Sentenza breve 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 06/06/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01809/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2025, proposto da
Pmi Point S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AN, domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1.- del D.R.S. n. 300 del 17 marzo 2025 con cui l’Assessorato Territorio e Ambiente ha dichiarato la decadenza della “concessione demaniale marittima n. 90/2020 del 02/11/2020 (D.R.S. n. 913 del 02/10/2020) n. 5892 del repertorio, rilasciata alla ditta PMI Point s.r.l.” ai sensi dell’articolo 47 del Codice della Navigazione lettera d (omesso pagamento del canone) e lettera f (inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione);
2.- di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresi: a.- il rapporto istruttorio prot. n. 14510 dell’11 marzo 2025 sottoscritto dal Dirigente della S.T.A. di Messina; b.- della nota prot. n. 3613 del 21 gennaio 2025 con cui la S.T.A. di Messina ha trasmesso l’avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria della decadenza; c.- di eventuali atti accessori alla concessione contenenti clausole risolutive espresse della concessione stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, la ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, del D.R.S. n. 300 del 17 marzo 2025 con cui l’Assessorato Territorio e Ambiente ha dichiarato la decadenza della “...concessione demaniale marittima n. 290/2020 del 02/11/2020 (D.R.S. n. 913 del 02/10/2020) n. 5892 del repertorio, rilasciata alla ditta PMI Point s.r.l... .” ai sensi dell’articolo 47 del Codice della Navigazione lettera d (omesso pagamento del canone) e lettera f (inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione).
Espone, in punto di fatto, la ricorrente quanto segue:
-di essere proprietaria di un'area a Milazzo dove ha quasi completato i lavori per un bar-ristorante-pizzeria;
-di avere richiesto nel 2019 una concessione demaniale per occupare un'area di 906 mq da asservire alla retrostante attività commerciale;
-di avere ottenuto in data 2 novembre 2020 la concessione n.90;
- di avere regolarmente pagato i canoni 2021-2022-2023;
-che, per motivi gestionali interni alla società, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata è rimasto sguarnito per circa sette mesi;
-durante tale periodo sono pervenute all’indirizzo PEC della società: la nota del 10 ottobre 2024 prot. n. 71109 con cui l’Assessorato ha chiesto il pagamento della somma complessiva di € 6.651,89 (€ 526,75 a titolo di conguaglio per ricalcolo relativo ai canoni 2021-2023 e € 6.125,14 come canone per l’anno 2024); l’ingiunzione di pagamento del 10 dicembre 2024 prot. n. 86762; la nota del 21 gennaio 2025 prot. n. 3613 di avvio del procedimento di decadenza della concessione;
- l'Assessorato ha quindi dichiarato la decadenza della concessione con D.R.S. n. 300 del 17 marzo 2025;
- la società ha provveduto al pagamento immediato il 25 marzo 2025 appena avuta conoscenza del provvedimento.
Avverso tale atto la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I) Violazione art. 47 Codice Navigazione e art. 26 DPR 328/1952 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento di decadenza sarebbe stato adottato senza acquisire il necessario parere dell'Agenzia delle Entrate (ex Intendenza di Finanza) richiesto dall'art. 26 DPR 328/1952.
II) Violazione principi proporzionalità e ragionevolezza - Violazione art. 47 Cod. Nav. e art. 1455 c.c. - Eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione. Il provvedimento impugnato non rispetterebbe i canoni di gradualità e proporzionalità avendo omesso di valutare, in concreto, la gravità e la consistenza dell'inadempimento imputato, nonchè di operare un'adeguata ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Si è costituita per resistere al ricorso, con atto di mero stile, l’Amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 21 maggio 2025 il ricorso veniva trattenuto per la decisione in forma semplificata sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, che non hanno fatto osservazioni in merito.
Preliminarmente va rilevato che, come correttamente rilevato da parte ricorrente, malgrado il richiamo alle lettere d (omesso pagamento del canone) ed f (inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione) dell’art. 47 del Codice della Navigazione, dal contenuto del contestato provvedimento di decadenza della concessione emerge che è stato emesso solo in virtù del mancato pagamento del canone per l’anno 2024 (fattispecie qualificabile nell’articolo 47 comma lett. d) del codice della navigazione); non si fa, infatti, riferimento ad altro tipo di inadempimento alle condizioni poste dal concedente nell’atto di concessione.
Ciò premesso, il ricorso va accolto.
Osserva in via generale il Collegio che, in tema di inadempimento degli obblighi nascenti dalla concessione demaniale che può dar luogo alla sanzione della decadenza, la giurisprudenza ha stabilito che lo stesso deve rivestire una certa consistenza e gli elementi probatori riguardo all'effettiva ricorrenza di un'ipotesi di inadempienza devono essere inequivoci, precisi e concordanti. Rientra nei poteri del Giudice la possibilità di effettuare un apprezzamento su tali elementi, onde valutare l'adeguatezza del provvedimento adottato dall'Amministrazione (C.d.S. VI, 17 gennaio 2014 n. 232).
È stato anche stabilito che la dichiarazione di decadenza presuppone un giudizio di gravità delle inadempienze contestate al concessionario, una valutazione ponderata dell'assetto complessivo di interessi connotante il rapporto concessorio e la sua evoluzione nel tempo. In particolare, con riferimento all'inadempienza degli obblighi derivanti dal titolo o dalla Legge assumono rilievo le condotte del concessionario che compromettano con carattere di definitività il prosieguo del rapporto ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata (T.A.R. Sicilia-Palermo I, 15 febbraio 2018 n. 408).
Per tali ragioni, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, l'inadempimento che, ai sensi dell'art. 47, cod. nav., può dar luogo alla decadenza «deve essere di una certa consistenza» e gli elementi probatori della sussistenza di un'effettiva inadempienza rispetto agli obblighi nascenti dalla concessione «devono essere inequivoci, precisi e concordanti»; l'Amministrazione concedente « in osservanza del principio di gradualità e di proporzionalità nell'applicazione del provvedimento lato sensu sanzionatorio, può diffidare il concessionario dal perseverare in comportamenti violativi degli obblighi, facendo luogo al ritiro del titolo concessorio in occasione dell'accertata reiterazione del comportamento inadempiente » (così C.d.S., VII, 24 dicembre 2022, n. 11300; Sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 232).
In ordine poi alla decadenza ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione, lettera d) " per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione " l'Amministrazione concedente deve osservare i principi di gradualità e di proporzionalità nell'applicazione del provvedimento, lato sensu sanzionatorio (T.A.R. Lazio-Roma II, 20 luglio 2015 n. 9840).
Sulla necessità di un giudizio di gravità dell’inadempimento si è espresso anche di recente il Consiglio di Stato con la sentenza n.1704 del 26 febbraio 2025, ribadendo che “il potere ex art. 47 cod. nav. è «un potere discrezionale e non arbitrario che implica tanto un’adeguata istruttoria, quanto una compiuta motivazione della decisione adottata», come reso palese ex art. 12, comma 1, delle preleggi dall’impiego del servile «può»; e come inoltre statuito dal precedente di questa sezione richiamato a fondamento delle censure, e cioè la citata sentenza del 7 agosto 2023, n. 7585, che al medesimo riguardo ha specificato che per fondare la decadenza gli inadempimenti del concessionario devono essere tali da «compromett(ere) significativamente il proficuo prosieguo del rapporto» o «rend(ere) inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata»”.
Nel caso di specie i richiamati principi non sono stati rispettati in quanto:
- il provvedimento di decadenza pone a proprio fondamento l’omesso pagamento del canone concessorio per un importo non consistente (€ 6.651,89) in relazione ad un arco temporale limitato (mancato pagamento dei canoni demaniali relativi al solo anno 2024);
- non era prevista nell’atto di concessione il numero di rate il cui omesso pagamento avrebbe comportato la decadenza;
- in ogni caso anche se, ai sensi dell’art. 47 del codice della navigazione, lettera d), all’amministrazione non è impedito di disporre la decadenza per omesso pagamento del canone solo in quanto non sono fissate nel provvedimento concessorio un numero minimo di rate, l’amministrazione avrebbe dovuto, tuttavia, avere riguardo al complessivo comportamento della concessionaria ed alla gravità dell’inadempimento che per quanto sopra esposto nel caso di specie non si ritiene sussistere.
L’Amministrazione regionale non ha quindi valutato l’effettiva gravità e la consistenza dell'inadempimento imputato alla concessionaria violando, in tal modo, i principi di gradualità e proporzionalità dell'azione amministrativa come correttamente lamentato nel secondo motivo di gravame.
Non può infine trascurarsi di considerare, anche da un punto di vista del complessivo comportamento delle parti nel presente giudizio, il contegno tenuto dalla società che ha, comunque, tempestivamente provveduto al saldo della propria posizione debitoria, non appena avuta conoscenza del provvedimento; nonché le ragioni giustificative fornite dalla ricorrente imputabili ad un mal funzionamento dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Non sono, invece, condivisibili le argomentazioni di cui al primo motivo con il quale si sostiene che l’Amministrazione non avrebbe acquisito il parere dell’Intendenza di Finanza (ora Agenzia del Demanio).
Sul punto è dirimente constatare che l’art. 26 del regolamento di attuazione cod. nav. non prevede un parere espresso, né tantomeno vincolante dell’Agenzia del Demanio limitandosi a disporre che “Nel caso previsto dall'articolo 47, lett. d), del codice, la decadenza è pronunciata sentita l'intendenza di finanza”.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti in ragione della peculiarità in fatto della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO