Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1187.
(Computo del termine).
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni e' computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.
(Computo del termine).
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni e' computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.
Commentari • 22
- 1. Cassazione civile n. 11391/1995https://www.brocardi.it/ · 224.14156
(massima n. 1) L'art. 1187 c.c. il quale, richiamando l'art. 2963 c.c., prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo costituisce una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, […]
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Giurisprudenza • 157
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 30/09/2024, n. 321Provvedimento: […] In ordine al rilievo 2 Ires l'Ufficio osserva che nella fattispecie non risulta applicabile l'art. 1187 c.c. nella parte in cui prevede la proroga del termine che cade in un giorno festivo. […]Leggi di più...
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