Sentenza breve 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 25/01/2021, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00101/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2020, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sanguinetto non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
a) dell'ordinanza contingibile e urgente n.22/R.O., 289 R.P., prot. 04962 del 12.05.2020, adottata dal Sindaco del Comune di Sanguinetto, ex art. 50, co.5, TUEL, con cui è stata ordinata “1) la sospensione della sperimentazione e/o attivazione di impianti di trasmissione radio per telefonia mobile con tecnologia 5G, in applicazione del principio di precauzione e minimizzazione all'esposizione ai campi elettromagnetici, fintanto che non saranno fornite adeguate garanzie circa la tutela della salute da parte degli enti competenti.
b) di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale,
nonche' per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in esecuzione della impugnata ordinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
visto l’art. 60 cod. proc. amm.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Alessio Falferi;
Con ricorso depositato in data 13.7.2020, munito di istanza cautelare depositata in data 25.11.2020, la società Wind Tre SpA ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente, meglio indicata in epigrafe, assunta dal Comune di Sanguinetto e avente ad oggetto “ Divieto di diffusione sul territorio comunale di nuovi impianti di telecomunicazione e telefonia mobile di cui all’ar.t 37 bis del D.Lgs 259/2003 – codice delle comunicazioni elettroniche – con tecnologia 5G e sue varianti quali 4G+, 4Gplus, 4G evoluto ”, denunciando plurimi profili di illegittimità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto di ogni domanda, anche risarcitoria, proposta nei confronti dell’Amministrazione statale dell’Interno.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Sanguinetto.
Con atto depositato in data 4.12.2020, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, a spese compensate, considerata l’adozione, da parte del Comune intimato, dell’ordinanza n. 43 del 3.12.2020 di revoca dell’ordinanza n. 22/R.O., 289 R.P., prot. 04962 del 12.05.2020, impugnata con il ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere deciso con sentenza in forma semplificata, senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L n. 137 del 2020.
Alla luce dell’intervenuta revoca del provvedimento impugnato, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del CPA.
Le spese di causa possono essere interamente compensate, giusta la richiesta di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO