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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/12/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6288.20218 R.G. TRA
, in persona del Rettore pro tempore, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. , C.F._1 presso il cui ufficio di in via Dei Mille is. 221, è domiciliata, Pt_1 parte opponente E
con l'avv. Monica Fazio del Foro di Milano (C.F. Controparte_1
, in virtù di procura allegata al ricorso per ingiunzione C.F._2 parte opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione. In fatto e in diritto
, in persona del Rettore pro tempore, (C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. , C.F._1 presso il cui ufficio di in via Dei Mille is. 221, é, ope legis, domiciliata, proponeva Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1297/2018 emesso dal Tribunale di Messina in data 17.7.2018 e notificato in data 19.10.2018 per mezzo del quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della la somma di euro 718.935,14, oltre interessi legali ex art. 4 e 5 D. Controparte_1 Lgs. n. 231/2002, nonché gli interessi anatocistici sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 c.c., e spese notarili, nonché le spese ed i compensi del procedimento, liquidati rispettivamente in euro 870,00 ed in euro 5.441,00, oltre accessori. Parte opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della
[...]
deduceva che già nel 2014 l' aveva aderito Controparte_1 Parte_1 alla convenzione Consip s.p.a. per l'affidamento dei “Servizi di Facility Management Light” delle Strutture Universitarie, aggiudicata a AL s.p.a. che, in data 17.10.2017, aveva ceduto il credito maturato alla che avverso tale atto di cessione aveva formulato Controparte_1 opposizione ai sensi dell'art. 117 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; che, con nota dell'11.12.2017, aveva informato AL s.p.a. che, per le fatture relative al bimestre settembre/ottobre 2017, gli importi sarebbero stati versati a mezzo bonifico sul conto intestato alla stessa AL s.p.a. presso Monte dei Paschi di Siena e non anche alla che, in data 24.07.2018, la Controparte_1
aveva emesso fattura n. 9009075 relativa a “interessi ritardo pag. a debitore” Controparte_1 per un importo di € 2.833,97, rifiutata dall' e, in data 25.10.2018, una seconda nota di debito CP_2 per interessi su ritardo pagamento a debitore pari a € 8.568,08, anch'essa rifiutata dall' . CP_2 Premesso ciò, parte opponente evidenziava l'assenza di legittimazione attiva in capo alla atteso che nella specie non era intervenuta alcuna cessione dei crediti fondanti Controparte_1 il ricorso monitorio e che, dopo l'opposizione alla cessione, AL s.p.a. aveva anche indicato un nuovo conto corrente su cui effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni convenute in contratto in corso di esecuzione e da eseguire;
in subordine, eccepiva l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria per le ragioni indicate a margine di ogni singola fattura.
1 In particolare:
- per le fatture inerenti ai crediti di Mantalidea oggetto di presunta cessione, vengono dettagliate 1) quelle liquidate a Mantalidea s.p.a. per i servizi prestati dalla consorziata Con.
[...]
2) quelle utilizzate per il pagamento diretto da parte dell'Ateneo dei lavoratori della CP_3
a seguito dell'intervento sostitutivo in favore dei lavoratori che non Parte_3 avevano percepito la retribuzione dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, e 3) quelle riguardanti il servizio di gestione degli impianti elevatori, effettuato tramite i servizi di Facility Management;
- per le fatture emesse dalla ditta AL s.p.a. per le attività di pulizia e igiene ambientale svolte dalla subappaltatrice e dalla consorziata Con. Controparte_4 [...]
parte opponente evidenziava che durante il periodo di validità contrattuale erano stati CP_3 attivati n. 3 interventi sostitutivi in favore dei lavoratori della e che, per Parte_3 procedere al pagamento delle retribuzioni dei già menzionati lavoratori relative ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2017, erano state utilizzate le fatture n. 113106 del 18.09.2017, 116200 del 13.11.2017 e 116213 del 13.11.2017, relative agli immobili nei quali aveva operato la subappaltatrice;
- per le fatture emesse dalla Ditta Manital s.p.a. (mandataria) per i servizi di Facility Managment Uffici 3 – Lotto 12 - per la gestione degli impianti elevatori, con riferimento al periodo gennaio 2016 – giugno 2018, parte opponente osservava che le stesse erano state contestate dall' in quanto nel calcolo del canone bimestrale risultavano inseriti anche Parte_1 impianti elevatori fermi e/o non attivi;
che, peraltro, erano emerse delle discrepanze tra l'importo bimestrale previsto in convenzione e quanto inserito in fattura;
che residuavano per l'anno 2016 crediti esigibili per la somma di euro 23.117,66, per l'anno 2017 per euro 45.270,28, per l'anno 2018 per euro 7.347,44, per un totale fi euro 72.438,94.
- per le fatture inerenti ai crediti Eni Gas e Luce s.p.a. ceduti alla Controparte_1
l'opponente evidenziava che in data 18.10.2017 era stato notificato all'
[...] Parte_1
l'atto di cessione del credito tra Eni Gas e Luce e che da un controllo Controparte_1 amministrativo contabile non erano emerse pendenze debitorie nei confronti di Eni;
che i crediti erano comunque estinti per prescrizione ex art. 2948 c.c. Si costituiva in giudizio la la quale contestava quanto ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito;
chiariva che il contratto in forza del quale era stato richiesto il pagamento delle forniture non fosse più in corso di esecuzione al momento della cessione dei crediti rifiutata dall'Ateneo ceduto;
che, nelle more del giudizio, il credito ceduto da ENI Gas e Luce s.p.a. era venuto meno in ragione del pagamento estintivo;
che il credito ceduto da AL s.p.a., invece, in forza di parziali pagamenti intervenuti nelle more del giudizio, si era ridotto alla data del 13.03.2019 ad € 263.717,19 a titolo di sorte capitale e ad € 43.001,53 a titolo di interessi. Pertanto, parte opposta rappresentava le seguenti conclusioni: “Nel merito: 1) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1297 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Messina in data 18/07/18. 2) rigettare l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;
3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione. In via subordinata: condannare l' , a titolo di inadempienza contrattuale al Controparte_5 pagamento della residua somma che, alla data del 13/03/19, ammonta ad € 263.717,19, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D. Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D. Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D. Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”. All'udienza del 14.03.2019 il Giudice rinviava il processo al 9.04.2020 concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie. Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 parte opponente, rispetto alla carenza di legittimazione attiva della si riportava a quanto già dichiarato nel proprio Controparte_1
2 atto introduttivo e inoltre deduceva “che non potesse ritenersi fondato il rilievo di controparte secondo cui il contratto in forza del quale si chiede il pagamento oggi non sia più in corso di esecuzione”; precisava che l'opposizione alla cessione del credito non era mai stata contestata dalla cedente e dalla cessionaria;
che non v'era evidenza che le stesse avessero proceduto alla notificazione di un atto di cessione dopo che era venuta meno l'esecuzione del contratto fonte dei crediti oggetto di cessione;
che la AL aveva anche dato indicazioni sulle modalità di corresponsione dei successivi pagamenti;
nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 l' chiedeva, in Parte_1 via istruttoria, l'ammissione in giudizio della produzione dei seguenti documenti:
- la nota prot. n. 31912 del 29.3.2019, con la quale il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali dell' attestava che “la Convenzione Consip Facility Parte_1 Management (…) al momento della notifica della cessione del credito era in essere nella sua interezza ed è tutt'ora in atto limitatamente al Polo e all'Emiciclo del Dipartimento Pt_4 CP_6
”;
[...]
- la nota prot. n. 36031 del 10.4.2019, con la quale l' comunicava Controparte_7 all'Unità Organizzativa – Affari Legali e Contenzioso, Avv. D. Donato, di non avere “ancora provveduto al pagamento della fattura n. E176026321 del 28.7.2017, emessa dalla Eni Gas e Luce S.p.A. e ceduta alla come da elenco allegato alla nota prot. n. 84273 del Controparte_1 5.11.2018”;
- la nota prot. n. 36443 dell'11.4.2019, avente per oggetto la manutenzione degli impianti elevatori, con la quale il Dipartimento Amministrativo Servizi Tecnici dell'Università, nel richiamare il contenuto della nota prot. n. 82419 del 26.10.2018, riferiva che “successivamente a tale data la Ditta Manital S.p.A. ha trasmesso alcune Note di credito richieste che hanno consentito la liquidazione di alcune fatture precedentemente contestate”, specificando, nel dettaglio, le fatture regolarizzate da parte dell'impresa. Nella medesima memoria parte opponente chiedeva di essere ammessa a provare per testi le seguenti circostanze:
1) vero che, in forza della documentazione che si rammostra al teste sub doc. 50 - 59, la società cedente AL SPA forniva all'Università opponente le prestazioni di cui alle fatture sub doc. 2 – 49 che pure si rammostrano;
2) vero che, le prestazioni di cui all'ordinativo prot. 13601 del 3/03/14 che si rammostra al teste sub doc. 50 venivano prorogate, come da ultima comunicazione proroga tecnica dall'1/11/18 per massimo 6 mesi e con clausola risolutiva espressa;
3) vero che, in esito alla notifica del decreto ingiuntivo e dell'opposizione, il credito ceduto da Eni Gas e Luce SPA è stato interamente corrisposto ed il credito ceduto da CP_8 si è ridotto, alla data del 13/03/19, ad € 263.717,19 a titolo di sorte capitale e ad € 43.001,53 a
[...] titolo di interessi come da doc. A che si rammostra al teste. Nella memoria ex art 183, comma 6, n. 3 parte opposta, esaminata la documentazione prodotta dalla parte opponente, osservava che nella nota prot. 31912 controparte non aveva prodotto il rifiuto di cessione;
la fattura E176026321 indicata nella nota prot. 36031 era stata interamente saldata;
che le fatture descritte nella nota prot. 36443 non erano state azionate ed erano state comunque interamente saldate. L'udienza del 9.04.2020, a causa dell'emergenza Covid-19, era rinviata d'ufficio dapprima al 11.3.2021 e poi alla data del 18.03.2021 con la trattazione cartolare. Nelle rispettive note, le parti si riportavano e insistevano su quanto già dedotto ed eccepito. In data 18.03.2021 il Giudice dava atto che le parti avevano depositato le note scritte e ammetteva, con ordinanza, i documenti prodotti dall'opponente con la memoria dell'11/15 novembre 2019, i documenti prodotti dall'opposta con la memoria del 29 novembre 2019 e ammetteva la prova testimoniale articolata dall'opposta nell'ultima memoria con i testi ivi indicati e rinviava per l'escussione di quest'ultimi all'udienza del 13.01.2022. All'udienza del 09.06.2022 si procedeva all'escussione dei testi;
era escusso il testimone la causa era, poi, rinviata all'udienza del 12.01.2023 per la prosecuzione prova;
Testimone_1
3 escussi testimoni il G.O.P. designato rimetteva gli atti al Presidente di Sezione che fissava l'udienza dell'8.05.2025 per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 8.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e si riportavano ai propri atti e verbali di causa;
il Giudice ordinava la discussione orale e fissava l'udienza dell'11.12.2025 assegnando il termine per note conclusive. Parte opponente nelle note depositate insisteva sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della e sull'infondatezza nel merito delle pretese creditorie. Controparte_1 Parte opposta, di contro, nelle note conclusive depositate, evidenziava che il credito ingiunto e ceduto da Eni Gas e Luce fosse stato – nelle more - interamente corrisposto;
mentre residuava parzialmente il credito ceduto da AL s.p.a. Inoltre, il contratto di cessione aveva avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale, i relativi interessi di moratori maturati e maturandi;
rappresentava come fossero dovuti anche gli interessi anatocistici ai sensi dell'articolo 1283 c.c. Infine, sull'efficacia delle cessioni, argomentava l'inapplicabilità agli Atenei delle norme prescritte dagli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923. L'udienza dell'11.12.2025 era con decreto anticipata al 4.12.2025. In data 4.12.2025, le parti discutevano oralmente e la causa e il Presidente designato formulava riserva di deposito della sentenza entro 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. L'opposizione in esame è in parte fondata nel merito e ciò per quanto di ragione;
per una restante porzione va dichiarata, invece, la cessazione della materia del contendere. Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposta – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. S.U. n. 7448/93, Cass. n. 4121/01; Cass. n. 15339/00). In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda. Ciò esplica, in particolare, i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova, che incombe sempre ei qui dicit. È noto, poi, che ai sensi dell'art. 2697 c.c. come interpretato in combinato disposto con il 1218 c.c. dalla ormai unanimemente condivisa sentenza n° 13533/2001 a S.U., è onere del creditore che ingiunge, provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto con una determinata prestazione, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento altrui, ed è invece, onere del debitore dimostrare l'esistenza del fatto estintivo consistente nell'adempimento o nella sopravvenienza di un fattore a lui non imputabile che ha impedito l'adempimento. È preliminare, pertanto, accertare la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, valutare la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall' opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto. Orbene, con ricorso monitorio del 3.7.2018 l'odierna parte opposta ha allegato di essere creditrice dell'odierna opponente della somma di euro 696.911,11 (oltre interessi moratori pari, alla data del 4.6.2018, alla somma di euro 22.023,22) in forza dei crediti vantati dalle società AL s.p.a. e ENI Gas e Luce s.p.a. nei confronti dell' e ceduti alla stessa;
Parte_1 il giudice adito emetteva ingiunzione di pagamento opposta nella presente sede. Come riconosciuto dalla stessa parte opposta all'esito del pagamento dei crediti già ceduti da ENI Gas e Luce s.p.a., devono ritenersi oggetto di controversia i soli crediti derivanti dalla cessione di AL s.p.a., fermo l'ulteriore rilievo, contenuto nella memoria conclusionale della parte opposta (con evidente connotazioni confessorie), che l'importo di tali crediti (in contesa)
4 è pari ad € 263.717,19 (oltre accessori a titolo di interessi di mora); se ne ricava correlativamente il venir meno della materia del contendere per la porzione di crediti appena indicata. Orbene, l'odierna opponente non ha mai contestato di aver ricevuto i servizi e le prestazioni rese da AL s.p.a. (per attività di pulizia e igiene ambientale e manutenzione degli impianti elevatori) indicati nelle fatture poste – in uno ai contratti di cessione - a fondamento del ricorso monitorio e, quindi, della domanda di parte opposta (e pretesa creditrice); ha, però, allegato e documentato di aver formulato opposizione alla cessione dei crediti della AL s.p.a. alla odierna parte opposta;
con la citazione in opposizione l' ha, infatti, compiutamente Parte_1 documentato l'opposizione alla cessione dei crediti intervenuta tra AL s.p.a. e odierna parte opposta e ritualmente comunicata e notificata a quest'ultima a mezzo pec il 7.11.2017 al prot. 80692, nonché a mezzo ufficiale giudiziario il 22.11.2017 al prot. 85447; se ne ricava logicamente, anche in forza del tenore della pec protocollata il 5.2.2018 dall'odierna opponente e spedita dalla cedente AL s.p.a. (nella quale quest'ultima, dopo aver preso atto dell'opposizione, ha indicato il conto corrente utile per il versamento dei corrispettivi delle forniture e dei servizi in essere), il difetto di legittimazione ad agire per l'esazione dei crediti in capo all'odierna parte opposta. Infine, l' può legittimamente giovarsi – e in concreto ciò ha fatto nel Parte_1 caso in ispecie - dell'istituto dell'opposizione alla cessione (dei crediti) disciplinato dall'art. 117 comma 5 del dlgs. n. 163 del 2006, oggi art. 106 comma 13 del dlgs n. 50 del 2016, in ragione del fatto che trattasi di amministrazione pubblica;
il contratto, fonte delle ragioni creditorie controverse e cedute, era anche in essere al momento della cessione (impugnata con l'opposizione); circostanza quest'ultima (il fatto che il contratto d'appalto fosse in corso di esecuzione) che si ricava dalla stessa pec inviata all'odierna opponente dalla cedente AL s.p.a. già su indicata e risalente al 5.2.2018. Il decreto ingiuntivo opposto va, allora, revocato. Le spese seguono la soccombenza sicché parte opposta va condannata al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite liquidate secondo tariffa vigente, il valore della controversia, parametri minimi per tutte le fasi del giudizio
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6288/2018 promossa dall' , in persona del Rettore pro tempore, (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. P.IVA_1
, presso il cui ufficio di in via Dei Mille is. 221, è domiciliata, parte C.F._1 Pt_1 opponente, nei confronti di con l'avv. Monica Fazio del Foro di Milano Controparte_1
(C.F. , parte opposta, disattesa ogni contraria istanza e difesa così C.F._2 provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere nella misura indicata in parte motiva;
b) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 14.598,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato per euro 843,00 e diritti per euro 27,00. Così deciso in Messina, il 29.12.2025 Il Presidente di Sezione (dott. U. Scavuzzo)
5
, in persona del Rettore pro tempore, (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. , C.F._1 presso il cui ufficio di in via Dei Mille is. 221, è domiciliata, Pt_1 parte opponente E
con l'avv. Monica Fazio del Foro di Milano (C.F. Controparte_1
, in virtù di procura allegata al ricorso per ingiunzione C.F._2 parte opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione. In fatto e in diritto
, in persona del Rettore pro tempore, (C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. , C.F._1 presso il cui ufficio di in via Dei Mille is. 221, é, ope legis, domiciliata, proponeva Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1297/2018 emesso dal Tribunale di Messina in data 17.7.2018 e notificato in data 19.10.2018 per mezzo del quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della la somma di euro 718.935,14, oltre interessi legali ex art. 4 e 5 D. Controparte_1 Lgs. n. 231/2002, nonché gli interessi anatocistici sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284 c.c., e spese notarili, nonché le spese ed i compensi del procedimento, liquidati rispettivamente in euro 870,00 ed in euro 5.441,00, oltre accessori. Parte opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della
[...]
deduceva che già nel 2014 l' aveva aderito Controparte_1 Parte_1 alla convenzione Consip s.p.a. per l'affidamento dei “Servizi di Facility Management Light” delle Strutture Universitarie, aggiudicata a AL s.p.a. che, in data 17.10.2017, aveva ceduto il credito maturato alla che avverso tale atto di cessione aveva formulato Controparte_1 opposizione ai sensi dell'art. 117 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; che, con nota dell'11.12.2017, aveva informato AL s.p.a. che, per le fatture relative al bimestre settembre/ottobre 2017, gli importi sarebbero stati versati a mezzo bonifico sul conto intestato alla stessa AL s.p.a. presso Monte dei Paschi di Siena e non anche alla che, in data 24.07.2018, la Controparte_1
aveva emesso fattura n. 9009075 relativa a “interessi ritardo pag. a debitore” Controparte_1 per un importo di € 2.833,97, rifiutata dall' e, in data 25.10.2018, una seconda nota di debito CP_2 per interessi su ritardo pagamento a debitore pari a € 8.568,08, anch'essa rifiutata dall' . CP_2 Premesso ciò, parte opponente evidenziava l'assenza di legittimazione attiva in capo alla atteso che nella specie non era intervenuta alcuna cessione dei crediti fondanti Controparte_1 il ricorso monitorio e che, dopo l'opposizione alla cessione, AL s.p.a. aveva anche indicato un nuovo conto corrente su cui effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni convenute in contratto in corso di esecuzione e da eseguire;
in subordine, eccepiva l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria per le ragioni indicate a margine di ogni singola fattura.
1 In particolare:
- per le fatture inerenti ai crediti di Mantalidea oggetto di presunta cessione, vengono dettagliate 1) quelle liquidate a Mantalidea s.p.a. per i servizi prestati dalla consorziata Con.
[...]
2) quelle utilizzate per il pagamento diretto da parte dell'Ateneo dei lavoratori della CP_3
a seguito dell'intervento sostitutivo in favore dei lavoratori che non Parte_3 avevano percepito la retribuzione dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, e 3) quelle riguardanti il servizio di gestione degli impianti elevatori, effettuato tramite i servizi di Facility Management;
- per le fatture emesse dalla ditta AL s.p.a. per le attività di pulizia e igiene ambientale svolte dalla subappaltatrice e dalla consorziata Con. Controparte_4 [...]
parte opponente evidenziava che durante il periodo di validità contrattuale erano stati CP_3 attivati n. 3 interventi sostitutivi in favore dei lavoratori della e che, per Parte_3 procedere al pagamento delle retribuzioni dei già menzionati lavoratori relative ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2017, erano state utilizzate le fatture n. 113106 del 18.09.2017, 116200 del 13.11.2017 e 116213 del 13.11.2017, relative agli immobili nei quali aveva operato la subappaltatrice;
- per le fatture emesse dalla Ditta Manital s.p.a. (mandataria) per i servizi di Facility Managment Uffici 3 – Lotto 12 - per la gestione degli impianti elevatori, con riferimento al periodo gennaio 2016 – giugno 2018, parte opponente osservava che le stesse erano state contestate dall' in quanto nel calcolo del canone bimestrale risultavano inseriti anche Parte_1 impianti elevatori fermi e/o non attivi;
che, peraltro, erano emerse delle discrepanze tra l'importo bimestrale previsto in convenzione e quanto inserito in fattura;
che residuavano per l'anno 2016 crediti esigibili per la somma di euro 23.117,66, per l'anno 2017 per euro 45.270,28, per l'anno 2018 per euro 7.347,44, per un totale fi euro 72.438,94.
- per le fatture inerenti ai crediti Eni Gas e Luce s.p.a. ceduti alla Controparte_1
l'opponente evidenziava che in data 18.10.2017 era stato notificato all'
[...] Parte_1
l'atto di cessione del credito tra Eni Gas e Luce e che da un controllo Controparte_1 amministrativo contabile non erano emerse pendenze debitorie nei confronti di Eni;
che i crediti erano comunque estinti per prescrizione ex art. 2948 c.c. Si costituiva in giudizio la la quale contestava quanto ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito;
chiariva che il contratto in forza del quale era stato richiesto il pagamento delle forniture non fosse più in corso di esecuzione al momento della cessione dei crediti rifiutata dall'Ateneo ceduto;
che, nelle more del giudizio, il credito ceduto da ENI Gas e Luce s.p.a. era venuto meno in ragione del pagamento estintivo;
che il credito ceduto da AL s.p.a., invece, in forza di parziali pagamenti intervenuti nelle more del giudizio, si era ridotto alla data del 13.03.2019 ad € 263.717,19 a titolo di sorte capitale e ad € 43.001,53 a titolo di interessi. Pertanto, parte opposta rappresentava le seguenti conclusioni: “Nel merito: 1) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1297 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Messina in data 18/07/18. 2) rigettare l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;
3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione. In via subordinata: condannare l' , a titolo di inadempienza contrattuale al Controparte_5 pagamento della residua somma che, alla data del 13/03/19, ammonta ad € 263.717,19, oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D. Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D. Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D. Lgs. n. 192 del 9/11/12. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite”. All'udienza del 14.03.2019 il Giudice rinviava il processo al 9.04.2020 concedendo i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie. Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 parte opponente, rispetto alla carenza di legittimazione attiva della si riportava a quanto già dichiarato nel proprio Controparte_1
2 atto introduttivo e inoltre deduceva “che non potesse ritenersi fondato il rilievo di controparte secondo cui il contratto in forza del quale si chiede il pagamento oggi non sia più in corso di esecuzione”; precisava che l'opposizione alla cessione del credito non era mai stata contestata dalla cedente e dalla cessionaria;
che non v'era evidenza che le stesse avessero proceduto alla notificazione di un atto di cessione dopo che era venuta meno l'esecuzione del contratto fonte dei crediti oggetto di cessione;
che la AL aveva anche dato indicazioni sulle modalità di corresponsione dei successivi pagamenti;
nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 l' chiedeva, in Parte_1 via istruttoria, l'ammissione in giudizio della produzione dei seguenti documenti:
- la nota prot. n. 31912 del 29.3.2019, con la quale il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale e Servizi Generali dell' attestava che “la Convenzione Consip Facility Parte_1 Management (…) al momento della notifica della cessione del credito era in essere nella sua interezza ed è tutt'ora in atto limitatamente al Polo e all'Emiciclo del Dipartimento Pt_4 CP_6
”;
[...]
- la nota prot. n. 36031 del 10.4.2019, con la quale l' comunicava Controparte_7 all'Unità Organizzativa – Affari Legali e Contenzioso, Avv. D. Donato, di non avere “ancora provveduto al pagamento della fattura n. E176026321 del 28.7.2017, emessa dalla Eni Gas e Luce S.p.A. e ceduta alla come da elenco allegato alla nota prot. n. 84273 del Controparte_1 5.11.2018”;
- la nota prot. n. 36443 dell'11.4.2019, avente per oggetto la manutenzione degli impianti elevatori, con la quale il Dipartimento Amministrativo Servizi Tecnici dell'Università, nel richiamare il contenuto della nota prot. n. 82419 del 26.10.2018, riferiva che “successivamente a tale data la Ditta Manital S.p.A. ha trasmesso alcune Note di credito richieste che hanno consentito la liquidazione di alcune fatture precedentemente contestate”, specificando, nel dettaglio, le fatture regolarizzate da parte dell'impresa. Nella medesima memoria parte opponente chiedeva di essere ammessa a provare per testi le seguenti circostanze:
1) vero che, in forza della documentazione che si rammostra al teste sub doc. 50 - 59, la società cedente AL SPA forniva all'Università opponente le prestazioni di cui alle fatture sub doc. 2 – 49 che pure si rammostrano;
2) vero che, le prestazioni di cui all'ordinativo prot. 13601 del 3/03/14 che si rammostra al teste sub doc. 50 venivano prorogate, come da ultima comunicazione proroga tecnica dall'1/11/18 per massimo 6 mesi e con clausola risolutiva espressa;
3) vero che, in esito alla notifica del decreto ingiuntivo e dell'opposizione, il credito ceduto da Eni Gas e Luce SPA è stato interamente corrisposto ed il credito ceduto da CP_8 si è ridotto, alla data del 13/03/19, ad € 263.717,19 a titolo di sorte capitale e ad € 43.001,53 a
[...] titolo di interessi come da doc. A che si rammostra al teste. Nella memoria ex art 183, comma 6, n. 3 parte opposta, esaminata la documentazione prodotta dalla parte opponente, osservava che nella nota prot. 31912 controparte non aveva prodotto il rifiuto di cessione;
la fattura E176026321 indicata nella nota prot. 36031 era stata interamente saldata;
che le fatture descritte nella nota prot. 36443 non erano state azionate ed erano state comunque interamente saldate. L'udienza del 9.04.2020, a causa dell'emergenza Covid-19, era rinviata d'ufficio dapprima al 11.3.2021 e poi alla data del 18.03.2021 con la trattazione cartolare. Nelle rispettive note, le parti si riportavano e insistevano su quanto già dedotto ed eccepito. In data 18.03.2021 il Giudice dava atto che le parti avevano depositato le note scritte e ammetteva, con ordinanza, i documenti prodotti dall'opponente con la memoria dell'11/15 novembre 2019, i documenti prodotti dall'opposta con la memoria del 29 novembre 2019 e ammetteva la prova testimoniale articolata dall'opposta nell'ultima memoria con i testi ivi indicati e rinviava per l'escussione di quest'ultimi all'udienza del 13.01.2022. All'udienza del 09.06.2022 si procedeva all'escussione dei testi;
era escusso il testimone la causa era, poi, rinviata all'udienza del 12.01.2023 per la prosecuzione prova;
Testimone_1
3 escussi testimoni il G.O.P. designato rimetteva gli atti al Presidente di Sezione che fissava l'udienza dell'8.05.2025 per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 8.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e si riportavano ai propri atti e verbali di causa;
il Giudice ordinava la discussione orale e fissava l'udienza dell'11.12.2025 assegnando il termine per note conclusive. Parte opponente nelle note depositate insisteva sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della e sull'infondatezza nel merito delle pretese creditorie. Controparte_1 Parte opposta, di contro, nelle note conclusive depositate, evidenziava che il credito ingiunto e ceduto da Eni Gas e Luce fosse stato – nelle more - interamente corrisposto;
mentre residuava parzialmente il credito ceduto da AL s.p.a. Inoltre, il contratto di cessione aveva avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale, i relativi interessi di moratori maturati e maturandi;
rappresentava come fossero dovuti anche gli interessi anatocistici ai sensi dell'articolo 1283 c.c. Infine, sull'efficacia delle cessioni, argomentava l'inapplicabilità agli Atenei delle norme prescritte dagli artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923. L'udienza dell'11.12.2025 era con decreto anticipata al 4.12.2025. In data 4.12.2025, le parti discutevano oralmente e la causa e il Presidente designato formulava riserva di deposito della sentenza entro 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. L'opposizione in esame è in parte fondata nel merito e ciò per quanto di ragione;
per una restante porzione va dichiarata, invece, la cessazione della materia del contendere. Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposta – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. S.U. n. 7448/93, Cass. n. 4121/01; Cass. n. 15339/00). In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda. Ciò esplica, in particolare, i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova, che incombe sempre ei qui dicit. È noto, poi, che ai sensi dell'art. 2697 c.c. come interpretato in combinato disposto con il 1218 c.c. dalla ormai unanimemente condivisa sentenza n° 13533/2001 a S.U., è onere del creditore che ingiunge, provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto con una determinata prestazione, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento altrui, ed è invece, onere del debitore dimostrare l'esistenza del fatto estintivo consistente nell'adempimento o nella sopravvenienza di un fattore a lui non imputabile che ha impedito l'adempimento. È preliminare, pertanto, accertare la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, valutare la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall' opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto. Orbene, con ricorso monitorio del 3.7.2018 l'odierna parte opposta ha allegato di essere creditrice dell'odierna opponente della somma di euro 696.911,11 (oltre interessi moratori pari, alla data del 4.6.2018, alla somma di euro 22.023,22) in forza dei crediti vantati dalle società AL s.p.a. e ENI Gas e Luce s.p.a. nei confronti dell' e ceduti alla stessa;
Parte_1 il giudice adito emetteva ingiunzione di pagamento opposta nella presente sede. Come riconosciuto dalla stessa parte opposta all'esito del pagamento dei crediti già ceduti da ENI Gas e Luce s.p.a., devono ritenersi oggetto di controversia i soli crediti derivanti dalla cessione di AL s.p.a., fermo l'ulteriore rilievo, contenuto nella memoria conclusionale della parte opposta (con evidente connotazioni confessorie), che l'importo di tali crediti (in contesa)
4 è pari ad € 263.717,19 (oltre accessori a titolo di interessi di mora); se ne ricava correlativamente il venir meno della materia del contendere per la porzione di crediti appena indicata. Orbene, l'odierna opponente non ha mai contestato di aver ricevuto i servizi e le prestazioni rese da AL s.p.a. (per attività di pulizia e igiene ambientale e manutenzione degli impianti elevatori) indicati nelle fatture poste – in uno ai contratti di cessione - a fondamento del ricorso monitorio e, quindi, della domanda di parte opposta (e pretesa creditrice); ha, però, allegato e documentato di aver formulato opposizione alla cessione dei crediti della AL s.p.a. alla odierna parte opposta;
con la citazione in opposizione l' ha, infatti, compiutamente Parte_1 documentato l'opposizione alla cessione dei crediti intervenuta tra AL s.p.a. e odierna parte opposta e ritualmente comunicata e notificata a quest'ultima a mezzo pec il 7.11.2017 al prot. 80692, nonché a mezzo ufficiale giudiziario il 22.11.2017 al prot. 85447; se ne ricava logicamente, anche in forza del tenore della pec protocollata il 5.2.2018 dall'odierna opponente e spedita dalla cedente AL s.p.a. (nella quale quest'ultima, dopo aver preso atto dell'opposizione, ha indicato il conto corrente utile per il versamento dei corrispettivi delle forniture e dei servizi in essere), il difetto di legittimazione ad agire per l'esazione dei crediti in capo all'odierna parte opposta. Infine, l' può legittimamente giovarsi – e in concreto ciò ha fatto nel Parte_1 caso in ispecie - dell'istituto dell'opposizione alla cessione (dei crediti) disciplinato dall'art. 117 comma 5 del dlgs. n. 163 del 2006, oggi art. 106 comma 13 del dlgs n. 50 del 2016, in ragione del fatto che trattasi di amministrazione pubblica;
il contratto, fonte delle ragioni creditorie controverse e cedute, era anche in essere al momento della cessione (impugnata con l'opposizione); circostanza quest'ultima (il fatto che il contratto d'appalto fosse in corso di esecuzione) che si ricava dalla stessa pec inviata all'odierna opponente dalla cedente AL s.p.a. già su indicata e risalente al 5.2.2018. Il decreto ingiuntivo opposto va, allora, revocato. Le spese seguono la soccombenza sicché parte opposta va condannata al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite liquidate secondo tariffa vigente, il valore della controversia, parametri minimi per tutte le fasi del giudizio
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6288/2018 promossa dall' , in persona del Rettore pro tempore, (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. P.IVA_1
, presso il cui ufficio di in via Dei Mille is. 221, è domiciliata, parte C.F._1 Pt_1 opponente, nei confronti di con l'avv. Monica Fazio del Foro di Milano Controparte_1
(C.F. , parte opposta, disattesa ogni contraria istanza e difesa così C.F._2 provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere nella misura indicata in parte motiva;
b) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 14.598,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, oltre contributo unificato per euro 843,00 e diritti per euro 27,00. Così deciso in Messina, il 29.12.2025 Il Presidente di Sezione (dott. U. Scavuzzo)
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