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Articolo 2 della Legge 23 aprile 1952, n. 451
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Legge 23 aprile 1952, n. 451
Articolo 2 della Legge 23 aprile 1952, n. 451
Versione
17 maggio 1952
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 17 maggio 1952
Vedi fonte istituzionale
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