Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9422.2022 R.A.C.L., promossa da:
Gennarina Giannotta
Avv. Cannoletta
Contro
CP_
avvocatura
Parte ricorrente ha adito in data 8.9.22 questo Tribunale chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico nella misura di euro 933,75 CP_ mensili alla decorrenza, da perequarsi annualmente, con conseguente condanna di al pagamento dei ratei differenziali maturati, con decorrenza ex lege nei limiti della decadenza triennale;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di essere titolare di pensione Vo con decorrenza 4.12 e di avere lavorato quale lavoratore dipendente nel settore tessile-vestiario-abbigliamento dal 1974 al 1995, conseguendo contribuzione figurativa per ds e mobilità quale prolungamento del periodo di ds ex l.1115.1968; come le retribuzioni dei periodi di contribuzione figurativa per ds e mobilità per il periodo 1994\95 non rispecchino i valori retributivi in violazione dell'art.8
l.n. 155 del 1981.
Ebbene, vale ricordare come l'art.47 del Decreto Presidente della Repubblica 30/04/1970, n. 639 reciti: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza CP_2 del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni Controparte_3
o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.”
A lungo si è dibattuto in giurisprudenza in merito alla possibilità di applicare la decadenza de qua anche in caso di parziale riconoscimento del trattamento previdenziale. Che è quanto
è stato escluso in giurisprudenza con numerose pronunzie della Suprema Corte [Cassazione civile, sez. lav., 01/03/2010, n. 4900 e Cassazione civile, sez. un., 29/05/2009, n. 12720].
Tuttavia, è intervenuto il legislatore (art.38, dl n.98.2011) secondo cui:
"Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Nella specie deve ritenersi maturata la decadenza in relazione ai ratei pensionistici maturati oltre tre anni prima il deposito del ricorso tant'è che il ricorrente in detti limiti ha contenuto la domanda proposta. Ebbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento [Cass.15.7.11 n.15659].
Non a caso si è osservato che “vertendosi in materia di diritto di credito alla prestazione pensionistica, spettava a in qualità di creditrice, solo l'allegazione e non la prova Pt_1 CP_ dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento altrui;
incombeva invece sull che affermava l'avvenuto pagamento dei ratei comprensivi anche degli emolumenti extramensili riferiti ai periodi di contribuzione figurativa, dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito, ovvero il pagamento. Ciò in aderenza a un costante orientamento giurisprudenziale affermato da Cass. S.U. n. 13533/01.
Il motivo di ricorso, laddove pretende di addossare sul pensionato l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto e quindi del diritto di credito al ricalcolo della pensione, non considera che la prova richiesta è solo quella della fonte legale del diritto - prova nel CP_ caso di specie nemmeno necessaria, non avendo mai l contestato che per i periodi coperti da contribuzione figurativa la base di calcolo della retribuzione pensionabile dovesse computare gli emolumenti extramensili.
Una volta stabilito che la pronuncia ha correttamente applicato l'art. 2697 c.c., resta da aggiungere che il motivo non si incarica di confutare il correlato assunto della pronuncia in base al quale la prova del fatto estintivo (avvenuto pagamento di ratei di pensione che CP_ computassero gli emolumenti extramensili) non fu fornita dall ” [Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 16/11/2023) 28-12-2023, n. 36239]
Assunta la prova è emerso come la pensione del ricorrente, liquidata con decorrenza 1.4.12, sia stata calcolata considerando, in relazione ai periodi di mobilità, la cassa integrazione del
1991 la cui retribuzione pensionabile è stata calcolata sulla base dei dati reddituali comunicati dal datore di lavoro e quindi euro 3737,92 per 22 settimane con un rms pari ad euro 169,90.
Ebbene, dall'estratto contributivo in atti risulta che parte ricorrente abbia fruito tra il 1991 ed il 1995 di periodo di mobilità quale continuazione della ds.
Recita l'art.8 L. 23/04/1981, n. 155 [Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica]:
Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”
CP_
nella specie, ha individuato la retribuzione pensionabile in quella considerata per la liquidazione del periodo cig sulla scorta della retribuzione effettivamente percepita nel periodo precedente alla CIG, comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione spettante per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro [Cass. ordinanza 10 gennaio 2024, n. 1047].
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la corretta liquidazione della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di mobilità 1994\95 quale prolungamento della ds;
il ctu ha rilevato come utilizzando le retribuzioni corrisposte sino alla cessazione del rapporto di lavoro [salvo quella dell'ultimo mese in cui risultano verosimilmente accreditate somme per retribuzioni arretrate, ferie\permessi non goduti etc
(essendo il relativo ammontare, per una sola settimana di lavoro, di euro 377,01 a fronte di una retribuzione settimanale media di euro 171,95], la infondatezza del ricorso e la CP_ correttezza della liquidazione effettuata da
Ritiene questo decidente di poter far proprie le conclusioni tratte dal ctu in considerazione del rigore scientifico con cui sono state tratte e non apparendo minate da osservazioni della parte interessata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
rigetta il ricorso.
CP_ Condanna parte ricorrente a tenere indenne per le spese di lite che liquida in euro
1312,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico di parte ricorrente.
Lecce, 21/05/2025
Lorenzo Bellanova