTO, CP P.IVA_1 GIAMMARIA FRANCESCO ( ) VIA VIA D'AZEGLIO 47 40124 C.F._2 BOLOGNA;
( ) VIA D'AZEGLIO N. 47 40123 Parte_2 C.F._3 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO N. 47 C/O AVV. MASSIMILIANO IOVINO BOLOGNA presso il difensore avv. PESSI ROBERTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10-01-2024, conveniva in giudizio Parte_1
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in CP funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 12 Affermava di essere dipendente della convenuta dal 01-06-1983, con contratto a CP_2 tempo indeterminato, full time, con qualifica di Quadro Direttivo di 3° Livello e mansioni di Investment Advisor, secondo il CCNL Credito ABI, con sede di lavoro presso la filiale dell' sita in Bologna, via Zamboni N°20. CP_3
Precisava che nel corso del quarantennale rapporto di lavoro, lo stesso ricorrente aveva sempre avuto un ottimo rendimento lavorativo conseguendo il predetto livello di Quadro Direttivo di 3° Livello, senza alcuna contestazione o sanzione disciplinare. Precisava poi che dal 2013, aveva sempre svolto mansioni di Investment Advisor - Specialista, fornendo un supporto di consulenza e assistenza sui temi di investimento a favore dei clienti della con un patrimonio investito superiore a Euro 500.000. CP_2
Precisava ancora che l'organizzazione della Banca convenuta, riguardo la gestione della suddetta clientela, costituita in massima parte da persone fisiche, era basata sui cosiddetti “nuclei familiari”, ciascuno dei quali costituito di solito dagli appartenenti ad una stessa famiglia, che poteva essere intesa anche in senso allargato, esteso non solo a marito, moglie e figli, ma anche ai nipoti, ai fratelli, agli affini, cosicché un nucleo familiare poteva essere composto, anche da 10/15 persone, legate da vari vincoli familiari o di affinità, oppure anche da soci che avevano l'interesse comune della società, e ciascun partecipante del “nucleo familiare” manteneva la sua posizione patrimoniale distinta rispetto a quella degli altri componenti del “nucleo familiare”, ma l'insieme dei loro patrimoni investiti nella costituiva il valore del “nucleo CP_2 familiare” e tutti i partecipanti godevano delle favorevoli condizioni concesse dalla in relazione alla capacità patrimoniale investita e potevano contare per i loro CP_2 investimenti di un'assistenza privilegiata rispetto ad i clienti ordinari. Allegava che tale assistenza privilegiata era fornita dagli Investment Advisor, specialisti degli investimenti che, partendo da una notevole preparazione professionale per titoli ed esperienza, potevano contare su di una formazione continua, attraverso corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tali specialisti fungevano da supporto ai Gestori di relazione. Allegava ancora che, nell'organizzazione della Banca convenuta la figura del Gestore di relazione era quella che si occupava della relazione diretta con i clienti della ed CP_2 era il riferimento dei clienti per le loro necessità anche amministrative, che poi materialmente venivano svolte dagli impiegati dello staff di riferimento del Gestore di relazione, ed ogni Gestore di relazione aveva un portafoglio di circa 70/80 nuclei familiari. Proseguiva affermando che, in data 23-02-2023, il ricorrente aveva chiesto di aderire all'offerta di incentivazione mediante accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore, ma tale richiesta non aveva avuto seguito, poiché in data 23-03- 2023, lo stesso ricorrente era stato convocato da un suo superiore gerarchico, il dott.
, che, alla presenza anche del Responsabile HR della Banca resistente, Dr Per_1
gli aveva consegnato a mani, la lettera in pari data, con la quale Persona_2 veniva disposta la sospensione cautelare e l'immediato temporaneo allontanamento dal servizio ai sensi dell'art. 48 comma 2 del CCNL 19 dicembre 2019 “in relazione alla pagina 2 di 12 gravità dei fatti emersi a Suo carico nonché alla necessità di esperire i conseguenti accertamenti”. Precisava sul punto che non gli era stata fornita alcuna ulteriore spiegazione o chiarimento, ed era stato invitato a lasciare immediatamente i locali della filiale, a riconsegnare il telefono cellulare e il personal computer aziendali, nonché il badge di accesso e di riconoscimento, in assenza di qualunque contestazione disciplinare. Precisava poi ci avere riscontrato, tramite legale, la lettera di sospensione, con pec del 27-03-2023, contestando la legittimità della sospensione cautelare applicata, priva di alcuna giustificazione e motivazione, e di avere offerto la prestazione lavorativa. Affermava poi che, in data 21Aprile 2023, aveva proposto ricorso al Tribunale di Bologna, ex art. 700 c.p.c., ed il giorno successivo alla notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza, in data 28 aprile 2023, la convenuta aveva CP_2 convocato il ricorrente per consegnargli a mani la lettera di contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/70, contenente anche la conferma del provvedimento di sospensione dal servizio. Precisava che le contestazioni disciplinari erano le seguenti:
“Si premette che nel corso del mesi di febbraio e marzo 2023 la Collega CP_4
Private Banker in servizio presso l'Area Private Modena, trovandosi Lei
[...] nei locali della Filiale siti in Carpi, Via Berengario 1, ove la tessa lavora, CP_4 ha notato che Lei in più occasioni era intento a i) stampare numerose schede clienti, ii) annotare su ogni foglio i numeri telefonici delle utenze fisse e mobili degli stessi nonché ad iii) effettuare la stampa di alcuni tabulati riportanti i dati delle consistenze di clienti della Banca. In particolare, il giorno 16/3/2023, verificatosi l'ennesimo episodio di tal genere, la Collega e ha chiesto chiarimenti in ordine a tale Sua, invero anomala CP_4 attività, e Lei ha replicato che era Sua intenzione raccogliere i recapiti telefonici dei clienti in quanto era che era Sua intenzione raccogliere i recapiti telefonici dei clienti in quanto era intenzionato a contattarli per rivolgere loro un saluto nell'Imminenza della Sua cessazione dal servizio per esodo Non convinta di tale risposta, la sig.ra e ha esplicitamente chiesto se Lei avesse avuto CP_4 intenzione di consegnare la documentazione da Lei prodotta e raccolta a Sua moglie, Collega di altro Istituto concorrente. A tale precisa domanda Lei ha replicato che detta documentazione Le sarebbe servita qualche mese dopo allorquando, cessato il servizio, Lei avrebbe iniziato a contattare tutti i clienti per far loro trasferire i rapporti presso altro non meglio precisato Istituto concorrente della Banca, Suo attuale datore di lavoro. La sig.ra ha immediatamente riferito quanto accaduto al proprio CP_4 superiore gerarchico, il sig. che raggiungeva Parte_3 via telefono, e che a sua volta avvertiva l'Area Manager sig. Parte_4
[...]
I conseguenti accertamenti disposti da Controparte_5
hanno in effetti confermato tale Suo indebito operare. In
[...]
pagina 3 di 12 particolare, nonostante nel periodo 14.1.2022 – 16.3.2023 Lei abbia, in media, interrogato giornalmente le schede clienti di n. 9 posizioni (ndg), nelle giornate precedenti al Suo colloquio con la Collega Manghi gli accessi alle schede clienti da Lei effettuati si sono del tutto ingiustificatamente incrementati in modo significativo;
a mero titolo esemplificativo ed assolutamente non esaustivo rammentiamo le giornate del 9.3.2023 nella quale Lei ha effettuato ben 75 accessi a schede cliente, ricavando almeno 26 stampe, e del 22.2.2023 in cui Lei ha effettuato ben 40 interrogazioni. Più precisamente … seguono tabelle omissis Dall'esame del dettaglio degli orari in cui – in data 9.3.2023 – Lei ha effettuato gli accessi alle schede cliente e dopo pochi istanti inviato stampe, emerge una stretta correlazione fra le interrogazioni del vari NDG (singoli e collegati) e le stampe stesse, evidentemente riferite ai medesimi NDG. Ma vi è di più.
Ulteriori approfondimenti, sempre svolti da
[...]
, hanno consentito di appurare che Lei, tramite Controparte_5
l'utilizzo delle Sue credenziali segrete di accesso al sistema informatico della Banca, e, quindi, con l'utilizzo del Suo codice operatore U601023 (abilitato attraverso le citate credenziali), ha effettuato – nel periodo dal 19.1.2022 al 20.2.2023 – ben 96 indebiti accessi informatici alle c.d. Schede Cliente di n. 58 clienti, CP_6 come meglio dettagliato di seguito, non appartenenti al portafoglio a Lei assegnato in gestione e quindi in assenza di specifiche motivazioni di servizio ed in violazione del principio nel “need to know” che qui Le contestiamo espressamente: segue tabella omissis Le illegittime interrogazioni da Lei effettuate delle “Schede Clienti” sopra citate rappresentano - oltre alle violazioni, qui pure espressamente contestate, circa un Suo indebito utilizzo dei beni e degli strumenti di lavoro (Ordine di Servizio 1187
“Codice di Condotta”), l'indebito accesso al sistema informatico della Banca e l'indebito utilizzo delle Sue credenziali di accesso al medesimo sistema informatico
- una gravissima ed intollerabile violazione (immediata e diretta), come meglio si specificherà in seguito, di rilevanti norme di legge (nazionali ed internazionali), interne e di contratto e, in particolare (ma non esclusivamente), di quelle in materia di privacy. Infatti, come Le è noto, in ragione del Suo ruolo all'interno dell'organizzazione aziendale, nella Scheda sono riportate tutte le informazioni di sintesi e, in forma riepilogativa, i saldi e le movimentazioni dei rapporti di tutti i clienti del
[...]
così come dati sensibili e riservati a questi riconducibili. Di seguito, in CP_7 via esemplificativa e non esaustiva, si elencano i dati contenuti nelle suddette Schede Clienti da Lei illegittimamente visualizzate:
• nome e cognome;
• data e luogo di nascita;
• codice fiscale / P.IVA;
• indirizzo abitazione;
pagina 4 di 12 • numero di telefono di casa (lavoro e cellulare);
• tipo di rapporto di lavoro;
• qualificazione a livello bancario;
• finanziamenti concessi dalla Banca;
• profilatura di rischio;
• numero e quantità di rapporti bancari;
• saldi (e movimenti, tramite opzione di accesso diretta dalla scheda cliente) dei rapporti di conto corrente e di altri rapporti (ad es., carte di credito e di debito;
• saldi (e movimenti, tramite opzione di accesso diretta dalla scheda ciente) deposito e risparmio;
• importi affidamenti bancari;
• importi e tipo investimenti.;
• questionario AML c.d. Per_3
Con la grave condotta di cui sopra, da Lei posta in essere, Lei ha violato:
• la normativa di legge che disciplina, inter alia, il trattamento dei dati personali, di cui: il D.lgs 30 giugno 2003 n.196 (Codice della Privacy) come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento nell'ordinamento italiano del Regolamento UE 2016/679 cd. GDPR (General Data Protection Regulation), il Provvedimento n.192/2011 del Garante della Privacy (Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie" del 12 maggio 2011, pubblicato in G.U. n.127 del 3 giugno 2011), I' Accordo Quadro nazionale stipulato dall Controparte_8
Italiana ai sensi del Provvedimento del Garante della Privacy n. 192/2011;
• la normativa interna in materia di privacy, così come vigente, tempo per tempo, all'interno del di cui: I' ODS n. 480 (“Global Policy - Controparte_7
Privacy") che recepisce le disposizioni introdotte dal regolamento Europeo sulla Protezione dei dati Personali (GDPR) n. 2016/679; l'OdS n. 4001 ("Policy Privacy trattamento dei dati personali”); l'ODS 4004 (“Istruzioni Operative Privacy Sicurezza dei dati personali;
ODS 849 (“Protezione dei dati personali - Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie” - Provvedimento Garante Privacy 192/2011);. ODS 4124 (“Istruzioni Operative - Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie”). Inoltre, la stessa condotta si pone in violazione dei principi stabiliti all'interno del Codice di Condotta di Gruppo e di cui all'Ordine di Servizio n. 1187, così come dei principi del Codice Etico del Gruppo (Allegato 2 all'ODS 3635 e CP_7 successivi aggiornamenti “Policy - Modello di Organizzazione e Gestione di ai sensi del D.Lgs. 231/01 Parte Generale”), di cui il paragrafo 2.4 Controparte_1
(Confidenzialità e riservatezza nella gestione delle informazioni), dispone che “.../ Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle previsioni normative esterne in materia di privacy. I Destinatari interni devono inoltre garantire che le informazioni acquisite nell'attività lavorativa vengano utilizzate esclusivamente per pagina 5 di 12 lo svolgimento della stessa, nel pieno rispetto delle procedure che la ha CP_2 assunto in ottemperanza alle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali...", ed il paragrafo 5.3 (Gestione e tutela degli asset aziendali) dispone che
“.../ Destinatari sono responsabili della protezione delle risorse aziendali loro affidate e sono chiamati a garantirne l'integrità e il corretto funzionamento, astenendosi da condotte improprie e non conformi alle procedure aziendali. Inoltre, l'utilizzo delle risorse informatiche di rete deve avvenire in modo corretto, in conformità a quanto previsto dalle procedure aziendali interne e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate da ..''. CP_7
Tale Suo modus operandi si pone, altresì, in violazione a) dell' Ods 361 - Regolamento per l'utilizzo degli strumenti elettronici, della Posta Elettronica e della Rete Internet nel rapporto di Lavoro - a norma del quale, tra l'altro, l'utilizzo degli strumenti adoperati per rendere la prestazione lavorativa, intendendo per tali tutte le risorse hardware anche virtuali e software aziendali deve avvenire nel rispetto delle regole in tema di sicurezza, segretezza, protezione dei dati personali, riservatezza, tutela del patrimonio e dell'immagine di b) dei principi di CP_7 correttezza (art. 1175 c.c.), buona fede (art. 1375 c.c.), diligenza (art. 2104 c.c.) e fedeltà (art. 2105 c.c.) Da ultimo, Le contestiamo di avere effettuato, con l'utilizzo indebito del Suo codice operatore U601023, i sottoelencati accessi alla Scheda Cliente intestata a Lei ed a Suoi congiunti nonostante quanto pubblicato nella Bacheca Privacy del 13.2.2020 che vieta espressamente l'accesso non motivato da esigenze lavorative anche alle Schede Cliente riferite al Collega accedente segue tabella omissis Nel contestale quanto sopra e nel sollevare sin d'ora nei Suoi confronti riserva di rivalsa per i danni che avessero a derivare alla Banca in conseguenza del Suo operato La invitiamo - ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/1970 e dell'art. 48 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 - ad esercitare i Suoi diritti di difesa ed a far pervenire le Sue giustificazioni entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Per quanto occorrer possa resta confermato il provvedimento di allontanamento temporaneo dal servizio disposto ai sensi dell'art. 48 punto 2 del CCNL 19 dicembre 2019 e consegnatoLe in data 23 marzo 2023.” Allegava poi di avere fornito le proprie giustificazioni con Pec del 08-05-2023, contestando il fondamento degli addebiti ed articolando le proprie difese in merito alle accuse che gli erano state rivolte, ma dopo oltre due mesi, con lettera consegnata a mani in data 13-07-2023, la Banca convenuta gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa, con un semplice richiamo agli addebiti di cui alla lettera di contestazione. Allegava ancora di avere impugnato il Licenziamento, con Pec del 25-07-2023. Eccepiva in primo luogo l'infondatezza dei fatti oggetto di contestazione disciplinare, con riferimento alle asserite stampe di numerose schede clienti, asseritamente effettuate nel febbraio e marzo 2023. pagina 6 di 12 Precisava sul punto che, solitamente, lo stesso si recava presso la filiale di Parte_1
Carpi circa due volte la settimana, di solito il martedì ed il giovedì, e la signora CP_4 volgeva le mansioni suddette di Gestore di relazione Private ed aveva il
[...] quale Investment Advisor di riferimento, con circa 7/8 “nuclei familiari”, Parte_1 da gestire in comune, ed in tali occasioni, nei mesi di febbraio e marzo 2023, non aveva stampato schede clienti. Sul punto precisava poi che i clienti della Banca convenuta, erano registrati con due sistemi, del tutto distinti. Il primo era quello della c.d. “scheda clienti”, cui aveva fatto riferimento la nella CP_2 contestazione disciplinare, che effettivamente contiene l'anagrafica dei clienti, ossia dati anagrafici, indirizzi, contatti telefonici, mail, insieme ad una sintetica indicazione del valore investito dal cliente nella Banca, senza alcuna indicazione dei titoli specifici di investimento, mentre l'altro sistema di registrazione era quello del c.d. “Report posizione cliente”, che non contiene i dati ed i contatti dei clienti, ma l'indicazione dei cd “macro” prodotti, ossia deposito titoli, banca-assicurazioni, gestioni patrimoniali, nei quali vi erano ricompresi gli investimenti dei clienti, con lo specifico rapporto di ciascun titolo per ogni prodotto ed i relativi valori titolo per titolo e valore complessivo. Precisava ancora sul punto che, per gli incontri con i clienti di solito con la CP_4 quale Gestore ed il quale Specialista, era necessario stampare il predetto Parte_1
Report posizione cliente, per discutere i singoli investimenti, confrontare il “Report posizione cliente” più recente con quello precedente e consegnarlo poi al cliente, mentre la c.d. “scheda cliente”, indicata dalla Banca nella contestazione disciplinare a nulla sarebbe servita per i predetti incontri. Precisava infine sul punto che gli unici documenti stampati dal ricorrente nel periodo febbraio Si vedrà che le uniche stampe effettuate dal ricorrente presso la filiale di Carpi nel periodo da febbraio a metà marzo 2023 erano solo alcuni “Report posizione cliente”, riferiti a clienti da ricevere di solito nella giornata, unitamente alla signora per discutere, unitamente alla signora d ai clienti, degli investimenti, CP_4 CP_4 con conseguente infondatezza materiale della contestazione sul punto. Eccepiva poi l'infondatezza del sospetto della Banca convenuta, secondo cui il ricorrente aveva in animo l'intenzione di “portare via” i clienti alla Banca stessa, posto che era inverosimile che ove il disegno fosse stato sussistente, lo stesso ricorrente ne avrebbe fatta parola con una collega, con la quale vi era solo un rapporto di colleganza e non certo di stretta amicizia. A ciò si aggiungeva che non era neppure assolutamente credibile che un lavoratore facesse seriamente una dichiarazione di tale portata, dopo avere aderito ad un processo di prepensionamento, come aveva fatto il ricorrente. In ogni caso, l'infondatezza del sospetto della Banca convenuta, era confermato dal fatto che, alla data del deposito del ricorso, a distanza di molti mesi dalla sospensione dal lavoro, durante la quale, in possesso delle schede clienti, secondo la prospettazione della Banca, egli avrebbe già potuto contattare i clienti, ed anche dalla pagina 7 di 12 data del licenziamento il ricorrente, non era andato a lavorare con altro Istituto di Credito, né aveva distratto clienti alla Banca convenuta. Eccepiva ancora la genericità della contestazione di un asserito incremento degli accessi rispetto ad un'asserita media annuale, estrapolata nel periodo dal gennaio 2022. Con riferimento agli accessi del 22-02-2023, contestava specificamente i criteri di calcolo degli accessi stessi, come riportato dalla convenuta nella contestazione CP_2 disciplinare, rilevandone l'indebita moltiplicazione, con conseguente insussistenza materiale e giuridica dei fatti oggetto della contestazione. Eccepiva poi la tardività del licenziamento, con conseguente nullità del medesimo, rilevando che le modalità del procedimento disciplinare, erano palesemente in contrasto con il principio di buona fede nello svolgimento del rapporto, anche per violazione dell'art. 48 del C.C.N.L. ABI, stante la scansione temporale degli eventi. Infatti, il ricorrente era stato sospeso dal lavoro senza alcuna contestazione disciplinare o spiegazione, in data 23-03-2023, la contestazione disciplinare era intervenuta solo in data 28-04-2023, dopo la notifica del ricorso in urgenza, le giustificazioni del lavoratore erano state comunicate in data 08-05-2023, e la comunicazione di licenziamento era intervenuta solo in data 13-07-2023. Eccepiva ancora la mancanza del requisito dell'Ex Post, rilevando che il controllo difensivo della riferito all'asserito ed errato numero di accessi nel periodo dal CP_2 gennaio 2022, non era stato attuato a seguito del comportamento illecito del dipendente, bensì proprio per contestare un asserito comportamento illecito, con la conseguenza che tutte le date relative alle contestazioni erano o precedenti e non successive all'insorgenza dell'infondato sospetto della inerente una fantomatica intenzione di distrazione CP_2 di clienti da parte del ricorrente, sospetto, che doveva essere forzatamente successivo alla data del 16 marzo 2023. Eccepiva ancora che, in ogni caso, i fatti oggetto della contestazione, come formalizzata, non erano idonei a sorreggere l'asserita giusta causa di risoluzione del rapporto, ex art. 2119 c.c., stante l'evidente sproporzione. Chiedeva pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, annullasse il licenziamento intimato e condannasse la banca convenuta alla reintegra ed al risarcimento del danno, oltre al versamento dei contributi previdenziali. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio , affermando la legittimità e fondatezza del CP licenziamento irrogato e l'infondatezza delle domande del ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In buona sostanza ribadiva che la condotta del ricorrente, relativa agli accessi ai dati dei clienti, e la stampa di tali dati, unitamente alle dichiarazioni rese alla signora CP_4 erano indicative dell'intenzione del ricorrente di distrarre clienti alla Banca. Il processo si svolgeva alle udienze del 10-05-2024, 03-06-2024, 22-10-2024, 08-11-2024, 15-11-2024, 24-03-2025, 30-06-2025.
pagina 8 di 12 Venivano sentiti come testi , , Testimone_1 Testimone_2 CP_4
, , , , Testimone_3 Testimone_4 Parte_4 Testimone_5 [...]
, , , Tes_6 Testimone_7 Parte_3 Testimone_8 [...]
. Testimone_9
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che le contestazioni disciplinari della banca convenuta, come formalizzate al ricorrente con lettera del in data 28 aprile 2023, sono radicalmente inidonee ad integrare la giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c.. Infatti, le stesse sono fondate implicitamente sulla considerazione, peraltro non espressa e formalizzata, e quindi non esaminabile, che tali condotte fossero prodromiche ad una attività di distrazione dei clienti della Banca, che sarebbe stata posta in essere dal lavoratore, in un futuro imprecisato. Questo il cuore della contestazione disciplinare :“Si premette che nel corso del mesi di febbraio e marzo 2023 la Collega Private Banker in servizio CP_4 presso l'Area Private Modena, trovandosi Lei nei locali della Filiale siti in Carpi, Via Berengario 1, ove la tessa lavora, ha notato che Lei in più occasioni CP_4 era intento a i) stampare numerose schede clienti, ii) annotare su ogni foglio i numeri telefonici delle utenze fisse e mobili degli stessi nonché ad iii) effettuare la stampa di alcuni tabulati riportanti i dati delle consistenze di clienti della Banca. In particolare, il giorno 16/3/2023, verificatosi l'ennesimo episodio di tal genere, la Collega e ha chiesto chiarimenti in ordine a tale Sua, invero anomala CP_4 attività, e Lei ha replicato che era Sua intenzione raccogliere i recapiti telefonici dei clienti in quanto era che era Sua intenzione raccogliere i recapiti telefonici dei clienti in quanto era intenzionato a contattarli per rivolgere loro un saluto nell'Imminenza della Sua cessazione dal servizio per esodo Non convinta di tale risposta, la sig.ra e ha esplicitamente chiesto se Lei avesse avuto CP_4 intenzione di consegnare la documentazione da Lei prodotta e raccolta a Sua moglie, Collega di altro Istituto concorrente. A tale precisa domanda Lei ha replicato che detta documentazione Le sarebbe servita qualche mese dopo allorquando, cessato il servizio, Lei avrebbe iniziato a contattare tutti i clienti per far loro trasferire i rapporti presso altro non meglio precisato Istituto concorrente della Banca, Suo attuale datore di lavoro. La sig.ra ha immediatamente riferito quanto accaduto al proprio CP_4 superiore gerarchico, il sig. che raggiungeva Parte_3 via telefono, e che a sua volta avvertiva l'Area Manager sig. Parte_4
[...]
Dalla stessa emerge con evidenza che la Banca convenuta, equivocando radicalmente la condotta del ricorrente, ed influenzata da un'evidente frase scherzosa del ricorrente alla pagina 9 di 12 collega ha coltivato il sospetto che il ricorrente intendesse utilizzare i dati dei CP_4 clienti, che erano tutti nel proprio portafoglio clienti o erano famigliari, per porre in essere una attività di distrazione della clientela, a vantaggio di un altro istituto di credito. Tale sospetto non aveva peraltro alcuna giustificazione o ragionevolezza, posto che il ricorrente, anteriormente alla data della condotta in questione, in data 23-02-2023, aveva già chiesto di aderire all'offerta di incentivazione all'esodo mediante accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà di settore, ed aveva quindi manifestato chiaramente l'intenzione di collocarsi in quiescenza con scivolamento. A ciò si aggiunge che non è palesemente credibile che una persona animata dall'intenzione di distrarre clientela alla Banca per cui lavoro, lo dichiari esplicitamente ad un collega investita di responsabilità, con la quale non ha alcun rapporto di amicizia. Sul punto, osserva il Tribunale che la stessa teste ha riferito che la frase CP_4
c.d. sospetta del ricorrente, che ha destato tante preoccupazioni, era probabilmente una frase scherzosa. In ogni caso, l'infondatezza del sospetto della convenuta, è confermato CP_2 dal fatto che, alla data del deposito del ricorso, a distanza di molti mesi dalla sospensione dal lavoro, durante la quale, in possesso delle schede clienti, secondo la prospettazione della Banca, egli avrebbe già potuto contattare i clienti, ed anche a distanza di mesi dal licenziamento, il ricorrente, non è andato a lavorare con altro Istituto di Credito, né ha distratto clienti alla Banca convenuta, direttamente o indirettamente. In ogni caso, il suddetto sospetto, fondato su paure generiche ed infondate, non è stato neppure formalizzato dalla Banca convenuta nella contestazione disciplinare, probabilmente a fronte della circostanza che gli stessi organi della Banca si sono resi conto, nel corso delle settimane successive alla sospensione immotivata dal servizio, di non avere alcun elementi per avvalorare o confortare il reale motivo che ha determinato prima la sospensione dal servizio e poi la contestazione disciplinare ed infine il licenziamento. La stessa tempistica dei suddetti provvedimenti, evidenzia la consapevolezza della Banca convenuta, dell'errore commesso e dell'inconsistenza dei sospetti. Infatti, come documentato, il ricorrente è stato sospeso dal lavoro senza alcuna contestazione disciplinare o spiegazione, in data 23-03-2023. La contestazione disciplinare è intervenuta solo in data 28-04-2023, dopo la notifica del ricorso in urgenza. Le giustificazioni del lavoratore sono state comunicate in data 08-05-2023, e la comunicazione di licenziamento è intervenuta solo in data 13-07-2023. Vi è tra l'altro una palese violazione dell'art. 48 del C.C.N.L. ABI, sulla brevità e celerità del procedimento, violazione che palesemente è derivata dalla circostanza che più si andava avanti, più gli Organi della Banca non sapevano cosa fare, stante la manifesta inconsistenza del procedimento disciplinare.
pagina 10 di 12 Come noto, l'insussistenza del fatto contestato si verifica quando il motivo alla base del licenziamento non è supportato da prove concrete, o quando il fatto contestato non ha le caratteristiche per giustificare un licenziamento( Cass. N°12174/2019, Ord. 5588/2024). In buona sostanza, statuisce la Suprema Corte, “la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, verificata la concretizzazione della giusta causa di licenziamento quale clausola generale, anche in riferimento al requisito di proporzionalità, che esige valutazione non astratta dell'addebito, ma attenta ad ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento sistematico ed unitario della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assumendosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni e alla tipologia del rapporto medesimo”. Ciò che rileva, quindi è la concretezza, soggetta a valutazione del Giudice, con la quale deve essere identificata la reale e oggettiva giusta causa in caso di licenziamento disciplinare. Nel caso in esame, non era e non è configurabile alcuna lesione del vincolo fiduciario, posto che il Lavoratore avrebbe dovuto cessare il servizio in data 1° maggio 2023, stante la richiesta di adesione alla procedura di prepensionamento, e la condotta contestata al lavoratore, ossia l'accesso alle schede e report clienti, era il nucleo stesso dell'obbligazione lavorativa, e non vi è alcun elemento che consenta di sostenere che gli accessi siano stati abusivi o troppi, o finalizzati a scopi illeciti, ed anzi è pacifico che non vi siano stati scopi illeciti o nocumenti della Banca convenuta. Viene pertanto dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato da Controparte_9 ad in data 13-07-2023, ed viene condannata alla
[...] Parte_1 CP reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti, nonché al risarcimento del danno, mediante corresponsione delle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra, nel limite di dodici mensilità, calcolate dal giorno del licenziamento. Da tali somme deve essere detratto l'eventuale aliunde perceptum, sul quale nulla ha dedotto la Banca convenuta in specifico, con esclusione della NASPI, che verrà invece recuperata dall'Inps a carico della Banca stessa. La convenuta viene condannata anche alla regolarizzazione contributiva e CP_2 previdenziale come per legge. La retribuzione mensile globale di fatto lorda viene determinata in Euro 6.180,12 come da buste paga depositate e non contestate. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 9.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.
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P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da ad in CP Parte_1 data 13-07-2023. Condanna a reintegrare il signor nel posto di lavoro CP Parte_1
e nelle mansioni, o in mansioni equivalenti. Condanna al risarcimento del danno nei confronti di , CP Parte_1 mediante corresponsione delle retribuzioni mensili globali di fatto lorde dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento al giorno di reintegra, nel limite di dodici mensilità, detratto l'aliunde perceptum, con esclusione dell'indennità di Naspi, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo. Determina la retribuzione mensile globale di fatto lorda in Euro 6.180,12. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di CP Parte_1
, liquidate in Euro 9.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese
[...] vive, oltre spese generali, iva e cpa. Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna 30-06-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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