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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7266/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. BERTOLA PIETRO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione di inabilità civile
***
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%).
Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, lo rende attualmente invalido civile in misura pari al 100% con decorrenza da GIUGNO 2022. Il CTU ha così concluso: “Apparato osteoarticolare:
Scoliosi dorso-lombare a largo raggio con gibbo dorsale. Riferita dolente la palpazione sul rachide cervico-dorso-lombare. Limitato di oltre 1/3 il movimento di flessione del tronco. Limitati per oltre
1/3 i movimenti di abduzione ed extrarotazione degli arti superiori ed anche bilateralmente.
Ginocchia a morfotipo varo con limitazione antalgica della flessione possibile sino a circa 70°.
Succulenza delle caviglie da insufficienza venosa. Polso sinistro radializzato da pregressa frattura.
Rizoartrosi mano destra e sinistra. Esiti di ferita lacero-contusa a carico dell'avambraccio sinistro
(1/3 inferiore regione flessoria), con vizio di atteggiamento del 4 e 5 dito come da pregressa lesione traumatica del nervo ulnare con presenza di disestesie Deambulazione disturbata. Indossa presidio igienico. Sulla scorta della documentazione medica esaminata e dall'attuale controllo clinico e da quanto relazionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, si riconosce alla ricorrente una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con decorrenza giugno 2022.” Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche l'assenza di contestazioni delle parti.
Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto per la pensione di inabilità civile con decorrenza dal GIUGNO 2022. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il
Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne
l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della CP_1 prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
Essendo la decorrenza del diritto successiva alla domanda amministrativa (16.12.2021), le spese di lite vanno compensate.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 28.06.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la pensione di inabilità civile con decorrenza da GIUGNO 2022 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi o CP_1 rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 24.01.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo