TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 510/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 510/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “contratto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. SCHIAVO Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPEZIALE PIETRO ( ); C.F._3
- avv. Controparte_2
VITALE CLAUDIO ( ); C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 7
Con ricorso depositato in data 03.02.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze di CP_1 dall'01.07.2016 al 30.03.2019 quale operaio part-time addetto alle pulizie presso l'Ateneo di Fisciano, con inquadramento nel VI livello professionale del ccnl del settore dipendenti di aziende cooperative esercenti attività nel settore servizi. Rilevava che, in luogo della 4 ore giornaliere contrattuali, dal lunedì al venerdì, era stato occupato per 5 ore giornaliere, dalle 8,00 alle
13,00, sempre per cinque giorni settimanali. Evidenziava, inoltre, di aver ricevuto condizioni retributive inferiore a quelle previste dal ccnl Servizi di
Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi del 31.05.2011, che avrebbe dovuto trovare applicazione sulla base di quanto previsto dal capitolato speciale di appalto con riferimento ai sindacati maggiormente rappresentativi e in quanto idoneo a contemplare la retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro espletato ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.. Pertanto, illustrati i motivi in diritto, chiedeva al giudice del lavoro adito di parametrare la propria retribuzione a quella di un lavoratore di II livello del ccnl del settore
Pulizia e Multiservizi e condannare le controparti in solido, anche alla luce dell'art. 1676 c.c., al pagamento in suo favore della complessiva somma di
€ 24.023,41, così come calcolata nei conteggi allegati.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio con separate memorie difensive, concludendo come in atti.
Essendo la domanda ancipite, in quanto fondata sia sulla presenza di straordinario, ferie e permessi non retribuiti e sia sulla applicabilità di parametri retributivi propri del precedente ccnl applicato e comunque idonei a garantire un compenso costituzionale sufficiente e proporzionale alla lavorazione espletata.
Quanto al primo aspetto, come è noto, il lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive
- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso,
Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il
Pagina 2 di 7 r.g. 510/23
relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici).
Nel caso che qui occupa, le asserzioni attoree non hanno trovato riscontro nell'istruttoria espletata nel corso del giudizio e la relativa domanda deve, di conseguenza, essere rigettata. Nessun teste, infatti, è stato in grado di riferire con precisione l'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, così come la mancata fruizione di ferie e permessi. In particolare, il teste ha visto solo poche volte la Testimone_1 parte attrice al lavoro e non sa “per quanto tempo per volta”; il teste anche se è stato collega di lavoro del ricorrente, non lo Testimone_2 vedeva mai in quanto impegnato a fare le pulizie in altro luogo;
il teste si è rivelato irrilevante ai fini della decisione in quanto Testimone_3 figura apicale dell'azienda che non si occupava della gestione degli operai;
da ultimo, il teste , dipendente con mansioni impiegatizie, non ha Tes_4 avuto una visione diretta della lavorazione effettuata in concreto dal ricorrente, limitandosi a inserire in un tabulato le presenze dei dipendenti così come riportate dai responsabili d'area.
Venendo alla questione sulla parametrazione retributiva, va, in primo luogo, rilevato che la pretesa attorea di applicare il precedente ccnl non è fondata e non merita accoglimento. Invero, il capitolato d'appalto e il d.lgs.
50/16 prescrivono unicamente che i sindacati firmatari della normativa pattizia debbano essere comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Ne deriva che si presenta sufficiente che il sindacato firmatario sia comunque rappresentativo su scala nazionale e ciò lo si evince, per la
Cisal, dal DPCM 08.08.2013 e dal d Min.Lav. 14280/14). Inoltre, anche se l'aspetto non è di per sé decisivo, l'art. 126 del ccnl Cisal indica espressamente il settore di pulizie come ambito di applicazione ed è quindi astrattamente applicabile al caso che qui occupa (v. Tar 16048/23).
Pagina 3 di 7 r.g. 510/23
Ad ogni modo, occorre affrontare la problematica sulla individuazione della giusta retribuzione, tenuto conto che la paga oraria è finanche scesa da € 6,90 a € 6,40.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 36, co. 1, Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda: quello ad una retribuzione proporzionata garantisce ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell'attività prestata;
mentre quello ad una retribuzione sufficiente dà diritto ad una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo, ovvero ad una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. In altre parole, l'uno stabilisce un criterio positivo di carattere generale, l'altro un limite negativo, invalicabile in assoluto (cfr. Cass. n. 24449/16, ripresa da Cass. n.
27711/23). Ne deriva che il giudice, pertanto, non può sottrarsi a nessuna delle due valutazioni che, seppur integrate, costituiscono le direttrici sulla cui base deve determinare la misura della retribuzione minima secondo la
Costituzione.
Quanto ai poteri demandati al giudice nella materia, è opportuno rilevare che, in virtù della forza cogente del diritto alla giusta retribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36 Cost., mentre il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost., deve provare solo il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, e non anche l'insufficienza o la non proporzionalità che rappresentano i criteri giuridici che il giudice deve utilizzare nell'opera di accertamento. Al lavoratore spetta soltanto l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate e l'allegazione di criteri di raffronto, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione (v anche Cass. n. 4147/90;
Cass. n. 8097/02). Anche quando chiede la disapplicazione di un
Pagina 4 di 7 r.g. 510/23
trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore (cfr.
Cass. nn. 11881/90, 163/86, 4096/86, 7563/87). Inoltre, la violazione dell'art. 36 Cost. è denunciabile anche se la retribuzione in fatto corrisposta
è conforme a quella stabilita dal contratto collettivo potendo anche accadere che la prestazione del lavoratore possa presentare caratteristiche peculiari per qualità e quantità che la differenziano da quelle contemplate nella regolamentazione collettiva, sicché non si può assolutamente escludere che sia insufficiente la stessa retribuzione fissata dal contratto collettivo (Cass. n. 2302/1979, sul punto anche Cass. n.1255 del 1976 e n.2380 del 1972). In ogni domanda in cui il lavoratore abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione in concreto percepita ed abbia richiesto il pagamento di quanto a lui spettante sulla base di un contratto collettivo è implicita quindi la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art.36 Cost. senza che possa configurarsi una domanda nuova inammissibile (Cass. n. 7157/2003, Cass. n. 6885/1982, Cass. n.
2439/1974).
Dalla giurisprudenza che si è via via pronunciata nella materia si desume inoltre che, in sede di applicazione dell'art. 36 Cost., il giudice di merito gode, ai sensi dell'art. 2099 c.c., di una ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e potendo servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli collettivi (sia in concorso, sia in sostituzione), con l'unico obbligo di darne puntuale ed adeguata motivazione rispettosa dell'art. 36 Cost.. inoltre, pur in mancanza dell'applicazione ai contratti di diritto comune dell'art. 2070 c.c. che vincolerebbe la regolamentazione collettiva all'area professionale di pertinenza, si è infatti ammesso comunque che il lavoratore possa appellarsi ad un contratto collettivo diverso da quello di provenienza, non già per ottenerne l'applicazione bensì come termine di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione
Pagina 5 di 7 r.g. 510/23
deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato al proprio rapporto
(Sez. Un.2665/1997; Cass. nn. 7157/2003, 9964/2003, 26742/2014,
4951/2019).
Ne deriva che, secondo l'autorevole e condivisibile parere della Corte di legittimità, ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, 2° comma c.c., può fare, altresì, riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del
19 ottobre 2022 (cfr. Cass. n. 27711/23).
Nel caso di specie si deduce che, in virtù dell'applicazione allo stesso lavoratore ricorrente, da un cambio di appalto all'altro, di ccnl peggiorativi sottoscritti anche dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, si è prodotto il risultato di una diminuzione della retribuzione oraria pur nell'identità dell'attività di lavoro svolta da esso e dalla stessa datrice di lavoro. Non è possibile, pertanto, ritenere idonea a garantire una retribuzione costituzionalmente sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa quella parametrata dalla datrice convenuta a € 6,40 orarie, inferiore a quella già percepita in precedenza e inferiore al 50% del salario medio italiano calcolato per gli anni in cui la parte ricorrente ha lavorato.
Pertanto, non avendo la parte ricorrente invocato altri parametri in base ai quali ancorare la propria giusta retribuzione, appare congruo e legittimo utilizzare a tal fine il ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi . CP_3
Quanto alla determinazione delle differenze retributive, il calcolo è agevolmente effettuabile, tenuto conto che il numero delle ore mensili è
104 e che i mesi lavorati sono 34. Ne deriva che, per differenze di retribuzione mensile, il lavoratore è in credito di € 1.768,00 (€ 24.398,40 - €
22.630,40); per differenze di 13ma di € 147,30; per differenze sulla 14ma
147,30 e per differenze sul tfr ex art. 2120 c.c. di € 152,78.
Pagina 6 di 7 r.g. 510/23
In definitiva, va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di €
2.215,38, oltre interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. - 150 disp. att. c.p.c. calcolati dal dovuto al saldo effettivo. Di tale importo, la committente ne Controparte_2 risponde in solido ex art. 1676 c.c. fino alla concorrenza del debito verso l'appaltatore al tempo della domanda. CP_1
Le spese processuali tra la parte ricorrente e sono CP_1 compensate per la metà stante il significativo squilibrio tra l'importo chiesto e quello riconosciuto in giudizio, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sono, invece, interamente compensate le spese processuali tra la parte ricorrente e la in quanto quest'ultima è soggetto estrano al Controparte_2 contratto di lavoro.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) condanna al pagamento, in favore Controparte_1 della parte ricorrente, della complessiva somma di € 2.215,38, oltre accessori come in parte motiva;
b) condanna al Controparte_2 pagamento, in solido con al pagamento Controparte_1 della somma di cui al capo a) nei limiti della concorrenza del debito verso l'appaltatore al tempo della domanda;
CP_1
2) condanna al pagamento della metà Controparte_1 delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate per l'intero nella complessiva somma di € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi;
3) compensa per l'intero le spese processuali tra la parte ricorrente e
. Controparte_2
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 7 di 7