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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 6221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6221 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 11891/2025 R.G.
Oggi 23/12/2025 innanzi al dott. IA BR sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. RI IN per parte attrice;
l'Avv. DI GIOIA RAFFAELE per parte convenuta.
Le parti si richiamano ai propri atti, insistendo nelle istanze e conclusioni formulate e contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, insistendo anche per l'ammissione delle istanze istruttorie, e discutono la causa come in atti.
L'Avv. Di Gioia evidenzia che il credito è fondato su documenti, che dimostrano l'esistenza del fatto costitutivo per quanto attiene ai lavori ordinari, nonché i fatti modificativi per quanto riguarda i lavori extra capitolazione. Ribadisce che i lavori sono stati descritti e schematizzati dal geometra di da cui si evincono anche i lavori extra già eseguiti, il Controparte_1
dettaglio dei prezzi e delle spettanze. Aggiunge che la Beta Costruzione S.r.l. non ha mai manifestato dissenso o contestazione e, di fatto, ha accettato l'opera. I materiali sono stati forniti da , pertanto, per le conclusioni ed argomentazioni già Controparte_2
rassegnate negli scritti difensivi.
L'Avv. Guarinoni contesta quanto dedotto dalla controparte, riportandosi agli atti. Aggiunge che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base delle sole fatture, senza che vi siano documenti contrattuali sottoscritti dalle parti. Il credito non è stato provato nemmeno in sede di pagina 1 di 11 opposizione. Pertanto, gli assunti di controparte con riguardo alle fatture N. 23 e 32 sono rimasti sguarniti di prova.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. IA BR
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 11891/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IA BR ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11891/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RI IN
ATTORE contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'Avv. DI GIOIA RAFFAELE C.F._1
CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché pronunciato in violazione dell'art. 633 cpc e ss. e altresì revocarsi il decreto per tutte le ragioni sopra esposte con tutte le conseguenze di legge;
respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
respingersi le richieste economiche relative alle fatture nr. 23 e 32 del 2024 oggetto del procedimento monitorio poiché non afferenti agli accordi intercorsi tra le parti;
pagina 3 di 11 accogliere la presente opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n. 394/2025 del 17/03/2025, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese”
In via istruttoria
“1) Vero che in data 16.07.2024 il rappresentante legale della Signor Controparte_1
ed il signor titolare della omonima ditta Persona_1 Controparte_3 individuale andavano a redigere e sottoscrivere l'accordo che si Controparte_3
rammostra al testimone (doc. 2) con la promessa che avrebbero esaminato le lavorazioni indicate in arancione e non ancora riconosciute quale debito da onorare da parte della committente;
2) Vero che per l'esecuzione delle opere indicate in arancione nel prospetto del 16.07.2024, il signor tra il febbraio 2024 ed il luglio 2024 provvedeva ad ordinare il materiale CP_3
necessario senza autorizzazione alcuna da parte di Controparte_1
3) Vero che le voci evidenziate in arancione del prospetto del 16.07.2024 (doc. 2) riguardano opere commissionate dalla committente signora alla ditta appaltatrice Persona_2 [...]
di LI TO (TV) mai subappaltate a Controparte_4 Controparte_1
4) Vero che le voci evidenziate in arancione nel prospetto del 16.07.2024 furono oggetto di preventivo approvato e di accordo scritto con Controparte_1
5) Vero che la nel corso dei mesi di marzo 2024 fino al termine dei lavori ha CP_3
trasmesso richieste formali e preventivi di spesa a per i lavori extracontrattuali Controparte_1 evidenziati in arancione nel prospetto doc. 2;
6) Vero che la nel corso dei mesi di marzo 2024 fino al termine dei lavori ha CP_3 chiesto autorizzazione preventiva a per l'esecuzione di opere extra rispetto al Controparte_1
contratto e che ha dato la sua approvazione;
Controparte_1
7) Vero che nei corso dei lavori in questione ha agito in autonomia senza CP_3 coordinamento con in merito all'approvvigionamento dei materiali per i lavori Controparte_1
extra;
8) Vero che il pagamento dei SAL da parte di è sempre avvenuto in Controparte_1
esecuzione di accordi precisi, documentati e con riferimenti puntuali alle lavorazioni effettuate” pagina 4 di 11 per parte convenuta
“Concedere rinvio al fine di esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 co. 6 lett. a) del D.Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010; nel merito: rigettare l'opposizione, poiché palesemente infondata, pretestuosa e temeraria, formulata in maniera meramente dilatoria;
confermare il decreto ingiuntivo di pagamento N. 394/2025 del 17/03/2025 (…); condannare la per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co. 3 Controparte_1
c.p.c., con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori”
In via istruttoria
“ del titolare della il Controparte_5 Controparte_3
sig. , domiciliato in Jesolo (VE) alla Via Vasco De Gama nr. Controparte_3
4, sui seguenti capitolo di prova:
1) Vero è che la in data 16/02/2024 ha stipulato contratto Controparte_3 di subappalto con la ? Controparte_1
2) Vero è che oggetto del contratto di subappalto riguardava l'esecuzione di diversi lavori di
“solo posa di cartongesso e dipinture” da realizzare nel Comune di Chirignago (VE) alla Via
Marovich n. 5?
3) Vero è che il committente del contratto di subappalto era la IE Controparte_6
[...]
4) Vero è che i lavori eseguiti presso il cantiere di Via Marovich n. 5 venivano realizzati con le forniture messe a disposizione esclusivamente dall'appaltatore ? Controparte_1
5) Vero è che i lavori eseguiti presso il cantiere di Via Marovich n. 5 sono stati tutti eseguiti a regola d'arte?
6) Vero è che il committente del contratto di subappalto, la IE , Controparte_6
in corpo d'opera, ha commissionato dei lavori extra contratto?
7) Vero è che la ha realizzato i lavori extra contratto, così Controparte_3
come richiesto dalla IE , a regola d'arte e nei termini stabiliti Controparte_6
pagina 5 di 11 dallo stesso committente?
8) Vero è che i lavori extra contratto eseguiti presso il cantiere di Via Marovich n. 5 sono stati realizzati con le forniture messe a disposizione esclusivamente dall'appaltatore
[...]
? Controparte_1
INTERROGATORIO del sig. , nato in [...] il [...] (C.F.: Testimone_1
), con domicilio in Eraclea (VE) alla Via Alighieri nr. 44, sui seguenti C.F._2
capitolo di prova:
1) Vero è che la dal mese di marzo 2024 ha iniziato dei Controparte_3
lavori in subappalto per conto della ? Controparte_1
2) Vero è che oggetto del contratto di subappalto riguardava l'esecuzione di diversi lavori di
“solo posa di cartongesso e dipinture” da realizzare nel Comune di Chirignago (VE) alla Via
Marovich n. 5?
3) Vero è che il committente del contratto di subappalto era la IE Controparte_6
[...]
4) Vero è che il committente del contratto di subappalto, la IE , Controparte_6
in corpo d'opera, ha commissionato dei lavori extra contratto?
5) Vero è che i lavori eseguiti presso il cantiere di Via Marovich n. 5 venivano realizzati con le forniture messe a disposizione esclusivamente dall'appaltatore ? Controparte_1
6) Vero è che i lavori eseguiti presso il cantiere di Via Marovich n. 5 sono stati tutti eseguiti a regola d'arte?”
FATTO e DIRITTO
Con decreto monitorio N. 349/2025 del 17/03/2025 – R.G. N. 7837/2025 il Tribunale di
Venezia ha ingiunto a di pagare a di Controparte_1 Controparte_3
la somma di € 20.668,67 oltre accessori e spese, relativi a lavori Controparte_3 di cartongesso e dipinture realizzati in subappalto presso il cantiere sito in Chirignago (VE),
Via Marovich n.
5. ha opposto il decreto ingiuntivo, contestando la domanda di pagamento Controparte_1
formulata da per quanto eccede la somma di € 3.818,10, ed asserendo che le opere CP_3
pagina 6 di 11 eseguite presenterebbero vizi (cfr. p. 11 atto di citazione “In data 9 aprile 2025, la
[...]
in qualità di appaltatore principale, ha ricevuto una comunicazione PEC dalla CP_6 committente finale, signora nella quale venivano formalmente contestati gravi Persona_2 difetti nell'esecuzione dei lavori di cartongesso e pittura realizzati presso la propria abitazione”).
Con decreto dd. 14/07/2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta ed ha disposto la conversione a rito semplificato di cognizione, assegnando all'attrice termine sino al
09/09/2025 ed alla convenuta termine sino al 09/10/2025 per il deposito di memorie integrative degli atti introduttivi.
Parte attrice ha depositato memoria integrativa il 27/08/2025.
Parte convenuta, costituitasi tardivamente il 26/07/2025 non ha depositato alcuna ulteriore memoria. La parte ha chiesto la conferma del titolo monitorio, negando la sussistenza di vizi delle opere.
All'udienza del 23/10/2025 il Giudice ha formulato proposta conciliativa, non accettata dalle parti.
Alla successiva udienza del 11/12/2025, fallito il tentativo di conciliazione, non richiesti dalle parti i termini per ulteriori memorie ex art. 281-duodecies co. 4 c.p.c., il Giudice si è riservato sulle istanze istruttorie articolate dalle parti.
Con ordinanza dd. 11/12/2025 il Giudice ha ritenuto che la controversia abbia ad oggetto un appalto e che tale ipotesi non rientri in quelle oggetto di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n.
28/2010; ha rigettato le istanze di prova orale articolate dalle parti;
ha fissato per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 23/12/2025.
In data 13/12/2025 parte convenuta ha depositato istanza irrituale, con cui ha chiesto che l'udienza del 23/12/2025 fosse rinviata e celebrata in modalità cartolare. Con provvedimento dd. 15/12/2025 il Giudice ha rigettato l'istanza (“considerato, d'altro canto, che la controversia non appare di rilevante complessità, oltreché di natura documentale, come già ritenuto con ordinanza dd. 11/11/2025, con la conseguenza che ai fini della decisione appare idonea l'adozione del modello ex art. 281-sexies c.p.c., che secondo le disposizioni di rito non prevede pagina 7 di 11 l'assegnazione di termine memorie, tenuto peraltro conto che le parti potranno esplicare oralmente in sede di udienza le proprie difese;
considerato che
la stessa parte convenuta si è costituita tardivamente e non ha depositato memoria integrativa ex art. 171-bis co. 4 c.p.c., così rinunciando ad esplicare ulteriori difese in forma scritta nei termini di rito”).
Con la medesima istanza dd. 11/12/2025, inoltre, la parte convenuta ha depositato documenti, senza dedurre alcuna causa di impossibilità incolpevole a produrre la medesima documentazione prima della rimessione della causa in decisione e senza formulare istanza di rimessione in termini. Di tale deposito, dunque, non si tiene conto ai fini della decisione (cfr. ordinanza dd. 15/12/2025 “considerato che la documentazione depositata in allegato a tale istanza appare tardiva, in quanto prodotta dopo la chiusura della fase istruttoria e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione”).
In esito all'udienza del 23/12/2025, udìta la discussione orale, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
***
L'opposizione va in parte accolta, per i motivi di séguito indicati.
Come è pacifico, e hanno stipulato un contratto di Controparte_3 Controparte_1
subappalto, con cui ha assunto l'obbligo di eseguire lavori di posa di cartongesso CP_3
e dipinture alla via Marovich n. 5 – Chirignago (VE).
nello specifico, ha affermato e documentato che le parti il 16/07/2024 Controparte_1 sottoscrissero un “prospetto quotazioni per l'esecuzione/approvazione di lavori in subappalto”, in parte già eseguiti. Ha aggiunto di aver pagato diverse fatture emesse nel corso del rapporto. ha riconosciuto di dovere ancora € 3.818,10 sulla fattura N. 19-FE del Controparte_1
23/07/2024, che recava l'orginale importo di € 12.818,10.
L'opponente ha, invece, negato di dovere alcunché con riguardo alla fattura N. 23-FE del
11/09/2025 di importo € 11.547.77 ed alla fattura N. 32-FE del 12/12/2024 di importo €
1.297,07, in quanto relative a lavori extracapitolato non approvati.
Invero, la stessa ha affermato che le fatture N. 23-FE e 32-FE riguarderebbero CP_3
“lavori extra eseguiti dalla in corso d'opera, così come richiesti Controparte_3
pagina 8 di 11 direttamente dal committente ex art. 1661 cod. civ. (ossia, dalla IE Controparte_6
[...]
La dunque, non ha formulato una allegazione compiuta e specifica relativa al CP_3 conferimento di ulteriori opere in subappalto da parte di tenuto conto che Controparte_1
dalla narrativa dell'atto non è desumibile senza ambiguità se tali opere non siano state piuttosto dedotte in un contratto stipulato in via autonoma tra il committente e Controparte_4 CP_3
[...]
In disparte tale considerazione la tenuto conto anche dell'inammissibilità delle CP_3
istanze di prova orale formulate, nonché della tardività del deposito della documentazione, avvenuto in séguito alla chiusura della fase istruttoria, non ha fornito la prova del titolo azionato rispetto ai lavori extra capitolato. In tal modo la parte non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, così da destituire di fondamento le difese di parte opponente, secondo cui non sarebbe intervenuto alcun accordo su lavorazioni extra capitolato e le forniture di materiale per le opere extra contratto sarebbero state ordinate dalla stessa in CP_3 completa autonomia.
Si aggiunge che il doc. 3 di parte opposta è un prospetto di formazione unilaterale non sottoscritto dalle parti, che non ha valenza probatoria.
Del pari, non si desume univocamente la conclusione di un contratto tra e Controparte_1
relativo a lavori extra nemmeno dalle conversazioni Whatsapp che sarebbero CP_3 intercorse tra le parti e che vengono riportata nella memoria di costituzione della convenuta
“03/05/24, - : mi diceva che c'erano i clienti degli appartamenti che devono Per_3 Per_4 Tes_1 fare lavori extra. Come devo fare?
03/05/24, 17:39 - : Devo fare preventivo a te? Giusto? Per_4
03/05/24, 17:39 - : Fammi sapere grazie Per_4
03/05/24, 17:42 - Matteo Betacostruzioni: Parlo con lui e ti faccio sapere....ma senza sapere fai intanto il conto per noi
(…)
23/05/24, 08:11 - : Abbassamento soffitto cucina appartamento 11 più Veletta lato sx Per_4
pagina 9 di 11 laterale salotto tutto a corpo 1.500 nostra offerta poi devi ricaricare il tuo con materiale grazie
23/05/24, 08:12 - : E appena puoi chiama che ha bisogno di parlarti Per_4 Tes_1
23/05/24, 08:38 - Matteo Betacostruzioni: Parlato
23/05/24, 08:38 - Matteo Betacostruzioni: Io chiedo 2000?
23/05/24, 08:38 - Matteo Betacostruzioni: Col materiale?
23/05/24, 08:38 - Jason: PTT-20240523-WA0011.opus (file allegato)
23/05/24, 08:39 - : PTT-20240523-WA0012.opus (file allegato) Per_4
23/05/24, 08:39 - Matteo Betacostruzioni: 2200?
23/05/24, 08:39 - Jason: PTT-20240523-WA0013.opus (file allegato)
23/05/24, 08:39 - Matteo Betacostruzioni: Lui dice 100 euro di materiale
23/05/24, 08:39 - Matteo Betacostruzioni: Ho già parlato
23/05/24, 08:40 - : PTT-20240523-WA0014.opus (file allegato) Per_4
23/05/24, 08:40 - Matteo Betacostruzioni: Ok grazie
23/05/24, 08:40 - : PTT-20240523-WA0015.opus (file allegato)”. Per_4
In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato e va condannata a pagare il Controparte_1
solo importo di € 3.818,10 di cui ha riconosciuto la debenza, oltre interessi ex D.Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza al saldo, trattandosi di transazioni commerciali.
Si compensano le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di CP_3
in misura notevolmente inferiore alla richiesta, considerato che il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto per € 20.688,67.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
− REVOCA il decreto ingiuntivo N. 349/2025 del 17/03/2025 – R.G. N. 7837/2025
− CONDANNA parte opponente a pagare a parte opposta Controparte_1
Controparte_3
l'importo di € 3.818,10, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 23/07/2024 al saldo
− COMPENSA le spese di lite pagina 10 di 11 Venezia, così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dr. IA BR
pagina 11 di 11
VERBALE DELLA CAUSA N. 11891/2025 R.G.
Oggi 23/12/2025 innanzi al dott. IA BR sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. RI IN per parte attrice;
l'Avv. DI GIOIA RAFFAELE per parte convenuta.
Le parti si richiamano ai propri atti, insistendo nelle istanze e conclusioni formulate e contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c.
ORDINA che le parti precisino le conclusioni e discutano oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, insistendo anche per l'ammissione delle istanze istruttorie, e discutono la causa come in atti.
L'Avv. Di Gioia evidenzia che il credito è fondato su documenti, che dimostrano l'esistenza del fatto costitutivo per quanto attiene ai lavori ordinari, nonché i fatti modificativi per quanto riguarda i lavori extra capitolazione. Ribadisce che i lavori sono stati descritti e schematizzati dal geometra di da cui si evincono anche i lavori extra già eseguiti, il Controparte_1
dettaglio dei prezzi e delle spettanze. Aggiunge che la Beta Costruzione S.r.l. non ha mai manifestato dissenso o contestazione e, di fatto, ha accettato l'opera. I materiali sono stati forniti da , pertanto, per le conclusioni ed argomentazioni già Controparte_2
rassegnate negli scritti difensivi.
L'Avv. Guarinoni contesta quanto dedotto dalla controparte, riportandosi agli atti. Aggiunge che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base delle sole fatture, senza che vi siano documenti contrattuali sottoscritti dalle parti. Il credito non è stato provato nemmeno in sede di pagina 1 di 11 opposizione. Pertanto, gli assunti di controparte con riguardo alle fatture N. 23 e 32 sono rimasti sguarniti di prova.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. IA BR
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 11891/2025
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
IA BR ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 11891/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RI IN
ATTORE contro
(C.F. Controparte_3
), con il patrocinio dell'Avv. DI GIOIA RAFFAELE C.F._1
CONVENUTO
OGGETTO: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché pronunciato in violazione dell'art. 633 cpc e ss. e altresì revocarsi il decreto per tutte le ragioni sopra esposte con tutte le conseguenze di legge;
respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
respingersi le richieste economiche relative alle fatture nr. 23 e 32 del 2024 oggetto del procedimento monitorio poiché non afferenti agli accordi intercorsi tra le parti;
pagina 3 di 11 accogliere la presente opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n. 394/2025 del 17/03/2025, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese”
In via istruttoria
“1) Vero che in data 16.07.2024 il rappresentante legale della Signor Controparte_1
ed il signor titolare della omonima ditta Persona_1 Controparte_3 individuale andavano a redigere e sottoscrivere l'accordo che si Controparte_3
rammostra al testimone (doc. 2) con la promessa che avrebbero esaminato le lavorazioni indicate in arancione e non ancora riconosciute quale debito da onorare da parte della committente;
2) Vero che per l'esecuzione delle opere indicate in arancione nel prospetto del 16.07.2024, il signor tra il febbraio 2024 ed il luglio 2024 provvedeva ad ordinare il materiale CP_3
necessario senza autorizzazione alcuna da parte di Controparte_1
3) Vero che le voci evidenziate in arancione del prospetto del 16.07.2024 (doc. 2) riguardano opere commissionate dalla committente signora alla ditta appaltatrice Persona_2 [...]
di LI TO (TV) mai subappaltate a Controparte_4 Controparte_1
4) Vero che le voci evidenziate in arancione nel prospetto del 16.07.2024 furono oggetto di preventivo approvato e di accordo scritto con Controparte_1
5) Vero che la nel corso dei mesi di marzo 2024 fino al termine dei lavori ha CP_3
trasmesso richieste formali e preventivi di spesa a per i lavori extracontrattuali Controparte_1 evidenziati in arancione nel prospetto doc. 2;
6) Vero che la nel corso dei mesi di marzo 2024 fino al termine dei lavori ha CP_3 chiesto autorizzazione preventiva a per l'esecuzione di opere extra rispetto al Controparte_1
contratto e che ha dato la sua approvazione;
Controparte_1
7) Vero che nei corso dei lavori in questione ha agito in autonomia senza CP_3 coordinamento con in merito all'approvvigionamento dei materiali per i lavori Controparte_1
extra;
8) Vero che il pagamento dei SAL da parte di è sempre avvenuto in Controparte_1
esecuzione di accordi precisi, documentati e con riferimenti puntuali alle lavorazioni effettuate” pagina 4 di 11 per parte convenuta
“Concedere rinvio al fine di esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 co. 6 lett. a) del D.Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010; nel merito: rigettare l'opposizione, poiché palesemente infondata, pretestuosa e temeraria, formulata in maniera meramente dilatoria;
confermare il decreto ingiuntivo di pagamento N. 394/2025 del 17/03/2025 (…); condannare la per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, co. 3 Controparte_1
c.p.c., con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori”
In via istruttoria
“ del titolare della il Controparte_5 Controparte_3
sig. , domiciliato in Jesolo (VE) alla Via Vasco De Gama nr. Controparte_3
4, sui seguenti capitolo di prova:
1) Vero è che la in data 16/02/2024 ha stipulato contratto Controparte_3 di subappalto con la ? Controparte_1
2) Vero è che oggetto del contratto di subappalto riguardava l'esecuzione di diversi lavori di
“solo posa di cartongesso e dipinture” da realizzare nel Comune di Chirignago (VE) alla Via
Marovich n. 5?
3) Vero è che il committente del contratto di subappalto era la IE Controparte_6
[...]
4) Vero è che i lavori eseguiti presso il cantiere di Via Marovich n. 5 venivano realizzati con le forniture messe a disposizione esclusivamente dall'appaltatore ? Controparte_1
5) Vero è che i lavori eseguiti presso il cantiere di Via Marovich n. 5 sono stati tutti eseguiti a regola d'arte?
6) Vero è che il committente del contratto di subappalto, la IE , Controparte_6
in corpo d'opera, ha commissionato dei lavori extra contratto?
7) Vero è che la ha realizzato i lavori extra contratto, così Controparte_3
come richiesto dalla IE , a regola d'arte e nei termini stabiliti Controparte_6
pagina 5 di 11 dallo stesso committente?
8) Vero è che i lavori extra contratto eseguiti presso il cantiere di Via Marovich n. 5 sono stati realizzati con le forniture messe a disposizione esclusivamente dall'appaltatore
[...]
? Controparte_1
INTERROGATORIO del sig. , nato in [...] il [...] (C.F.: Testimone_1
), con domicilio in Eraclea (VE) alla Via Alighieri nr. 44, sui seguenti C.F._2
capitolo di prova:
1) Vero è che la dal mese di marzo 2024 ha iniziato dei Controparte_3
lavori in subappalto per conto della ? Controparte_1
2) Vero è che oggetto del contratto di subappalto riguardava l'esecuzione di diversi lavori di
“solo posa di cartongesso e dipinture” da realizzare nel Comune di Chirignago (VE) alla Via
Marovich n. 5?
3) Vero è che il committente del contratto di subappalto era la IE Controparte_6
[...]
4) Vero è che il committente del contratto di subappalto, la IE , Controparte_6
in corpo d'opera, ha commissionato dei lavori extra contratto?
5) Vero è che i lavori eseguiti presso il cantiere di Via Marovich n. 5 venivano realizzati con le forniture messe a disposizione esclusivamente dall'appaltatore ? Controparte_1
6) Vero è che i lavori eseguiti presso il cantiere di Via Marovich n. 5 sono stati tutti eseguiti a regola d'arte?”
FATTO e DIRITTO
Con decreto monitorio N. 349/2025 del 17/03/2025 – R.G. N. 7837/2025 il Tribunale di
Venezia ha ingiunto a di pagare a di Controparte_1 Controparte_3
la somma di € 20.668,67 oltre accessori e spese, relativi a lavori Controparte_3 di cartongesso e dipinture realizzati in subappalto presso il cantiere sito in Chirignago (VE),
Via Marovich n.
5. ha opposto il decreto ingiuntivo, contestando la domanda di pagamento Controparte_1
formulata da per quanto eccede la somma di € 3.818,10, ed asserendo che le opere CP_3
pagina 6 di 11 eseguite presenterebbero vizi (cfr. p. 11 atto di citazione “In data 9 aprile 2025, la
[...]
in qualità di appaltatore principale, ha ricevuto una comunicazione PEC dalla CP_6 committente finale, signora nella quale venivano formalmente contestati gravi Persona_2 difetti nell'esecuzione dei lavori di cartongesso e pittura realizzati presso la propria abitazione”).
Con decreto dd. 14/07/2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta ed ha disposto la conversione a rito semplificato di cognizione, assegnando all'attrice termine sino al
09/09/2025 ed alla convenuta termine sino al 09/10/2025 per il deposito di memorie integrative degli atti introduttivi.
Parte attrice ha depositato memoria integrativa il 27/08/2025.
Parte convenuta, costituitasi tardivamente il 26/07/2025 non ha depositato alcuna ulteriore memoria. La parte ha chiesto la conferma del titolo monitorio, negando la sussistenza di vizi delle opere.
All'udienza del 23/10/2025 il Giudice ha formulato proposta conciliativa, non accettata dalle parti.
Alla successiva udienza del 11/12/2025, fallito il tentativo di conciliazione, non richiesti dalle parti i termini per ulteriori memorie ex art. 281-duodecies co. 4 c.p.c., il Giudice si è riservato sulle istanze istruttorie articolate dalle parti.
Con ordinanza dd. 11/12/2025 il Giudice ha ritenuto che la controversia abbia ad oggetto un appalto e che tale ipotesi non rientri in quelle oggetto di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n.
28/2010; ha rigettato le istanze di prova orale articolate dalle parti;
ha fissato per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 23/12/2025.
In data 13/12/2025 parte convenuta ha depositato istanza irrituale, con cui ha chiesto che l'udienza del 23/12/2025 fosse rinviata e celebrata in modalità cartolare. Con provvedimento dd. 15/12/2025 il Giudice ha rigettato l'istanza (“considerato, d'altro canto, che la controversia non appare di rilevante complessità, oltreché di natura documentale, come già ritenuto con ordinanza dd. 11/11/2025, con la conseguenza che ai fini della decisione appare idonea l'adozione del modello ex art. 281-sexies c.p.c., che secondo le disposizioni di rito non prevede pagina 7 di 11 l'assegnazione di termine memorie, tenuto peraltro conto che le parti potranno esplicare oralmente in sede di udienza le proprie difese;
considerato che
la stessa parte convenuta si è costituita tardivamente e non ha depositato memoria integrativa ex art. 171-bis co. 4 c.p.c., così rinunciando ad esplicare ulteriori difese in forma scritta nei termini di rito”).
Con la medesima istanza dd. 11/12/2025, inoltre, la parte convenuta ha depositato documenti, senza dedurre alcuna causa di impossibilità incolpevole a produrre la medesima documentazione prima della rimessione della causa in decisione e senza formulare istanza di rimessione in termini. Di tale deposito, dunque, non si tiene conto ai fini della decisione (cfr. ordinanza dd. 15/12/2025 “considerato che la documentazione depositata in allegato a tale istanza appare tardiva, in quanto prodotta dopo la chiusura della fase istruttoria e la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione”).
In esito all'udienza del 23/12/2025, udìta la discussione orale, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
***
L'opposizione va in parte accolta, per i motivi di séguito indicati.
Come è pacifico, e hanno stipulato un contratto di Controparte_3 Controparte_1
subappalto, con cui ha assunto l'obbligo di eseguire lavori di posa di cartongesso CP_3
e dipinture alla via Marovich n. 5 – Chirignago (VE).
nello specifico, ha affermato e documentato che le parti il 16/07/2024 Controparte_1 sottoscrissero un “prospetto quotazioni per l'esecuzione/approvazione di lavori in subappalto”, in parte già eseguiti. Ha aggiunto di aver pagato diverse fatture emesse nel corso del rapporto. ha riconosciuto di dovere ancora € 3.818,10 sulla fattura N. 19-FE del Controparte_1
23/07/2024, che recava l'orginale importo di € 12.818,10.
L'opponente ha, invece, negato di dovere alcunché con riguardo alla fattura N. 23-FE del
11/09/2025 di importo € 11.547.77 ed alla fattura N. 32-FE del 12/12/2024 di importo €
1.297,07, in quanto relative a lavori extracapitolato non approvati.
Invero, la stessa ha affermato che le fatture N. 23-FE e 32-FE riguarderebbero CP_3
“lavori extra eseguiti dalla in corso d'opera, così come richiesti Controparte_3
pagina 8 di 11 direttamente dal committente ex art. 1661 cod. civ. (ossia, dalla IE Controparte_6
[...]
La dunque, non ha formulato una allegazione compiuta e specifica relativa al CP_3 conferimento di ulteriori opere in subappalto da parte di tenuto conto che Controparte_1
dalla narrativa dell'atto non è desumibile senza ambiguità se tali opere non siano state piuttosto dedotte in un contratto stipulato in via autonoma tra il committente e Controparte_4 CP_3
[...]
In disparte tale considerazione la tenuto conto anche dell'inammissibilità delle CP_3
istanze di prova orale formulate, nonché della tardività del deposito della documentazione, avvenuto in séguito alla chiusura della fase istruttoria, non ha fornito la prova del titolo azionato rispetto ai lavori extra capitolato. In tal modo la parte non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, così da destituire di fondamento le difese di parte opponente, secondo cui non sarebbe intervenuto alcun accordo su lavorazioni extra capitolato e le forniture di materiale per le opere extra contratto sarebbero state ordinate dalla stessa in CP_3 completa autonomia.
Si aggiunge che il doc. 3 di parte opposta è un prospetto di formazione unilaterale non sottoscritto dalle parti, che non ha valenza probatoria.
Del pari, non si desume univocamente la conclusione di un contratto tra e Controparte_1
relativo a lavori extra nemmeno dalle conversazioni Whatsapp che sarebbero CP_3 intercorse tra le parti e che vengono riportata nella memoria di costituzione della convenuta
“03/05/24, - : mi diceva che c'erano i clienti degli appartamenti che devono Per_3 Per_4 Tes_1 fare lavori extra. Come devo fare?
03/05/24, 17:39 - : Devo fare preventivo a te? Giusto? Per_4
03/05/24, 17:39 - : Fammi sapere grazie Per_4
03/05/24, 17:42 - Matteo Betacostruzioni: Parlo con lui e ti faccio sapere....ma senza sapere fai intanto il conto per noi
(…)
23/05/24, 08:11 - : Abbassamento soffitto cucina appartamento 11 più Veletta lato sx Per_4
pagina 9 di 11 laterale salotto tutto a corpo 1.500 nostra offerta poi devi ricaricare il tuo con materiale grazie
23/05/24, 08:12 - : E appena puoi chiama che ha bisogno di parlarti Per_4 Tes_1
23/05/24, 08:38 - Matteo Betacostruzioni: Parlato
23/05/24, 08:38 - Matteo Betacostruzioni: Io chiedo 2000?
23/05/24, 08:38 - Matteo Betacostruzioni: Col materiale?
23/05/24, 08:38 - Jason: PTT-20240523-WA0011.opus (file allegato)
23/05/24, 08:39 - : PTT-20240523-WA0012.opus (file allegato) Per_4
23/05/24, 08:39 - Matteo Betacostruzioni: 2200?
23/05/24, 08:39 - Jason: PTT-20240523-WA0013.opus (file allegato)
23/05/24, 08:39 - Matteo Betacostruzioni: Lui dice 100 euro di materiale
23/05/24, 08:39 - Matteo Betacostruzioni: Ho già parlato
23/05/24, 08:40 - : PTT-20240523-WA0014.opus (file allegato) Per_4
23/05/24, 08:40 - Matteo Betacostruzioni: Ok grazie
23/05/24, 08:40 - : PTT-20240523-WA0015.opus (file allegato)”. Per_4
In definitiva, il decreto ingiuntivo va revocato e va condannata a pagare il Controparte_1
solo importo di € 3.818,10 di cui ha riconosciuto la debenza, oltre interessi ex D.Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza al saldo, trattandosi di transazioni commerciali.
Si compensano le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di CP_3
in misura notevolmente inferiore alla richiesta, considerato che il decreto ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto per € 20.688,67.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza ritenute inammissibili ovvero rigettate, così decide:
− REVOCA il decreto ingiuntivo N. 349/2025 del 17/03/2025 – R.G. N. 7837/2025
− CONDANNA parte opponente a pagare a parte opposta Controparte_1
Controparte_3
l'importo di € 3.818,10, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 23/07/2024 al saldo
− COMPENSA le spese di lite pagina 10 di 11 Venezia, così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dr. IA BR
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