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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 557/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GR RI, RE
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6271/2022 depositato il 02/12/2022
proposto da
Ministero Dell' Economia E Delle Ricorrente_1 - 80207790587
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Aequa Roma S.p.a. - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5041/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 28/04/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 131606 IMU 2015
- sull'appello n. 6563/2022 depositato il 16/12/2022
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ministero Dell' Economia E Delle Finanze - 80207790587
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5041/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 28/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 131606 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato (Comune di Roma): come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dato atto, in via preliminare, che il fascicolo RGA 6271/2022 è stato riunito con il fascicolo RGA
6563/2022, con ordinanza n.395/2025.
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato il 23.02.2021 presso la Commissione Tributaria di
Roma e tempestivamente notificato a Roma Capitale e Aequa Roma S.p.A., il Ricorrente_1
impugnava l'avviso di accertamento d'ufficio n. 131606 del 03.11.2020, notificato a mezzo pec il 02.12.2020, relativo all'imposta unica comunale IMU pro anno d'imposta 2015 per l'importo complessivo di euro 1.172.231,00, oltre sanzioni e interessi, relativamente a 417 immobili, ritenuti imputabili al patrimonio Immobiliare dello Stato, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In particolare, parte ricorrente lamentava l'invalidità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza assoluta di motivazione e, nel merito, rappresentava l'infondatezza della pretesa creditoria stante l'intervenuto pagamento dell'imposta per alcuni immobili, la perdita di proprietà a seguito di sequestro o confisca per altri e la ricorrenza di norma agevolativa che prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) 8 del D.Lgs. n. 504/92 per i rimanenti immobili di cui in avviso d'accertamento.
Allegava tabelle con raggruppamento delle diverse tipologie di immobili.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso in relazione agli immobili di cui alla tabella 4 'Dotazione Presidenza della Repubblica', mancando contestazione di parte resistente, e lo respingeva per il resto. Avvero tale decisione di primo grado proponeva ricorso in appello il Ricorrente_1
, deducendo:
1. Violazione degli articoli 115, 116 e 112 c.p.c., dell'articolo 2697 c.c. nonché degli articoli 2727 e 2729 c.
c. – erroneità della sentenza laddove aveva riconosciuto la debenza del tributo in relazione agli immobili di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 5, 6A, 6B e 7, ritenendo non provata la diversa destinazione degli stessi.
Violazione dei principi di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e necessaria incombenza dell'onere probatorio in capo a Roma Capitale, circa i fatti costitutivi della pretesa creditoria di cui all'avviso di accertamento: 'quanto accertato dall'ente impositore [...], non costituisce prova dei fatti costitutivi del credito fiscale [...], ma una mera allegazione di parte [...] che andava provata da Roma
Capitale nel corso del giudizio, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze'.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228 e dell'art. 1253 c.c. – in disparte, illegittimità ed erroneità del provvedimento de quo in relazione all'importo complessivo della pretesa, per essere lo stesso comprensivo della quota IMU di spettanza dello Stato – estinzione per confusione ex art. 1253 c.c. della quota di spettanza dello Stato.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. 546/1992 per non essersi pronunciata la Corte di primo grado circa la debenza dell'IMU in relazione a ciascuna unità immobiliare e in relazione all'istanza di CTU avanzata dal Ministero. Reiterava istanza di consulenza tecnica d'ufficio 'al fine di accertare in concreto l'esistenza, in relazione a ciascun immobile, dei presupposti impositivi'.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale con proprie controdeduzioni:
1. osservava come, in virtù dell'art. 2697 c.c., 'colui che afferma in giudizio un diritto è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa' – incombenza in capo al soggetto che intende avvalersi dello speciale regime derogatorio, dell'onere di allegazione dimostrazione dei relativi fatti che fondano il diritto alla esenzione od agevolazione. Citava giurisprudenza di Cassazione in tal senso.
2. Sulla quota del gettito IMU riservata allo stato – riferimento al comma 380, lett. a), art. 1 della L.
228/12 – soppressione della riserva allo Stato della quota di IMU prevista dal comma 11, art. 13, D.L.
201/2011. Osservava come, a seguito dell'abrogazione del citato comma 11 ad opera della lettera g) dell'anche citato comma 380, il prelievo in favore dello Stato fosse limitato ai fabbricati di categoria D1 e
D/7, stante la reintroduzione operata dalla lettera f) del comma 380, in relazione agli immobili ad uso produttivo.
3. Sulla consulenza tecnica d'ufficio – osservava come la CTU non potesse essere invocata al solo fine di colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. 4.
Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso – inammissibilità e infondatezza per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora.
Avvero tale decisione di primo grado proponeva, altresì, ricorso in appello Roma Capitale, deducendo: illegittimità della sentenza per errata pronuncia in merito all'esenzione dal tributo IMU per u.i. utilizzate dalla Presidenza della Repubblica – riferimento all'ordinanza 19/2007 della Corte Costituzionale e conseguente modifica da parte del Comune di Roma del regolamento CI-IMU – citava copiosa giurisprudenza della Cassazione ai sensi della quale l'esenzione IMU non fosse da applicarsi in caso di mancata coincidenza tra il soggetto passivo e quello utilizzatore del bene. Conseguente carenza dell'elemento oggettivo necessario per poter beneficiare dell'esenzione dal tributo, 'in considerazione del fatto che il Ministero risulta essere il titolare delle u.i. utilizzate dalla Presidenza della Repubblica per lo svolgimento della proprie finalità istituzionali'.
Nelle controdeduzioni del MEF è ribadito quanto disposto normativamente: “ai sensi dell'articolo 10, co. 1,
L. n. 1077/1948 “La dotazione e l'assegno del Presidente della Repubblica sono esenti da ogni imposta e tributo presenti o futuri”.
“Ne consegue che l'appello di Roma Capitale è manifestamente infondato, se non inammissibile perché non censura affatto la effettiva ratio decidendi che sorregge la sentenza di prime cure, appunto incentrata sul riconoscimento, in relazione agli immobili di cui alla tabella n. 4, della speciale esenzione di cui all'articolo 10, co. 1, L. n. 1077/1948.”
Si evidenzia che il Ministero ha proposto ricorsi anche avverso gli avvisi IMU 2013
e TASI 2015 entrambi respinti dalle sentenze CTP n. 553/31/2021 del 21/01/2021
e n. 9225/36/2022 del 22/07/2022 poiché è stato disatteso l'onere probatorio che incombeva a carico del
Ministero stesso.
Il Supremo consesso ha stabilito che gli immobili degli Enti pubblici sono esenti dall'IMU solo se sono utilizzati direttamente e per fini istituzionali, inoltre la destinazione deve essere effettiva e concreta.
La Corte di cassazione, con l' ordinanza 26376 del 29 settembre 2021 ha chiarito che il catasto costituisce una prova della titolarità dell'immobile del soggetto, obbligato di conseguenza al pagamento dell'IMU, in quanto rappresenta una presunzione di fatto. Sarà pertanto onere del contribuente contestare e fornire l'eventuale prova contraria per non essere assoggettato al pagamento del tributo accertato dall'
Ente.
“l'intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l'onere (nel caso di specie non assolto) di fornire la prova contraria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta (Sez. 5, Ordinanza n. 16775 del 07/07/2017)”.
Inoltre si evince dalla sentenza in commento che il contribuente non ha neppure indicato in cosa si sarebbero sostanziate le indagini da lui effettuate, dalle quali egli avrebbe ricavato che i presunti conduttori degli appartamenti ne erano in realtà i proprietari, non assolvendo di conseguenza all'onere di fornire la prova contraria.
Con ordinanza n.1836/2025, la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale consulente l'ing. Nominativo_2 ed ha rinviato all'udienza del 15 dicembre il conferimento dell'incarico. All'udienza del 15 dicembre, la Corte, in diversa composizione, ha ritenuto di dover disporre la revoca del conferimento dell'incarico suddetto, in quanto incarico istruttorio, quindi al di fuori della stretta competenza di un consulente tecnico d'ufficio; la documentazione allegata e le argomentazioni dedotte da ciascuna parte devono ritenersi sufficienti ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame emerge con chiarezza che la legittimazione passiva del tributo de quo spetta al concessionario, all'effettivo fruitore del bene assegnato/concesso, tranne i casi di beni demaniali destinati a pubbliche funzioni, per i quali opera l'esenzione.
Dall'esame degli appelli riuniti, pur auspicando una definizione stragiudiziale della vicenda, la scrivente relatrice ritiene di accogliere l'appello del Mef, cui spetta la funzione di assegnare i beni dello Stato per le diverse pubbliche finalità a vari soggetti pubblici, trasferendo quindi la legittimazione passiva tributaria agli stessi.
Il Comune di Roma avrebbe dovuto verificare non solo l'identificazione catastale di ciascun immobile, ma anche l'effettivo fruitore dello stesso, nonché le finalità dell'uso/possesso.
NEL MERITO DELLA MOTIVAZIONE DI CIASCUNA UNITA' IMMOBILIARE.
Il primo motivo di appello denuncia violazione degli artt. 115, 116, 112 c.p.c. e 2697 c.c., nonché degli artt.
2727 e 2729 c.c.. Il MEF sostiene che la CTP ha erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'inesistenza del presupposto impositivo, quando invece tale onere incombeva su Roma Capitale.
Il Collegio osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dei rapporti tributari l'Amministrazione finanziaria che vanta una pretesa è tenuta ad allegare e dimostrare i fatti integrativi del presupposto d'imposta. Il contribuente che intende avvalersi di esenzioni o agevolazioni deve invece provare i relativi fatti costitutivi. Nella specie, tuttavia, Roma Capitale ha fondato la propria pretesa sulle mere risultanze catastali, senza verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'imposizione, a fronte delle puntuali contestazioni del MEF che ha documentato – mediante tabelle analitiche – la diversa destinazione degli immobili.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto insufficiente la prova offerta dal MEF, quando invece le allegazioni dell'Amministrazione statale – non specificamente contestate da Roma Capitale nelle controdeduzioni di primo grado – dovevano ritenersi pacifiche in causa ex art. 115 c.p.c.. Il motivo è fondato.
Passando ad esaminare le singole categorie di immobili, si formulano le seguenti osservazioni.
Relativamente alla tabella 1 – Beni confiscati (n. 10 immobili), gli immobili in questione sono oggetto di confisca definitiva ex art.
2-ter L. 565/1965. L'art. 51, comma 3-bis del D.Lgs. 159/2011 (Codice
Antimafia), come modificato dal D.Lgs. 175/2014, prevede espressamente che “durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consiste nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi”.
Per l'anno 2015, nessuna imposta doveva essere corrisposta dal MEF in relazione a tali immobili, poiché il versamento risultava sospeso ex lege. Dopo la destinazione, l'onere economico grava esclusivamente sui soggetti destinatari o, in caso di revoca della confisca, sul soggetto cui i beni vengano restituiti. Tra questi immobili figurano n. 3 unità già destinate al Comune di Roma con decreto del 31.03.2003, di cui
Roma Capitale è quindi proprietaria dal 2003.
Il motivo è fondato. La pretesa di Roma Capitale è illegittima.
Relativamente alla tabella 2 – Imposta pagata (n. 16 immobili), il MEF ha prodotto i modelli F24 con i quali è stato effettuato il pagamento dell'imposta, nonché un prospetto emesso mediante il servizio informatico ADDRESS che consente di associare i versamenti alle unità immobiliari. Contrariamente a quanto opinato dalla CTP, la prova documentale dell'avvenuto pagamento esiste ed è stata fornita.
La riconducibilità dei versamenti agli immobili oggetto dell'accertamento e all'annualità 2015 non è stata specificamente contestata da Roma Capitale, costituendo pertanto fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.. Giova inoltre richiamare il principio di collaborazione tra P.A. e privati (L. 212/2000, Statuto del contribuente), secondo cui l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi espressamente sul possesso di documentazione comprovante pagamenti, potendo il giudice desumere argomenti di prova dal comportamento omissivo.
Il motivo è fondato. L'imposta per tali immobili risulta già versata.
Relativamente alla tabella 3 – Edifici di culto (n. 2 immobili), gli immobili in questione sono denominati
“Parte Ex Convento Nominativo_3 in Trastevere”, oggetto di atto di concessione del 22.07.2011. L'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 prevede l'esenzione IMU per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, riproducendo la precedente disciplina CI (art. 7, comma 1, lett. d e i, D.Lgs. 504/1992).
La destinazione esclusiva al culto, non essendo stata specificamente contestata da Roma Capitale, deve ritenersi incontroversa tra le parti ex art. 115 c.p.c.. Peraltro, trattandosi di immobili oggetto di concessione, l'eventuale IMU sarebbe comunque dovuta dal concessionario ex art. 9, comma 1, D.Lgs.
23/2011, e non dallo Stato.
Il motivo è fondato. Gli immobili risultano esenti o, in subordine, l'imposta grava sul concessionario.
Relativamente alla tabella 4 – Dotazione Presidenza della Repubblica (n. 1 immobile), la CTP ha correttamente accolto il ricorso per tale immobile, applicando l'art. 10, comma 1, L. 1077/1948, secondo cui “la dotazione e l'assegno del Presidente della Repubblica sono esenti da ogni imposta e tributo presenti o futuri”. Roma Capitale, nel proprio appello autonomo, ignora completamente tale norma speciale di esenzione, tuttora vigente, soffermandosi sull'inconferente art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs.
504/1992.
L'appello di Roma Capitale su questo punto è manifestamente infondato, non censurando l'effettiva ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Relativamente alla tabella 5 – Demanio idrico-marittimo (n. 18 immobili), il Collegio rileva che gli immobili del demanio idrico e marittimo sono trasferiti alla gestione delle Regioni e degli enti locali competenti per territorio ex artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998. Le Regioni sono costituite usufruttuarie ex lege con amplissime facoltà di godimento, raccogliendo i frutti ordinariamente spettanti all'ente proprietario (Stato), in capo al quale residua soltanto la nuda proprietà.
Le Regioni, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f, D.Lgs. 112/1998, sono legalmente costituite esse stesse come concedenti a terzi dei beni del demanio idrico e marittimo, esercitando facoltà tipiche di un usufruttuario ex lege. L'imposta IMU è dovuta per legge dall'usufruttuario e non dal nudo proprietario (art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011). La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, per i beni demaniali affidati in uso per legge ad enti che svolgono funzioni di gestione e manutenzione, il soggetto passivo IMU è l'ente gestore, in quanto titolare di un “possesso qualificato dal titolo legale”.
Nella specie, la documentazione versata in atti evidenzia che gli immobili erano in gestione alla Regione
Lazio e successivamente in uso istituzionale al MIBAC. Roma Capitale ha errato a rivolgere la pretesa fiscale al MEF anziché alla Regione Lazio o agli enti locali competenti per territorio, o agli enti assegnatari.
Il motivo è fondato. La soggettività passiva spetta alla Regione o agli enti assegnatari.
Relativamente alle tabelle 6A – Demanio pubblico uso istituzionale (n. 125 immobili) e 6B – Patrimonio indisponibile uso istituzionale (n. 136 immobili), gli immobili in questione appartengono al demanio pubblico dello Stato (demanio militare, storico-artistico, idrico) o al patrimonio indisponibile, risultando assegnati in uso governativo a vari Ministeri per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali. Tale circostanza è pacifica in causa ex art. 115 c.p.c., non essendo stata contestata da Roma Capitale.
L'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, richiamando l'art. 7, comma 1, lett. a, D.Lgs. 504/1992, prevede l'esenzione per “gli immobili posseduti dallo Stato… destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.
L'esenzione va valutata con riferimento allo Stato nel complesso dei suoi apparati amministrativi
(Ministeri), deputati all'espletamento delle funzioni pubbliche statali. L'atto con cui l'Agenzia del Demanio assegna un immobile statale in uso governativo ad un Ministero non costituisce utilizzazione del bene da parte di un soggetto terzo, ma rappresenta la tipica modalità con cui lo Stato-persona possiede l'immobile per lo svolgimento di funzioni istituzionali proprie.
Prima dell'istituzione dell'Agenzia del Demanio, l'amministrazione dei beni dello Stato era attribuita al
Ministero delle Finanze (art. 1, R.D. 2440/1923) e nessuno dubitava che gli immobili assegnati in uso governativo ad altri Ministeri beneficiassero dell'esenzione. Oggi tale funzione è transitata all'Agenzia del
Demanio (art. 57, D.Lgs. 300/1999), ente pubblico economico distinto dal MEF (artt. 61, 66, D.Lgs.
300/1999), ma l'assegnazione in uso governativo resta la modalità organizzativa con cui lo Stato possiede gli immobili per fini istituzionali.
Riferire l'esenzione sempre e soltanto all'Agenzia del Demanio o al MEF, pretendendo che l'immobile sia adibito a compiti istituzionali immediatamente riferibili ad essi, costituirebbe interpretatio abrogans della norma agevolativa, che non potrebbe mai applicarsi in favore dello Stato-persona. L'esenzione spetta quando ricorrano il requisito oggettivo (destinazione esclusiva ad attività istituzionali) e quello soggettivo
(svolgimento da parte dello Stato), da accertare con riferimento allo Stato nel suo complesso.
In ogni caso, anche qualora non si riconoscesse l'esenzione, il soggetto passivo IMU deve essere individuato nel Ministero assegnatario e concessionario del bene immobile demaniale, che amministra.
Roma Capitale ha quindi errato a rivolgere la pretesa al MEF anziché ai singoli Ministeri assegnatari.
Il motivo è fondato. Gli immobili risultano esenti o, in subordine, l'imposta grava sui Ministeri assegnatari.
Relativamente alla tabella 7 – Immobili sequestrati/confiscati (n. 18 immobili), valgono le medesime considerazioni svolte per la Tabella 1. L'art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. 159/2011 prevede la sospensione del versamento di imposte durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, fino all'assegnazione o destinazione dei beni. Per l'anno 2015, nessuna imposta era dovuta dal MEF. Dopo la destinazione (alcuni immobili risultano destinati al Comune di Roma con decreto del 21.12.2018), l'onere grava sui soggetti destinatari.
Il motivo è fondato. La pretesa di Roma Capitale è illegittima.
Il secondo motivo di appello denuncia violazione dell'art. 1, comma 380, lett. f, L. 228/2012 e dell'art. 1253 c.c.. Il MEF sostiene che nell'avviso di accertamento viene indicato un importo generale senza distinzione tra quota comunale e quota statale, e che la quota eventualmente spettante allo Stato non può formare oggetto della pretesa, estinguendosi per confusione ex art. 1253 c.c.
Il Collegio ritiene il motivo fondato in linea di principio. Il comma 380, lett. f, L. 228/2012 riserva allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Lo Stato si troverebbe nella paradossale situazione di dover corrispondere, quale debitore, somme destinate a soddisfare proprie esigenze di finanza pubblica, rivestendo contemporaneamente la qualità di debitore e creditore. Tuttavia, dalla documentazione in atti non risulta che gli immobili oggetto di accertamento rientrino nella categoria D ad uso produttivo, con la conseguenza che la quota statale appare di entità trascurabile o inesistente nella fattispecie concreta.
Il terzo motivo di appello denuncia violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992. Il MEF lamenta che la CTP ha omesso ogni approfondimento istruttorio, limitandosi a presumere l'infondatezza del ricorso per mancanza di prova contraria.
Il Collegio rileva che la CTP non si è pronunciata sull'istanza di CTU avanzata dal MEF. Tuttavia, come già osservato, la consulenza tecnica d'ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per sgravare le parti dai loro oneri probatori. La controversia presenta natura essenzialmente giuridica e le questioni di fatto risultano sufficientemente documentate. Il motivo è infondato sotto questo profilo, ma la sentenza impugnata merita comunque riforma per i vizi in precedenza evidenziati.
Quanto alle spese di lite appare ragionevole disporne la compensazione sulla base delle seguenti osservazioni.
In primo luogo, la fattispecie oggetto del presente giudizio presenta profili di assoluta novità giuridica relativamente all'individuazione del soggetto passivo IMU in presenza di complesse articolazioni organizzative dello Stato-persona, con particolare riferimento al rapporto tra Agenzia del Demanio
(gestore ex lege del patrimonio immobiliare statale), Ministero dell'Economia e Finanze (intestatario catastale) e singole Amministrazioni ministeriali assegnatarie in uso governativo degli immobili. Tale questione non ha trovato univoca soluzione nella giurisprudenza di legittimità anteriormente alla presente controversia, come dimostrato dall'evoluzione interpretativa culminata nelle recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. n. 10683/2019, Cass. n. 10655/2019) che hanno chiarito i principi applicabili solo nel 2019, successivamente all'annualità oggetto della presente lite.
In secondo luogo, sussiste oggettiva complessità tecnico-giuridica della controversia, caratterizzata dalla presenza di ben sette distinte categorie di immobili (417 unità immobiliari complessive), ciascuna connotata da specifici regimi di esenzione, sospensione o diversa individuazione della soggettività passiva, richiedenti l'applicazione coordinata di molteplici fonti normative: art. 51, comma 3-bis, D.Lgs.
159/2011 (beni confiscati/sequestrati); art. 10, L. 1077/1948 (dotazione Presidenza Repubblica); artt. 86 e
89, D.Lgs. 112/1998 (demanio idrico-marittimo e relativo trasferimento gestionale alle Regioni); art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 in combinato disposto con art. 7, comma 1, lett. a, D.Lgs. 504/1992 (esenzione per compiti istituzionali); art. 1, R.D. 2440/1923 (assegnazione in uso governativo).
In terzo luogo, la lite presenta un carattere peculiare in quanto insorta tra pubbliche amministrazioni dello
Stato (Ministero dell'Economia e Finanze) ed ente locale (Roma Capitale), entrambe portatrici di interessi pubblici meritevoli di tutela: da un lato, la corretta gestione del patrimonio immobiliare statale e la razionalizzazione della spesa pubblica;
dall'altro, l'autonomia finanziaria dell'ente territoriale e l'esigenza di acquisire le entrate tributarie spettanti. In tale contesto, la compensazione delle spese risponde a criteri di equità sostanziale tra soggetti pubblici, evitando l'ingiustificato trasferimento di risorse finanziarie pubbliche dall'uno all'altro ente per finalità meramente processuali.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie l'appello del MEF, respinge l'appello del Comune di Roma.
Compensa le spese.
ROMA, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NA EC GO RI NT
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GR RI, RE
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6271/2022 depositato il 02/12/2022
proposto da
Ministero Dell' Economia E Delle Ricorrente_1 - 80207790587
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Aequa Roma S.p.a. - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5041/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 28/04/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 131606 IMU 2015
- sull'appello n. 6563/2022 depositato il 16/12/2022
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ministero Dell' Economia E Delle Finanze - 80207790587
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5041/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 35 e pubblicata il 28/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 131606 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato (Comune di Roma): come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dato atto, in via preliminare, che il fascicolo RGA 6271/2022 è stato riunito con il fascicolo RGA
6563/2022, con ordinanza n.395/2025.
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato il 23.02.2021 presso la Commissione Tributaria di
Roma e tempestivamente notificato a Roma Capitale e Aequa Roma S.p.A., il Ricorrente_1
impugnava l'avviso di accertamento d'ufficio n. 131606 del 03.11.2020, notificato a mezzo pec il 02.12.2020, relativo all'imposta unica comunale IMU pro anno d'imposta 2015 per l'importo complessivo di euro 1.172.231,00, oltre sanzioni e interessi, relativamente a 417 immobili, ritenuti imputabili al patrimonio Immobiliare dello Stato, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In particolare, parte ricorrente lamentava l'invalidità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza assoluta di motivazione e, nel merito, rappresentava l'infondatezza della pretesa creditoria stante l'intervenuto pagamento dell'imposta per alcuni immobili, la perdita di proprietà a seguito di sequestro o confisca per altri e la ricorrenza di norma agevolativa che prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) 8 del D.Lgs. n. 504/92 per i rimanenti immobili di cui in avviso d'accertamento.
Allegava tabelle con raggruppamento delle diverse tipologie di immobili.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso in relazione agli immobili di cui alla tabella 4 'Dotazione Presidenza della Repubblica', mancando contestazione di parte resistente, e lo respingeva per il resto. Avvero tale decisione di primo grado proponeva ricorso in appello il Ricorrente_1
, deducendo:
1. Violazione degli articoli 115, 116 e 112 c.p.c., dell'articolo 2697 c.c. nonché degli articoli 2727 e 2729 c.
c. – erroneità della sentenza laddove aveva riconosciuto la debenza del tributo in relazione agli immobili di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 5, 6A, 6B e 7, ritenendo non provata la diversa destinazione degli stessi.
Violazione dei principi di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e necessaria incombenza dell'onere probatorio in capo a Roma Capitale, circa i fatti costitutivi della pretesa creditoria di cui all'avviso di accertamento: 'quanto accertato dall'ente impositore [...], non costituisce prova dei fatti costitutivi del credito fiscale [...], ma una mera allegazione di parte [...] che andava provata da Roma
Capitale nel corso del giudizio, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze'.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228 e dell'art. 1253 c.c. – in disparte, illegittimità ed erroneità del provvedimento de quo in relazione all'importo complessivo della pretesa, per essere lo stesso comprensivo della quota IMU di spettanza dello Stato – estinzione per confusione ex art. 1253 c.c. della quota di spettanza dello Stato.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. 546/1992 per non essersi pronunciata la Corte di primo grado circa la debenza dell'IMU in relazione a ciascuna unità immobiliare e in relazione all'istanza di CTU avanzata dal Ministero. Reiterava istanza di consulenza tecnica d'ufficio 'al fine di accertare in concreto l'esistenza, in relazione a ciascun immobile, dei presupposti impositivi'.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale con proprie controdeduzioni:
1. osservava come, in virtù dell'art. 2697 c.c., 'colui che afferma in giudizio un diritto è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa' – incombenza in capo al soggetto che intende avvalersi dello speciale regime derogatorio, dell'onere di allegazione dimostrazione dei relativi fatti che fondano il diritto alla esenzione od agevolazione. Citava giurisprudenza di Cassazione in tal senso.
2. Sulla quota del gettito IMU riservata allo stato – riferimento al comma 380, lett. a), art. 1 della L.
228/12 – soppressione della riserva allo Stato della quota di IMU prevista dal comma 11, art. 13, D.L.
201/2011. Osservava come, a seguito dell'abrogazione del citato comma 11 ad opera della lettera g) dell'anche citato comma 380, il prelievo in favore dello Stato fosse limitato ai fabbricati di categoria D1 e
D/7, stante la reintroduzione operata dalla lettera f) del comma 380, in relazione agli immobili ad uso produttivo.
3. Sulla consulenza tecnica d'ufficio – osservava come la CTU non potesse essere invocata al solo fine di colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. 4.
Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'avviso – inammissibilità e infondatezza per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e periculum in mora.
Avvero tale decisione di primo grado proponeva, altresì, ricorso in appello Roma Capitale, deducendo: illegittimità della sentenza per errata pronuncia in merito all'esenzione dal tributo IMU per u.i. utilizzate dalla Presidenza della Repubblica – riferimento all'ordinanza 19/2007 della Corte Costituzionale e conseguente modifica da parte del Comune di Roma del regolamento CI-IMU – citava copiosa giurisprudenza della Cassazione ai sensi della quale l'esenzione IMU non fosse da applicarsi in caso di mancata coincidenza tra il soggetto passivo e quello utilizzatore del bene. Conseguente carenza dell'elemento oggettivo necessario per poter beneficiare dell'esenzione dal tributo, 'in considerazione del fatto che il Ministero risulta essere il titolare delle u.i. utilizzate dalla Presidenza della Repubblica per lo svolgimento della proprie finalità istituzionali'.
Nelle controdeduzioni del MEF è ribadito quanto disposto normativamente: “ai sensi dell'articolo 10, co. 1,
L. n. 1077/1948 “La dotazione e l'assegno del Presidente della Repubblica sono esenti da ogni imposta e tributo presenti o futuri”.
“Ne consegue che l'appello di Roma Capitale è manifestamente infondato, se non inammissibile perché non censura affatto la effettiva ratio decidendi che sorregge la sentenza di prime cure, appunto incentrata sul riconoscimento, in relazione agli immobili di cui alla tabella n. 4, della speciale esenzione di cui all'articolo 10, co. 1, L. n. 1077/1948.”
Si evidenzia che il Ministero ha proposto ricorsi anche avverso gli avvisi IMU 2013
e TASI 2015 entrambi respinti dalle sentenze CTP n. 553/31/2021 del 21/01/2021
e n. 9225/36/2022 del 22/07/2022 poiché è stato disatteso l'onere probatorio che incombeva a carico del
Ministero stesso.
Il Supremo consesso ha stabilito che gli immobili degli Enti pubblici sono esenti dall'IMU solo se sono utilizzati direttamente e per fini istituzionali, inoltre la destinazione deve essere effettiva e concreta.
La Corte di cassazione, con l' ordinanza 26376 del 29 settembre 2021 ha chiarito che il catasto costituisce una prova della titolarità dell'immobile del soggetto, obbligato di conseguenza al pagamento dell'IMU, in quanto rappresenta una presunzione di fatto. Sarà pertanto onere del contribuente contestare e fornire l'eventuale prova contraria per non essere assoggettato al pagamento del tributo accertato dall'
Ente.
“l'intestazione catastale di un immobile ad un determinato soggetto, pur se il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, fa sorgere comunque una presunzione de facto sulla veridicità di tale risultanza, ponendo, pertanto, a carico del contribuente l'onere (nel caso di specie non assolto) di fornire la prova contraria per l'esenzione dal pagamento dell'imposta (Sez. 5, Ordinanza n. 16775 del 07/07/2017)”.
Inoltre si evince dalla sentenza in commento che il contribuente non ha neppure indicato in cosa si sarebbero sostanziate le indagini da lui effettuate, dalle quali egli avrebbe ricavato che i presunti conduttori degli appartamenti ne erano in realtà i proprietari, non assolvendo di conseguenza all'onere di fornire la prova contraria.
Con ordinanza n.1836/2025, la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale consulente l'ing. Nominativo_2 ed ha rinviato all'udienza del 15 dicembre il conferimento dell'incarico. All'udienza del 15 dicembre, la Corte, in diversa composizione, ha ritenuto di dover disporre la revoca del conferimento dell'incarico suddetto, in quanto incarico istruttorio, quindi al di fuori della stretta competenza di un consulente tecnico d'ufficio; la documentazione allegata e le argomentazioni dedotte da ciascuna parte devono ritenersi sufficienti ai fini della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame emerge con chiarezza che la legittimazione passiva del tributo de quo spetta al concessionario, all'effettivo fruitore del bene assegnato/concesso, tranne i casi di beni demaniali destinati a pubbliche funzioni, per i quali opera l'esenzione.
Dall'esame degli appelli riuniti, pur auspicando una definizione stragiudiziale della vicenda, la scrivente relatrice ritiene di accogliere l'appello del Mef, cui spetta la funzione di assegnare i beni dello Stato per le diverse pubbliche finalità a vari soggetti pubblici, trasferendo quindi la legittimazione passiva tributaria agli stessi.
Il Comune di Roma avrebbe dovuto verificare non solo l'identificazione catastale di ciascun immobile, ma anche l'effettivo fruitore dello stesso, nonché le finalità dell'uso/possesso.
NEL MERITO DELLA MOTIVAZIONE DI CIASCUNA UNITA' IMMOBILIARE.
Il primo motivo di appello denuncia violazione degli artt. 115, 116, 112 c.p.c. e 2697 c.c., nonché degli artt.
2727 e 2729 c.c.. Il MEF sostiene che la CTP ha erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'inesistenza del presupposto impositivo, quando invece tale onere incombeva su Roma Capitale.
Il Collegio osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dei rapporti tributari l'Amministrazione finanziaria che vanta una pretesa è tenuta ad allegare e dimostrare i fatti integrativi del presupposto d'imposta. Il contribuente che intende avvalersi di esenzioni o agevolazioni deve invece provare i relativi fatti costitutivi. Nella specie, tuttavia, Roma Capitale ha fondato la propria pretesa sulle mere risultanze catastali, senza verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'imposizione, a fronte delle puntuali contestazioni del MEF che ha documentato – mediante tabelle analitiche – la diversa destinazione degli immobili.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto insufficiente la prova offerta dal MEF, quando invece le allegazioni dell'Amministrazione statale – non specificamente contestate da Roma Capitale nelle controdeduzioni di primo grado – dovevano ritenersi pacifiche in causa ex art. 115 c.p.c.. Il motivo è fondato.
Passando ad esaminare le singole categorie di immobili, si formulano le seguenti osservazioni.
Relativamente alla tabella 1 – Beni confiscati (n. 10 immobili), gli immobili in questione sono oggetto di confisca definitiva ex art.
2-ter L. 565/1965. L'art. 51, comma 3-bis del D.Lgs. 159/2011 (Codice
Antimafia), come modificato dal D.Lgs. 175/2014, prevede espressamente che “durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consiste nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi”.
Per l'anno 2015, nessuna imposta doveva essere corrisposta dal MEF in relazione a tali immobili, poiché il versamento risultava sospeso ex lege. Dopo la destinazione, l'onere economico grava esclusivamente sui soggetti destinatari o, in caso di revoca della confisca, sul soggetto cui i beni vengano restituiti. Tra questi immobili figurano n. 3 unità già destinate al Comune di Roma con decreto del 31.03.2003, di cui
Roma Capitale è quindi proprietaria dal 2003.
Il motivo è fondato. La pretesa di Roma Capitale è illegittima.
Relativamente alla tabella 2 – Imposta pagata (n. 16 immobili), il MEF ha prodotto i modelli F24 con i quali è stato effettuato il pagamento dell'imposta, nonché un prospetto emesso mediante il servizio informatico ADDRESS che consente di associare i versamenti alle unità immobiliari. Contrariamente a quanto opinato dalla CTP, la prova documentale dell'avvenuto pagamento esiste ed è stata fornita.
La riconducibilità dei versamenti agli immobili oggetto dell'accertamento e all'annualità 2015 non è stata specificamente contestata da Roma Capitale, costituendo pertanto fatto pacifico ex art. 115 c.p.c.. Giova inoltre richiamare il principio di collaborazione tra P.A. e privati (L. 212/2000, Statuto del contribuente), secondo cui l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi espressamente sul possesso di documentazione comprovante pagamenti, potendo il giudice desumere argomenti di prova dal comportamento omissivo.
Il motivo è fondato. L'imposta per tali immobili risulta già versata.
Relativamente alla tabella 3 – Edifici di culto (n. 2 immobili), gli immobili in questione sono denominati
“Parte Ex Convento Nominativo_3 in Trastevere”, oggetto di atto di concessione del 22.07.2011. L'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 prevede l'esenzione IMU per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, riproducendo la precedente disciplina CI (art. 7, comma 1, lett. d e i, D.Lgs. 504/1992).
La destinazione esclusiva al culto, non essendo stata specificamente contestata da Roma Capitale, deve ritenersi incontroversa tra le parti ex art. 115 c.p.c.. Peraltro, trattandosi di immobili oggetto di concessione, l'eventuale IMU sarebbe comunque dovuta dal concessionario ex art. 9, comma 1, D.Lgs.
23/2011, e non dallo Stato.
Il motivo è fondato. Gli immobili risultano esenti o, in subordine, l'imposta grava sul concessionario.
Relativamente alla tabella 4 – Dotazione Presidenza della Repubblica (n. 1 immobile), la CTP ha correttamente accolto il ricorso per tale immobile, applicando l'art. 10, comma 1, L. 1077/1948, secondo cui “la dotazione e l'assegno del Presidente della Repubblica sono esenti da ogni imposta e tributo presenti o futuri”. Roma Capitale, nel proprio appello autonomo, ignora completamente tale norma speciale di esenzione, tuttora vigente, soffermandosi sull'inconferente art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs.
504/1992.
L'appello di Roma Capitale su questo punto è manifestamente infondato, non censurando l'effettiva ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Relativamente alla tabella 5 – Demanio idrico-marittimo (n. 18 immobili), il Collegio rileva che gli immobili del demanio idrico e marittimo sono trasferiti alla gestione delle Regioni e degli enti locali competenti per territorio ex artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998. Le Regioni sono costituite usufruttuarie ex lege con amplissime facoltà di godimento, raccogliendo i frutti ordinariamente spettanti all'ente proprietario (Stato), in capo al quale residua soltanto la nuda proprietà.
Le Regioni, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f, D.Lgs. 112/1998, sono legalmente costituite esse stesse come concedenti a terzi dei beni del demanio idrico e marittimo, esercitando facoltà tipiche di un usufruttuario ex lege. L'imposta IMU è dovuta per legge dall'usufruttuario e non dal nudo proprietario (art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011). La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, per i beni demaniali affidati in uso per legge ad enti che svolgono funzioni di gestione e manutenzione, il soggetto passivo IMU è l'ente gestore, in quanto titolare di un “possesso qualificato dal titolo legale”.
Nella specie, la documentazione versata in atti evidenzia che gli immobili erano in gestione alla Regione
Lazio e successivamente in uso istituzionale al MIBAC. Roma Capitale ha errato a rivolgere la pretesa fiscale al MEF anziché alla Regione Lazio o agli enti locali competenti per territorio, o agli enti assegnatari.
Il motivo è fondato. La soggettività passiva spetta alla Regione o agli enti assegnatari.
Relativamente alle tabelle 6A – Demanio pubblico uso istituzionale (n. 125 immobili) e 6B – Patrimonio indisponibile uso istituzionale (n. 136 immobili), gli immobili in questione appartengono al demanio pubblico dello Stato (demanio militare, storico-artistico, idrico) o al patrimonio indisponibile, risultando assegnati in uso governativo a vari Ministeri per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali. Tale circostanza è pacifica in causa ex art. 115 c.p.c., non essendo stata contestata da Roma Capitale.
L'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, richiamando l'art. 7, comma 1, lett. a, D.Lgs. 504/1992, prevede l'esenzione per “gli immobili posseduti dallo Stato… destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.
L'esenzione va valutata con riferimento allo Stato nel complesso dei suoi apparati amministrativi
(Ministeri), deputati all'espletamento delle funzioni pubbliche statali. L'atto con cui l'Agenzia del Demanio assegna un immobile statale in uso governativo ad un Ministero non costituisce utilizzazione del bene da parte di un soggetto terzo, ma rappresenta la tipica modalità con cui lo Stato-persona possiede l'immobile per lo svolgimento di funzioni istituzionali proprie.
Prima dell'istituzione dell'Agenzia del Demanio, l'amministrazione dei beni dello Stato era attribuita al
Ministero delle Finanze (art. 1, R.D. 2440/1923) e nessuno dubitava che gli immobili assegnati in uso governativo ad altri Ministeri beneficiassero dell'esenzione. Oggi tale funzione è transitata all'Agenzia del
Demanio (art. 57, D.Lgs. 300/1999), ente pubblico economico distinto dal MEF (artt. 61, 66, D.Lgs.
300/1999), ma l'assegnazione in uso governativo resta la modalità organizzativa con cui lo Stato possiede gli immobili per fini istituzionali.
Riferire l'esenzione sempre e soltanto all'Agenzia del Demanio o al MEF, pretendendo che l'immobile sia adibito a compiti istituzionali immediatamente riferibili ad essi, costituirebbe interpretatio abrogans della norma agevolativa, che non potrebbe mai applicarsi in favore dello Stato-persona. L'esenzione spetta quando ricorrano il requisito oggettivo (destinazione esclusiva ad attività istituzionali) e quello soggettivo
(svolgimento da parte dello Stato), da accertare con riferimento allo Stato nel suo complesso.
In ogni caso, anche qualora non si riconoscesse l'esenzione, il soggetto passivo IMU deve essere individuato nel Ministero assegnatario e concessionario del bene immobile demaniale, che amministra.
Roma Capitale ha quindi errato a rivolgere la pretesa al MEF anziché ai singoli Ministeri assegnatari.
Il motivo è fondato. Gli immobili risultano esenti o, in subordine, l'imposta grava sui Ministeri assegnatari.
Relativamente alla tabella 7 – Immobili sequestrati/confiscati (n. 18 immobili), valgono le medesime considerazioni svolte per la Tabella 1. L'art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. 159/2011 prevede la sospensione del versamento di imposte durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, fino all'assegnazione o destinazione dei beni. Per l'anno 2015, nessuna imposta era dovuta dal MEF. Dopo la destinazione (alcuni immobili risultano destinati al Comune di Roma con decreto del 21.12.2018), l'onere grava sui soggetti destinatari.
Il motivo è fondato. La pretesa di Roma Capitale è illegittima.
Il secondo motivo di appello denuncia violazione dell'art. 1, comma 380, lett. f, L. 228/2012 e dell'art. 1253 c.c.. Il MEF sostiene che nell'avviso di accertamento viene indicato un importo generale senza distinzione tra quota comunale e quota statale, e che la quota eventualmente spettante allo Stato non può formare oggetto della pretesa, estinguendosi per confusione ex art. 1253 c.c.
Il Collegio ritiene il motivo fondato in linea di principio. Il comma 380, lett. f, L. 228/2012 riserva allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Lo Stato si troverebbe nella paradossale situazione di dover corrispondere, quale debitore, somme destinate a soddisfare proprie esigenze di finanza pubblica, rivestendo contemporaneamente la qualità di debitore e creditore. Tuttavia, dalla documentazione in atti non risulta che gli immobili oggetto di accertamento rientrino nella categoria D ad uso produttivo, con la conseguenza che la quota statale appare di entità trascurabile o inesistente nella fattispecie concreta.
Il terzo motivo di appello denuncia violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992. Il MEF lamenta che la CTP ha omesso ogni approfondimento istruttorio, limitandosi a presumere l'infondatezza del ricorso per mancanza di prova contraria.
Il Collegio rileva che la CTP non si è pronunciata sull'istanza di CTU avanzata dal MEF. Tuttavia, come già osservato, la consulenza tecnica d'ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio e non può essere utilizzata per sgravare le parti dai loro oneri probatori. La controversia presenta natura essenzialmente giuridica e le questioni di fatto risultano sufficientemente documentate. Il motivo è infondato sotto questo profilo, ma la sentenza impugnata merita comunque riforma per i vizi in precedenza evidenziati.
Quanto alle spese di lite appare ragionevole disporne la compensazione sulla base delle seguenti osservazioni.
In primo luogo, la fattispecie oggetto del presente giudizio presenta profili di assoluta novità giuridica relativamente all'individuazione del soggetto passivo IMU in presenza di complesse articolazioni organizzative dello Stato-persona, con particolare riferimento al rapporto tra Agenzia del Demanio
(gestore ex lege del patrimonio immobiliare statale), Ministero dell'Economia e Finanze (intestatario catastale) e singole Amministrazioni ministeriali assegnatarie in uso governativo degli immobili. Tale questione non ha trovato univoca soluzione nella giurisprudenza di legittimità anteriormente alla presente controversia, come dimostrato dall'evoluzione interpretativa culminata nelle recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass. n. 10683/2019, Cass. n. 10655/2019) che hanno chiarito i principi applicabili solo nel 2019, successivamente all'annualità oggetto della presente lite.
In secondo luogo, sussiste oggettiva complessità tecnico-giuridica della controversia, caratterizzata dalla presenza di ben sette distinte categorie di immobili (417 unità immobiliari complessive), ciascuna connotata da specifici regimi di esenzione, sospensione o diversa individuazione della soggettività passiva, richiedenti l'applicazione coordinata di molteplici fonti normative: art. 51, comma 3-bis, D.Lgs.
159/2011 (beni confiscati/sequestrati); art. 10, L. 1077/1948 (dotazione Presidenza Repubblica); artt. 86 e
89, D.Lgs. 112/1998 (demanio idrico-marittimo e relativo trasferimento gestionale alle Regioni); art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 in combinato disposto con art. 7, comma 1, lett. a, D.Lgs. 504/1992 (esenzione per compiti istituzionali); art. 1, R.D. 2440/1923 (assegnazione in uso governativo).
In terzo luogo, la lite presenta un carattere peculiare in quanto insorta tra pubbliche amministrazioni dello
Stato (Ministero dell'Economia e Finanze) ed ente locale (Roma Capitale), entrambe portatrici di interessi pubblici meritevoli di tutela: da un lato, la corretta gestione del patrimonio immobiliare statale e la razionalizzazione della spesa pubblica;
dall'altro, l'autonomia finanziaria dell'ente territoriale e l'esigenza di acquisire le entrate tributarie spettanti. In tale contesto, la compensazione delle spese risponde a criteri di equità sostanziale tra soggetti pubblici, evitando l'ingiustificato trasferimento di risorse finanziarie pubbliche dall'uno all'altro ente per finalità meramente processuali.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie l'appello del MEF, respinge l'appello del Comune di Roma.
Compensa le spese.
ROMA, 15 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NA EC GO RI NT