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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 02/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CELENTANO Parte_1 C.F._1
GIACOMO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Fiume, 47 71121 Foggia Italiapresso il difensore avv. CELENTANO GIACOMO ALESSANDRO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEDDA PAOLO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 ente ia Ciro il Grande 21 00144 Romapresso il difensore avv. SEDDA PAOLO
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 03/07/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase Parte_1 sommaria del accertamento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della pensione ordinaria di inabilità, art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 a decorrere dalla domanda amministrativa;
avendo il CTU nominato in fase sommaria riconosciuto il meno favorevole requisito dell'assegno ordinario.
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' c do dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Previa prosec e del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
1 Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l'ente medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V – non avrà provveduto alla sua
2 liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Va preliminarmente osservato che condivisibilmente il Magistrato che ha trattato la fase sommaria del presente procedimento ha rigettato- con provvedimento in data 17-4-2024- la richiesta di produzione di ulteriore documentazione sanitaria da sottoporre al CTU;
tale decisione si condivide in quanto nella istanza del 16-4-2024 (e similmente nel certificato) non si fa alcun riferimento ad un aggravamento delle patologie cardiache;
in ogni caso trattandosi di un semplice referto che non consente la verifica invece imposta dall'art. 149 disp. Att. C.p.c., la quale è norma di stretta interpretazione. E seppure così non fosse il certificato prodotto non evidenzia alcuna diversa e più grave patologia cardiaca rispetto a quelle ampiamente descritte e valutate dal CTU (v. oltre).
Il CTU nominato nella fase sommaria, dr.ssa avendo richiamato la Persona_1
3 documentazione in atti, le attitudini lavorative del ricorrente (pg. 5 dell'elaborato) ha descritto il ricorrente, in sede di esame oggettivo, come vigile, orientato in senso auto ed allo- psichico, capace di collocare gli eventi nelle convenzionali coordinate spazio-temporali. Accede al colloquio senza difficoltà, fornisce risposte adeguate ai vari quesiti che le vengono posti;
la comunicazione extraverbale (gesti, mimica, posture) è coerente con la verbale. Attenzione spontanea e conativa prestata senza difficoltà. Senso-percezioni apparentemente in ordine. Ideazione a corso normale, non si rilevano disturbi della formazione del pensiero;
buone le capacità di critica, di logica, di giudizio. Il tono dell'umore si presenta nettamente depresso, emergono segno di labilità emotiva, con tendenza al pianto ed all'agitazione. Facies sofferente. Non sono presenti disturbi della psicomotricità. Modesta dispnea a riposo e durante la conversazione, con respiro affannoso. Stazione eretta autonomamente mantenuta, andatura come di norma, priva di caratteri patologici;
mantiene bene la posizione seduta, anche prolungata, e passa agevolmente da questa a quella eretta;
i passaggi posturali sono effettuati senza difficoltà…..Torace simmetrico, normoespandibile. All'ispezione, si osserva esito cicatriziale nastriforme, ad andamento sagittale, ipocromica, delle dimensioni di cm 13x1. Al di sotto presenti ulteriori tre esiti cicatriziali di forma rotondeggiante, ipocromici . Arti superiori in atteggiamento indifferente nella posizione eretta e seduta sulla sedia di visita con normale sviluppo, tono e trofismo delle masse muscolari. Movimenti di elevazione degli arti ridotti di circa la metà bilateralmente con algia. Segno di Apley + (maggiormente a destra). Modesto deficit di forza dell'arto superiore sinistro rispetto al destro. Arti inferiori in atteggiamento indifferente nella posizione eretta e seduta sulla sedia di visita, con tono-trofismo normale. All'ispezione dell'arto di destra, in faccia mediale era presente un esito cicatriziale nastriforme, ipocromico, che si portava sino al terzo inferiore della coscia sinistra. Movimento di accovacciamento ridotto della metà con algia. I movimenti attivi di flesso-estensione della gamba sul bacino risultano consentiti.
Nella valutazione medico-legale ha concluso che Il Sig. , di anni 48, è Parte_1 attualmente affetto da: − Cardiopatia ischemica-ipertensiva sottoposta a rivascolarizzazione. − Sindrome delle apnee notturne di grado moderato, in trattamento notturno con C-PAP. − Poliartrosi diffusa. − Ernie discali multiple cervicali e lombari. Il quadro clinico del caso in esame è essenzialmente caratterizzato da patologia dell'apparato osteoarticolare, in quanto il periziando è affetto dapoliartrosi diffusa, in specie in corrispondenza delle anche, della spalla sinistra e della colonna. Per ciò che attiene il rachide, il periziando risulta essere affetto da ernie discali cervicali e lombari ed artrosi lombare che pertanto comportano affaticamento e sovraccarico della colonna. Altresì bisogna considerare il quadro cardiovascolare affliggente il sig. , il quale si è sottoposto ad intervento Pt_1 chirurgico di rivascolarizzazione a seguito di ischemia del miocardio in soggetto iperteso ed affetto da sindrome delle apnee notturne di grado moderato. Quest'ultima si tratta di una patologia correlata all'ostruzione, parziale o completa, ripetitiva delle prime vie aeree a livello della gola. Si manifesta solitamente con sonnolenza diurna che trae origine da un sonno disturbato a causa delle vie respiratorie ostruite, che causano l'interruzione della respirazione. Pertanto, risulta del tutto attendibile la precoce affaticabilità riferita dal sig. durante il Pt_1 proprio turno lavorativo, in cui lo stesso è costretto a spostarsi tra più ni in base all'affluenza dell'utenza. Del resto, tale sintomatologia risulta confermata al ns. esame obiettivo, durante il quale il periziando presentava respiro affannoso e dispnoico anche nel sostenere una semplice conversazione. Risulta inoltre attendibile la difficoltà lamentata dal periziando nello spostarsi da una postazione di lavoro all'altra all'interno dell'area di servizio, per eseguire attività comportanti l'utilizzo degli arti superiori (es. effettuare il rifornimento di carburante). Ciò posto, passando ora alla valutazione Medico-Legale del caso, dobbiamo precisare che pur non essendo previste in ambito delle tabelle per la valutazione della capacità lavorativa CP_1 riferita alle occupazioni confac e attitudini, non possiamo non riconoscere che, in altro
4 ambito valutativo e per analogia con la normativa previdenziale, vi sono delle tabelle di Legge che potrebbero essere accostate ed utilizzate, sia pure con gli opportuni accorgimenti, in ambito di invalidità pensionabile ai sensi della Legge n. 222/1984, quali le tabelle di cui al D.M. del 5.2.92, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 febbraio 1992 suppl. Per quanto attiene l'incidenza del complesso patologico obiettivato sulla capacità di lavoro dell'istante in occupazioni confacenti le attitudini, occorre ricordare che la ricorrente lavora come “Dipendente di una stazione di servizio”, precisando che lo stesso copre tutte le postazioni di lavoro a seconda della richiesta dell'utenza, attività che viene espletata in continua posizione
“eretta” e che richiede l'utilizzo degli arti superiori. Pertanto le attività confacenti le attitudini dell'assicurata, in considerazione delle attività lavorative espletate e delle potenzialità attitudinali specifiche, del grado di cultura e dell'età del soggetto (48 anni), devono essere necessariamente inquadrate fra quelle di tipo manuale medio-pesante, che per poter essere svolte correttamente necessitano di una sufficiente funzionalità dell'apparato osteoarticolare locomotore e di sostegno e dell'apparato cardiocircolatorio. Nel caso in esame il quadro patologico riscontrato è quindi tale da ridurre la capacità di lavoro dell'istante permanentemente a meno di un terzo del normale, con decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge 222/84 dalla data della domanda (5 ottobre 2023), in quanto in tale epoca le patologie diagnosticate erano sicuramente già presenti.
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
Spese di lite compensate in ragione dell'esito della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara che la parte ricorrente è nel possesso del requisito sanitario dell' assegno ordinario di invalidità (art. 1 della L. n.222/1984) a fare data dalla domanda amministrativa;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido salvo regresso per il 50% nei rapporti interni tra le stesse.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 02/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CELENTANO Parte_1 C.F._1
GIACOMO ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Fiume, 47 71121 Foggia Italiapresso il difensore avv. CELENTANO GIACOMO ALESSANDRO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEDDA PAOLO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 ente ia Ciro il Grande 21 00144 Romapresso il difensore avv. SEDDA PAOLO
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 03/07/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase Parte_1 sommaria del accertamento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della pensione ordinaria di inabilità, art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 a decorrere dalla domanda amministrativa;
avendo il CTU nominato in fase sommaria riconosciuto il meno favorevole requisito dell'assegno ordinario.
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' c do dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Previa prosec e del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
1 Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l'ente medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V – non avrà provveduto alla sua
2 liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Va preliminarmente osservato che condivisibilmente il Magistrato che ha trattato la fase sommaria del presente procedimento ha rigettato- con provvedimento in data 17-4-2024- la richiesta di produzione di ulteriore documentazione sanitaria da sottoporre al CTU;
tale decisione si condivide in quanto nella istanza del 16-4-2024 (e similmente nel certificato) non si fa alcun riferimento ad un aggravamento delle patologie cardiache;
in ogni caso trattandosi di un semplice referto che non consente la verifica invece imposta dall'art. 149 disp. Att. C.p.c., la quale è norma di stretta interpretazione. E seppure così non fosse il certificato prodotto non evidenzia alcuna diversa e più grave patologia cardiaca rispetto a quelle ampiamente descritte e valutate dal CTU (v. oltre).
Il CTU nominato nella fase sommaria, dr.ssa avendo richiamato la Persona_1
3 documentazione in atti, le attitudini lavorative del ricorrente (pg. 5 dell'elaborato) ha descritto il ricorrente, in sede di esame oggettivo, come vigile, orientato in senso auto ed allo- psichico, capace di collocare gli eventi nelle convenzionali coordinate spazio-temporali. Accede al colloquio senza difficoltà, fornisce risposte adeguate ai vari quesiti che le vengono posti;
la comunicazione extraverbale (gesti, mimica, posture) è coerente con la verbale. Attenzione spontanea e conativa prestata senza difficoltà. Senso-percezioni apparentemente in ordine. Ideazione a corso normale, non si rilevano disturbi della formazione del pensiero;
buone le capacità di critica, di logica, di giudizio. Il tono dell'umore si presenta nettamente depresso, emergono segno di labilità emotiva, con tendenza al pianto ed all'agitazione. Facies sofferente. Non sono presenti disturbi della psicomotricità. Modesta dispnea a riposo e durante la conversazione, con respiro affannoso. Stazione eretta autonomamente mantenuta, andatura come di norma, priva di caratteri patologici;
mantiene bene la posizione seduta, anche prolungata, e passa agevolmente da questa a quella eretta;
i passaggi posturali sono effettuati senza difficoltà…..Torace simmetrico, normoespandibile. All'ispezione, si osserva esito cicatriziale nastriforme, ad andamento sagittale, ipocromica, delle dimensioni di cm 13x1. Al di sotto presenti ulteriori tre esiti cicatriziali di forma rotondeggiante, ipocromici . Arti superiori in atteggiamento indifferente nella posizione eretta e seduta sulla sedia di visita con normale sviluppo, tono e trofismo delle masse muscolari. Movimenti di elevazione degli arti ridotti di circa la metà bilateralmente con algia. Segno di Apley + (maggiormente a destra). Modesto deficit di forza dell'arto superiore sinistro rispetto al destro. Arti inferiori in atteggiamento indifferente nella posizione eretta e seduta sulla sedia di visita, con tono-trofismo normale. All'ispezione dell'arto di destra, in faccia mediale era presente un esito cicatriziale nastriforme, ipocromico, che si portava sino al terzo inferiore della coscia sinistra. Movimento di accovacciamento ridotto della metà con algia. I movimenti attivi di flesso-estensione della gamba sul bacino risultano consentiti.
Nella valutazione medico-legale ha concluso che Il Sig. , di anni 48, è Parte_1 attualmente affetto da: − Cardiopatia ischemica-ipertensiva sottoposta a rivascolarizzazione. − Sindrome delle apnee notturne di grado moderato, in trattamento notturno con C-PAP. − Poliartrosi diffusa. − Ernie discali multiple cervicali e lombari. Il quadro clinico del caso in esame è essenzialmente caratterizzato da patologia dell'apparato osteoarticolare, in quanto il periziando è affetto dapoliartrosi diffusa, in specie in corrispondenza delle anche, della spalla sinistra e della colonna. Per ciò che attiene il rachide, il periziando risulta essere affetto da ernie discali cervicali e lombari ed artrosi lombare che pertanto comportano affaticamento e sovraccarico della colonna. Altresì bisogna considerare il quadro cardiovascolare affliggente il sig. , il quale si è sottoposto ad intervento Pt_1 chirurgico di rivascolarizzazione a seguito di ischemia del miocardio in soggetto iperteso ed affetto da sindrome delle apnee notturne di grado moderato. Quest'ultima si tratta di una patologia correlata all'ostruzione, parziale o completa, ripetitiva delle prime vie aeree a livello della gola. Si manifesta solitamente con sonnolenza diurna che trae origine da un sonno disturbato a causa delle vie respiratorie ostruite, che causano l'interruzione della respirazione. Pertanto, risulta del tutto attendibile la precoce affaticabilità riferita dal sig. durante il Pt_1 proprio turno lavorativo, in cui lo stesso è costretto a spostarsi tra più ni in base all'affluenza dell'utenza. Del resto, tale sintomatologia risulta confermata al ns. esame obiettivo, durante il quale il periziando presentava respiro affannoso e dispnoico anche nel sostenere una semplice conversazione. Risulta inoltre attendibile la difficoltà lamentata dal periziando nello spostarsi da una postazione di lavoro all'altra all'interno dell'area di servizio, per eseguire attività comportanti l'utilizzo degli arti superiori (es. effettuare il rifornimento di carburante). Ciò posto, passando ora alla valutazione Medico-Legale del caso, dobbiamo precisare che pur non essendo previste in ambito delle tabelle per la valutazione della capacità lavorativa CP_1 riferita alle occupazioni confac e attitudini, non possiamo non riconoscere che, in altro
4 ambito valutativo e per analogia con la normativa previdenziale, vi sono delle tabelle di Legge che potrebbero essere accostate ed utilizzate, sia pure con gli opportuni accorgimenti, in ambito di invalidità pensionabile ai sensi della Legge n. 222/1984, quali le tabelle di cui al D.M. del 5.2.92, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 febbraio 1992 suppl. Per quanto attiene l'incidenza del complesso patologico obiettivato sulla capacità di lavoro dell'istante in occupazioni confacenti le attitudini, occorre ricordare che la ricorrente lavora come “Dipendente di una stazione di servizio”, precisando che lo stesso copre tutte le postazioni di lavoro a seconda della richiesta dell'utenza, attività che viene espletata in continua posizione
“eretta” e che richiede l'utilizzo degli arti superiori. Pertanto le attività confacenti le attitudini dell'assicurata, in considerazione delle attività lavorative espletate e delle potenzialità attitudinali specifiche, del grado di cultura e dell'età del soggetto (48 anni), devono essere necessariamente inquadrate fra quelle di tipo manuale medio-pesante, che per poter essere svolte correttamente necessitano di una sufficiente funzionalità dell'apparato osteoarticolare locomotore e di sostegno e dell'apparato cardiocircolatorio. Nel caso in esame il quadro patologico riscontrato è quindi tale da ridurre la capacità di lavoro dell'istante permanentemente a meno di un terzo del normale, con decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge 222/84 dalla data della domanda (5 ottobre 2023), in quanto in tale epoca le patologie diagnosticate erano sicuramente già presenti.
Le risultanze della ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante. Va aggiunto che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale. Parimenti, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, il giudice non è tenuto a motivare il proprio indirizzo contrario (Cassazione civile sez. lav., 13/07/2023, n.20090).
Spese di lite compensate in ragione dell'esito della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara che la parte ricorrente è nel possesso del requisito sanitario dell' assegno ordinario di invalidità (art. 1 della L. n.222/1984) a fare data dalla domanda amministrativa;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido salvo regresso per il 50% nei rapporti interni tra le stesse.
È data lettura del dispositivo. La presente sentenza è resa quale seguito del verbale di udienza ed è immediatamente depositata in cancelleria in forma telematica.
Foggia, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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