TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/11/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 168 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1 P.IVA_1 gli avv.ti Michele Mauceri e Salvatore Maiolino
-appellante- contro
C.F. ), in giudizio con l'avv. Gianni Fragassi Controparte_1 C.F._1
-appellato- avverso la sentenza n. 665/2019, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
1586/2019, pubblicata in data 11/12/2019.
***
OGGETTO: Deposito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'APPELLANTE: v. p. 26-27 atto di appello.
- PER L'APPELLATO: “1) Rigettare l'appello interposto dalla in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza del Giudice di Pace di Teramo;
2) Condannare parte appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; 3) Condannare la appellante al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
1 SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il presente giudizio trae origine dall'azione intrapresa in primo grado da onde Controparte_1
Parte ottenere la condanna di (di seguito “ ) al risarcimento del danno per il furto Parte_1
Parte occorsogli durante la permanenza nella struttura alberghiera di in data 10/08/2018. Parte I-1.1. Si è costituita nel primo grado concludendo per la improcedibilità, la inammissibilità e il rigetto dell'avversa domanda.
I-1.2. Con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha accolto la domanda del CP_1
Parte condannando al pagamento della somma di euro 3.200,00, oltre interessi dal fatto al saldo, con vittoria delle spese del primo grado. Parte I-2. Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello, affidando il gravame ai motivi di appello di seguito sintetizzati:
I. nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio: all'udienza del
23/09/2019 il giudice di pace avrebbe erroneamente consentito il deposito di memorie istruttorie ex art. 320, comma 4, c.p.c., senza peraltro tentare la conciliazione;
II. violazione e falsa applicazione degli artt. 1783, 1784 e 1227 c.c.: il giudice di primo grado avrebbe anzitutto errato nel far riferimento all'art. 1784 c.c., palesemente inapplicabile al caso di specie;
quanto all'art. 1783 c.c., poi, la decisione sarebbe erronea, stante l'insufficiente dimostrazione dei fatti costitutivi in presenza dei quali sussiste la responsabilità ex recepto dell'albergatore e, in ogni caso, il primo giudice non avrebbe potuto liquidare il danno secondo il valore del bene, tenuto conto della limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1783 c.c.; inoltre, quanto all'art. 1227 c.c., del tutto incongruamente il
Giudice di Pace di Teramo avrebbe escluso il concorso colposo del tenuto conto CP_1 che lo stesso si era rifiutato di utilizzare la cassaforte pur presente nella stanza.
I-3. Si è costituito in grado di appello concludendo per il rigetto del gravame e la Controparte_1 condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione a seguito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/06/2025 al cui esito, con ordinanza del 30/06/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 20/10/2025.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-5. Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
Come emerge dagli atti del fascicolo di ufficio di primo grado:
2 Parte
- la convenuta si è costituita mediante deposito della comparsa di risposta in data
13/07/2019;
- nel corso della udienza del 15/07/2019 la difesa della convenuta ha chiesto rinvio per discussione con termine per note conclusionali, opponendosi ad eventuali avverse richieste di rinvio per integrazioni documentali;
la difesa dell'attore ha invece, tra l'altro, chiesto la concessione di termine per la definitiva articolazione dei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c.;
- all'esito della ridetta udienza il Giudice di Pace ha disposto termine per la rinnovazione della convenzione di negoziazione assistita e ha rinviato al 23/09/2019 “anche per
l'articolazione dei mezzi istruttori”;
- nel corso dell'udienza del 23/09/2019 la difesa della convenuta si è opposta alla richiesta di mezzi istruttori, sull'assunto che non ne fosse necessaria l'assunzione; l'attore ha invece depositato le memorie ex art. 320 c.p.c. chiedendo l'ammissione delle richieste ivi articolate;
- il giudice di prime cure ha disposto così l'ammissione delle prove, rinviando per la loro assunzione all'udienza del 21/10/2019;
- solo in questa sede la difesa della convenuta ha eccepito la nullità procedurale dovuta al deposito delle memorie, con conseguente declaratoria di tardività da parte del Giudice di
Pace, con ordinanza adottata a verbale dell'udienza del 21/10/2019.
II-5.1. Così richiamati i fatti di causa, deve evidenziarsi anzitutto che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 157 c.p.c. Anche a voler ammettere che il deposito della memoria sia avvenuta in spregio alle scansioni procedurali del rito innanzi al giudice di pace, infatti, la difesa della convenuta avrebbe dovuto eccepirlo nel corso della stessa udienza del
23/09/2019.
II-5.2. Il primo giudice ha disposto il rinvio della prima udienza al fine di rinnovare la convenzione di negoziazione assistita, sull'implicito presupposto della improcedibilità della domanda. Sicché, al momento in cui la difesa dell'originario attore ha depositato le memorie ex art. 320, comma 4, c.p.c., deve ritenersi che il procedimento fosse ancora pendente nella fase della prima udienza ex art. 320
c.p.c., con la conseguenza che in alcuna preclusione è intercorso il CP_1
II-6. Altresì infondato è il secondo motivo di gravame.
II-6.1. Con riguardo al riferimento, contenuto in sentenza, all'art. 1784 c.c., deve rilevarsi come dalla semplice lettura del provvedimento emerge con assoluta e incontrovertibile chiarezza che Parte l'intera ratio decidendi si fondi sul disposto dell'art. 1783 c.c. La responsabilità di è stata infatti affermata alla luce del solo fatto dell'introduzione del bracciale nella struttura, “anche senza la consegna” (p. 3 – sentenza di primo grado).
II-6.2. In ordine alla violazione dell'art. 1783 c.c. deve osservarsi come la decisione del primo
3 giudice si sia fondata su una lettura coordinata delle risultanze istruttorie, offerte sia mediante prove precostituite che all'esito dell'assunzione delle prove orali, che risulta congrua, sufficiente e condivisibile.
Il gravame proposto, infatti, si limita a dedurre lungamente sull'insufficienza dei singoli elementi probatori posti a fondamento della decisione, in ciò peraltro reiterando anche argomentazioni già spese nel primo grado, senza tuttavia offrire alcun elemento idoneo a incrinare la capacità inferenziale degli elementi istruttori enucleati dal primo giudice a fondamento della decisione.
Deve infatti rilevarsi come dall'insieme delle risultanze istruttorie sia emersa la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie. A tale conclusione il giudice di prime cure è giunto all'esito di un iter argomentativo logico e ponderato, che in questa sede si ritiene di dover recepire integralmente.
II-6.3. Con riferimento al limite quantitativo del risarcimento, deve evidenziarsi che sarebbe stato Parte onere di indicare quale sarebbe stato il limite di “cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata” (art. 1783, comma 3, c.c.) e dimostrare che tale limite era inferiore all'importo liquidato
(euro 3.200,00). In assenza di tali indispensabili allegazioni difensive, deve ritenersi che quanto liquidato dal primo giudice sia rimasto entro gli anzidetti limiti di legge.
II-6.4. Neppure sussiste la lamentata violazione dell'art. 1227 c.c., tenuto conto che la responsabilità dell'albergatore si fonda sul mero fatto storico dell'introduzione del bene nella stanza e che, in ogni caso, non è emersa una condotta colposa in capo al non potendosi ritenere CP_1 suo onere quello di fare impiego della cassaforte.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Alla luce delle ragioni sin qui esposte l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata.
III-9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; valori medi per tutte le fasi).
III-9.1. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. dell'appellato, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
4 In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'appellante.
III-10. Il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con il presente provvedimento, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.
228).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da
[...] nei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
- RIGETTA l'appello per le ragioni esposte in parte motiva, con integrale conferma della sentenza n. 665/2019, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente
R.G. n. 1586/2019, pubblicata in data 11/12/2019;
- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 grado di appello, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre alle spese generali,
CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianni Fragassi, dichiaratosi antistatario;
- DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Teramo il 3 novembre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice LU Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies, 352 c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di secondo grado iscritta al n. 168 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1 P.IVA_1 gli avv.ti Michele Mauceri e Salvatore Maiolino
-appellante- contro
C.F. ), in giudizio con l'avv. Gianni Fragassi Controparte_1 C.F._1
-appellato- avverso la sentenza n. 665/2019, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente R.G. n.
1586/2019, pubblicata in data 11/12/2019.
***
OGGETTO: Deposito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'APPELLANTE: v. p. 26-27 atto di appello.
- PER L'APPELLATO: “1) Rigettare l'appello interposto dalla in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza del Giudice di Pace di Teramo;
2) Condannare parte appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; 3) Condannare la appellante al pagamento delle Parte_1 spese del giudizio, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE, SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO, MOTIVI DI APPELLO E
1 SVOLGIMENTO DEL SECONDO GRADO.
I-1. Il presente giudizio trae origine dall'azione intrapresa in primo grado da onde Controparte_1
Parte ottenere la condanna di (di seguito “ ) al risarcimento del danno per il furto Parte_1
Parte occorsogli durante la permanenza nella struttura alberghiera di in data 10/08/2018. Parte I-1.1. Si è costituita nel primo grado concludendo per la improcedibilità, la inammissibilità e il rigetto dell'avversa domanda.
I-1.2. Con la sentenza gravata il giudice di prime cure ha accolto la domanda del CP_1
Parte condannando al pagamento della somma di euro 3.200,00, oltre interessi dal fatto al saldo, con vittoria delle spese del primo grado. Parte I-2. Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello, affidando il gravame ai motivi di appello di seguito sintetizzati:
I. nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio: all'udienza del
23/09/2019 il giudice di pace avrebbe erroneamente consentito il deposito di memorie istruttorie ex art. 320, comma 4, c.p.c., senza peraltro tentare la conciliazione;
II. violazione e falsa applicazione degli artt. 1783, 1784 e 1227 c.c.: il giudice di primo grado avrebbe anzitutto errato nel far riferimento all'art. 1784 c.c., palesemente inapplicabile al caso di specie;
quanto all'art. 1783 c.c., poi, la decisione sarebbe erronea, stante l'insufficiente dimostrazione dei fatti costitutivi in presenza dei quali sussiste la responsabilità ex recepto dell'albergatore e, in ogni caso, il primo giudice non avrebbe potuto liquidare il danno secondo il valore del bene, tenuto conto della limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1783 c.c.; inoltre, quanto all'art. 1227 c.c., del tutto incongruamente il
Giudice di Pace di Teramo avrebbe escluso il concorso colposo del tenuto conto CP_1 che lo stesso si era rifiutato di utilizzare la cassaforte pur presente nella stanza.
I-3. Si è costituito in grado di appello concludendo per il rigetto del gravame e la Controparte_1 condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I-4. La causa di secondo grado, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione a seguito dello scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/06/2025 al cui esito, con ordinanza del 30/06/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 20/10/2025.
II. ESAME DEL GRAVAME.
II-5. Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
Come emerge dagli atti del fascicolo di ufficio di primo grado:
2 Parte
- la convenuta si è costituita mediante deposito della comparsa di risposta in data
13/07/2019;
- nel corso della udienza del 15/07/2019 la difesa della convenuta ha chiesto rinvio per discussione con termine per note conclusionali, opponendosi ad eventuali avverse richieste di rinvio per integrazioni documentali;
la difesa dell'attore ha invece, tra l'altro, chiesto la concessione di termine per la definitiva articolazione dei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c.;
- all'esito della ridetta udienza il Giudice di Pace ha disposto termine per la rinnovazione della convenzione di negoziazione assistita e ha rinviato al 23/09/2019 “anche per
l'articolazione dei mezzi istruttori”;
- nel corso dell'udienza del 23/09/2019 la difesa della convenuta si è opposta alla richiesta di mezzi istruttori, sull'assunto che non ne fosse necessaria l'assunzione; l'attore ha invece depositato le memorie ex art. 320 c.p.c. chiedendo l'ammissione delle richieste ivi articolate;
- il giudice di prime cure ha disposto così l'ammissione delle prove, rinviando per la loro assunzione all'udienza del 21/10/2019;
- solo in questa sede la difesa della convenuta ha eccepito la nullità procedurale dovuta al deposito delle memorie, con conseguente declaratoria di tardività da parte del Giudice di
Pace, con ordinanza adottata a verbale dell'udienza del 21/10/2019.
II-5.1. Così richiamati i fatti di causa, deve evidenziarsi anzitutto che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 157 c.p.c. Anche a voler ammettere che il deposito della memoria sia avvenuta in spregio alle scansioni procedurali del rito innanzi al giudice di pace, infatti, la difesa della convenuta avrebbe dovuto eccepirlo nel corso della stessa udienza del
23/09/2019.
II-5.2. Il primo giudice ha disposto il rinvio della prima udienza al fine di rinnovare la convenzione di negoziazione assistita, sull'implicito presupposto della improcedibilità della domanda. Sicché, al momento in cui la difesa dell'originario attore ha depositato le memorie ex art. 320, comma 4, c.p.c., deve ritenersi che il procedimento fosse ancora pendente nella fase della prima udienza ex art. 320
c.p.c., con la conseguenza che in alcuna preclusione è intercorso il CP_1
II-6. Altresì infondato è il secondo motivo di gravame.
II-6.1. Con riguardo al riferimento, contenuto in sentenza, all'art. 1784 c.c., deve rilevarsi come dalla semplice lettura del provvedimento emerge con assoluta e incontrovertibile chiarezza che Parte l'intera ratio decidendi si fondi sul disposto dell'art. 1783 c.c. La responsabilità di è stata infatti affermata alla luce del solo fatto dell'introduzione del bracciale nella struttura, “anche senza la consegna” (p. 3 – sentenza di primo grado).
II-6.2. In ordine alla violazione dell'art. 1783 c.c. deve osservarsi come la decisione del primo
3 giudice si sia fondata su una lettura coordinata delle risultanze istruttorie, offerte sia mediante prove precostituite che all'esito dell'assunzione delle prove orali, che risulta congrua, sufficiente e condivisibile.
Il gravame proposto, infatti, si limita a dedurre lungamente sull'insufficienza dei singoli elementi probatori posti a fondamento della decisione, in ciò peraltro reiterando anche argomentazioni già spese nel primo grado, senza tuttavia offrire alcun elemento idoneo a incrinare la capacità inferenziale degli elementi istruttori enucleati dal primo giudice a fondamento della decisione.
Deve infatti rilevarsi come dall'insieme delle risultanze istruttorie sia emersa la sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie. A tale conclusione il giudice di prime cure è giunto all'esito di un iter argomentativo logico e ponderato, che in questa sede si ritiene di dover recepire integralmente.
II-6.3. Con riferimento al limite quantitativo del risarcimento, deve evidenziarsi che sarebbe stato Parte onere di indicare quale sarebbe stato il limite di “cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata” (art. 1783, comma 3, c.c.) e dimostrare che tale limite era inferiore all'importo liquidato
(euro 3.200,00). In assenza di tali indispensabili allegazioni difensive, deve ritenersi che quanto liquidato dal primo giudice sia rimasto entro gli anzidetti limiti di legge.
II-6.4. Neppure sussiste la lamentata violazione dell'art. 1227 c.c., tenuto conto che la responsabilità dell'albergatore si fonda sul mero fatto storico dell'introduzione del bene nella stanza e che, in ogni caso, non è emersa una condotta colposa in capo al non potendosi ritenere CP_1 suo onere quello di fare impiego della cassaforte.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Alla luce delle ragioni sin qui esposte l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata.
III-9. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; valori medi per tutte le fasi).
III-9.1. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. dell'appellato, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
4 In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'appellante.
III-10. Il rigetto del gravame costituisce il presupposto, del quale si dà atto con il presente provvedimento, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n.
228).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello promosso da
[...] nei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
- RIGETTA l'appello per le ragioni esposte in parte motiva, con integrale conferma della sentenza n. 665/2019, emessa dal Giudice di Pace di Teramo all'esito del giudizio avente
R.G. n. 1586/2019, pubblicata in data 11/12/2019;
- CONDANNA l'appellante alla refusione, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 grado di appello, che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre alle spese generali,
CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Gianni Fragassi, dichiaratosi antistatario;
- DICHIARA che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Teramo il 3 novembre 2025.
IL GIUDICE
LU Bordin
5