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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 27/09/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1211/2024 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. SIMONATTI FABIO (cf C.F._2
ATTORE
(cf , CP_1 P.IVA_1 con l'avv. CALICCI BARBARA (cf ) C.F._3
CONVENUTA
(cf ), Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. BRIZIARELLI BARBARA (cf ) C.F._4
TERZA CHIAMATA
Fatto e diritto
I.1. Viene in decisione la domanda azionata da Impresa edile “ Parte_1 nei confronti di relativamente all'acquisto di tegole modello CP_1
“portoghesi S. Quirico” utilizzate per la copertura del tetto di immobile sito in
Ponte Buggianese (PT) via Stignanese 68/70 di proprietà di e CP_3 delle quali parte attrice ha lamentato la difettosità essendo emerse macchie bianche sulle tegole poco tempo dopo la loro posa, determinando così la necessità per l'attrice di provvedere a nuova fornitura al costo complessivo
(comprensiva di manodopera ecc.) di euro 20.539,92 IVA compresa;
ha quindi concluso per sentir “accertare e dichiarare il danno subito dall'impresa edile “ , in persona del legale rappresentante Parte_1
in ordine alle conseguenze dell'acquisto del materiale tegole Parte_1 modello “portoghesi S. Quirico” acquistato dalla e conseguentemente, CP_1 per l'effetto di quanto sopra accertato, condannare la società in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'impresa edile “ , che si quantificano in complessivi Parte_1
€. 20.539,92, il tutto per le causali dedotte in parte narrativa del presente atto,
o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria se dovuta dalla data del fatto si-no all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
I.2. Si è costituita in giudizio parte convenuta, eccependo la decadenza di parte attrice dalla denuncia del vizio e la prescrizione dell'azione ex art. 1495
c.c., contestando nel merito la domanda e chiedendo autorizzazione alla chiamata in causa, a titolo di manleva, della produttrice delle tegole asseritamente “difettose”, essendo mera rivenditrice, concludendo: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pistoia, in via preliminare, dichiararsi la legittimità della chiamata in causa del terzo
, con sede legale Via XXIV Maggio 1, 06055 - Controparte_2
Marsciano (PG), P.IVA pec. da citarsi P.IVA_2 Email_1 all'udienza che sarà fissata dal giudice con assegnazione del termine ex art.
269 c.p.c. per la notifica dell'atto al terzo;
in via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione e/o la decadenza dell'azione ex art.1495 c.c. e per l'effetto rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile/improcedibile; nel merito rigettare l'azione per tutti i motivi esposti in narrativa, nella denegata ipotesi che venga accertato che il prodotto è affetto da vizi condannare il produttore , con sede legale Via XXIV Maggio 1, Controparte_2
06055 - Marsciano (PG),P.IVA pec: al P.IVA_2 Email_1 risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti dall'attore e/o dalla convenuta stessa
In subordine nel caso in cui la convenuta fosse ritenuta in qualche modo responsabile, dichiarare il diritto di manleva della stessa nei confronti della
, con sede legale Via XXIV Maggio 1, 06055 - Controparte_2
Marsciano (PG),P.IVA pec: P.IVA_2 Email_2
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
I.3. Si è costituita in giudizio anche la terza chiamata, in primis negando nel merito la sussistenza dei vizi lamentati alla luce delle certificazioni UNI EN relative al prodotto, eccependo poi la tardività della denuncia dei vizi e la decadenza e prescrizione dell'azione, contestando infine il difetto di prova del danno e l'eccessiva quantificazione dello stesso (circa 10 volte il valore della fornitura) e chiedendo:
“I) Nel merito in via principale: rigettare le domande tutte svolte dalla
[...] poiché infondate in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel Parte_2 quantum, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare altresì la domanda di manleva spiegata dalla nei confronti della CP_1 CP_2
II) In via subordinata, nel denegato e non creduto caso di accoglimento della domanda di risarcimento danni, quantificare il risarcimento dei danni tenendo conto delle tegole che risulterebbero effettivamente viziate alla luce della normativa vigente, esclusi tutti i costi di rifacimento integrale del tetto, poiché frutto di una insindacabile scelta dell'attore, per le ragioni ed i motivi meglio esposti in premessa.
In via istruttoria […]
In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
I.4. Disposto lo scambio delle memorie di cui all'art. 171ter c.p.c., constata all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c. l'impossibilità di conciliare la vertenza, la causa è stata ritenuta matura per la decisione stante l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate dalle parti con fissazione di udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
******
II. La domanda attorea non merita accoglimento.
Fondata è l'eccezione preliminare sollevata sia da parte convenuta che da parte terza chiamata circa l'intervenuta decadenza di parte attrice dalla denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c..
Indubbia l'applicabilità della normativa in materia di compravendita, concernendo la presente vicenda un rapporto di fornitura di materiale, si osserva come parte attrice non abbia fornito adeguata prova - specie a fronte delle contestazioni avversarie - della tempestività della denuncia:
- (i) a livello documentale, ferma l'irrilevanza della lettera di contestazione inviata dal d.l. geom. all'impresa attrice (doc. 6 fasc. Persona_1 attoreo) in quanto appunto rivolta a quest'ultima e non al fornitore del materiale nei confronti del quale pertanto essa non esplica alcun CP_1 effetto, è da dire che se anche volesse individuarsi in tale missiva il “momento” di scoperta dei vizi da parte dell'attrice, considerato che la missiva reca la data del 12.6.2023 né l'impresa ha allegato e provato una diversa e Pt_1 successiva data di ricezione, la denuncia scritta del vizio alla CP_1 documentata dalla stessa attrice al 30.6.2023 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo) si colloca ben oltre il termine di otto giorni dalla scoperta;
- (ii) a livello di prova orale, l'unico capitolo articolato sul punto dall'attrice è di formulazione estremamente generica proprio in ordine al riferimento temporale
- ossia l'aspetto essenziale al fine di provare la tempestività della denuncia - e pertanto inidonea a dimostrare alcunché sul punto, cfr. mem. 171ter n. 2
c.p.c. attorea
“
4. DCV che fu fatta immediata contestazione alla riguardante le CP_1 macchie del manto di copertura chiedendone l'immediata rimozione e sostituzione con altre tegole”.
La conclusione appena svolta è assorbente, precludendo la disamina nel merito della pretesa attorea, relativamente alla quale sembra comunque utile evidenziare come la normativa inerente il prodotto in questione come riportata nella certificazione UNI EN 1304/2014 (cfr. doc. 4 fasc. terza chiamata) prevede espressamente (Appendice B ult. capoverso) che “Alcune tegole possono mostrare una pellicola bianca molto sottile sulla propria superficie superiore subito dopo la posa che influenza in grado variabile la colorazione di tale superficie. Nella maggior parte dei casi si tratta di una efflorescenza temporanea che scolora e che scompare gradatamente dalla superficie esterna del prodotto a seguito di precipitazioni atmosferiche e non influenza le proprietà funzionali delle tegole interessate”; ad ogni modo, al di là dell'aspetto estetico, non consta che il difetto riscontrato abbia inciso sulla funzionalità e integrità del prodotto, nulla avendo l'attrice allegato e dimostrato al riguardo.
III. Il rigetto della pretesa attorea comporta l'assorbimento della domanda di manleva avanzata da parte convenuta nei confronti della terza chiamata.
In proposito, non può accogliersi l'eccezione attorea di inammissibilità della chiamata in causa, atteso che la stessa è stata effettuata nel rispetto dei termini ex art. 163bis c.p.c. e che il tardivo deposito della documentazione inerente l'avvenuta notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo non determina invalidità alcuna, risultando sanato dall'avvenuta costituzione in giudizio del terzo e dunque non essendosi prodotto alcun vulnus alla corretta e regolare instaurazione del contraddittorio. Irrilevante poi, a fini decisori, che la parte terza chiamata si sia costituita in giudizio tardivamente in quanto l'eccezione di decadenza, integrante la questione dirimente in forza della quale è stata respinta la domanda attorea, era stata già tempestivamente sollevata in giudizio dalla parte convenuta.
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale espletata, con parziale riduzione dei compensi rispetto ai medi tabellari per la fase istruttoria stante la natura documentale della causa e per la fase decisionale siccome celebrata in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
A carico dell'attrice soccombente gravano anche le spese di lite da liquidare in favore della parte terza chiamata, in applicazione del principio di causalità sotteso a quello di soccombenza (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 6144/2024 a conferma di orientamento esegetico consolidato): per la quantificazione valgono i criteri appena indicati con riferimento alla parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte terza chiamata, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 27/09/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini