Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
La fusione della società mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso della società incorporante nei rapporti ad essa relativi, crea una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale "mortis causa", che, agli effetti processuali, trova la propria disciplina nell'art. 300 cod. proc. civ., e provoca l'interruzione del processo ove il procuratore della società incorporata abbia fatto la prescritta comunicazione dell'evento realizzatosi nel corso del giudizio, dalla quale decorre il termine semestrale per la riassunzione del processo. Tale principio deve ritenersi tuttora in vigore pur a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 139 del 1967 e 159 del 1971, concernenti, come ribadito dalla stessa Corte con le successive pronunce n.136 del 1992 e n. 18 del 1999, esclusivamente le ipotesi di morte, radiazione o sospensione dall'Albo del procuratore (sent. n. 139 del 1967), e di morte della parte, ovvero di perdita di capacità della stessa verificatasi prima della costituzione in giudizio, (sent. n. 159 del 1971), le ipotesi, cioè, in cui l'interruzione del processo interviene automaticamente all'atto della realizzazione dell'evento impeditivo e non, invece, le ipotesi di morte, o perdita della capacità di una delle parti verificatasi dopo che quest'ultima si sia costituita in giudizio in cui l'interruzione non è automatica, ma interviene solo se il procuratore abbia comunicato l'evento, senza che un siffatto sistema differenziato si ponga in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1999, n. 6298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6298 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE
Dott. Pasquale REALE CONSIGLIERE
Dott. Mario Rosario MORELLI CONSIGLIERE
Dott. Laura MILANI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla AT Fallimento "F.lli STATTI" s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza A. Zoagli Mameli n.9, presso l'Avv. Giancarlo Bevilacqua, rappresentata e difesa dall'Avv. Lelio Marasco del foro di Lamezia Terme in forza di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via S.Giovanni in Laterano n.7, presso l'ufficio contenzioso della stessa Banca, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe d'Ippolito del foro di Lamezia Terme in forza di procura a margine del controricorso
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 183 della Corte di Appello di Catanzaro pubblicata l'8.3.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.2.1999 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore della ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità ex art.24 Cost., per l'inammissibilità della stessa questione ex art.3 Cost. e per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.4.1987, la AT del Fallimento "F.lli Statti" s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lamezia Terme la Banca Popolare di Nicastro, per sentir dichiarare l'inefficacia dei pagamenti per lire 1.135.435.817 effettuati dalla fallita per il tramite di due rapporti di conto corrente e con la consapevolezza, da parte dell'Istituto di credito nei cui riguardi chiedeva fosse pronunciata condanna alla relativa restituzione (oltre gli accessori), dello stato di insolvenza della società debitrice.
Costituitasi, la convenuta contestava il fondamento della pretesa avversaria della quale domandava il rigetto. In corso di lite. i procuratori della medesima convenuta dichiaravano che quest'ultima era venuta meno per sopravvenuta incorporazione da parte del Monte dei Paschi di Siena, chiedendo, all'udienza del 9.1.1991, che fosse dichiarata l'interruzione del processo, la quale era pronunciata dal giudice istruttore a mezzo di ordinanza fuori udienza in data 12.3.1991, comunicata il 7.10.1991. Il 23.10.1991, veniva proposta ed accolta l'istanza per la riassunzione: all'udienza, il Monte dei Paschi eccepiva l'intervenuta estinzione del giudizio.
Il Tribunale adito, con sentenza del 14.5/6.6.1994. ritenendo che, allorquando vi fosse incertezza sull'evento, il termine semestrale per la riassunzione decorresse dalla data di comunicazione del relativo provvedimento dichiarativo e non dal momento in cui la ragione estintiva fosse stata ritualmente partecipata, rigettava l'eccezione in parola e disponeva per la prosecuzione della causa nel merito.
Avverso la sentenza, proponeva appello il Monte dei Paschi deducendo che il dies a quo, ai fini della riassunzione, decorresse dal momento della partecipazione dell'evento e non da quello dell'accertamento da parte del giudice, provvisto di carattere esclusivamente dichiarativo.
Costituitasi in sede di gravame, la curatela fallimentare ne chiedeva il rigetto con conferma, della decisione di primo grado. La Corte di Appello di Catanzaro, a mezzo della sentenza pronunciata in data 19.12.1996/8.3.1997, accoglieva l'impugnazione e dichiarava l'estinzione del giudizio già pendente davanti al Tribunale, assumendo che la dichiarazione del procuratore circa la fusione per incorporazione della società fosse assimilabile al caso di estinzione della stessa e che gli effetti conseguenti operassero automaticamente senza l'accertamento dichiarativo del giudice, onde l'obbligo per il soggetto interessato di proseguire il giudizio nel termine di sei mesi dalla data di tale dichiarazione, intervenuta nella specie all'udienza del 9.1.1991 laddove l'atto di riassunzione era stato notificato solamente nell'ottobre successivo. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione la AT dei Fallimento "F.lli Statti" s.r.l., deducendo un solo motivo di gravarne ed una subordinata questione di legittimità costituzionale, illustrati da memoria, ai quali resiste la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con controricorso, pure illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione deduce la ricorrente, in riferimento all'art.360, nn.3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione e interpretazione di norme di diritto,, nonché l'omessa o insufficiente motivazione, lamentando rispettivamente:
a) che la sentenza di seconde cure violi le disposizioni e la ratio legis degli artt.300 e 305 c.p.c., là dove ritiene che l'intenzione del processo intervenga dal momento della comunicazione dell'evento fatta in udienza dal procuratore costituito e non dal momento della comunicazione dell'ordinanza che disponga l'intenzione medesima, nel senso esattamente che la conoscenza legale di quest'ultima non può invece che avere luogo dal momento in cui il giudice la dichiari, soprattutto quando vi siano dubbi in ordine alla capacità interruttiva della vicenda partecipata in udienza e sia anzi insorta controversia in merito alla sussistenza dei presupposti dell'interruzione del processo tanto da avere lo stesso giudice riservato la propria decisione al riguardo, onde solo dal momento della comunicazione della relativa ordinanza la parte è messa in condizione (non solo legale ma anche materiale) di poter riassumere il giudizio;
b) che la soluzione adottata dalla Corte di merito tralasci di valutare le conseguenze che, sul piano pratico e su quello giuridico, discendono dalla tesi della decorrenza del termine per la riassunzione dalla dichiarazione in udienza dell'avvenuta estinzione per fusione dell'istituto bancario originario, portando alla paradossale conseguenza che la AT avrebbe dovuto riassumere il giudizio ancor prima di conoscere la decisione del giudice sull'intenzione o meno del processo, ovvero avrebbe dovuto riassumere un giudizio che tecnicamente era ancora pendente.
Il motivo non è fondato.
Conviene premettere come l'orientamento di questa Corte sia tuttora fermo nel ritenere che la fusione delle società mediante incorporazione (artt.2501 e segg. c.c.) determina automaticamente l'estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso della società incorporante nei rapporti ad essa relativi, verificandosi una situazione giuridica che corrisponde a quella della successione a titolo universale e che, agli effetti processuali, va assimilata alla morte della persona fisica, sì da trovare la propria disciplina nell'art.300 c.p.c. e da provocare l'interruzione del processo ove il procuratore della società incorporata abbia fatto la prescritta comunicazione dell'evento realizzatosi nel corso del giudizio (Cass. 21 maggio 1998, n. 5065; Cass. 22 settembre 1997, n. 9349; Cass.27 agosto 1997, n. 8100; Cass. 21 agosto 1996, n. 7704;
Cass. 24 febbraio 19952 n.2115).
Nel caso, cioè, dell'incorporazione per fusione di una delle parti intervenuta dopo che quest'ultima si sia costituita a mezzo di procuratore, l'interruzione del processo si verifica dal momento in cui il medesimo procuratore dichiari in udienza l'evento interruttivo o lo notifichi alle altre parti, segnando in tal modo altresì la decorrenza del termine semestrale per la riassunzione o la prosecuzione del processo stesso, indipendentemente dalla successiva pronuncia del giudice la quale riveste valore meramente dichiarativo e senza che, più in particolare, abbia efficacia alcuna, al fine di spostare il momento iniziale di operatività dell'interruzione, la circostanza che tale pronuncia sia intervenuta solo successivamente (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 25 luglio 1996, n. 6721; Cass. 28 febbraio 1996, n. 1581; Cass. 25 agosto 1994, n. 7507; Cass. 19 luglio 1983. n.4981). Le sentenze, infatti, della Corte Costituzionale n. 139 del 15.12.1 96 7 e n. 15 9 del 6.7.197 1, secondo quanto la stessa Corte ha avuto modo di ribadire con le più recenti decisioni n. 136 del 27 marzo 1992 e n. 18 del 5 febbraio 1999 (ordinanza), hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'art.305 c.p.c. con esclusivo riferimento agli artt.301, 299 e 300, terzo comma, stesso codice, ovvero limitatamente alla parte in cui la richiamata norma fa decorrere dalla data del fatto interruttivo, anziché dalla data in cui le parti ne hanno avuto conoscenza, il termine per la riassunzione o per la prosecuzione del procedimento nel caso, rispettivamente, della morte, radiazione e sospensione dall'albo del procuratore (art.301 c.p.c.), nonché nel caso della morte e della perdita di capacità
della parte verificatesi prima della costituzione in giudizio (art.299 c.p.c.) e nel caso in cui questi eventi riguardino la parte costituitasi personalmente (art.300, terzo comma, c.p.c.), in tutte quelle ipotesi cioè nelle quali l'interruzione del processo interviene automaticamente all'atto della realizzazione dell'evento impeditivo e si palesa perciò l'esigenza di garantire alle parti, attraverso appunto l'effettiva conoscenza del verificarsi dei presupposti dell'interruzione medesima, la possibilità di fruire per intero del termine semestrale previsto dal cennato art.305 c.p.c.. Nelle diverse ipotesi della morte o perdita della capacità (e nelle altre ad esse assimilabili) di una delle parti verificatesi dopo che quest'ultima si sia costituita (art.300, primo e secondo comma, c.p.c.), l'interruzione, al contrario, non è automatica ma interviene soltanto se il procuratore abbia dichiarato in udienza l'evento interruttivo o lo abbia notificato alle altre parti (Corte Cost. 136/92, cit.), cosicché, in tali ipotesi, è da stimare tuttora vigente nell'attuale ordinamento il precetto, risultante dal combinato disposto degli artt.305 e 300, primo e secondo comma, c.p.c., secondo cui l'interruzione del processo segna il momento della decorrenza del termine di riassunzione o di prosecuzione dello stesso (Cass. 29 ottobre 1975, n. 3647). Essendosi cioè modificata, a seguito delle richiamate pronunce della Corte Costituzionale (sentenze nn. 139 del 1967 e 159 del 1971), la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto limitatamente alle ipotesi di morte o impedimento del procuratore e di morte o perdita della capacità della parte non costituita o costituita personalmente, la norma contenuta nell'art.305 c.p.c., ontologicamente strutturata in modo da garantire la certezza dei rapporti processuali (Corte Cost. 18/99, cit.), non consente di introdurre una decorrenza differenziata del termine suddetto (dal momento cioè della comunicazione dell'ordinanza del giudice che dichiari l'interruzione) per il caso in cui vi siano dubbi in ordine alla capacità interruttiva della vicenda dichiarata in udienza, ovvero sia insorta controversia in merito alla sussistenza dei presupposti dell'interruzione stessa, o sia comunque intervenuta decisione riservata del giudice istruttore al riguardo, nè consente di riconoscere rilievo al fatto, parimenti prospettato dalla ricorrente AT fallimentare, che la soluzione adottata dalla Corte territoriale e censurata in questa sede porta alla paradossale conseguenza secondo cui la medesima ricorrente avrebbe dovuto riassumere il giudizio prima ancora di conoscere la decisione del giudice sulla interruzione o meno del processo ovvero riassumere un processo tecnicamente ancora pendente, atteso che: a) da un lato, la produzione degli effetti interruttivi è invero subordinata, nei casi predetti, alla comunicazione (cui si attribuisce carattere di manifestazione di volontà e non di scienza: Corte Cost. 136/92, cit.) che il procuratore della parte faccia riguardo all'evento, onde non è minimamente dubitabile l'effettiva possibilità per la controparte, in ragione esattamente del riferito onere che grava sul procuratore medesimo, di avere preventiva e tempestiva conoscenza dell'interruzione del processo, senza che venga in rilievo l'esigenza di garantire una (ulteriore) conoscenza legale la quale risulta necessaria per il (diverso) caso in cui l'interruzione stessa si verifichi automaticamente nel momento della realizzazione dell'evento impeditivo, ma che non appare più tale là dove l'interruzione non sia automatica intervenendo soltanto a seguito della comunicazione (e la relativa conoscenza che l'altra parte ne venga così ad avere, o attraverso la dichiarazione resa in udienza o attraverso l'apposita notificazione) fatta dal procuratore della parte cui l'evento medesimo si riferisce;
b) dall'altro, l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. 1 settembre 1997, n. 8314;
Cass. 8 giugno 1994, n. 5548) riconosce alla parte, durante il periodo di sei mesi da computare sempre dalla predetta comunicazione e purché prima della relativa scadenza del termine, la facoltà di presentare al giudice istruttore o al presidente, secondo le previsioni degli artt.302 e 303 c.p.c., il ricorso per la fissazione dell'udienza destinata alla nuova comparizione delle parti, a nulla rilevando, poi, che tale ricorso con il pedissequo decreto venga notificato successivamente alla scadenza del termine stesso, essendo questo un impulso formale che consente di rigettare l'eccezione di estinzione quando l'ufficio abbia emesso il provvedimento a grande distanza di tempo dalla presentazione del ricorso medesimo;
c) non è infine da trascurare il fatto che il termine di sei mesi per la riassunzione o la prosecuzione del processo, ancorché decorrente dal momento della comunicazione dell'evento impeditivo fatta dal procuratore della parte cui l'evento stesso si riferisce, costituisce pur sempre uno "spatium deliberandi" quanto mai ampio (Cass. 6 dicembre 1986, n. 7251), tale da rendere largamente verosimile, in riferimento ai termini fissati dal codice di rito per la pronuncia dei provvedimenti fuori udienza da parte del giudice istruttore e per la relativa comunicazione a cura del cancelliere (artt.186 e 176, secondo comma, c.p.c., rispettivamente), l'intervento comunque, prima della scadenza del semestre, dell'ordinanza dello stesso giudice in merito all'interruzione e della corrispondente comunicazione, a nulla rilevando che, come accaduto nella specie, l'effettività di quanto precede possa essere in concreto vanificata da eventuali ritardi ascrivibili al medesimo giudice e alla cancelleria, dal momento che da siffatti inconvenienti pratici non è desumibile una diversa interpretazione della norma in esame, la quale, al contrario, va semmai intesa in finzione della corretta osservanza dell'ordinamento giuridico complessivo e non delle ipotetiche sue violazioni (cfr. Corte Cost. 136/92, cit.). Le considerazioni di cuì sopra consentono di disattendere altresi i rilievi con i quali la ricorrente deduce subordinatamente l'incostituzionalità, in relazione agli artt.3 e 24 della Costituzione, degli artt.300, secondo comma e 305 c.p.c., nella parte in cui non prevedono che, nell'ipotesi di dubbio o di controversia in merito all'efficacia interruttiva dei fatti dichiarati da uno dei procuratori costituiti e, comunque, di decisione riservata da parte del giudice istruttore, il termine per la riassunzione non decorra dal momento della dichiarazione del predetto evento in udienza, bensì dal momento della comunicazione dell'ordinanza del giudice che dichiari l'interruzione.
Sotto il primo profilo di illegittimità costituzionale denunciato, basterà qui ribadire, sulla scorta di quanto osservato dalla stessa Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 136 del 1992, la manifesta infondatezza della questione dedotta, non essendo in alcun modo ravvisabile la lamentata violazione del principio di uguaglianza e l'ingiustificata discriminazione tra le ipotesi alle quali si riferiscono le sentenze della Corte n. 139/67 e n. 159/71 e quella del caso in esame, dal momento che, come detto, la medesima Corte ha riconosciuto l'essenziale diversità tra i casi di morte o perdita della capacità della parte non costituita (art.299 c.p.c.) e di morte o impedimento del procuratore (art.301 c.p.c.) da un lato e le ipotesi invece di morte o perdita della capacità della parte costituita (art.300 c.p.c.) dall'altro, essendo i primi contrassegnati dal fatto che l'interruzione del processo interviene automaticamente al momento nel quale si verifica l'evento impeditivo e le seconde dal fatto che l'interruzione non è invece automatica ma interviene soltanto se il procuratore della parte, cui l'evento si riferisce, ne renda nota la causa.
Sotto il secondo profilo, come pure già affermato da questa Corte (Cass. 13 febbraio 1987, n. 1568), è del pari da riconoscere la manifesta infondatezza della questione, non risultando ipotizzabile nel caso di specie alcuna menomazione del diritto di difesa giusta quanto lamentato dalla ricorrente AT sul rilievo che la normativa denunciata non consentirebbe, da un lato, alla parte diligente di riassumere il procedimento prima che l'interruzione sia dichiarata, mentre dall'altro non consentirebbe di farlo utilmente dopo l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza che disponga l'interruzione potendo essere già decorso, al momento della comunicazione da parte della cancelleria, il relativo termine, avuto riguardo vuoi all'effettiva conoscenza dell'evento che la parte viene in ogni caso ad avere siccome presente in udienza (o comunque tenuta a comparirvi) ovvero attraverso apposita notificazione, vuoi alla riconosciuta possibilità di depositare, prima della scadenza del termine di sei mesi dall'avvenuta comunicazione avversaria, il ricorso per la fissazione dell'udienza destinata alla nuova comparizione delle parti, ancorché, poi, come accennato, tale ricorso con il pedissequo decreto venga notificato successivamente alla scadenza del termine per avere l'ufficio emesso il provvedimento a distanza di tempo dalla presentazione del ricorso medesimo, vuoi, infine, alla stessa ragionevole (nel quadro, come accennato, di una corretta osservanza dell'ordinamento) previsione dell'intervento comunque, prima della scadenza del termine di sei mesi, del provvedimento del giudice istruttore in merito all'interruzione e della relativa comunicazione a cura del cancelliere. Il ricorso della AT del Fallimento "F.lli Statti" s.r.l., pertanto, deve essere rigettato.
La natura e la dubbiezza della questione affrontata costituiscono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 1999