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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 866/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TO IA MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4056/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202303822014782091648202 TARES 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202303822014782091648202 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione ad adempiere n. 202303822014782091648202 per un importo di € 3.254,04, comprensivo di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica, afferente a diverse cartelle di pagamento, tutte presuntivamente notificate, aventi ad oggetto il presunto omesso pagamento della tassa smaltimento rifiuto e tributo provinciale anni 2015 e 2016 (ex TARES e TARSU).
Eccepisce l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall'A.
T.I. e, dunque, del credito vantato.
Resistente_1 s.p.a. la quale chiede l'autorizzazione a chiamare in causa l'ente impositore per le eccezioni di merito per le quali sussiste un'esclusiva legittimazione passiva del Comune di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione ad adempiere non fa riferimento a cartelle di pagamento ma a due intimazioni di pagamento.
L'ente riscossore, una volta ricevuto il ruolo dal Comune di Catania, ha notificato l' intimazione n.
202103821275761834656676 e n. 202103821276481838162939 prodotte in atti.
l termine di prescrizione dei tributi locali, quali IMU e TASI e TARI TARSU, è pari ad anni cinque. Orbene nel caso di specie, atteso che il tributo è relativo all' anno 2015 - 2016 la relativa pretesa creditoria sarebbe decaduta rispettivamente il 31 dicembre dell'anno 2020-2021.
Vi è prova agli atti della la not ing n 20170382421640000106020 in data 31.03.2019 per tari 2015 non opposta.
Successivamente sono state notificate le intimazioni di pagamento richiamate nell'atto impugnato che hanno interrotto la prescrizione.
La produzione documentale con la prova delle notifiche non è stata contestata dal ricorrente che nulla ha interloquito a seguito della produzione.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico di parte ricorrente e distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€650,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
SA M. ST
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TO IA MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4056/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202303822014782091648202 TARES 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202303822014782091648202 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione ad adempiere n. 202303822014782091648202 per un importo di € 3.254,04, comprensivo di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica, afferente a diverse cartelle di pagamento, tutte presuntivamente notificate, aventi ad oggetto il presunto omesso pagamento della tassa smaltimento rifiuto e tributo provinciale anni 2015 e 2016 (ex TARES e TARSU).
Eccepisce l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall'A.
T.I. e, dunque, del credito vantato.
Resistente_1 s.p.a. la quale chiede l'autorizzazione a chiamare in causa l'ente impositore per le eccezioni di merito per le quali sussiste un'esclusiva legittimazione passiva del Comune di Catania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione ad adempiere non fa riferimento a cartelle di pagamento ma a due intimazioni di pagamento.
L'ente riscossore, una volta ricevuto il ruolo dal Comune di Catania, ha notificato l' intimazione n.
202103821275761834656676 e n. 202103821276481838162939 prodotte in atti.
l termine di prescrizione dei tributi locali, quali IMU e TASI e TARI TARSU, è pari ad anni cinque. Orbene nel caso di specie, atteso che il tributo è relativo all' anno 2015 - 2016 la relativa pretesa creditoria sarebbe decaduta rispettivamente il 31 dicembre dell'anno 2020-2021.
Vi è prova agli atti della la not ing n 20170382421640000106020 in data 31.03.2019 per tari 2015 non opposta.
Successivamente sono state notificate le intimazioni di pagamento richiamate nell'atto impugnato che hanno interrotto la prescrizione.
La produzione documentale con la prova delle notifiche non è stata contestata dal ricorrente che nulla ha interloquito a seguito della produzione.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico di parte ricorrente e distratte in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€650,00 oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
SA M. ST