Articolo 1 della Legge 21 febbraio 1963, n. 305
Versione
13 aprile 1963
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344 , e' ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 1963, limitatamente all'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali.

Entrata in vigore il 13 aprile 1963