Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 557
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza assoluta di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello del MEF, affermando che l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad allegare e dimostrare i fatti integrativi del presupposto d'imposta, mentre il contribuente deve provare le esenzioni. Nella specie, Roma Capitale ha basato la pretesa su risultanze catastali senza verificare i requisiti soggettivi e oggettivi, a fronte delle contestazioni documentate del MEF.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa creditoria per immobili di cui alla tabella 1 (Beni confiscati)

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, applicando l'art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 159/2011, che prevede la sospensione del versamento delle imposte sugli immobili oggetto di confisca fino alla loro assegnazione o destinazione. Pertanto, per l'anno 2015, nessuna imposta era dovuta dal MEF.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa creditoria per immobili di cui alla tabella 2 (Imposta pagata)

    Il motivo è stato ritenuto fondato, poiché il MEF ha prodotto i modelli F24 comprovanti il pagamento dell'imposta, e la riconducibilità dei versamenti agli immobili e all'annualità 2015 non è stata contestata da Roma Capitale.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa creditoria per immobili di cui alla tabella 3 (Edifici di culto)

    Il motivo è stato ritenuto fondato, in quanto l'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 prevede l'esenzione per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto. La destinazione esclusiva non è stata contestata. In subordine, l'imposta sarebbe dovuta dal concessionario.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa creditoria per immobili di cui alla tabella 4 (Dotazione Presidenza della Repubblica)

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo, confermando la decisione di primo grado che aveva applicato l'art. 10, comma 1, L. 1077/1948. L'appello del Comune di Roma è stato considerato infondato per non aver censurato la ratio decidendi della sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa creditoria per immobili di cui alla tabella 5 (Demanio idrico-marittimo)

    Il motivo è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha rilevato che gli immobili del demanio idrico e marittimo sono gestiti dalle Regioni, le quali sono costituite usufruttuarie ex lege e concedenti a terzi. L'IMU è dovuta dall'usufruttuario o dal concessionario, non dal nudo proprietario (Stato). Roma Capitale ha errato nel rivolgere la pretesa al MEF anziché alla Regione Lazio o agli enti assegnatari.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa creditoria per immobili di cui alle tabelle 6A e 6B (Demanio pubblico e patrimonio indisponibile uso istituzionale)

    Il motivo è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha affermato che l'esenzione spetta quando ricorrano il requisito oggettivo (destinazione esclusiva ad attività istituzionali) e quello soggettivo (svolgimento da parte dello Stato, inteso nel suo complesso). L'atto di assegnazione in uso governativo ad un Ministero non costituisce utilizzazione da parte di un terzo. In ogni caso, il soggetto passivo sarebbe il Ministero assegnatario, non il MEF.

  • Accolto
    Infondatezza della pretesa creditoria per immobili di cui alla tabella 7 (Immobili sequestrati/confiscati)

    Il motivo è stato ritenuto fondato, applicando le medesime considerazioni svolte per la Tabella 1. L'art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. 159/2011 prevede la sospensione del versamento delle imposte durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca.

  • Accolto
    Estinzione per confusione della quota IMU spettante allo Stato

    Il Collegio ha ritenuto il motivo fondato in linea di principio, poiché il comma 380, lett. f, L. 228/2012 riserva allo Stato il gettito IMU per immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D. Tuttavia, dalla documentazione non risulta che gli immobili rientrino in tale categoria, rendendo trascurabile o inesistente la quota statale nella fattispecie concreta.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sull'istanza di CTU

    Il Collegio ha ritenuto il motivo infondato sotto il profilo dell'omessa pronuncia, ma ha confermato che la sentenza impugnata merita riforma per i vizi precedentemente evidenziati. La CTU non è un mezzo di prova e la controversia ha natura essenzialmente giuridica, con questioni di fatto sufficientemente documentate.

  • Rigettato
    Errata pronuncia sull'esenzione IMU per u.i. utilizzate dalla Presidenza della Repubblica

    L'appello del Comune di Roma è stato considerato manifestamente infondato, in quanto non censura la ratio decidendi della sentenza di primo grado, incentrata sull'applicazione dell'art. 10, comma 1, L. 1077/1948, che prevede l'esenzione per la dotazione del Presidente della Repubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 557
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 557
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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