Articolo 1187 del Codice civile
Articolo 1130Articolo 1121
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19 aprile 1942
Art. 1187.

(Computo del termine).

Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni e' computato secondo le disposizioni dell'art. 2963.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.

E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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