CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. applicava a AV AR la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 385, 337, 582-585, comma 1, e 576, n. 1) e 5-bis cod. pen. in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani che, su istanza della difesa, aveva revocato la misura degli arresti domiciliari per la ritenuta insussistenza di attuali esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione AR, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, Penale Sent. Sez. 6 Num. 541 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 26/11/2025 denunciando, quale unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., assumendo l'inesistenza del pericolo di reiterazione e comunque la sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari. 3. Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso per Cassazione che contenga la mera affermazione relativa alla violazione di determinati articoli di legge, senza indicare le ragioni della censura e la parte della sentenza impugnata cui si riferisce la censura stessa (Sez. 5, Sentenza n. 7473 del 06/05/1977, Rv. 136180-01). 3. L'odierno ricorso, che solo formalmente denuncia la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., si limita a contestare la sussistenza del pericolo di reiterazione e comunque l'attualità delle esigenze eventualmente ritenute sussistenti, in considerazione della episodicità del delitto di resistenza e dell'impossibilità di reiterare il reato di evasione in considerazione del "fine pena" per il reato in relazione al quale nel presente procedimento veniva contestata l'evasione. Si tratta di censura del tutto generica, in quanto formulata senza alcuna correlazione con il provvedimento impugnato, oltre che versata esclusivamente in fatto e volta a sollecitare la Corte ad una rivalutazione delle esigenze cautelari, operazione, questa, preclusa in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, il 26/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. applicava a AV AR la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 385, 337, 582-585, comma 1, e 576, n. 1) e 5-bis cod. pen. in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Trani che, su istanza della difesa, aveva revocato la misura degli arresti domiciliari per la ritenuta insussistenza di attuali esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione AR, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, Penale Sent. Sez. 6 Num. 541 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 26/11/2025 denunciando, quale unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., assumendo l'inesistenza del pericolo di reiterazione e comunque la sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari. 3. Disposta la trattazione del procedimento in camera di consiglio, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile per genericità dei motivi il ricorso per Cassazione che contenga la mera affermazione relativa alla violazione di determinati articoli di legge, senza indicare le ragioni della censura e la parte della sentenza impugnata cui si riferisce la censura stessa (Sez. 5, Sentenza n. 7473 del 06/05/1977, Rv. 136180-01). 3. L'odierno ricorso, che solo formalmente denuncia la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., si limita a contestare la sussistenza del pericolo di reiterazione e comunque l'attualità delle esigenze eventualmente ritenute sussistenti, in considerazione della episodicità del delitto di resistenza e dell'impossibilità di reiterare il reato di evasione in considerazione del "fine pena" per il reato in relazione al quale nel presente procedimento veniva contestata l'evasione. Si tratta di censura del tutto generica, in quanto formulata senza alcuna correlazione con il provvedimento impugnato, oltre che versata esclusivamente in fatto e volta a sollecitare la Corte ad una rivalutazione delle esigenze cautelari, operazione, questa, preclusa in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, il 26/11/2025