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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6786/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 13 settembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6786/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il giorno 7 ottobre 1966, codice fiscale: Parte_1
, residente in Paternò, via delle Rose ed elettivamente domiciliata, ai C.F._1 fini del presente ricorso, in Palermo via del Bersagliere n.8, presso lo studio dell'avvocato
Fabrizio Catalano dal quale è rappresentata per procura in atti
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vagliasindi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: conservazione diritti ex art. 25, comma 6 bis d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 giugno 2023 parte ricorrente ha chiesto “Disattesa
e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Emessi i provvedimenti di rito. - Ritenere
e dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione e/o revoca del riconoscimento di
pagina 1 di 5 soggetto portatore di handicap grave accertato con il verbale sanitario del 05/09/2016 -
Ritenere e dichiarare che la sig.ra , in base all'art 25 della legge 114/20214, Parte_1
ha diritto alla conservazione di tutti i diritti collegati al riconoscimento della condizione di portatrice di handicap grave”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Al riguardo, ha premesso che l'istituto convenuto, con provvedimento datato
22.11.2022, spedito con raccomandata del 05.12.2022, ha rigettato la richiesta di permesso retribuito spettante ai lavorati disabili/portatori di handicap, con la motivazione che “i giorni di riposo in base alla l. competono solo in caso di handicap grave”. Numer_1
Ha esposto che, con ricorso amministrativo in data 3 febbraio 2023, ha impugnato tale provvedimento, lamentandone l'infondatezza e l'illegittimità, riferendo che l'istituto non ha evaso detto ricorso.
Ha dedotto che, a seguito dell'accertamento sanitario condotto il 23 agosto 2016,
(domanda n 3930707209030) è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità, con revisione della valutazione sanitaria nel mese di agosto 2017, ha riferito tuttavia di non aver ricevuto alcuna convocazione per sottoporsi alla visita di revisione, apprendendo della revoca della prestazione per l'asserita assenza alla visita di revisione fissata per il giorno
29 ottobre 2018 in occasione del rigetto della domanda dei permessi.
Ha riferito di avere pertanto controllato la propria cassetta postale, accedendo al portale , così emergendo che la raccomandata - contenente l'invito alla visita di CP_1
revisione – non era stata mai recapitata perché inviata ad un indirizzo di residenza errato, in via Imperatore Federico 26, Palermo - e restituita con l'indicazione “sconosciuto”.
Ha precisato di non essere più residente a tale indirizzo da ottobre 2016, avendo dapprima trasferito la residenza nel comune di Ragalna e dal 29.06.2017 in quello di Paternò
e di avere anche comunicato tale trasferimento all'istituto che, infatti, ha inviato al nuovo indirizzo di residenza diverse comunicazioni fra cui - in data 19.09.2017 (e, quindi, precedentemente alla comunicazione di invito a visita di revisione) anche il riconoscimento a fruire dei benefici di cui alla legge n 104/1992 per periodi successivi alla prescritta visita di revisione.
Ha richiamato quanto disposto dalla legge 114/2014 circa la conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura nelle more pagina 2 di 5 dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione con onere di convocazione a carico dell'istituto.
Ha concluso che pertanto deve ritenersi allo stato ancora portatrice di handicap grave e che il provvedimento con cui le è stata negata la richiesta di permesso di cui all'art 33 della legge 104/1992 è illegittima.
L'ente di previdenza si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data
8 febbraio 2024 ed ha chiesto “… accertare e dichiarare l'eventuale tardività, inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso, anche ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica del ricorso medesimo, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ex art. 445 bis CPC. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L.
326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento del beneficio azionato e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 13 settembre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto dispone l'art. 25, comma 6 bis, d.l.
90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi
pagina 3 di 5 di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ( . CP_1
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la visita di revisione non ha avuto luogo per ragioni imputabili unicamente all'istituto che ha inviato alla ricorrente la convocazione a visita al precedente indirizzo di residenza (via Imperatore
Federico, 26 - Palermo) e non a quello corrente in provincia di Catania sicché la comunicazione non è stata recapitata (vd. certificato di residenza e corrispondenza in atti).
Per tale ragione, deve ritenersi che la ricorrente, nelle more della revisione, ex art. 25
d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014, abbia conservato tutti i diritti connessi al riconoscimento dello status di disabilità ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 avvenuto con verbale sanitario del 5 settembre 2016, senza che la mancata revisione in sede amministrativa possa equipararsi ad accertamento sanitario negativo.
Appare superfluo, pertanto, disporre la prosecuzione delle operazioni peritali disposte con ordinanza del 26 febbraio 2024 ai fini dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di disabile grave ex art. 3, comma 3 legge
104/1992, mai iniziate attesa la reiterata mancata presentazione a visita della ricorrente, in ragione della tempestiva istanza di revoca di detta ordinanza.
Più precisamente, lo svolgimento delle operazioni peritali non appare necessario, considerando il contenuto delle domande attoree e la mancata, rituale formulazione da parte dell'istituto resistente di domanda riconvenzionale di accertamento negativo dello status di disabilità grave in capo alla ricorrente, essendosi limitato l'istituto a contestare il possesso dei requisiti sanitari ex lege 104/1992, anche tenendo conto della relazione ctu definitiva del
24.08.2023 depositata nel procedimento ATP R.G. n. 12191/2022 con la quale la ricorrente non è stata riconosciuta invalida, come per altro confermato – senza rinnovazione della perizia - anche in fase di opposizione nel procedimento recante n.r.g. 11015/2023, come verificato tramite cancelleria (sentenza n. 1755/2024 del 29 marzo 2024, est. dott.ssa
Nicosia).
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve trovare accoglimento e deve dichiararsi che la ricorrente, nelle more della revisione e della rituale convocazione a visita da parte dell'istituto, conserva tutti i diritti acquisiti con il riconoscimento dello status di disabile ex art. 3, comma 3 legge 104/1992, già riconosciutole con verbale del 5 settembre 2016.
pagina 4 di 5 Le peculiarità del caso in esame e le ragioni amministrative dell'accoglimento del ricorso con riguardo alla disabilità della ricorrente a fronte dell'accertata insussistenza dello stato di invalidità della medesima – sia pure in diverso giudizio – giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 15 giugno 2023 nei confronti dell' in persona
[...] CP_1
del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente, ex art. 25, comma 6 bis d.l.
90/2014 convertito in legge 114/2014, nelle more della visita di revisione, conserva tutti i diritti acquisiti con il riconoscimento dello status di disabile ex art. 3, comma 3 legge 104/1992, già riconosciutole con verbale del 5 settembre
2016;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 7 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 13 settembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6786/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il giorno 7 ottobre 1966, codice fiscale: Parte_1
, residente in Paternò, via delle Rose ed elettivamente domiciliata, ai C.F._1 fini del presente ricorso, in Palermo via del Bersagliere n.8, presso lo studio dell'avvocato
Fabrizio Catalano dal quale è rappresentata per procura in atti
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vagliasindi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: conservazione diritti ex art. 25, comma 6 bis d.l. 90/2014 conv. in l. 114/2014
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 giugno 2023 parte ricorrente ha chiesto “Disattesa
e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Emessi i provvedimenti di rito. - Ritenere
e dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione e/o revoca del riconoscimento di
pagina 1 di 5 soggetto portatore di handicap grave accertato con il verbale sanitario del 05/09/2016 -
Ritenere e dichiarare che la sig.ra , in base all'art 25 della legge 114/20214, Parte_1
ha diritto alla conservazione di tutti i diritti collegati al riconoscimento della condizione di portatrice di handicap grave”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Al riguardo, ha premesso che l'istituto convenuto, con provvedimento datato
22.11.2022, spedito con raccomandata del 05.12.2022, ha rigettato la richiesta di permesso retribuito spettante ai lavorati disabili/portatori di handicap, con la motivazione che “i giorni di riposo in base alla l. competono solo in caso di handicap grave”. Numer_1
Ha esposto che, con ricorso amministrativo in data 3 febbraio 2023, ha impugnato tale provvedimento, lamentandone l'infondatezza e l'illegittimità, riferendo che l'istituto non ha evaso detto ricorso.
Ha dedotto che, a seguito dell'accertamento sanitario condotto il 23 agosto 2016,
(domanda n 3930707209030) è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità, con revisione della valutazione sanitaria nel mese di agosto 2017, ha riferito tuttavia di non aver ricevuto alcuna convocazione per sottoporsi alla visita di revisione, apprendendo della revoca della prestazione per l'asserita assenza alla visita di revisione fissata per il giorno
29 ottobre 2018 in occasione del rigetto della domanda dei permessi.
Ha riferito di avere pertanto controllato la propria cassetta postale, accedendo al portale , così emergendo che la raccomandata - contenente l'invito alla visita di CP_1
revisione – non era stata mai recapitata perché inviata ad un indirizzo di residenza errato, in via Imperatore Federico 26, Palermo - e restituita con l'indicazione “sconosciuto”.
Ha precisato di non essere più residente a tale indirizzo da ottobre 2016, avendo dapprima trasferito la residenza nel comune di Ragalna e dal 29.06.2017 in quello di Paternò
e di avere anche comunicato tale trasferimento all'istituto che, infatti, ha inviato al nuovo indirizzo di residenza diverse comunicazioni fra cui - in data 19.09.2017 (e, quindi, precedentemente alla comunicazione di invito a visita di revisione) anche il riconoscimento a fruire dei benefici di cui alla legge n 104/1992 per periodi successivi alla prescritta visita di revisione.
Ha richiamato quanto disposto dalla legge 114/2014 circa la conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura nelle more pagina 2 di 5 dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione con onere di convocazione a carico dell'istituto.
Ha concluso che pertanto deve ritenersi allo stato ancora portatrice di handicap grave e che il provvedimento con cui le è stata negata la richiesta di permesso di cui all'art 33 della legge 104/1992 è illegittima.
L'ente di previdenza si è costituito tempestivamente con memoria depositata in data
8 febbraio 2024 ed ha chiesto “… accertare e dichiarare l'eventuale tardività, inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso, anche ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza, e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica del ricorso medesimo, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ex art. 445 bis CPC. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L.
326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento del beneficio azionato e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 13 settembre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Al riguardo, è sufficiente richiamare quanto dispone l'art. 25, comma 6 bis, d.l.
90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi
pagina 3 di 5 di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ( . CP_1
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la visita di revisione non ha avuto luogo per ragioni imputabili unicamente all'istituto che ha inviato alla ricorrente la convocazione a visita al precedente indirizzo di residenza (via Imperatore
Federico, 26 - Palermo) e non a quello corrente in provincia di Catania sicché la comunicazione non è stata recapitata (vd. certificato di residenza e corrispondenza in atti).
Per tale ragione, deve ritenersi che la ricorrente, nelle more della revisione, ex art. 25
d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014, abbia conservato tutti i diritti connessi al riconoscimento dello status di disabilità ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 avvenuto con verbale sanitario del 5 settembre 2016, senza che la mancata revisione in sede amministrativa possa equipararsi ad accertamento sanitario negativo.
Appare superfluo, pertanto, disporre la prosecuzione delle operazioni peritali disposte con ordinanza del 26 febbraio 2024 ai fini dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di disabile grave ex art. 3, comma 3 legge
104/1992, mai iniziate attesa la reiterata mancata presentazione a visita della ricorrente, in ragione della tempestiva istanza di revoca di detta ordinanza.
Più precisamente, lo svolgimento delle operazioni peritali non appare necessario, considerando il contenuto delle domande attoree e la mancata, rituale formulazione da parte dell'istituto resistente di domanda riconvenzionale di accertamento negativo dello status di disabilità grave in capo alla ricorrente, essendosi limitato l'istituto a contestare il possesso dei requisiti sanitari ex lege 104/1992, anche tenendo conto della relazione ctu definitiva del
24.08.2023 depositata nel procedimento ATP R.G. n. 12191/2022 con la quale la ricorrente non è stata riconosciuta invalida, come per altro confermato – senza rinnovazione della perizia - anche in fase di opposizione nel procedimento recante n.r.g. 11015/2023, come verificato tramite cancelleria (sentenza n. 1755/2024 del 29 marzo 2024, est. dott.ssa
Nicosia).
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve trovare accoglimento e deve dichiararsi che la ricorrente, nelle more della revisione e della rituale convocazione a visita da parte dell'istituto, conserva tutti i diritti acquisiti con il riconoscimento dello status di disabile ex art. 3, comma 3 legge 104/1992, già riconosciutole con verbale del 5 settembre 2016.
pagina 4 di 5 Le peculiarità del caso in esame e le ragioni amministrative dell'accoglimento del ricorso con riguardo alla disabilità della ricorrente a fronte dell'accertata insussistenza dello stato di invalidità della medesima – sia pure in diverso giudizio – giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 15 giugno 2023 nei confronti dell' in persona
[...] CP_1
del legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente, ex art. 25, comma 6 bis d.l.
90/2014 convertito in legge 114/2014, nelle more della visita di revisione, conserva tutti i diritti acquisiti con il riconoscimento dello status di disabile ex art. 3, comma 3 legge 104/1992, già riconosciutole con verbale del 5 settembre
2016;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 7 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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