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2 gennaio 1992
2 gennaio 1992
Art. 4. 1. I decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono contenere disposizioni idonee a garantire l'autenticita' del registro, anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924 :
"Art. 646. - I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzioni o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilita' e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti al preventivo esame del Ministero delle finanze (ragioneria generale).
Quando occorra sentire su detti progetti il Consiglio di Stato, viene a questo comunicato lo schema concordato col Ministero suddetto.
I decreti reali e ministeriali che approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col Ministro delle finanze.
Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione dell'accordo preso col Ministro medesimo.
Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del Consiglio di Stato, quando sia intervenuto".
Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924 :
"Art. 646. - I progetti di regolamento di pubblica amministrazione, d'istruzioni o di altre disposizioni di carattere continuativo, concernenti la contabilita' e i servizi amministrativi che abbiano con essa attinenza, debbono essere sottoposti al preventivo esame del Ministero delle finanze (ragioneria generale).
Quando occorra sentire su detti progetti il Consiglio di Stato, viene a questo comunicato lo schema concordato col Ministero suddetto.
I decreti reali e ministeriali che approvano i regolamenti, le istruzioni o le disposizioni di cui sopra, vengono emanati di concerto col Ministro delle finanze.
Negli altri provvedimenti, che non abbiano forma di decreto, deve farsi menzione dell'accordo preso col Ministro medesimo.
Deve inoltre farsi sempre menzione del parere del Consiglio di Stato, quando sia intervenuto".
Commentari • 4
- 1. Gli istituti del processo telematico nella gerarchia delle fonti anche sovranazionaliGiuseppe Fichera · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 2.1660404
[…] Il primo passo di quella che oggi può definirsi, senza tema di smentita, la più importante riforma strutturale intervenuta sul processo civile negli ultimi trent'anni, si fa tradizionalmente risalire alla ormai lontanissima legge 2 dicembre 1991, n. 399-Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria, che modificando l'art. 28 disp. att. c.p.c., affidò al ministro della Giustizia il compito di disciplinare i registri di cancelleria con la previsione, per la prima volta, della possibilità che il registro civile fosse “tenuto in forma automatizzata” (art. 4, della legge n. 399 del 1991). […]
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 09/01/2024, n. 51Provvedimento: N. R.G. 1472/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati Dott. BE Massimo GO Presidente Dott. MA ES RE Consigliere rel. Dott. Francesca Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa DA Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con sede in Milano, Via Chiaravalle 7, in persona del Liquidatore e Legale Rappresentante avv. Paola Emilia Mora, (C.F. CodiceFiscale_1 , come da visura camerale allegata (doc. A2), difesa dalla stessa, avv. Paola Emilia Mora, (C.F. C.F._2 , ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via …Leggi di più...
- art. 147 d.p.r. 115/2002·
- interruzione prescrizione·
- legittimazione attiva·
- art. 18 L.F.·
- art. 96 c.p.c.·
- reclamo avverso sentenza fallimento·
- accessorietà credito·
- concordato preventivo·
- onere della prova·
- prescrizione credito