Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 866
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    L'intimazione ad adempiere impugnata non fa riferimento a cartelle di pagamento ma a due intimazioni di pagamento notificate dall'ente riscossore. La produzione documentale con la prova delle notifiche non è stata contestata dal ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa creditoria

    Il termine di prescrizione dei tributi locali è di cinque anni. La pretesa creditoria per l'anno 2015 sarebbe decaduta il 31 dicembre 2020 e per l'anno 2016 il 31 dicembre 2021. Tuttavia, vi è prova della notifica di un atto di accertamento per il 2015 non opposto e successivamente sono state notificate le intimazioni di pagamento che hanno interrotto la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 866
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 866
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo